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N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014.

DIRETTIVA 2000/13/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 20 marzo 2000

G.U.C.E. 6 maggio 2000, n. L 109

Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

TESTO COORDINATO (al Reg. (CE) n. 596/2009)

N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014.

Note sul recepimento

Adottata il: 20 marzo 2000

Entrata in vigore il: 26 maggio 2000

Termine per il recepimento: 26 maggio 2000

Recepita il: 23 giugno 2003

Provvedimenti nazionali di recepimento

- D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 181

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N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

1) La direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (3) è stata modificata a più riprese ed in maniera sostanziale (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre pertanto procedere alla codificazione della suddetta direttiva.

2) Differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti alimentari possono ostacolarne la libera circolazione e possono creare disparità nelle condizioni di concorrenza.

3) E' pertanto necessario ravvicinare dette legislazioni per contribuire al funzionamento del mercato interno.

4) La presente direttiva ha lo scopo di stabilire le norme comunitarie di carattere generale ed orizzontale applicabili a tutti i prodotti alimentari immessi in commercio.

5) Le norme di carattere specifico e verticale riguardanti soltanto determinati prodotti alimentari devono invece essere stabilite nell'ambito delle disposizioni che disciplinano tali prodotti.

6) Qualsiasi regolamentazione relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari deve essere fondata anzitutto sulla necessità d'informare e tutelare i consumatori.

7) Questa necessità implica per gli Stati membri di imporre requisiti linguistici, nel rispetto delle regole del trattato.

8) Un'etichettatura adeguata concernente la natura esatta e le caratteristiche del prodotto, che consente al consumatore di operare la sua scelta con cognizione di causa, è il mezzo più adeguato in quanto crea meno ostacoli alla libera circolazione delle merci.

9) E' pertanto necessario stabilire l'elenco delle diciture che devono figurare in linea di principio nell'etichettatura di tutti i prodotti alimentari.

10) Tuttavia il carattere orizzontale della presente direttiva non ha permesso, in un primo tempo, di includere tra le indicazioni obbligatorie tutte quelle che devono aggiungersi all'elenco applicabile in linea di massima a tutti i prodotti alimentari. Sarà necessario adottare, in un ulteriore momento, delle disposizioni comunitarie che completino le norme qui stabilite.

11) Inoltre, pure se in assenza di norme comunitarie di carattere specifico gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere delle disposizioni nazionali che si aggiungano alle norme generali della presente direttiva, è tuttavia necessario sottoporre tali disposizioni ad una procedura comunitaria.

12) Tale procedura comunitaria deve tradursi in una decisione comunitaria allorché uno Stato membro desideri adottare una nuova legislazione.

13) Occorre inoltre prevedere la possibilità che il legislatore comunitario deroghi, in casi eccezionali, ad alcuni obblighi stabiliti in generale.

14) Le norme di etichettatura devono comportare anche il divieto di indurre in errore l'acquirente o di attribuire ai prodotti alimentari proprietà medicamentose. Per essere efficace, tale divieto deve essere esteso alla presentazione dei prodotti alimentari ed alla relativa pubblicità.

15) Per facilitare gli scambi tra gli Stati membri può essere previsto che, nella fase precedente la vendita al consumatore finale, soltanto l'indicazione degli elementi essenziali debba figurare sull'imballaggio esterno e che talune indicazioni obbligatorie che devono corredare un prodotto alimentare preimballato figurino soltanto sui relativi documenti commerciali.

16) Occorre lasciare agli Stati membri la facoltà di fissare, tenuto conto delle condizioni locali e delle circostanze pratiche, le modalità di etichettatura dei prodotti alimentari venduti alla rinfusa. In tal caso dev'essere comunque garantita l'informazione del consumatore.

17) Allo scopo di semplificare ed accelerare la procedura, è opportuno affidare alla Commissione il compito di adottare provvedimenti d'applicazione di carattere tecnico.

18) E' opportuno che le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

19) La presente direttiva si deve applicare fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato IV, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE:

(1)

GU C 258 del 10.9.1999.

(2)

Parere del Parlamento europeo del 18 gennaio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 marzo del 2000.

(3)

GU L 33 dell'8.2.1979. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 43 del 14.2.1997).

(4)

GU L 184 del 17.7.1999.

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Art. 1

1. La presente direttiva riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari destinati ad essere consegnati come tali al consumatore finale, nonché determinati aspetti concernenti la loro presentazione e la relativa pubblicità.

2. La presente direttiva si applica anche ai prodotti alimentari destinati ad essere consegnati a ristoranti, ospedali, mense ed altre collettività analoghe, in appresso denominate "collettività".

3. Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

a) etichettatura: le menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca;

b) prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che l'imballaggio sia aperto o alterato.

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Art. 2

1. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono:

a) essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente:

i) per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento,

ii) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede,

iii) suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;

b) fatte salve le disposizioni comunitarie applicabili alle acque minerali naturali e ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà.

2. Secondo la procedura prevista dall'articolo 95 del trattato, il Consiglio stabilisce un elenco non esaustivo delle dichiarazioni di cui al paragrafo 1, il cui uso deve essere in ogni caso vietato o limitato.

3. I divieti o le limitazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 valgono anche per:

a) la presentazione dei prodotti alimentari, in particolare la forma o l'aspetto conferito agli stessi o al rispettivo imballaggio, il materiale utilizzato per l'imballaggio, il modo in cui sono disposti e l'ambiente nel quale sono esposti;

b) la pubblicità.

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Art. 3

1. Alle condizioni e con le deroghe previste dagli articoli da 4 a 17, l'etichettatura dei prodotti alimentari comporta soltanto le seguenti indicazioni obbligatorie:

1) la denominazione di vendita;

2) l'elenco degli ingredienti;

3) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti, come previsto all'articolo 7;

4) per i prodotti alimentari in imballaggi preconfenzionati, il quantitativo netto;

5) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;

6) le condizioni particolari di conservazione e i utilizzazione;

7) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del condizionatore o i un venditore stabilito nella Comunità.

Tuttavia gli Stati membri sono autorizzati, quanto al burro prodotto nel loro territorio, a richiedere soltanto l'indicazione del fabbricante, del condizionamento o del venditore.

Fatta salva l'informazione prevista all'articolo 24, gli Stati membri comunicano alla Commissione ed agli altri Stati membri qualsiasi misura adottata ai sensi del secondo comma;

8) il luogo d'origine o i provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare;

9) le istruzioni per l'uso, quando la loro omissione non consenta all'acquirente di fare un uso appropriato del prodotto alimentare;

10) per le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume, l'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che impongono l'indicazione dello stabilimento di fabbricazione o di condizionamento per la loro produzione nazionale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve disposizioni più precise o più estese in materia di metrologia.

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Art. 4

(modificato dall'allegato del Reg. (CE) n. 596/2009)

1. Le disposizioni comunitarie applicabili soltanto a determinati prodotti alimentari e non ai prodotti alimentari in generale possono derogare, a titolo eccezionale e senza pregiudicare l'informazione dell'acquirente, agli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 2) e 5).

2. Le disposizioni comunitarie applicabili soltanto a determinati prodotti alimentari e non ai prodotti alimentari in generale possono prevedere altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle enumerate all'articolo 3.

In mancanza di esse, gli Stati membri possono prevedere tali indicazioni conformemente alla procedure prevista dall'articolo 19.

3. La Commissione adotta le disposizioni comunitarie di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

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Art. 5

(modificato dall'allegato II all'atto di adesione 2003)

1. La denominazione di vendita di un prodotto alimentare è la denominazione prevista per tale prodotto dalle disposizioni comunitarie ad esso applicabili.

a) In mancanza di disposizioni comunitarie, la denominazione di vendita è la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili nello Stato membro nel quale si effettua la vendita al consumatore finale o alle collettività.

In assenza di queste ultime, la denominazione di vendita è costituita dal nome sancito dagli usi dello Stato membro nel quale si effettua la vendita al consumatore finale o alle collettività o da una descrizione del prodotto alimentare e, all'occorrenza, della sua utilizzazione, che sia sufficientemente precisa da consentire all'acquirente di conoscerne l'effettiva natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso.

b) E' parimenti autorizzata l'utilizzazione, nello Stato membro di commercializzazione, della denominazione di vendita sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato membro di produzione.

Tuttavia, laddove l'applicazione delle altre disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle di cui all'articolo 3, non sia tale da consentire al consumatore dello Stato membro di commercializzazione di conoscere l'effettiva natura del prodotto e di distinguerlo dai prodotti con i quali esso potrebbe essere confuso, la denominazione di vendita è accompagnata da altre informazioni descrittive che devono figurare in prossimità della stessa.

c) In casi eccezionali, la denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non è utilizzata nello Stato membro di commercializzazione, quando il prodotto che essa designa si discosta talmente, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, dal prodotto conosciuto sotto tale denominazione, che le disposizioni della lettera b) non sono sufficienti a garantire un'informazione corretta dei consumatori nello Stato membro di commercializzazione.

2. La denominazione di vendita non può essere sostituita da un marchio di fabbrica o di commercio o da una denominazione di fantasia.

3. La denominazione di vendita comporta inoltre un'indicazione dello stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o del trattamento specifico da esso subito (ad esempio: in polvere, liofilizzato, surgelato, concentrato, affumicato), se l'omissione di tale indicazione può confondere l'acquirente.

Su ogni prodotto alimentare che sia stato trattato con radicazioni ionizzanti deve figurare una delle seguenti diciture:

-in spagnolo:

"irradiado" o "tratado con radiación ionizante"

-in ceco:

"ozáreno" o "osetreno ionizujícím zárením",

-in danese:

"bestrålet/... " o "strålekonserveret" o "behandlet med ioniserende stråling" o "konserveret med ioniserende stråling",

-in tedesco:

"bestrahlt" o "mit ionisierenden Strahlen behandelt",

-in estone:

"kiiritatud" o "töödeldud ioniseeriva kiirgusega",

-in greco:

²epxergasmeno me ionizousa aktinobolia² o ²aktinobolhmeno²,

-in inglese:

"irradiated" o "treated with ionising radiation",

-in francese:

"traité par rayonnements ionisants" o "traité par ionisation"

-in italiano:

"irradiato" o "trattato con radiazioni ionizzanti"

-in lettone:

"apstarots" o "apstradats ar jonizejo?o starojumu",

-in lituano:

"apsvitinta" o "apdorota jonizuojanciaja spinduliuote",

-in ungherese:

"sugárkezelt vagy ionizáló energiával kezelt",

-in maltese:

"ittrattat bir-radjazzjoni" o "ittrattat b''radjazzjoni jonizzanti",

-in olandese:

"doorstraald" o "door bestraling behandeld" o "met ioniserende

stralen behandeld",

-in polacco:

"napromieniony" o "poddany dziaaniu promieniowania jonizujacego",

-in portoghese:

"irradiado" o "tratado por irradiação" o "tratado por radiação ionizante"

-in slovacco:

"osetrené ionizujúcim ziarením",

-in sloveno:

"obsevano" o "obdelano z ionizirajocim sevanjem",

-in finlandese:

"säteilytetty" o "käsitelty ionisoivalla säteilyllä",

-in svedese:

"bestrålad" o "behandlad med joniserande strålning".

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Art. 6

(modificato ed integrato dall'art. 1 della Dir. 2003/89/CE, dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 1332/2008 e dall'allegato del Reg. (CE) n. 596/2009)

1. Gli ingredienti devono essere elencati ai sensi delle disposizioni del presente articolo e degli allegati I, II, III e III bis.

2. L'indicazione degli ingredienti non è richiesta nel caso:

a) - degli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati, tagliati o che non abbiano subito trattamenti analoghi,

- delle acque gassificate, dalla cui denominazione si rilevi quest'ultima caratteristica,

- degli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base e purché non siano stati aggiunti altri ingredienti;

b) - dei formaggi,

- del burro,

- del latte e delle creme di latte fermentati,

purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi da sostanze del latte, enzimi e colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi;

c) dei prodotti costituiti da un solo ingrediente,

- a condizione che la denominazione di vendita sia identica al nome dell'ingrediente, o

- a condizione che la denominazione di vendita consenta di determinare la natura dell'ingrediente senza rischio di confusione.

3. Per quanto riguarda le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, entro il 22 dicembre 1982, le norme per l'etichettatura degli ingredienti.

3 bis Fatte salve le norme per l'etichettatura da adottare ai sensi del paragrafo 3, un ingrediente, quale definito nel paragrafo 4, lettera a), ed elencato nell'allegato III bis, deve essere indicato nell'etichettatura se presente nelle bevande di cui al paragrafo 3. L'indicazione comporta il termine "contiene" seguito dal nome dell'ingrediente o degli ingredienti in questione. Tuttavia, tale indicazione non è necessaria se l'ingrediente figura già, con il suo nome specifico, nell'elenco degli ingredienti o nella denominazione di vendita della bevanda.

Ove necessario possono essere adottate modalità dettagliate per la presentazione dell'indicazione di cui al primo comma secondo le seguenti procedure:

a) per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, secondo la procedura di cui all'articolo 75 del medesimo;

b) per i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del medesimo;

c) per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose, secondo la procedura di cui all'articolo 14 del medesimo;

d) per gli altri prodotti, trattandosi di misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

4. a) per "ingrediente" s'intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi e gli enzimi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata;

b) Quando un ingrediente di un prodotto alimentare è stato a sua volta elaborato a partire da più ingredienti, questi sono considerati ingredienti di detto prodotto.

c) Tuttavia non sono considerati ingredienti:

i) i componenti di un ingrediente che, durante il processo di fabbricazione, siano stati temporaneamente tolti per esservi immessi successivamente in quantità non superiore al tenore iniziale;

ii) gli additivi ed enzimi:

- la cui presenza nel prodotto alimentare è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di detto prodotto, purché essi non svolgano più alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito,

- che sono utilizzati come ausiliari tecnologici;

iii) le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie, come solventi o supporti per gli additivi o enzimi o aromi;

iv) sostanze che non sono additivi ma sono utilizzate secondo le stesse modalità e con gli stessi fini dei coadiuvanti tecnologici e che rimangono presenti nel prodotto finito, anche se in altra forma.

d) Secondo la procedura dell'articolo 20, paragrafo 2 può essere deciso in certi casi se le condizioni previste alla lettera c) ii) e iii) siano soddisfatte.

5. L'elenco degli ingredienti è costituito dall'enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione. Esso è preceduto da un'indicazione appropriata contenente la parola "ingredienti".

Tuttavia:

- l'acqua aggiunta e gli ingredienti volatili sono indicati nell'elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. La quantità di acqua aggiunta come ingrediente in un prodotto alimentare è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità totale degli altri ingredienti adoperati. Si può non tener conto di questa quantità se essa non supera, in peso, il 5% del prodotto finito,

- gli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione possono essere indicati nell'elenco in base al loro peso prima della concentrazione o della disidratazione,

- nel caso degli alimenti concentrati o disidratati cui va aggiunta dell'acqua, l'enumerazione può rispettare l'ordine delle proporzioni nel prodotto ricostituito, sempre che l'elenco degli ingredienti sia accompagnato da un'indicazione del tipo "ingredienti del prodotto ricostituito" o "ingrediente del prodotto pronto per il consumo",

- quando tipi diversi di frutta, ortaggi o funghi, nessuno dei quali abbia una predominanza di peso significativa, utilizzati in proporzioni variabili, sono utilizzati, in miscuglio, come ingredienti di un prodotto alimentare, essi possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la denominazione comune di "frutta", "ortaggi" o "funghi" seguita dalla menzione "in proporzione variabile", immediatamente seguita dall'enumerazione dei tipi di frutta, ortaggi o funghi presenti; in tal caso, il miscuglio è indicato nell'elenco degli ingredienti, a norma del primo comma, in funzione del peso dell'insieme della frutta, degli ortaggi o dei funghi presenti,

- nel caso di miscugli di spezie o i piante aromatiche in cui nessuna predominanza di peso significativa, tali ingredienti possono essere elencati in un altro ordine, purché il loro elenco sia accompagnato da un'indicazione del tipo "in proporzione variabile",

- gli ingredienti che costituiscono meno del 2% nel prodotto finito possono essere elencati in un ordine differente dopo gli altri ingredienti,

- quando ingredienti simili o sostituibili tra loro sono suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare senza alterarne la composizione, la natura o il valore percepito, è possibile, purché costituiscano meno del 2% del prodotto finito, indicarli nell'elenco degli ingredienti con la menzione "contiene... e/o... ", qualora almeno uno su al massimo due ingredienti sia presente nel prodotto finito. Questa disposizione non si applica agli additivi o agli ingredienti elencati nell'allegato III bis.

6. Gli ingredienti sono designati con il loro specifico, eventualmente in conformità delle norme previste dall'articolo 5.

Tuttavia:

- gli ingredienti che appartengono a una delle categorie elencate all'allegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare possono essere designati con il solo nome di tale categoria.

Modifiche all'elenco delle categorie che figurano all'allegato I possono essere decise dalla Commissione; tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

Tuttavia, la designazione "amido(i)" che figura all'allegato I deve sempre essere completata dall'indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora tale ingrediente possa contenere glutine,

- gli ingredienti che appartengono a una delle categorie elencate all'allegato II sono obbligatoriamente designati con il nome di tale categoria, seguito dal loro nome specifico o dal loro numero CE; qualora un ingrediente appartenga a più categorie, è indicata quella che corrisponde alla sua funzione principale per il prodotto alimentare in questione.

Le modifiche da apportare all'allegato II in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, che consistono in misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 20, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 20, paragrafo 4.

Tuttavia, la designazione "amidi modificati" che figura all'allegato II deve sempre essere completata dall'indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora tale ingrediente possa contenere glutine,

le modifiche da apportare al predetto allegato in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2;

tuttavia, la designazione "amidi modificati" che figura all'allegato II deve sempre essere completata dall'indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora tale ingrediente possa contenere glutine;

- gli aromi sono denominati conformemente all'allegato III,

- le disposizioni comunitarie specifiche che determinano l'impiego della dicitura al trattamento con radiazioni ionizzanti di un ingrediente saranno stabilite successivamente, conformemente all'articolo 95 del trattato,

- gli enzimi diversi da quelli di cui al paragrafo 4, lettera c), punto ii) sono designati con il nome di una delle categorie di ingredienti elencate nell'allegato II, seguito dal loro nome specifico.

7. Le disposizioni comunitarie e, in loro mancanza, le disposizioni nazionali possono prevedere, per taluni prodotti alimentari, che la denominazione di vendita sia accompagnata dall'indicazione di uno o più ingredienti determinati.

La procedura prevista all'articolo 19 si applica alle eventuali disposizioni nazionali.

Le disposizioni comunitarie di cui al presente paragrafo sono adottate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

8. Nel caso di cui al paragrafo 4, lettera b), un ingrediente composto può nell'elenco degli ingredienti sotto la propria denominazione, se questa è prevista dalla regolamentazione o consacrata dall'uso, in funzione del suo peso globale, purché sia immediatamente seguito dall'enumerazione dei propri ingredienti.

L'enumerazione prevista al primo comma non è obbligatoria nei casi seguenti:

a) quando la composizione dell'ingrediente composto è specificata secondo la normativa comunitaria in vigore, purché l'ingrediente composto costituisca meno del 2% del prodotto finito; detta disposizione non si applica tuttavia agli additivi, salvo il disposto del paragrafo 4, lettera c);

b) per gli ingredienti composti costituiti da miscugli di spezie e/o erbe che costituiscono meno del 2% del prodotto finito, ad eccezione degli additivi, salvo il disposto del paragrafo 4, lettera c);

c) quando l'ingrediente composto è un prodotto alimentare per il quale la normativa comunitaria non rende obbligatorio indicare l'elenco degli ingredienti.

9. In deroga al paragrafo 5, l'indicazione dell'acqua non è richiesta:

a) se l'acqua è utilizzata, nel processo di fabbricazione unicamente per consentire la ricostituzione, nel suo stato d'origine, di un ingrediente utilizzato in forma concentrata o disidratata;

b) nel caso del liquido di copertura che non viene normalmente consumato.

10. In deroga al paragrafo 2, al paragrafo 6, secondo comma, e al paragrafo 8, secondo comma, gli ingredienti utilizzati nella produzione di un prodotto alimentare e presenti nel prodotto finito anche se in altra forma, elencati nell'allegato III bis o derivati da un ingrediente elencato nell'allegato III bis devono essere riportati sull'etichetta indicando chiaramente il nome dell'ingrediente in questione.

L'indicazione di cui al primo comma non è necessaria nel caso in cui la denominazione di vendita del prodotto indichi chiaramente l'ingrediente interessato.

In deroga al paragrafo 4, lettera c), punti ii), iii) e iv), le sostanze utilizzate nella produzione di un prodotto alimentare e presenti nel prodotto finito anche se in altra forma, derivate da ingredienti elencati nell'allegato III bis devono essere considerate come ingredienti ed essere riportate sull'etichetta indicando chiaramente il nome dell'ingrediente da cui derivano.

11. L'elenco dell'allegato III bis è sistematicamente riesaminato e, all'occorrenza, aggiornato sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche. Il primo riesame ha luogo al più tardi il 25 novembre 2005.

L'aggiornamento potrebbe altresì consistere nell'esclusione dall'allegato III bis degli ingredienti di cui sia stato scientificamente provato che non possono produrre reazioni indesiderate. A tal fine, la Commissione può essere informata fino al 25 agosto 2004 degli studi attualmente in corso volti a stabilire se ingredienti o sostanze, derivati da ingredienti elencati nell'allegato III bis, non siano suscettibili, in circostanze specifiche, di produrre reazioni indesiderate. La Commissione, non oltre il 25 novembre 2004, previa consultazione con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, approva un elenco di ingredienti o sostanze, che saranno di conseguenza esclusi dall'allegato III bis, in attesa dei risultati finali degli studi notificati, o al più tardi fino al 25 novembre 2007.

Fatto salvo il secondo comma, l'allegato III bis può essere modificato dalla Commissione, previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare emesso sulla base dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (*). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 20, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 20, paragrafo 4.

Ove necessario, possono essere impartite direttive tecniche per l'interpretazione dell'elenco dell'allegato III bis secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
___________
(*) GU L 31 dell'1.2.2002.

N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014.

Art. 7

(modificato dall'allegato del Reg. (CE) n. 596/2009)

1. La quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti che è stata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare è indicata a norma del presente articolo.

2. L'indicazione di cui al paragrafo 1 è obbligatoria:

a) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figuri nella denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita; o

b) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione sia messo in rilievo nell'etichettatura con parole, immagini o con una rappresentazione grafica; o

c) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione sia essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto; o

d) nei casi stabiliti dalla Commissione; la determinazione di tali casi, che consiste in una misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, viene effettuata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

3. Il paragrafo 2 non si applica:

a) a un ingrediente o a una categoria di ingredienti:

- il cui peso netto sgocciolato è indicato a norma dell'articolo 8, paragrafo 4,

- la cui quantità deve già figurare nell'etichettatura a norma di disposizioni comunitarie,

- che è utilizzato in piccole dosi come aromatizzante,

- che, pur figurando nella denominazione di vendita, non è in grado di determinare la scelta del consumatore dello Stato membro di commercializzazione, per il fatto che la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare il prodotto alimentare, né è tale da distinguere il prodotto da altri prodotti simili. Secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, si deciderà, in caso di dubbio, se le condizioni previste al presente trattino sono soddisfatte;

b) quando disposizioni comunitarie specifiche stabiliscono con precisione la quantità dell'ingrediente o della categoria di ingredienti senza prevederne l'indicazione sull'etichettatura;

c) nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 5, quarto e quinto trattino;

d) nei casi stabiliti dalla Commissione; la determinazione di tali casi, che consiste in una misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, viene effettuata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

4. La quantità indicata, espressa in percentuale, corrisponde alla quantità dello o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto. Tuttavia, per taluni prodotti alimentari, disposizioni comunitarie possono prevedere deroghe a tale principio. Queste disposizioni comunitarie sono adottate dalla Commissione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

5. L'indicazione di cui al paragrafo 1 compare nella denominazione di vendita del prodotto alimentare o immediatamente vicino ad essa, oppure nell'elenco degli ingredienti relativamente all'ingrediente o alla categoria di ingredienti di cui trattasi.

6. Il presente articolo si applica fatte salve le norme comunitarie sull'etichettatura nutrizionale per i prodotti alimentari.

N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014.

Art. 8

(modificato dall'allegato del Reg. (CE) n. 596/2009)

1. La quantità netta dei prodotti alimentari preconfezionati è espressa:

- in unità di volume per i prodotti liquidi,

- in unità di massa per gli altri prodotti,

utilizzando, secondo il caso, il litro, il centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il grammo.

Le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le disposizioni nazionali applicabili a determinati prodotti alimentari possono derogare a questa norma.

La procedura prevista dall'articolo 19 si applica alle eventuali disposizioni nazionali.

2. a) Quando l'indicazione di un certo tipo di quantità (ad esempio: quantità nominale, quantità minima, quantità media) è prevista dalle disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, dalle disposizioni nazionali, tale quantità è la quantità netta ai sensi della presente direttiva.

Fatta salva l'informazione prevista dall'articolo 24, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate ai sensi della presente lettera.

b) Le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le disposizioni nazionali possono, per determinati prodotti alimentari classificati in categorie per quantità, prevedere altre indicazioni di quantità.

La procedura prevista dall'articolo 19 si applica alle eventuali disposizioni nazionali.

c) Quando un imballaggio preconfezionato è costituito da due o più imballaggi preconfezionati individuali contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto, la quantità netta è indicata menzionando la quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale e il loro numero totale. Tuttavia queste indicazioni non sono obbligatorie quando il numero totale degli imballaggi individuali può essere visto chiaramente e contato facilmente dall'esterno e quando almeno un'indicazione della quantità netta contenta in ciascun imballaggio individuale può essere chiaramente vista dall'esterno.

d) Quando un imballaggio preconfezionato è costituito da due o più imballaggi preconfezionati individuali che non sono considerati come unità di vendita, la quantità netta è indicata menzionando la quantità netta totale ed il numero totale degli imballaggi individuali. Le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le disposizioni nazionali possono non prevedere, per determinati prodotti alimentari, l'indicazione del numero totale degli imballaggi individuali.

Fatta salva l'informazione prevista dall'articolo 24, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate ai sensi della presente lettera.

3. In caso di prodotti alimentari comunemente venduti al pezzo, gli Stati membri possono non rendere obbligatoria l'indicazione della quantità netta, a condizione che il numero dei pezzi possa chiaramente essere visto e facilmente contato dall'esterno o, in caso contrario, che sia indicato nell'etichettatura.

Fatta salva l'informazione prevista dall'articolo 24, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri ogni misura presa in virtù del presente paragrafo.

4. Se un prodotto alimentare solido è presentato immerso in un liquido di copertura, sull'etichetta deve essere indicato anche il peso netto sgocciolato del prodotto.

Ai sensi del presente paragrafo, per "liquido di copertura" si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati e anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione in questione e non sia pertanto decisivo per l'acquisto: acqua, soluzioni acquose di sali, salamoia; soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto; soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti; succhi di frutta ed ortaggi nei casi delle conserve di frutta e ortaggi.

Questo elenco può essere completato dalla Commissione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

I metodi di controllo del peso netto sgocciolato sono stabiliti secondo la procedura prevista dall'articolo 20, paragrafo 2.

5. L'indicazione della quantità netta non è obbligatoria per i prodotti alimentari:

a) soggetti a notevoli perdite di volume o massa e venduti al pezzo o pesati davanti all'acquirente;

b) la cui quantità netta sia inferiore a 5 g o 5 ml; questa disposizione non si applica tuttavia alle spezie e piante aromatiche.

Le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le disposizioni nazionali applicabili a taluni prodotti alimentari possono prevedere, in via eccezionale e purché non falsino l'informazione dell'acquirente, limiti superiori a 5 g o 5ml.

Fatta salva l'informazione prevista dall'articolo 24, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati ogni misura presa in virtù del presente paragrafo.

6. La Commissione adotta le disposizioni comunitarie di cui al paragrafo 1, secondo comma, al paragrafo 2, lettere b) e d), e al paragrafo 5, secondo comma. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014.

Art. 9

1. Il termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare è la data fino alla quale lo stesso conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione.

Esso è indicato conformemente alle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2. Esso viene indicato con la dicitura:

- "da consumarsi preferibilmente entro il... ", quando la data comporta l'indicazione del giorno,

- "da consumarsi preferibilmente entro fine... ", negli altri casi.

3. Le indicazioni di cui al paragrafo 2 sono corredate:

- della data stessa, oppure

- della menzione del punto dell'etichettatura in cui essa figura.

Ove necessario, tali indicazioni sono completate dalla enunciazione delle condizioni che garantiscono la conservazione indicata.

4. La data si compone dell'indicazione, in lettere e nell'ordine, del giorno, del mese, dell'anno.

Tuttavia:

- per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi, è sufficiente l'indicazione del giorno e del mese,

- per i prodotti alimentari conservabili per più di tre mesi ma non oltre diciotto mesi, è sufficiente l'indicazione del mese e dell'anno,

- per i prodotti alimentari conservabili per più di diciotto mesi, è sufficiente l'indicazione dell'anno.

Le modalità per l'indicazione della data possono essere precisate secondo la procedura dell'articolo 20, paragrafo 2.

5. Fatte salve le disposizioni comunitarie che prescrivono altri indicazioni di data, l'indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta nei casi:

- degli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi. Questa deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose,

- dei vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a base di frutti diversi dall'uva nonché delle bevande dei codici NC 2206 00 91, 2206 00 93 e 2206 00 99, ottenute da uva o mosto di uva,

- delle bevande con un contenuto di alcole pari o superiore al 10% in volume,

- delle bevande rinfrescanti non alcolizzate, succhi di frutta, nettari di frutta e bevande alcolizzate in recipienti individuali di oltre 5 litri, destinati alle collettività,

- dei prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione,

- degli aceti,

- del sale da cucina,

- degli zuccheri allo stadio solido,

- dei prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati,

- delle gomme da masticare e prodotti analoghi,

- delle porzioni individuali di gelati alimentari.

N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014.

Art. 10

(modificato dall'allegato II all'atto di adesione 2003)

1. Nel caso di prodotti alimentari rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che, di conseguenza, possono costituire dopo breve tempo un periodo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza.

2. La data deve essere preceduta dalle parole:

- in spagnolo: "fecha de caducidad",

- in ceco: "spotrebujte do",

- in danese: "sidste anvendelsesdato",

- in tedesco: "verbrauchen bis",

- in estone: "kõlblik kuni",

- in greco: ²analwsh mecri²,

- in inglese: "use by",

- in francese: "à consommer jusqu'au",

- in italiano: "da consumare entro",

- in lettone: "izlietot lý dz",

- in lituano: "tinka vartoti iki",

- in ungherese: "fogyasztható",

- in maltese: "uzÿa sa",

- in olandese: "te gebruiken tot",

- in polacco: "nalezÿy spozÿyc do",

- in portoghese: "a consumir até",

- in slovacco: "spotrebujte do",

- in sloveno: "porabiti do",

- in finlandese: "viimeinen käyttöajankohta",

- in svedese: "sista förbrukningsdag".Queste parole devono essere seguite:

- dalla data stessa, oppure

- dalla menzione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta.

Queste indicazioni sono seguite da una descrizione delle condizioni da osservare per la conservazione.

3. La data comprende il giorno, il mese e, eventualmente, l'anno, nell'ordine e in forma chiara.

4. Secondo la procedura prevista all'articolo 20, paragrafo 2, può essere deciso in determinati casi se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1.

N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014.

Art. 11

(modificato dall'allegato del Reg. (CE) n. 596/2009)

1. Le istruzioni per l'uso di un prodotto alimentare devono essere indicate in modo da consentirne un'adeguata utilizzazione.

2. Le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, le disposizioni nazionali possono stabilire, per alcuni prodotti alimentari, le modalità secondo cui devono essere indicate le istruzioni per l'uso.

La procedura prevista dall'articolo 19 si applica alle eventuali disposizioni nazionali.

Le disposizioni comunitarie di cui al presente paragrafo sono adottate dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014.

Art. 12

(modificato dall'allegato del Reg. (CE) n. 596/2009)

Le modalità per l'indicazione del titolo alcolometrico volumico sono definite, per i prodotti delle voci 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune, dalle disposizioni comunitarie specifiche ad essi applicabili.

Per le altre bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume, esse sono stabilite dalla Commissione.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014.

Art. 13

1. a) Se i prodotti alimentari sono preconfezionati, le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, figurano sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta legata al medesimo.

b) In deroga alla lettera a) e fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle quantità nominali, se i prodotti alimentari preconfezionati sono:

- destinati al consumatore finale, ma commercializzati in una fase che precede la vendita a quest'ultimo allorché tale fase non è la vendita ad una collettività,

- destinati ad essere consegnati alle collettività per esservi preparati, trasformati, frazionati o somministrati,

le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, possono figurare soltanto sui documenti commerciali relativi a detti prodotti, se è garantito che tali documenti, contenenti tutte le indicazioni dell'etichettatura, accompagnano i prodotti alimentari cui si riferiscono oppure sono stati inviati prima della consegna o contemporaneamente a questa.

c) Nei casi previsti alla lettera b) le indicazioni previste all'articolo 3, paragrafo 1, punti 1), 5) e 7), nonché eventualmente quella prevista all'articolo 10 figurano anche sull'imballaggio esterno in cui i prodotti alimentari sono presentati per la commercializzazione.

2. Le indicazioni previste all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, devono essere facilmente comprensibili ed apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

Esse non devono in alcun modo essere dissimulate, deformate o separate da altre indicazioni o figure.

3. Le indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 1), 4), 5) e 10), figurano nello stesso campo visivo.

Tale obbligo può essere esteso alle indicazioni previste dall'articolo 4, paragrafo 2.

4. Nel caso delle bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate sulle quali è indicata in modo indelebile una dicitura e che pertanto non recano né etichetta né anello né fascetta nonché degli imballaggi o recipienti la cui superficie piana più grande è inferiore a 10 cm2 sono obbligatorie soltanto le indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 1), 4) e 5).

Il paragrafo 3 non è applicabile in tale caso.

5. L'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito possono prevedere deroghe all'articolo 3, paragrafo 1, e al paragrafo 3 del presente articolo per il latte e i prodotti del latte confezionati in bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate.

Essi comunicano alla Commissione le misure adottate ai sensi del primo comma.

N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014.

Art. 14

Per i prodotti alimentari non presentati in imballaggi preconfezionati per la vendita al consumatore finale ed alle collettività o per i prodotti alimentari confezionati nei luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata, gli Stati membri adottano le modalità secondo le quali devono essere fornite le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2.

Purché sia garantita l'informazione dell'acquirente, gli Stati membri possono non rendere obbligatorie tali indicazioni o alcune di esse.

N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014.

Art. 15

La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali che, in mancanza di disposizioni comunitarie, disciplinano meno rigorosamente l'etichettatura di determinati prodotti alimentari presentati in imballaggi di fantasia quali figurine o articoli "ricordo".

N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014.

Art. 16

(modificato dall'allegato del Reg. (CE) n. 596/2009)

1. Gli Stati membri vietano nel proprio territorio il commercio dei prodotti alimentari per i quali le indicazioni previste dall'articolo 3 e dall'articolo 4, paragrafo 2, non figurano in una lingua facilmente compresa dal consumatore, a meno che l'informazione di quest'ultimo sia effettivamente assicurata da altre misure stabilite per una o più indicazioni dell'etichettatura. Tale determinazione intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, viene effettuata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

2. Lo Stato membro in cui il prodotto è commercializzato può, nel rispetto delle regole del trattato, imporre nel proprio territorio che tali indicazioni dell'etichettatura siano scritte almeno in una o più lingue da esso stabilite tra le lingue ufficiali della Comunità.

3. I paragrafi 1 e 2 non impediscono che le indicazioni dell'etichettatura siano fornite in più lingue.

N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014.

Art. 17

Gli Stati membri si astengono dal precisare, oltre a quanto previsto dagli articoli da 3 a 13, le modalità secondo cui devono essere fornite le indicazioni previste dall'articolo 3 e dall'articolo 4, paragrafo 2.

N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014.

Art. 18

1. Gli stati membri non possono vietare il commercio dei prodotti alimentari conformi alle norme previste dalla presente direttiva, applicando disposizioni nazionali non armonizzate relative all'etichettatura e alla presentazione di determinati prodotti alimentari o dei prodotti alimentari in genere.

2. Il paragrafo 1 non è applicabile alle disposizioni nazionali non armonizzate giustificate da motivi;

- i tutela della salute pubblica,

- i repressione delle frodi, sempreché queste disposizioni non siano tali da ostacolare l'applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla presente direttiva,

- i tutela della proprietà industriale e commerciale, di indicazioni di provenienza, di denominazioni d'origine e i repressione della concorrenza sleale.

N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014.

Art. 19

(modificato dall'art. 1 della Dir. 2003/89/CE)

La seguente procedura si applica qualora sia fatto riferimento al presente articolo, quando uno Stato membro ritiene necessario adottare una nuova legislazione.

Esso comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le misure previste, precisandone i motivi. La Commissione consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002, qualora lo ritenga utile o a richiesta di uno Stato membro.

Lo Stato membro può adottare le misure previste soltanto tre mesi dopo tale comunicazione e purché non abbia ricevuto parere contrario della Commissione.

In quest'ultimo caso la Commissione, prima della scadenza del termine summenzionato, avvia la procedura prevista dall'articolo 20, paragrafo 2, affinché venga deciso se le misure previste possano essere applicate, eventualmente mediante opportune modifiche.

N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014.

Art. 20

(modificato dall'art. 1 della Dir. 2003/89/CE e dall'allegato del Reg. (CE) n. 596/2009)

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la sicurezza degli animali, in prosieguo denominato "il comitato".

2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014.

Art. 21

(sostituito dall'allegato del Reg. (CE) n. 596/2009)

La Commissione adotta le misure transitorie che si rivelino necessarie per facilitare l'applicazione della presente direttiva.

Le misure transitorie di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, comprese quelle che la completano con nuovi elementi non essenziali, in particolare ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nelle disposizioni della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

Altre misure transitorie possono essere adottate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014.

Art. 22

La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni comunitarie già adottate il 22 dicembre 1978, per quanto riguarda l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti alimentari.

Le modifiche necessarie per l'adattamento di tali disposizioni alle norme previste dalla presente direttiva sono adottate secondo la procedura rispettivamente applicabile a tali disposizioni.

N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014.

Art. 23

La presente direttiva non si applica ai prodotti destinati ad essere esportati fuori della Comunità.

N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014.

Art. 24

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014.

Art. 25

La presente direttiva si applica anche ai dipartimenti francesi d'oltremare.

N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014.

Art. 26

1. La direttiva 79/112/CEE, come modificata dalle direttive figuranti all'allegato IV, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione, che figurano all'allegato IV, parte B.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato V.

N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014.

Art. 27

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014.

Art. 28

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA

N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014.

ALLEGATO I

(integrato dall'allegato della Dir. 2001/101/CE e modificato dall'art. 1 della Dir. 2003/89/CE)

CATEGORIE DI INGREDIENTI PER I QUALI L'INDICAZIONE DELLA CATEGORIA PUO' SOSTITUIRE QUELLA DEL NOME SPECIFICO

Definizione

Denominazione

Oli raffinati diversi dall'olio d'oliva

"Olio", completata:

- o dall'aggettivo qualificativo "vegetale" o "animale", a seconda dei casi,

- o dall'indicazione dell'origine specifica vegetale o animale.

L'attributo "idrogenato" deve accompagnare la menzione di un olio idrogenato

Grassi raffinati

"Grasso", o "materia grassa", completata:

- o dall'aggettivo qualificativo "vegetale" o "animale", a seconda dei casi,

- o dall'indicazione dell'origine specifica vegetale o animale.

L'attributo "idrogenato" deve accompagnare la menzione di un olio idrogenato

Miscele di farine provenienti da due o più specie di cereali

"Farine", seguita dall'enumerazione delle specie di cereali da cui provengono, in ordine decrescente di peso

Amidi e fecole naturali e amidi e fecole modificati per via fisica o da enzimi

"Amido(i) /Fecola(e)"

Qualsiasi specie di pesce quando il pesce costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purché la denominazione e la presentazione non facciano riferimento ad una precisa specie di pesce

"Pesce(i)"

Qualsiasi specie di formaggio quando il formaggio o una miscela di formaggi costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purché la denominazione e la presentazione di quest'ultimo non facciano riferimento ad una precisa specie di formaggio

"Formaggio(i)"

Tutte le spezie che non superino il 2% in peso del prodotto

"Spezie" o "miscela di spezie"

Tutte le piante o parti di piante aromatiche che non superino il 2% in peso del prodotto

"Pianta(e) aromatica(che)" o "miscela di piante aromatiche"

Qualsiasi preparazione di gomma utilizzata nella fabbricazione della gomma base per le gomme da masticare

"Gomma base"

Pangrattato di qualsiasi origine

"Pangrattato"

Qualsiasi categoria di saccarosio

"Zucchero"

Destrosio anidro e monoidrato

"Destrosio"

Sciroppo di glucosio e sciroppo di glucosio disidratato

"Sciroppo di glucosio"

Tutte le proteine del latte (caseine, caseinati e proteine del siero di latte) e loro miscele

"Proteine del latte"

Burro di cacao di pressione, di torsione o raffinato

"Burro di cacao"

[Qualsiasi tipo di frutta candita che non superi il 10% in peso del prodotto

"Frutta candita"] (periodo soppresso)

[Miscele di ortaggi che non superino il 10% del peso della derrata

"Ortaggi"] (periodo soppresso)

Tutti i tipi di vino quali definiti nel regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1)

"Vino"

I muscoli scheletrici (**) delle specie di mammiferi e di uccelli, riconosciute idonee al consumo umano con i tessuti che vi sono contenuti o vi aderiscono, per i quali il tenore totale di grasso e tessuto connettivo non supera i valori qui di seguito indicati e quando la carne costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare. I prodotti coperti dalla definizione comunitaria di "carni separate meccanicamente" sono esclusi dalla presente definizione.

Limiti massimi di grasso e tessuto connettivo per gli ingredienti designati dal termine di "carne(i) di"

"carne(i) di" e il(i) nome(i) (*) della(e) specie animale(i) da cui proviene (provengono).

Specie

Grasso (%)

Tessuto

connettivo (%) (1)

 .

Mammiferi (esclusi conigli e suini) e miscugli di specie con predominanza di mammiferi

25

25

 .

Suini

30

25

 .

Volatili e conigli

15

10

 .

(1) Il tenore di tessuto connettivo si calcola facendo il rapporto fra i tenori di collagene e di proteine di carne. Il tenore di collagene è pari a 8 volte il tenore di idrossiprolina

Se tali limiti massimi di grasso e/o di tessuto connettivo sono superati e tutti gli altri criteri della definizione di carne sono rispettati, il tenore in "carne(i) di" deve essere conseguentemente ridotto e la lista degli ingredienti deve contenere, oltre al termine "carne(i) di", l'indicazione del grasso e/o del tessuto connettivo.

 .

(*) Per l'etichettatura in lingua inglese, la denominazione può essere sostituita dal nome generico dell'ingrediente per la specie animale interessata.

(**) Il diaframma e i masseteri fanno parte dei muscoli scheletrici, mentre il cuore, la lingua, i muscoli della testa (diversi dai masseteri), del carpo, del tarso e della coda ne sono esclusi.

(1)

GU L 179 del 14.7.1999.

N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014.

ALLEGATO II

INGREDIENTI OBBLIGATORIAMENTE INDICATI CON IL NOME DELLA CATEGORIA SEGUITO DAI LORO NOMI SPECIFICI O DAL NUMERO CE

Coloranti

Amidi modificati (1)

Conservanti

Edulcoranti

Antiossidanti

Agenti lievitanti

Emulsionanti

Agenti antischiumogeni

Addensanti

Agenti di rivestimento

Agenti gelificanti

Sali di fusione (2)

Stabilizzanti

Agenti di trattamento della farina

Esaltatori di sapidità

Agenti rassodanti

Acidi

Agenti umidificanti

Regolatori di acidità

Agenti di carica

Antiagglomeranti

Gas propulsore

(1) Non è obbligatorio indicare il nome specifico e il numero CE.

(2) Soltanto per i formaggi fusi e i prodotti a base di formaggio fuso.

N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014.

ALLEGATO III

(sostituito dall'art. 29 del Reg. (CE) n. 1334/2008)

DENOMINAZIONE DEGLI AROMI NELL'ELENCO DEGLI INGREDIENTI

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli aromi sono denominati con i termini:

- "aromi", o con una denominazione più specifica o con una descrizione dell'aroma se il componente aromatizzante contiene aromi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b), c), d), e), f), g) ed h) del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti (*);

- "aromatizzanti di affumicatura", o "aromatizzanti di affumicatura "prodotti da" alimenti o da categorie o basi di alimenti" (cioè aromatizzanti di affumicatura prodotti a partire dal faggio) se il componente aromatizzante contiene aromi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 1334/2008 e conferisce un aroma di affumicatura agli alimenti.

2. Il termine "naturale" per descrivere un aroma è utilizzato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1334/2008.
_______________

(*) GU L 354 del 31.12.2008.

N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014.

ALLEGATO III bis

(introdotto dall'allegato della Dir. 2003/89/CE, modificato dall'art. 1 della Dir. 2006/142/CE e sostituito dall'allegato della Dir. 2007/68/CE)

Ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafi 3 bis, 10 e 11

1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio [1];

b) maltodestrine a base di grano [1];

c) sciroppi di glucosio a base d'orzo;

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.

3. Uova e prodotti a base di uova.

4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:

a) olio e grasso di soia raffinato [1];

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche;

b) lattitolo.

8. Frutta a guscio, cioè mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne:

a) frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

9. Sedano e prodotti a base di sedano.

10. Senape e prodotti a base di senape.

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2.

13. Lupini e prodotti a base di lupini.

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

[1] E prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati.

N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014.

ALLEGATO IV

PARTE A

DIRETTIVA ABROGATA E MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

(previste all'articolo 26)

Direttiva 79/112/CEE del Consiglio (G.U.C.E. 8 febbraio 1979, n. L 33)

Direttiva 85/7/CEE del Consiglio (G.U.C.E. 3 gennaio 1985, n. L 2), unicamente l'articolo 1, punto 9

Direttiva 86/197/CEE del Consiglio (G.U.C.E. 29 maggio 1986, n. L 144)

Direttiva 89/395/CEE del Consiglio (G.U.C.E. 30 giugno 1989, n. L 186)

Direttiva 91/72/CEE della Commissione (G.U.C.E. 15 febbraio 1991, n. L 42)

Direttiva 93/102/CE della Commissione (G.U.C.E. 25 novembre 1993, n. L 291)

Direttiva 95/42/CE della Commissione (G.U.C.E. 2 agosto 1995, n. L 291)

Direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.C.E. 14 febbraio 1997, n. L 291)

PARTE B

TERMINI DI ATTUAZIONE IN DIRITTO NAZIONALE

(previsti all'articolo 26)

Direttiva

Data limite d'attuazione

Ammissione al commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva

Divieto di commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva

79/112/CEE

.

22 dicembre 1980

22 dicembre 1982

85/7/CEE

.

.

.

86/197/CEE

.

1° maggio 1988

1° maggio 1989

89/395/CEE

.

20 dicembre 1990

20 giugno 1992

91/72/CEE

.

30 giugno 1992

1° gennaio 1994

93/102/CE

30 dicembre 1994

1° gennaio 1995

30 giugno 1996

95/42/CE

.

.

.

97/4/CE

 

14 agosto 1998

14 febbraio 2000

N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 53 del Reg. (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014.

ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 79/112/CEE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1, punto 1)

Articolo 3, paragrafo 1, punto 1)

Articolo 3, paragrafo 1, punto 2)

Articolo 3, paragrafo 1, punto 2)

Articolo 3, paragrafo 1, punto 2) bis

Articolo 3, paragrafo 1, punto 3)

Articolo 3, paragrafo 1, punto 3)

Articolo 3, paragrafo 1, punto 4)

Articolo 3, paragrafo 1, punto 4)

Articolo 3, paragrafo 1, punto 5)

Articolo 3, paragrafo 1, punto 5)

Articolo 3, paragrafo 1, punto 6)

Articolo 3, paragrafo 1, punto 6)

Articolo 3, paragrafo 1, punto 7)

Articolo 3, paragrafo 1, punto 7)

Articolo 3, paragrafo 1, punto 8)

Articolo 3, paragrafo 1, punto 8)

Articolo 3, paragrafo 1, punto 9)

Articolo 3, paragrafo 1, punto 9)

Articolo 3, paragrafo 1, punto 10)

Articolo 3, paragrafi 2 e 3

Articolo 3, paragrafi 2 e 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 6, paragrafo 4, lettere a) e b)

Articolo 6, paragrafo 4, lettere a) e b)

Articolo 6, paragrafo 4, lettera c) i)

Articolo 6, paragrafo 4, lettera c) i)

Articolo 6, paragrafo 4, lettera c) ii), primo trattino

Articolo 6, paragrafo 4, lettera c) ii)

Articolo 6, paragrafo 4, lettera c) ii), secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 4, lettera c) iii)

Articolo 6, paragrafo 4, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 4, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 7

Articolo 6, paragrafo 7, primo comma

Articolo 6, paragrafo 8, primo comma

Articolo 6, paragrafo 7, secondo comma, primo e secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 8, secondo comma, lettere a) e b)

Articolo 6, paragrafo 8

Articolo 6, paragrafo 9

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8, paragrafi da 1 a 5

Articolo 8, paragrafi da 1 a 5

Articolo 8, paragrafo 6

-

Articolo 8, paragrafo 7

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 9, paragrafi da 1 a 4

Articolo 9, paragrafi da 1 a 4

Articolo 9, paragrafo 5

-

Articolo 9, paragrafo 6

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 9 bis

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 10 bis

Articolo 12

Articolo 11, paragrafi 1 e 2

Articolo 13, paragrafi 1 e 2

Articolo 11, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 3, lettera b)

-

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 5

-

Articolo 11, paragrafo 6

Articolo 13, paragrafo 5, primo comma

Articolo 11, paragrafo 7

Articolo 13, paragrafo 5, secondo comma

Articoli 12 e 13

Articoli 14 e 15

Articolo 13 bis

Articolo 16

Articoli 14 e 15

Articoli 17 e 18

Articolo 16, punto 1

-

Articolo 16, punto 2

Articolo 19

Articolo 17, primo comma

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 17, secondo, terzo, quarto e quinto comma

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 18

-

Articoli 19, 20 e 21

Articoli 21, 22 e 23

Articolo 22, paragrafi 1, 2 e3

-

Articolo 22, paragrafo 4

Articolo 24

Articolo 23

-

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 25

-

Articolo 26

-

-

Articolo 26

-

Articolo 27

-

Articolo 28

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

-

Allegato IV

-

Allegato V