
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1, comma 1, del D.A. Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 17 giugno 2021, n. 45.
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
DECRETO 10 febbraio 2000
G.U.R.S. 25 febbraio 2000, n. 8
Modifica del decreto 13 maggio 1997, concernente criteri e modalità cui l'Assessorato degli enti locali, Direzione affari sociali, deve attenersi nell'espletamento dell'attività erogativa.
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1, comma 1, del D.A. Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 17 giugno 2021, n. 45.
L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1968, n. 28 [N.d.R. recte: 29 dicembre 1962, n. 28] e 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale n.71/82;
Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Considerato che, ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale n. 10/91, le concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Ritenuto opportuno modificare il decreto n. 536 del 13 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 35 del 12 luglio 1997, nel quale vengono dettate procedure e modalità da seguire per l'attività erogativa di questa Amministrazione, relativamente al capitolo 19027, riguardante la concessione di contributi alle II.PP.A.B. per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dei contratti nazionali di lavoro ai propri dipendenti;
Decreta:
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1, comma 1, del D.A. Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 17 giugno 2021, n. 45.
In applicazione della disposizione recata dall'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, le modalità ed i criteri erogativi stabiliti dal decreto n. 536 del 13 maggio 1997, per quanto attiene il capitolo 19027, vengono così modificati:
Capitolo 19027
- Contributi in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per fronteggiare gli oneri derivanti dalla applicazione dei contratti nazionali di lavoro (legge regionale n. 71/82, art. 1, legge regionale n. 22/86, art. 66).
L'intervento è destinato in favore del personale delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.) che non abbiano raggiunto l'equilibrio economico finanziario attraverso le modalità previste dall'art. 66 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.
Nel caso in cui l'ente richiedente abbia conseguito nell'esercizio precedente un risultato positivo di gestione, il contributo da erogare dovrà essere decurtato dell'avanzo di amministrazione.
L'intervento è destinato agli enti che svolgano attività nel rispetto dei fini statutari, a quelli che sebbene provvisoriamente non in grado di operare a causa di situazioni oggettive esterne, offrano tuttavia concrete garanzie per la ripresa dell'attività degli stessi anche attraverso la riconversione delle proprie strutture, nonchè agli enti per cui sono in corso le procedure previste dall'art. 34 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.
L'entità del contributo sarà determinata dalla dotazione annuale del capitolo di spesa e non potrà superare il reale costo complessivo scaturente dall'applicazione dei contratti nazionali di lavoro.
Modalità e termini per la presentazione delle istanze
L'istanza, corredata dalla documentazione conforme alle direttive che verranno emanate all'inizio di ciascun esercizio finanziario, dovrà pervenire entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta presso l'Assessorato regionale degli enti locali.
All'uopo farà fede il timbro di spedizione dell'Ufficio postale o il timbro in entrata dell'Assessorato.
Per le istanze pervenute dopo il 31 maggio non si farà luogo all'erogazione del contributo.
Modalità di erogazione
L'erogazione del contributo in parola avverrà in due distinte fasi: la prima destinata a ripartire il 60% dello stanziamento iscritto in bilancio regionale in rapporto proporzionale alla massa degli oneri concernenti il personale di ruolo; la seconda destinata alla definitiva misura del contributo spettante.
Lo stesso sarà determinato secondo le modalità di calcolo illustrate, anno per anno, nella circolare esplicativa emanata da questo Assessorato e sulla base della documentazione integrativa che gli enti dovranno far pervenire - entro e non oltre il 5 ottobre di ciascun anno e secondo le modalità sopra illustrate - relativa alla esatta quantificazione della spesa effettivamente sostenuta nel periodo 1 gennaio - 30 settembre per assunzioni di personale a tempo determinato effettuate ai sensi della vigente normativa.
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1, comma 1, del D.A. Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 17 giugno 2021, n. 45.
Ogni diversa precedente disposizione in contrasto con quelle dettate dal presente decreto è da intendersi espressamente abrogata.
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