
N.d.R. Il presente Decreto è tratto dal sito dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.
Il presente è ABROGATO dall'art. 3 del D.A. Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 30 settembre 2022, n. 101.
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 17 giugno 2021, n. 45
Nuove le modalità ed i criteri erogativi per la concessione di contributi alle IPAB ex L.R. n. 71/82 per fronteggiare gli oneri derivanti dalla applicazione dei contratti nazionali di lavoro.
N.d.R. Il presente Decreto è tratto dal sito dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.
Il presente è ABROGATO dall'art. 3 del D.A. Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 30 settembre 2022, n. 101.
L'ASSESSORE
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la Legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il R.D. 05 febbraio 1891, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 636, recante norme di attuazione dello Statuto in materia di pubblica beneficenza ed Opere Pie;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1968, n. 28 [N.d.R. recte: 29 dicembre 1962, n. 28];
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale n. 71/82:
VISTA la legge regionale 09 maggio 1986, n. 22, relativa al riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;
VISTA la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto n. 536 del 13 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 12 luglio 1997:
VISTO il Decreto dell'Assessore per gli Enti Locali del 10 febbraio 2000, pubblicato sulla GU.R.S., parte I, n. 8 del 2000, che disciplina le modalità ed i criteri erogativi per quanto attiene il capitolo di spesa 183307 (ex capitolo 19027);
VISTO Il capitolo 183307 "Contributi in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per fronteggiare gli oneri derivanti dalla applicazione dei contratti nazionali di lavoro (legge regionale n. 71/82, art. 1, legge regionale n. 22/86, art. 66)";
RITENUTO di dover rivedere i criteri e le modalità di erogazione del contributo alle IPAB a seguito dell'evolversi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria degli enti, dei frequenti casi di interruzione o cessazione dell'attività degli enti e di avvio delle procedure di estinzione, nonché anche in considerazione dell'emergenza sanitaria da covid-19 che ha avuto riflessi sull'attività svolta e sui lavoratori delle IPAB, abrogando il precedente decreto pubblicato sulla G.U.R.S. parte I, n. 8 del 2000;
Decreta:
N.d.R. Il presente Decreto è tratto dal sito dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.
Il presente è ABROGATO dall'art. 3 del D.A. Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 30 settembre 2022, n. 101.
Il Decreto dell'Assessore per gli Enti Locali del 10 febbraio 2000, pubblicato sula G.U.R.S., parte I, n. 8 del 2000, è abrogato.
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Il presente è ABROGATO dall'art. 3 del D.A. Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 30 settembre 2022, n. 101.
I criteri e le modalità di erogazione delle risorse in favore delle IPAB di cui all'art. 1 della legge regionale 26/07/1982, n. 71 sono disciplinati dal presente decreto.
Criteri erogativi
- L'intervento è destinato in favore del personale di ruolo regolarmente assunto a tempo indeterminato dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza il (II.PP.A.B.) iscritte all'Albo regionale delle Istituzioni socio-assistenziali, che svolgono, nel rispetto dei fini statutari, attività socio-assistenziale in misura prevalente sulle altre eventuali differenti attività e che non abbiano raggiunto l'equilibrio economico finanziario nell'esercizio di riferimento.
- Indicatore principale per misurare la prevalenza (o meno) dell'attività socio-assistenziale sulle altre eventuali differenti attività è individuato dal superamento delle entrate di natura patrimoniale rispetto alle spese correnti.
- La valutazione della condizione di squilibrio economico-finanziario va fatta esclusivamente con riguardo all'esercizio di riferimento, e deve essere indagata sia con riguardo all'incidenza dei disavanzi pregressi sul risultato di amministrazione dell'anno di riferimento, sia con riguardo alla gestione corrente verificando il conseguimento del risultato di parte corrente (entrate correnti ≤ o ≥ spese correnti), sia con riguardo alla gestione complessiva, verificando il conseguimento del risultato totale (entrate totali ≤ o ≥ spese totali).
- Nel caso in cui l'ente richiedente abbia conseguito nell'esercizio di riferimento un risultato positivo di gestione, il contributo non sarà erogato.
- L'intervento è destinato alle II.PP.A.B. che svolgano attività nel rispetto dei fini statutari, ancorché, sebbene provvisoriamente non in grado di operare a causa di situazioni oggettive esterne, nonché alle II.PP.A.B. per le quali erano state attivate e non definite, prima della sentenza della Corte costituzionale n. 135 dell'11.06.2020, le procedure previste dall'art. 34 della L. R. 9 maggio 1986, n. 22 per cui, anche per i derivanti effetti prodotti dalla sentenza di incostituzionalità, è riconosciuta a detti enti che non svolgono attività la condizione di "temporaneità" della sospensione dell'attività ai fini dell'accesso al beneficio.
- L'entità del contributo sarà determinata dalla dotazione annuale del capitolo di spesa e non potrà superare per ciascun ente beneficiario il reale costo complessivo scaturente dall'applicazione dei contratti nazionali di lavoro.
Modalità e termini per la presentazione delle istanze
L'istanza, corredata dalla documentazione conforme alle direttive che verranno emanate all'inizio di ciascun esercizio finanziario, dovrà pervenire, entro e non oltre il termine stabilito con apposito avviso, a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo consegna diretta presso l'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.
Per le istanze pervenute successivamente al termine stabilito non si farà luogo all'erogazione del contributo.
Modalità di erogazione
La misura del contributo spettante sarà determinata secondo le modalità di calcolo illustrate sulla base della documentazione che gli enti dovranno far pervenire nel termine stabilito dall'apposito avviso, secondo le modalità sopra illustrate, al fine della esatta quantificazione della spesa annuale a carico dell'ente per il personale regolarmente assunto a tempo indeterminato ai sensi della vigente normativa.
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Le somme erogate alle II.PP.A.B. per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 71/82 sono a destinazione vincolata ed impignorabili.
N.d.R. Il presente Decreto è tratto dal sito dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.
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