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REGOLAMENTO (CE) N. 2150/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 25 novembre 2002

G.U.C.E. 9 dicembre 2002, n. L 332

Statistiche sui rifiuti.

TESTO VIGENTE (al Reg. (UE) 2025/447)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il:

29 dicembre 2002

Applicabile dal: 29 dicembre 2002

______________________________________________________________________

(modificato dall'art. 15 del Reg. (CE) n. 1893/2006)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

viste le proposte della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

1) Regolari statistiche comunitarie sulla produzione e sulla gestione dei rifiuti provenienti dalle aziende e dalle famiglie sono richieste dalla Comunità per controllare l'applicazione della politica dei rifiuti. Ciò pone le basi per verificare se i principi relativi al massimo recupero e allo smaltimento sicuro vengano rispettati. E' tuttavia necessario sviluppare strumenti statistici per valutare il rispetto del principio della prevenzione dei rifiuti e per collegare, a livello globale, nazionale e regionale, i dati relativi alla produzione di rifiuti con la descrizione dell'impiego delle risorse.

2) Occorre definire i termini per la descrizione dei rifiuti e per la loro gestione, al fine di ottenere risultati comparabili nelle statistiche degli stessi.

3) La politica comunitaria relativa ai rifiuti ha fissato un insieme di principi che devono essere seguiti dalle unità che producono rifiuti e nella gestione degli stessi. Ciò richiede il controllo dei rifiuti in vari punti della catena di produzione, raccolta, recupero e smaltimento degli stessi.

4) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (4) costituisce l'ambito di riferimento per le disposizioni del presente regolamento.

5) Per garantire risultati comparabili, le statistiche sui rifiuti dovrebbero essere elaborate conformemente alla disaggregazione specifica, in forma appropriata e in un arco di tempo prefissato a partire dalla fine dell'anno di riferimento.

6) Poiché lo scopo della misura proposta, vale a dire la disciplina della produzione di statistiche comunitarie sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, in ragione della necessità di definire termini per la descrizione dei rifiuti e la loro gestione in modo da assicurare la comparabilità delle statistiche fornite dagli Stati membri, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire lo scopo della misura proposta in ottemperanza del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

7) Gli Stati membri possono necessitare di un periodo transitorio per l'elaborazione delle loro statistiche sui rifiuti relative a tutte o ad alcune delle attività economiche A, B e da G a Q della NACE REV 2 istituita dal regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (5), per le quali i sistemi statistici nazionali richiedono adattamenti di rilievo.

8) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).

9) Il Comitato del programma statistico è stato consultato dalla Commissione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU C 87 del 29.3.1999; GU C 180 E del 26.6.2001, e proposta modificata del 10 dicembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)

GU C 329 del 17.11.1999.

(3)

Parere del Parlamento europeo del 4 settembre 2001 (GU C 72 E del 21.3.2002), posizione comune del Consiglio del 15 aprile 2002 (GU C 145 E del 18.6.2002) e decisione del Parlamento europeo del 4 luglio 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 14 novembre 2002.

(4)

GU L 52 del 22.2.1997.

(5)

GU L 293 del 24.10.1990. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2002).

(6)

GU L 184 del 17.7.1999.

Art. 1

Obiettivo

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 221/2009)

1. Obiettivo del presente regolamento è fissare un ambito per la produzione di statistiche comunitarie sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. 2. Gli Stati membri e la Commissione, nelle rispettive sfere di competenza, elaborano statistiche comunitarie sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, esclusi i rifiuti radioattivi che sono già contemplati da altra normativa.

3. Le statistiche riguardano i seguenti settori:

a) produzione dei rifiuti conformemente all'allegato I;

b) recupero e smaltimento dei rifiuti conformemente all'allegato II;

c) dopo gli studi pilota di cui all'articolo 5: importazione ed esportazione di rifiuti per i quali non viene raccolto alcun dato nel quadro del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (1), in conformità dell'allegato III.

4. Nell'elaborazione delle statistiche, gli Stati membri e la Commissione osservano la nomenclatura statistica stabilita principalmente in base alle sostanze, che figura all'allegato III.

5. La Commissione redige una tavola di equivalenze tra la nomenclatura statistica riportata nell'allegato III del presente regolamento e l'elenco dei rifiuti definito dalla decisione 2000/532/CE (2). Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

(1)

GU L 30 del 6.2.1993. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione (GU L 349 del 31.12.2001).

(2)

GU L 226 del 6.9.2000.

Art. 2

Definizioni

Ai fini e nell'ambito del presente regolamento s'intende per:

a) "rifiuto", qualsiasi sostanza o oggetto definito nell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (1);

b) "frazioni di rifiuti oggetto di raccolta differenziata", i rifiuti domestici e simili raccolti selettivamente in frazioni omogenee dai servizi pubblici, dalle organizzazioni senza scopo di lucro e dalle imprese private che operano nel settore della raccolta organizzata dei rifiuti;

c) "riciclaggio", l'operazione descritta nella definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (2);

d) "recupero", ciascuna delle operazioni previste nell'allegato II, parte B della direttiva 75/442/CEE;

e) "smaltimento" ciascuna delle operazioni previste nell'allegato II, parte A, della direttiva 75/442/CEE;

f) "struttura di recupero o smaltimento", una struttura che richiede un'autorizzazione o registrazione ai sensi degli articoli 9, 10 o 11 della direttiva 75/442/CE;

g) "rifiuto pericoloso", qualsiasi rifiuto definito nell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (3);

h) "rifiuto non pericoloso" qualsiasi rifiuto non rientrante nella lettera g);

i) "incenerimento", trattamento termico dei rifiuti effettuato in un impianto di incenerimento o in un impianto di coincenerimento, ai sensi rispettivamente dell'articolo 3, punto 4 e dell'articolo 3, punto 5, della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (4);

j) "discarica", un'area di smaltimento dei rifiuti quale definita nell'articolo 2, lettera g), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (5);

k) "capacità degli impianti di incenerimento dei rifiuti", la capacità massima di incenerire rifiuti calcolata in tonnellate annue o in gigajoule;

l) "capacità degli impianti di riciclaggio dei rifiuti", la capacità massima di riciclare rifiuti calcolata in tonnellate annue;

m) "capacità delle discariche", la capacità residua (al termine dell'anno di riferimento dei dati) della discarica di smaltire rifiuti in futuro, calcolata in metri cubi;

n) "capacità di altre strutture di smaltimento", la capacità delle singole strutture di smaltire rifiuti, calcolata in tonnellate annue.

(1)

GU L 194 del 25.7.1975. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135 del 6.6.1996).

(2)

GU L 365 del 31.12.1995.

(3)

GU L 377 del 31.12.1991. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994).

(4)

GU L 332 del 28.12.2000.

(5)

GU L 182 del 16.7.1999.

Art. 3

Raccolta dei dati

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 221/2009)

1. Nel rispetto dei requisiti di qualità e di precisione da definirsi conformemente al secondo comma, gli Stati membri raccolgono i dati necessari alla specificazione delle caratteristiche elencate negli allegati I e II, mediante uno dei seguenti metodi:

- indagini,

- fonti amministrative o di altro tipo, quali gli obblighi di dichiarazione previsti dalla legislazione comunitaria in materia di gestione dei rifiuti,

- procedure di stima statistica, sulla base di controlli a campione o di stimatori correlati di rifiuti, o

- una combinazione di questi metodi.

I requisiti di qualità e di precisione sono definiti dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Per ridurre l'onere di risposta le autorità nazionali e la Commissione, nei limiti e secondo le modalità fissati da ogni Stato membro e dalla Commissione nelle rispettive sfere di competenza, hanno accesso alle fonti di dati amministrativi.

2. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le piccole imprese, le imprese con meno di 10 dipendenti sono escluse dalle indagini, salvo qualora contribuiscano in misura significativa alla produzione di rifiuti.

3. Gli Stati membri producono i risultati statistici conformemente alla disaggregazione di cui agli allegati I e II.

4. L'esclusione di cui al paragrafo 2 deve essere compatibile con la copertura e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione 7, punto 1, degli allegati I e II.

5. Gli Stati membri trasmettono ad Eurostat i risultati, inclusi i dati riservati, in formato appropriato ed entro un determinato arco di tempo a decorrere dalla fine dei rispettivi periodi di riferimento, di cui agli allegati I e II.

6. Il trattamento dei dati riservati e la loro trasmissione ai sensi del paragrafo 5 sono effettuati conformemente alle disposizioni comunitarie vigenti che disciplinano la riservatezza delle statistiche.

Art. 4

Periodo transitorio

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 221/2009)

1. Durante un periodo transitorio la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro e conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, concedere deroghe alle disposizioni contenute nella sezione 5 degli allegati I e II. Tale periodo transitorio non può superare:

a) i due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento per quanto attiene alla produzione di risultati di cui all'allegato I, sezione 8, punto 1.1, voce 16 (Attività di servizi) e all'allegato II, sezione 8, punto 2;

b) i tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento per la produzione di risultati di cui all'allegato I, sezione 8, punto 1.1, voci 1 (Agricoltura, caccia e silvicoltura) e 2 (Pesca).

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 possono essere concesse a singoli Stati membri soltanto per i dati relativi al primo anno di riferimento.

3. La Commissione elabora un programma concernente studi pilota sui rifiuti derivanti dalle attività economiche di cui al paragrafo 1, lettera b), la cui esecuzione è affidata agli Stati membri. Gli studi pilota mirano a sviluppare una metodologia per ottenere dati regolari, sulla base dei principi delle statistiche comunitarie, quali fissati nell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97.

La Commissione finanzia sino al 100% dei costi per la realizzazione degli studi pilota. Sulla base delle conclusioni di tali studi pilota, essa adotta le necessarie misure di esecuzione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del presente regolamento.

Art. 5

Importazione ed esportazione di rifiuti

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 221/2009)

1. La Commissione elabora un programma di studi pilota sull'importazione e l'esportazione di rifiuti che devono essere eseguiti dagli Stati membri. Gli studi pilota mirano a sviluppare una metodologia per ottenere dati regolari, sulla base dei principi delle statistiche comunitarie, quali fissati all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97.

2. Il programma di studi pilota della Commissione è coerente con il contenuto degli allegati I e II, in particolare con gli aspetti riguardanti il campo di applicazione e la copertura dei rifiuti, le categorie di rifiuti ai fini della loro classificazione, gli anni di riferimento e la periodicità, tenendo conto degli obblighi in materia di compilazione delle relazioni a norma del regolamento (CEE) n. 259/93.

3. La Commissione finanzia le spese relative agli studi pilota fino al 100% del loro ammontare.

4. In base alle conclusioni degli studi pilota, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della possibilità di elaborare statistiche per le attività e le caratteristiche contemplate dagli studi pilota per quanto concerne l'importazione e l'esportazione di rifiuti. La Commissione adotta le necessarie misure di attuazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

5. Gli studi pilota sono eseguiti al più tardi entro i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 6

Misure di attuazione

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 221/2009)

1. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

In particolare, tali misure includono:

a) le misure necessarie per produrre risultati conformemente all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, tenuto conto delle strutture economiche e delle condizioni tecniche degli Stati membri. Tali misure possono consentire ad un singolo Stato membro di non comunicare talune voci della disaggregazione, sempreché si dimostri che ciò influisce limitatamente sulla qualità della statistica. In tutti i casi in cui sono accordate deroghe, è calcolato il quantitativo totale di rifiuti per ognuna delle voci di cui all'allegato I, sezione 2, punto 1, e sezione 8, punto 1;

b) le misure che stabiliscano il formato appropriato di trasmissione dei risultati da parte degli Stati membri, entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, le misure intese a modificare o a completare elementi non essenziali del presente regolamento che riguardano in particolare:

a) l'adeguamento agli sviluppi economici e tecnici nella raccolta e nell'elaborazione statistica dei dati, nonché nel trattamento e nella trasmissione dei risultati;

b) l'adeguamento delle specifiche elencate negli allegati I, II e III;

c) la definizione degli opportuni criteri di valutazione della qualità e dei contenuti delle relazioni di qualità di cui alla sezione 7 degli allegati I e II;

d) l'attuazione dei risultati degli studi pilota specificati nell'articolo 4, paragrafo 3, e nell'articolo 5, paragrafo 1.

Art. 7

Comitato

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 221/2009)

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dall'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom (1).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. La Commissione trasmette al comitato istituito dalla direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (2), il progetto delle misure che intende sottoporre al comitato del programma statistico.

(1)
GU L 181 del 28.6.1989.
(2)
GU L 114 del 27.4.2006.
Art. 8

Relazione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 221/2009)

1. La Commissione, entro i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e poi con periodicità triennale, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche elaborate in base al presente regolamento e, in particolare, sulla loro qualità e sull'onere per le imprese.

2. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta intesa ad eliminare gli obblighi di comunicazione che si sovrappongono.

3. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento degli studi pilota di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e all'articolo 5, paragrafo 1. Se necessario essa propone revisioni degli studi pilota, da decidere secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 2002.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il presidente

B. BENDTSEN

ALLEGATO I

(modificato dall'allegato I del Reg. (CE) n. 574/2004, dall'art. 15 del Reg. (CE) n. 1893/2006, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 221/2009, sostituito dall'allegato del Reg. (UE) n. 849/2010 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/447, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2026 per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) per i periodi di riferimento che iniziano a decorrere da tale data o successivamente)

PRODUZIONE DI RIFIUTI

SEZIONE 1

Copertura

1. Le statistiche sono compilate per tutte le attività classificate nelle sezioni da A a V della NACE (*1).

Il presente allegato riguarda inoltre:

a) i rifiuti domestici;

b) i rifiuti derivanti da operazioni di recupero e/o smaltimento.

2. I rifiuti riciclati nel sito in cui sono stati prodotti non sono contemplati dal presente allegato.

SEZIONE 2

Categorie di rifiuti

Sono prodotte statistiche per le seguenti categorie di rifiuti:

Elenco di aggregati

.

Versione 4 della Classificazione europea dei rifiuti a fini statistici (EWC-Stat)

.

Voce

.

Descrizione

Rifiuti pericolosi/non pericolosi

1

01.1

Solventi usati

Pericolosi

2

01.2

Rifiuti acidi, alcalini o salini

Non pericolosi

3

01.2

Rifiuti acidi, alcalini o salini

Pericolosi

4

01.3

Oli usati

Pericolosi

5

01.4, 02, 03.1

Rifiuti chimici

Non pericolosi

6

01.4, 02, 03.1

Rifiuti chimici

Pericolosi

7

03.2

Fanghi derivanti da acque reflue industriali

Non pericolosi

8

03.2

Fanghi derivanti da acque reflue industriali

Pericolosi

9

03.3

Fanghi e rifiuti liquidi derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti

Non pericolosi

10

03.3

Fanghi e rifiuti liquidi derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti

Pericolosi

11

05

Rifiuti della sanità e biologici

Non pericolosi

12

05

Rifiuti della sanità e biologici

Pericolosi

13

06.1

Rifiuti metallici ferrosi

Non pericolosi

14

06.2

Rifiuti metallici non ferrosi

Non pericolosi

15

06.3

Rifiuti metallici misti, ferrosi e non ferrosi

Non pericolosi

16

07.1

Rifiuti in vetro

Non pericolosi

17

07.1

Rifiuti in vetro

Pericolosi

18

07.2

Rifiuti di carta e cartone

Non pericolosi

19

07.3

Rifiuti di gomma

Non pericolosi

20

07.4

Rifiuti in plastica

Non pericolosi

21

07.5

Rifiuti in legno

Non pericolosi

22

07.5

Rifiuti in legno

Pericolosi

23

07.6

Rifiuti tessili

Non pericolosi

24

07.7

Rifiuti contenenti PCB

Pericolosi

25

08 (escl. 08.1, 08.41)

Apparecchiature scartate (esclusi i veicoli fuori uso, le batterie e gli accumulatori)

Non pericolosi

26

08 (escl. 08.1, 08.41)

Apparecchiature scartate (esclusi i veicoli fuori uso, le batterie e gli accumulatori)

Pericolosi

27

08.1

Veicoli fuori uso

Non pericolosi

28

08.1

Veicoli fuori uso

Pericolosi

29

08.41

Batterie e accumulatori

Non pericolosi

30

08.41

Batterie e accumulatori

Pericolosi

31

09.1

Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale

Non pericolosi

32

09.2

Residui vegetali

Non pericolosi

33

09.3

Feci animali, urine e letame

Non pericolosi

34

10.1

Rifiuti domestici e simili

Non pericolosi

35

10.2

Materiali misti e indifferenziati

Non pericolosi

36

10.2

Materiali misti e indifferenziati

Pericolosi

37

10.3

Residui di cernita

Non pericolosi

38

10.3

Residui di cernita

Pericolosi

39

11

Fanghi comuni

Non pericolosi

40

12.1

Rifiuti minerali della costruzione e della demolizione

Non pericolosi

41

12.1

Rifiuti minerali della costruzione e della demolizione

Pericolosi

42

12.2, 12.3, 12.5

Altri rifiuti minerali

Non pericolosi

43

12.2, 12.3, 12.5

Altri rifiuti minerali

Pericolosi

44

12.4

Residui di combustione

Non pericolosi

45

12.4

Residui di combustione

Pericolosi

46

12.6

Terra

Non pericolosi

47

12.6

Terra

Pericolosi

48

12.7

Terra di dragaggio

Non pericolosi

49

12.7

Terra di dragaggio

Pericolosi

50

12.8, 13

Rifiuti minerali derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti e rifiuti stabilizzati

Non pericolosi

51

12.8, 13

Rifiuti minerali derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti e rifiuti stabilizzati

Pericolosi

SEZIONE 3

Caratteristiche

Sono compilate statistiche per le seguenti caratteristiche e disaggregazioni:

1. il quantitativo di rifiuti prodotti per ciascuna delle categorie di rifiuti elencate nella sezione 2, punto 1, e per ciascuna attività di produzione di rifiuti elencata nella sezione 8, punto 1;

2. la popolazione servita da un sistema di raccolta dei rifiuti domestici misti e simili.

SEZIONE 4

Unità di misura

1. L'unità di misura da utilizzare per tutte le categorie di rifiuti è 1 tonnellata di rifiuti umidi (normali), fatta eccezione per le categorie "fanghi derivanti da acque reflue industriali", "fanghi comuni", "fanghi e rifiuti liquidi derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti" e "terra di dragaggio" per le quali l'unità di misura è costituita da 1 tonnellata di materia secca.

2. Per la caratteristica di cui alla sezione 3, punto 2, l'unità di misura è la percentuale della popolazione servita.

SEZIONE 5

Primo anno di riferimento e periodicità

1. Il primo anno di riferimento è il secondo anno civile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il primo anno di riferimento per le statistiche sui rifiuti sulla base della presente revisione è il 2010.

3. Gli Stati membri forniscono i dati ogni due anni dopo il primo anno di riferimento.

SEZIONE 6

Trasmissione dei risultati a Eurostat

I risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

SEZIONE 7

Relazione sulla copertura e sulla qualità delle statistiche

1. Per ogni voce della sezione 8 (attività e famiglie) gli Stati membri indicano in quale percentuale le statistiche elaborate sono rappresentative del complesso dei rifiuti della rispettiva voce. La copertura minima è stabilita dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

2. Gli Stati membri presentano una relazione sulla qualità, indicando il grado di precisione dei dati rilevati. Essi forniscono una descrizione delle stime, aggregazioni o esclusioni e della maniera in cui tali procedure influiscono sulla distribuzione delle categorie di rifiuti, elencate nella sezione 2, punto 1, per attività economica e origine domestica, come previsto alla sezione 8.

3. La Commissione acclude le relazioni sulla copertura e sulla qualità delle statistiche alla relazione prevista all'articolo 8 del regolamento.

SEZIONE 8

Produzione dei risultati

1. I risultati per le caratteristiche di cui alla sezione 3, punto 1, devono essere elaborati per quanto segue:

1.1. le seguenti voci della NACE:

Voce    Descrizione
1 Sezione A Agricoltura, silvicoltura e pesca
2 Sezione B Attività estrattive
3   Divisione 10 Produzione di prodotti alimentari
Divisione 11 Produzione di bevande
Divisione 12 Produzione di tabacchi
4   Divisione 13 Fabbricazione di tessili
Divisione 14 Confezione di articoli di abbigliamento
Divisione 15 Fabbricazione di pelli e cuoi e articoli in pelle e simili di altri materiali
5 Divisione 16 Produzione e lavorazione del legno e dei prodotti a base di legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiale da intreccio
6 Divisione 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta Divisione 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
7 Divisione 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
8   Divisione 20 Fabbricazione di prodotti chimici
Divisione 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
Divisione 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
9 Divisione 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
10  Divisione 24 Attività metallurgiche
Divisione 25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
11     Divisione 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica
Divisione 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche
Divisione 28 Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.
Divisione 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Divisione 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
12   Divisione 31 Fabbricazione di mobili
Divisione 32 Altre attività manifatturiere
Divisione 33 Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature
13 Sezione D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
14   Divisione 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Divisione 37 Gestione delle reti fognarie
Divisione 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
15 Divisione 38 Attività di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti
16 Sezione F Costruzioni
17                    Attività di servizi:
Sezione G, esclusa la classe 46.87 Commercio all'ingrosso e al dettaglio
Sezione H Trasporto e magazzinaggio
Sezione I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
Sezione J Attività editoriali, trasmissioni radiofoniche e produzione e distribuzione di contenuti
Sezione K Telecomunicazioni, programmazione e consulenza informatica, infrastrutture informatiche e altre attività dei servizi d'informazione
Sezione L Attività finanziarie e assicurative
Sezione M Attività immobiliari
Sezione N Attività professionali, scientifiche e tecniche
Sezione O Attività amministrative e di servizi di supporto
Sezione P Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
Sezione Q Istruzione
Sezione R Sanità e assistenza sociale
ezione S Attività artistiche, sportive e di divertimento
Sezione T Altre attività di servizi
Sezione U Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
Sezione V Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali
18 Classe 46.87 Commercio all'ingrosso di rottami e cascami 

.

1.2. famiglie

Voce   Descrizione
19    Rifiuti domestici 

.

2. Per le attività economiche, le unità statistiche sono le unità locali o le unità di attività economica così come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio (*2) conformemente al sistema statistico di ciascuno Stato membro.

Nella relazione sulla qualità, da presentare ai sensi della sezione 7, va inclusa una descrizione della maniera in cui l'unità statistica scelta influenza la distribuzione settoriale dei raggruppamenti dei dati della NACE.

___________

[1] GU L 76 del 30.3.1993.

(*1) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).

(*2) Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/696/oj).

ALLEGATO II

(modificato dall'allegato del Reg. (CE) n. 783/2005, dall'art. 15 del Reg. (CE) n. 1893/2006, dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 221/2009, sostituito dall'allegato del Reg. (UE) n. 849/2010, nel testo modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 1 dicembre 2010, n. L 315 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/447, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2026 per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) per i periodi di riferimento che iniziano a decorrere da tale data o successivamente)

RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

SEZIONE 1

Copertura

1. 1. Le statistiche devono essere compilate per tutte le strutture di recupero e smaltimento che svolgono una qualsiasi delle operazioni di cui alla sezione 8, punto 2, e che appartengono o rientrano nelle attività economiche secondo i raggruppamenti della NACE (*3)di cui all'allegato I, sezione 8, punto 1.1.

2. Le strutture le cui attività di trattamento dei rifiuti sono limitate al riciclaggio dei rifiuti nel sito in cui questi ultimi sono stati prodotti non sono contemplate dal presente allegato.

SEZIONE 2

Categorie di rifiuti

Le categorie di rifiuti per le quali devono essere compilate le statistiche, secondo le operazioni di recupero o smaltimento di cui alla sezione 8, punto 2, sono le categorie menzionate nell'allegato I, sezione 2, punto 1.

SEZIONE 3

Caratteristiche

Sono compilate statistiche per le seguenti caratteristiche e disaggregazioni:

Voce

Descrizione

Livello regionale

1

Il quantitativo di rifiuti trattati per ciascuna delle categorie di rifiuti elencate nella sezione 2 e per ciascuna voce delle operazioni di recupero o smaltimento di cui alla sezione 8, punto 2, escluso il riciclaggio dei rifiuti nel sito in cui questi ultimi sono stati prodotti.

Nazionale

2

Il numero e la capacità delle strutture per le operazioni di cui alla voce 4 della sezione 8, punto 2, con una disaggregazione per: a) rifiuti pericolosi, b) rifiuti non pericolosi e c) rifiuti inerti.

Nazionale

3

Il numero di strutture per le operazioni di cui alla voce 4 della sezione 8, punto 2, chiuse (nessun ulteriore deposito) dopo l'ultimo anno di riferimento, con una disaggregazione per: a) rifiuti pericolosi, b) rifiuti non pericolosi e c) rifiuti inerti.

Nazionale

4

Il numero di strutture per le operazioni di recupero e smaltimento elencate nella sezione 8, punto 2, esclusa la voce 5.

NUTS 2

5

La capacità delle strutture per le operazioni di recupero e smaltimento elencate nella sezione 8, punto 2, escluse le voci 3 e 5.

NUTS 2

SEZIONE 4

Unità di misura

L'unità di misura da utilizzare per tutte le categorie di rifiuti è 1 tonnellata di rifiuti umidi (normali), fatta eccezione per le categorie "fanghi derivanti da acque reflue industriali", "fanghi comuni", "fanghi e rifiuti liquidi derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti" e "terra di dragaggio" per le quali l'unità di misura è costituita da 1 tonnellata di materia secca.

SEZIONE 5

Primo anno di riferimento e periodicità

1. Il primo anno di riferimento è il secondo anno civile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il primo anno di riferimento per le statistiche sui rifiuti sulla base della presente revisione è il 2010.

3. Gli Stati membri forniscono i dati per le strutture per le operazioni di cui alla sezione 8, punto 2, ogni due anni dopo il primo anno di riferimento.

SEZIONE 6

Trasmissione dei risultati a Eurostat

I risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

SEZIONE 7

Relazione sulla copertura e sulla qualità delle statistiche

1. Per le caratteristiche elencate nella sezione 3 e per ciascuna voce relativa ai tipi di operazioni elencati nella sezione 8, punto 2, gli Stati membri indicano in quale percentuale le statistiche elaborate sono rappresentative del complesso dei rifiuti della rispettiva voce. La copertura minima è stabilita dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

2. Per le caratteristiche elencate nella sezione 3 gli Stati membri presentano una relazione sulla qualità, indicando il grado di precisione dei dati rilevati.

3. La Commissione acclude le relazioni sulla copertura e sulla qualità delle statistiche alla relazione prevista all'articolo 8 del regolamento.

SEZIONE 8

Operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti

1. I risultati devono essere elaborati per ciascuna voce relativa ai tipi di operazioni elencati nella sezione 8, punto 2, conformemente alle caratteristiche di cui alla sezione 3.

2. Elenco delle operazioni di recupero e smaltimento (i codici si riferiscono a quelli degli allegati I e II della direttiva 2008/98/CE [1]:

Voce

.

Tipo di operazione di recupero e smaltimento

Incenerimento

1

R1

Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

2

D10

Incenerimento a terra

Voce

.

Tipo di operazione di recupero e smaltimento

Operazioni di recupero (escluso il recupero energetico)

3a

R2 +

Recupero/rigenerazione dei solventi

R3 +

Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R4 +

Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici

R5 +

Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche

R6 +

Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 +

Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento

R8 +

Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori

R9 +

Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 +

Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R11

Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

Operazioni di smaltimento

3b

.

Riporto

4

D1 +

Deposito sul o nel suolo (ad esempio, discarica, ecc.)

D5 +

Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio, sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente, ecc.)

D12

Deposito permanente (ad esempio, sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)

5

D2 +

Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio, biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, ecc.)

D3 +

Iniezioni in profondità (ad esempio, iniezione di rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, ecc.)

D4 +

Lagunaggio (ad esempio, scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D6 +

Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione

D7

Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

________________

[1] GU L 312 del 22.11.2008.

(*3) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).

ALLEGATO III

(sostituito dall'allegato II del Reg. (CE) n. 574/2004 e dall'allegato del Reg. (UE) n. 849/2010)

TABELLA DI CORRISPONDENZA

a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2150/2002, tra EWC-Stat Rev. 4 (nomenclatura statistica dei rifiuti stabilita principalmente in base alle sostanze) e l'elenco europeo dei rifiuti stabilito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione [1]

01 Rifiuti chimici dei composti

01.1 Solventi usati

01.11 Solventi spesi alogenati

1 Pericolosi

07 01 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 02 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 03 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 04 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 05 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 06 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 07 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

14 06 01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC

14 06 02* altri solventi e miscele di solventi, alogenati

14 06 04* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati

01.12 Solventi spesi non alogenati

1 Pericolosi

07 01 04* altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 02 04* altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 03 04* altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 04 04* altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 05 04* altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 06 04* altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 07 04* altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

14 06 03* altri solventi e miscele di solventi

14 06 05* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

20 01 13* solventi

01.2 Rifiuti acidi, alcalini o salini

01.21 Rifiuti acidi

1 Pericolosi

06 01 01* acido solforico e acido solforoso

06 01 02* acido cloridrico

06 01 03* acido fluoridrico

06 01 04* acido fosforico e fosforoso

06 01 05* acido nitrico e acido nitroso

06 01 06* altri acidi

06 07 04* soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto

08 03 16* residui di soluzioni chimiche per incisione

09 01 04* soluzioni di fissaggio

09 01 05* soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore

10 01 09* acido solforico

11 01 05* acidi di decappaggio

11 01 06* acidi non specificati altrimenti

16 06 06* elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata

20 01 14* acidi

01.22 Rifiuti alcalini

0 Non pericolosi

03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13

1 Pericolosi

05 01 11* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi

06 02 01* idrossido di calcio

06 02 03* idrossido di ammonio

06 02 04* idrossido di sodio e di potassio

06 02 05* altre basi

09 01 01* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa

09 01 02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa

09 01 03* soluzioni di sviluppo a base di solventi

11 01 07* basi di decappaggio

11 01 13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose

11 03 01* rifiuti contenenti cianuro

19 11 04* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi

20 01 15* sostanze alcaline

01.24 Altri rifiuti salini

0 Non pericolosi

05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio

05 07 02 rifiuti contenenti zolfo

06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13

06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15

06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02

11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05

1 Pericolosi

06 03 11* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri

06 03 13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti

06 03 15* ossidi metallici contenenti metalli pesanti

06 04 03* rifiuti contenenti arsenico

06 04 04* rifiuti contenenti mercurio

06 04 05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti

06 06 02* rifiuti contenenti solfuri pericolosi

10 03 08* scorie saline della produzione secondaria

10 04 03* arsenato di calcio

11 01 08* fanghi di fosfatazione

11 02 05* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose

11 03 02* altri rifiuti

11 05 04* fondente esaurito

16 09 01* permanganati, ad esempio permanganato di potassio

16 09 02* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio

01.3 Oli usati

01.31 Oli da motore usati

1 Pericolosi

13 02 04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati

13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

13 02 06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 02 07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile

13 02 08* altri oli da macchinari, trasmissioni e ingranaggi

01.32 Altri oli usati

1 Pericolosi

05 01 02* fanghi da processi di dissalazione

05 01 03* morchie e fondi di serbatoi

05 01 04* fanghi acidi da processi di alchilazione

05 01 12* acidi contenenti oli

08 03 19* oli disperdenti

08 04 17* olio di resina

12 01 06* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 07* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 08* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni

12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni

12 01 10* oli sintetici per macchinari

12 01 12* cere e grassi esauriti

12 01 18* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio

12 01 19* oli per macchinari, facilmente biodegradabili

13 01 04* emulsioni clorurate

13 01 05* emulsioni non clorurate

13 01 09* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

13 01 10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

13 01 11* oli sintetici per circuiti idraulici

13 01 12* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili

13 01 13* altri oli per circuiti idraulici

13 03 06* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01

13 03 07* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati

13 03 08* oli sintetici isolanti e termoconduttori

13 03 09* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili

13 03 10* altri oli isolanti e termoconduttori

13 05 06* oli prodotti dalla separazione olio/acqua

20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

01.4 Catalizzatori chimici esauriti

01.41 Catalizzatori chimici esauriti

0 Non pericolosi

16 08 01

catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)

16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)

1 Pericolosi

16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi

16 08 05* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico

16 08 06* liquidi esauriti usati come catalizzatori

16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

02 Rifiuti di preparazioni chimiche

02.1 Rifiuti chimici (senza specifiche)

02.11 Rifiuti di prodotti agrochimici

0 Non pericolosi

02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08

1 Pericolosi

02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

06 13 01* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici

20 01 19* pesticidi

02.12 Medicine non utilizzate

0 Non pericolosi

07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13

18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08

18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

1 Pericolosi

07 05 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

18 01 08* medicinali citotossici e citostatici

18 02 07* medicinali citotossici e citostatici

20 01 31* medicinali citotossici e citostatici

02.13 Rifiuti di pitture, vernici, inchiostri e adesivi

0 Non pericolosi

04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16

08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13

08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15

08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17

08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19

08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti

08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro

08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12

08 03 15 fanghi di inchiostro da stampa, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14

08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11

08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

1 Pericolosi

04 02 16* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose

08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 13* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 15* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 19* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 03 12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 14* fanghi di inchiostro da stampa, contenenti sostanze pericolose

08 03 17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 11* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 15* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

02.14 Altri rifiuti di preparazioni chimiche

0 Non pericolosi

02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici

03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14

07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14

07 02 17 rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16

10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15

10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13

10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15

16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04

18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

1 Pericolosi

03 02 01* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati

03 02 02* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati

03 02 03* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici

03 02 04* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici

03 02 05* altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose

04 02 14* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici

05 07 01* rifiuti contenenti mercurio

06 08 02* rifiuti contenenti clorosilani pericolosi

06 10 02* rifiuti contenenti sostanze pericolose

07 02 14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose

07 02 16* rifiuti contenenti siliconi pericolosi

07 04 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

08 01 21* residui di vernici o di sverniciatori

08 05 01* isocianati di scarto

10 09 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose

10 09 15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

10 10 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose

10 10 15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

11 01 16* resine a scambio ionico saturate o esaurite

11 01 98* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

16 01 13* liquidi per freni

16 01 14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 05 04* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose

16 09 03* perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno

16 09 04* sostanze ossidanti non specificate altrimenti

18 01 06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 02 05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

20 01 17* prodotti fotochimici

20 01 29* detergenti, contenenti sostanze pericolose

02.2 Esplosivi non utilizzati

02.21 Esplosivi di scarto e prodotti pirotecnici

1 Pericolosi

16 04 02* fuochi artificiali di scarto

16 04 03* altri esplosivi di scarto

02.22 Munizioni di scarto

1 Pericolosi

16 04 01* munizioni di scarto

02.3 Rifiuti chimici misti

02.31 Rifiuti chimici misti in piccole quantità

0 Non pericolosi

16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08

1 Pericolosi

16 05 06* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio

16 05 07* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

16 05 08* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

02.33 Imballaggi inquinati da sostanze pericolose

1 Pericolosi

15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

03 Altri rifiuti chimici

03.1 Depositi e residui chimici

03.11 Catrami e rifiuti carbonacei

0 Non pericolosi

05 01 17 bitumi

06 13 03 nerofumo

10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone

10 03 02 frammenti di anodi

10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17

10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12

10 08 14 frammenti di anodi

11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi

20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere

1 Pericolosi

05 01 07* catrami acidi

05 01 08* altri catrami

05 06 01* catrami acidi

05 06 03* altri catrami

06 13 05* fuliggine

10 03 17* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi

10 08 12* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi

19 11 02* catrami acidi

03.12 Fanghi di emulsioni oli/acqua

1 Pericolosi

05 01 06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature

13 04 01* oli di cala da navigazione interna

13 04 02* oli di cala derivanti dalle fognature dei moli

13 04 03* altri oli di cala della navigazione

13 05 01* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua

13 05 02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua

13 05 03* fanghi da collettori

13 05 07* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua

13 05 08* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua

13 07 01* olio combustibile e carburante diesel

13 07 02* benzina

13 07 03* altri carburanti (comprese le miscele)

13 08 01* fanghi e emulsioni prodotti dai processi di dissalazione

13 08 02* altre emulsioni

13 08 99* rifiuti non specificati altrimenti

16 07 09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

19 02 07* oli e concentrati prodotti da processi di separazione

03.13 Scorie di reazioni chimiche

0 Non pericolosi

03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

04 01 04 liquido di concia contenente cromo

04 01 05 liquido di concia non contenente cromo

11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11

1 Pericolosi

04 01 03* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida

06 07 03* fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio

07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

07 01 07* fondi e residui di reazione, alogenati

07 01 08* altri fondi e residui di reazione

07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

07 02 07* fondi e residui di reazione, alogenati

07 02 08* altri fondi e residui di reazione

07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

07 03 07* fondi e residui di reazione, alogenati

07 03 08* altri fondi e residui di reazione

07 04 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

07 04 07* fondi e residui di reazione, alogenati

07 04 08* altri fondi e residui di reazione

07 05 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

07 05 07* fondi e residui di reazione, alogenati

07 05 08* altri fondi e residui di reazione

07 06 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

07 06 07* fondi e residui di reazione, alogenati

07 06 08* altri fondi e residui di reazione

07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

07 07 07* fondi e residui di reazione, alogenati

07 07 08* altri fondi e residui di reazione

09 01 13* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06

11 01 11* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose

03.14 Residui di filtrazione e assorbenti esauriti

0 Non pericolosi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

19 09 03 fanghi di impianti di decarbonizzazione delle acque

19 09 04 carbone attivo esaurito

19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite

19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

1 Pericolosi

05 01 15* filtri di argilla esauriti

06 07 02* carbone attivato dalla produzione di cloro

06 13 02* carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)

07 01 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 01 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 02 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 02 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 03 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 03 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 04 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 04 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 05 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 05 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 06 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 06 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 07 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 07 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

11 01 15* eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose

15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

19 01 10* carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi

19 08 06* resine a scambio ionico saturate o esaurite

19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

19 08 08* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose

19 11 01* filtri di argilla esauriti

03.2 Fanghi derivanti da acque reflue industriali

03.21 Fanghi derivanti da processi industriali e trattamenti di acque reflue

0 Non pericolosi

03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta

03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica

04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo

04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo

04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19

05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09

05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11

07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11

07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11

07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11

07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11

07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11

10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20

10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22

10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento

10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11

10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione

10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27

10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09

10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08

10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09

10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07

10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19

10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19

10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09

12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14

16 10 02 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01

16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11

19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13

19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03

19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

1 Pericolosi

04 02 19* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

05 01 09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 01 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 02 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 03 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 04 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 05 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 06 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 07 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 01 20* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 01 22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose

10 11 19* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

11 01 09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose

11 02 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

12 01 14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose

16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose

16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose

19 08 11* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose

19 08 13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali

19 13 03* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento dei terreni, contenenti sostanze pericolose

19 13 05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

19 13 07* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

03.22 Fanghi che contengono idrocarburi

1 Pericolosi

01 05 05* fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio

10 02 11* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 03 27* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 04 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 05 08* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 06 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 07 07* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 08 19* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio

12 03 02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore

16 07 08* rifiuti contenenti olio

19 08 10* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09

19 11 03* rifiuti liquidi acquosi

03.3 Fanghi e rifiuti liquidi derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti

03.31 Fanghi e rifiuti liquidi derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti

0 Non pericolosi

19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05

19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati

19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05

1 Pericolosi

19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose

19 02 08* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose

19 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

19 07 02* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose

19 11 05* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

05 Rifiuti della sanità e biologici

05.1 Rifiuti infettivi della sanità

05.11 Rifiuti umani infettivi della sanità

1 Pericolosi

18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

05.12 Rifiuti animali infettivi della sanità

1 Pericolosi

18 02 02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

05.2 Rifiuti non infettivi della sanità

05.12 Rifiuti umani non infettivi della sanità

0 Non pericolosi

18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)

18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (ad esempio bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

05.22 Rifiuti animali non infettivi della sanità

0 Non pericolosi

18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

06 Rifiuti metallici

06.1 Rifiuti metallici ferrosi

06.11 Rifiuti e frammenti di metallo ferroso

0 Non pericolosi

10 02 10 scaglie di laminazione

10 12 06 stampi di scarto

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi

16 01 17 metalli ferrosi

17 04 05 ferro e acciaio

19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio

19 12 02 metalli ferrosi

06.2 Rifiuti metallici non ferrosi

06.23 Altri rifiuti di alluminio

0 Non pericolosi

17 04 02 alluminio

06.24 Rifiuti di rame

0 Non pericolosi

17 04 01 rame, bronzo, ottone

06.25 Rifiuti di piombo

0 Non pericolosi

17 04 03 piombo

06.26 Altri rifiuti di metallo

0 Non pericolosi

11 05 01 zinco solido

12 01 03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi

12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

17 04 04 zinco

17 04 06 stagno

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi

19 12 03 metalli non ferrosi

06.3 Rifiuti metallici misti, ferrosi e non ferrosi

06.31 Imballaggi di metalli misti

0 Non pericolosi

15 01 04

imballaggi metallici

06.32 Altri rifiuti di metalli misti

0 Non pericolosi

02 01 10 rifiuti metallici

17 04 07 metalli misti

20 01 40 metallo

07 Rifiuti non metallici

07.1 Rifiuti in vetro

07.11 Imballaggi di vetro

0 Non pericolosi

15 01 07 imballaggi di vetro

07.12 Altri rifiuti di vetro

0 Non pericolosi

10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

16 01 20 vetro

17 02 02 vetro

19 12 05 vetro

20 01 02 vetro

1 Pericolosi

10 11 11* rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)

07.2 Rifiuti di carta e cartone

07.21 Rifiuti di imballaggi di carta e cartone

0 Non pericolosi

15 01 01 imballaggi di carta e cartone

07.23 Altri rifiuti di carta e cartone

0 Non pericolosi

19 12 01 carta e cartone

20 01 01 carta e cartone

07.3 Rifiuti di gomma

07.31 Pneumatici usati

0 Non pericolosi

16 01 03 pneumatici fuori uso

07.4 Rifiuti in plastica

07.41 Residui di imballaggi in plastica

0 Non pericolosi

15 01 02 imballaggi di plastica

07.42 Altri rifiuti in plastica

0 Non pericolosi

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

07 02 13 rifiuti plastici

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

16 01 19 plastica

17 02 03 plastica

19 12 04 plastica e gomma

20 01 39 plastica

07.5 Rifiuti in legno

07.51 Imballaggi in legno

0 Non pericolosi

15 01 03 imballaggi in legno

07.52 Segatura e trucioli

0 Non pericolosi

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

1 Pericolosi

03 01 04* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose

07.53 Altri rifiuti in legno

0 Non pericolosi

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 03 01 scarti di corteccia e legno

17 02 01 legno

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

1 Pericolosi

19 12 06* legno, contenente sostanze pericolose

20 01 37* legno, contenente sostanze pericolose

07.6 Rifiuti tessili

07.61 Capi di abbigliamento usati

0 Non pericolosi

20 01 10 abbigliamento

07.62 Rifiuti tessili vari

0 Non pericolosi

04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera)

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate

15 01 09 imballaggi in materia tessile

19 12 08 prodotti tessili

20 01 11 prodotti tessili

07.63 Rifiuti di cuoio

0 Non pericolosi

04 01 01 carniccio e frammenti di calce

04 01 02 rifiuti di calcinazione

04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo

07.7 Rifiuti contenenti PCB

07.71 Oli contenenti PCB

1 Pericolosi

13 01 01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB

13 03 01* oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB

07.72 Apparecchiature contenenti PCB o da essi contaminate

1 Pericolosi

16 01 09* componenti contenenti PCB

16 02 09* trasformatori e condensatori contenenti PCB

16 02 10* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09

07.73 Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB

1 Pericolosi

17 09 02* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)

08 Apparecchiature scartate

08.1 Veicoli fuori uso

08.12 Altri veicoli inutilizzabili

0 Non pericolosi

16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

1 Pericolosi

16 01 04* veicoli fuori uso

08.2 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso

08.21 Apparecchi domestici fuori uso di grandi dimensioni

1 Pericolosi

16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC

20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

08.23 Altre apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso

0 Non pericolosi

09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie

09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

1 Pericolosi

09 01 11* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03

16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12

20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi

08.4 Componenti scartate di macchine e di apparecchiature

08.41 Batterie e accumulatori

0 Non pericolosi

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)

16 06 05 altre batterie ed accumulatori

20 01 34 batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

1 Pericolosi

16 06 01* batterie al piombo

16 06 02* batterie al nichel-cadmio

16 06 03* batterie contenenti mercurio

20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

08.43 Altre componenti scartate di macchine e di apparecchiature

0 Non pericolosi

16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16 01 16 serbatoi per gas liquido

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

1 Pericolosi

16 01 07* filtri dell'olio

16 01 08* componenti contenenti mercurio

16 01 10* componenti esplosivi (ad esempio "air bag")

16 01 21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

09 Cascami animali e residui vegetali

09.1 Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale

09.11 Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale

0 Non pericolosi

02 01 02 scarti di tessuti animali

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 02 scarti di tessuti animali

02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

09.12 Rifiuti misti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari

0 Non pericolosi

02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti

19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 25 oli e grassi commestibili

09.2 Residui vegetali

09.21 Rifiuti verdi

0 Non pericolosi

02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura

20 02 01 rifiuti biodegradabili

09.22 Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine vegetale

0 Non pericolosi

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

09.3 Letame e fanghiglia

09.31 Letame e fanghiglia

0 Non pericolosi

02 01 06

feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

10 Rifiuti misti

10.1 Rifiuti domestici e simili

10.11 Rifiuti domestici

0 Non pericolosi

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati

20 03 07 rifiuti ingombranti

20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti

10.12 Rifiuti della pulizia delle strade

0 Non pericolosi

20 03 03 residui della pulizia stradale

10.2 Materiali misti e indifferenziati

10.21 Imballaggi compositi

0 Non pericolosi

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

10.22 Altri materiali misti e indifferenziati

0 Non pericolosi

01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento

09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 01 13 rifiuti di saldatura

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 08 01 residui di vagliatura

19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

1 Pericolosi

09 01 06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici

16 03 03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose

16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

17 04 10* cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose

18 01 10* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici

10.3 Residui di cernita

10.32 Altri residui di cernita

0 Non pericolosi

19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09

19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost

19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non destinata al compost

19 05 03 compost fuori specifica

19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03

19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)

19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

1 Pericolosi

19 02 04* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso

19 02 09* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose

19 04 03* fase solida non vetrificata

19 10 03* fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose

19 10 05* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose

19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose

11 Fanghi comuni

11.1 Fanghi da trattamento di acque residue

11.11 Fanghi da trattamento di acque di fognature pubbliche

0 Non pericolosi

19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

11.12 Fanghi biodegradabili da trattamento di altre acque residue

0 Non pericolosi

02 02 04 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

02 03 05 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

02 04 03 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

02 05 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

02 06 03 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

02 07 05 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

11.2 Fanghi da depurazione di acqua potabile e di trattamento

11.21 Fanghi da depurazione di acqua potabile e di trattamento

0 Non pericolosi

05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie

19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua

11.4 Materiali da pozzi neri

11.41 Materiali da pozzi neri

0 Non pericolosi

20 03 04 fanghi delle fosse settiche

20 03 06 fanghi prodotti dal trattamento delle acque luride

12 Rifiuti minerali

12.1 Rifiuti della costruzione e della demolizione

12.11 Rifiuti di cemento, mattoni e gesso

0 Non pericolosi

17 01 01 cemento

17 01 02 mattoni

17 01 03 mattonelle e ceramiche

17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

1 Pericolosi

17 01 06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17 05 07* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose

17 08 01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose

12.12 Rifiuti di materiale per la bitumatura delle strade contenente idrocarburi

0 Non pericolosi

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

1 Pericolosi

17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

12.13 Rifiuti misti della costruzione

0 Non pericolosi

17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

1 Pericolosi

17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

17 09 01* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio

17 09 03* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

12.2 Rifiuti di amianto

12.21 Rifiuti di amianto

1 Pericolosi

06 07 01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto

06 13 04* rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto

10 13 09* rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto

15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti

16 01 11* pastiglie per freni, contenenti amianto

16 02 12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere

17 06 01* materiali isolanti, contenenti amianto

17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto

12.3 Rifiuti di minerali naturali

12.31 Rifiuti di minerali naturali

0 Non pericolosi

01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 03 06 residui diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05

01 03 08 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 09 scarti di sabbia e argilla

01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 12 sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11

01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09

10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia

19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari

19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di risanamento dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

1 Pericolosi

01 03 04* sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso

01 03 05* altri sterili contenenti sostanze pericolose

01 03 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 04 07* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 05 06* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose

10 11 09* scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose

19 13 01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di risanamento dei terreni, contenenti sostanze pericolose

12.4 Residui di combustione

12.41 Residui della depurazione dei fumi

0 Non pericolosi

10 01 05

rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18

10 02 08 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07

10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13

10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19

10 03 24 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23

10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25

10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15

10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17

10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09

10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09

10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15

10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17

10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09

10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12

1 Pericolosi

10 01 18* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 02 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 02 13* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03 19* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 03 23* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03 25* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 04 04* polveri dei gas di combustione

10 04 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 04 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 05 03* polveri dei gas di combustione

10 05 05* rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

10 05 06* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 06 03* polveri dei gas di combustione

10 06 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 06 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 08 15* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 08 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 09 09* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 10 09* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 11 15* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 11 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 12 09* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 13 12* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 14 01* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio

11 05 03* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

12.42 Scorie e ceneri di processi di trattamento termico e di combustione

0 Non pericolosi

06 09 02 scorie contenenti fosforo

10 01 01 ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)

10 01 02 ceneri leggere di carbone

10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato

10 01 15 ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04

10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16

10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato

10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie

10 02 02 scorie non trattate

10 03 16 scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15

10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21

10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29

10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 05 04 altre polveri e particolato

10 05 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10

10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 06 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 06 04 altre polveri e particolato

10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 07 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 07 04 altre polveri e particolato

10 08 04 polveri e particolato

10 08 09 altre scorie

10 08 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10

10 09 03 scorie di fusione

10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11

10 10 03 scorie di fusione

10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11

10 12 03 polveri e particolato

11 05 02 ceneri di zinco

1 Pericolosi

10 01 04* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia

10 01 13* ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante

10 01 14* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 16* ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 03 04* scorie della produzione primaria

10 03 09* scorie nere della produzione secondaria

10 03 15* scorie infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 03 21* altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose

10 03 29* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose

10 04 01* scorie della produzione primaria e secondaria

10 04 02* scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 04 05* altre polveri e particolato

10 05 10* scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 08 08* scorie salate della produzione primaria e secondaria

10 08 10* scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 09 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose

10 10 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose

12.5 Resti di minerali diversi

12.51 Resti di minerali artificiali

0 Non pericolosi

02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica

06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03

06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio

08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

10 03 05 rifiuti di allumina

10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13

10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro

10 11 05 polveri e particolato

10 11 14 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13

10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11

10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce

10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)

10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09

10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10

10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento

12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

1 Pericolosi

06 09 03* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose

10 11 13* fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose

10 12 11* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti

11 02 02* rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)

12 01 16* materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose

12 01 20* corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose

12.52 Resti di materiali refrattari

0 Non pericolosi

10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05

10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07

10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05

10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07

16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01

16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03

16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

1 Pericolosi

10 09 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 09 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 10 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 10 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

16 11 01* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 03* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 05* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

12.6 Terra

12.61 Terra

0 Non pericolosi

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

20 02 02 terra e roccia

1 Pericolosi

05 01 05* perdite di olio

17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

12.7 Terra di dragaggio

12.71 Terra di dragaggio

0 Non pericolosi

17 05 06 terra di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05

1 Pericolosi

17 05 05* terra di dragaggio contenente sostanze pericolose

12.8 Rifiuti derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti

12.81 Rifiuti derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti

0 Non pericolosi

19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11

19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13

19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15

19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17

19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato

19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)

1 Pericolosi

19 01 05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi

19 01 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

19 01 13* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

19 01 15* ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

19 01 17* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose

19 04 02* ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi

19 11 07* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi

13 Rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati

13.1 Rifiuti solidificati o stabilizzati

13.11 Rifiuti solidificati o stabilizzati

0 Non pericolosi

19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04

19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06

1 Pericolosi

19 03 04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati

19 03 06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati

13.2 Rifiuti vetrificati

13.21 Rifiuti vetrificati

0 Non pericolosi

19 04 01 rifiuti vetrificati
____________________
[1] GU L 226 del 6.9.2000.