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DIRETTIVA 2002/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 7 maggio 2002

G.U.C.E. 30 maggio 2002, n. L 140

Sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2019/1869)

Note sul recepimento

Adottata il: 7 maggio 2002

Entrata in vigore il: 30 maggio 2002

Termine per il recepimento: 1 maggio 2003

Provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva:

- D. Lgs. 10 maggio 2004 n. 149

______________________________________________________________________

DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 26 marzo 2002,

considerando quanto segue:

1) Occorre apportare numerose modifiche alla direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (4). A fini di chiarezza e di praticità occorre procedere ad una rifusione della suddetta direttiva.

2) La produzione animale occupa un posto estremamente importante nell'agricoltura della Comunità e il conseguimento di risultati soddisfacenti per la salute pubblica, la salute degli animali, il benessere degli animali, l'ambiente e la situazione economica degli allevatori dipende in ampia misura dall'utilizzazione di mangimi appropriati e di buona qualità.

3) La regolamentazione dell'alimentazione animale è un fattore essenziale per garantire la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura, nonché per consentire la salvaguardia della salute pubblica e degli animali, del benessere degli animali e dell'ambiente. Inoltre, serve una regolamentazione esaustiva sull'igiene, per garantire mangimi di buona qualità nelle singole aziende agricole, anche nel caso in cui non siano prodotti commercialmente.

4) Le norme applicabili alla qualità e alla sicurezza dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali devono applicarsi egualmente alla qualità e alla sicurezza dell'acqua consumata dagli animali. La definizione di mangimi non preclude che l'acqua possa essere considerata un mangime. Tuttavia l'elenco non esaustivo delle principali materie prime per mangimi, di cui alla direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione e all'utilizzazione delle materie prime per mangimi (5), non include l'acqua. Se l'acqua sia da considerare un mangime è una questione da esaminare nell'ambito di tale direttiva.

5) E' stato osservato che gli additivi possono contenere sostanze indesiderabili. E' pertanto opportuno estendere l'oggetto della direttiva agli additivi.

6) I prodotti destinati all'alimentazione degli animali possono contenere sostanze indesiderabili, in grado di nuocere alla salute degli animali o, per la loro presenza nei prodotti animali, alla salute umana o all'ambiente.

7) E' impossibile escludere totalmente la presenza di sostanze indesiderabili ma è importante che la loro quantità nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali sia ridotta, con dovuto riguardo alla tossicità acuta, bioaccumulabilità e degradabilità della sostanza, in modo da impedire che si producano effetti indesiderati e nocivi. Al momento è tuttavia inappropriato fissare dette quantità al di sotto del limite di sensibilità dei metodi d'analisi da definire sul piano comunitario.

8) I metodi per stabilire la presenza di residui di sostanze indesiderabili stanno diventando sempre più sofisticati e consentono di rilevare persino residui in quantità trascurabili per la salute umana e degli animali.

9) La presenza di sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali può essere ammessa soltanto alle condizioni stabilite nella presente direttiva e dette sostanze non possono essere utilizzate in altra maniera a fini di alimentazione degli animali. La presente direttiva dovrebbe pertanto lasciare impregiudicate le altre disposizioni di diritto comunitario riguardanti l'alimentazione degli animali e in particolare le norme applicabili ai mangimi composti.

10) La presente direttiva deve applicarsi ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali sin dalla loro importazione nella Comunità. Occorre quindi precisare che i livelli massimi di sostanze indesiderabili fissati si applicano in generale dalla data in cui i prodotti destinati all'alimentazione degli animali vengono messi in circolazione o utilizzati in tutte le fasi, e in particolare dalla data di importazione.

11) I prodotti destinati all'alimentazione degli animali devono essere di qualità sana, genuina e commerciabile e quindi, se correttamente utilizzati, non devono costituire un pericolo per la salute umana e degli animali o per l'ambiente e influire sfavorevolmente sulla produzione animale. Dev'essere pertanto vietato utilizzare o mettere in circolazione prodotti destinati all'alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi contemplati nell'allegato I.

12) E' necessario limitare la presenza di alcune sostanze indesiderabili nei mangimi complementari mediante la fissazione di livelli massimi adeguati.

13) In taluni casi è stabilito un livello massimo che tiene conto dei livelli di base, ma è opportuno proseguire le iniziative atte a limitare ai minimi livelli possibili la presenza di certe sostanze indesiderabili specifiche nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, al fine di ridurne la presenza nella catena alimentare. E' pertanto opportuno che la presente direttiva preveda la possibilità di fissare soglie d'intervento nettamente inferiori ai livelli massimi stabiliti. In caso di superamento di tali soglie d'intervento si devono effettuare indagini volte ad identificare le fonti delle sostanze indesiderabili e si devono adottare misure atte a ridurre od eliminare tali fonti.

14) Qualora siano minacciati la salute degli animali o dell'uomo o l'ambiente, occorre consentire agli Stati membri di ridurre temporaneamente i livelli massimi fissati o di fissare livelli massimi per altre sostanze ovvero di vietare la presenza di tali sostanze nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali. Per garantire un'applicazione uniforme, è necessario decidere in merito alle eventuali modificazioni dell'allegato I della presente direttiva applicando una procedura comunitaria d'urgenza e basandosi su documenti giustificativi e sul principio di precauzione.

15) I prodotti destinati all'alimentazione degli animali conformi alle condizioni della presente direttiva possono essere sottoposti, per quanto riguarda la quantità di sostanze indesiderabili, soltanto alle restrizioni in materia di circolazione previste dalla presente direttiva e dalla direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale (6).

16) Per garantire, al momento dell'uso e della commercializzazione dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, il rispetto delle condizioni stabilite per le sostanze indesiderabili, gli Stati membri devono prevedere adeguate disposizioni di controllo, a norma della direttiva 95/53/CE.

17) Una procedura comunitaria appropriata è indispensabile per adattare le disposizioni tecniche fissate negli allegati della presente direttiva all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.

18) Per agevolare l'applicazione delle misure prospettate, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente degli alimenti per animali istituito con decisione 70/372/CEE del Consiglio (7).

19) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

GU C 89 E del 28.3.2000 e GU C 96 E del 27.3.2001.

(2)

GU C 140 del 18.5.2000.

(3)

Parere del Parlamento europeo del 4 ottobre 2000 (GU C 178 del 22.6.2001), posizione comune del Consiglio del 17 settembre 2001 (GU C 4 del 7.1.2002) e decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 10 aprile 2002 e decisione del Consiglio del 22 aprile 2002.

(4)

GU L 115 del 4.5.1999.

(5)

GU L 125 del 23.5.1996. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 105 del 3.5.2000).

(6)

GU L 265 dell'8.11.1995. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 dell'1.9.2001).

(7)

GU L 170 del 3.8.1970.

(8)

GU L 184 del 17.7.1999.

Art. 1

1. La presente direttiva riguarda le sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

2. La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni di cui:

a) alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1);

b) alla direttiva 96/25/CE del Consiglio, e alla direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali (2);

c) alla direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (3), alla direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (4), alla direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (4), e alla direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (5), allorché tali residui non figurano nell'allegato I della presente direttiva;

d) alla normativa comunitaria relativa alle questioni veterinarie connesse con la salute pubblica e la salute degli animali;

e) alla direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (6);

f) alla direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 relativa ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali (7).

(1)

GU L 270 del 14.12.1970. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/2001 della Commissione (GU L 297 del 15.11.2001).

(2)

GU L 86 del 6.4.1979. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 63 del 6.3.2002).

(3)

GU L 340 del 9.12.1976. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/57/CE della Commissione (GU L 244 del 29.9.2000).

(4)

GU L 221 del 7.8.1986. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/23/CE della Commissione (GU L 64 del 7.3.2002).

(5)

GU L 350 del 14.12.1990. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/23/CE.

(6)

GU L 213 del 21.7.1982. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/20/CE (GU L 80 del 25.3.1990).

(7)

GU L 237 del 22.9.1993. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/29/CE (GU L 115 del 4.5.1999).

Art. 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "mangimi": i prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale;

b) "materie prime per mangimi": i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele;

c) "additivi": additivi quali definiti all'articolo 2, lettera a) della direttiva 70/524/CEE del Consiglio;

d) "premiscele": le miscele di additivi o le miscele di uno o più additivi con sostanze usate come supporto, destinate alla fabbricazione di mangimi;

e) "mangimi composti": miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi, destinate all'alimentazione animale per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari;

f) "mangimi complementari": le miscele di mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associate ad altri alimenti per gli animali;

g) "mangimi completi": le miscele di mangimi che, per la loro composizione, bastano per assicurare una razione giornaliera;

h) "prodotti destinati all'alimentazione degli animali": materie prime per mangimi, premiscele, additivi, mangimi ed ogni altro prodotto destinato ad essere utilizzato o già utilizzato per l'alimentazione degli animali;

i) "razione giornaliera": la quantità totale di mangimi, sulla base di un tasso di umidità del 12 %, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria d'età e di un rendimento determinati, per soddisfare tutti i suoi bisogni;

j) "animali": gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e detenute o consumate dall'uomo nonché gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi;

k) "immissione in circolazione" o "circolazione": la detenzione, compresa l'offerta, di prodotti destinati all'alimentazione degli animali a fini di vendita, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita stessa o le altre forme di trasferimento;

l) "sostanza indesiderabile": qualsiasi sostanza o prodotto, ad eccezione dei microrganismi patogeni, che sia presente nel e/o sul prodotto destinato all'alimentazione degli animali e costituisca un pericolo potenziale per la salute animale o umana, o l'ambiente, o che potrebbe influire sfavorevolmente sull'allevamento.

Art. 3

1. I prodotti destinati all'alimentazione degli animali possono essere importati nella Comunità da paesi terzi, messi in circolazione e/o utilizzati soltanto se sono di qualità sana, genuina e commerciabile e, se utilizzati correttamente, non costituiscono un pericolo per la salute umana o animale o per l'ambiente e non influiscono sfavorevolmente sull'allevamento.

2. In particolare, non possono essere considerati conformi alle disposizioni del paragrafo 1 i prodotti destinati all'alimentazione degli animali il cui contenuto di sostanze indesiderabili non rispetti i livelli massimi fissati nell'allegato I.

Art. 4

1. Gli Stati membri prescrivono che le sostanze indesiderabili elencate nell'allegato I della presente direttiva possono essere tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali soltanto alle condizioni previste da tale allegato.

2. Per ridurre o eliminare le fonti di sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, gli Stati membri, in cooperazione con gli operatori economici, effettuano indagini per identificare le fonti di sostanze indesiderabili, sia in caso di superamento dei livelli massimi fissati, sia quando sono riscontrati aumenti dei livelli di tali sostanze, tenendo conto dei livelli di base. Per disporre di un approccio uniforme nei casi di aumento dei livelli può rendersi necessario stabilire delle soglie d'intervento per avviare le indagini. Tali soglie possono essere stabilite nell'allegato II.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le informazioni e tutti i risultati pertinenti relativi alla fonte e alle misure adottate per ridurre il contenuto di sostanze indesiderabili o eliminarle. Tali informazioni sono trasmesse nel quadro della relazione annuale che deve essere inoltrata alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 22 della direttiva 95/53/CE, tranne nei casi in cui le informazioni abbiano rilevanza immediata per gli altri Stati membri. In quest'ultimo caso le informazioni sono trasmesse immediatamente.

Art. 5

Gli Stati membri prescrivono che i prodotti destinati all'alimentazione degli animali in cui il contenuto di sostanza indesiderabile superi il livello massimo fissato nell'allegato I non possano essere mescolati, a scopo di diluizione, con lo stesso prodotto o con altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

Art. 6

Ove non esistano disposizioni particolari in materia, gli Stati membri prescrivono che i mangimi complementari, tenuto conto della proporzione di tali mangimi prescritta nella razione giornaliera, non possano contenere sostanze indesiderabili di cui all'allegato I in quantità superiori a quelle fissate per i mangimi completi.

Art. 7

(modificato dall'allegato del Reg. (CE) n. 219/2009 e dall'allegato al Reg. (UE) 2019/1243)

1. Se uno Stato membro constata, in seguito a nuovi dati o ad una nuova valutazione dei dati esistenti successiva all'adozione delle disposizioni in questione, che un livello massimo stabilito nell'allegato I oppure una sostanza indesiderabile non menzionata in tale allegato presenta un pericolo per la salute animale o umana o per l'ambiente, esso può provvisoriamente ridurre tale livello massimo, stabilire un livello massimo o vietare la presenza di tale sostanza nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi che stanno alla base della sua decisione.

2. Viene immediatamente deciso se gli allegati I e II debbano essere modificati. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica tali allegati.

Qualora, in caso di tali modifiche, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 10 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

Lo Stato membro può mantenere le misure da esso poste in applicazione fino a quando la Commissione non adotta una decisione.

Lo Stato membro deve provvedere affinché tale decisione sia resa pubblica.

Art. 8

(modificato dall'allegato del Reg. (CE) n. 219/2009 e dall'allegato al Reg. (UE) 2019/1243)

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica gli allegati I e II per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

Qualora, in caso di tali modifiche, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 10 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

2. Inoltre, la Commissione:

- adotta periodicamente versioni consolidate degli allegati I e II che incorporino gli adeguamenti apportati ai sensi del paragrafo 1, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2,

- ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis al fine di integrare la presente direttiva definendo i criteri di accettabilità per i processi di detossificazione, in aggiunta ai criteri previsti per i prodotti destinati all'alimentazione degli animali che sono stati sottoposti a tali processi.

3. Gli Stati membri provvedono affinché siano prese misure atte a garantire la corretta applicazione di processi ritenuti accettabili ai sensi del paragrafo 2 e affinché i prodotti detossificati destinati all'alimentazione degli animali siano conformi alle disposizioni di cui all'allegato I.

Art. 9

Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti destinati all'alimentazione degli animali conformi alla presente direttiva siano sottoposti, per quanto riguarda la presenza di sostanze indesiderabili, soltanto alle restrizioni in materia di circolazione previste dalla presente direttiva e dalla direttiva 95/53/CE.

Art. 10

Le disposizioni aventi implicazioni per la salute pubblica o animale o per l'ambiente sono adottate previa consultazione del comitato scientifico competente.

Art. 10

(introdotto dall'allegato al Reg. (UE) 2019/1243)

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (1).

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(1)

GU L 123 del 12.5.2016.

Art. 10

(introdotto dall'allegato al Reg. (UE) 2019/1243)

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Art. 11

(sostituito dall'allegato del Reg. (CE) n. 219/2009)

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente degli alimenti per animali istituito dall'articolo 1 della decisione 70/372/CEE del Consiglio (1).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

[3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.] (paragrafo soppresso) (2)

[4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.] (paragrafo soppresso) (2)

(1)

GU L 170 del 3.8.1970.

(2)

Paragrafo soppresso dall'allegato al Reg. (UE) 2019/1243.

Art. 12

(soppresso dall'allegato del Reg. (CE) n. 219/2009)

[1. La Commissione è assistita dal comitato permanente degli alimenti per animali, istituito dall'articolo 1 della decisione 70/372/CEE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.]

Art. 13

1. Gli Stati membri applicano ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali prodotti nella Comunità e da esportare verso paesi terzi per lo meno le disposizioni della presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto degli Stati membri di autorizzare la riesportazione alle condizioni stabilite nell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002. Le disposizioni dell'articolo 20 del medesimo regolamento si applicano mutatis mutandis.

Art. 14

1. La direttiva 1999/29/CE è abrogata a decorrere dal 1° agosto 2003 fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in merito ai termini di attuazione di cui all'allegato III, parte B, della stessa, riguardo alle direttive menzionate nella parte A di tale allegato.

2. I riferimenti alla direttiva 1999/29/CE si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tabella di corrispondenza figurante nell'allegato III.

Art. 15

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° maggio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le misure adottate si applicano a decorrere dal 1° agosto 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 16

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DE RATO Y FIGAREDO

Allegato I - [non disponibile]. (1)

(1)

L'allegato, non disponibile, è stato modificato dalla Dir. 2003/57/CE della Commissione, del 17 giugno 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 151 del 19 giugno 2003, dalla Dir. 2003/100/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 285 del 1° novembre 2003, dalla Dir. 2005/8/CE della Commissione, del 27 gennaio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 27 del 18 febbraio 2005, dalla Dir. 2005/86/CE della Commissione, del 5 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 318 del 6 dicembre 2005, dalla Dir. 2005/87/CE della Commissione, del 5 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 318 del 6 dicembre 2005, dalla Dir. 2006/13/CE della Commissione, del 3 febbraio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 32 del 4 febbraio 2006, dalla Dir. 2006/77/CE della Commissione, del 29 settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 271 del 30 settembre 2006, dalla Dir. 2008/76/CE della Commissione, del 25 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 198 del 26 luglio 2008, dalla Dir. 2009/8/CE della Commissione, del 10 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 40 del 11 febbraio 2009, dalla Dir. 2009/124/CE della Commissione, del 25 settembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 254 del 26 settembre 2009, dalla Dir. 2009/141/CE della Commissione, del 23 novembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 308 del 24 novembre 2009, dalla Dir. 2010/6/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 37 del 10 febbraio 2010, dal Reg. (UE) n. 574/2011 della Commissione del 16 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 159 del 17 giugno 2011, dal Reg. (UE) 277/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, dal Reg. (UE) 744/2012 della Commissione, del 16 agosto 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 219 del 17 agosto 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 91 del 29 marzo 2012, dall'allegato del Reg. (UE) n. 107/2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 35 del 6 febbraio 2013, dall'allegato del Reg. (UE) n. 1275/2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 328 del 7 dicembre 2013, dall'allegato del Reg. (UE) 2015/186, dall'allegato del Reg. (UE) 2017/2229 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 319 del 5 dicembre 2017 e dall'allegato del Reg. (UE) 2019/1869 della Commissione, del 7 novembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 289 del  8 novembre 2019.

(1)

Sostituito dall'allegato della Dir. 2006/13/CE, dall'allegato del Reg. (UE) n. 574/2011, dall'allegato del Reg. (UE) 277/2012 e modificato dall'allegato del Reg. (UE) 744/2012.

Allegato III

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Direttiva 1999/29/CE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, lettera j)

Articolo 2, lettera h)

-

-

Articolo 2, lettera c)

-

Articolo 2, lettera d)

-

Articolo 2, lettera h)

-

Articolo 2, lettera k)

-

Articolo 2, lettera l)

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1)

Articolo 4, paragrafo 1)

Articolo 4, paragrafo 2)

-

-

Articolo 4, paragrafo 2)

Articolo 5

-

Articolo 6

-

Articolo 7

Articolo 5

Articolo 8

Articolo 6

Articolo 9

Articolo 7

Articolo 10

Articolo 8

Articolo 11

Articolo 9

Articolo 12

-

-

Articolo 10

Articolo 13

Articolo 11

Articolo 14

Articolo 12

Articolo 15

Articolo 13

Articolo 16

-

-

Articolo 14

-

Articolo 15

Articolo 17

Articolo 16

Articolo 18

Articolo 17

Allegato I

Allegato I

Allegato II

-

Allegato III

-

Allegato VI

Allegato II