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DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 102

G.U.R.I. 23 aprile 2004, n. 95

Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38. (1)

TESTO COORDINATO (alla legge 12 luglio 2024, n. 101 e con annotazioni alla data 19 febbraio 2025)

(1)

In materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale si rimanda al DD. MIPAAF 29 dicembre 2014 e 22 maggio 2023 e ai DD.MM. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 9 febbraio 2024 e 9 febbraio 2024.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Vista la decisione della Commissione europea 2004/89/CE del 9 luglio 2003, relativa al regime di aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali fino al 31 dicembre 1999;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2003;

Vista la nota n. 1510 dell'11 settembre 2003 con la quale è stato inviato alla Commissione europea, in attuazione del regolamento (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999, lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 10 dicembre 2003;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Titolo I

FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE

Art. 1

Finalità

(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.vo 18 aprile 2008, n. 82, modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, del D.L.vo 26 marzo 2018, n. 32, integrato dall'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 1, comma 446, lett. a) e b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213)

1. Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonchè ai danni causati da animali protetti, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso. Fermo restando quanto previsto al primo periodo, il Fondo ha altresì l'obiettivo di promuovere interventi compensativi per contribuire a far fronte ai danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonchè alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e dei relativi consorzi, nei limiti delle disponibilità del Fondo.

2. Ai fini del presente decreto legislativo sono considerate calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, eventi eccezionali, eventi di portata catastrofica, eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, animali protetti quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonchè le avverse condizioni atmosferiche previste dagli orientamenti comunitari.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il FSN prevede le seguenti tipologie di intervento:

a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi prioritariamente finalizzate all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio;

b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria; (1)

c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.

3-bis. Gli interventi compensativi di cui al comma 3, lettera b), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualità, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni.

(1)

In deroga alle disposizioni di cui alla lettera annotata, si rimanda all'art. 6, comma 1, del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 e all'art. 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Capo I

AIUTI PER IL PAGAMENTO DI PREMI ASSICURATIVI (1)

(1)

Si rimanda ai DD.MIPAAF 27 gennaio 2022 e 7 marzo 2022 e al D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 27 febbraio 2023.

Art. 2

Polizze assicurative e fondi di mutualizzazione

(integrato dall'art. 1-bis, comma 5, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. b), c), d), e), f), g), del D.L.vo 18 aprile 2008, n. 82 e dall'art. 2, comma 1, del D.L.vo 26 marzo 2018, n. 32)

1. Per le finalità e per gli eventi di cui all'articolo 1, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione, in conformità alla normativa europea ed a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome.

[2. Il contributo dello Stato è concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno sia superiore al 30 per cento della produzione.] (comma abrogato) (1)

[3. Qualora contratti assicurativi coprono anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali, di cui al precedente articolo 1, comma 2, o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, il contributo dello Stato è ridotto fino al 50 per cento del costo del premio.] (comma abrogato) (2)

[4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il contributo pubblico è concesso esclusivamente per contratti assicurativi che prevedono per ciascun prodotto assicurato la copertura della produzione complessiva aziendale all'interno di uno stesso comune. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi.] (comma abrogato) (3)

5. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive gli Organismi collettivi di difesa di cui al capo III, nonché le cooperative agricole e loro consorzi.

5-bis. La copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di cui al presente decreto è comprensiva comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa.

5-ter. I prezzi unitari di mercato delle produzioni agricole, di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, sono stabiliti sulla base delle rilevazioni almeno triennali dell'ISMEA. [Quando dalle rilevazioni dell'ultimo anno si riscontrano scostamenti superiori al 50 per cento rispetto al biennio precedente, gli stessi prezzi unitari possono essere stabiliti sulla base delle sole rilevazioni di mercato dell'ultimo anno.] (periodo abrogato) (4) (5)

(5)

In ordine all'individuazione dei prezzi unitari massimi, di cui al comma annotato, per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato, vedi i seguenti Decreti Ministeriali:

- 8 marzo 2011, nell'anno 2011;

- 7 febbraio 2012, nell'anno 2012;

- 1 febbraio 2013, nell'anno 2013;

- 1 luglio 2015 e 10 marzo 2015 nell'anno 2015;

- 2 dicembre 2015, 7 marzo 2016  e 11 maggio 2016, nell'anno 2016;

- 29 dicembre 2016, 28 marzo 2017, 31 maggio 2017 e 12 ottobre 2017, nell'anno 2017;

11 dicembre 201729 gennaio 20186 luglio 2018 e D.MIPAAF e Turismo 18 ottobre 2018 nell'anno 2018;

- D.MIPAAF e Turismo 12 marzo 201930 maggio 2019 e 30 luglio 2019 e D.MIPAAF 28 ottobre 2019 nell'anno 2019;

5 febbraio 20206 marzo 202020 maggio 202023 luglio 202013 gennaio 2021 e 10 febbraio 2021 nell'anno 2020;

- 9 aprile 2021, 8 maggio 2021 e 25 ottobre 2021, nell'anno 2021;

- 17 maggio 2022, nell'anno 2022;

3 marzo 20235 maggio 202311 maggio 2023 e 12 gennaio 2024, nell'anno 2023. 

Art. 2

Polizze assicurative sperimentali

(introdotto dall'art. 2, comma 2, del D.L.vo 26 marzo 2018, n. 32)

1. Ai sensi del presente decreto si intendono per polizze assicurative sperimentali:

a) le polizze ricavo a copertura della perdita di ricavo della produzione assicurata, intesa come combinazione tra la variazione della resa a causa degli eventi di cui all'articolo 1 e la variazione del prezzo di mercato;

b) le polizze parametriche a copertura della perdita di produzione assicurata per danni di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso, di eventi di portata catastrofica, determinati anche in base a indici biologici o meteorologici.

2. Le polizze sperimentali di cui al comma 1 possono avvalersi della riassicurazione del Fondo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 3

Consorzi di coassicurazione e coriassicurazione

1. In base a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 358/2003 della Commissione europea, del 27 febbraio 2003, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono costituire consorzi di coassicurazione e coriassicurazione a condizione che i prodotti assicurativi sottoscritti nell'ambito dell'accordo di consorzio delle imprese partecipanti o per loro conto non rappresentino, in nessuno dei mercati interessati:

a) nel caso di consorzi di coassicurazione, più del 20 per cento del mercato rilevante;

b) nel caso dei consorzi di coriassicurazione, più del 25 per cento del mercato rilevante.

2. I limiti di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano nel caso di rischi coperti attraverso tipologie di polizze assicurative innovative non ancora diffuse sul mercato. Tale esenzione è valida per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di costituzione del consorzio.

Art. 4

Piano di gestione dei rischi in agricoltura (1) (2) (3) (4)

(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. b), h), i), l), del D.L.vo 18 aprile 2008, n. 82 e dall'art. 3, comma 1, del D.L.vo 26 marzo 2018, n. 32)

1. L'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione e della soglia di danno è determinata attraverso il Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di seguito denominato "Piano", tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e aderenti ai fondi di mutualizzazione, dell'esigenza di ampliare la base territoriale e il numero di imprese beneficiarie.

2. Il Piano è elaborato anche sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui rischi agricoli, ed è approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le proposte di una Commissione tecnica costituita, da:

a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede;

b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) un rappresentate dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

d) un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale agricola rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

e) un rappresentante della Cooperazione agricola;

f) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli organismi collettivi di difesa (ASNACODI);

g) due rappresentanti dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);

g-bis) un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

g-ter) un rappresentante dell'Istituto di vigilanza sulle imprese assicuratrici (IVASS).

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è approvato il regolamento di funzionamento della Commissione tecnica. Ai componenti della Commissione tecnica non spetta alcun emolumento, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento della Commissione tecnica si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Nel Piano sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea, i termini, le modalità, l'entità del contributo dello Stato, le soglie minime di danno, le procedure di erogazione del contributo ed i criteri di cumulo delle misure di gestione del rischio ai sensi dell'articolo 2-bis, nonchè i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione ed adesione ai fondi di mutualizzazione distinti per:

a) tipologia di polizza assicurativa o mutualistica e schema contrattuale contenente gli standard minimi;

b) area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) eventi coperti, garanzia;

d) tipo di coltura impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture.

5. Nel Piano possono essere disposti anche:

a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree;

b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.

5-bis. Al fine di garantire continuità alla copertura dei rischi, qualora entro la data stabilita al comma 2 non sia approvato un nuovo Piano, continuano ad applicarsi le disposizioni del piano precedente.

(1)

Per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006, vedi il D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70.

(2)

Per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale, vedi i seguenti:

- D. MIPAAF 22 dicembre 2009, per l'anno 2010;

- D. MIPAAF 4 marzo 2011, per l'anno 2011;

- D. MIPAAF 18 gennaio 2012, per l'anno 2012;

- D. MIPAAF 31 gennaio 2013, per l'anno 2013;

- D. MIPAAF 6 dicembre 2013, per l'anno 2014;

- D. MIPAAF 10 marzo 2015, per l'anno 2015;

- D. MIPAAF 23 dicembre 2015, per l'anno 2016;

- D. MIPAAF 30 dicembre 2016, per l'anno 2017;

- D. MIPAAF 6 novembre 2017, per l'anno 2018.

(3)

Per la determinazione dei parametri contributivi dei piani assicurativi agricoli 2008 e 2009, si rimanda al D. MIPAAF 2 ottobre 2014.

(4)

Per l'adozione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura, si rimanda:

- al D. MIPAAF e Turismo 21 gennaio 2019, per l'anno 2019;

- al D. MIPAAF 8 aprile 2020, per l'anno 2020;

- al D. MIPAAF 29 dicembre 2020, per l'anno 2021;

- al D. MIPAAF 31 marzo 2022, per l'anno 2022;

- al D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 8 febbraio 2023, per l'anno 2023;

- al D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 22 marzo 2024, per l'anno 2024;

- al D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 19 febbraio 2025, per l'anno 2025.

Capo II

INTERVENTI COMPENSATIVI

Art. 5

Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva

(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. b), m), n), o), p), q), del D.L.vo 18 aprile 2008, n. 82, dall'art. 4, comma 1, del D.L.vo 26 marzo 2018, n. 32 e dall'art. 1, comma 446, lett. c) e d), della legge 30 dicembre 2023, n. 213)

1. Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.

1-bis. Possono altresì beneficiare degli interventi del presente articolo le imprese e i consorzi di acquacoltura e della pesca.

2. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese e dei consorzi di cui ai commi 1 e 1-bis, nei limiti dell'entità del danno, accertato nei termini previsti al punto 11.3 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e della pesca, possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili:

a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, il contributo può essere elevato fino al 90 per cento;

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:

1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario e peschereccio oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario e peschereccio oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;

c) proroga delle operazioni di credito agrario e peschereccio, di cui all'articolo 7;

d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8.

3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea. (1) (2)

4-bis. Ai sensi della normativa europea sono altresì esclusi dagli aiuti:

a) le grandi imprese;

b) le imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;

c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

4-ter. Il regime di aiuto deve essere attivato entro tre anni dal verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e calcolati, a livello di singolo beneficiario, dall'autorità regionale competente. I danni includono le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e i danni materiali subiti dalle strutture aziendali quali: immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione. I danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico degli stessi prima del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore delle strutture immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale. Ai danni devono essere detratti i costi non sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversità atmosferica assimilabile alla calamità naturale. La perdita di reddito a livello di singoli beneficiari è calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto. La riduzione annua può essere calcolata:

a) tenendo conto della somma delle componenti colture e allevamenti qualora risultino danneggiate entrambe o i danni abbiano interessato le strutture aziendali;

b) limitatamente alle singole componenti qualora risultino danneggiate solo le colture o solo gli allevamenti.

4-quater. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali sono limitati all'80 per cento dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata al 90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali.

4-quinquies. Gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali sono ridotti del 50 per cento, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 per cento della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici compresi nel piano di gestione dei rischi in agricoltura.

4-sexies. Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione agricola della singola impresa, purchè il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva dell'impresa agricola nell'anno in questione.

5. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2. (3)

6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, di cui al presente articolo, possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarietà nazionale.

(2)

In deroga alle disposizioni di cui al comma annotato, si rimanda all'art. 13, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, all'art. 11, comma 1, del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, all'art. 17, comma 1, del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 e all'art. 3, commi 1 e 8-ter, del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.

(3)

In deroga alle disposizioni di cui al comma annotato, per il differimento, al 30 aprile 2022, del termine di cui al presente, si rimanda all'art. 18-ter, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15

Art. 6

Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità del FSN

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L.vo 18 aprile 2008, n. 82)

1. Al fine di attivare gli interventi di cui all'articolo 5, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale. (1)

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da trasferire alle regioni. [Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto.] (periodo abrogato) (2) (3)

(3)

In deroga alle disposizioni di cui al comma annotato si rimanda all'art. 12, comma 6, del D.L. 1 giugno 2023, n. 61, convertito dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

Art. 7

Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario e peschereccio

(modificato dall'art. 1, comma 446, lett. e), della legge 30 dicembre 2023, n. 213)

1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, sono prorogate, fino all'erogazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), per una sola volta e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario e peschereccio di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole di cui all'articolo 5, comma 1. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi.

2. Gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario e peschereccio sono autorizzati ad anticipare, anche in assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui all'articolo 5, a richiesta degli interessati, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, applicando il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario e peschereccio. La eventuale concessione dell'agevolazione del concorso nel pagamento degli interessi su detti prestiti e mutui da parte delle regioni può intervenire entro il termine di un anno dalla data della delibera di concessione del prestito o mutuo. L'agevolazione deve riferirsi all'intera durata del finanziamento e avviene per il tramite dell'istituto concedente in forma attualizzata.

3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma 1 si applica il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario e peschereccio.

Art. 8

Disposizioni previdenziali

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. r), del D.L.vo 18 aprile 2008, n. 82)

1. Alle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, iscritte nella relativa gestione previdenziale, è concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato a determinare, con proprio decreto, la percentuale dell'esonero fino ad un massimo del 50 per cento.

2. La misura dell'esonero è aumentata del 10 per cento nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi.

3. L'esonero è accordato dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legislazione in materia. (1)

(1)

Per la determinazione della percentuale di esonero contributivo in favore delle aziende colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, di cui all'articolo annotato, vedi il D.M. Lavoro, Salute e Politiche sociali 27 luglio 2009.

Art. 9

Epizoozie

(abrogato dall'art. 6, comma 1, del D.L.vo 26 marzo 2018, n. 32)

[1. I consorzi di difesa, ed altri organismi ad essi equiparati, possono deliberare di concorrere al sostegno dei redditi delle imprese zootecniche colpite da infezioni epizootiche che determinano l'abbattimento del bestiame e che comportino il divieto di ogni attività commerciale. Tale intervento è previsto anche per l'indennizzo di animali morti a seguito di vaccinazioni o altre misure ordinate o raccomandate dalle autorità competenti, purché gli aventi diritto non abbiano beneficiato di analoghi indennizzi previsti da altra normativa vigente.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono a carico dei consorzi e tengono conto, secondo parametri e modalità fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 novembre per l'anno successivo, delle mancate produzioni per un determinato periodo di fermo dell'allevamento.

3. Lo Stato concorre fino alla metà della spesa sostenuta, accertata sulla base del relativo conto consuntivo.]

Art. 9

Cumulo

(introdotto dall'art. 6, comma 2, del D.L.vo 26 marzo 2018, n. 32)

1. Nel rispetto della normativa europea gli aiuti di cui al presente decreto non sono cumulabili con gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonchè prevenzione dei danni da essi arrecati.

2. Nel rispetto della normativa europea gli aiuti di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti di Stato purchè le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, oppure con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base alle pertinenti disposizioni.

Art. 10

Pubblicità degli interventi

(modificato dall'art. 7, comma 1, del D.L.vo 26 marzo 2018, n. 32)

1. Gli elenchi nominativi dei danneggiati, nonché gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse, ai sensi degli articoli 5, 7 e 8, sono pubblicati sui siti internet delle Autorità competenti.

Capo III

ORGANISMI COLLETTIVI DI DIFESA

(modificato dall'art. 8, comma 1, del D.L.vo 26 marzo 2018, n. 32)

Art. 11

Costituzione e finalità

(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. s), t), del D.L.vo 18 aprile 2008, n. 82 e modificato dall'art. 8, comma 2, del D.L.vo 26 marzo 2018, n. 32)

1. Gli Organismi collettivi di difesa sono costituiti da imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni e devono costituirsi con atto pubblico, adottando una delle seguenti forme giuridiche:

a) associazioni persone giuridiche di diritto privato;

b) società cooperative agricole e loro consorzi;

c) consorzi di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del medesimo codice.

2. Il riconoscimento di idoneità allo svolgimento dell'attività degli organismi collettivi è concesso dalla rispettiva regione o provincia autonoma ed è limitato al territorio regionale o della provincia autonoma ove l'ente ha la sede legale.

3. Il riconoscimento di idoneità può essere attribuito altresì alle cooperative agricole di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi, nonchè altri soggetti giuridici, previa modifica del proprio statuto, al fine di uniformarlo alle regole stabilite per i consorzi di cui al comma 1. Qualora le cooperative predette associno produttori situati in regioni o province autonome diverse, il riconoscimento di idoneità deve essere attribuito da ciascuna regione o provincia autonoma.

4. Gli Organismi collettivi di difesa possono accedere al credito agrario a tasso agevolato per lo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva delle colture.

[5. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i consorzi esistenti possono trasformarsi in una delle forme giuridiche previste dal comma 1 o fondersi previa delibera assembleare da adottarsi con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di 500 euro.] (comma abrogato) (1)

Art. 12

Statuto e amministrazione

(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. b), u), v), del D.L.vo 18 aprile 2008, n. 82 e modificato dall'art. 9, comma 1, del D.L.vo 26 marzo 2018, n. 32)

1. Gli Organismi collettivi di difesa sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci e verificato dal soggetto preposto al riconoscimento dell'idoneità allo svolgimento delle attività.

2. Lo statuto, oltre le indicazioni concernenti la denominazione, la sede ed il patrimonio dell'ente, la durata dell'associazione, che non può essere inferiore a 10 anni, e gli scopi sociali, deve contenere le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione dell'Organismo collettivo di difesa.

3. Lo statuto deve altresì prevedere:

a) il diritto alla ammissione per tutti gli imprenditori agricoli, [della zona] (parole soppresse) (1) aventi i requisiti prescritti [, con esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi similari, salvo il diritto di opzione] (parole soppresse) (1);

b) la nomina del collegio sindacale [, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano] (parole soppresse) (2) ;

[c) una contabilità separata per i contributi, associativi e pubblici, nonché per le iniziative mutualistiche, il cui consuntivo di spesa, previo parere positivo del collegio sindacale, è approvato dal consiglio di amministrazione;] (lettera abrogata) (3)

d) la riscossione dei contributi consortili che può essere eseguita anche mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali.

4. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) [, c)] (parola soppressa) (4) e d) del comma 3 si applicano anche alle cooperative agricole di raccolta trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi, riconosciute idonee dalla regione o dalla provincia autonoma per lo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva delle colture.

Art. 13

Vigilanza

(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. z), aa), del D.L.vo 18 aprile 2008, n. 82 e modificato dall'art. 10, comma 1, del D.L.vo 26 marzo 2018, n. 32)

1. L'attività di difesa attiva e passiva ai sensi del presente decreto legislativo svolta dagli Organismi collettivi di difesa e dagli altri enti riconosciuti è sottoposta alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in cui hanno sede legale.

[2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle verifiche effettuate dal collegio sindacale, ai fini dell'espressione del parere di ammissibilità al contributo, provvedono a controllare:

a) che i contratti ed i certificati di polizza siano conformi alle disposizioni contenute nel Piano assicurativo annuale, di cui all'articolo 4;

b) che i valori assicurativi siano stati determinati applicando, al massimo, i prezzi di mercato alla produzione, stabiliti ai sensi della normativa vigente;

c) che il contributo pubblico sulla spesa per i premi non sia superiore al limite previsto dalla normativa vigente;

d) che il socio aderisca ad un solo organismo di difesa, salvo il diritto di opzione.] (comma abrogato) (1)

[2-bis. Qualora gli enti di cui al comma 1 siano in possesso di certificazione ISO9001 dei procedimenti relativi al loro funzionamento, con particolare riferimento all'attività di difesa passiva, rilasciata da enti di certificazione riconosciuti ai sensi della normativa vigente, la regione o provincia autonoma rilascia il parere di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso il predetto termine il parere si intende positivo e il Ministero dà corso alla emissione del provvedimento di erogazione del contributo.] (comma abrogato) (2)

Art. 14

Interventi a favore degli associati

(modificato dall'art. 11, comma 1, del D.L.vo 26 marzo 2018, n. 32)

1. Gli Organismi collettivi di difesa hanno facoltà di scegliere, con deliberazione dell'assemblea, le forme di difesa e di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione degli stessi che saranno ritenuti più opportuni nell'interesse degli associati.

2. Gli Organismi collettivi, per il raggiungimento delle finalità associative, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative, coerentemente con quanto disposto nel presente decreto legislativo, mediante contratti da stipulare, anche dagli stessi Organismi collettivi di difesa in nome e per conto dei soci qualora essi non vi provvedano direttamente, con società di assicurazione autorizzate.

Capo IV

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 15

Dotazione del Fondo di solidarietà nazionale (1)

(modificato dall'art. 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dall'art. 12, comma 1, del D.L.vo 26 marzo 2018, n. 32)

[1. Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero denominato «Fondo di solidarietà nazionale» intestato al Ministero delle politiche agricole e forestali.] (comma abrogato) (2)

2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), è iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, allo scopo denominato «Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi». Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), è iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, allo scopo denominato «Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori»

3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria. (3)

(3)

Per l'incremento della dotazione del Fondo di cui al comma annotato, si rimanda all'art. 3, commi 4 e 8-quater, del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.

Art. 16

Abrogazione norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate le seguenti norme:

a) legge 25 maggio 1970, n. 364, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6;

b) legge 15 ottobre 1981, n. 590;

c) legge 14 febbraio 1992, n. 185;

d) articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1993, n. 250;

e) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324;

f) articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380;

g) articolo 127, commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

h) articolo 69, commi 10 e 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

i) articoli 1, 1-bis, 2, comma 1, e 4 del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256.

Capo V

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 17

Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese

(integrato dall'art. 10, comma 8, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dall'art. 5 del D.L.vo 27 maggio 2005, n. 101, modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. b) e bb), del D.L.vo 18 aprile 2008, n. 82, integrato dall'art. 64, commi 1 e 3, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dall'art. 1, comma 209, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, comma 2-bis, del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101)

1. La Sezione speciale istituita dall'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è incorporata nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.

2. L'ISMEA può concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonchè dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca nonchè alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, disciplinate dalla legge 20 novembre 2017, n. 168. La garanzia può altresì essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni.

2-bis. La garanzia di cui al comma 2 può essere concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, acquistati da organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente. Per le proprie attività istituzionali, nonchè per le finalità del presente decreto legislativo, l'ISMEA si avvale direttamente dell'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503.

3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA può concedere garanzia diretta a banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonché da fondi chiusi di investimento mobiliari.

4. Per le medesime finalità l'ISMEA potrà intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale nonchè mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

4-bis. Le operazioni di credito agrario di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, devono essere assistite dalla garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e 4.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le modalità di prestazione delle garanzie previste dal presente articolo, nonché quelle previste dall'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In attuazione di quanto disposto dal predetto articolo 1, comma 512, della legge n. 311 del 2004, il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è soppresso. (1)

5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa al sensi del comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978. (2)

5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza dei patrimoni, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), è autorizzata ad esercitare la propria attività di assunzione di rischio per garanzie anche attraverso propria società di capitali dedicata. Sull'attività del presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una relazione al Parlamento.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, è abrogato.

(1)

In attuazione del comma annotato si rimanda al D.MIPAAF 24 giugno 2022.

(2)

Vedi il D.M. Economia e finanze 24 marzo 2006: "Criteri, condizioni e modalità per il rilascio delle garanzie a norma dell'art. 17, comma 5-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102".

Art. 18

Altri interventi

(integrato dall'art. 7 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, per garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa agricola possono costituire in pegno, ai sensi dell'articolo 2806 del codice civile, anche le quote di produzione, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231 e i diritti di reimpianto della propria azienda.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2786 del codice civile, gli imprenditori agricoli continuano ad utilizzare le quote di produzione, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231 e i diritti di reimpianto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ALEMANNO, Ministro delle politiche agricole e forestali

BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche comunitarie

TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze

MARONI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI