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REGOLAMENTO (CE) N. 1224/2009 DEL CONSIGLIO, 20 novembre 2009

G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 343

Regolamento che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006(1) (2)

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2024/2594)

(1)

In merito alle modalità di applicazione del presente regolamento, si rimanda al Reg. (UE) n. 404/2011.

(2)

In merito all'istituzione dell'elenco degli ispettori dell'Unione che possono effettuare ispezioni a norma del presente regolamento, si rimanda alla Dec. (UE) 2016/706.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 23 dicembre 2009

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota

Per l'applicazione si veda quanto espressamente previsto dall'art. 124 del presente regolamento.

______________________________________________________________________

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati (4),

considerando quanto segue:

1) La finalità della politica comune della pesca, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (5), è di garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista socioeconomico e ambientale.

2) Poiché il successo della politica comune della pesca dipende dall'attuazione di un regime di controllo efficace, le misure previste dal presente regolamento sono intese ad istituire un regime comunitario di controllo, ispezione ed esecuzione dotato di un approccio globale e integrato conformemente al principio di proporzionalità, volto a garantire il rispetto di tutte le norme della politica comune della pesca al fine di consentire lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi nell'ambito di una strategia politica globale.

3) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (6), indica che il regime di controllo attuale non è più sufficiente per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

4) Le disposizioni in materia di controllo sono attualmente contenute in un gran numero di testi giuridici complessi e spesso sovrapposti tra loro. Alcuni elementi del regime di controllo vengono attuati in modo inadeguato dagli Stati membri, il che comporta l'applicazione di misure insufficienti e divergenti in risposta alle infrazioni alle norme della politica comune della pesca e compromette in tal modo la creazione di condizioni di parità per tutti i pescatori comunitari. E' opportuno pertanto consolidare, razionalizzare e semplificare il regime esistente e tutti gli obblighi ivi contenuti, in particolare tramite la riduzione della doppia normativa e degli oneri amministrativi.

5) Tenuto conto dell'elevato grado di depauperamento delle risorse acquatiche marine, è di vitale importanza per la Comunità adottare le misure necessarie a far nascere presso tutti gli operatori una cultura del rispetto delle norme della politica comune della pesca e degli obiettivi fissati dal vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile nel 2002 nonché dalla strategia di sviluppo sostenibile del Consiglio europeo. Per conseguire questo obiettivo è necessario rafforzare, armonizzare e potenziare le norme in materia di controllo, ispezione ed esecuzione delle misure di conservazione, nonché le misure di gestione delle risorse, le misure strutturali e le misure relative all'organizzazione comune dei mercati.

6) Dato che il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (7), obbliga gli Stati membri a prendere misure adeguate per garantire l'efficacia della lotta contro tutte le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("INN") e le attività connesse e che il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (7), prevede disposizioni relative alle autorizzazioni per i pescherecci comunitari ad esercitare attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie e alle autorizzazioni per i pescherecci dei paesi terzi ad esercitare attività di pesca nelle acque comunitarie, è opportuno che il presente regolamento risulti complementare a questi due regolamenti e garantisca l'assenza di discriminazioni fra i cittadini degli Stati membri e quelli dei paesi terzi.

7) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni particolari previste dagli accordi internazionali o applicabili nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e le disposizioni nazionali in materia di controllo che, pur rientrando nel suo ambito di applicazione, vanno al di là delle sue prescrizioni minime, sempreché tali disposizioni nazionali siano conformi al diritto comunitario.

8) E' opportuno sfruttare le tecnologie moderne, quali il sistema di controllo dei pescherecci, il sistema di rilevamento delle navi e il sistema di identificazione automatica, poiché consentono di effettuare un monitoraggio efficace e controlli incrociati sistematici e automatizzati in modo rapido e facilitano le procedure amministrative sia per le autorità nazionali che per gli operatori, consentendo in tal modo di realizzare in tempo utile analisi dei rischi e valutazioni globali di tutte le informazioni pertinenti relative al controllo. Il regime di controllo dovrebbe dunque permettere agli Stati membri di combinare l'utilizzo dei diversi strumenti di controllo al fine di garantire la massima efficacia del metodo di controllo.

9) E' necessario introdurre una nuova impostazione comune per il controllo della pesca che includa un monitoraggio completo delle catture, al fine di assicurare condizioni di parità per gli operatori del settore della pesca che tengano conto delle differenze fra i vari settori della flotta. A tal fine è opportuno stabilire criteri comuni per l'attuazione delle attività di controllo della pesca e in particolare procedure armonizzate e coordinate di ispezione in mare, a terra e lungo tutta la catena di commercializzazione. Nell'ambito di tale nuova impostazione, è opportuno chiarire la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca.

10) La gestione delle risorse alieutiche a livello comunitario si basa in particolare su totali ammissibili di catture (TAC), contingenti, regimi di sforzo e misure tecniche. E' opportuno prendere provvedimenti adeguati per garantire che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari ai fini di un'applicazione efficace di tali misure di gestione.

11) E' opportuno che le attività e i metodi di controllo siano basati sulla gestione del rischio e che venga fatto uso in modo sistematico e completo di procedure di verifica incrociata da parte degli Stati membri. E' inoltre necessario che gli Stati membri procedano ad uno scambio delle informazioni pertinenti.

12) Al fine di promuovere il rispetto delle norme della politica comune della pesca è opportuno intensificare la cooperazione e il coordinamento fra gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca.

13) Per garantire che le attività di pesca siano attuate esclusivamente in linea con le norme della politica comune della pesca, è opportuno che tali attività siano soggette ad una licenza di pesca e, qualora si applichino condizioni specifiche, ad un'autorizzazione di pesca. E' inoltre opportuno applicare norme di marcatura e di identificazione dei pescherecci e dei loro attrezzi.

14) Per assicurare un controllo efficace, gli Stati membri dovrebbero utilizzare un sistema di controllo dei pescherecci e i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri dovrebbero essere dotati di un dispositivo che consenta agli Stati membri di localizzarli e identificarli automaticamente. Inoltre i pescherecci dovrebbero essere dotati di un sistema informativo automatizzato conformemente alla direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (8), e gli Stati membri dovrebbero utilizzare i dati di tale sistema ai fini della verifica incrociata.

15) E' opportuno rafforzare la cooperazione tra le agenzie comunitarie e tra le autorità degli Stati membri. A tal fine dovrebbe essere possibile trasmettere i dati provenienti dal sistema di controllo dei pescherecci, dal sistema informativo automatizzato e dal sistema di rilevamento delle navi alle agenzie comunitarie e alle autorità competenti degli Stati membri impegnate in operazioni di sorveglianza ai fini della sicurezza e della protezione marittima, del controllo delle frontiere, della tutela dell'ambiente marino e dell'applicazione generale della legge.

16) E' opportuno che spetti al Consiglio pronunciarsi sull'uso futuro di dispositivi di controllo elettronici e strumenti di tracciabilità, quali le analisi genetiche e altre tecniche di controllo della pesca, se tali tecnologie consentono di migliorare il rispetto delle norme della politica comune della pesca in modo economicamente efficace.

17) E' opportuno che gli Stati membri controllino le attività dei loro pescherecci all'interno e all'esterno delle acque comunitarie. Per facilitare questi controlli i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri dovrebbero essere obbligati a tenere un giornale di pesca e a presentare dichiarazioni di sbarco e di trasbordo. Ai fini dell'utilizzo delle tecnologie moderne è opportuno che, per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, il giornale di pesca sia in formato elettronico e che le dichiarazioni di sbarco e di trasbordo siano presentate elettronicamente.

18) Le informazioni contenute nei giornali di pesca dei pescherecci dovrebbero essere verificate al momento dello sbarco. E' pertanto necessario che i soggetti coinvolti in attività di sbarco e di commercializzazione di pesci e prodotti della pesca siano tenuti a dichiarare i quantitativi sbarcati, trasbordati, messi in vendita o acquistati.

19) Per i piccoli pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, l'obbligo di tenere un giornale di pesca o di compilare una dichiarazione di sbarco rappresenterebbe un onere sproporzionato rispetto alla loro capacità di pesca. Per garantire un livello di controllo adeguato di tali pescherecci è necessario che gli Stati membri controllino le loro attività mettendo in atto un piano di campionamento.

20) I trasbordi in mare sfuggono al controllo degli Stati di bandiera e degli Stati costieri e rappresentano pertanto per gli operatori un possibile espediente per trasportare le catture praticate illegalmente. Al fine di migliorare i controlli, le operazioni di trasbordo nella Comunità dovrebbero essere autorizzate solo in porti designati.

21) Le autorità degli Stati membri dovrebbero essere in grado di controllare gli sbarchi nei propri porti. A tal fine, è opportuno chiedere ai pescherecci impegnati in attività di pesca di stock oggetto di un piano pluriennale e soggetti all'obbligo di registrazione elettronica dei dati del giornale di pesca di notificare anticipatamente alle autorità in questione la propria intenzione di sbarcare nei loro porti. E' opportuno consentire agli Stati membri di negare l'ingresso se le informazioni richieste sono incomplete.

22) Poiché la gestione delle risorse alieutiche si basa sulle possibilità di pesca, è opportuno assicurare la corretta registrazione delle catture e dello sforzo di pesca messo in atto e la loro imputazione ai contingenti e agli sforzi di pesca assegnati dello Stato membro di bandiera. La pesca dovrebbe cessare nel caso in cui il contingente disponibile o lo sforzo di pesca assegnato siano stati esauriti.

23) Tenuto conto dei requisiti in materia di capacità della flotta peschereccia comunitaria di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002, al regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità (9), al regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione, del 12 agosto 2003, che stabilisce le modalità d'applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (10), e al regolamento (CE) n. 2104/2004 della Commissione, del 9 dicembre 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio (11), è opportuno introdurre strumenti per il controllo della capacità della flotta, inclusa la verifica della potenza motrice e dell'utilizzo degli attrezzi da pesca. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare misure intese a garantire che la capacità totale delle licenze di pesca non sia superiore ai livelli massimi di capacità e che la potenza dei motori installati per la propulsione dei pescherecci non superi la potenza del motore certificata dei medesimi. Gli Stati membri dovrebbero a tal fine certificare la potenza del motore installato per la propulsione dei pescherecci la cui potenza motrice è superiore a 120 kW, nonché controllare sulla base di un piano di campionamento la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore con altre informazioni disponibili.

24) Misure specifiche dovrebbero essere applicate in caso di piani pluriennali come particolare forma di protezione degli stock interessati. I trasbordi di catture di pesci oggetto di un piano pluriennale dovrebbero essere autorizzati solo in porti designati e solo se le catture in questione sono state pesate.

25) Si dovrebbero prevedere disposizioni particolari per garantire che siano utilizzati solo gli attrezzi da pesca autorizzati e che siano recuperati quelli perduti.

26) E' opportuno applicare disposizioni particolari alle zone di restrizione della pesca. E' opportuno definire chiaramente la procedura per l'imposizione e la revoca di chiusure in tempo reale delle zone di pesca.

27) Dato che la pesca ricreativa può avere un impatto significativo sulle risorse ittiche, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca. Per gli stock oggetto di un piano di ricostituzione, è opportuno che gli Stati membri procedano alla raccolta dei dati di cattura della pesca ricreativa. Nel caso in cui la pesca ricreativa abbia un impatto significativo sulle risorse, il Consiglio dovrebbe avere la possibilità di decidere sulle misure di gestione specifiche.

28) Al fine di istituire un regime di controllo completo è necessario che l'intera catena di produzione e di commercializzazione rientri nell'ambito di applicazione del suddetto regime. Esso dovrebbe includere un sistema di tracciabilità coerente che integri le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (12), nonché un controllo rafforzato delle organizzazioni di produttori. Esso dovrebbe inoltre proteggere gli interessi dei consumatori fornendo le informazioni relative alla denominazione commerciale, al metodo di produzione e alla zona di cattura in ciascuna fase della commercializzazione, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (13). Il regime dovrebbe garantire il controllo delle organizzazioni di produttori conformemente al regolamento (CE) n. 2508/2000 della Commissione, del15 novembre 2000, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio in ordine ai programmi operativi nel settore della pesca (14).

29) Al fine di assicurare un adeguato controllo di tutte le catture, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tutti i prodotti della pesca siano commercializzati per la prima volta o registrati in un centro di vendita all'asta o ad acquirenti registrati o ad organizzazioni di produttori. Poiché è necessario conoscere il peso esatto delle catture per seguire l'utilizzo dei contingenti, gli Stati membri dovrebbero assicurare che tutti i prodotti della pesca siano pesati a meno che non si siano adottati piani di campionamento basati su una metodologia comune.

30) Per seguire il modo di cattura e poterne controllare la coerenza con i dati relativi alle catture, gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri dovrebbero presentare note di vendita. Se essi hanno un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca superiore a 200.000 EUR, è opportuno che le note di vendita siano trasmesse per via elettronica.

31) Per garantire il rispetto delle misure di conservazione e delle misure commerciali della Comunità, è necessario prendere disposizioni per far sì che tutti i prodotti della pesca per i quali non è stata presentata una nota di vendita o una dichiarazione di assunzione in carico e che sono trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco siano accompagnati da un documento di trasporto che ne indichi la natura, l'origine e il peso, a meno che un documento di trasporto non sia stato trasmesso per via elettronica prima del trasporto stesso.

32) Gli Stati membri dovrebbero effettuare controlli regolari sulle organizzazioni di produttori per garantire che esse soddisfino i requisiti di legge. Dovrebbero inoltre effettuare controlli in ordine al regime dei prezzi e degli interventi.

33) Gli Stati membri dovrebbero effettuare una sorveglianza nelle acque comunitarie e adottare le misure necessarie qualora l'avvistamento o il rilevamento non corrispondano alle informazioni di cui dispongono.

34) E' opportuno definire con chiarezza la nozione e i compiti degli osservatori di controllo per i futuri programmi di osservazione di controllo. Al tempo stesso è opportuno stabilire norme sullo svolgimento delle ispezioni.

35) Per garantire che le infrazioni siano perseguite in modo coerente ed efficace, è opportuno prevedere la possibilità di avvalersi dei rapporti di ispezione e sorveglianza elaborati da funzionari della Commissione, ispettori della Comunità e funzionari degli Stati membri nello stesso modo in cui ci si avvale dei rapporti nazionali. Gli Stati membri dovrebbero, nel contempo, istituire una banca dati elettronica con i rapporti di ispezione e di sorveglianza dei loro funzionari.

36) Per migliorare il livello comune di controllo nelle acque comunitarie, si dovrebbe predisporre un elenco di ispettori comunitari e chiarirne le mansioni e competenze. Per lo stesso motivo, dovrebbero essere possibili, a determinate condizioni, le ispezioni di pescherecci al di fuori delle acque dello Stato membro di ispezione.

37) In caso di infrazione, è opportuno garantire l'adozione di misure appropriate e che si possa perseguire l'infrazione in modo efficace indipendentemente dal luogo in cui è commessa. In caso di infrazioni gravi, si dovrebbero prevedere provvedimenti più severi per consentire l'avvio di un'indagine immediata. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero inoltre essere obbligati ad adottare misure adeguate quando le infrazioni sono constatate da ispettori comunitari. A determinate condizioni dovrebbe essere possibile trasferire il procedimento nello Stato membro di bandiera o nello Stato membro di cui il trasgressore è cittadino.

38) I cittadini degli Stati membri dovrebbero essere dissuasi dall'infrangere le norme della politica comune della pesca. Poiché il trattamento delle infrazioni a tali norme varia sensibilmente da uno Stato membro all'altro, causando in tal modo discriminazioni e distorsioni della concorrenza per i pescatori, e dato che l'assenza di sanzioni dissuasive, proporzionate ed effettive in alcuni Stati membri riduce l'efficacia dei controlli, è opportuno introdurre sanzioni amministrative, associate ad un sistema di punti per infrazioni gravi, al fine di creare un vero deterrente.

39) La persistenza di un numero elevato di infrazioni gravi alle norme della politica comune della pesca nelle acque comunitarie o da parte di operatori comunitari è in ampia misura riconducibile al fatto che le sanzioni applicabili alle infrazioni gravi di tali norme in base alle legislazioni nazionali non sono sufficientemente dissuasive. Tale carenza è ulteriormente aggravata dall'ampia discrepanza dei livelli sanzionatori da uno Stato membro all'altro, che incoraggia l'esercizio di attività illegali nelle acque o nel territorio degli Stati membri che applicano le sanzioni più basse. E' dunque opportuno integrare i livelli massimi delle sanzioni per le infrazioni gravi alle norme della politica comune della pesca di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1005/2008 con sanzioni dissuasive, tenendo conto del danno arrecato, del valore dei prodotti ottenuti commettendo tali infrazioni, della situazione economica del trasgressore e delle eventuali recidive. E' opportuno altresì stabilire misure di esecuzione immediate e misure complementari.

40) Oltre alla determinazione di sanzioni, è opportuno istituire un sistema di punti per infrazioni gravi che consenta di sospendere la licenza di pesca qualora al titolare sia assegnato un determinato numero di punti, successivamente all'imposizione delle sanzioni applicabili alle infrazioni gravi. Dopo la quinta sospensione in base a tale sistema e in seguito all'assegnazione di nuovi punti, la licenza di pesca dovrebbe essere revocata a titolo definitivo. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero introdurre in un registro nazionale tutte le infrazioni alle norme della politica comune della pesca.

41) Per garantire il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, la Commissione dovrebbe poter adottare misure correttive efficaci. A tal fine, è opportuno rafforzare le sue competenze in materia di gestione e la sua capacità di intervenire proporzionalmente al livello di inadempienza degli Stati membri. La Commissione dovrebbe essere abilitata a effettuare ispezioni senza preavviso e in modo indipendente, per verificare le operazioni di controllo svolte dalle autorità competenti degli Stati membri.

42) Allo scopo di proteggere gli interessi finanziari della Comunità e di garantire il preminente interesse alla conservazione delle risorse della pesca, l'assistenza finanziaria nell'ambito del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (15), e del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (16), dovrebbe essere subordinata al rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi nel campo del controllo della pesca e, quindi, si dovrebbe prevedere la sospensione e la soppressione di tale aiuto finanziario in caso di inadeguata applicazione delle norme della politica comune della pesca che incida sull'efficacia delle misure finanziate.

43) E' opportuno conferire alla Commissione le competenze necessarie per chiudere un'attività di pesca in caso di esaurimento del contingente di uno Stato membro o di un TAC. La Commissione dovrebbe inoltre essere abilitata a detrarre i contingenti e gli sforzi di pesca assegnati al fine di garantire che i limiti fissati per le possibilità di pesca siano pienamente rispettati. La Commissione dovrebbe inoltre poter adottare misure di emergenza qualora vi siano prove del fatto che le attività di pesca praticate o le misure adottate da uno Stato membro compromettono le misure di conservazione e di gestione previste dai piani di gestione o costituiscono una minaccia per l'ecosistema marino.

44) E' opportuno garantire lo scambio di dati per via elettronica con gli altri Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato. La Commissione o l'organismo da essa designato dovrebbero essere in grado di accedere direttamente ai dati relativi alla pesca degli Stati membri al fine di verificare che questi ultimi rispettino i loro obblighi e di intervenire qualora vengano constatate incongruenze.

45) Per facilitare la comunicazione, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero istituire siti web al fine di pubblicare informazioni generali in una zona accessibile al pubblico e informazioni operative in una zona protetta. E' opportuno assicurare altresì che le autorità responsabili, negli Stati membri, dell'attuazione del presente regolamento cooperino tra di loro, con la Commissione, con l'organismo designato dalla Commissione e con le autorità competenti dei paesi terzi.

46) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (17). Tutte le misure adottate dalla Commissione ai fini dell'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere conformi al principio di proporzionalità.

47) Il mandato dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca dovrebbe essere adeguato ed esteso per contribuire all'attuazione uniforme del sistema di controllo della politica comune della pesca, garantire l'organizzazione della cooperazione operativa, fornire assistenza agli Stati membri e predisporre unità di crisi qualora sia identificato un rischio grave per la politica comune della pesca. Essa dovrebbe inoltre essere messa in condizione di dotarsi delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei piani congiunti di impiego e di cooperare ai fini dell'attuazione della politica integrata marittima dell'UE.

48) I dati raccolti e scambiati nel quadro del presente regolamento dovrebbero essere trattati conformemente alle norme in materia di riservatezza. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (18), dovrebbe essere applicata alle attività di trattamento dei dati personali effettuate dagli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento. Le attività di trattamento dei dati personali da parte della Commissione nell'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere disciplinate dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (19).

49) Ai fini dell'armonizzazione della normativa comunitaria con il presente regolamento, è opportuno modificare taluni regolamenti concernenti disposizioni in materia di controllo.

50) Poiché il presente regolamento istituisce un nuovo regime di controllo completo, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2847/93, il regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (20), e il regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio, del21 dicembre 2006, concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di tele rilevamento (21).

51) Affinché gli Stati membri abbiano il tempo necessario per conformarsi ad alcune delle nuove prescrizioni del presente regolamento, è opportuno rinviare a una data successiva l'applicabilità di talune disposizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Parere del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)

Parere del 15 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)

GU C 211 del 4.9.2009.

(4)

GU C 151 del 3.7.2009.

(5)

GU L 358 del 31.12.2002.

(6)

GU L 261 del 20.10.1993.

(7)

GU L 286 del 29.10.2008.

(8)

GU L 208 del 5.8.2002.

(9)

GU L 102 del 7.4.2004.

(10)

GU L 204 del 13.8.2003.

(11)

GU L 365 del 10.12.2004.

(12)

GU L 31 dell'1.2.2002.

(13)

GU L 278 del 23.10.2001.

(14)

GU L 289 del 16.11.2000.

(15)

GU L 223 del 15.8.2006.

(16)

GU L 160 del 14.6.2006.

(17)

GU L 184 del 17.7.1999.

(18)

GU L 281 del 23.11.1995.

(19)

GU L 8 del 12.1.2001.

(20)

GU L 171 del 6.7.1994.

(21)

GU L 408 del 30.12.2006.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)

Il presente regolamento istituisce un regime dell'Unione di controllo, ispezione ed esecuzione ("regime di controllo dell'Unione") per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

Art. 2

Ambito di applicazione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)

1. Il presente regolamento si applica a tutte le attività rientranti nella politica comune della pesca praticate sul territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione o da pescherecci comunitari o, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato membro di bandiera, da cittadini degli Stati membri.

2. Le attività nelle acque marittime dei territori e paesi d'oltremare di cui all'allegato II del trattato sono assimilate a quelle praticate nelle acque marittime di paesi terzi.

Art. 2

Applicazione del regime di controllo dell'Unione a determinati segmenti della flotta di Mayotte in quanto regione ultraperiferica

(introdotto dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 1385/2013)

1. Fino al 31 dicembre 2021 l'articolo 5, paragrafo 3, e gli articoli 6, 8, 41, 56, da 58 a 62, 66, 68 e 109 non si applicano alla Francia per quanto riguarda i pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri e che operano da Mayotte, una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("Mayotte"), nonché per quanto riguarda le attività e le catture di tali pescherecci.

2. Entro il 30 settembre 2014 la Francia istituisce un regime semplificato e provvisorio di controllo applicabile ai pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri e che operano da Mayotte. Tale regime tratta le seguenti questioni:

a) conoscenza della capacità di pesca;

b) accesso alle acque di Mayotte;

c) ottemperanza agli obblighi di dichiarazione;

d) designazione delle autorità responsabili delle attività di controllo;

e) misure atte a garantire che l'attuazione delle norme relative ai pescherecci di lunghezza superiore ai 10 metri avvenga in modo non discriminatorio.

Entro il 30 settembre 2020 la Francia presenta alla Commissione un piano d'intervento che stabilisce le misure da adottare per garantire la piena attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, del regolamento (CE) n. 1224/2009 per quanto riguarda i pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri che operano da Mayotte. Tale piano d'intervento è oggetto di dialogo tra la Francia e la Commissione.

La Francia adotta tutti i provvedimenti necessari per attuare detto piano d'intervento.

Art. 3

Relazione con le disposizioni internazionali e nazionali

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812)

1. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni particolari previste dagli accordi di pesca conclusi tra l'Unione e i paesi terzi o applicabili nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca o da accordi analoghi di cui la Comunità è parte contraente o parte cooperante non contraente.

2. L'applicazione del presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni nazionali di controllo che vanno al di là delle esigenze minime contenute nel presente regolamento, a condizione che tali disposizioni siano conformi alla normativa comunitaria nonché alla politica comune della pesca. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri notificano queste misure di controllo.

Art. 4

Definizioni

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), salvo disposizione contraria del presente regolamento. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

1) "attività di pesca": attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca;

1 bis) "operazione di pesca": qualsiasi attività connessa con la ricerca del pesce, la cala, il traino e il recupero di attrezzi mobili, la posa, l'immersione, il ritiro o il riposizionamento di attrezzi fissi e il prelievo delle eventuali catture dall'attrezzo e dalla rete in cui sono contenute o da una gabbia di trasporto verso le gabbie per l'allevamento e l'ingrasso;

2) "norme della politica comune della pesca": atti giuridicamente vincolanti dell'Unione e obblighi internazionali applicabili dell'Unione relativi alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine, all'acquacoltura nonché alla trasformazione, al trasporto e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

3) "controllo": monitoraggio e sorveglianza;

4) "ispezione": ogni verifica concernente il rispetto delle norme della politica comune della pesca che sia effettuata da funzionari e registrata in un rapporto di ispezione;

5) "sorveglianza": osservazione delle attività di pesca sulla base di avvistamenti da parte di navi di ispezione, aeromobili ufficiali, sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS), veicoli o altri mezzi ufficiali, compresi metodi tecnici di rilevamento e identificazione;

6) "funzionario": qualsiasi persona autorizzata da un'autorità competente di uno Stato membro, dalla Commissione o dall'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), istituita a norma del regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), a effettuare controlli o ispezioni;

7) "ispettore dell'Unione": funzionario di uno Stato membro, della Commissione o dell'EFCA, il cui nome è contenuto nell'elenco redatto ai sensi dell'articolo 79;

8) "osservatore di controllo": persona autorizzata da un'autorità nazionale ad osservare l'attuazione delle norme della politica comune della pesca;

9) "licenza di pesca": documento ufficiale che conferisce al suo titolare il diritto, definito dalle norme nazionali, di utilizzare una determinata capacità di pesca per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;

10) "autorizzazione di pesca": autorizzazione rilasciata a un peschereccio dell'Unione, se del caso in aggiunta alla sua licenza di pesca, che gli consente di esercitare attività di pesca specifiche per un periodo stabilito, in una zona determinata o per un certo tipo di pesca secondo particolari condizioni;

11) "sistema di identificazione automatica": sistema di identificazione e di controllo autonomo e continuo delle navi che consente a queste ultime lo scambio elettronico, con altre navi che si trovano in prossimità e con le autorità a terra, dei dati relativi alle navi stesse, incluse l'identificazione, la posizione, la rotta e la velocità;

12) "dati sulla posizione del peschereccio": dati relativi all'identificazione del peschereccio, alla posizione geografica, alla data, all'ora, alla rotta e alla velocità, trasmessi al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera grazie ai dispositivi di localizzazione installati a bordo del peschereccio;

13) "sistema di rilevamento delle navi": tecnologia VDS via satellite in grado di identificare le navi e di localizzarle in mare;

14) "zona di restrizione della pesca": specifica zona marina geograficamente delimitata all'interno di uno o più bacini marittimi in cui tutte o talune attività di pesca sono limitate o vietate in via temporanea o permanente al fine di migliorare la conservazione delle risorse biologiche marine o la protezione degli ecosistemi marini in virtù delle norme della politica comune della pesca;

15) "centro di controllo della pesca": centro operativo istituito da uno Stato membro di bandiera e dotato degli impianti informatici e dei programmi informatici necessari per consentire la ricezione, l'elaborazione, l'analisi, il controllo e il monitoraggio automatici dei dati nonché la trasmissione elettronica di questi ultimi;

15 bis) "luogo di sbarco": un luogo, diverso da un porto marittimo quale definito all'articolo 2, punto 16), del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), ufficialmente riconosciuto da uno Stato membro per lo sbarco;

16) "trasbordo": lo sbarco su un altro peschereccio di una parte o della totalità dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura che si trovano a bordo di un peschereccio;

17) "rischio": probabilità che si verifichi un evento che costituirebbe

una violazione delle norme della politica comune della pesca;

18) "gestione del rischio": identificazione sistematica dei rischi e attuazione di tutte le misure necessarie per limitare la realizzazione di tali rischi. Ciò comprende attività quali la raccolta di dati e informazioni, l'analisi e la valutazione dei rischi, la preparazione e l'adozione di misure nonché il regolare monitoraggio ed esame di tale processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti e strategie internazionali, unionali e nazionali;

19) "operatore": persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

20) "partita": un lotto di unità di prodotti della pesca o dell'acquacoltura;

21) "trasformazione": processo di preparazione della presentazione. Include il sezionamento, la sfilettatura, il confezionamento, l'inscatolamento, la congelazione, l'affumicamento, la salatura, la cottura, la marinatura, l'essiccatura o la preparazione del pesce per l'immissione sul mercato in ogni altro modo;

22) "sbarco": il primo scarico di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra;

[23) "commercio al dettaglio": movimentazione e/o trasformazione di prodotti delle risorse acquatiche viventi e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresa la distribuzione;] (punto soppresso) (5)

24) "piano pluriennale": piano di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o un'altra misura dell'Unione adottata a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE che preveda la gestione o la ricostituzione specifiche di determinati stock ittici e copra un periodo superiore a un anno;

25) "Stato costiero": Stato nelle cui acque sovrane o giurisdizionali o nei cui porti si svolge un'attività di pesca;

26) "esecuzione delle norme": ogni azione adottata per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

27) "potenza del motore certificata": potenza massima continua del motore che può essere ottenuta alla flangia di trasmissione di un motore conformemente al certificato rilasciato dalle autorità degli Stati membri o società di classificazione o altri operatori da esse incaricati;

28) "pesca ricreativa": attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;

29) "spostamento": operazioni di pesca in cui la totalità delle catture o parte di esse è trasferita o spostata da attrezzi di pesca condivisi a una nave, o dalla stiva di un peschereccio o dai suoi attrezzi di pesca ad una rete, ad un container o ad una gabbia fuori della nave in cui le catture vive sono conservate fino al momento dello sbarco;

30) "zona geografica interessata": zona marina considerata un'unità ai fini della classificazione geografica della pesca espressa con riferimento ad una sotto zona FAO, divisione o sotto divisione o, se del caso, ad un rettangolo statistico CIEM, zona di sforzo di pesca, zona economica o zona delimitata da coordinate geografiche;

31) "peschereccio": nave da cattura o qualsiasi altra nave utilizzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, comprese le navi d'appoggio, le navi officina per il trattamento del pesce, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo, i rimorchiatori, le navi ausiliarie e le navi trasportatrici attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca, ma escluse le navi portacontainer e le navi utilizzate esclusivamente per l'acquacoltura;

32) "possibilità di pesca": diritto di pesca quantificato, espresso in termini di catture e/o sforzo di pesca;

33) "nave da cattura": nave attrezzata o utilizzata per la cattura di risorse biologiche marine a fini commerciali;

34) "rilascio in acqua del pescato (slipping)": pratica che consiste nel liberare intenzionalmente le catture dall'attrezzo da pesca prima che questo sia interamente salpato a bordo della nave da cattura;

35) "bordata di pesca": qualsiasi viaggio di una nave da cattura che inizia nel momento in cui la nave lascia il porto e termina all'arrivo in porto;

36) "identificativo unico della bordata di pesca": numero specifico generato dal giornale di pesca elettronico per ciascuna bordata di pesca;

37) "specie sensibili": specie sensibili quali definite all'articolo 6, punto 8), del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

38) "pesca senza peschereccio": attività di sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine in cui tali risorse sono catturate o raccolte senza l'uso di una nave da cattura, come la raccolta di molluschi, la pesca subacquea, la pesca sul ghiaccio e la pesca dalla riva, compresa la pesca a piedi;

39) "identificativo unico del giorno di pesca": numero specifico generato per un periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale si svolge la pesca senza peschereccio.

(1)

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013).

(2)

Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013).

(3)

Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019).

(4)

Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti (GU L 57 del 3.3.2017).

(5)

Punto soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842.

(6)

Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019).

TITOLO II

PRINCIPI GENERALI

Art. 5

Principi generali

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Gli Stati membri controllano le attività esercitate nel quadro della politica comune della pesca da ogni persona fisica o giuridica sul loro territorio e nelle acque sotto la loro sovranità o giurisdizione, in particolare le attività di pesca, i trasbordi, i trasferimenti di pesce nelle gabbie o in impianti di acqua coltura inclusi gli impianti di ingrasso, lo sbarco, l'importazione, il trasporto, la trasformazione, la commercializzazione e il magazzinaggio di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

2. Gli Stati membri controllano inoltre l'accesso alle acque e alle risorse e le attività esercitate al di fuori delle acque dell'Unione da pescherecci comunitari battenti la propria bandiera e, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, dai propri cittadini.

3. Gli Stati membri adottano misure adeguate, mettono a disposizione le risorse finanziarie, umane e tecniche e creano le strutture tecnico-amministrative necessarie per assicurare il controllo, l'ispezione e l'esecuzione delle attività esercitate nell'ambito della politica comune della pesca. Essi mettono a disposizione delle proprie autorità competenti e dei propri funzionari tutti i mezzi adeguati ai fini dello svolgimento delle relative mansioni.

4. Ogni Stato membro provvede affinché il controllo, l'ispezione e l'esecuzione delle norme siano effettuati in maniera non discriminatoria per quanto concerne settori, pescherecci o persone e sulla base della gestione dei rischi.

5. In ogni Stato membro vi è un'unica autorità competente che coordina le attività di controllo di tutte le autorità di controllo nazionali. Tale autorità è inoltre incaricata di coordinare la raccolta, il trattamento e la certificazione dei dati sulle attività di pesca e notifica questi dati alla Commissione, all'EFCA (1), agli altri Stati membri e, se necessario, ai paesi terzi, con cui collabora ed a cui assicura che siano trasmesse le informazioni.

[6. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 103, il pagamento dei contributi del Fondo europeo della pesca previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 e dei contributi finanziari dell'Unione a favore delle misure di cui all'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 è subordinato al rispetto, da parte degli Stati membri, dell'obbligo di garantire l'osservanza e l'esecuzione delle norme della politica comune della pesca connesse alle misure finanziate o aventi un impatto sull'efficacia delle medesime, nonché dell'obbligo di creare e mantenere a tal fine un regime efficace di controllo, ispezione ed esecuzione.] (paragrafo soppresso) (2)

7. In funzione delle rispettive competenze, la Commissione egli Stati membri garantiscono il rispetto degli obiettivi del presente regolamento nell'ambito della gestione e del controllo dell'assistenza finanziaria dell'Unione.

(1)

GU L 128 del 21.5.2005.

(2)

Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842.

TITOLO III

CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO ALLE ACQUE E ALLE RISORSE

Art. 6

Licenza di pesca

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Una nave da cattura dell'Unione può essere utilizzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine solo se detiene una licenza di pesca in corso di validità.

2. Lo Stato membro di bandiera assicura che la licenza di pesca soddisfi i requisiti informativi minimi relativi all'identificazione, alle caratteristiche tecniche e all'armamento di una nave da cattura e che le informazioni contenute nella licenza di pesca siano corrette e coerenti con quelle contenute nel registro della flotta peschereccia dell'Unione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

3. Lo Stato membro di bandiera ritira in via definitiva la licenza di pesca di una nave da cattura oggetto di una misura di adeguamento della capacità di pesca prevista all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme concernenti la validità delle licenze di pesca rilasciate dagli Stati membri di bandiera e i requisiti informativi minimi in esse contenuti relativi all'identificazione, alle caratteristiche tecniche e all'armamento di una nave da cattura. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

Art. 7

Autorizzazione di pesca per le navi da cattura dell'Unione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Una nave da cattura dell'Unione è autorizzata a svolgere attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validità quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui tali attività di pesca sono autorizzate, o la nave, rientrano:

a) in un regime di sforzo di pesca;

b) in un piano pluriennale;

c) in una zona di restrizione della pesca;

d) nella pesca a fini scientifici;

e) nell'obbligo di utilizzare un sistema di monitoraggio elettronico a distanza (REM), compresi i sistemi CCTV; o

f) in altri casi previsti dalla normativa dell'Unione.

2. Lo Stato membro che disponga di un regime nazionale specifico di autorizzazione di pesca per le navi da cattura battenti la sua bandiera comunica alla Commissione, su richiesta, una sintesi delle informazioni contenute nell'autorizzazione di pesca rilasciata, con i relativi dati aggregati sullo sforzo di pesca.

3. Lo Stato membro di bandiera, qualora abbia adottato disposizioni nazionali sotto forma di un regime nazionale di autorizzazione della pesca per l'attribuzione alle singole navi da cattura delle possibilità di pesca di cui dispone, comunica su richiesta alla Commissione le informazioni riguardanti le navi da cattura autorizzate ad esercitare l'attività di pesca per un determinato tipo di pesca, in particolare il numero di identificazione esterno, il nome delle navi da cattura interessate e le possibilità di pesca individuali attribuite loro.

4. L'autorizzazione di pesca per una nave da cattura non è rilasciata se la nave non è in possesso di una licenza di pesca ottenuta conformemente all'articolo 6, o se la sua licenza di pesca è stata sospesa o ritirata. L'autorizzazione di pesca per una nave da cattura viene automaticamente ritirata qualora la licenza di pesca attribuita alla nave in questione sia stata ritirata in via definitiva. Essa viene invece sospesa qualora la licenza di pesca sia stata sospesa in via temporanea.

5. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate concernenti le autorizzazioni di pesca rilasciate dallo Stato membro di bandiera, comprese le condizioni di validità dell'autorizzazione di pesca e le informazioni minime che vi devono figurare, nonché le condizioni di accesso ai dati ricavati dai sistemi REM. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

6. Fatti salvi gli obblighi internazionali dell'Unione, uno Stato membro può esentare dall'obbligo di disporre di un'autorizzazione di pesca le navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri che svolgono attività di pesca esclusivamente in una o entrambe le zone seguenti:

a) nelle sue acque territoriali;

b) nelle acque territoriali di un altro Stato membro che abbia esentato dall'obbligo di disporre di un'autorizzazione di pesca le navi battenti la sua bandiera che esercitano attività di pesca nell'ambito dello stesso tipo di pesca.

Lo Stato membro che decide di applicare l'eccezione di cui al primo comma ne informa la Commissione e gli altri Stati membri interessati entro 10 giorni lavorativi dalla sua decisione.

Art. 7

Autorizzazione di pesca per i pescherecci dell'Unione diversi dalle navi da cattura

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. I pescherecci dell'Unione diversi dalle navi da cattura possono svolgere attività di pesca solo se sono stati autorizzati dal loro Stato membro di bandiera.

2. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate concernenti la validità delle autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le informazioni minime che vi devono figurare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

Art. 8

Marcatura e identificazione dei pescherecci dell'Unione e dei loro attrezzi

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Il comandante di un peschereccio rispetta le condizioni e le restrizioni relative alla marcatura e all'identificazione dei pescherecci e dei loro attrezzi.

2. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:

a) la marcatura e l'identificazione della nave;

b) i documenti di identificazione della nave da tenere a bordo;

c) la marcatura e l'identificazione delle imbarcazioni a bordo e dei dispositivi di concentrazione del pesce;

d) la marcatura e l'identificazione degli attrezzi da pesca;

e) le etichette per la marcatura degli attrezzi da pesca;

f) la marcatura delle boe e la fissazione dei cavi;

g) procedure per la notifica e il ritorno in porto degli attrezzi da pesca al termine del loro ciclo di vita.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

Art. 9

Sistemi di controllo dei pescherecci

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Gli Stati membri utilizzano sistemi di controllo dei pescherecci (vessel monitoring system - VMS) per monitorare efficacemente la posizione e i movimenti dei pescherecci battenti la loro bandiera, ovunque si trovino, nonché dei pescherecci presenti nelle loro acque. Ciascuno Stato membro di bandiera raccoglie e analizza i dati sulla posizione del peschereccio e ne assicura il controllo in modo continuo e sistematico.

2. A bordo di ciascun peschereccio dell'Unione è installato un dispositivo di localizzazione pienamente funzionante che ne permette la localizzazione e l'identificazione automatiche da parte di un sistema di controllo dei pescherecci tramite la trasmissione automatica, a intervalli regolari, dei dati sulla sua posizione.

Il sistema di controllo di cui sopra consente inoltre, in ogni momento, al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera di cui all'articolo 9 bis di richiedere a un peschereccio di trasmettere dati. La trasmissione dei dati sulla posizione del peschereccio e la richiesta di trasmettere dati avvengono attraverso una connessione satellitare o, se possibile, attraverso una rete mobile terrestre o altra tecnologia equivalente.

3. In deroga al paragrafo 2, i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono detenere a bordo un dispositivo, che non deve essere necessariamente installato a bordo, che consenta la localizzazione e l'identificazione automatiche del peschereccio - durante la navigazione - tramite la registrazione e la trasmissione, a intervalli regolari, dei dati sulla posizione del peschereccio attraverso una connessione satellitare o attraverso qualsiasi altra rete.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, gli Stati membri mettono a disposizione tale sistema alternativo di controllo dei pescherecci, che può essere sviluppato a livello nazionale o dell'Unione. Su richiesta di uno o più Stati membri entro il 10 maggio 2024, la Commissione sviluppa un sistema di controllo per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri. Uno Stato membro richiedente pone in essere il sistema quale sviluppato dalla Commissione. Il sistema di controllo dei pescherecci consente al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera di cui all'articolo 9 bis di richiedere al peschereccio di trasmettere la sua posizione attraverso una connessione satellitare o, se possibile, attraverso qualsiasi altra rete. Nel caso in cui il dispositivo di cui al presente paragrafo non si trovi nel raggio di portata di una rete, i dati sulla posizione del peschereccio sono nel frattempo registrati per essere trasmessi successivamente in modo automatico, non appena il peschereccio entra nel raggio di portata della rete. Il collegamento con la rete è ripristinato al più tardi prima dell'entrata in porto o in un luogo di sbarco.

4. Fatti salvi gli obblighi previsti in altri atti giuridici dell'Unione, fino al 31 dicembre 2029 uno Stato membro può esonerare i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 9 metri battenti la sua bandiera dall'obbligo di dotarsi di un sistema di controllo dei pescherecci se essi:

a) operano esclusivamente:

i) nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di tale Stato membro, entro sei miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza del mare territoriale, utilizzando esclusivamente attrezzi fissi; o

ii) nelle acque situate all'interno delle linee di base di tale Stato membro;

b) non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza dal porto al ritorno in porto; e

c) non sono soggetti a restrizioni applicabili nelle zone di restrizione della pesca in cui operano.

5. Quando un peschereccio dell'Unione si trova nelle acque di un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera mette a disposizione i dati sulla posizione del peschereccio in questione trasmettendo automaticamente i dati ricevuti al centro di controllo della pesca dello Stato membro costiero.

6. Se un peschereccio dell'Unione pratica attività di pesca nelle acque di un paese terzo o in acque in cui le risorse alieutiche sono gestite da un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e se l'accordo concluso con tale paese terzo o le norme applicabili di tale organizzazione dispongono in tal senso, i dati relativi alla sua posizione sono messi a disposizione anche del paese o dell'organizzazione in questione.

7. Fatto salvo il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), a bordo di tutti i pescherecci dei paesi terzi autorizzati a svolgere attività di pesca nelle acque dell'Unione è installato un dispositivo pienamente funzionante che ne permette la localizzazione e l'identificazione automatiche da parte di un sistema di controllo dei pescherecci tramite la trasmissione, a intervalli regolari, dei dati sulla loro posizione, analogamente ai pescherecci dell'Unione nel quadro del presente articolo.

8. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:

a) il formato e il contenuto dei dati sulla posizione del peschereccio;

b) i requisiti minimi e le specifiche tecniche minime dei dispositivi di controllo del peschereccio;

c) la frequenza di trasmissione dei dati sulla posizione e sui movimenti del peschereccio, anche nelle zone di restrizione della pesca;

d) la trasmissione dei dati agli Stati membri costieri;

e) le responsabilità dei comandanti dei pescherecci riguardo al funzionamento dei dispositivi di controllo del peschereccio.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

(1)

Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017).

Art. 9

Centri di controllo della pesca

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Gli Stati membri istituiscono e gestiscono centri di controllo della pesca, la cui funzione è sorvegliare le attività di pesca e lo sforzo di pesca. Il centro di controllo della pesca di ciascuno Stato membro sorveglia i pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro, indipendentemente dalle acque in cui essi operano o dal porto in cui si trovano, nonché i pescherecci battenti bandiera di altri Stati membri e quelli dei paesi terzi autorizzati a svolgere attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in questione.

2. Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti responsabili del funzionamento del proprio centro di controllo della pesca e adotta i provvedimenti necessari per garantire che il proprio centro disponga di personale adeguato nonché delle componenti hardware e software atte a consentire, in modo automatico, l'elaborazione dei dati, l'analisi, il controllo, la trasmissione elettronica dei dati e il monitoraggio dei dati sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro. Gli Stati membri prevedono procedure di back-up e di ripristino in caso di guasto del sistema. Più Stati membri possono gestire un centro di controllo della pesca comune.

3. Gli Stati membri garantiscono che i centri di controllo della pesca abbiano accesso a tutti i dati pertinenti, in particolare quelli di cui agli articoli 109 e 110.

4. I centri di controllo della pesca contribuiscono al controllo in tempo reale dei pescherecci per consentire l'adozione di misure di esecuzione.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento mediante l'adozione di norme dettagliate sul controllo delle attività di pesca e dello sforzo di pesca da parte dei centri di controllo della pesca, in particolare per quanto riguarda:

a) il controllo dell'entrata in zone specifiche e della relativa uscita;

b) il controllo e la registrazione delle attività di pesca;

c) le norme applicabili in caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto del dispositivo di controllo del peschereccio;

d) le misure da adottare in caso di mancata ricezione dei dati sulla posizione e sui movimenti del peschereccio.

Art. 10

Sistemi di identificazione automatica

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. In conformità dell'articolo 6 bis della direttiva 2002/59/CE, i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri sono dotati di un sistema di identificazione automatica (AIS) rispondente alle norme di funzionamento di cui a tale direttiva e provvedono a mantenerlo sempre in funzione.

2. In deroga al paragrafo 1, il comandante di un peschereccio dell'Unione può, in circostanze eccezionali, disattivare l'AIS ove ritenga che sussista il rischio imminente di una compromissione della sicurezza o protezione dell'equipaggio. Qualora l'AIS sia disattivato conformemente al presente paragrafo, il comandante comunica tale azione, specificandone le ragioni, alle autorità competenti del suo Stato membro di bandiera e, se del caso, anche alle autorità competenti dello Stato costiero. Venuta meno la situazione di cui al presente paragrafo, il comandante riattiva l'AIS non appena è cessato il pericolo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati ricavati dall'AIS siano messi a disposizione delle loro autorità competenti responsabili del controllo della pesca a fini di controllo, compresi i controlli incrociati dei dati AIS con altri dati disponibili, conformemente all'articolo 109.

Art. 11

Sistema di rilevamento delle navi

Se agli Stati membri risulta che vi è un chiaro beneficio in termini di costi nell'uso dei tradizionali mezzi di controllo per la rilevazione di pescherecci, essi utilizzano un sistema di rilevamento delle navi che consenta loro di confrontare le posizioni provenienti da immagini di tele rilevamento inviate dai satelliti o da altri sistemi equivalenti con i dati ricevuti dal sistema di controllo dei pescherecci o dal sistema di identificazione automatica al fine di valutare la presenza di pescherecci nella zona. Gli Stati membri provvedono affinché i loro centri di controllo della pesca dispongano delle capacità tecniche necessarie per l'utilizzo di un sistema di rilevamento delle navi.

Art. 12

Trasmissione di dati per operazioni di sorveglianza

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

A fini di sicurezza e protezione marittima, controllo delle frontiere, tutela dell'ambiente marino e applicazione generale della legge, i dati provenienti dal sistema o dai sistemi di controllo dei pescherecci e dal sistema di rilevamento delle navi raccolti nel quadro del presente regolamento sono messi a disposizione della Commissione, delle agenzie dell'Unione e delle autorità competenti degli Stati membri impegnate in operazioni di sorveglianza.

Art. 13

Monitoraggio elettronico a distanza

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Gli Stati membri assicurano il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca attraverso sistemi di monitoraggio elettronico a distanza (REM) a norma del presente articolo.

2. A fini di monitoraggio e controllo dell'osservanza dell'obbligo di sbarco, gli Stati membri fanno sì che a bordo delle navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri battenti la loro bandiera che comportano un rischio elevato di non conformità all'obbligo di sbarco sia installato un sistema REM operativo. La valutazione del rischio di non conformità all'obbligo di sbarco è effettuata conformemente agli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 95, paragrafo 1. Il sistema REM è in grado di monitorare e controllare efficacemente l'osservanza dell'obbligo di sbarco, comprende sistemi CCTV e può comprendere altri strumenti e/o attrezzature. Il comandante provvede affinché i dati ricavati dal sistema REM siano messi a disposizione delle autorità competenti. Le autorità competenti degli Stati membri di bandiera e costieri responsabili dei controlli nel settore della pesca hanno pari accesso a tali dati, fatte salve le pertinenti norme sulla protezione dei dati personali.

3. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione, mediante atti di esecuzione:

a) determina i segmenti di flotta delle navi da cattura dell'Unione a bordo dei quali vige l'obbligo di installare il sistema REM, sulla base della valutazione del rischio di non conformità all'obbligo di sbarco;

b) stabilisce norme dettagliate su requisiti, specifiche tecniche, installazione, manutenzione e funzionamento del sistema REM nonché sul periodo durante il quale tale sistema deve essere utilizzato, tenendo conto dei più recenti sviluppi tecnologici e scientifici. Tali norme prevedono che il materiale video registrato ottenuto da tali sistemi riguardi soltanto gli attrezzi e le parti della nave in cui i prodotti della pesca vengono salpati a bordo, trattati e immagazzinati nonché tutte le zone in cui possono verificarsi rigetti e non consenta, nella misura del possibile, l'identificazione di persone fisiche. Esse prescrivono inoltre che, qualora si rilevi che in tale materiale video registrato possono essere identificate delle persone fisiche, le autorità competenti provvedano all'anonimizzazione dei dati personali quanto prima e ne informino il comandante o l'operatore del sistema REM;

c) stabilisce norme dettagliate sulla conservazione e sullo scambio dei dati ricavati dal sistema REM e sull'accesso agli stessi, fatto salvo l'articolo 112.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

4. Gli Stati membri possono disporre che a bordo di taluni segmenti di flotta delle navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 18 metri battenti la loro bandiera vi sia un sistema REM operativo, sulla base del rischio di non conformità all'obbligo di sbarco valutato dallo Stato membro interessato o dalla Commissione.

5. Gli Stati membri possono fornire incentivi alle navi che non sono tenute a dotarsi di un sistema REM a norma dei paragrafi 2 e 4, ma che utilizzano tale sistema su base volontaria per il controllo dell'osservanza dell'obbligo di sbarco.

6. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono disporre l'uso di sistemi REM per il controllo del rispetto delle norme della politica comune della pesca diverse dall'obbligo di sbarco.

TITOLO IV

CONTROLLO DELLA PESCA

CAPO I

Controllo dell'utilizzo delle possibilità di pesca

Sezione 1

Disposizioni generali

Art. 14

Compilazione del giornale di pesca

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Il comandante di ogni nave da cattura dell'Unione tiene un giornale di pesca elettronico ai fini della registrazione delle attività di pesca.

2. Il giornale di pesca di cui al paragrafo 1 comprende almeno le seguenti informazioni:

a) l'identificativo unico della bordata di pesca;

b) il numero di registro della flotta dell'UE (CFR) o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero di identificazione e il nome della nave da cattura;

c) il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

d) la data e, per le navi di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, l'ora delle catture;

e) la data e l'ora di partenza e di arrivo in porto;

f) il tipo di attrezzo da pesca e le relative specifiche tecniche e dimensioni;

g) le stime dei quantitativi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, il numero di individui, di ciascuna specie detenuta a bordo, compresi - in una voce distinta - i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione. Per le navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, tali informazioni sono fornite per ogni operazione di pesca;

h) le stime dei quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di individui;

i) ove opportuno, il coefficiente o i coefficienti di conversione utilizzati;

j) i dati richiesti in applicazione degli accordi di pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

3. Se confrontato con i quantitativi sbarcati o con il risultato di un'ispezione, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 10 % per ciascuna specie.

Per le specie detenute a bordo il cui quantitativo non supera i 100 kg in equivalente peso vivo, il margine di tolleranza autorizzato è pari al 20 % per ciascuna specie.

4. In deroga al paragrafo 3, per i tipi di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), primo e terzo trattino, del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativamente alle specie che sono sbarcate senza essere sottoposte a cernita, e per la pesca dei tonnidi tropicali con cianciolo relativamente alle specie che sono sbarcate senza essere sottoposte a cernita, si applicano i seguenti margini di tolleranza:

a) in caso di sbarchi in porti inseriti nell'elenco e fatte salve le condizioni supplementari relative allo sbarco e alla pesatura delle catture volte a garantire una corretta dichiarazione delle stesse:

i) relativamente alle specie che in chilogrammi di peso vivo rappresentano il 2 % o più di tutte le specie sbarcate, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 10 % del quantitativo totale di tutte le specie registrate nel giornale di pesca, per ciascuna specie;

ii) relativamente alle specie che in chilogrammi di peso vivo rappresentano meno del 2 % di tutte le specie sbarcate, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari a 200 kg o allo 0,5 % del quantitativo totale di tutte le specie registrate nel giornale di pesca, per ciascuna specie, se maggiore.

Oltre a quanto disposto ai punti i) e ii), in ogni caso, relativamente al quantitativo totale di tutte le specie, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca del quantitativo totale in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 10 % del quantitativo totale di tutte le specie registrate nel giornale di pesca.

Le condizioni relative allo sbarco e alla pesatura comprendono garanzie che consentono la corretta dichiarazione delle catture, quali la partecipazione di terzi indipendenti accreditati o requisiti specifici per le operazioni di campionamento e pesatura. Tali condizioni prevedono il necessario controllo da parte delle pertinenti autorità competenti del paese interessato e la cooperazione con le stesse; (1)

b) nel caso di sbarchi diversi da quelli di cui alla lettera a):

i) relativamente alle specie che in chilogrammi di peso vivo rappresentano il 2 % o più di tutte le specie sbarcate, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari al 10 % per ciascuna specie;

ii) relativamente alle specie che in chilogrammi di peso vivo rappresentano meno del 2 % di tutte le specie sbarcate, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari a 200 kg o al 20 % per ciascuna specie registrata nel giornale di pesca, se maggiore.

5. Per le navi da cattura dell'Unione che praticano le attività di pesca di cui al paragrafo 4, la Commissione può, su richiesta di uno o più Stati membri, chiedere all'EFCA di elaborare orientamenti tecnici armonizzati sulle migliori pratiche per la stima delle catture a bordo.

6. Entro il 10 luglio 2024, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti le condizioni relative, in particolare, allo sbarco e alla pesatura delle catture dei tipi di pesca di cui al paragrafo 4 del presente articolo al fine di garantire la corretta dichiarazione delle catture. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

La Commissione approva, mediante atti di esecuzione, i porti che soddisfano le condizioni stabilite a norma del presente articolo e sulla base delle proposte degli Stati membri. L'elenco iniziale dei porti è adottato entro il 10 luglio 2024. La Commissione può modificare l'elenco e revocare l'approvazione di un porto inserito nell'elenco qualora non siano più soddisfatte le condizioni.

7. In caso di perdita in mare di attrezzi da pesca, il giornale di pesca specifica inoltre le informazioni seguenti:

a) il tipo di attrezzo perduto e le sue dimensioni approssimative;

b) la data e l'ora stimata della perdita;

c) la posizione in cui l'attrezzo è stato perduto;

d) le misure messe in atto per recuperare l'attrezzo perduto.

8. Nel caso di catture delle specie sensibili di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1241, le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera h), del presente articolo includono anche i quantitativi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, il numero di individui, delle catture ferite, morte o rilasciate vive.

9. Nell'ambito dei tipi di pesca oggetto di un regime di sforzo di pesca dell'Unione, i comandanti delle navi da cattura dell'Unione registrano e computano nel loro giornale di pesca il tempo trascorso in una determinata zona indicando:

a) per gli attrezzi trainati:

i) l'entrata e l'uscita dal porto situato in tale zona;

ii) ogni entrata e uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse;

iii) le catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi di peso vivo, al momento dell'uscita dalla zona o prima dell'entrata in un porto situato nella zona;

b) per gli attrezzi fissi:

i) l'entrata e l'uscita dal porto situato in tale zona;

ii) ogni entrata e uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse;

iii) la data e l'ora della prima e delle successive cale degli attrezzi fissi nelle zone in questione;

iv) la data e l'ora del completamento delle operazioni di pesca con uso di attrezzi fissi;

v) le catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi di peso vivo, al momento dell'uscita dalla zona o prima dell'entrata in un porto situato nella zona.

10. Per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo ai fini della compilazione del giornale di pesca, i comandanti delle navi da cattura dell'Unione applicano un coefficiente di conversione stabilito a norma del paragrafo 12.

11. Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

12. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, coefficienti di conversione e norme dettagliate riguardanti:

a) l'applicazione del margine di tolleranza di cui ai paragrafi 3 e 4;

b) l'uso dei coefficienti di conversione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

(1)

In merito alle modalità di applicazione della lettera annotata, per quanto riguarda la deroga al margine di tolleranza nella stima delle catture per gli sbarchi e i trasbordi non sottoposti a cernita nell'ambito della piccola pesca pelagica, della pesca industriale e della pesca dei tonnidi tropicali con cianciolo, si rimanda al Reg. (UE) 2024/1474.

Art. 15

Trasmissione elettronica del giornale di pesca

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. I comandanti delle navi da cattura dell'Unione trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 14 all'autorità competente del loro Stato membro di bandiera:

a) almeno una volta al giorno;

b) dopo l'ultima operazione di pesca e prima dell'entrata in porto o in un luogo di sbarco.

2. In deroga al paragrafo 1, i comandanti delle navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 14 all'autorità competente del loro Stato membro di bandiera dopo il completamento dell'ultima operazione di pesca e prima dell'inizio dello sbarco.

3. Al momento di un'ispezione e su richiesta dell'autorità competente del loro Stato membro di bandiera, i comandanti delle navi da cattura dell'Unione registrano e trasmettono per via elettronica a tale autorità le informazioni di cui all'articolo 14. Nel caso in cui la nave non si trovi nel raggio di portata di una rete, le informazioni sono trasmesse non appena la nave entra nel raggio di portata di una rete.

4. Le autorità competenti di uno Stato membro costiero accettano i rapporti elettronici ricevuti dallo Stato membro di bandiera contenenti i dati dei pescherecci di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

5. I comandanti delle navi da cattura di un paese terzo operanti nelle acque dell'Unione trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 14 all'autorità competente dello Stato membro costiero alle stesse condizioni applicabili ai comandanti delle navi da cattura dell'Unione.

Art. 15

Giornale di pesca elettronico e altri sistemi per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

Ai fini degli articoli 14 e 15, per le navi da cattura di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri gli Stati membri possono utilizzare un sistema per i giornali di pesca sviluppato a livello nazionale o dell'Unione. Su richiesta di uno o più Stati membri entro il 10 maggio 2024, la Commissione sviluppa tale sistema per le navi da cattura di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri. Su richiesta di uno o più Stati membri, il sistema sviluppato dalla Commissione è tale da consentire agli operatori interessati di adempiere anche i loro obblighi a norma degli articoli 9, 19 bis, 20, 21, 22, 23 e 24. Uno Stato membro richiedente pone in essere il sistema quale sviluppato dalla Commissione.

Art. 15

Atti delegati e atti di esecuzione concernenti gli obblighi relativi al giornale di pesca

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento riguardo:

a) alle norme applicabili in caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione dei dati del giornale di pesca;

b) alle misure da adottare in caso di mancata ricezione dei dati del giornale di pesca;

c) all'accesso ai dati del giornale di pesca e le misure da adottare in caso di impossibilità di accedere a tali dati;

d) all'esenzione di talune categorie di navi da cattura dell'Unione dagli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettere d) e g), di registrare nel giornale di pesca l'ora delle catture e i quantitativi stimati per ogni operazione di pesca.

2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:

a) il formato, il contenuto e la procedura di presentazione del giornale di pesca;

b) la compilazione e la registrazione elettronica delle informazioni contenute nel giornale di pesca;

c) il funzionamento del sistema elettronico di registrazione e trasmissione dei dati del giornale di pesca;

d) i requisiti relativi alla trasmissione dei dati del giornale di pesca da parte di una nave da cattura dell'Unione alle autorità competenti dello Stato di bandiera e dei messaggi di ricezione da parte delle autorità;

e) i compiti dell'autorità unica di cui all'articolo 5, paragrafo 5, per quanto riguarda il giornale di pesca;

f) la frequenza con cui vengono presentati i dati del giornale di pesca.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

Art. 16

Pescherecci non soggetti agli obblighi relativi al giornale di pesca

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

[1. Ciascuno Stato membro controlla, mediante campionamento, le attività dei pescherecci non soggetti agli obblighi di cui agli articoli 14 e 15 per garantire che essi osservino le norme della politica comune della pesca.

2. Ai fini del controllo di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro definisce un piano di campionamento sulla base della metodologia adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 119 e lo trasmette ogni anno entro il 31 gennaio alla Commissione, indicando i metodi utilizzati per la sua definizione.

Nella misura del possibile, i piani di campionamento sono stabili nel tempo e normalizzati nell'ambito delle pertinenti zone geografiche.

3. Gli Stati membri che fanno obbligo ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri battenti la loro bandiera di trasmettere i giornali di pesca di cui all'articolo 14, in conformità del loro diritto interno, sono esonerati dall'obbligo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le note di vendita trasmesse conformemente agli articoli 62 e 63 sono accettate in alternativa ai piani di campionamento.]

Art. 17

Notifica preventiva

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri trasmettono per via elettronica alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera, almeno quattro ore prima dell'orario stimato di arrivo in un porto o in un luogo di sbarco di uno Stato membro, le informazioni seguenti:

a) l'identificativo unico della bordata di pesca e, nel caso di navi diverse dalle navi da cattura, l'identificativo o gli identificativi unici della bordata di pesca relativi alle catture;

b) il numero CFR o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero di identificazione e il nome del peschereccio;

c) il porto o luogo di sbarco di destinazione e lo scopo dello scalo, ad esempio sbarco, trasbordo o accesso ai servizi;

d) le date della bordata di pesca;

e) la data e l'ora previste di arrivo in porto o nel luogo di sbarco;

f) il codice FAO alfa 3 di ogni specie e le zone geografiche interessate in cui sono state effettuate le catture;

g) i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di pesca, compresi, in una voce distinta, quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;

h) i quantitativi di ogni specie da sbarcare o trasbordare, compresi, in una voce distinta, quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione.

1 bis. Lo Stato membro costiero in cui ha luogo lo sbarco può fissare un termine più breve per la notifica preventiva di cui al paragrafo 1 per talune categorie di pescherecci dell'Unione, tenuto conto del tipo di prodotti della pesca e della distanza tra le zone di pesca e il porto o luogo di sbarco, e purché tale termine più breve di notifica preventiva non pregiudichi la capacità di tale Stato membro di effettuare ispezioni. Lo Stato membro costiero rende pubblico tale termine più breve per la notifica preventiva e lo comunica senza indugio alla Commissione. La Commissione lo pubblica sul proprio sito web.

1 ter. Se le catture sono effettuate tra il momento della preventiva notifica e l'arrivo in porto, tali catture supplementari sono notificate in un'altra notifica preventiva.

2. Quando un peschereccio dell'Unione intende entrare in un porto di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera trasmettono, non appena la ricevono, la notifica preventiva elettronica alle autorità competenti dello Stato membro costiero.

3. Le autorità competenti dello Stato membro costiero possono autorizzare un ingresso in porto anticipato.

4. I dati del giornale di pesca elettronico di cui all'articolo 15 e la notifica preventiva elettronica possono essere inviati in un'unica trasmissione elettronica.

5. Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati riportati nella notifica preventiva elettronica.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento:

a) esentando talune categorie di pescherecci dell'Unione dall'obbligo di cui al paragrafo 1, tenuto conto dei quantitativi e del tipo di prodotti della pesca da sbarcare nonché del rischio di non conformità con le norme della politica comune della pesca;

b) adottando le norme da applicare in caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione delle notifiche preventive;

c) adottando le misure da prendere in caso di mancata ricezione dei dati riportati nella notifica preventiva;

d) adottando le norme in materia di accesso ai dati riportati nella notifica preventiva e le misure da prendere in caso di impossibilità di accedere a tali dati.

Art. 18

Notifica preliminare di sbarco in un altro Stato membro

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

[1. I comandanti di pescherecci dell'Unione non soggetti all'obbligo di registrare elettronicamente i dati del giornale di pesca inattesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e che intendono utilizzare i porti o le installazioni di sbarco situati in uno Stato membro costiero diverso dal loro Stato membro di bandiera comunicano alle autorità competenti dello Stato membro costiero almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista nel porto le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

2. Le autorità competenti dello Stato membro costiero possono autorizzare un ingresso in porto anticipato.]

Art. 19

Autorizzazione di ingresso in porto

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

Le autorità competenti dello Stato membro costiero possono negare ai pescherecci l'accesso al porto se le informazioni di cui all'articolo 17 sono incomplete, salvo in caso di forza maggiore o di difficoltà.

Art. 19

Notifica preventiva di sbarco in porti di paesi terzi

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. I pescherecci dell'Unione sono autorizzati a sbarcare in porti di paesi terzi solo se i loro comandanti hanno trasmesso per via elettronica alle autorità competenti del rispettivo Stato membro di bandiera le informazioni di cui al paragrafo 3 almeno 48 ore prima dell'orario stimato di arrivo nel porto di un paese terzo e se lo Stato membro di bandiera non ha negato tale autorizzazione di sbarco.

2. Lo Stato membro di bandiera può fissare un termine più breve, non inferiore a due ore, per la trasmissione di cui al paragrafo 1 per i pescherecci battenti la sua bandiera, tenuto conto del tipo di prodotti della pesca, della distanza tra le zone di pesca e il porto nonché del tempo necessario per analizzare le informazioni di cui al paragrafo 3 e per adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 4. Lo Stato membro di bandiera comunica alla Commissione il termine più breve di cui sopra.

3. I comandanti dei pescherecci dell'Unione trasmettono allo Stato membro di bandiera in particolare le seguenti informazioni:

a) l'identificativo unico della bordata di pesca e, nel caso di pescherecci diversi dalle navi da cattura, l'identificativo o gli identificativi unici della bordata di pesca relativi alle catture;

b) il numero CFR o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero di identificazione e il nome del peschereccio;

c) il porto di destinazione e lo scopo dello scalo, ad esempio sbarco o accesso ai servizi;

d) le date della bordata di pesca;

e) la data e l'ora previste di arrivo in porto;

f) il codice FAO alfa 3 di ogni specie e le zone geografiche interessate in cui sono state effettuate le catture;

g) i quantitativi, in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di individui di ciascuna specie registrati nel giornale di pesca o nella dichiarazione di trasbordo, compresi, in una voce distinta, i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;

h) i quantitativi, in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di individui di ciascuna specie da sbarcare, compresi, in una voce distinta, i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione.

4. Qualora, sulla base dell'analisi delle informazioni fornite e di altri dati disponibili, esistano fondati motivi per ritenere che il peschereccio dell'Unione non stia rispettando o non abbia rispettato le norme della politica comune della pesca, le autorità competenti del rispettivo Stato membro di bandiera chiedono la collaborazione del paese terzo nel quale il peschereccio intende sbarcare, in vista di un'eventuale ispezione. A tal fine lo Stato membro di bandiera può imporre al peschereccio di sbarcare in un porto diverso o di ritardare l'ora di arrivo in porto o di sbarco.

Art. 20

Operazioni di trasbordo

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2015/812 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Nelle acque dell'Unione sono vietati i trasbordi in mare. Essi sono consentiti unicamente dietro autorizzazione e alle condizioni previste dal presente regolamento in porti o luoghi di sbarco degli Stati membri designati a tal fine e conformemente alle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 5.

2. Se l'operazione di trasbordo è interrotta, per poterla riprendere può essere chiesta l'autorizzazione.

2 bis. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (1) e dell'articolo 43, paragrafo 3, del presente regolamento, i pescherecci cedenti e i pescherecci riceventi dell'Unione sono autorizzati a effettuare il trasbordo in mare al di fuori delle acque dell'Unione o in porti di paesi terzi solo previa autorizzazione ricevuta dal rispettivo Stato membro di bandiera.

2 ter. Per chiedere un'autorizzazione di trasbordo ai sensi del paragrafo 2 bis, i comandanti dei pescherecci cedenti e dei pescherecci riceventi dell'Unione trasmettono per via elettronica al proprio Stato membro di bandiera, almeno 48 ore prima dell'operazione di trasbordo prevista, le seguenti informazioni:

a) l'identificativo o gli identificativi unici della bordata di pesca e, nel caso di pescherecci diversi dalle navi da cattura, l'identificativo o gli identificativi unici della bordata di pesca relativi alle catture;

b) il numero CFR o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero o altri numeri di identificazione e i nomi sia del peschereccio cedente che di quello ricevente;

c) il codice FAO alfa 3 di ogni specie da trasbordare e la zona o le zone geografiche interessate in cui sono state effettuate le catture;

d) le stime dei quantitativi di ciascuna specie da trasbordare in chilogrammi di peso del prodotto e di peso vivo, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto e stato di trasformazione;

e) il porto di destinazione del peschereccio ricevente;

f) la data e l'ora del trasbordo previsto;

g) la posizione geografica o la denominazione specifica del porto in cui è prevista l'operazione di trasbordo.

2 quater. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti la presentazione del prodotto e lo stato di trasformazione, in particolare attraverso codici e descrizioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

3. Ai fini del presente articolo lo spostamento, le attività con reti da traino in coppia e le operazioni di pesca implicanti l'azione congiunta di due o più pescherecci dell'Unione non sono considerati trasbordo.

(1)

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008).

Art. 21

Compilazione della dichiarazione di trasbordo

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. I comandanti dei pescherecci dell'Unione che partecipano a un'operazione di trasbordo compilano una dichiarazione di trasbordo elettronica.

2. La dichiarazione di trasbordo di cui al paragrafo 1 contiene almeno le informazioni seguenti:

a) l'identificativo o gli identificativi unici della bordata di pesca e, nel caso di pescherecci diversi dalle navi da cattura, l'identificativo o gli identificativi unici della bordata di pesca relativi alle catture;

b) il numero CFR o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero o altri numeri di identificazione e i nomi sia del peschereccio cedente che di quello ricevente;

c) il codice FAO alfa 3 di ogni specie trasbordata e la zona o le zone geografiche interessate in cui sono state effettuate le catture;

d) le stime dei quantitativi di ciascuna specie trasbordata in chilogrammi di peso del prodotto e di peso vivo, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto e stato di trasformazione o, se del caso, il numero di individui, compresi - in una voce distinta - i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;

e) il porto o luogo di sbarco di destinazione del peschereccio ricevente e la data e l'ora di arrivo previste;

f) la data e l'ora del trasbordo;

g) la zona geografica o il porto designato per il trasbordo;

h) il coefficiente o i coefficienti di conversione utilizzati.

3. Se confrontato con i quantitativi sbarcati o con il risultato di un'ispezione, il margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nella dichiarazione di trasbordo dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo è pari ai valori di cui all'articolo 14, paragrafi 3 e 4.

4. Il comandante del peschereccio cedente e il comandante di quello ricevente sono ognuno responsabili dell'esattezza dei dati riportati nelle rispettive dichiarazioni di trasbordo.

5. Per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo ai fini della compilazione della dichiarazione di trasbordo, i comandanti dei pescherecci applicano un coefficiente di conversione stabilito conformemente all'articolo 14, paragrafo 12.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento al fine di esonerare talune categorie di pescherecci dell'Unione dall'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenuto conto dei quantitativi e/o del tipo di prodotto della pesca, della distanza tra le zone di pesca, dei luoghi di trasbordo e dei porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati.

Art. 22

Trasmissione elettronica dei dati della dichiarazione di trasbordo

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. I comandanti dei pescherecci dell'Unione trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 21 all'autorità competente del loro Stato membro di bandiera entro 24 ore dal completamento dell'operazione di trasbordo.

2. Se un peschereccio dell'Unione trasborda le proprie catture in uno Stato membro diverso da quello di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera trasmettono senza indugio per via elettronica, non appena li ricevono, i dati della dichiarazione di trasbordo alle autorità competenti dello Stato membro in cui le catture sono state trasbordate e dello Stato membro a cui le catture sono destinate.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento:

a) definendo le norme applicabili in caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione dei dati concernenti il trasbordo;

b) adottando le misure da prendere in caso di mancata ricezione dei dati concernenti il trasbordo;

c) adottando le norme in materia di accesso ai dati concernenti il trasbordo e le misure da prendere in caso di impossibilità di accedere a tali dati.

4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:

a) il formato e la procedura di presentazione della dichiarazione di trasbordo;

b) la compilazione e la registrazione elettronica dei dati della dichiarazione di trasbordo;

c) il funzionamento del sistema elettronico di registrazione e trasmissione dei dati concernenti il trasbordo;

d) i requisiti relativi alla trasmissione dei dati concernenti il trasbordo da parte di un peschereccio dell'Unione alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera e dei messaggi di ricezione da parte delle autorità dello Stato membro di bandiera.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

Art. 23

Compilazione della dichiarazione di sbarco

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Il comandante di un peschereccio dell'Unione, o un rappresentante del comandante, compila una dichiarazione di sbarco elettronica.

2. La dichiarazione di sbarco di cui al paragrafo 1 contiene almeno le informazioni seguenti:

a) l'identificativo unico della bordata di pesca;

b) il numero CFR o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero di identificazione e il nome del peschereccio;

c) il codice FAO alfa 3 di ogni specie sbarcata e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

d) i quantitativi di ogni specie sbarcata in chilogrammi di prodotto pesato conformemente all'articolo 60 e di peso vivo, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto e stato di trasformazione o, se del caso, in numero di individui, compresi - in una voce distinta - i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;

e) il porto di sbarco o il luogo di sbarco;

f) la data e l'ora del completamento dello sbarco o, qualora lo sbarco richieda più di 24 ore, la data e l'ora dell'inizio e del completamento dello sbarco;

g) la data e l'ora del completamento della pesatura o, qualora la pesatura richieda più di 24 ore, la data e l'ora dell'inizio e del completamento della pesatura;

h) il nome o un numero di identificazione dell'operatore di cui all'articolo 60, paragrafo 5;

i) i coefficienti di conversione utilizzati.

3. Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati riportati nella dichiarazione di sbarco.

4. Allo scopo di convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo ai fini della compilazione della dichiarazione di sbarco, il comandante di un peschereccio, o un rappresentante del comandante, applica un coefficiente di conversione stabilito conformemente all'articolo 14, paragrafo 12.

Art. 24

Trasmissione elettronica dei dati della dichiarazione di sbarco

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Il comandante di un peschereccio dell'Unione, o un rappresentante del comandante, trasmette per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, all'autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 24 ore dal completamento dello sbarco.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, per i prodotti della pesca pesati conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, lettere c) e d), il comandante o un rappresentante del comandante trasmette per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 23 all'autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 24 ore dal completamento della pesatura.

3. Laddove un peschereccio dell'Unione sbarchi le catture in uno Stato membro diverso da quello di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera trasmettono senza indugio per via elettronica, non appena li ricevono, i dati della dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio le catture sono state sbarcate.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento:

a) definendo norme dettagliate riguardanti eventuali deroghe relative alla presentazione della dichiarazione di sbarco;

b) definendo le norme applicabili in caso di avaria tecnica o delle comunicazioni o di guasto dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione dei dati della dichiarazione di sbarco;

c) adottando le misure da prendere in caso di mancata ricezione dei dati della dichiarazione di sbarco;

d) adottando le norme in materia di accesso ai dati della dichiarazione di sbarco e le misure da prendere in caso di impossibilità di accedere a tali dati.

5. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:

a) il formato e la procedura di presentazione della dichiarazione di sbarco;

b) la compilazione e la registrazione digitale dei dati della dichiarazione di sbarco;

c) il funzionamento dei sistemi elettronici di registrazione e trasmissione dei dati della dichiarazione di sbarco;

d) i requisiti relativi alla trasmissione dei dati della dichiarazione di sbarco da parte di un peschereccio dell'Unione alle autorità competenti dello Stato di bandiera e dei messaggi di ricezione da parte delle autorità.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

Art. 25

Navi non soggette agli obblighi relativi alla dichiarazione di sbarco

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

[1. Ciascuno Stato membro controlla, mediante campionamento, le attività dei pescherecci non soggetti agli obblighi relativi alla dichiarazione di sbarco di cui agli articoli 23 e 24 per garantire che essi osservino le norme della politica comune della pesca.

2. Ai fini del controllo di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro definisce un piano di campionamento sulla base della metodologia adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 119 e lo trasmette ogni anno entro il 31 gennaio alla Commissione, indicando i metodi utilizzati per la sua definizione.

Nella misura del possibile, i piani di campionamento sono stabili nel tempo e normalizzati nell'ambito delle pertinenti zone geografiche.

3. Gli Stati membri che fanno obbligo ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri battenti la loro bandiera di trasmettere le dichiarazioni di sbarco di cui all'articolo 23, in conformità del loro diritto interno, sono esonerati dall'obbligo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le note di vendita trasmesse conformemente agli articoli 62 e 63 sono accettate in alternativa ai piani di campionamento.]

Sezione 2

Controllo dello sforzo di pesca

Art. 26

Monitoraggio dello sforzo di pesca

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Gli Stati membri controllano il rispetto dei regimi di sforzo di pesca nelle zone geografiche cui si applica lo sforzo di pesca massimo consentito. Assicurano che le navi da cattura battenti la loro bandiera siano presenti in zone geografiche soggette a un regime di sforzo di pesca quando detengono a bordo o, se del caso, utilizzano un attrezzo o attrezzi da pesca soggetti a tale regime o, se del caso, praticano un tipo di pesca soggetto a tale regime, solo se lo sforzo di pesca massimo consentito di cui dispongono non è stato raggiunto e se lo sforzo disponibile per la singola nave da cattura non è stato esaurito.

2. Fatte salve disposizioni specifiche, qualora la nave da cattura dell'Unione che detiene a bordo o, se del caso, utilizza un attrezzo o attrezzi da pesca soggetti ad un regime di sforzo di pesca o pratica un tipo di pesca soggetto ad un regime di sforzo passi nello stesso giorno per due o più zone geografiche soggette a tale regime, lo sforzo di pesca messo in atto è imputato allo sforzo di pesca massimo consentito relativo a tale attrezzo da pesca o tale tipo di pesca e alla zona geografica in cui la nave ha trascorso la maggior parte del tempo nel giorno considerato.

3. Qualora uno Stato membro abbia autorizzato la nave da cattura dell'Unione in conformità dell'articolo 27, paragrafo 2, a utilizzare più di un attrezzo da pesca o attrezzi da pesca di più di un raggruppamento di attrezzi soggetti a un regime di sforzo di pesca nel corso di una determinata bordata in una zona geografica soggetta a tale regime di sforzo di pesca, lo sforzo di pesca messo in atto nel corso di tale bordata è imputato simultaneamente allo sforzo di pesca massimo consentito di cui detto Stato membro dispone relativamente a tali attrezzi o gruppi di attrezzi da pesca e a tale zona geografica.

4. Qualora gli attrezzi da pesca appartengano allo stesso raggruppamento soggetto al regime di sforzo di pesca, lo sforzo di pesca messo in atto in una zona geografica dalle navi da cattura dell'Unione quando detengono a bordo tali attrezzi è imputato solo una volta allo sforzo di pesca massimo consentito relativo a tale raggruppamento di attrezzi da pesca e a tale zona geografica.

5. Gli Stati membri regolano lo sforzo di pesca della propria flotta in zone geografiche soggette a un regime di sforzo di pesca quando una nave della flotta detiene a bordo o, se del caso, utilizza un attrezzo o attrezzi da pesca soggetti a detto regime, o pratica un tipo di pesca soggetto a tale regime, prendendo misure appropriate se lo sforzo di pesca massimo consentito disponibile sta per essere raggiunto affinché lo sforzo di pesca messo in atto non superi i limiti fissati.

6. Per giornata di presenza in una zona si intende qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale una nave da cattura si trova all'interno della zona geografica ed è fuori dal porto o, se del caso, utilizza i suoi attrezzi da pesca. Il momento da cui è misurato il periodo continuativo di una giornata di presenza nella zona è a discrezione dello Stato membro di bandiera della nave da cattura di cui trattasi. Per giornata fuori dal porto si intende qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, in cui la nave da cattura è fuori dal porto.

Art. 27

Notifica degli attrezzi da pesca

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Fatte salve disposizioni specifiche, nelle zone geografiche interessate, soggette a un regime di sforzo di pesca, qualora si applichino restrizioni relative agli attrezzi o sia fissato uno sforzo di pesca massimo consentito per i diversi attrezzi da pesca o raggruppamenti di attrezzi da pesca, il comandante della nave da cattura dell'Unione o il suo rappresentante notificano alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, prima di un periodo cui si applica uno sforzo di pesca massimo consentito, quale o, se del caso, quali attrezzi di pesca intendono utilizzare durante detto periodo. Fino a quando tale notifica non è effettuata, la nave da cattura dell'Unione non può esercitare attività di pesca nelle zone geografiche cui si applica il regime di sforzo di pesca.

2. Qualora un regime di sforzo di pesca consenta di utilizzare attrezzi appartenenti a più di un raggruppamento di attrezzi da pesca in una zona geografica, l'utilizzo di più di un attrezzo da pesca durante una bordata è soggetto all'autorizzazione preventiva dello Stato membro di bandiera.

Art. 28

Relazione sullo sforzo di pesca

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

[1. Per decisione del Consiglio in ordine ai pescherecci dell'Unione che non sono dotati di un sistema di controllo dei pescherecci funzionante ai sensi dell'articolo 9 o che non trasmettono elettronicamente i dati del giornale di pesca ai sensi dell'articolo 15 e che sono soggetti ad un regime di sforzo di pesca, i comandanti di tali pescherecci devono trasmettere via telex, fax, comunicazione telefonica o posta elettronica debitamente registrata dal ricevente o radio per il tramite di una stazione radio autorizzata a norma della legislazione comunitaria alle autorità competenti del proprio Stato membro di bandiera e, se del caso, allo Stato membro costiero le seguenti informazioni in forma di relazione sullo sforzo di pesca immediatamente prima di ogni entrata e ogni uscita dalla zona geografica soggetta a detto regime di sforzo di pesca:

a) nome, contrassegni d'identificazione esterni, segnale radio di chiamata e nome del comandante del peschereccio;

b) ubicazione geografica del peschereccio a cui si riferisce la comunicazione;

c) data e ora di ciascuna entrata e uscita dalla zona e, se del caso, parti di essa;

d) catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi di peso vivo.

2. Gli Stati membri possono attuare, di concerto con gli Stati membri interessati dalle attività di pesca delle loro navi, misure di controllo alternative al fine di garantire il rispetto degli obblighi di dichiarazione dello sforzo di pesca. Tali misure sono efficaci e trasparenti quanto gli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1 e sono notificate alla Commissione prima di essere attuate.]

Art. 29

Esenzioni

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Una nave da cattura dell'Unione che detiene a bordo attrezzi da pesca soggetti a un regime di sforzo di pesca può transitare in una zona geografica soggetta a tale regime se non ha un'autorizzazione di pesca per operare in tale zona geografica o ha preliminarmente notificato alle sue autorità competenti l'intenzione di transitare nella medesima. Mentre la nave da cattura dell'Unione si trova in detta zona geografica, qualsiasi attrezzo da pesca soggetto a detto regime di sforzo di pesca detenuto a bordo è fissato e stivato secondo le condizioni di cui all'articolo 47.

2. Uno Stato membro può scegliere di non imputare allo sforzo di pesca massimo consentito di cui dispone l'attività di una nave da cattura dell'Unione che conduca attività diverse dalla pesca in una zona geografica soggetta a un regime di sforzo di pesca, purché detta nave da cattura notifichi preliminarmente allo Stato membro di bandiera l'intenzione di procedere in tal senso e la natura della sua attività e purché restituisca l'autorizzazione di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo il peschereccio non detiene attrezzi da pesca o pesci.

3. Uno Stato membro può scegliere di non imputare allo sforzo di pesca massimo consentito l'attività di una nave da cattura dell'Unione in una zona geografica soggetta a un regime di sforzo di pesca laddove tale nave da cattura dell'Unione, benché presente in detta zona geografica, non sia stata in grado di pescare perché impegnata ad aiutare un'altra nave in situazione di emergenza o a trasportare una persona ferita bisognosa di assistenza medica urgente.

Art. 30

Esaurimento dello sforzo di pesca

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Fatti salvi gli articoli 29 e 31, in una zona geografica in cui gli attrezzi di pesca sono soggetti ad un regime di sforzo di pesca una nave da cattura dell'Unione che detiene a bordo un attrezzo o attrezzi da pesca di questo tipo resta in porto, o al di fuori di detta zona geografica, per i giorni restanti del periodo in cui detto regime si applica, se:

a) ha esaurito la parte dello sforzo di pesca massimo consentito relativa a tale zona geografica e a tale attrezzo o tali attrezzi da pesca che gli è stata assegnata; o

b) è stato esaurito lo sforzo di pesca massimo consentito relativo a tale zona geografica e a tale attrezzo o tali attrezzi da pesca di cui dispone il suo Stato membro di bandiera.

2. Fatto salvo l'articolo 29, in una zona geografica in cui un tipo di pesca è soggetto ad un regime di sforzo di pesca, una nave da cattura dell'Unione non pratica tale attività di pesca in tale zona se:

a) ha esaurito la parte dello sforzo di pesca massimo consentito relativa a tale zona geografica e a tale tipo di pesca che gli è stata assegnata; o

b) è stato esaurito lo sforzo di pesca massimo consentito relativo a tale zona geografica e a tale tipo di pesca di cui dispone il suo Stato membro di bandiera.

Art. 31

Navi da cattura esentate dall'applicazione di un regime di sforzo di pesca

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

La presente sezione non si applica alle navi da cattura dell'Unione nella misura in cui esse sono esonerate dall'applicazione di un regime di sforzo di pesca.

Art. 32

Modalità di applicazione

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

[Le modalità di applicazione della presente sezione possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 119.]

Sezione 3

Registrazione e scambio di dati da parte degli Stati membri

Art. 33

Registrazione delle catture e dello sforzo di pesca

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Ciascuno Stato membro di bandiera o, in caso di pesca senza peschereccio, ciascuno Stato membro costiero registra tutti i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca di cui al presente regolamento, in particolare i dati di cui agli articoli 14, 21, 23, 54 quinquies, 55, 62, 66 e 68, e ne conserva gli originali per un periodo di almeno tre anni, in linea con la normativa nazionale.

2. Prima del 15 di ogni mese, ciascuno Stato membro di bandiera o, in caso di pesca senza peschereccio, ciascuno Stato membro costiero trasmette per via elettronica alla Commissione, o all'organismo da questa designato, i dati aggregati relativi:

a) ai quantitativi di ogni specie, se applicabile per stock o gruppo di stock, catturati e detenuti a bordo e ai quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, in equivalente peso vivo, durante il mese precedente, compresi - in una voce distinta - quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;

b) allo sforzo di pesca messo in atto durante il mese precedente per ciascuna zona di pesca soggetta a un regime di sforzo di pesca o, se del caso, per ciascun tipo di pesca soggetto a un regime di sforzo di pesca;

c) ai quantitativi di ciascuna specie, se applicabile per stock o gruppo di stock, catturati in caso di pesca senza peschereccio e ai quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, in equivalente peso vivo, durante il mese precedente, compresi - in una voce distinta - quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione.

3. Nel caso in cui i dati trasmessi da uno Stato membro ai sensi del paragrafo 2 si fondino su stime riguardanti una specie, uno stock o un gruppo di stock, lo Stato membro trasmette alla Commissione i dati corretti sui quantitativi stabiliti sulla base delle dichiarazioni di sbarco, delle note di vendita o delle dichiarazioni di cattura non appena possibile e non oltre tre mesi dalla fine del periodo per il quale era stato fissato il contingente o il limite dello sforzo di pesca.

4. Qualora rilevi discrepanze tra le informazioni trasmesse alla Commissione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo e i risultati della convalida attuata conformemente all'articolo 109, lo Stato membro trasmette alla Commissione i dati corretti sui quantitativi stabiliti sulla base di tale convalida non appena possibile e non oltre sei mesi dalla fine del periodo per il quale era stato fissato il contingente o il limite dello sforzo di pesca.

5. Qualora rilevi discrepanze nei dati che le sono stati trasmessi da uno Stato membro conformemente al presente articolo, la Commissione consulta lo Stato membro interessato, il quale corregge i dati e trasmette quanto prima i dati corretti alla Commissione.

6. Le catture di ogni specie, stock o gruppo di stock soggetti a un contingente sono imputate ai relativi contingenti applicabili agli Stati membri a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

7. Le catture effettuate nel quadro di una ricerca scientifica che vengono commercializzate e vendute, se del caso comprese quelle di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, sono registrate dagli Stati membri e i relativi dati sono trasmessi alla Commissione. Se superano il 2 % del contingente interessato, le catture sono imputate al contingente applicabile allo Stato membro di bandiera. Il presente paragrafo non si applica alle catture effettuate nel corso delle campagne di ricerca obbligatorie a mare di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

8. Ad eccezione dello sforzo di pesca messo in atto dalle navi da cattura esentate dall'applicazione di un regime di sforzo di pesca, tutto lo sforzo di pesca messo in atto dalle navi da cattura dell'Unione, allorché detengono a bordo o, se del caso, utilizzano un attrezzo da pesca soggetto a un regime di sforzo di pesca o praticano un tipo di pesca soggetto a un regime di sforzo di pesca in una zona geografica soggetta a detto regime, è imputato allo sforzo di pesca massimo consentito di cui dispone lo Stato membro di bandiera interessato relativamente a tale attrezzo da pesca, tipo di pesca o zona geografica.

9. Lo sforzo di pesca messo in atto nel quadro di una ricerca scientifica da navi da cattura che detengono a bordo un attrezzo da pesca soggetto a un regime di sforzo di pesca o che praticano un tipo di pesca soggetto a un regime di sforzo di pesca in una zona geografica soggetta a detto regime è imputato allo sforzo di pesca massimo consentito di cui dispone il rispettivo Stato membro di bandiera relativamente a tale attrezzo da pesca, tipo di pesca o zona geografica, se le catture effettuate durante la messa in atto di tale sforzo di pesca sono commercializzate e vendute e se superano il 2 % dello sforzo di pesca assegnato. Il presente paragrafo non si applica alle catture effettuate nel corso delle campagne di ricerca obbligatorie a mare di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1004.

10. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti i formati per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

(1)

Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017).

Art. 34

Dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

La Commissione può chiedere a uno Stato membro di presentare informazioni più dettagliate di quelle di cui all'articolo 33 qualora si ritenga che sia stato esaurito l'80 % del contingente relativo a uno stock o a un gruppo di stock o che sia stato raggiunto l'80 % dello sforzo di pesca massimo consentito per un attrezzo da pesca o un tipo di pesca specifico e una zona geografica corrispondente.

Sezione 4

Chiusura delle attività di pesca

Art. 35

Chiusura delle attività di pesca da parte degli Stati membri

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Ciascuno Stato membro fissa la data a partire dalla quale:

a) si debba ritenere che le catture di uno stock o di un gruppo di stock soggetti al contingente dello Stato membro abbiano esaurito tale contingente;

b) si debba ritenere raggiunto lo sforzo di pesca massimo consentito per un attrezzo da pesca o un tipo di pesca e una zona geografica corrispondente.

2. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato vieta le operazioni di pesca nonché la pesca senza peschereccio a tutte o parte delle navi da cattura battenti la sua bandiera oppure, ove applicabile, ai suoi operatori in caso di pesca senza peschereccio per lo stock o il gruppo di stock il cui contingente è esaurito, per il tipo di pesca interessato, oppure quando è detenuto a bordo il pertinente attrezzo da pesca nella zona geografica in cui lo sforzo di pesca massimo consentito è stato raggiunto. In tal caso, lo Stato membro in questione può fissare una data entro la quale devono essere completati i trasbordi, i trasferimenti e gli sbarchi o le dichiarazioni definitive di cattura.

3. La decisione di cui al paragrafo 2 è resa pubblica dallo Stato membro interessato e comunicata immediatamente alla Commissione. La Commissione la pubblica sul proprio sito web.

3 bis. A decorrere dalla data alla quale la decisione di cui al paragrafo 2 è stata resa pubblica dallo Stato membro interessato, tale Stato membro provvede affinché non siano effettuate operazioni di pesca da parte di navi da cattura battenti la sua bandiera né sia praticata la pesca senza peschereccio da parte dei suoi operatori per lo stock o il gruppo di stock interessati.

4. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri, per via elettronica, le notifiche ad essa pervenute a norma del presente articolo.

Art. 36

Chiusura delle attività di pesca da parte della Commissione

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Quando constata che uno Stato membro non ha rispettato l'obbligo di notifica dei dati mensili relativi alle possibilità di pesca previsto all'articolo 33, paragrafo 2, la Commissione può fissare la data alla quale l'80% delle possibilità di pesca di tale Stato membro sono considerate esaurite, nonché la data presunta alla quale le possibilità di pesca saranno considerate esaurite.

2. Quando ritiene esaurite le possibilità di pesca di cui l'Unione, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri dispongono, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati e può vietare, mediante atti di esecuzione, le operazioni di pesca nonché la pesca senza peschereccio con riguardo alla zona, all'attrezzo da pesca, allo stock o al gruppo di stock interessati ovvero alla flotta coinvolta in queste operazioni di pesca.

Art. 37

Misure correttive

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Quando la Commissione ha vietato le operazioni di pesca nonché la pesca senza peschereccio a causa del presunto esaurimento delle possibilità di pesca di cui dispone uno Stato membro o un gruppo di Stati membri o l'Unione e risulta che in realtà uno Stato membro non ha esaurito le proprie possibilità di pesca, si applica il presente articolo.

2. Se il pregiudizio subito dallo Stato membro al quale sono state vietate le operazioni di pesca prima dell'esaurimento delle sue possibilità di pesca non è stato riparato, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure intese a porvi adeguatamente rimedio. Tali atti di esecuzione stabiliscono, in particolare:

a) la notifica del pregiudizio subito;

b) l'individuazione degli Stati membri che hanno subito tale pregiudizio e la quantificazione del medesimo;

c) l'individuazione degli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità di pesca e i quantitativi pescati in eccesso;

d) le detrazioni da effettuare sulle possibilità di pesca degli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità, in misura proporzionale al superamento;

e) le maggiorazioni da apportare alle possibilità di pesca degli Stati membri danneggiati, in misura proporzionale al pregiudizio subito;

f) le date in cui prendono effetto le maggiorazioni e le detrazioni.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

3. Le detrazioni di cui al paragrafo 2 e le successive attribuzioni sono operate tenendo conto prioritariamente delle specie e delle zone geografiche per cui sono state fissate le possibilità di pesca. Le detrazioni o attribuzioni possono essere effettuate nel corso dell'anno in cui è sorto il pregiudizio o nel corso dell'anno o degli anni successivi.

[4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle atte a determinare i quantitativi di cui trattasi, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 119.] (paragrafo soppresso) (1)

(1)

Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842.

CAPO II

Controllo della capacità di pesca

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

Sezione 1

Capacità di pesca

Art. 38

Capacità di pesca

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Gli Stati membri sono responsabili dell'esecuzione delle verifiche necessarie per garantire che la capacità totale corrispondente alle licenze di pesca rilasciate da uno Stato membro interessato, espressa in stazza lorda (GT) e in kilowatt (kW), non sia in nessun momento superiore ai livelli massimi di capacità fissati per lo Stato membro considerato conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

2. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, modalità di applicazione del presente articolo per quanto riguarda:

a) la verifica della potenza del motore delle navi da cattura;

b) la verifica della stazza delle navi da cattura;

c) la verifica del tipo, del numero e delle caratteristiche degli attrezzi da pesca.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

Sezione 2

Potenza del motore e stazza

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

Art. 39

Controllo della potenza del motore

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. E' vietato esercitare attività di pesca con navi da cattura dotati di motori la cui potenza supera quella indicata nella licenza di pesca.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la potenza certificata del motore non sia superata. Gli Stati membri comunicano alla Commissione nell'ambito della relazione di cui all'articolo 118 le misure di controllo adottate al fine di garantire che la potenza certificata del motore non sia superata.

2 bis. Quando una nave da cattura supera la potenza del motore autorizzata indicata nella licenza di pesca, si può procedere a una regolarizzazione entro un periodo massimo e conformemente ai criteri stabiliti dallo Stato membro di bandiera interessato.

3. Tutti i costi derivanti dalla certificazione e dalla verifica della potenza del motore ai sensi del presente articolo sono a carico degli Stati membri di bandiera. A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri possono chiedere agli operatori delle navi da cattura battenti la loro bandiera che hanno partecipato all'attività di pesca considerata di contribuire a tali costi.

Art. 39

Monitoraggio continuo della potenza del motore

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Gli Stati membri stabiliscono, sulla base di una valutazione del rischio, quali navi dotate di motori di propulsione entrobordo con potenza certificata superiore a 221 kilowatt e che utilizzano attrezzi trainati, quali definiti all'articolo 6, punto 12), del regolamento (UE) 2019/1241, presentano un elevato rischio di non conformità con le norme della politica comune della pesca in materia di potenza del motore. Essi provvedono affinché tali navi siano provviste di sistemi installati in modo permanente atti a misurare e registrare in maniera continua la potenza del motore.

2. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le navi da cattura siano provviste di sistemi installati in modo permanente atti a misurare e registrare in maniera continua la potenza del motore nel caso in cui tali navi utilizzino reti a strascico o sciabiche danesi, siano dotate di motori di propulsione entrobordo con potenza certificata compresa tra 120 e 221 kilowatt e operino nella zona di cui all'allegato V, parte C, punto 2.1, del regolamento (UE) 2019/1241.

3. I sistemi di cui al paragrafo 1 assicurano la misurazione continua della potenza del motore di propulsione in kilowatt e la conservazione a bordo di tali dati.

4. I comandanti delle navi da cattura e i titolari di licenze di pesca provvedono affinché i sistemi di cui al paragrafo 1 funzionino in ogni momento e i dati ricavati dalla misurazione continua della potenza del motore di propulsione vengano registrati e conservati a bordo e siano accessibili a bordo delle navi ai funzionari in ogni momento.

5. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti l'installazione, le caratteristiche e le specifiche tecniche dei sistemi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

6. La valutazione del rischio di cui al paragrafo 1:

a) stabilisce il livello di rischio di non conformità per segmento di flotta, sulla base degli attrezzi, della zona interessata, del regime di sforzo, delle specie bersaglio, della riduzione di potenza e della velocità;

b) tiene conto delle infrazioni accertate correlate all'utilizzo di un motore con potenza superiore a quella indicata nel certificato del motore;

c) include un'analisi che determina la probabilità e l'impatto della non conformità con le norme della politica comune della pesca in materia di potenza del motore, in particolare per quanto riguarda il superamento dei contingenti;

d) tiene conto del superamento dei limiti di capacità.

7. La valutazione del rischio è effettuata congiuntamente dagli Stati membri, in collaborazione con l'EFCA.

8. Gli Stati membri possono disporre che le navi da cattura dell'Unione battenti la loro bandiera e dotate di motori di propulsione entrobordo con potenza certificata pari o inferiore a 221 kilowatt e che utilizzano attrezzi trainati, quali definiti all'articolo 6, punto 12), del regolamento (UE) 2019/1241, siano provviste di sistemi installati in modo permanente atti a misurare e registrare in maniera continua la potenza del motore, sulla base del rischio di non conformità con le norme della politica comune della pesca in materia di potenza del motore.

Art. 40

Certificazione della potenza del motore

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Gli Stati membri sono responsabili per la certificazione della potenza del motore e il rilascio di certificati del motore per le navi da cattura dell'Unione la cui potenza di propulsione del motore è superiore a 120 kW, ad eccezione delle navi da cattura che utilizzano esclusivamente attrezzi fissi o draghe, delle navi ausiliarie e delle navi utilizzate esclusivamente per l'acquacoltura.

2. I motori installati per la propulsione nuovi, i motori installati per la propulsione di ricambio e i motori installati per la propulsione che sono stati tecnicamente modificati di navi da cattura di cui al paragrafo 1 sono certificati ufficialmente dalle autorità competenti degli Stati membri come non in grado di sviluppare una potenza massima continua superiore a quella indicata nel certificato del motore. Tale certificato è rilasciato unicamente se il motore non è in grado di sviluppare una potenza massima continua superiore a quella indicata.

3. Le autorità competenti degli Stati membri possono affidare la certificazione della potenza del motore a società di classificazione o ad altri operatori che dispongono delle conoscenze necessarie per effettuare l'esame tecnico della potenza del motore. Tali società di classificazione e altri operatori certificano che un motore installato per la propulsione non è in grado di superare la potenza ufficialmente indicata solo a condizione che non esista alcuna possibilità di aumentare le prestazioni del motore installato per la propulsione al di là della potenza certificata.

4. E' vietato utilizzare un motore installato per la propulsione nuovo, un motore installato per la propulsione di ricambio o un motore installato per la propulsione tecnicamente modificato qualora tale motore non sia stato certificato ufficialmente dallo Stato membro interessato.

[5. Il presente articolo si applica ai pescherecci soggetti a un regime di sforzo di pesca dal 1° gennaio 2012. Per gli altri pescherecci esso si applica dal 1° gennaio 2013.] (paragrafo soppresse) (1)

6. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti la certificazione della potenza del motore di propulsione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

(1)

Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842.

Art. 41

Verifica della potenza del motore

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. In caso di navi da cattura non dotate di un sistema di monitoraggio continuo di cui all'articolo 39 bis, gli Stati membri, in seguito a un'analisi del rischio, effettuano, secondo un piano di campionamento basato sulla metodologia che deve essere adottata conformemente al paragrafo 5 del presente articolo, verifiche della coerenza dei dati relativi alla potenza del motore avvalendosi di tutte le informazioni disponibili con riguardo alle caratteristiche tecniche della nave interessata. Essi verificano in particolare le informazioni contenute:

a) nei dati sulla posizione del peschereccio;

b) nei dati del giornale di pesca;

c) nel certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento atmosferico causato dai motori (EIAPP) rilasciato conformemente all'allegato VI della convenzione MARPOL 73/78;

d) nei certificati di classe rilasciati da un organismo riconosciuto che effettua le ispezioni e i controlli ai sensi della direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

e) nel certificato di collaudo in mare;

f) nel registro della flotta peschereccia dell'Unione; e

g) in ogni altro documento che fornisca informazioni pertinenti sulla potenza della nave o altre caratteristiche tecniche ad essa collegate.

2. Qualora l'analisi delle informazioni di cui al paragrafo 1 indichi che la potenza del motore di una nave da cattura è superiore alla potenza indicata nella licenza di pesca o nel registro della flotta peschereccia dell'Unione o nazionale, gli Stati membri procedono a una verifica materiale della potenza del motore o provvedono affinché la nave da cattura interessata sia dotata di un sistema di cui all'articolo 39 bis, paragrafo 1.

3. Ai fini della verifica della potenza del motore di una nave da cattura, gli Stati membri applicano i requisiti adottati dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione nel quadro della norma internazionale raccomandata ISO 15016:2015 oppure metodi equivalenti riconosciuti europei o nazionali.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che modifichino il paragrafo 3 del presente articolo al fine di adattare al progresso tecnico il riferimento alla pertinente norma internazionale ISO.

5. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti la verifica della potenza del motore, compresa la metodologia per definire il piano di campionamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

(1)

Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 131 del 28.5.2009).

Art. 41

Verifica della stazza

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Laddove vi siano prove del fatto che la stazza di una nave da cattura è diversa da quella indicata nella licenza di pesca, lo Stato membro di bandiera procede a una verifica della stazza. A tal fine gli Stati membri prendono in considerazione, in particolare, le modifiche del volume interno o delle dimensioni della nave.

2. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti la verifica della stazza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

CAPO III

Controllo dei piani pluriennali

Art. 42

Trasbordo in porto

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. I pescherecci che praticano attività di pesca oggetto di un piano pluriennale non trasbordano le proprie catture su un altro peschereccio in un porto designato o in un luogo di sbarco designato a meno che non siano state pesate in conformità dell'articolo 60.

2. In deroga al paragrafo 1, i pescherecci comunitari possono trasbordare le catture pelagiche oggetto di un piano pluriennale in porti o in luoghi di sbarco designati che non siano state pesate a condizione che a bordo della nave ricevente sia presente un osservatore di controllo o un funzionario o sia effettuata un'ispezione prima della partenza della nave ricevente una volta terminato il trasbordo. Incombe al comandante della nave ricevente informare le autorità competenti dello Stato membro costiero 24 ore prima dell'ora di partenza prevista della nave ricevente. L'osservatore di controllo o funzionario è designato dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera della nave ricevente. Se pratica attività di pesca prima o dopo aver ricevuto dette catture, la nave ricevente accoglie a bordo l'osservatore di controllo o funzionario fino allo sbarco delle catture ricevute. La nave ricevente sbarca le catture ricevute in un porto di uno Stato membro designato a tal fine conformemente alle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 4, in cui la cattura sarà pesata conformemente all'articolo 60.

Art. 43

Porti designati

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. In un piano pluriennale è possibile fissare una soglia applicabile al peso vivo delle specie oggetto del piano stesso, al di sopra della quale un peschereccio dell'Unione è tenuto a sbarcare le catture in un porto designato o in un luogo di sbarco designato.

2. Qualora i quantitativi detenuti a bordo siano superiori alla soglia di cui al paragrafo 1, il comandante di un peschereccio dell'Unione provvede affinché lo sbarco delle catture avvenga in un porto designato o in un luogo di sbarco designato all'interno dell'Unione.

3. Qualora il piano pluriennale sia applicato nel quadro di un'organizzazione regionale di gestione della pesca, gli sbarchi o i trasbordi possono aver luogo nei porti di una parte contraente o parte cooperante non contraente di tale organizzazione, conformemente alle norme stabilite da detta organizzazione regionale digestione della pesca.

4. Ogni Stato membro designa i porti o luoghi di sbarco in cui hanno luogo gli sbarchi di cui al paragrafo 2.

5. Affinché un porto o luogo di sbarco possa essere scelto come porto designato devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le ore di sbarco o trasbordo sono stabilite;

b) i luoghi di sbarco o trasbordo sono stabiliti;

c) le procedure di ispezione e di sorveglianza sono stabilite.

6. Qualora sia stato scelto come porto designato per lo sbarco di una determinata specie oggetto di un piano pluriennale, un porto o luogo di sbarco può essere utilizzato per lo sbarco di qualsiasi altra specie.

[7. Gli Stati membri sono esentati dal paragrafo 5, lettera c), se il programma nazionale di controllo adottato in conformità dell'articolo 46 contiene un piano sulle modalità di esecuzione dei controlli nei porti designati, che assicuri lo stesso livello di controllo da parte delle autorità competenti. Il piano è considerato soddisfacente se approvato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 119.] (paragrafo soppresso) (1)

(1)

Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842.

Art. 44

Stivaggio separato delle catture demersali oggetto di piani pluriennali

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Le catture di stock demersali oggetto di un piano pluriennale che sono detenute a bordo di un peschereccio dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e che non sono inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono poste in casse, compartimenti o contenitori separati per ciascuno di tali stock in modo tale che siano identificabili rispetto alle altre casse, compartimenti o contenitori.

2. I comandanti dei pescherecci dell'Unione stivano le catture di cui al paragrafo 1 conformemente ad un piano di stivaggio che indichi la collocazione delle diverse specie nelle stive.

3. E' vietato detenere a bordo di un peschereccio dell'Unione, in casse, compartimenti o contenitori di qualsiasi tipo, quantitativi di catture di cui al paragrafo 1 mescolati con qualsiasi altro prodotto della pesca.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis riguardo all'esenzione di taluni stock demersali dall'obbligo di cui al presente articolo.

Art. 45

Utilizzo di contingenti in tempo reale

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

[1. Quando le catture di stock accumulate oggetto di un piano pluriennale hanno raggiunto una determinata soglia del contingente nazionale, i dati sulle catture sono inviati più frequentemente alla Commissione.

2. Il Consiglio decide in merito alla soglia da applicare e alla frequenza della comunicazione dei dati di cui al paragrafo 1.]

Art. 46

Programmi nazionali di controllo

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

[1. Gli Stati membri definiscono un programma nazionale di controllo applicabile a ciascun piano pluriennale. Tutti i programmi nazionali di controllo sono notificati alla Commissione o resi disponibili nella zona protetta del sito web dello Stato membro conformemente all'articolo 115, lettera a).

2. Gli Stati membri stabiliscono altresì parametri specifici in materia di ispezione a norma dell'allegato I. Tali parametri sono definiti in base alla gestione del rischio e sono soggetti a revisione periodica in funzione dell'analisi dei risultati conseguiti. I parametri per l'ispezione sono progressivamente adeguati fino al raggiungimento dei parametri di riferimento definiti nell'allegato I.]

CAPO IV

Controllo delle misure tecniche

Sezione 1

Uso degli attrezzi da pesca

Art. 47

Attrezzi da pesca

Per i tipi di pesca per i quali non è consentito utilizzare più di un tipo di attrezzi, qualsiasi altro attrezzo deve essere fissato e stivato in modo da non risultare agevolmente utilizzabile, rispettando le seguenti condizioni:

a) le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico;

b) le reti tenute sul ponte o al di sopra del ponte sono solidamente assicurate e stivate;

c) i palangari sono stivati nei ponti inferiori.

Art. 48

Recupero degli attrezzi perduti

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. I pescherecci dell'Unione dispongono a bordo delle attrezzature per il recupero dei propri attrezzi perduti, compresi gli attrezzi da pesca, i dispositivi di concentrazione del pesce e le boe.

2. Il comandante di una nave da cattura dell'Unione che ha perso gli attrezzi o una parte di essi cerca di recuperarli quanto prima possibile.

3. Se gli attrezzi perduti non possono essere recuperati, il comandante della nave da cattura include le informazioni sugli attrezzi perduti nel giornale di pesca a norma dell'articolo 14, paragrafo 7. L'autorità competente dello Stato membro di bandiera trasmette senza indugio tali informazioni all'autorità competente dello Stato membro costiero.

4. Le autorità competenti degli Stati membri che recuperino un attrezzo del quale non è stata notificata la perdita possono chiedere il rimborso dei costi sostenuti al comandante della nave da cattura che ha perduto l'attrezzo.

5. Gli Stati membri raccolgono e registrano le informazioni sugli attrezzi perduti e le forniscono alla Commissione o all'EFCA su richiesta.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Commissione pubblica sul proprio sito web una raccolta delle informazioni di cui al paragrafo 5 relative all'anno precedente. La Commissione può chiedere l'assistenza dell'EFCA per la raccolta di tali informazioni.

Art. 49

Composizione delle catture

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Se le catture detenute a bordo di una nave da cattura dell'Unione sono state effettuate durante la stessa bordata mediante reti con maglie di dimensioni minime diverse, la composizione per specie è calcolata per ogni parte del quantitativo che è stato pescato in condizioni diverse. A tal fine, qualsiasi cambiamento delle dimensioni delle maglie delle reti precedentemente usate nonché la composizione delle catture presenti a bordo all'atto del cambiamento sono riportati nel giornale di pesca.

2. Fatto salvo l'articolo 44, la Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti la tenuta a bordo di un piano di stivaggio dei prodotti trasformati, diviso per specie, che ne indichi l'ubicazione nella stiva. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

Art. 49

Stivaggio separato delle catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione

(introdotto dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812)

1. Tutte le catture di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione detenute a bordo di un peschereccio dell'Unione sono poste in casse, compartimenti o contenitori, in modo tale che siano identificabili rispetto alle altre casse, compartimenti o contenitori. Tali catture non sono mescolate con altri prodotti della pesca.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

a) se le catture comprendono più dell'80% di una o più specie di piccoli pelagici o industriali, di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

b) ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri se le catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono state sottoposte a cernita, stimate e registrate a norma dell'articolo 14 del presente regolamento.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri controllano la composizione delle catture mediante campionamento.

Art. 49

Regola "de minimis"

(introdotto dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812)

Gli Stati membri provvedono affinché le catture rientranti nell'esenzione de minimis di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superino la percentuale dell'esenzione stabilita nella rilevante misura dell'Unione.

Art. 49

Sbarco di catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione

(introdotto dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812)

In caso di sbarco di catture di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, tali catture sono conservate separatamente e trattate in modo che siano distinte dai prodotti della pesca destinati al consumo umano diretto. Gli Stati membri controllano il rispetto di tale obbligo a norma dell'articolo 5.

Sezione 2

Controllo delle zone di restrizione della pesca

Art. 50

Controllo delle zone di restrizione della pesca

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Le attività di pesca esercitate in zone di restrizione della pesca situate nelle acque dell'Unione sono controllate dallo Stato membro costiero. Lo Stato membro costiero dispone di un sistema per individuare e registrare l'entrata, il transito e l'uscita dei pescherecci dalle zone di restrizione della pesca soggette alla sua sovranità o giurisdizione.

2. Le attività di pesca esercitate dai pescherecci dell'Unione in zone di restrizione della pesca situate in acque di paesi terzi o in alto mare sono controllate dagli Stati membri di bandiera.

3. Alle navi da cattura dell'Unione e dei paesi terzi non autorizzate a svolgere attività di pesca in zone di restrizione della pesca è consentito unicamente il transito in tali zone alle seguenti condizioni:

a) tutti gli attrezzi da pesca detenuti a bordo sono fissati e stivati durante il transito;

b) il transito è continuo e rapido e la velocità durante il transito non è inferiore a sei nodi, salvo in casi di forza maggiore. In tali casi il comandante di una nave da cattura dell'Unione informa immediatamente il centro di controllo della pesca del rispettivo Stato membro di bandiera, che informa le autorità competenti dello Stato membro costiero, e il comandante di una nave da cattura di un paese terzo informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro costiero; e

c) il dispositivo di controllo del peschereccio di cui all'articolo 9 è funzionante.

4. Il paragrafo 3 si applica solo nella misura in cui sono in vigore le pertinenti restrizioni o i pertinenti divieti relativi a tutte o a talune attività di pesca nelle zone di restrizione della pesca.

[Sezione 3

Chiusura di attività di pesca in tempo reale]

(soppressa dall'art. 33 del Reg. (UE) 2019/1241)

Art. 51

Disposizioni generali

(soppresso dall'art. 33 del Reg. (UE) 2019/1241)

[1. Quando è stato raggiunto un livello limite di catture di una particolare specie o di un gruppo di specie definito secondo la procedura di cui all'articolo 119, la zona interessata è temporaneamente chiusa al pertinente tipo di pesca conformemente alla presente sezione.

2. Il livello limite delle catture è calcolato sulla base di una metodologia di campionamento adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 119, in percentuale o peso di una particolare specie o gruppo di specie rispetto alle catture totali in una retata del pesce in questione.

3. Le modalità di applicazione della presente sezione possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 119.]

Art. 52

Limite di catture in due retate

(soppresso dall'art. 33 del Reg. (UE) 2019/1241)

[1. Quando il quantitativo di catture supera un livello limite in due retate consecutive, prima di continuare a pescare il peschereccio cambia zona di pesca di almeno cinque miglia marine, o due miglia marine per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, a partire dalla posizione della retata precedente e ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro costiero.

2. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 119, di propria iniziativa o su richiesta dello Stato membro interessato, può modificare le distanze di cui al paragrafo 1.]

Art. 53

Chiusura di attività di pesca in tempo reale da parte degli Stati membri

(soppresso dall'art. 33 del Reg. (UE) 2019/1241)

[1. Quando un funzionario, un osservatore di controllo o una piattaforma di ricerca constatano che è stato raggiunto un livello limite di catture, il funzionario, l'osservatore di controllo dello Stato membro costiero o il partecipante a un'operazione comune nell'ambito di un piano di intervento congiunto ne informano senza indugio le autorità competenti dello Stato membro costiero.

2. Sulla base delle informazioni ricevute conformemente al paragrafo 1, lo Stato membro costiero dispone senza indugio la chiusura in tempo reale della zona interessata. Per tale decisione può altresì avvalersi delle informazioni ricevute conformemente all'articolo 52 o di ogni informazione disponibile. La decisione che stabilisce la chiusura in tempo reale definisce chiaramente l'area geografica delle zone di pesca interessate, la durata della chiusura e le condizioni applicabili all'esercizio della pesca in tale zona durante la chiusura.

3. Qualora l'area di cui al paragrafo 2 sia soggetta a più giurisdizioni, lo Stato membro interessato informa senza indugio lo Stato membro costiero limitrofo dei risultati e della decisione di chiusura. Lo Stato membro costiero limitrofo chiude senza indugio la sua parte della zona.

4. La chiusura in tempo reale di cui al paragrafo 2 non ha carattere discriminatorio e si applica solo ai pescherecci dotati dell'attrezzatura necessaria per catturare le specie considerate e/o titolari di un'autorizzazione di pesca per la zona in questione.

5. Lo Stato membro costiero informa senza indugio la Commissione, nonché tutti gli Stati membri e i paesi terzi i cui pescherecci sono autorizzati ad operare nella zona interessata, che è stata stabilita una chiusura in tempo reale.

6. La Commissione può chiedere in qualunque momento allo Stato membro di annullare o modificare la chiusura in tempo reale con effetto immediato, se lo Stato membro in questione non ha fornito informazioni sufficienti sul raggiungimento di un livello limite di catture conformemente all'articolo 51.

7. Le attività di pesca nella zona di cui al paragrafo 2 sono vietate conformemente alla decisione che stabilisce la chiusura in tempo reale.]

Art. 54

Chiusura di attività di pesca in tempo reale da parte della Commissione

(soppresso dall'art. 33 del Reg. (UE) 2019/1241)

[1. Sulla base delle informazioni che dimostrano il raggiungimento di un livello limite di catture, la Commissione può determinare la chiusura temporanea di una zona se lo Stato membro costiero interessato non ha provveduto a farlo.

2. La Commissione informa senza indugio tutti gli Stati membri e i paesi terzi i cui pescherecci operano nella zona chiusa emette a disposizione quanto prima sul proprio sito web ufficiale una carta con le coordinate della zona temporaneamente chiusa, precisando la durata della chiusura e le condizioni che disciplinano la pesca in tale zona.]

Sezione 4

Trasformazione a bordo e pesca pelagica

(introdotta dall'art. 33 del Reg. (UE) 2019/1241)

Art. 54

Trasformazione a bordo

(introdotto dall'art. 33 del Reg. (UE) 2019/1241)

1. E' vietato effettuare a bordo di un peschereccio qualsiasi trasformazione fisica o chimica di pesci per produrre farina di pesce, olio o prodotti simili, o effettuare trasbordi di pesce a tal fine.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

a) alla trasformazione o al trasbordo di scarti, oppure

b) alla produzione di surimi a bordo di un peschereccio.

Art. 54

Restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici con riguardo al trattamento e allo scarico delle catture

(introdotto dall'art. 33 del Reg. (UE) 2019/1241 e soppresso dall'art. 56 del Reg. (UE) 2024/2594)

[1. Lo spazio massimo tra le sbarre del separatore d'acqua a bordo dei pescherecci pelagici che praticano la pesca dello sgombro, dell'aringa e del sugarello nella zona della convenzione NEAFC quale definita all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010 è di 10 mm.

Le sbarre sono saldate nella loro posizione. Se il separatore d'acqua è dotato di fori anziché di sbarre, il diametro massimo dei fori non supera i 10 mm. Il diametro dei fori degli scivoli situati prima del separatore d'acqua non supera i 15 mm.

2. Ai pescherecci pelagici che praticano la pesca nella zona della convenzione NEAFC è vietato scaricare pesce al di sotto della propria linea di galleggiamento a partire da cisterne intermedie o da serbatoi di acqua di mare refrigerata.

3. I piani degli impianti di trattamento e scarico delle catture dei pescherecci pelagici che praticano la pesca dello sgombro, dell'aringa e del sugarello nella zona della convenzione NEAFC, certificati dalle autorità competenti degli Stati membri di bandiera, e le eventuali loro modifiche, sono trasmessi dal comandante del peschereccio alle autorità di pesca competenti dello Stato membro di bandiera. Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera dei pescherecci verificano periodicamente l'esattezza dei piani trasmessi. Copie di tali piani sono conservate permanentemente a bordo della nave.]

Art. 54

Restrizioni all'uso di apparecchiature di cernita automatica

(introdotto dall'art. 33 del Reg. (UE) 2019/1241 e soppresso dall'art. 56 del Reg. (UE) 2024/2594)

[1. E' vietato tenere a bordo dei pescherecci o utilizzare apparecchiature in grado di effettuare la cernita automatica, per taglia o per sesso, di aringhe, sgombri e sugarelli.

2. Tuttavia, è permesso tenere a bordo e utilizzare tali apparecchiature, purché:

a) il peschereccio non tenga a bordo o utilizzi simultaneamente attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 70 mm oppure una o più reti da circuizione a chiusura o analoghi attrezzi da pesca; oppure

b) la totalità delle catture che può essere legittimamente tenuta a bordo:

i) sia conservata in stato congelato;

ii) i pesci sottoposti a cernita siano immediatamente congelati e non siano rigettati in mare; e

iii) le apparecchiature siano installate e collocate sul peschereccio in modo tale da garantire il congelamento immediato e impedire i rigetti in mare di specie marine.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i pescherecci autorizzati a pescare nel Mar Baltico, nei Belt o nell'Øresund possono tenere a bordo apparecchiature di cernita automatica anche nel Kattegat, purché sia stata rilasciata un'autorizzazione di pesca in conformità dell'articolo 7. L'autorizzazione di pesca definisce le specie, le zone, i periodi e qualsiasi altra condizione applicabile per l'uso e la detenzione a bordo delle apparecchiature di cernita.

4. Il presente articolo non si applica nel Mar Baltico.]

CAPO IV BIS

Controllo della pesca senza peschereccio

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

Art. 54

Pesca senza peschereccio

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Gli Stati membri provvedono affinché la pesca senza peschereccio nel rispettivo territorio e nelle acque dell'Unione sia praticata conformemente agli obiettivi e alle norme della politica comune della pesca.

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:

a) predispongono un sistema di rilascio di licenze o altro sistema di registrazione alternativo per le persone fisiche e giuridiche che esercitano tali attività; e

b) fanno sì che i quantitativi di specie, stock o gruppi di stock catturati siano registrati e che tali registrazioni siano trasmesse per via elettronica alle autorità competenti.

3. Le persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di pesca senza peschereccio o il loro rappresentante registrano le catture di cui al paragrafo 2, lettera b), e tali registrazioni contengono in particolare le informazioni seguenti:

a) l'identificativo unico del giorno di pesca;

b) l'identificativo unico nel sistema di cui al paragrafo 2, lettera a);

c) il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

d) la data delle catture;

e) la categoria di attrezzi da pesca, ove applicabile;

f) le stime dei quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, il numero di individui, compresi - in una voce distinta - i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;

g) ove applicabile, le stime dei quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, il numero di individui.

4. Le registrazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), sono trasmesse alle autorità competenti per via elettronica almeno una volta nel corso delle 24 ore successive all'inizio dell'attività di pesca.

5. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti la pesatura delle catture nonché il formato e la presentazione della dichiarazione di cattura di cui al paragrafo 3, tenuto conto, se necessario, delle specificità dell'attività di pesca in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

CAPO V

Controllo della pesca ricreativa

Art. 55

Pesca ricreativa

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Gli Stati membri garantiscono che la pesca ricreativa nel rispettivo territorio e nelle acque dell'Unione sia praticata in maniera compatibile con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca.

A tal fine gli Stati membri costieri predispongono un sistema elettronico di registrazione e dichiarazione delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa.

Gli Stati membri costieri possono utilizzare un sistema elettronico di cui al secondo comma sviluppato a livello nazionale o dell'Unione. Su richiesta di uno o più Stati membri costieri, entro il 10 maggio 2024 la Commissione sviluppa tale sistema. Uno Stato membro richiedente pone in essere il sistema quale sviluppato dalla Commissione.

2. Ad eccezione dei dati relativi alla pesca ricreativa registrati e trasmessi a norma del paragrafo 3 e fatta salva la raccolta dei dati relativi alla pesca ricreativa ai sensi del regolamento (UE) 2017/1004, gli Stati membri costieri raccolgono dati sulle catture effettuate da persone fisiche che praticano la pesca ricreativa di specie, stock o gruppi di stock per i quali l'Unione fissa possibilità di pesca e che sono oggetto di un piano pluriennale o soggetti all'obbligo di sbarco. Tali dati sono raccolti mediante meccanismi di raccolta di dati basati su una metodologia stabilita da ciascuno Stato membro costiero e notificata alla Commissione. Gli Stati membri costieri trasmettono tali dati alla Commissione almeno una volta all'anno con riferimento all'anno civile precedente.

3. Gli Stati membri costieri provvedono affinché le persone fisiche che praticano la pesca ricreativa siano registrate e affinché registrino e dichiarino le rispettive catture tramite un sistema elettronico di cui al paragrafo 1 con la seguente tempistica:

a) in relazione alle specie, agli stock o ai gruppi di stock oggetto di misure di conservazione dell'Unione che si applicano specificamente alla pesca ricreativa, quali contingenti, limiti di cattura in peso e limiti di cattura in numero di esemplari, quotidianamente; e

b) in relazione alle specie, agli stock o ai gruppi di stock per i quali l'Unione fissa possibilità di pesca o che sono oggetto di un piano pluriennale o che sono soggetti all'obbligo di sbarco, e per i quali un parere scientifico del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), del CIEM o di un organismo scientifico equivalente indica che la pesca ricreativa incide in misura significativa sulla mortalità per pesca, a decorrere dal 1° gennaio 2030.

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, l'elenco delle specie, degli stock o dei gruppi di stock cui si applica il primo comma, lettera b), e stabilire la frequenza di registrazione e dichiarazione di tali catture. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

4. La registrazione e la dichiarazione delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa da persone fisiche possono essere eseguite per conto di queste ultime da una persona giuridica.

5. E' vietata la commercializzazione o la vendita delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa.

6. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:

a) la trasmissione alla Commissione dei dati sulle catture raccolti dagli Stati membri a norma dei paragrafi 2 e 3;

b) la marcatura dell'attrezzo utilizzato per la pesca ricreativa, ad eccezione degli attrezzi portatili, in modo semplice e proporzionato.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

7. Il presente articolo si applica alle attività di pesca ricreativa, comprese le attività di pesca organizzate da entità commerciali attive nel settore del turismo e delle competizioni sportive.

TITOLO V

CONTROLLO NELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

CAPO I

Disposizioni generali

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

Art. 56

Principi applicabili al controllo della commercializzazione

(modificato ed integrato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Ciascuno Stato membro è responsabile, nel suo territorio, del controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dall'immissione sul mercato alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto. In particolare, gli Stati membri adottano misure miranti a garantire che l'uso di prodotti della pesca di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione soggetti all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sia limitato a fini diversi dal consumo umano diretto, salvo se diversamente stabilito da altre norme della politica comune della pesca.

2. Qualora sia stata stabilita una taglia minima per una determinata specie nella legislazione dell'Unione, gli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, dell'immagazzinamento o del trasporto sono in grado di comprovare la relativa zona geografica d'origine dei prodotti.

Art. 56

Composizione delle partite di taluni prodotti della pesca e dell'acquacoltura

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura catturati o raccolti sono suddivisi in partite prima dell'immissione sul mercato.

2. Ciascuna partita di prodotti della pesca o dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1) ("nomenclatura combinata") contiene solo:

a) prodotti della pesca di un'unica specie, della stessa presentazione del prodotto e provenienti dalla stessa zona geografica pertinente e dallo stesso peschereccio o gruppo di pescherecci; oppure

b) prodotti dell'acquacoltura di un'unica specie, della stessa presentazione del prodotto e provenienti dalla stessa unità di produzione in acquacoltura.

3. In deroga al paragrafo 2, prima dell'immissione sul mercato, i quantitativi di prodotti della pesca rientranti nel capitolo 3 della nomenclatura combinata, di peso complessivo inferiore a 30 kg, di più specie e provenienti dalla stessa zona geografica pertinente e della stessa presentazione del prodotto, per nave da cattura e al giorno, possono essere inseriti nella stessa partita.

4. In deroga al paragrafo 2, prima dell'immissione sul mercato, i quantitativi di prodotti della pesca rientranti nel capitolo 3 della nomenclatura combinata, di più specie costituiti da individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione e provenienti dalla stessa zona geografica pertinente e dalla stessa nave da cattura, o gruppo di navi da cattura, possono essere suddivisi in partite per fini diversi dal consumo umano diretto.

5. Dopo l'immissione sul mercato, una partita di prodotti della pesca o dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 della nomenclatura combinata può solo essere fusa con un'altra partita o essere suddivisa, se la partita creata dalla fusione o quelle create dalla suddivisione della partita soddisfano le condizioni seguenti:

a) per la nuova o le nuove partite vengono fornite le informazioni relative alla rintracciabilità di cui all'articolo 58, paragrafo 5;

b) l'operatore responsabile dell'immissione sul mercato della nuova partita o delle nuove partite conserva ed è in grado di fornire informazioni sulla composizione della nuova o delle nuove partite, relative in particolare a ciascuna delle partite di prodotti della pesca o dell'acquacoltura in essa o in esse contenute e ai quantitativi dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura provenienti da ciascuna delle partite che la o le compongono.

6. Il presente articolo non si applica ai pesci ornamentali, ai crostacei ornamentali, ai molluschi ornamentali o alle alghe ornamentali.

(1)

Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987).

Art. 57

Norme comuni di commercializzazione

(modificato ed integrato dall'art. 45 del Reg. (UE) n. 1379/2013 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Gli Stati membri fanno sì che i prodotti ai quali si applicano norme comuni di commercializzazione siano messi a disposizione sul mercato nel rispetto di tali norme. Gli Stati membri effettuano controlli per garantire detta conformità.

Tali controlli possono aver luogo in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, compreso il trasporto e la ristorazione.

2. In tutte le fasi della catena di approvvigionamento, gli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, dell'immagazzinamento o del trasporto di partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura devono essere in grado di comprovare che i prodotti sono conformi, ove applicabile, alle norme comuni di commercializzazione.

Art. 58

Rintracciabilità

(modificato ed integrato dall'art. 45 del Reg. (UE) n. 1379/2013, dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Fatti salvi i requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono suddivisi dagli operatori in partite e sono rintracciabili in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.

2. Le partite di prodotti della pesca o dell'acquacoltura messe a disposizione o che saranno probabilmente messe a disposizione sul mercato sono adeguatamente contrassegnate per assicurare la rintracciabilità di ogni partita.

3. Gli Stati membri verificano che gli operatori dispongano di sistemi e procedure per identificare gli operatori che hanno loro fornito le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e ai quali tali prodotti sono stati forniti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.

4. Le partite di prodotti della pesca o dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3, nel capitolo 16, voci 1604 e 1605, e nel capitolo 12, sottovoce 1212 21, della nomenclatura combinata sono corredate di una serie minima di informazioni in conformità, rispettivamente, dei paragrafi 5, 10 e 11 del presente articolo.

5. Per le partite di prodotti della pesca o dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 della nomenclatura combinata sono messe a disposizione almeno le seguenti informazioni:

a) il numero di identificazione della partita;

b) nel caso di prodotti non importati nell'Unione,

i) per tutti i prodotti della pesca compresi nella partita, l'identificativo o gli identificativi unici della bordata di pesca o l'identificativo o gli identificativi unici del giorno di pesca, oppure

ii) per tutti i prodotti dell'acquacoltura compresi nella partita, il nome e il numero di registrazione del produttore o dell'unità di produzione in acquacoltura;

c) nel caso di prodotti importati:

i) per tutti i prodotti della pesca compresi nella partita, il numero IMO o, se non pertinente, un altro identificativo unico della nave o delle navi da cattura, se pertinente, e il numero del certificato o dei certificati di cattura presentati a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008, se pertinente, o

ii) per tutti i prodotti dell'acquacoltura compresi nella partita, il nome e, ove disponibile, il numero di registrazione dell'unità di produzione in acquacoltura;

d) il codice FAO alfa 3 e la denominazione scientifica delle specie;

e) la zona o le zone geografiche pertinenti per i prodotti della pesca catturati in mare, o la zona di cattura o di produzione per i prodotti della pesca catturati in acque dolci e per i prodotti dell'acquacoltura, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1379/2013;

f) per i prodotti della pesca, la categoria di attrezzi da pesca di cui alla prima colonna dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1379/2013;

g) la data o le date di cattura dei prodotti della pesca o di raccolta dei prodotti dell'acquacoltura;

h) i quantitativi in chilogrammi di peso netto o, se del caso, il numero di individui;

i) laddove nella partita siano presenti prodotti della pesca di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, informazioni, in una voce distinta, sui quantitativi in chilogrammi di peso netto o sul numero di individui di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione;

j) per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura soggetti a norme comuni di commercializzazione, le informazioni necessarie per conformarsi a tali norme.

6. In tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, gli operatori provvedono affinché, per ciascuna partita di prodotti della pesca o dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 della nomenclatura combinata, le informazioni elencate al paragrafo 5:

a) siano conservate; e

b) siano messe a disposizione in formato digitale dell'operatore al quale il prodotto della pesca o dell'acquacoltura è fornito e, su richiesta, a disposizione delle autorità competenti.

7. Gli Stati membri collaborano tra loro per garantire che le autorità competenti di uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono stati suddivisi in partite o in cui tali prodotti sono stati importati possano accedere alle informazioni di cui al paragrafo 5, in particolare quando le informazioni sono fornite utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo ovvero un sistema di marcatura.

8. Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al presente articolo i piccoli quantitativi di prodotti della pesca venduti direttamente al consumatore dalle navi da cattura, dagli operatori che praticano la pesca senza peschereccio o dagli operatori che praticano la pesca d'acqua dolce, purché i prodotti siano destinati esclusivamente al consumo privato e tali quantitativi non siano superiori a 10 kg di prodotti della pesca per consumatore al giorno. Per il salmone (Salmo salar) catturato nel Mar Baltico, la soglia è di due individui per consumatore al giorno.

Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al presente articolo i piccoli quantitativi di prodotti dell'acquacoltura venduti direttamente al consumatore dall'unità di produzione in acquacoltura, purché i prodotti siano destinati esclusivamente al consumo privato e tali quantitativi non siano superiori a 10 kg di prodotti dell'acquacoltura per consumatore al giorno.

9. La Commissione conduce uno studio sulla fattibilità dei sistemi e delle procedure di rintracciabilità, comprensivo di informazioni minime sulla rintracciabilità, in relazione ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 16, voci 1604 e 1605, della nomenclatura combinata, al fine di definire norme dettagliate riguardanti tali prodotti. Lo studio comprende un'analisi delle soluzioni o dei metodi digitali disponibili che soddisfino i criteri relativi alla rintracciabilità di cui al presente regolamento, tenendo conto al tempo stesso delle conseguenze sui piccoli operatori.

10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento per quanto riguarda i requisiti di rintracciabilità per le partite di prodotti della pesca o dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 16, voci 1604 e 1605, della nomenclatura combinata, compreso l'uso di sistemi digitali, sulla base dei risultati dello studio condotto conformemente al paragrafo 9 del presente articolo. Tali requisiti si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2029.

11. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento per quanto riguarda i requisiti di rintracciabilità per le partite e la composizione delle partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 12, sottovoce 1212 21, della nomenclatura combinata, compreso l'uso di sistemi digitali. Tali requisiti si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2029.

12. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis concernenti:

a) i requisiti tecnici minimi relativi alla registrazione e alla trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 5, a norma del paragrafo 6;

b) i metodi di marcatura delle partite e l'apposizione fisica delle informazioni relative alla rintracciabilità sulle partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

c) una maggiore cooperazione tra Stati membri per quanto riguarda l'accesso alle informazioni che accompagnano una partita;

d) i requisiti di rintracciabilità per le partite di prodotti della pesca o dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 della nomenclatura combinata contenenti più specie di cui all'articolo 56 bis, paragrafi 3 e 4, e per le partite di prodotti della pesca o dell'acquacoltura rientranti nel capitolo 3 della nomenclatura combinata risultanti dalla fusione o dalla suddivisione di partite diverse di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 5;

e) le informazioni sulla zona geografica pertinente.

13. Il presente articolo non si applica ai pesci ornamentali, ai crostacei ornamentali, ai molluschi ornamentali o alle alghe ornamentali.

(1)

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002).

CAPO II

Attività successive allo sbarco

Art. 59

Prima vendita dei prodotti della pesca

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i prodotti della pesca siano commercializzati per la prima volta o registrati in un centro di vendita all'asta o ad acquirenti registrati o ad organizzazioni di produttori.

2. L'acquirente di prodotti della pesca messi in prima vendita è registrato presso le autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la prima vendita. Ai fini della registrazione, ogni acquirente è identificato in base al suo numero di partita IVA, codice fiscale o altro identificativo unico nelle banche dati nazionali.

3. Il presente articolo non si applica ai consumatori che acquistano prodotti della pesca che non vengono successivamente immessi sul mercato ma sono destinati esclusivamente al consumo privato, purché tali quantitativi non siano superiori a 10 kg di prodotti della pesca per consumatore al giorno. Per il salmone (Salmo salar) catturato nel Mar Baltico, tale soglia è di due individui per consumatore al giorno.

Art. 60

Pesatura dei prodotti della pesca

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Gli Stati membri garantiscono che tutti i quantitativi di prodotti della pesca siano pesati, per specie, immediatamente dopo lo sbarco in uno Stato membro, dagli operatori di cui al paragrafo 5 e con i sistemi di pesatura approvati dalle autorità competenti, prima che tali prodotti siano immagazzinati, trasportati o immessi sul mercato.

I comandanti dei pescherecci dei paesi terzi che sbarcano prodotti della pesca nell'Unione rispettano le norme che disciplinano la pesatura applicabili ai comandanti dei pescherecci dell'Unione.

2. In caso di sbarchi al di fuori dell'Unione e fatte salve le disposizioni specifiche applicabili definite, in particolare, negli accordi di partenariato per una pesca sostenibile o nel diritto dei paesi terzi interessati, i comandanti dei pescherecci dell'Unione o i loro rappresentanti garantiscono che tutti i quantitativi di prodotti della pesca siano pesati, ove possibile, immediatamente dopo lo sbarco e prima che tali prodotti siano immagazzinati, trasportati o immessi sul mercato.

3. In deroga al paragrafo 1 e fatta salva l'approvazione da parte della Commissione mediante atti di esecuzione, gli Stati membri in cui sono sbarcati i prodotti della pesca possono consentire che tali prodotti siano pesati con sistemi di pesatura approvati dalle autorità competenti:

a) al momento dello sbarco, in conformità di un piano di campionamento adottato a norma del paragrafo 10, indipendentemente dal fatto che i prodotti della pesca siano o meno sottoposti a cernita;

b) a bordo, nel caso di prodotti della pesca sottoposti a cernita, purché tali prodotti siano pesati al momento dello sbarco in conformità di un piano di campionamento adottato a norma del paragrafo 10. Spetta allo Stato membro di bandiera concedere la deroga alle navi da cattura battenti la sua bandiera e accertarsi che i sistemi di pesatura a bordo siano approvati;

c) dopo il trasporto verso una località situata nel territorio dello Stato membro in cui è avvenuto lo sbarco, in conformità di un piano di controllo adottato a norma del paragrafo 10, indipendentemente dal fatto che i prodotti della pesca siano o meno sottoposti a cernita;

d) dopo il trasporto dallo Stato membro in cui i prodotti della pesca sono stati sbarcati verso una località situata nel territorio di un altro Stato membro, in conformità di un programma comune di controllo adottato a norma del paragrafo 10 e previo accordo tra gli Stati membri interessati, indipendentemente dal fatto che i prodotti della pesca siano o meno sottoposti a cernita.

4. Il comandante garantisce che tutti i quantitativi di prodotti della pesca sbarcati siano pesati dall'operatore di cui al paragrafo 5.

5. La pesatura è effettuata da un operatore, che è un acquirente registrato, un centro d'asta registrato, un'organizzazione di produttori o altra persona fisica o giuridica, compreso il comandante, e che le autorità competenti hanno autorizzato a svolgere le attività di pesatura. L'operatore che effettua la pesatura è responsabile della correttezza della pesatura. Gli operatori che pesano i prodotti della pesca compilano un registro di pesatura per ciascuno sbarco. Essi conservano i registri di pesatura per un periodo di tre anni.

6. Gli Stati membri verificano che gli operatori di cui al paragrafo 5 siano adeguatamente attrezzati per svolgere le attività di pesatura.

7. I risultati della pesatura sono trasmessi immediatamente al comandante e, ove applicabile, al vettore. Sono utilizzati per la compilazione della dichiarazione di sbarco e, ove applicabile, del documento di trasporto.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, in caso di prodotti della pesca pesati da un funzionario conformemente al paragrafo 9, il risultato di tale pesatura è utilizzato per la compilazione della dichiarazione di sbarco e, ove applicabile, del documento di trasporto.

8. Gli Stati membri possono richiedere agli operatori di cui al paragrafo 5 di trasmettere periodicamente, o su richiesta, i registri di pesatura alle loro autorità competenti.

9. Le autorità competenti di uno Stato membro possono esigere che qualunque quantitativo di prodotti della pesca sbarcato in tale Stato membro sia pesato da loro funzionari, o in loro presenza, prima di essere trasportato in un luogo diverso da quello di sbarco.

10. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, i piani di campionamento, i piani di controllo e i programmi comuni di controllo di cui al paragrafo 3, lettere a), b), c) e d), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

Art. 60

Norme dettagliate sulla pesatura

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:

a) la definizione delle procedure di pesatura;

b) i registri di pesatura, compresa la tenuta di tali registri;

c) l'ora della pesatura;

d) i sistemi di pesatura, compresi i sistemi di pesatura a fini di controllo;

e) la pesatura dei prodotti della pesca congelati;

f) la detrazione di ghiaccio e acqua;

g) l'accesso delle autorità competenti ai sistemi di pesatura e ai registri di pesatura.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento stabilendo norme speciali per la pesatura di determinate specie pelagiche. Tali norme possono riguardare:

a) la pesatura delle catture di aringhe, sgombri, melù e sugarelli;

b) i porti in cui è effettuata la pesatura;

c) la notifica da inviare alle autorità competenti prima dell'entrata in porto;

d) lo scarico;

e) il giornale di pesca;

f) gli impianti di pesatura pubblici;

g) gli impianti di pesatura privati;

h) la pesatura del pesce congelato;

i) la tenuta dei registri di pesatura;

j) la nota di vendita e la dichiarazione di assunzione in carico;

k) i controlli incrociati;

l) il controllo della pesatura.

Art. 61

Pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

[1. In deroga all'articolo 60, paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco, a condizione che siano destinati a una località situata sul territorio dello Stato membro interessato e tale Stato membro abbia adottato un piano di controllo approvato dalla Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 119.

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro in cui sono sbarcati i prodotti della pesca possono autorizzare che tali prodotti siano trasportati prima della pesatura presso acquirenti registrati, centri d'asta registrati o altri organismi o persone responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca in un altro Stato membro. Tale autorizzazione è soggetta a un programma di controllo comune tra gli Stati membri interessati di cui all'articolo 94 che è stato approvato dalla Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 119.]

Art. 62

Compilazione e presentazione delle note di vendita

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o le organizzazioni di produttori autorizzati dagli Stati membri registrano elettronicamente le informazioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, e trasmettono per via elettronica, entro 48 ore dalla prima vendita, una nota di vendita contenente tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima vendita. I suddetti acquirenti, centri d'asta od organizzazioni di produttori sono responsabili dell'esattezza della nota di vendita.

2. Lo Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo la prima vendita, qualora non sia lo Stato membro di bandiera della nave da cattura interessata, provvede affinché una copia della nota di vendita, non appena ricevuta, sia trasmessa per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

3. Se la prima vendita dei prodotti della pesca non avviene nello Stato membro in cui i prodotti sono stati sbarcati, lo Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima vendita provvede affinché una copia della nota di vendita, non appena ricevuta, sia trasmessa per via elettronica alle autorità competenti degli Stati membri in cui sono stati sbarcati tali prodotti.

4. Qualora la prima vendita avvenga al di fuori dell'Unione, il comandante della nave da cattura dell'Unione o un rappresentante del comandante trasmette, per via elettronica, una copia della nota di vendita, o altro documento equivalente contenente lo stesso livello di informazioni, all'autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 48 ore dalla prima vendita.

5. Qualora la nota di vendita non corrisponda alla fattura o a un documento sostitutivo assimilabile ai sensi degli articoli 218 e 219 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (1), lo Stato membro interessato adotta le disposizioni necessarie affinché i dati riguardanti i quantitativi e il prezzo, al netto dell'imposta per la fornitura di beni all'acquirente, siano identici a quelli indicati nella fattura.

6. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:

a) la registrazione degli acquirenti;

b) il formato delle note di vendita;

c) la registrazione e la trasmissione delle note di vendita per via elettronica.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

(1)

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006).

Art. 63

Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della nota di vendita

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

[1. Entro 24 ore dal completamento della prima vendita, gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri, aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca pari o superiore a 200.000 EUR, registrano elettronicamente le informazioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, e le trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima vendita.

2. Gli Stati membri trasmettono, allo stesso modo, per via elettronica, le informazioni sulle note di vendita di cui all'articolo 62, paragrafi 3 e 4.]

Art. 64

Contenuto delle note di vendita

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Le note di vendita di cui all'articolo 62 recano un identificativo unico e contengono i seguenti dati:

a) l'identificativo unico della bordata di pesca;

b) il numero CFR o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero di identificazione e il nome della nave da cattura;

c) il porto di sbarco o il luogo di sbarco e la data di completamento dello sbarco;

d) il nome dell'operatore o del comandante della nave da cattura e, se si tratta di un'altra persona, il nome del venditore;

e) il nome, il numero di partita IVA, il codice fiscale o altro identificativo unico dell'acquirente;

f) il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

g) i quantitativi di ciascuna specie in peso di prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto e stato di trasformazione o, se del caso, il numero di individui;

h) per tutti i prodotti soggetti a norme comuni di commercializzazione, la taglia o il peso individuale, la categoria di calibro, la presentazione del prodotto e la freschezza, secondo quanto previsto;

i) per i prodotti della pesca di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, i quantitativi espressi in chilogrammi di peso netto o, se del caso, il numero di individui;

j) il nome o un numero di identificazione dell'operatore di cui all'articolo 60, paragrafo 5;

k) il luogo e la data della vendita;

l) se possibile, il numero di riferimento e la data della fattura ed eventualmente del contratto di vendita;

m) se del caso, un riferimento alla dichiarazione di assunzione in carico di cui all'articolo 66 o al documento di trasporto di cui all'articolo 68;

n) il prezzo al netto delle tasse e la valuta;

o) se disponibile, l'uso previsto dei prodotti della pesca, ad esempio per il consumo umano o come sottoprodotti di origine animale.

2. In deroga al paragrafo 1, in caso di pesca senza peschereccio, la nota di vendita contiene almeno le seguenti informazioni:

a) l'identificativo unico nel sistema di cui all'articolo 54 quinquies, paragrafo 2, lettera a);

b) l'identificativo o gli identificativi unici del giorno di pesca;

c) le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere e), f), g), h), i), k), l), m), n) e o), del presente articolo.

Art. 65

Esenzioni dagli obblighi riguardanti le note di vendita

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

Gli articoli 62 e 64 non si applicano ai consumatori che acquistano un quantitativo di prodotti della pesca non superiore a 10 kg al giorno che non vengono successivamente venduti ma sono esclusivamente destinati al consumo privato. Per il salmone (Salmo salar) catturato nel Mar Baltico, tale soglia è di due individui per consumatore al giorno.

Art. 66

Compilazione e presentazione della dichiarazione di assunzione in carico

(integrato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Qualora i prodotti della pesca siano destinati a una messa in vendita successiva, gli operatori responsabili del magazzinaggio dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro registrano per via elettronica le informazioni di cui al paragrafo 4 e trasmettono per via elettronica, entro 24 ore dallo sbarco, una dichiarazione di assunzione in carico contenente tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l'assunzione in carico. I suddetti operatori sono responsabili dell'esattezza della dichiarazione di assunzione in carico.

2. Qualora non sia lo Stato membro di bandiera del peschereccio che ha sbarcato il pesce, lo Stato membro nel cui territorio ha luogo l'assunzione in carico provvede affinché una copia della dichiarazione di assunzione in carico, non appena ricevuta, sia trasmessa per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

3. Qualora l'assunzione in carico abbia luogo al di fuori dell'Unione, il comandante del peschereccio dell'Unione o un rappresentante del comandante trasmette, per via elettronica, una copia della dichiarazione di assunzione in carico o altro documento equivalente contenente lo stesso livello di informazioni all'autorità competente dello Stato membro di bandiera entro 48 ore dall'assunzione in carico.

4. La dichiarazione di assunzione in carico di cui al paragrafo 1 reca un identificativo unico e contiene almeno le seguenti informazioni:

a) l'identificativo unico della bordata di pesca;

b) il numero CFR o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero di identificazione e il nome della nave da cattura;

c) il porto di sbarco o il luogo di sbarco e la data di completamento dello sbarco;

d) il nome dell'operatore o del comandante della nave da cattura;

e) il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

f) i quantitativi di ciascuna specie immagazzinata, espressi in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto e stato di trasformazione o, se del caso, il numero di individui;

g) il nome o un numero di identificazione dell'operatore di cui all'articolo 60, paragrafo 5;

h) la denominazione e l'indirizzo dei locali in cui i prodotti sono immagazzinati e il loro identificativo unico;

i) se del caso, un riferimento al documento di trasporto di cui all'articolo 68;

j) per i prodotti della pesca di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, i quantitativi espressi in chilogrammi di peso netto o, se del caso, il numero di individui.

5. In deroga al paragrafo 4, in caso di pesca senza peschereccio, la dichiarazione di assunzione in carico contiene almeno le seguenti informazioni:

a) l'identificativo unico nel sistema di cui all'articolo 54 quinquies, paragrafo 2, lettera a);

b) l'identificativo o gli identificativi unici del giorno di pesca;

c) le informazioni di cui al paragrafo 4, lettere e), f), h), i) e j), del presente articolo.

6. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti il formato e la presentazione della dichiarazione di assunzione in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

Art. 67

Compilazione e trasmissione elettroniche dei dati della dichiarazione di assunzione in carico

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

[1. Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, se i prodotti della pesca sono destinati a una messa in vendita successiva, gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o persone aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca pari o superiore a 200.000 EUR e responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro registrano elettronicamente le informazioni di cui all'articolo 66 e le trasmettono entro 24 ore per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo l'assunzione in carico.

2. Gli Stati membri trasmettono per via elettronica le informazioni sulle dichiarazioni di assunzione in carico di cui all'articolo 66, paragrafo 2.]

Art. 68

Trasporto dei prodotti della pesca e compilazione e presentazione del documento di trasporto

(integrato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Se trasportati anteriormente alla prima vendita, anche nei casi di cui all'articolo 60, paragrafo 3, lettere c) e d), o anteriormente alla prima vendita in un paese terzo, i prodotti della pesca sono accompagnati da un documento di trasporto in cui figurano i prodotti della pesca e i quantitativi trasportati.

2. Prima dell'inizio del trasporto di cui al paragrafo 1, il vettore trasmette per via elettronica il documento di trasporto alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, dello Stato membro di sbarco, dello Stato membro o degli Stati membri di transito e dello Stato membro di destinazione dei prodotti della pesca, a seconda dei casi.

3. Il vettore è responsabile dell'esattezza del documento di trasporto.

4. Il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 reca un identificativo unico e contiene almeno le seguenti informazioni:

a) il luogo o i luoghi nonché l'indirizzo o gli indirizzi di destinazione della spedizione o delle spedizioni e l'identificativo del mezzo di trasporto e del vettore;

b) l'identificativo o gli identificativi unici della bordata di pesca;

c) il numero CFR o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero di identificazione e il nome della nave da cattura;

d) il codice FAO alfa 3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;

e) i quantitativi trasportati di ogni specie, espressi in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto e stato di trasformazione o, se del caso, il numero di individui, eventualmente per luogo di destinazione;

f) il nome o un numero di identificazione dell'operatore di cui all'articolo 60, paragrafo 5, se applicabile;

g) il nome, l'identificativo unico e l'indirizzo del destinatario o dei destinatari;

h) il luogo, la data e l'ora di carico;

i) per i prodotti della pesca di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione, i quantitativi espressi in chilogrammi di peso netto o, se del caso, il numero di individui.

5. In deroga al paragrafo 4, in caso di pesca senza peschereccio, il documento di trasporto contiene almeno le seguenti informazioni:

a) l'identificativo unico nel sistema di cui all'articolo 54 quinquies, paragrafo 2, lettera a);

b) l'identificativo o gli identificativi unici del giorno di pesca;

c) le informazioni di cui al paragrafo 4, lettere a), d), e), g), h) e i), del presente articolo.

6. Le autorità competenti degli Stati membri possono concedere esenzioni dall'obbligo di cui ai paragrafi 1 e 2 se i prodotti della pesca sono trasportati all'interno di un'area portuale o in un raggio non superiore a 25 km dal luogo di sbarco.

7. Se i prodotti della pesca dichiarati venduti in una nota di vendita sono trasportati in un luogo diverso dal luogo di sbarco, il vettore deve essere in grado di provare che la vendita ha avuto effettivamente luogo.

8. Gli Stati membri possono prevedere che gli obblighi e le responsabilità del vettore ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 7 si applichino ad ogni altro operatore.

9. Il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere sostituito da una copia della dichiarazione di sbarco di cui all'articolo 23 o da un documento equivalente riguardante i quantitativi dei prodotti della pesca trasportati, a condizione che il documento che sostituisce il documento di trasporto contenga le stesse informazioni di cui al paragrafo 4 o 5 del presente articolo, a seconda dei casi.

10. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti il formato e la presentazione del documento di trasporto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

[CAPO III

Organizzazioni di produttori e regime dei prezzi e degli interventi]

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

Art. 69

Controllo delle organizzazioni di produttori

1. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, gli Stati membri effettuano controlli periodici volti a garantire che:

a) le organizzazioni di produttori rispettino le condizioni del riconoscimento;

b) il riconoscimento di un'organizzazione di produttori sia revocato se non risultano più soddisfatte le condizioni previste all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 104/2000 o se il riconoscimento è fondato su indicazioni erronee;

c) il riconoscimento sia immediatamente revocato con effetto retroattivo se l'organizzazione lo ha ottenuto o ne beneficia in modo fraudolento.

2. La Commissione effettua controlli intesi ad accertare il rispetto delle norme applicabili alle organizzazioni di produttori, previste all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 104/2000, e, sulla base delle relative risultanze, può eventualmente chiedere agli Stati membri di revocare il riconoscimento.

3. Ogni Stato membro effettua controlli adeguati volti ad accertare il rispetto, da parte delle singole organizzazioni di produttori, degli obblighi previsti dal programma operativo per la campagna di pesca considerata, in conformità del regolamento(CE) n. 2508/2000 e, in caso di inadempienza a tali obblighi, applica le sanzioni previste all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 104/2000.

Art. 70

Controllo del regime dei prezzi e degli interventi

Gli Stati membri effettuano tutti i controlli relativi al regime dei prezzi e degli interventi, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) ritiro dei prodotti dal mercato per fini diversi dal consumo umano;

b) operazioni di riporto per la stabilizzazione, il magazzinaggio e/o la trasformazione dei prodotti ritirati dal mercato;

c) ammasso privato di prodotti congelati a bordo delle navi;

d) indennità compensativa per il tonno destinato alla trasformazione.

TITOLO VI

SORVEGLIANZA

Art. 71

Avvistamenti in mare e rilevamento da parte degli Stati membri

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Gli Stati membri effettuano una sorveglianza nelle acque dell'Unione soggette alla loro sovranità o giurisdizione attraverso:

a) avvistamenti dei pescherecci da parte di navi di ispezione, aeromobili di sorveglianza o altri mezzi di sorveglianza;

b) il sistema di controllo dei pescherecci di cui all'articolo 9; o

c) ogni altro metodo di rilevamento e identificazione.

2. Se le risultanze dell'avvistamento o del rilevamento non corrispondono alle altre informazioni di cui dispone lo Stato membro, questo effettua tutte le indagini necessarie per stabilire i provvedimenti da adottare.

3. Se l'avvistamento o rilevamento riguarda un peschereccio di un altro Stato membro o di un paese terzo e le risultanze ottenute non corrispondono alle altre informazioni di cui dispone lo Stato membro costiero, quest'ultimo, se non è in grado di adottare ulteriori provvedimenti, compila un rapporto di sorveglianza indicante le risultanze ottenute e lo trasmette senza indugio, se possibile per via elettronica, allo Stato membro di bandiera o al paese terzo interessato. Nel caso di una nave di un paese terzo il rapporto di sorveglianza è trasmesso anche alla Commissione e all'EFCA.

4. Il funzionario di uno Stato membro che avvisti o localizzi un peschereccio impegnato nello svolgimento di attività che possono essere considerate una violazione alle norme della politica comune della pesca compila senza indugio un rapporto di sorveglianza e lo trasmette alle sue autorità competenti.

5. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti il formato e il contenuto del rapporto di sorveglianza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

Art. 72

Provvedimenti da adottare a seguito delle risultanze delle attività di avvistamento e rilevamento

1. Quando ricevono un rapporto di sorveglianza di un altro Stato membro, gli Stati membri di bandiera intervengono rapidamente e svolgono tutte le indagini necessarie per stabilire i provvedimenti adeguati da adottare.

2. Gli Stati membri diversi dallo Stato membro di bandiera interessato verificano, ove del caso, se la nave di cui è notificato l'avvistamento ha operato nelle acque soggette alla loro giurisdizione o sovranità o se sono stati sbarcati o importati nel loro territorio prodotti della pesca provenienti da tale nave e indagano sull'osservanza, da parte della nave stessa, delle pertinenti misure di conservazione e di gestione.

3. La Commissione o l'organismo da essa designato o, se del caso, lo Stato membro di bandiera e gli altri Stati membri esaminano altresì le informazioni debitamente documentate su navi che hanno formato oggetto di un avvistamento trasmesse da privati cittadini, da organizzazioni della società civile, con particolare riguardo a quelle operanti in campo ambientale, e da rappresentanti del settore della pesca o del commercio dei prodotti ittici.

Art. 73

Osservatori di controllo

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Ove sia stato istituito un programma di osservazione di controllo dell'Unione in conformità del trattato, gli osservatori di controllo presenti a bordo dei pescherecci designati dagli Stati membri verificano il rispetto delle norme della politica comune della pesca in relazione ai pescherecci. Essi svolgono tutte le mansioni previste dal programma di osservazione e, in particolare, registrano le attività di pesca del peschereccio ed esaminano i documenti pertinenti.

2. Gli osservatori di controllo:

a) possiedono le qualifiche necessarie per lo svolgimento delle loro mansioni e ricevono periodicamente una formazione da parte degli Stati membri o, se del caso, dell'EFCA;

b) sono indipendenti rispetto all'armatore, al titolare della licenza, al comandante del peschereccio e a qualunque altro membro dell'equipaggio;

c) non hanno alcun legame economico con l'operatore;

d) eseguono le loro mansioni in modo non discriminatorio;

e) sono provvisti, in mare, di un dispositivo di comunicazione bidirezionale indipendente dalla nave.

3. Gli osservatori di controllo si adoperano, per quanto possibile, affinché la loro presenza a bordo non ostacoli né interferisca con le attività di pesca e con il normale funzionamento della nave.

4. Qualora gli osservatori di controllo rilevino un'infrazione grave, compreso l'atto di ostacolare o in qualche modo impedire lo svolgimento delle loro mansioni, ne informano senza indugio le autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

5. Gli osservatori di controllo compilano un rapporto di osservazione, se possibile in formato elettronico, e lo trasmettono senza indugio, se del caso utilizzando mezzi di trasmissione elettronici a bordo del peschereccio, alle loro autorità competenti e alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Gli Stati membri inseriscono il rapporto nella banca dati di cui all'articolo 78.

6. Qualora il rapporto di osservazione indichi che la nave sottoposta ad osservazione ha praticato attività di pesca contrarie alle norme previste dalla politica comune della pesca, le autorità competenti di cui al paragrafo 4 adottano misure opportune per indagare sulla questione.

7. I comandanti dei pescherecci dell'Unione offrono agli osservatori di controllo una sistemazione adeguata, ne agevolano l'operato ed evitano qualsiasi interferenza con lo svolgimento delle loro mansioni. I comandanti dei pescherecci comunitari consentono altresì agli osservatori di controllo di accedere alle opportune parti della nave, comprese le catture, e ai pertinenti documenti, compresi i file elettronici.

8. Tutti i costi generati dalle attività degli osservatori di controllo ai sensi del presente articolo sono a carico degli Stati membri di bandiera. A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri possono chiedere agli operatori dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno partecipato all'attività di pesca considerata di contribuire a tali costi, fatto salvo il paragrafo 2, lettera b).

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis concernenti:

a) la metodologia da utilizzare per individuare le navi da sottoporre a un programma di osservazione di controllo;

b) il formato e il contenuto dei rapporti di osservazione;

c) il sistema di comunicazione per gli osservatori di controllo;

d) le norme riguardanti la sicurezza degli osservatori di controllo sui pescherecci;

e) le misure volte a garantire l'indipendenza degli osservatori di controllo, incluse le modalità della loro remunerazione;

f) le mansioni degli osservatori di controllo anche in caso di sospetta infrazione grave;

g) i requisiti minimi relativi all'abilitazione e alla formazione degli osservatori di controllo.

Art. 73

Osservatori incaricati del controllo per il monitoraggio dell'obbligo di sbarco

(introdotto dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812)

Fatto salvo l'articolo 73, paragrafo 1, del presente regolamento, gli Stati membri possono inviare osservatori incaricati del controllo a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera al fine di garantire il monitoraggio delle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. A tali osservatori incaricati del controllo si applicano le disposizioni dell'articolo 73, paragrafi da 2 a 9, del presente regolamento.

TITOLO VII

ISPEZIONE E PROCEDIMENTO

Capo I

Disposizioni generali

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

Art. 74

Svolgimento delle ispezioni

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Gli Stati membri compilano e tengono aggiornato un elenco dei funzionari incaricati delle ispezioni.

2. I funzionari svolgono le loro mansioni conformemente alle norme del diritto dell'Unione. Essi preparano e svolgono, in modo non discriminatorio, ispezioni in mare, lungo il litorale, nei porti e nei luoghi di sbarco, durante il trasporto, negli impianti di trasformazione e lungo la catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca.

3. I funzionari si accertano che le attività svolte dagli operatori e dai comandanti siano conformi alle norme della politica comune della pesca e, in particolare, verificano:

a) la legalità dei prodotti della pesca detenuti a bordo, immagazzinati, trasportati, trasbordati, trasferiti, sbarcati, trasformati o commercializzati nonché l'esattezza della documentazione o delle pertinenti trasmissioni elettroniche;

b) la legalità degli attrezzi da pesca utilizzati per le specie bersaglio, per le specie oggetto di catture accessorie e per le catture detenute a bordo e la conformità ad altre misure tecniche applicabili per la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini;

c) la presenza a bordo di attrezzature per il recupero degli attrezzi da pesca di cui all'articolo 48;

d) se applicabile, il piano di stivaggio e lo stivaggio separato delle specie;

e) la marcatura e l'identificazione delle navi e degli attrezzi da pesca;

f) le informazioni sul motore di cui all'articolo 40;

g) l'uso e il funzionamento dei sistemi REM e di altri dispositivi di controllo elettronici, se applicabile;

h) il rispetto delle norme relative agli osservatori di controllo, se applicabile.

4. I funzionari possono esaminare tutte le zone e tutti i ponti e i locali pertinenti. Possono inoltre esaminare le catture, trasformate o no, gli attrezzi da pesca, le attrezzature, i contenitori e gli imballaggi contenenti pesci o prodotti della pesca, nonché qualsiasi documentazione o trasmissione elettronica pertinente che ritengano necessaria per verificare il rispetto delle norme della politica comune della pesca. I funzionari possono interrogare le persone ritenute in possesso di informazioni concernenti l'oggetto dell'ispezione.

5. I funzionari ricevono la formazione necessaria per lo svolgimento delle loro mansioni.

6. L'attività di ispezione è svolta in modo tale da recare il minimo intralcio o disturbo possibile alla nave o al mezzo di trasporto e alle loro attività, nonché al magazzinaggio, alla trasformazione e alla commercializzazione delle catture. I funzionari fanno il possibile per evitare il deterioramento delle catture nel corso dell'ispezione.

7. Le autorità competenti degli Stati membri pongono in essere procedure atte a garantire che qualsiasi reclamo in merito allo svolgimento delle ispezioni sia oggetto di indagini adeguate.

8. Se un funzionario che effettua un'ispezione ha motivo di ritenere che un peschereccio pratichi attività di pesca con il ricorso al lavoro forzato quale definito all'articolo 2 della Convenzione n. 29 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro forzato, tale funzionario ne informa le altre autorità competenti di tale Stato membro.

9. Gli Stati membri costieri possono, prendendo gli opportuni accordi con lo Stato membro di bandiera, invitare i funzionari delle autorità competenti di tale Stato membro a partecipare alle ispezioni dei pescherecci battenti la bandiera di quest'ultimo, mentre tali navi operano nelle acque dello Stato membro costiero o sbarcano nei suoi porti o nei suoi luoghi di sbarco.

10. Gli Stati membri adottano un approccio basato sul rischio per la selezione dei pescherecci da ispezionare. Per i tipi di pesca soggetti a programmi specifici di controllo e ispezione di cui all'articolo 95, tale approccio è definito conformemente alla metodologia armonizzata stabilita dagli Stati membri in cooperazione con l'EFCA.

11. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento stabilendo norme specifiche sullo svolgimento delle ispezioni. Tali norme possono riguardare:

a) l'autorizzazione e le norme minime relative all'abilitazione dei funzionari preposti alle ispezioni a terra o in mare;

b) il coordinamento delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione tra Stati membri;

c) le mansioni dei funzionari autorizzati a svolgere le ispezioni;

d) lo svolgimento delle ispezioni a terra o in mare.

Art. 75

Obblighi dell'operatore e del comandante

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. L'operatore e il comandante collaborano con i funzionari - e li assistono - nell'esercizio delle loro mansioni relative alle ispezioni. Agevolano l'accesso, in condizioni di sicurezza, alla nave, comprese le stive, ai mezzi di trasporto, ai container o ai locali di magazzinaggio in cui i prodotti della pesca sono immagazzinati, trasformati o commercializzati o ai locali in cui gli attrezzi da pesca sono immagazzinati o riparati. Garantiscono la sicurezza dei funzionari e non li ostacolano né tentano di intimidirli o di interferire nello svolgimento delle loro mansioni.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento stabilendo norme sugli obblighi dell'operatore e del comandante relativi alle ispezioni.

Art. 76

Rapporto di ispezione

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. I funzionari compilano un rapporto a seguito di ogni ispezione e lo trasmettono alle loro autorità competenti. I dati contenuti nel rapporto sono registrati e trasmessi per via elettronica. In caso di ispezione di un peschereccio battente bandiera di un altro Stato membro, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio allo Stato membro di bandiera.

In caso di ispezione di un peschereccio battente bandiera di un paese terzo, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio alle autorità competenti del paese terzo interessato. Qualora sia stata constatata un'infrazione grave, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa anche alla Commissione.

Se l'ispezione è condotta in acque o in porti soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di ispezione, conformemente al presente regolamento, o in acque o in porti di un paese terzo conformemente agli accordi internazionali, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa per via elettronica e senza indugio a detto Stato membro o paese terzo.

2. I funzionari comunicano i risultati dell'ispezione all'operatore o al comandante, che ha la possibilità di formulare osservazioni in merito all'ispezione e ai risultati. Tali osservazioni sono rispecchiate nel rapporto di ispezione. Il funzionario indica nel giornale di pesca che è stata effettuata un'ispezione.

3. Una copia del rapporto di ispezione è trasmessa quanto prima all'operatore o al comandante e, comunque, non oltre quindici giorni lavorativi dal termine dell'ispezione.

4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate sul formato e sul contenuto minimi dei rapporti di ispezione, sulla loro compilazione e sulla loro trasmissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

Art. 77

Ammissibilità dei rapporti di ispezione e di sorveglianza

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

I rapporti di ispezione e di sorveglianza redatti da ispettori dell'Unione, funzionari di un altro Stato membro, funzionari della Commissione o autorità competenti di un paese terzo costituiscono elementi di prova ammissibili nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari in qualsiasi Stato membro. Ai fini dell'accertamento dei fatti, i rapporti di ispezione e di sorveglianza redatti da ispettori dell'Unione, funzionari di un altro Stato membro o funzionari della Commissione sono considerati equivalenti ai rapporti di ispezione e di sorveglianza degli Stati membri.

Art. 78

Banca dati elettronica

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Ciascuno Stato membro istituisce e tiene aggiornata una banca dati elettronica in cui inserisce tutti i rapporti di ispezione e di sorveglianza relativi agli operatori stabiliti nel suo territorio e ai pescherecci battenti la sua bandiera redatti dai suoi funzionari, nonché altri rapporti di ispezione e di sorveglianza redatti dai suoi funzionari. La Commissione e l'EFCA hanno accesso remoto alle banche dati degli Stati membri, conformemente all'articolo 110.

2. Ciascuno Stato membro conserva in formato elettronico i rapporti di ispezione e di sorveglianza dei pescherecci battenti la sua bandiera redatti da funzionari di paesi terzi.

3. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti il funzionamento della banca dati elettronica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

Art. 79

Ispettori dell'Unione

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Gli Stati membri e la Commissione notificano all'EFCA un elenco di funzionari da includere nell'elenco degli ispettori dell'Unione. L'EFCA tiene e aggiorna l'elenco degli ispettori dell'Unione, compresi i funzionari degli Stati membri, della Commissione e dell'EFCA stessa. Essa mette tale elenco a disposizione della Commissione e degli Stati membri.

2. Fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri costieri, gli ispettori dell'Unione possono effettuare ispezioni in conformità del presente regolamento nel territorio degli Stati membri e nelle acque dell'Unione e su pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione. Se l'ispezione è condotta nel territorio di uno Stato membro, gli ispettori dell'Unione non designati da tale Stato membro possono effettuare tali ispezioni solo in presenza di un funzionario addetto all'ispezione designato da tale Stato membro o con l'accordo di tale Stato membro.

3. Gli ispettori dell'Unione possono essere incaricati:

a) dell'attuazione dei programmi specifici di controllo e di ispezione adottati conformemente all'articolo 95;

b) dei programmi internazionali di controllo della pesca per i quali l'Unione è tenuta ad effettuare il controllo.

4. Gli ispettori dell'Unione possono fornire assistenza per quanto riguarda le attività di formazione relative al controllo e all'ispezione, comprese attività di formazione per i funzionari di paesi terzi.

5. Per lo svolgimento dei loro compiti e fatto salvo il paragrafo 6, gli ispettori dell'Unione hanno accesso immediato, nella stessa misura e alle stesse condizioni dei funzionari dello Stato membro in cui ha luogo l'ispezione, a:

a) tutte le zone a bordo dei pescherecci dell'Unione e delle altre navi che esercitano attività di pesca, ai locali o ai luoghi pubblici e ai mezzi di trasporto, e

b) tutti i documenti e le informazioni pertinenti necessari per lo svolgimento dei loro compiti, in particolare i giornali di pesca, le licenze di pesca, la certificazione della potenza del motore, i dati ricavati dai sistemi REM, le dichiarazioni di sbarco, i certificati di cattura, le dichiarazioni di trasbordo e le note di vendita.

6. Gli ispettori dell'Unione non sono dotati di poteri giudiziari e di polizia oltre il territorio dello Stato membro d'origine o al di fuori delle acque dell'Unione soggette alla sovranità e alla giurisdizione dello Stato membro d'origine.

7. Quando sono assegnati al ruolo di ispettori dell'Unione, i funzionari della Commissione o dell'EFCA non sono dotati di poteri giudiziari e di polizia.

8. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:

a) la notifica degli ispettori dell'Unione all'EFCA;

b) l'adozione e la tenuta dell'elenco degli ispettori dell'Unione;

c) la notifica degli ispettori dell'Unione alle organizzazioni regionali di gestione della pesca;

d) i poteri e gli obblighi degli ispettori dell'Unione;

e) i rapporti degli ispettori dell'Unione;

f) le misure adottate a seguito dei rapporti degli ispettori dell'Unione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

CAPO II

Ispezioni al di fuori delle acque dello Stato membro di ispezione

Art. 80

Ispezioni di pescherecci al di fuori delle acque dello Stato membro di ispezione

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri costieri, gli Stati membri possono ispezionare i pescherecci battenti la loro bandiera in tutte le acque dell'Unione fuori delle acque soggette alla sovranità di un altro Stato membro.

2. Gli Stati membri possono effettuare, in tutte le acque dell'Unione fuori delle acque soggette alla sovranità di un altro Stato membro, ispezioni concernenti le attività di pesca sui pescherecci di un altro Stato membro in conformità del presente regolamento:

a) dopo aver ottenuto l'autorizzazione dello Stato membro costiero interessato; oppure

b) nel caso in cui sia stato adottato un programma specifico di controllo e di ispezione conformemente all'articolo 95.

3. Gli Stati membri sono autorizzati a ispezionare nelle acque internazionali i pescherecci dell'Unione battenti bandiera di un altro Stato membro.

4. Gli Stati membri possono ispezionare i pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera o la bandiera di un altro Stato membro nelle acque o nei porti di paesi terzi conformemente agli accordi internazionali.

5. Gli Stati membri designano l'autorità competente che fungerà da punto di contatto ai fini del presente articolo. Il punto di contatto degli Stati membri deve essere reperibile 24 ore su 24.

Art. 81

Domande di autorizzazione

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812)

1. Le domande di autorizzazione di uno Stato membro a effettuare ispezioni su pescherecci in acque dell'Unione non soggette alla sua sovranità o giurisdizione, di cui all'articolo 80, paragrafo 2, lettera a), sono trattate dallo Stato membro costiero interessato entro dodici ore dalla presentazione della domanda o entro un termine adeguato quando la domanda riguarda un inseguimento iniziato nelle acque dello Stato membro che effettua l'ispezione.

2. La decisione è comunicata senza indugio allo Stato membro richiedente. La decisione è altresì comunicata alla Commissione o all'organismo da essa designato.

3. Le domande di autorizzazione sono respinte, in tutto o in parte, solo se ciò risulta necessario per motivi imperativi. Il rifiuto e le relative motivazioni sono comunicati immediatamente allo Stato membro richiedente e alla Commissione o all'organismo da essa designato.

CAPO III

Procedura in caso di infrazione

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

Art. 82

Obblighi dei funzionari in caso di infrazione

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Se le informazioni raccolte in sede di ispezione o ogni altro dato o informazione pertinenti lo inducono a ritenere che sia stata commessa un'infrazione alle norme della politica comune della pesca, il funzionario:

a) annota l'infrazione constatata nel rapporto di ispezione;

b) adotta tutte le misure necessarie per assicurare la conservazione degli elementi di prova relativi all'infrazione constatata;

c) trasmette immediatamente il rapporto di ispezione all'autorità competente.

d) informa la persona fisica o la persona giuridica sospettata di aver commesso l'infrazione o colta in flagrante mentre la commetteva del fatto che tale infrazione può comportare l'applicazione di sanzioni e l'assegnazione di un congruo numero di punti ai sensi dell'articolo 92. Ciò è registrato nel rapporto di ispezione.

2. I funzionari possono rimanere a bordo del peschereccio fino a quando non siano state prese le misure necessarie con riguardo all'indagine di cui all'articolo 85. Lo stesso vale, mutatis mutandis, per le ispezioni effettuate nei locali in cui i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono sbarcati, immagazzinati, trasformati o commercializzati, nonché per le ispezioni durante il trasporto di tali prodotti. Se l'ispezione è effettuata su un veicolo utilizzato per il trasporto di prodotti della pesca o dell'acquacoltura, il veicolo non è autorizzato a proseguire fino a quando non siano state prese le misure necessarie con riguardo all'indagine di cui all'articolo 85.

Art. 83

Infrazioni constatate al di fuori delle acque dello Stato membro di ispezione

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812)

1. Ove venga constatata un'infrazione a seguito di un'ispezione effettuata in conformità dell'articolo 80, lo Stato membro di ispezione presenta senza indugio un rapporto di ispezione sintetico allo Stato membro costiero oppure, in caso di ispezione al di fuori delle acque dell'Unione, allo Stato membro di bandiera del peschereccio in questione. Un rapporto di ispezione completo è trasmesso allo Stato membro costiero e allo Stato membro di bandiera entro quindici giorni dalla data dell'ispezione.

2. Lo Stato membro costiero o, in caso di ispezione al di fuori delle acque dell'Unione, lo Stato membro di bandiera del peschereccio in questione prende le misure adeguate per quanto riguarda l'infrazione di cui al paragrafo 1.

Art. 84

Provvedimenti più severi in caso di infrazioni gravi

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

[1. Lo Stato membro di bandiera o lo Stato membro costiero nelle cui acque un peschereccio è sospettato di aver commesso:

a) errori di registrazione delle catture di stock oggetto di un piano pluriennale per quantitativi superiori a 500 kg o al10%, calcolati in percentuale dei dati riportati nel giornale di pesca, se quest'ultimo quantitativo è più elevato; oppure

b) una delle infrazioni gravi di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o all'articolo 90, paragrafo 1, del presente regolamento entro un anno dalla commissione ditale prima infrazione grave, possono richiedere al peschereccio di dirigersi immediatamente in un porto affinché possa essere avviata un'indagine completa, oltre alle misure previste al capo IX del regolamento (CE) n. 1005/2008.

2. Lo Stato membro costiero notifica senza indugio, in conformità delle procedure contemplate dal diritto interno, l'indagine di cui al paragrafo 1 allo Stato membro di bandiera.

3. I funzionari possono rimanere a bordo del peschereccio fino all'avvio dell'indagine completa di cui al paragrafo 1.

4. Il comandante del peschereccio di cui al paragrafo 1sospende tutte le attività di pesca e si dirige in porto se è stato invitato a procedere in tal modo.]

[CAPO IV

Procedimento attinente a infrazioni constatate nel corso di ispezioni]

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

Art. 85

Procedimento

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 72, all'articolo 83, paragrafo 2, e all'articolo 86, le autorità competenti degli Stati membri adottano opportune misure in conformità del titolo VIII e procedono immediatamente all'indagine qualora, nel corso di un'ispezione effettuata dai propri funzionari, dai funzionari di altri Stati membri, dagli ispettori dell'Unione o dai funzionari di paesi terzi, sia stata constatata un'infrazione, oppure nel caso in cui dati o informazioni pertinenti inducano le autorità competenti degli Stati membri a ritenere che sia stata commessa un'infrazione alle norme della politica comune della pesca.

2. In caso di infrazione grave, gli Stati membri adottano opportune misure immediate ai sensi dell'articolo 91.

Art. 86

Trasferimento del procedimento

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Lo Stato membro nel cui territorio o nelle cui acque sia stata constatata un'infrazione può trasferire il procedimento attinente all'infrazione alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera o dello Stato membro di cui la persona sospettata di aver commesso un'infrazione è cittadina, d'intesa con lo Stato membro interessato e a condizione che il trasferimento possa meglio garantire il conseguimento del fine di cui all'articolo 89 bis, paragrafo 2.

2. Lo Stato membro di bandiera può trasferire il procedimento attinente a un'infrazione alle autorità competenti dello Stato membro che ha constatato tale infrazione, d'intesa con lo Stato membro interessato e a condizione che il trasferimento possa meglio garantire il conseguimento del fine di cui all'articolo 89 bis, paragrafo 2.

Art. 87

Infrazioni constatate da ispettori comunitari

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

[Gli Stati membri prendono le misure adeguate per quanto riguarda le infrazioni constatate da ispettori dell'Unione nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione o su pescherecci battenti la loro bandiera.]

Art. 88

Misure correttive in caso di mancato procedimento da parte dello Stato membro di sbarco o di trasbordo

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Se lo Stato membro di sbarco o di trasbordo non è lo Stato membro di bandiera e se le sue autorità competenti non adottano opportune misure nei confronti delle persone fisiche o giuridiche responsabili o non trasferiscono il procedimento conformemente all'articolo 86, i quantitativi di pesce catturati, rigettati in mare, sbarcati o trasbordati in violazione delle norme della politica comune della pesca possono essere imputati al contingente assegnato allo Stato membro di sbarco o di trasbordo.

2. La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, i quantitativi di pesce da imputare al contingente dello Stato membro di sbarco o trasbordo, dopo aver interpellato gli Stati membri interessati.

3. Se lo Stato membro di sbarco o di trasbordo non dispone più di un contingente corrispondente, si applica l'articolo 37. A tal fine, i quantitativi di pesce catturati, rigettati in mare, sbarcati o trasbordati in violazione delle norme della politica comune della pesca sono considerati equivalenti al pregiudizio subito, ai sensi di detto articolo, dallo Stato membro di bandiera.

TITOLO VIII

ESECUZIONE DELLE NORME

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

Art. 89

Misure e sanzioni volte a garantire il rispetto delle norme

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Conformemente al loro diritto interno e alle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono norme in materia di misure e sanzioni nei confronti della persona fisica che ha commesso l'infrazione alle norme della politica comune della pesca o della persona giuridica che ne è ritenuta responsabile, e in modo sistematico:

a) avviano procedimenti conformemente all'articolo 85;

b) adottano opportune misure quando è constatata un'infrazione; e

c) applicano sanzioni a norma del presente titolo nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che hanno commesso l'infrazione alle norme della politica comune della pesca o ne sono ritenute responsabili.

2. Le autorità competenti dello Stato membro avente giurisdizione in caso di infrazione notificano, senza indugio e in conformità del diritto interno, allo Stato membro di bandiera, allo Stato membro di cui il trasgressore è cittadino o a qualsiasi altro Stato membro competente per i procedimenti amministrativi o penali tali procedimenti o altre misure adottate a norma del presente titolo.

3. Entro il 10 aprile 2026 gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1 e la informano, senza indugio, di eventuali successive modifiche delle stesse.

Art. 89

Sanzioni

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un'infrazione alle norme della politica comune della pesca o le persone giuridiche ritenute responsabili di tale infrazione siano oggetto di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri possono imporre, in aggiunta o in alternativa, sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri assicurano che il livello globale delle sanzioni e delle sanzioni accessorie applicate conformemente al presente regolamento e alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale sia proporzionato alla gravità delle infrazioni e sufficientemente severo da scoraggiare a tutti gli effetti ulteriori infrazioni e da privare chi ne è responsabile dei vantaggi economici derivanti o previsti dall'infrazione commessa, fatto salvo il diritto legittimo di esercitare la propria professione. A tal fine si tiene conto delle misure di esecuzione immediate adottate ai sensi dell'articolo 91.

3. Nel determinare tali sanzioni gli Stati membri tengono conto, in particolare, della gravità, della natura e della portata dell'infrazione, compresi il pregiudizio o il livello del danno arrecato alle risorse della pesca e all'ambiente marino interessato, la sua durata o reiterazione e l'accumularsi di infrazioni simultanee. Gli Stati membri possono tenere conto anche della situazione economica del trasgressore al fine di assicurare il carattere dissuasivo di tali sanzioni.

4. Gli Stati membri possono applicare un sistema in base al quale la sanzione di natura pecuniaria è commisurata al fatturato della persona giuridica o al vantaggio economico derivante o previsto dall'infrazione.

Art. 90

Infrazioni gravi

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Ai fini del presente regolamento, per »infrazione grave« si intende un'infrazione quale prevista al paragrafo 2 o ritenuta grave ai sensi del paragrafo 3.

2. Costituisce un'infrazione grave:

a) pescare senza licenza, autorizzazione o permesso in corso di validità, rilasciati dallo Stato di bandiera o dallo Stato costiero competente;

b) falsificare o occultare marcature, l'identità o la registrazione di un peschereccio;

c) occultare, falsificare o eliminare elementi di prova relativi a un'indagine;

d) ostacolare il lavoro dei funzionari o degli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni;

e) effettuare il trasbordo senza la necessaria autorizzazione o in luoghi in cui il trasbordo è vietato;

f) effettuare operazioni di trasferimento o ingabbiamento, in particolare secondo le definizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in violazione delle norme della politica comune della pesca;

g) effettuare il trasbordo da o su navi figuranti nell'elenco delle navi INN dell'Unione o di un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, effettuare operazioni di trasferimento o partecipare a operazioni di pesca congiunta con tali navi, oppure prestare assistenza a queste ultime o rifornirle;

h) partecipare al funzionamento, alla gestione e alla proprietà, anche in qualità di titolare effettivo secondo la definizione dell'articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), di una nave figurante nell'elenco delle navi INN dell'Unione o di un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, o fornire servizi, compresi servizi logistici, assicurativi e altri servizi finanziari, ad operatori collegati a tale nave;

i) svolgere attività di pesca in violazione delle norme applicabili in una zona di restrizione della pesca;

j) pescare, catturare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita specie per le quali tali attività sono vietate, alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) 2019/1241;

k) svolgere attività di pesca di specie soggette a limiti di cattura per le quali l'operatore non dispone di un contingente o non ha accesso al contingente dello Stato membro di bandiera, specie il cui contingente è esaurito o la cui pesca è sospesa, temporaneamente vietata o oggetto di un periodo di divieto, eccezion fatta per le catture accidentali, a meno che l'attività non costituisca un'infrazione grave ai sensi della lettera j);

l) esercitare, gestire o possedere un peschereccio privo di nazionalità e quindi senza bandiera ai sensi del diritto internazionale;

m) utilizzare attrezzi da pesca o metodi vietati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1241 o di altre norme equivalenti della politica comune della pesca;

n) falsificare documenti, informazioni o dati, in formato cartaceo o elettronico, di cui alle norme della politica comune della pesca;

o) manomettere un motore o il dispositivo per il monitoraggio continuo della potenza del motore della nave allo scopo di aumentarne la potenza per superare quella massima continua indicata nel certificato del motore;

p) svolgere attività di pesca con il ricorso al lavoro forzato quale definito all'articolo 2 della Convenzione n. 29 dell'OIL sul lavoro forzato.

3. Costituisce un'infrazione grave, laddove l'autorità competente dello Stato membro interessato determini che sia soddisfatto almeno uno dei criteri elencati nell'allegato IV:

a) usare documenti, informazioni o dati falsificati o non validi, in formato cartaceo o elettronico, di cui alle norme della politica comune della pesca;

b) non adempiere gli obblighi relativi alla corretta registrazione, conservazione e comunicazione dei dati sulle attività di pesca, compresi i dati che devono essere trasmessi dai sistemi di controllo dei pescherecci nonché i dati riguardanti le notifiche preventive, le dichiarazioni di cattura, le dichiarazioni di trasbordo, i giornali di pesca, le dichiarazioni di sbarco, i registri di pesatura, le dichiarazioni di assunzione in carico, i documenti di trasporto o le note di vendita come prescritto dalle norme della politica comune della pesca, ad eccezione degli obblighi relativi al margine di tolleranza di cui alla lettera c);

c) non adempiere gli obblighi relativi alla corretta registrazione delle stime dei quantitativi entro il margine di tolleranza autorizzato, conformemente all'articolo 14, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento e all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

d) non adempiere gli obblighi relativi alle caratteristiche o all'uso degli attrezzi da pesca, dei dispositivi acustici di dissuasione, dei dispositivi di selettività o di concentrazione del pesce, in particolare per quanto riguarda marcatura e identificazione, zone, profondità, periodi, numero di attrezzi e dimensioni di maglia, ovvero dell'apparecchiatura di cernita, dell'apparecchiatura per la separazione dell'acqua o dell'apparecchiatura per la trasformazione, oppure non rispettare le misure per ridurre le catture accidentali di specie sensibili, secondo quanto prescritto dalle norme della politica comune della pesca, a meno che l'attività non costituisca un'infrazione grave ai sensi del paragrafo 2;

e) non salpare e detenere a bordo del peschereccio, anche ricorrendo alla pratica del rilascio in acqua del pescato (slipping), o non effettuare lo sbarco, ove applicabile, il trasbordo o il trasferimento di specie soggette all'obbligo di sbarco, comprese le catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione delle norme della politica comune della pesca applicabili alla pesca o alle zone di pesca;

f) svolgere attività di pesca nella zona di competenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca in maniera non conforme alle misure di conservazione e di gestione applicabili di tale organizzazione, o in violazione di dette misure, a meno che l'attività non costituisca un'infrazione grave ai sensi del paragrafo 2 o di altre lettere del presente paragrafo;

g) mettere a disposizione sul mercato prodotti della pesca o dell'acquacoltura in violazione delle norme della politica comune della pesca, a meno che l'attività non costituisca un'infrazione grave ai sensi del paragrafo 2 o di altre lettere del presente paragrafo;

h) svolgere attività di pesca ricreativa in violazione delle norme della politica comune della pesca o praticare la vendita di prodotti della pesca catturati nell'ambito della pesca ricreativa;

i) commettere infrazioni multiple delle norme della politica comune della pesca;

j) svolgere una delle attività di cui al paragrafo 2, lettera g), in relazione a una nave che pratica la pesca INN quale definita dal regolamento (CE) n. 1005/2008 e non figurante nell'elenco delle navi INN dell'Unione o di un'organizzazione regionale di gestione della pesca;

k) utilizzare la potenza del motore al di là di quella massima continua certificata e registrata nel registro della flotta peschereccia dello Stato membro;

l) sbarcare in porti di paesi terzi senza la notifica preventiva di cui all'articolo 19 bis;

m) svolgere attività commerciali direttamente collegate alla pesca INN, inclusi gli scambi, l'importazione, l'esportazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti della pesca derivanti dalla pesca INN;

n) smaltire illegalmente in mare attrezzi da pesca o altri attrezzi da un peschereccio.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che modifichino i criteri di cui all'allegato IV qualora vi siano chiare indicazioni che ciò è necessario per garantire un'applicazione efficace e proporzionata delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri e tra di essi. Essa tiene conto, in particolare, del parere del gruppo di esperti incaricato del rispetto delle norme di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o delle conclusioni della relazione elaborata dalla Commissione a norma dell'articolo 118, paragrafo 2, del presente regolamento. Tali modifiche non aggiungono nuovi criteri e abrogano i criteri solo in casi eccezionali.

(1)

Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (GU L 238 del 27.9.2023).

(2)

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015).

(3)

Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016).

Art. 91

Misure di esecuzione immediate in caso di infrazioni gravi

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Se dati o informazioni pertinenti inducono le autorità competenti degli Stati membri a ritenere che una persona fisica abbia commesso un'infrazione grave o una persona giuridica ne sia responsabile o se una persona fisica è stata colta in flagranza di un'infrazione grave, gli Stati membri, oltre all'indagine relativa all'infrazione in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 85, adottano misure immediate e pertinenti in conformità del loro diritto interno, quali:

a) la cessazione delle attività di pesca;

b) il dirottamento del peschereccio in un porto;

c) il dirottamento del mezzo di trasporto verso un altro luogo a fini di ispezione;

d) la costituzione di una garanzia;

e) il sequestro del peschereccio, del mezzo di trasporto, degli attrezzi da pesca, delle catture o dei prodotti della pesca o dei proventi realizzati dalla vendita delle catture o dei prodotti della pesca;

f) la restrizione o il divieto dell'immissione sul mercato dei prodotti della pesca;

g) il fermo temporaneo del peschereccio o del mezzo di trasporto considerati;

h) la sospensione dell'autorizzazione di pesca;

i) la cessazione temporanea delle attività commerciali.

2. Le misure immediate di cui al paragrafo 1 sono di natura tale da impedire il perdurare dell'infrazione grave constatata, da consentire l'avvio di ogni azione necessaria ad assicurare la conservazione degli elementi di prova relativi a tale infrazione e da permettere alle autorità competenti di portare a termine la loro indagine.

3. Lo Stato membro interessato notifica immediatamente allo Stato di bandiera le misure di cui al paragrafo 1, in conformità del suo diritto interno.

Art. 91

Sanzioni applicabili alle infrazioni gravi

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Fatte salve altre sanzioni applicate conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché un'infrazione grave che abbia portato all'ottenimento di prodotti della pesca o dell'acquacoltura sia passibile di sanzioni amministrative di natura pecuniaria il cui importo minimo è pari ad almeno il valore dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura ottenuti a seguito dell'infrazione grave e il cui importo massimo è pari ad almeno cinque volte il valore dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura ottenuti a seguito dell'infrazione grave.

2. In caso di infrazione grave reiterata entro un arco temporale di tre anni che abbia portato all'ottenimento di prodotti della pesca o dell'acquacoltura, gli Stati membri provvedono affinché l'infrazione grave sia passibile di sanzioni amministrative di natura pecuniaria il cui importo minimo è pari ad almeno due volte il valore dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura ottenuti a seguito dell'infrazione grave e il cui importo massimo è pari ad almeno otto volte il valore dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura ottenuti a seguito dell'infrazione grave.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire nel loro ordinamento giuridico interno importi standard per le sanzioni amministrative di natura pecuniaria anziché sanzioni amministrative minime.

Gli importi standard minimi non sono inferiori al valore medio dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura ottenuti a seguito di un'infrazione grave. In caso di infrazione grave reiterata di cui al paragrafo 2, gli importi standard minimi non sono inferiori al doppio del valore medio.

Gli Stati membri che stabiliscono tali importi standard possono autorizzare gli organi giurisdizionali o le autorità competenti a discostarsi da tali importi standard, ove necessario, affinché le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive, e a imporre sanzioni amministrative di natura pecuniaria il cui ammontare massimo è pari ad almeno cinque volte il valore dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura ottenuti a seguito dell'infrazione grave o, in caso di infrazione grave reiterata di cui al paragrafo 2, ad almeno otto volte tale valore.

4. Il livello minimo o l'importo standard delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria stabilito ai paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudica l'applicazione di eventuali norme relative a circostanze attenuanti e ad altri fattori, previste dal diritto interno, quando si tratta di decidere in merito alle sanzioni da applicare in ogni singolo caso.

5. Nel calcolare il valore dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura ottenuti a seguito dell'infrazione grave, gli Stati membri tengono conto dei prezzi nazionali relativi alla prima vendita, dei prezzi sui principali mercati internazionali pertinenti per le specie e la zona di pesca interessate o dei prezzi indicati nella piattaforma dell'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA) al momento in cui è stata commessa l'infrazione.

6. Qualora l'infrazione grave non abbia portato all'ottenimento di prodotti della pesca o dell'acquacoltura, le sanzioni amministrative di natura pecuniaria sono stabilite dagli Stati membri conformemente all'articolo 89 bis, a un livello tale da garantire che siano effettive, proporzionate e dissuasive.

7. Gli Stati membri possono inoltre, in alternativa, ricorrere a sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, garantendo nel contempo che tali sanzioni abbiano un effetto equivalente alle sanzioni amministrative di natura pecuniaria di cui al presente articolo.

Art. 91

Sanzioni accessorie

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Le sanzioni di cui agli articoli 89, 89 bis e 91 bis possono essere accompagnate da altre sanzioni, in particolare:

a) il fermo del peschereccio o dei pescherecci o del veicolo o dei veicoli coinvolti nell'infrazione;

b) la confisca del peschereccio o dei pescherecci, del veicolo o dei veicoli, degli attrezzi da pesca, delle catture o dei prodotti della pesca vietati;

c) la sospensione o la revoca della licenza di pesca o dell'autorizzazione di pesca;

d) la riduzione o la revoca dei diritti di pesca;

e) l'esclusione dal diritto di ottenere nuovi diritti di pesca;

f) il divieto di fruire di sovvenzioni o aiuti pubblici;

g) la sospensione o la revoca dello status di operatore economico riconosciuto concesso a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008;

h) la radiazione del peschereccio dal registro nazionale;

i) la sospensione o la cessazione di una parte o della totalità delle attività economiche dell'operatore connesse alla politica comune della pesca;

j) la sospensione o la revoca dell'autorizzazione ad esercitare attività commerciali relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

2. Gli Stati membri determinano, conformemente al loro diritto interno, la durata delle sanzioni di cui al paragrafo 1.

3. Quando un peschereccio è soggetto a fermo a norma del paragrafo 1, lettera a), deciso dal suo Stato membro di bandiera, o si vede sospendere o revocare l'autorizzazione di pesca conformemente al paragrafo 1, lettera c), lo Stato membro di bandiera sospende la licenza di pesca di tale peschereccio per la stessa durata o la revoca.

Art. 92

Sistema a punti per infrazioni gravi

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Gli Stati membri applicano un sistema a punti per le infrazioni gravi descritte all'articolo 90, fatta eccezione per le infrazioni gravi che non si applicano al titolare della licenza di pesca o al comandante.

2. Se una persona fisica ha commesso un'infrazione grave o una persona giuridica è ritenuta responsabile di tale tipo di infrazione, al titolare della licenza di pesca per il peschereccio interessato è assegnato un numero di punti calcolato conformemente all'allegato III.

3. I punti assegnati sono trasferiti a qualsiasi futuro titolare della licenza di pesca per la nave da cattura interessata qualora quest'ultima o la licenza sia venduta, ceduta o cambi altrimenti proprietà dopo la data dell'infrazione, anche in un altro Stato membro.

4. Gli Stati membri istituiscono inoltre un sistema a punti in base al quale al comandante della nave è assegnato lo stesso numero di punti del titolare della licenza di pesca a seguito di un'infrazione grave relativa alla nave e commessa durante il suo comando, conformemente all'allegato III. Se il comandante della nave non è cittadino dello Stato membro di bandiera, lo Stato membro di bandiera notifica il numero di punti assegnato al comandante, allo Stato membro di cui il comandante è cittadino o, nel caso di cittadini di paesi terzi, a qualsiasi Stato interessato.

5. Se nel corso di un'ispezione sono constatate due o più infrazioni gravi commesse dalla stessa persona fisica o giuridica titolare della licenza di pesca o dal comandante, sono assegnati i punti previsti per ogni infrazione grave commessa conformemente al paragrafo 2, fino a un massimo di 12 punti per tutte le infrazioni di cui trattasi.

6. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 18, la licenza di pesca e/o il diritto di esercitare il comando di un peschereccio in qualità di comandante sono automaticamente sospesi per un periodo minimo di due mesi. Tale periodo è fissato a: quattro mesi se la sospensione avviene una seconda volta e il numero di punti è pari o superiore a 36; otto mesi se la sospensione avviene una terza volta e il numero di punti è pari o superiore a 54; un anno se la sospensione avviene una quarta volta e il numero di punti è pari o superiore a 72. Nel caso in cui la sospensione avvenga una quinta volta e il numero di punti sia pari o superiore a 90, la licenza di pesca e il diritto di esercitare il comando di un peschereccio in qualità di comandante sono revocati e il peschereccio non è utilizzato per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine.

7. Gli Stati membri provvedono affinché una persona fisica per la quale è stata determinata la sospensione o la revoca del diritto di esercitare il comando di un peschereccio a norma del paragrafo 6 non sia autorizzata a operare in qualità di comandante a bordo di un peschereccio battente la loro bandiera. In caso di sospensione del diritto di esercitare il comando, il presente paragrafo si applica solo per il periodo della sospensione.

8. Se il titolare della licenza di pesca o il comandante non commette infrazioni gravi nei tre anni successivi alla data in cui è stata commessa l'ultima infrazione grave accertata, tutti i punti sono cancellati.

9. Allorché uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera abbia confermato, ai sensi del proprio diritto interno, che è stata commessa un'infrazione grave nella sua giurisdizione, ne dà comunicazione allo Stato membro di bandiera affinché quest'ultimo stabilisca e assegni il numero di punti conformemente all'allegato III.

10. Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti responsabili dell'istituzione del sistema di assegnazione dei punti per le infrazioni gravi, dell'assegnazione del numero di punti adeguato al titolare della licenza di pesca e al comandante e del trasferimento dei punti conformemente al paragrafo 3.

11. Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione delle procedure nazionali non pregiudichi l'efficacia del sistema a punti.

12. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento stabilendo norme concernenti:

a) il seguito da dare alla sospensione e alla revoca definitiva della licenza di pesca o del diritto di esercitare attività di pesca in qualità di comandante;

b) le misure da adottare in caso di attività di pesca illegale durante il periodo di sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca o del diritto di esercitare attività di pesca in qualità di comandante;

c) le condizioni che giustificano la cancellazione dei punti;

d) la registrazione dei comandanti autorizzati ad esercitare attività di pesca e la registrazione dei punti assegnati ai comandanti.

13. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:

a) la notifica delle decisioni riguardanti l'assegnazione dei punti;

b) il trasferimento dei punti conformemente al paragrafo 3;

c) la cancellazione della licenza di pesca o la revoca del diritto di esercitare il comando di un peschereccio in qualità di comandante, per la persona responsabile di un'infrazione grave, dagli elenchi pertinenti;

d) l'obbligo di fornire informazioni sul sistema a punti istituito dagli Stati membri per i comandanti di pescherecci.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

Art. 92

Responsabilità delle persone giuridiche

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Una persona giuridica è ritenuta responsabile di un'infrazione grave quando questa è stata commessa a suo vantaggio da qualsiasi persona fisica che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica in questione e che detenga una posizione dominante in seno a tale persona giuridica in virtù di uno qualsiasi degli elementi che seguono:

a) il potere di rappresentanza della persona giuridica;

b) la facoltà di assumere decisioni per conto della persona giuridica; oppure

c) la facoltà di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

2. Una persona giuridica può essere ritenuta responsabile qualora la carenza di sorveglianza o di controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 abbia consentito a una persona fisica soggetta all'autorità della persona giuridica di commettere un'infrazione grave a vantaggio di quest'ultima.

3. La responsabilità di una persona giuridica non esclude la possibilità di agire contro le persone fisiche che siano autrici, istigatrici o complici delle infrazioni considerate.

Art. 92

Obbligo di notifica della decisione definitiva

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Le autorità competenti dello Stato membro avente giurisdizione in merito a un'infrazione notificano, senza indugio e in conformità delle procedure applicabili a norma del diritto interno, allo Stato di bandiera, allo Stato di cui la persona fisica che ha commesso l'infrazione è cittadina o in cui è stabilita la persona giuridica ritenuta responsabile dell'infrazione nonché, ove opportuno, allo Stato costiero, allo Stato di approdo o allo Stato in cui ha luogo la trasformazione qualsiasi decisione definitiva attinente all'infrazione.

In caso di infrazioni gravi constatate nelle acque o nei porti dell'Unione in relazione a pescherecci battenti bandiera di paesi terzi, le autorità competenti dello Stato membro interessato notificano inoltre senza indugio alla Commissione qualsiasi decisione definitiva attinente alle infrazioni.

2. Nel caso di una notifica da parte dello Stato membro di cui al paragrafo 1, lo Stato membro di bandiera assegna il numero di punti adeguato al titolare della licenza di pesca e al comandante del peschereccio interessato.

Art. 93

Registro nazionale delle infrazioni

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Gli Stati membri inseriscono in un registro nazionale tutte le infrazioni accertate alle norme della politica comune della pesca commesse da pescherecci battenti la loro bandiera o da loro cittadini, e da pescherecci battenti la bandiera di un paese terzo o da cittadini di un paese terzo che hanno commesso infrazioni nelle acque soggette alla loro giurisdizione o nel loro territorio, con l'indicazione di tutte le decisioni e di tutte le sanzioni applicate e del numero di punti assegnati. Gli Stati membri introducono nel registro nazionale anche le infrazioni commesse da pescherecci battenti la loro bandiera o da loro cittadini e interessate da procedimenti in altri Stati membri, previa notifica della decisione definitiva da parte dello Stato membro avente giurisdizione conformemente all'articolo 92 ter.

2. Nel dar seguito all'infrazione alle norme della politica comune della pesca, uno Stato membro può chiedere ad altri Stati membri di fornire le informazioni contenute nel loro registro nazionale riguardanti le persone e i pescherecci sospettati dallo Stato membro richiedente di aver commesso l'infrazione in questione o colti in flagrante mentre la commettevano.

3. Se uno Stato membro chiede informazioni riguardanti un'infrazione a un altro Stato membro, quest'ultimo fornisce senza indugio le informazioni pertinenti sulle persone fisiche o giuridiche e sui pescherecci coinvolti nell'infrazione.

4. I dati contenuti nel registro nazionale delle infrazioni sono conservati unicamente per il tempo necessario ai fini del presente regolamento, ma in ogni caso per un minimo di cinque anni civili a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata registrata l'informazione.

TITOLO IX

PROGRAMMI DI CONTROLLO

Art. 93

Programmi nazionali di controllo

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Gli Stati membri istituiscono programmi nazionali di controllo annuali o pluriennali per le ispezioni e il controllo delle norme della politica comune della pesca.

I programmi nazionali di controllo sono basati sul rischio e sono aggiornati una volta all'anno, se necessario, in particolare tenendo conto delle misure di conservazione e di controllo di nuova adozione e di eventuali dati supplementari.

Gli Stati membri notificano i loro programmi nazionali di controllo alla Commissione entro tre mesi dalla loro istituzione o dal loro aggiornamento.

2. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate sui programmi nazionali di controllo e parametri di riferimento per il controllo e le ispezioni, tenendo conto degli obiettivi della politica comune della pesca, del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

Art. 93

Relazione annuale degli Stati membri sul controllo e sulle ispezioni

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione e pubblicano sul loro sito web una relazione annuale sui controlli e sulle ispezioni eseguiti nell'anno precedente. A tal fine, gli Stati membri possono fare riferimento alle informazioni fornite nel quadro dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 95.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni:

a) risorse esistenti disponibili per il controllo e le ispezioni: il numero di navi di ispezione, aeromobili ufficiali e sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS) ufficiali; altri mezzi di controllo e di ispezione; il numero di dipendenti (in equivalenti a tempo pieno); la dotazione di bilancio;

b) il numero e il tipo di controlli e ispezioni eseguiti;

c) il numero e il tipo di infrazioni constatate e accertate, comprese le infrazioni gravi;

d) il numero di azioni di follow-up, per ciascun tipo di infrazione, quali sanzioni amministrative, sanzioni penali, misure di esecuzione immediate o numero di punti assegnato per le infrazioni accertate.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Commissione pubblica sul proprio sito web una raccolta delle informazioni contenute nelle relazioni di cui al paragrafo 1 relative all'anno precedente. La Commissione può chiedere l'assistenza dell'EFCA per la raccolta di tali informazioni.

4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti il formato e la presentazione delle relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

Art. 94

Programmi comuni di controllo

Gli Stati membri possono effettuare, tra loro e di loro iniziativa, programmi di controllo, ispezione e sorveglianza concernenti le attività di pesca.

Art. 95

Programmi specifici di controllo e di ispezione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Alcuni tipi di pesca possono essere assoggettati a programmi specifici di controllo e ispezione. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione e di concerto con gli Stati membri interessati, quali tipi di pesca saranno soggetti a tali programmi in funzione delle necessità di controllo specifico e coordinato dei tipi di pesca in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

2. Gli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 1 definiscono gli obiettivi, le priorità e le procedure nonché i parametri di riferimento per le attività di ispezione. Tali parametri sono stabiliti sulla base della gestione del rischio e soggetti a revisione periodica previa analisi dei risultati conseguiti.

3. Se un piano pluriennale entra in vigore prima che siano divenuti applicabili programmi specifici di controllo e di ispezione, ogni Stato membro stabilisce parametri di riferimento mirati basati sulla gestione del rischio.

4. Gli Stati membri interessati adottano le misure necessarie per garantire l'attuazione di programmi specifici di controllo e di ispezione, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui saranno impiegate.

TITOLO X

VALUTAZIONE E CONTROLLO DA PARTE DELLACOMMISSIONE

Art. 96

Principi generali

1. La Commissione controlla e valuta l'applicazione delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri esaminando le informazioni e i documenti ed effettuando verifiche, ispezioni autonome e audit; essa agevola il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri. A tal fine la Commissione, di propria iniziativa e con i propri mezzi, può avviare ed effettuare indagini, verifiche, ispezioni e audit. Essa può verificare in particolare:

a) l'attuazione e l'applicazione delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri e delle competenti autorità nazionali;

b) l'attuazione e l'applicazione delle norme della politica comune della pesca nelle acque di un paese terzo conformemente ad un accordo internazionale concluso con tale paese;

c) la conformità delle prassi amministrative nazionali e delle attività di ispezione e sorveglianza alle norme della politica della pesca;

d) l'esistenza della documentazione richiesta e la sua conformità alle norme vigenti;

e) le condizioni in cui gli Stati membri svolgono le attività di controllo;

f) l'accertamento e il procedimento in caso di infrazioni;

g) la cooperazione tra Stati membri.

2. Gli Stati membri collaborano con la Commissione per facilitare l'adempimento dei suoi compiti. Gli Stati membri garantiscono che le missioni di verifica, di ispezione autonoma e di audit effettuate ai sensi del presente titolo non formino oggetto di pubblicità che sia lesiva delle missioni in loco. Se i funzionari della Commissione incontrano difficoltà nello svolgimento delle proprie mansioni, gli Stati membri interessati mettono a disposizione della Commissione i mezzi per portare a buon fine il suo compito e offrono ai funzionari della Commissione la possibilità di valutare operazioni di controllo e di ispezione specifiche. Gli Stati membri forniscono alla Commissione l'assistenza necessaria per l'espletamento dei suoi compiti.

Art. 97

Mansioni dei funzionari della Commissione

1. I funzionari della Commissione possono effettuare verifiche e ispezioni a bordo di pescherecci nonché nei locali di imprese e di altri organismi in cui si svolgono attività relative alla politica comune della pesca e hanno accesso a tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per l'esercizio delle loro mansioni, nella stessa misura e alle stesse condizioni dei funzionari degli Stati membri in cui hanno luogo le verifiche e le ispezioni.

2. I funzionari della Commissione sono autorizzati a fare copie dei fascicoli pertinenti e a prelevare i necessari campioni se hanno ragionevoli motivi per ritenere che le norme della politica comune della pesca non siano rispettate. Possono chiedere l'identificazione di chiunque sia presente nei locali sottoposti a ispezione.

3. I funzionari della Commissione non hanno poteri superiori a quelli degli ispettori nazionali e non sono dotati di poteri di polizia e di applicazione della legge.

4. I funzionari della Commissione esibiscono un mandato scritto in cui sono indicate le loro identità e qualifiche.

5. La Commissione fornisce ai suoi funzionari istruzioni scritte, specificando le loro competenze e gli obiettivi della missione ad essi affidata.

Art. 98

Verifiche

1. I funzionari della Commissione possono assistere, ogniqualvolta essa lo ritenga necessario, alle attività di controllo effettuate dalle autorità nazionali di controllo. Nel contesto di dette missioni di verifica la Commissione stabilisce adeguati collegamenti con gli Stati membri per elaborare, per quanto possibile, un programma di verifica reciprocamente accettabile.

2. Lo Stato membro in questione assicura che gli organismi o le persone interessate accettino di sottoporsi alle verifiche di cui al paragrafo 1.

3. Se le operazioni di controllo e di ispezione previste nell'ambito del programma iniziale di verifica non possono essere realizzate per motivi di fatto, i funzionari della Commissione, di concerto e d'intesa con le autorità competenti dello Stato membro interessato, modificano il programma iniziale di verifica.

4. In caso di controlli e di ispezioni in mare o per via aerea il comandante della nave o dell'aereo è l'unico responsabile delle operazioni di controllo e di ispezione. Nell'esercizio delle sue funzioni esso tiene in debito conto il programma di verifica di cui al paragrafo 1.

5. La Commissione può fare accompagnare i suoi funzionari in missione in uno Stato membro da uno o più funzionari di un altro Stato membro in qualità di osservatori. Su richiesta della Commissione, detto Stato membro nomina, se necessario entro breve tempo, i funzionari nazionali selezionati come osservatori. Gli Stati membri possono stilare un elenco di funzionari nazionali che possono essere invitati dalla Commissione ad assistere alle operazioni di controllo e di ispezione. La Commissione può invitare i funzionari nazionali inclusi in tale elenco o i funzionari ad essa notificati, a sua discrezione. Se del caso, la Commissione tiene l'elenco a disposizione di tutti gli Stati membri.

6. Se lo ritengono necessario, i funzionari della Commissione possono decidere di effettuare missioni di verifica di cui al presente articolo senza preavviso.

Art. 99

Ispezioni autonome

1. Se vi sono motivi di ritenere che siano state commesse irregolarità nell'applicazione delle norme della politica comune della pesca, la Commissione può procedere ad ispezioni autonome. Essa effettua tali ispezioni di sua iniziativa e senza la presenza di funzionari dello Stato membro in questione.

2. Tutti gli operatori possono essere sottoposti ad ispezioni autonome ove ciò sia ritenuto necessario.

3. Nel quadro delle ispezioni autonome sul territorio o nelle acque soggetti alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro, i funzionari della Commissione sono soggetti alle norme procedurali di detto Stato membro.

4. Se constatano una grave infrazione alle disposizioni del presente regolamento sul territorio o nelle acque sotto la sovranità o la giurisdizione di uno Stato membro, i funzionari della Commissione ne informano senza indugio le autorità competenti dello Stato membro in questione, che prende le misure adeguate per quanto riguarda tale infrazione.

Art. 100

Audit

La Commissione può realizzare audit dei sistemi di controllo degli Stati membri. Gli audit comprendono in particolare la valutazione dei seguenti elementi:

a) il sistema di gestione dei contingenti e dello sforzo;

b) i sistemi di convalida dei dati, compresi i sistemi di controllo incrociato dei sistemi di controllo dei pescherecci, i dati relativi alle catture, allo sforzo e alla commercializzazione, i dati relativi al registro della flotta peschereccia comunitaria e la verifica delle licenze e delle autorizzazioni di pesca;

c) l'organizzazione amministrativa, compresi il grado di competenza del personale e i mezzi disponibili, la formazione del personale, la definizione delle funzioni di tutte le autorità incaricate del controllo nonché i meccanismi istituiti per coordinare l'operato e la valutazione congiunta dei risultati conseguiti da tali autorità;

d) i sistemi operativi, comprese le procedure di controllo dei porti designati;

e) i programmi nazionali di controllo, compresa la definizione di livelli di ispezione e la loro attuazione;

f) i sistemi sanzionatori nazionali, compresa l'adeguatezza delle sanzioni applicate, la durata dei procedimenti, i benefici economici di cui sono stati privati i trasgressori e l'effetto deterrente delle sanzioni.

Art. 101

Rapporti di verifica, di ispezione autonoma e di audit

1. La Commissione comunica agli Stati membri interessati le risultanze preliminari delle verifiche e delle ispezioni autonome entro un giorno dalla loro esecuzione.

2. I funzionari della Commissione compilano un rapporto di verifica, di ispezione autonoma o di audit a seguito di ogni verifica, ispezione autonoma o audit. Il rapporto è trasmesso allo Stato membro interessato entro un mese dalla conclusione della verifica, dell'ispezione autonoma o dell'audit. Agli Stati membri è data la possibilità di presentare osservazioni sulle risultanze del rapporto entro un mese.

3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari sulla base del rapporto di cui al paragrafo 2.

4. La Commissione pubblica i rapporti definitivi di verifica, di ispezione autonoma e di audit, unitamente alle osservazioni dello Stato membro interessato, nella zona protetta del suo sito web ufficiale.

Art. 102

Provvedimenti adottati sulla base dei rapporti di verifica, di ispezione autonoma e di audit

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni rilevanti relative all'applicazione del presente regolamento. Nel formulare la propria richiesta la Commissione specifica un termine ragionevole entro il quale le informazioni devono essere fornite.

2. Ove ritenga che siano state commesse irregolarità nell'applicazione delle norme della politica comune della pesca o che le disposizioni e le procedure esistenti in materia di controllo indeterminati Stati membri non siano efficaci, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati, che procedono in tal caso a un'indagine amministrativa alla quale possono partecipare funzionari della Commissione.

3. Gli Stati membri interessati informano la Commissione dei risultati dell'indagine e le trasmettono un rapporto redatto entro tre mesi dalla richiesta della Commissione. Su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, prorogare tale termine per un periodo ragionevole.

4. Se l'indagine amministrativa di cui al paragrafo 2 non permette di sanare le irregolarità o se la Commissione identifica carenze nel sistema di controllo di uno Stato membro nel corso delle verifiche o ispezioni autonome di cui agli articoli 98 e 99 o dell'audit di cui all'articolo 100, la Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, un piano d'azione con detto Stato membro. Lo Stato membro prende tutti i provvedimenti necessari per attuare tale piano d'azione.

TITOLO XI

MISURE VOLTE A GARANTIRE IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVIDELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA DA PARTE DEGLISTATI MEMBRI

CAPO I

Misure finanziarie

Art. 103

Sospensione e soppressione dell'aiuto finanziario della Comunità

(abrogato dall'art. 128 del Reg. (UE) 508/2014)

[1. La Commissione può decidere di sospendere, per un periodo massimo di diciotto mesi, la totalità o parte dei pagamenti dell'aiuto finanziario comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 se risulta che:

a) l'efficacia delle misure finanziate è compromessa o è probabile che sia compromessa dalla mancata osservanza delle norme della politica comune della pesca, in particolare nei settori della conservazione e della gestione delle risorse della pesca, dell'adeguamento della flotta e del controllo delle attività di pesca;

b) la mancata osservanza è direttamente imputabile allo Stato membro interessato; e

c) la mancata osservanza può costituire una grave minaccia perla conservazione delle risorse acquatiche viventi o per il corretto funzionamento del sistema comunitario di controllo e di esecuzione, e se la Commissione, alla luce delle informazioni disponibili e, se del caso, dopo aver esaminato le spiegazioni fornite dallo Stato membro, conclude che esso non ha preso provvedimenti adeguati per porre rimedio alla situazione e non è in grado di farlo nell'immediato futuro.

2. Se durante il periodo di sospensione lo Stato membro interessato non dimostra di aver adottato azioni correttive volte a garantire, in futuro, il rispetto e l'attuazione delle norme applicabili o che non sussistono rischi significativi di compromissione del corretto funzionamento del sistema comunitario di controllo e di esecuzione, la Commissione può sopprimere la totalità o parte dell'aiuto finanziario comunitario il cui pagamento è stato sospeso conformemente al paragrafo 1. La soppressione può essere applicata unicamente dopo una sospensione di dodici mesi del pagamento corrispondente.

3. Prima di adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 la Commissione comunica per iscritto allo Stato membro interessato le carenze da essa constatate nel sistema di controllo nazionale e la sua intenzione di adottare la decisione di cui al paragrafo 1 o 2,invitandolo a prendere provvedimenti correttivi entro un termine che essa stabilisce in funzione della gravità dell'infrazione, ma che non può essere inferiore a un mese.

4. Se lo Stato membro non risponde alla lettera di cui al paragrafo 3 entro il termine stabilito conformemente allo stesso paragrafo, la Commissione può adottare la decisione di cui al paragrafo 1 o 2 sulla base delle informazioni disponibili in quel momento.

5. La percentuale del pagamento che può essere sospesa o soppressa è commisurata alla natura e al grado di non conformità dello Stato membro alle norme applicabili in materia di conservazione, controllo, ispezione o esecuzione, nonché alla gravità della minaccia per la conservazione delle risorse acquatiche viventi o per il corretto funzionamento del sistema comunitario di controllo e di esecuzione e tiene in considerazione la misura in cui l'efficacia delle misure finanziate è compromessa o è probabile che sia compromessa. Tale percentuale è fissata tenendo conto della parte relativa delle attività di pesca o delle attività correlate interessate dalla non conformità, nell'ambito delle misure che beneficiano dell'aiuto finanziario di cui al paragrafo 1, ed è limitata da detta parte relativa.

6. Le decisioni a norma del presente articolo sono adottate tenendo in debito conto tutte le circostanze pertinenti e in modo che sussista un effettivo legame economico tra l'oggetto della non conformità e la misura cui si riferisce l'aiuto finanziario comunitario di cui è sospeso o soppresso il pagamento.

7. La sospensione è revocata se non ricorrono più le condizioni di cui al paragrafo 1.

8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 119.]

CAPO II

Chiusura delle attività di pesca

Art. 104

Chiusura delle attività di pesca per inadempimento degli obiettivi della politica comune della pesca

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Se uno Stato membro viene meno ai propri obblighi relativi all'attuazione di un piano pluriennale, la Commissione, qualora abbia la prova che tale inosservanza costituisce una grave minaccia per la conservazione di uno stock o gruppo di stock, può chiudere temporaneamente, mediante atti di esecuzione, le attività di pesca interessate dalle carenze riscontrate per lo Stato membro interessato.

2. La Commissione trasmette per iscritto allo Stato membro interessato le proprie conclusioni e la pertinente documentazione e fissa un termine massimo di dieci giorni lavorativi entro il quale lo Stato membro deve dimostrare che l'attività di pesca di cui trattasi può essere esercitata in modo sostenibile.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano solo se lo Stato membro non dà seguito alla richiesta della Commissione entro il termine stabilito al paragrafo 2 o se la risposta è considerata insoddisfacente o chiaramente indicativa del fatto che non sono stati presi gli opportuni provvedimenti.

4. La Commissione, mediante atti di esecuzione, revoca la chiusura dopo che lo Stato membro ha dimostrato, con prove scritte ritenute soddisfacenti dalla Commissione, che l'attività di pesca di cui trattasi può essere esercitata in modo sostenibile.

CAPO III

Detrazioni e adeguamenti di contingenti e sforzo di pesca

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

Art. 105

Detrazioni dai contingenti

(integrato dall'art. 48 del Reg. (UE) n. 1380/2013, modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Se constata che uno Stato membro ha superato i contingenti ad esso assegnati, la Commissione procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

2. In caso di superamento di un contingente, di una quota o di una parte di uno stock o di un gruppo di stock assegnati ad uno Stato membro in un determinato anno, la Commissione, nell'anno o negli anni successivi, procede, mediante atti di esecuzione e previa consultazione dello Stato membro interessato, a detrazioni dal contingente, dalla quota o dalla parte annuale assegnati a tale Stato membro applicando un fattore moltiplicatore conformemente alla seguente tabella:

Livello di superamento rispetto agli sbarchi autorizzati

Fattore moltiplicatore

Fino al 10%

Superamento *1,0

Dal 10 al 20%

Superamento *1,2

Dal 20 al 40%

Superamento *1,4

Dal 40 al 50%

Superamento *1,8

Qualsiasi altro superamento di oltre il 50%

Superamento *2,0

Una detrazione pari al superamento * 1,00 è comunque applicata in tutti i casi di superamento rispetto allo sbarco consentito pario inferiore a 100 tonnellate.

2 bis. In deroga al paragrafo 2, qualora uno o più Stati membri superino un contingente, una quota o una parte di uno stock o di un gruppo di stock di cui l'Unione dispone nel quadro di un accordo internazionale, la Commissione procede, mediante atti di esecuzione e previa consultazione dello Stato membro interessato, a detrazioni dal contingente, dalla quota o dalla parte assegnati a tale Stato membro nello stesso lasso di tempo della detrazione applicata nel quadro dell'accordo internazionale e applicando un fattore moltiplicatore conformemente ai paragrafi 2 e 3.

3. Oltre al fattore moltiplicatore di cui al paragrafo 2 e a condizione che il livello di superamento rispetto agli sbarchi consentiti superi il 10 %, si applica un fattore moltiplicatore di 1,5 se:

a) nei due anni precedenti uno Stato membro ha superato ripetutamente il contingente, la quota o la parte dello stock o del gruppo di stock a esso assegnati e tale superamento ha dato luogo a detrazioni di cui al paragrafo 2;

b) i pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, segnatamente, le relazioni dello CSTEP hanno stabilito che il superamento costituisce una grave minaccia per la conservazione dello stock considerato; oppure

c) lo stock è soggetto a un piano pluriennale.

[3 bis. In deroga ai paragrafi 2 e 3, non si applica alcun fattore moltiplicatore alle catture soggette all'obbligo di sbarcare conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), a condizione che la misura dell'attività di pesca eccessiva in relazione agli sbarchi consentiti non superi il 10%.] (paragrafo soppresso)

3 bis. In deroga ai paragrafi 2 e 3, qualora un fattore moltiplicatore sia applicabile anche nel quadro di un pertinente accordo internazionale alla parte dell'Unione, il fattore moltiplicatore da applicare alla detrazione del contingente dello Stato membro fissata a norma del paragrafo 2 bis è il più alto tra i due fattori moltiplicatori applicabili.

4. In caso di superamento di un contingente, di una quota o di una parte di uno stock o di un gruppo di stock a disposizione di uno Stato membro negli anni precedenti, la Commissione può, mediante atti di esecuzione e previa consultazione dello Stato membro interessato, operare detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro al fine di tener conto del livello del superamento.

5. Se non è possibile procedere a una detrazione a norma dei paragrafi 1 e 2 dal contingente, dalla quota o dalla parte di uno stock o di un gruppo di stock che è stato oggetto di superamento in quanto lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di tale contingente, quota o parte di stock o gruppo di stock, la Commissione può, mediante atti di esecuzione e previa consultazione dello Stato membro interessato, operare detrazioni nell'anno o negli anni successivi dai contingenti di altri stock o gruppi di stock assegnati a tale Stato membro nella stessa zona geografica o dello stesso valore commerciale, conformemente al paragrafo 1.

6. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti il contingente modificato rispetto al quale è calcolato il superamento, le detrazioni dai contingenti nonché la durata delle detrazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

(1)

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio e la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013).

Art. 106

Detrazioni dallo sforzo di pesca

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Se constata che uno Stato membro ha superato lo sforzo di pesca ad esso assegnato, la Commissione procede, mediante atti di esecuzione e previa consultazione dello Stato membro interessato, a detrazioni dallo sforzo di pesca futuro di tale Stato membro.

2. In caso di superamento dello sforzo di pesca di cui dispone uno Stato membro in una zona geografica o per un dato tipo di pesca, la Commissione, nell'anno o negli anni successivi, procede, mediante atti di esecuzione e previa consultazione dello Stato membro interessato, a detrazioni dallo sforzo di pesca di cui dispone tale Stato membro nella zona geografica o per il tipo di pesca in questione applicando un fattore moltiplicatore conformemente alla seguente tabella:

Livello di superamento dello sforzo di pesca disponibile

Fattore moltiplicatore

Fino al 10%

Superamento * 1,0

Dal 10 al 20%

Superamento * 1,2

Dal 20 al 40%

Superamento * 1,4

Dal 40 al 50%

Superamento * 1,8

Qualsiasi altro superamento di oltre il 50%

Superamento * 2,0

3. Se non è possibile procedere a una detrazione a norma del paragrafo 2 dallo sforzo di pesca massimo consentito per uno stock che è stato oggetto di superamento in quanto lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di tale sforzo di pesca massimo consentito per lo stock in questione, la Commissione può, nell'anno o negli anni successivi, mediante atti di esecuzione e previa consultazione dello Stato membro interessato, operare detrazioni dallo sforzo di pesca di cui tale Stato membro dispone nella stessa zona geografica, conformemente al paragrafo 2.

4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti lo sforzo di pesca massimo consentito rispetto al quale è calcolato il superamento, le detrazioni dallo sforzo di pesca nonché la durata delle detrazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

Art. 107

Detrazioni dai contingenti per inadempimento delle norme della politica comune della pesca

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Se esistono prove dell'inosservanza, da parte di uno Stato membro, delle norme della politica comune della pesca e del fatto che ciò può costituire una grave minaccia per la conservazione di stock per i quali sono state fissate possibilità di pesca o un regime di sforzo di pesca, la Commissione può, nell'anno o negli anni successivi, mediante atti di esecuzione, procedere a detrazioni dai contingenti, dalle quote o dalle parti annuali di uno stock o di un gruppo di stock, oppure dallo sforzo di pesca, assegnati a tale Stato membro, applicando il principio di proporzionalità tenuto conto del danno causato agli stock interessati.

2. La Commissione comunica per iscritto allo Stato membro interessato le proprie conclusioni e fissa un termine massimo di quindici giorni lavorativi entro il quale lo Stato membro deve dimostrare che l'attività di pesca di cui trattasi può essere esercitata in modo sostenibile.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano solo se lo Stato membro non dà seguito alla richiesta della Commissione entro il termine stabilito al paragrafo 2 o se la risposta è considerata insoddisfacente o chiaramente indicativa del fatto che non sono stati presi gli opportuni provvedimenti.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 119 bis che integrino il presente regolamento per quanto riguarda il termine entro il quale lo Stato membro deve dimostrare che il tipo di pesca considerato può essere esercitato in modo sostenibile, la documentazione che lo Stato membro deve accludere alla propria risposta e la determinazione dei quantitativi da detrarre tenuto conto:

a) dell'entità e della natura dell'inosservanza;

b) della gravità della minaccia per la conservazione degli stock;

c) del danno causato allo stock dall'inosservanza.

Art. 107

Adeguamento delle possibilità di pesca in caso di riduzione della parte dell'Unione nel quadro di accordi internazionali

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

Qualora il superamento ad opera di uno o più Stati membri di un contingente, di una quota o di una parte di uno stock o di un gruppo di stock di cui l'Unione dispone nel quadro di un accordo internazionale porti a una riduzione della parte dell'Unione nel quadro di tale accordo internazionale, il Consiglio, nell'assegnare le possibilità di pesca per tale stock o gruppo di stock a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per l'anno in relazione al quale tale riduzione è effettuata, adegua i contingenti degli Stati membri che non sono all'origine di superamenti aumentandoli fino al valore dei contingenti che sarebbero stati attribuiti a tali Stati membri se la parte dell'Unione nel quadro dell'accordo internazionale non fosse stata ridotta. Qualora non si possa procedere a tale adeguamento in un determinato anno perché la parte dell'Unione è insufficiente, i quantitativi rimanenti sono adeguati nel corso dell'anno successivo.

CAPO IV

Misure di emergenza

Art. 108

Misure di emergenza

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812)

1. Se, anche alla luce dei risultati di un campionamento effettuato dalla Commissione, vi sono prove del fatto che le attività di pesca praticate e/o le misure adottate da uno o da alcuni Stati membri rischiano di compromettere le misure di conservazione e di gestione adottate nel quadro di piani pluriennali o costituiscono una minaccia per l'ecosistema marino e che la situazione esige un intervento immediato, la Commissione, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, può decidere misure di emergenza di durata non superiore a sei mesi. La Commissione può adottare una nuova decisione volta a prorogare le misure di emergenza per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Le misure di emergenza di cui al paragrafo 1 sono commisurate alla minaccia e possono comprendere, in particolare:

a) la sospensione delle attività di pesca delle navi battenti bandiera degli Stati membri interessati;

b) la chiusura delle attività di pesca;

c) il divieto per gli operatori dell'Unione di accettare sbarchi, trasferimenti in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento o trasbordi di pesci e prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera degli Stati membri interessati;

d) il divieto di immettere sul mercato o di utilizzare per altri scopi commerciali pesci e prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera degli Stati membri interessati;

e) il divieto di fornire pesci vivi destinati alla piscicoltura nelle acque soggette alla giurisdizione degli Stati membri interessati;

f) il divieto di accettare pesci vivi catturati da navi battenti bandiera dello Stato membro interessato ai fini della piscicoltura nelle acque soggette alla giurisdizione di altri Stati membri;

g) il divieto per le navi battenti bandiera dello Stato membro interessato di praticare la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di altri Stati membri;

h) l'adeguata modifica dei dati di pesca trasmessi dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri trasmettono la richiesta di cui al paragrafo 1 contemporaneamente alla Commissione e agli Stati membri interessati. Gli altri Stati membri possono presentare osservazioni scritte alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. La Commissione adotta una decisione entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

4. Le misure di emergenza hanno effetto immediato. Esse sono notificate agli Stati membri interessati e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5. Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.

6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese dal ricevimento della decisione deferitagli.

TITOLO XII

DATI E INFORMAZIONE

CAPO I

Analisi e audit dei dati

Art. 109

Principi generali applicabili all'analisi dei dati

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Gli Stati membri istituiscono una banca dati elettronica per la convalida dei dati registrati conformemente al presente regolamento. Tale convalida comprende il controllo incrociato, l'analisi e la verifica dei dati.

2. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati registrati conformemente al presente regolamento siano esatti e completi e siano presentati dagli operatori, dai comandanti o da altre persone autorizzate a norma del presente regolamento entro i termini previsti dalle norme della politica comune della pesca.

2 bis. Ai fini dei paragrafi 1 e 2:

a) gli Stati membri convalidano i seguenti dati, compresi i dati registrati nel quadro degli accordi di pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 1, mediante algoritmi e meccanismi informatici automatizzati:

i) i dati sulla posizione del peschereccio;

ii) i dati relativi all'attività di pesca, in particolare i dati relativi alle entrate e alle uscite dalle zone di pesca, i giornali di pesca, le dichiarazioni di sbarco, le dichiarazioni di trasbordo e le notifiche preventive;

iii) i dati sullo sforzo di pesca;

iv) i dati ricavati dalle dichiarazioni di assunzione in carico, dai documenti di trasporto e dalle note di vendita;

v) i dati ricavati dalle licenze di pesca e dalle autorizzazioni di pesca;

vi) i dati relativi al controllo della potenza del motore;

b) gli Stati membri convalidano i dati elencati alla lettera a) avvalendosi in particolare dei dati seguenti, se disponibili:

i) i dati del sistema di rilevamento delle navi;

ii) i dati relativi agli avvistamenti;

iii) i dati AIS;

iv) i dati ricavati dai rapporti di ispezione;

v) i dati ricavati dai rapporti degli osservatori di controllo;

vi) i dati ricavati dai sistemi REM.

3. Il sistema di convalida deve permettere di individuare immediatamente eventuali incongruenze, errori e informazioni mancanti nei dati.

4. Gli Stati membri provvedono affinché la banca dati riveli chiaramente le incongruenze individuate dal sistema di convalida dei dati. La banca dati deve anche segnalare tutti i dati che sono stati corretti e specificare il motivo della correzione.

5. Se si riscontra un'incongruenza tra i dati, lo Stato membro interessato effettua e documenta le indagini, le analisi e i controlli incrociati necessari. I risultati delle indagini e la relativa documentazione sono trasmessi alla Commissione su richiesta. Se si ha motivo di sospettare che è stata commessa un'infrazione, lo Stato membro effettua anche indagini e adotta le misure immediate necessarie ai sensi degli articoli 85 e 91.

6. Gli Stati membri provvedono affinché le date di ricezione, inserimento e convalida dei dati nonché le date relative al trattamento delle incongruenze individuate siano chiaramente visibili nella banca dati.

7. Se i dati di cui al paragrafo 2 non sono trasmessi per via elettronica, gli Stati membri provvedono affinché siano immediatamente inseriti manualmente nella banca dati.

8. Gli Stati membri predispongono e tengono aggiornato un piano nazionale per l'attuazione del sistema di convalida concernente i dati elencati al paragrafo 2 bis, lettere a) e b), e il seguito da dare alle incongruenze riscontrate. Il piano definisce le priorità degli Stati membri per la convalida dei dati e il seguito da dare successivamente a tali incongruenze, sulla base di un metodo basato sul rischio. Gli Stati membri presentano tale piano nazionale alla Commissione entro due mesi dalla sua adozione o dal suo aggiornamento.

9. Se, sulla base delle proprie indagini, riscontra incongruenze tra i dati inseriti nella banca dati di uno Stato membro e dopo aver presentato la documentazione e consultato lo Stato membro, la Commissione può chiedere a quest'ultimo di indagare sui motivi dell'incongruenza e di rettificare i dati se necessario.

10. Le banche dati istituite e i dati raccolti dagli Stati membri di cui al presente regolamento fanno fede alle condizioni stabilite dal diritto nazionale.

Art. 110

Accesso, conservazione e trattamento dei dati

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Gli Stati membri garantiscono alla Commissione, o all'organismo da essa designato, l'accesso remoto, in qualsiasi momento e senza preavviso, ai seguenti dati in forma non aggregata, segnatamente:

a) ai dati relativi all'attività di pesca, compresi i dati relativi all'attività di pesca esercitata nel quadro degli accordi di pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 1:

i) i dati sulla posizione del peschereccio;

ii) i dati relativi all'attività di pesca, in particolare i dati relativi alle entrate e alle uscite dalle zone di pesca, i giornali di pesca, le dichiarazioni di sbarco, le dichiarazioni di trasbordo e le notifiche preventive;

iii) i dati sullo sforzo di pesca;

iv) i dati ricavati dalle dichiarazioni di assunzione in carico, dai documenti di trasporto e dalle note di vendita;

b) ad altri dati di controllo:

i) i dati relativi agli avvistamenti;

ii) i dati ricavati dalle licenze di pesca e dalle autorizzazioni di pesca;

iii) i dati ricavati dai rapporti di ispezione;

iv) i dati relativi al controllo della potenza del motore;

v) i dati ricavati dalle relazioni degli osservatori di controllo;

vi) i programmi nazionali di controllo;

vii) l'elenco dei funzionari nazionali;

c) alla banca dati elettronica, ai fini della verifica della completezza e della qualità dei dati raccolti di cui all'articolo 109.

2. La Commissione o l'organismo da essa designato può elaborare i dati di cui al paragrafo 1 per poter adempiere i propri obblighi nel quadro delle norme della politica comune della pesca, in particolare per svolgere ispezioni, verifiche, audit e indagini, oppure delle norme previste da accordi con paesi terzi o con organizzazioni internazionali. Inoltre, la Commissione può utilizzare i dati di cui al paragrafo 1 per l'elaborazione, la produzione e la diffusione di statistiche europee, in particolare da parte di Eurostat conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e conformemente al suo mandato.

3. A fini di ricerca e di consulenza scientifica, i dati elencati al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), nonché i dati riguardanti le catture, i rigetti e gli sbarchi elencati al paragrafo 1, lettera b), punti iii) e v), possono, ove necessario, essere forniti a organismi scientifici indipendenti riconosciuti a livello nazionale, internazionale o dell'Unione. Prima di trasferire tali dati, gli Stati membri valutano se la ricerca scientifica possa essere condotta sulla base di dati pseudonimizzati o anonimizzati.

In qualsiasi consulenza o pubblicazione basata su tali dati, questi ultimi sono resi anonimi.

4. Gli Stati membri istituiscono, implementano e ospitano le banche dati sulla pesca pertinenti in cui sono contenuti i dati di cui al paragrafo 1.

5. Gli Stati membri trasmettono, su richiesta motivata della Commissione, i dati relativi alle infrazioni alla Commissione o all'organismo da essa designato. I dati comprendono, in particolare, la data dell'infrazione, la data della decisione definitiva nonché le sanzioni e misure applicate, compresi i punti assegnati.

(1)

Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009).

Art. 111

Scambio dei dati

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Ciascuno Stato membro di bandiera provvede allo scambio elettronico diretto delle informazioni pertinenti con gli altri Stati membri interessati, in particolare:

a) i dati sulla posizione del peschereccio quando i suoi pescherecci sono presenti nelle acque di un altro Stato membro;

b) le informazioni del giornale di pesca quando i suoi pescherecci pescano nelle acque di un altro Stato membro, o effettuano operazioni di sbarco o trasbordo nei porti di un altro Stato membro;

c) le dichiarazioni di sbarco e le dichiarazioni di trasbordo quando sono effettuate operazioni di sbarco o trasbordo in porti di un altro Stato membro;

d) la notifica preventiva quando il porto previsto si trova in un altro Stato membro;

e) le note di vendita, i documenti di trasporto e le dichiarazioni di assunzione in carico quando la vendita, il trasporto o l'assunzione in carico sono effettuati in un altro Stato membro;

f) i rapporti di ispezione e di sorveglianza e l'analisi del rischio per i pescherecci oggetto di ispezione in acque o in porti di un altro Stato membro.

2. Ciascuno Stato membro costiero provvede allo scambio elettronico diretto delle informazioni pertinenti con gli altri Stati membri interessati e con la Commissione o l'organismo da essa designato, trasmettendo in particolare:

a) le informazioni delle note di vendita allo Stato membro di bandiera, se la prima vendita proviene da un peschereccio battente bandiera di un altro Stato membro;

b) le informazioni della dichiarazione di assunzione in carico, se il pesce è immagazzinato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera o dallo Stato membro di sbarco;

c) le informazioni delle note di vendita e della dichiarazione di assunzione in carico allo Stato membro in cui ha avuto luogo lo sbarco;

d) i documenti di trasporto allo Stato membro di bandiera, allo Stato membro di destinazione e allo Stato membro di transito del trasporto;

e) i rapporti di ispezione e di sorveglianza.

3. Ciascuno Stato membro di bandiera provvede allo scambio elettronico diretto delle informazioni pertinenti riguardanti i pescherecci battenti la sua bandiera con la Commissione o l'organismo da essa designato, in particolare:

a) i dati sulla posizione del peschereccio;

b) le informazioni del giornale di pesca;

c) le dichiarazioni di sbarco e le dichiarazioni di trasbordo;

d) la notifica preventiva;

e) le note di vendita, i documenti di trasporto e le dichiarazioni di assunzione in carico;

f) i rapporti di ispezione e di sorveglianza.

Art. 111

Condizioni uniformi di applicazione delle disposizioni in materia di dati

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, la Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:

a) la qualità dei dati, il rispetto dei termini per la trasmissione dei dati da parte degli operatori e la convalida dei dati, compresi i controlli incrociati, le analisi e le verifiche;

b) lo scambio di dati tra Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato;

c) l'accesso ai dati da parte della Commissione o dell'organismo da essa designato;

d) l'accesso ai dati da parte di organismi scientifici dell'Unione e di Eurostat;

e) l'interoperabilità e la standardizzazione delle banche dati;

f) i dati di cui all'articolo 110, paragrafi 1 e 2, comprese ulteriori garanzie specifiche per il trattamento dei dati personali e le norme di sicurezza applicabili alle banche dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

CAPO II

Riservatezza dei dati

Art. 112

Protezione dei dati personali

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. I regolamenti (UE) 2016/679 (1) e (UE) 2018/1725 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, come anche le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), si applicano al trattamento dei dati personali effettuato a norma del presente regolamento dagli Stati membri, dalla Commissione e dall'organismo da essa designato.

2. I dati personali raccolti a norma del presente regolamento possono essere trattati solo per gli scopi seguenti, purché tali scopi non possano essere conseguiti con dati che non consentono l'identificazione degli interessati:

a) monitoraggio delle possibilità di pesca, compreso il tasso di utilizzo dei contingenti;

b) convalida dei dati;

c) controllo delle attività di pesca effettuate da pescherecci dell'Unione o delle attività di pesca di pescherecci nelle acque dell'Unione;

d) monitoraggio del controllo svolto dagli Stati membri sulle attività di pesca e lungo la catena di approvvigionamento;

e) ispezioni, verifiche, audit e indagini;

f) preparazione e rispetto degli accordi internazionali e delle misure di conservazione;

g) gestione del rischio, valutazioni strategiche e valutazioni d'impatto;

h) ricerca scientifica e consulenza scientifica, nonché produzione statistica;

i) indagini su denunce e infrazioni, nonché procedimenti giudiziari o amministrativi;

j) stabilire i diritti di pesca di singoli pescherecci o Stati membri o dell'Unione oppure fornire prove relative a tali diritti.

3. I dati personali raccolti a norma del presente regolamento non sono conservati per un periodo superiore a quello necessario per le finalità di cui al paragrafo 2 e tale periodo non supera, in ogni caso, i cinque anni dalla data in cui lo Stato membro o la Commissione ottiene i dati pertinenti.

4. In deroga al paragrafo 3:

a) i dati personali raccolti a norma del presente regolamento non sono conservati per un periodo superiore a quello necessario per le finalità di cui al paragrafo 2, lettere e) e i), e tale periodo non supera, in ogni caso, il termine del procedimento amministrativo o giudiziario in questione o il tempo necessario per l'applicazione delle sanzioni a norma del presente regolamento, quali il sistema a punti;

b) i dati personali contenuti nelle informazioni di cui all'articolo 109, paragrafo 2 bis, lettera a), punti da i) a v), non sono conservati per un periodo superiore a quello necessario per le finalità di cui al paragrafo 2, lettere f) e j), del presente articolo e tale periodo non supera, in ogni caso, i 10 anni dalla data in cui lo Stato membro, la Commissione o l'organismo da essa designato ottiene i dati pertinenti;

c) i dati personali contenuti nelle informazioni di cui all'articolo 109, paragrafo 2 bis, lettera a), punti da i) a iv), non sono conservati per un periodo superiore a quello necessario per le finalità di cui al paragrafo 2, lettere g) e h), del presente articolo e tale periodo non supera, in ogni caso, i 25 anni dalla data in cui lo Stato membro, la Commissione o l'organismo da essa designato ottiene i dati pertinenti. Se tali informazioni sono conservate per un periodo di tempo più lungo, ove necessario per le finalità di cui al paragrafo 2, lettere g) e h), del presente articolo, i dati personali sono anonimizzati o pseudonimizzati.

5. Le autorità degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali che esse raccolgono a norma del presente regolamento.

6. La Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali che essa raccoglie a norma del presente regolamento.

7. La Commissione o l'organismo da essa designato e le autorità degli Stati membri garantiscono la sicurezza del trattamento dei dati personali svolto in applicazione del presente regolamento. La Commissione o l'organismo da essa designato e le autorità degli Stati membri cooperano nei compiti relativi alla sicurezza.

8. In particolare, la Commissione adotta le misure necessarie, compresi un piano di sicurezza, un piano di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro, al fine di:

a) proteggere fisicamente i dati, anche mediante l'elaborazione di piani d'emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;

b) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati senza autorizzazione;

c) impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali registrati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione;

d) impedire che i dati siano trattati, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione;

e) garantire che le persone autorizzate ad accedere alle banche dati sulla pesca pertinenti abbiano accesso solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali ed esclusivamente con modalità di accesso riservato;

f) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi dati personali e quali dati sono stati trattati nelle banche dati sulla pesca pertinenti, quando, da chi e per quale finalità;

g) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che, all'atto della trasmissione di dati personali da o verso le banche dati sulla pesca pertinenti ovvero durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali vengano letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione;

h) monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure organizzative relative al monitoraggio interno per garantire l'osservanza del presente regolamento.

9. Le autorità degli Stati membri adottano misure equivalenti a quelle del paragrafo 8 per quanto riguarda la sicurezza del trattamento dei dati personali da parte dalle autorità con diritto di accesso alle banche dati sulla pesca pertinenti.

(1)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).

(2)

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).

(3)

Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016).

Art. 113

Riservatezza del segreto professionale e commerciale

(modificato dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2015/812 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Gli Stati membri e la Commissione prendono tutte le misure necessarie per garantire che i dati coperti dal segreto professionale e commerciale che sono raccolti, ricevuti e trasmessi nell'ambito del presente regolamento siano trattati in conformità delle norme applicabili in materia di segreto professionale e commerciale.

2. I dati di cui al paragrafo 1 scambiati tra gli Stati membri e la Commissione possono essere trasmessi a persone diverse da quelle che devono potervi accedere per le loro funzioni negli Stati membri, presso la Commissione o presso l'organismo da questa designato solo con il consenso dello Stato membro, della Commissione o dell'organismo da essa designato che ha fornito tali dati. In caso di rifiuto, lo Stato membro, la Commissione o l'organismo da essa designato indica i motivi del rifiuto di trasmettere i dati. L'assenza di risposta a una richiesta di consenso entro il termine di un mese è considerata consenso.

3. I dati di cui al paragrafo 1 non sono utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, salvo consenso dello Stato membro, della Commissione o dell'organismo da essa designato che ha fornito tali dati e a condizione che le disposizioni vigenti nello Stato membro di appartenenza dell'autorità destinataria non vietino tale uso. In caso di rifiuto, lo Stato membro, la Commissione o l'organismo da essa designato indica i motivi del rifiuto.

4. I dati trasmessi nell'ambito del presente regolamento a persone che lavorano per le competenti autorità, i tribunali, altre autorità pubbliche e la Commissione o l'organismo da essa designato, la cui divulgazione metterebbe a repentaglio:

a) la tutela della privacy e dell'integrità dell'individuo, conformemente alla legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati personali;

b) gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale;

c) i procedimenti giurisdizionali e la consulenza legale; oppure

d) l'obiettivo di ispezioni o indagini, sono soggetti alle norme applicabili in materia di riservatezza. Le informazioni possono sempre essere divulgate se ciò è necessario per far cessare o vietare un'infrazione alle norme della politica comune della pesca.

5. I dati di cui al paragrafo 1 beneficiano della stessa protezione accordata a dati analoghi dalla legislazione nazionale dello Stato membro destinatario e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione.

6. Il presente articolo non deve intendersi come un ostacolo all'utilizzo dei dati, ottenuti in virtù del presente regolamento, nell'ambito di azioni o procedimenti legali successivamente avviati per inosservanza delle norme della politica comune della pesca. Le autorità competenti dello Stato membro che trasmette i dati sono informate di tutti i casi in cui i dati suddetti sono utilizzati a tali fini.

7. Il presente articolo non pregiudica gli obblighi derivanti da convenzioni internazionali riguardanti la reciproca assistenza in materia penale.

CAPO III

Siti web ufficiali

Art. 114

Siti web ufficiali

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornati siti web ufficiali per gli operatori e il pubblico, contenenti almeno le informazioni di cui all'articolo 115.

Art. 115

Contenuto dei siti web ufficiali

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

Nei rispettivi siti web ufficiali, gli Stati membri pubblicano senza indugio o inseriscono un link diretto alle seguenti informazioni:

a) il nome e l'indirizzo delle autorità competenti per il rilascio delle licenze di pesca di cui all'articolo 6 e delle autorizzazioni di pesca di cui agli articoli 7 e 7 bis;

b) l'elenco dei porti designati, con l'indicazione delle ore di apertura, ai fini del trasbordo di cui all'articolo 20;

c) un mese dopo l'entrata in vigore di un piano pluriennale e previa approvazione della Commissione, l'elenco dei porti designati di cui all'articolo 43, con l'indicazione delle ore di apertura, e, entro i 30 giorni successivi, le relative condizioni per la registrazione e la dichiarazione dei quantitativi delle specie soggette a tale piano per ogni singolo sbarco;

d) le decisioni che stabiliscono le chiusure della pesca in tempo reale, compresa una chiara definizione della zona geografica delle zone di pesca interessate, la durata della chiusura e le condizioni applicabili all'esercizio della pesca in tale zona durante la chiusura;

e) i recapiti del punto di contatto per la trasmissione o la presentazione dei giornali di pesca, delle notifiche preventive, delle dichiarazioni di trasbordo, delle dichiarazioni di sbarco, delle note di vendita, delle dichiarazioni di assunzione in carico e dei documenti di trasporto di cui agli articoli 14, 17, 20, 23, 54 quinquies, 55, 62, 66 e 68;

f) le mappe con le coordinate delle zone temporaneamente chiuse in tempo reale, con l'indicazione della durata della chiusura e delle condizioni applicabili all'esercizio della pesca in tali zone durante la chiusura;

g) la decisione di imporre una chiusura delle attività di pesca ai sensi dell'articolo 35, comprese tutte le informazioni necessarie;

h) un elenco delle zone di restrizione della pesca e delle restrizioni corrispondenti;

i) un elenco degli operatori che sono autorizzati a effettuare la pesatura a norma dell'articolo 60, paragrafo 5, con l'indicazione del porto e dell'impianto di pesatura;

j) il programma nazionale di controllo di cui all'articolo 93 bis, ad eccezione delle parti la cui divulgazione potrebbe compromettere l'efficacia del controllo;

k) la relazione annuale sul controllo e sulle ispezioni e un link al sito web della Commissione, compresa la raccolta delle informazioni contenute nelle relazioni di cui all'articolo 93 ter, paragrafo 1;

l) il termine più breve per la notifica preventiva di cui all'articolo 17, paragrafo 1 bis.

Art. 116

Zona protetta del sito web

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

[1. Nella zona protetta del proprio sito web ogni Stato membro inserisce e mantiene aggiornato l'accesso agli elenchi e alle banche dati seguenti:

a) gli elenchi dei funzionari addetti alle ispezioni di cui all'articolo 74;

b) la banca dati elettronica per il trattamento dei rapporti di ispezione e sorveglianza compilati dai funzionari di cui all'articolo 78;

c) i file informatici del sistema di controllo dei pescherecci registrati dal proprio centro di controllo della pesca di cui all'articolo 9;

d) la banca dati elettronica contenente l'elenco di tutte le licenze di pesca e autorizzazioni di pesca rilasciate e gestite conformemente al presente regolamento, con la chiara indicazione delle condizioni applicabili e delle informazioni relative a tutti i casi di sospensione e di revoca;

e) il modo di misurare il periodo continuativo di 24 ore di cui all'articolo 26, paragrafo 6;

f) la banca dati elettronica contenente tutti i dati relativi alle possibilità di pesca di cui all'articolo 33;

g) programmi nazionali di controllo di cui all'articolo 46;

h) la banca dati elettronica utilizzata per la verifica della qualità e della completezza dei dati raccolti, di cui all'articolo 109.

2. Ciascuno Stato membro assicura:

a) l'accesso remoto per la Commissione o l'organismo da essa designato a tutti i dati di cui al presente articolo attraverso una connessione Internet sicura, disponibile 24 ore su 24 e sette giorni su sette;

b) lo scambio elettronico diretto delle pertinenti informazioni con altri Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato.

3. Lo Stato membro concede l'accesso ai funzionari della Commissione sulla base di certificati elettronici rilasciati dalla Commissione o dall'organismo da essa designato.

4. L'accesso ai dati contenuti nella zona protetta del sito web può essere concesso unicamente a specifici utenti a tal fine autorizzati dallo Stato membro interessato o dalla Commissione o dall'organismo da essa designato. L'accesso fornito a tali soggetti è limitato ai dati di cui essi necessitano per lo svolgimento delle mansioni ed attività volte a garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ed è pertanto subordinato alle norme di riservatezza che disciplinano il trattamento di tali dati.

5. I dati contenuti nella zona protetta del sito web sono conservati unicamente per il tempo necessario ai fini del presente regolamento, ma in ogni caso per un minimo di tre anni civili a decorrere dall'anno successivo a quello in cui l'informazione è registrata. I dati personali che devono essere scambiati, in conformità del presente regolamento, per scopi storici, statistici o scientifici sono scambiati esclusivamente in una forma che li renda anonimi oppure, laddove ciò non sia possibile, sono conservati soltanto a condizione che l'identità dell'interessato sia criptata.

6. Le modalità di applicazione del presente capo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 119.]

TITOLO XIII

ATTUAZIONE

Art. 117

Cooperazione amministrativa

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Le autorità responsabili dell'attuazione del presente regolamento negli Stati membri cooperano tra di loro nonché con le autorità competenti dei paesi terzi, con la Commissione e con l'organismo da essa designato al fine di garantire l'osservanza del presente regolamento.

2. Ai fini di cui al paragrafo 1 è istituito un sistema di assistenza reciproca che comprende norme sullo scambio di informazioni a seguito di una richiesta o su base spontanea.

3. Lo Stato membro in cui si sono svolte le attività di pesca fornisce per via elettronica le informazioni pertinenti alla Commissione, su sua richiesta, contestualmente al loro invio allo Stato membro di bandiera del peschereccio.

4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme in materia di assistenza reciproca riguardanti:

a) la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, i paesi terzi, la Commissione e l'organismo da essa designato;

b) la designazione dell'autorità unica degli Stati membri;

c) la comunicazione delle misure di follow-up adottate dalle autorità nazionali a seguito dello scambio di informazioni;

d) le richieste di assistenza, comprese le richieste di informazioni, di misure e di notifiche amministrative, e la fissazione dei termini di risposta;

e) la comunicazione di informazioni senza preventiva richiesta;

f) le relazioni degli Stati membri con la Commissione e i paesi terzi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

Art. 118

Obblighi di informazione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Gli Stati membri trasmettono ogni cinque anni alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

2. Basandosi sulle relazioni presentate dagli Stati membri e sulle proprie osservazioni, la Commissione elabora ogni cinque anni una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Una valutazione dell'impatto del presente regolamento sulla politica comune della pesca è realizzata dalla Commissione cinque anni dopo l'entrata in vigore del regolamento medesimo.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione in cui sono precisate le modalità applicate per la compilazione dei rapporti sui dati di base.

5. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti il contenuto e il formato delle relazioni degli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.

Art. 119

Procedura di comitato

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dall'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(1)

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011).

Art. 119

Esercizio della delega

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 5, all'articolo 15 ter, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 6, all'articolo 21, paragrafo 6, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 4, all'articolo 44, paragrafo 4, all'articolo 58, paragrafi 10, 11 e 12, all'articolo 60 bis, paragrafo 2, all'articolo 73, paragrafo 9, all'articolo 74,paragrafo 11, all'articolo 75, paragrafo 2, all'articolo 90, paragrafo 4, all'articolo 92, paragrafo 12, e all'articolo 107, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

3. La delega di potere di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 5, all'articolo 15 ter, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 6, all'articolo 21, paragrafo 6, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 4, all'articolo 44, paragrafo 4, all'articolo 58, paragrafi 10, 11 e 12, all'articolo 60 bis, paragrafo 2, all'articolo 73, paragrafo 9, all'articolo 74, paragrafo 11, all'articolo 75, paragrafo 2, all'articolo 90, paragrafo 4, all'articolo 92, paragrafo 12, e all'articolo 107, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (1).

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 bis, paragrafo 5, dell'articolo 15 ter, paragrafo 1, dell'articolo 17, paragrafo 6, dell'articolo 21, paragrafo 6, dell'articolo 22, paragrafo 3, dell'articolo 24, paragrafo 4, dell'articolo 41, paragrafo 4, dell'articolo 44, paragrafo 4, dell'articolo 58, paragrafi 10, 11 e 12, dell'articolo 60 bis, paragrafo 2, dell'articolo 73, paragrafo 9, dell'articolo 74, paragrafo 11, dell'articolo 75, paragrafo 2, dell'articolo 90, paragrafo 4, dell'articolo 92, paragrafo 12, e dell'articolo 107, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(1)

GU L 123 del 12.5.2016.

TITOLO XIV

MODIFICHE E ABROGAZIONI

Art. 120

Modifiche del regolamento (CE) n. 768/2005

Il regolamento (CE) n. 768/2005 è così modificato:

1) all'articolo 3 è aggiunto il punto seguente:

"i) contribuire all'attuazione uniforme del sistema di controllo della politica comune della pesca, segnatamente per quanto riguarda:

- l'organizzazione del coordinamento operativo delle attività di controllo esercitate dagli Stati membri per l'attuazione di programmi di controllo e di ispezione specifici, di programmi di controllo relativi alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("INN") e di programmi di controllo e di ispezione internazionali,

- le ispezioni necessarie per l'assolvimento delle mansioni dell'Agenzia in conformità dell'articolo 17 bis.";

2) all'articolo 5:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il coordinamento operativo dell'Agenzia verte sul controllo di tutte le attività che rientrano nell'ambito di applicazione della politica comune della pesca.";

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Al fine di migliorare il coordinamento operativo tra gli Stati membri, l'Agenzia può stabilire piani operativi con gli Stati membri interessati e coordinarne l'attuazione.";

3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Assistenza alla Commissione e agli Stati membri

L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri affinché possano adempiere in modo ottimale, uniforme ed efficace agli obblighi ad essi imposti dalle norme della politica comune della pesca, con particolare riguardo alla lotta contro la pesca INN e alle loro relazioni con i paesi terzi. In particolare, l'Agenzia:

a) stabilisce ed elabora un programma comune di formazione destinato agli istruttori degli ispettorati della pesca degli Stati membri e predispone ulteriori corsi di formazione e seminari per tali funzionari ed altri membri del personale che partecipano alle attività di controllo e ispezione;

b) stabilisce ed elabora un programma comune di formazione destinato agli ispettori comunitari anteriormente al loro primo incarico e predispone su base regolare ulteriori nuovi corsi di formazione e seminari aggiornati per tali funzionari;

c) su richiesta degli Stati membri, provvede all'approvvigionamento comune di beni e servizi in relazione alle attività di controllo e di ispezione effettuate dagli Stati membri e prepara e coordina l'attuazione di progetti pilota congiunti ad opera degli Stati membri;

d) elabora procedure operative comuni applicabili alle attività di controllo e di ispezione attuate congiuntamente da due o più Stati membri;

e) definisce i criteri applicabili allo scambio di mezzi di controllo e di ispezione tra gli Stati membri, nonché tra questi e i paesi terzi, e alla messa a disposizione di tali mezzi da parte degli Stati membri;

f) realizza un'analisi del rischio sulla base dei dati di pesca relativi alle catture, agli sbarchi e allo sforzo di pesca, nonché un'analisi del rischio in relazione agli sbarchi non dichiarati, procedendo in particolare raffrontando i dati relativi alle catture e alle importazioni e quelli relativi alle esportazione e al consumo nazionale;

g) su richiesta della Commissione o degli Stati membri elabora metodi e procedure comuni di ispezione;

h) assiste gli Stati membri, su loro richiesta, nell'adempimento degli obblighi comunitari e internazionali, anche in relazione alla lotta contro la pesca INN, nonché degli obblighi assunti nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca;

i) promuove e coordina la definizione di metodi uniformi di gestione del rischio nel settore di sua competenza;

j) coordina e promuove la cooperazione tra gli Stati membri e norme comuni per l'elaborazione dei piani di campionamento previsti dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (*).
______________
(*) GU L 343 del 22.12.2009";

4) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Attuazione degli obblighi della Comunità in materia di controllo e di ispezione

1. Su richiesta della Commissione, l'Agenzia coordina le attività di controllo e di ispezione svolte dagli Stati membri sulla base di programmi internazionali di controllo e di ispezione mediante piani di impiego congiunto.

2. L'Agenzia può acquistare, affittare o noleggiare le attrezzature necessarie per l'attuazione dei piani congiunti di impiego di cui al paragrafo 1.";

5) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Attuazione dei programmi specifici di controllo e di ispezione

1. L'Agenzia coordina l'attuazione dei programmi specifici di controllo e di ispezione stabiliti a norma dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009 mediante piani di impiego congiunto.

2. L'Agenzia può acquistare, affittare o noleggiare le attrezzature necessarie per l'attuazione dei piani congiunti di impiego di cui al paragrafo 1.";

6) dopo il capitolo III, è inserito il capitolo seguente:

"CAPITOLO III bis

COMPETENZE DELL'AGENZIA

Articolo 17 bis

Funzionari dell'Agenzia assegnati al ruolo di ispettori comunitari

Funzionari dell'Agenzia possono essere assegnati in acque internazionali al ruolo di ispettore comunitario a norma dell'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 17 ter

Misure adottate dall'Agenzia

L'Agenzia, ove necessario:

a) pubblica manuali che stabiliscono procedure di ispezione armonizzate;

b) elabora materiale orientativo sulle migliori prassi in materia di controllo della politica comune della pesca, anche per quanto riguarda la formazione dei funzionari addetti al controllo, e mantiene regolarmente aggiornato tale materiale;

c) fornisce alla Commissione il sostegno tecnico e amministrativo necessario per l'espletamento dei suoi compiti.

Articolo 17 quater

Cooperazione

1. Gli Stati membri e la Commissione cooperano con l'Agenzia e le forniscono l'assistenza necessaria per l'espletamento delle sue funzioni.

2. L'Agenzia, tenendo nel debito conto le differenze tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, agevola la cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione ai fini dell'elaborazione di norme armonizzate in materia di controllo in conformità della normativa comunitaria e in considerazione delle migliori prassi esistenti negli Stati membri e di norme concordate a livello internazionale.

Articolo 17 quinquies

Unità di crisi

1. Se la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due Stati membri, individua una situazione che comporta un rischio grave diretto, indiretto o potenziale perla politica comune della pesca e se non è possibile prevenire, eliminare o ridurre tale rischio con gli strumenti esistenti o gestirlo adeguatamente, l'Agenzia ne è immediatamente informata.

2. A seguito di notifica della Commissione o di propria iniziativa, l'Agenzia istituisce senza indugio un'unità di crisi e ne informa la Commissione.

Articolo 17 sexies

Compiti dell'unità di crisi

1. L'unità di crisi istituita dall'Agenzia provvede alla raccolta e alla valutazione di tutte le informazioni pertinenti e all'individuazione delle possibili opzioni per prevenire, eliminare o ridurre il rischio per la politica comune della pesca nella maniera più rapida ed efficace possibile.

2. L'unità di crisi può chiedere l'assistenza di qualsiasi autorità pubblica o soggetto privato le cui competenze giudichi necessarie per rispondere in modo efficace all'emergenza.

3. L'Agenzia assicura il coordinamento necessario per reagire in modo adeguato e tempestivo all'emergenza.

4. Se opportuno, l'unità di crisi tiene informato il pubblico dei rischi esistenti e delle misure adottate.

Articolo 17 septies

Programma di lavoro pluriennale

1. Il programma di lavoro pluriennale dell'Agenzia definisce gli obiettivi generali, il mandato, i compiti, gli indicatori di efficacia e le priorità di ogni azione dell'Agenzia per un periodo di cinque anni. Esso comprende una presentazione del piano per la politica del personale e una stima degli stanziamenti di bilancio necessari per il conseguimento degli obiettivi fissati per tale periodo di cinque anni.

2. Il programma di lavoro pluriennale è presentato in conformità del metodo e del sistema di gestione per attività elaborati dalla Commissione. Esso è adottato dal consiglio di amministrazione.

3. Il programma di lavoro di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), fa riferimento al programma di lavoro pluriennale. Esso specifica chiaramente le aggiunte, le modifiche o le soppressioni rispetto al programma di lavoro dell'anno precedente, nonché i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi e delle priorità generali del programma di lavoro pluriennale.

Articolo 17 octies

Cooperazione nel settore degli affari marittimi

L'Agenzia contribuisce all'attuazione della politica integrata marittima dell'UE e, in particolare, conclude accordi amministrativi con altri organismi in relazione a materie contemplate dal presente regolamento previa approvazione del consiglio di amministrazione. Il direttore esecutivo ne informa la Commissione e gli Stati membri in una fase precoce dei negoziati.

Articolo 17 nonies

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente capitolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2,del regolamento (CE) n. 2371/2002. Tali modalità possono riguardare, in particolare, l'elaborazione di piani di risposta alle emergenze, la costituzione dell'unità di crisi e le procedure pratiche da applicare."

Art. 121

Modifiche di altri regolamenti

1. Nel regolamento (CE) n. 847/96, l'articolo 5 è soppresso.

2. Il regolamento (CE) n. 2371/2002 è così modificato:

a) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Articolo 21

Sistema comunitario di controllo e di esecuzione

E' esercitato un controllo sull'accesso alle acque e alle risorse e sull'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 ed è garantita l'osservanza delle norme della politica comune della pesca. A tal fine è istituito un sistema comunitario di controllo, ispezione ed esecuzione delle norme della politica comune della pesca.";

b) gli articoli da 22 a 28 sono soppressi.

3. Sono soppressi gli articoli 7, 8, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasellosettentrionale [1].

4. E' soppresso l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce un piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale [2].

5. E' soppresso il capo IV del regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica [3].

6. E' soppresso il capo IV del regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia [4].

7. E' soppresso il capo IV del regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale [5].

8. E' soppresso il capo IV del regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord [6].

9. Sono soppressi l'articolo 10, paragrafi 3 e 4, l'articolo 11,paragrafi 2 e 3, gli articoli 12, 13 e 15, l'articolo 18, paragrafi 2e 3, gli articoli 19 e 20, l'articolo 22, secondo comma, gli articoli 23, 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock [7].

10. Sono soppressi gli articoli 5 e 6 del regolamento (CE)n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock [8].

11. Sono soppressi gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26,27, 28 e 29 del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock [9].
_______________
[1] GU L 150 del 30.4.2004.

[2] GU L 340 del 23.12.2005.

[3] GU L 345 del 28.12.2005.

[4] GU L 65 del 7.3.2006.

[5] GU L 122 dell'11.5.2007.

[6] GU L 157 del 19.6.2007.

[7] GU L 248 del 22.9.2007.

[8] GU L 344 del 20.12.2008.

[9] GU L 348 del 24.12.2008.

Art. 122

Abrogazioni

1. E' abrogato il regolamento (CEE) n. 2847/93, ad eccezione degli articoli 6, 8 e 11 che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore delle modalità d'applicazione degli articoli 14, 21 e 23 del presente regolamento e dell'articolo 5, dell'articolo 9,paragrafo 5, e degli articoli 13, 21 e 34 che sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2011.

2. E' abrogato il regolamento (CE) n. 1627/94 con effetto dalla data di entrata in vigore delle modalità d'applicazione dell'articolo 7 del presente regolamento.

3. Il regolamento (CE) n. 1966/2006 sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2011.

Art. 123

Riferimenti

I riferimenti ai regolamenti abrogati e alle disposizioni soppresse conformemente all'articolo 121 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

TITOLO XV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 124

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Tuttavia:

a) l'articolo 33, paragrafi 6 e 9, gli articoli 37, 43, 58, 60, 61,63, 67, 68, 73, 78 e 84, l'articolo 90, paragrafi 2, 3 e 4, gli articoli 93 e 117 e l'articolo 121, paragrafi da 3 a 11, si applicano con effetto dal 1° gennaio 2011;

b) gli articoli 6, 7, 14, 21 e 23 si applicano con effetto dalla data di entrata in vigore delle loro modalità d'applicazione;

c) l'articolo 92 si applica sei mesi dopo l'entrata in vigore delle sue modalità di applicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON

ALLEGATO I

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842)

[PARAMETRI SPECIFICI IN MATERIA DI ISPEZIONE PER I PIANI PLURIENNALI

Obiettivo

1. Ogni Stato membro stabilisce parametri specifici in materia di ispezione in conformità del presente allegato.

Strategia

2. L'attività di ispezione e di sorveglianza delle attività di pesca è incentrata sui pescherecci presumibilmente dediti alla cattura di specie che formano oggetto di un piano pluriennale. Per verificare l'efficacia delle attività di ispezione e sorveglianza vengono inoltre effettuate, a titolo di controllo incrociato, ispezioni casuali delle operazioni di trasporto e commercializzazione delle specie che formano oggetto di un piano pluriennale.

Priorità

3. Ai vari tipi di attrezzi è attribuito un diverso grado di priorità, in funzione dell'incidenza su ciascuna flotta delle limitazioni relative alle possibilità di pesca. Spetta pertanto a ogni Stato membro stabilire priorità specifiche.

Obiettivi di riferimento

4. Entro un mese dall'entrata in vigore di un regolamento che istituisce un piano pluriennale, gli Stati membri applicano i rispettivi programmi di ispezione tenendo conto degli obiettivi sotto indicati.

Gli Stati membri precisano e descrivono la strategia di campionamento che intendono utilizzare.

La Commissione accede su richiesta al piano di campionamento applicato dallo Stato membro.

a) Livello di ispezione nei porti

In linea generale, occorre conseguire un livello di precisione pari almeno a quello ottenibile con un semplice metodo di campionamento casuale, nell'ambito del quale le ispezioni vertono sul 20% in peso degli sbarchi totali di specie che formano oggetto di un piano pluriennale in uno Stato membro.

b) Livello di ispezione nella fase di commercializzazione

Ispezione del 5% dei quantitativi di specie che formano oggetto di un piano pluriennale messi in vendita nelle aste.

c) Livello di ispezione in mare

Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un'analisi circostanziata dell'attività di pesca in ciascuna zona. I parametri per le attività di ispezione in mare sono riferiti al numero di giorni di pattugliamento in mare nella zona di gestione; un parametro distinto può essere stabilito per i giorni di pattugliamento di zone specifiche.

d) Livello di sorveglianza aerea

Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un'analisi circostanziata dell'attività di pesca praticata in ciascuna zona, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro.]

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 2847/93

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articoli 1 e 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 5

Articolo 3

Articolo 9

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 75

Articolo 5, lettere a) e b)

Articolo 74

Articolo 5, lettera c)

Articolo 8

Articolo 6

Articoli 14, 15 e 16

Articolo 7

Articoli 17 e 18

Articolo 8

Articoli 23, 24 e 25

Articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 4 bis, 5, 6, 7, 8 e 9

Articoli 62, 63, 64, 65 e 68

Articolo 9, paragrafi 4 ter e 5

Articoli 66 e 67

Articolo 11

Articoli 20, 21 e 22

Articolo 13

Articolo 68

Articolo 14

Articolo 59

Articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4

Articoli 33 e 34

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 36

Articolo 16

Articolo 117

Articolo 17

Articolo 5

Articolo 19

Articoli 112 e 113

Titolo IIA

Titolo IV, capo I, sezione 2

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 47

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 49

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 33

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 35

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 36

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 37

Articolo 21 bis

Articolo 35

Articolo 21 ter

Articolo 34

Articolo 21 quater

Articolo 36

Articolo 23

Articolo 105

Titolo V

Titolo IV, capo II, e articolo 109

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 56

Articolo 28, paragrafo 2

Articoli 57 e 70

Articolo 28, paragrafo 2 bis

Articolo 56

Articolo 29

Articoli 96, 97, 98 e 99

Articolo 30

Articolo 102

Articolo 31, paragrafi 1 e 2

Articoli 89 e 90

Articolo 31, paragrafo 4

Articolo 86

Articolo 32, paragrafo 1

Articolo 85

Articolo 32, paragrafo 2

Articolo 88

Articolo 33

Articolo 86

Articolo 34

Articolo 117

Articolo 34 bis

Articolo 117

Articolo 34 ter

Articolo 98

Articolo 34 quater

Articolo 95

Articolo 35

Articolo 118

Articolo 36

Articolo 119

Articolo 37

Articoli 112 e 113

Articolo 38

Articolo 3

Articolo 39

Articolo 122

Articolo 40

Articolo 124

Regolamento (CE) n. 1627/94

Presente regolamento

L'intero regolamento

Articolo 7

Regolamento (CE) n. 847/96

Presente regolamento

Articolo 5

Articolo 106

Regolamento (CE) n. 2371/2002

Presente regolamento

Articolo 21

Articoli 1 e 2

Articolo 22, paragrafo 1

Articoli 6, 7, 8, 9, 14 e 75

Articolo 22, paragrafo 2

Articoli 58, 59, 62, 68 e 75

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3, articolo 5, paragrafo 5, e articolo 11

Articolo 23, paragrafo 4

Articoli 105 e 106

Articolo 24

Articolo 5, titolo VII e articoli 71 e 91

Articolo 25

Capi III e IV del titolo VII e articolo 89

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 96

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 108

Articolo 26, paragrafo 4

Articolo 36

Articolo 27, paragrafo 1

Articoli da 96 a 99

Articolo 27, paragrafo 2

Articoli 101 e 102

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 117

Articolo 28, paragrafo 3

Articoli 80, 81 e 83

Articolo 28, paragrafo 4

Articolo 79

Articolo 28, paragrafo 5

Articolo 74

Regolamento (CE) n. 811/2004

Presente regolamento

Articolo 7

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 8

Articolo 17

Articolo 10

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 11

Articolo 44

Articolo 12

Articolo 60, paragrafo 6

Regolamento (CE) n. 2166/2005

Presente regolamento

Articolo 9

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 10

Articolo 60, paragrafo 1

Articolo 12

Articolo 44

Articolo 13

Articolo 60, paragrafo 6

Regolamento (CE) n. 2115/2005

Presente regolamento

Articolo 7

Articolo 14, paragrafo 3

Regolamento (CE) n. 388/2006

Presente regolamento

Articolo 7

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 60, paragrafo 1

Articolo 10

Articolo 44

Articolo 11

Articolo 60, paragrafo 6

Regolamento (CE) n. 509/2007

Presente regolamento

Articolo 6

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 44

Articolo 9

Articolo 60, paragrafo 6

Regolamento (CE) n. 676/2007

Presente regolamento

Articolo 10

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 11

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 12

Articolo 60, paragrafo 1

Articolo 14

Articolo 44

Articolo 15

Articolo 60, paragrafo 6

Regolamento (CE) n. 1098/2007

Presente regolamento

Articolo 15

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 19

Articolo 60, paragrafo 1

Articolo 24

Articolo 46

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Presente regolamento

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 109, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 115

Articolo 20

Articolo 60

Articolo 22

Articolo 42

Articolo 23

Articolo 46

Articolo 24

Articolo 17

Articolo 25

Articolo 43

Articolo 26

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 27

Articolo 44

Articolo 28

Articolo 60, paragrafo 6

(1)

Allegato introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842.

(1)

Allegato introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2842, con l'applicabilità di cui all'art. 7 del medesimo Reg. (UE) 2023/2842.