
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1382/2007.
REGOLAMENTO (CE) N. 1556/2006 DELLA COMMISSIONE, 18 ottobre 2006
G.U.U.E. 19 ottobre 2006, n. L 288
Modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio relativo al regime d'importazione per le carni suine (Versione codificata).
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al Reg. (CE) n. 1940/2006)
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1382/2007.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 8 novembre 2006
Applicabile dal: 8 novembre 2006
______________________________________________________________________
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1382/2007.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (1), in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (2), in particolare l'articolo 22,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli (3), è stato modificato in modo sostanziale a più riprese. A fini di razionalità e chiarezza, occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
2) Il regolamento (CE) n. 774/94 ha aperto, a decorrere dal 1° gennaio 1994, nuovi contingenti tariffari annuali per alcuni prodotti del settore delle carni suine. L'applicazione di tali contingenti è a tempo indeterminato.
3) Per la gestione del regime, è opportuno avvalersi di titoli di importazione. A tal fine è necessario definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4). Inoltre i titoli devono essere rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando eventualmente una percentuale unica di accettazione. Nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere la possibilità di ritirare la domanda di titoli dopo la fissazione del coefficiente di accettazione.
4) Il regolamento (CE) n. 774/94 ha fissato allo 0% il dazio doganale per l'importazione di alcuni prodotti del settore delle carni suine, entro il limite di un determinato quantitativo. Per garantire un flusso regolare delle importazioni, è opportuno scaglionare detto quantitativo sull'arco di un anno.
5) Per agevolare gli scambi tra la Comunità e i paesi terzi, è necessario autorizzare l'importazione dei prodotti del settore delle carni suine senza l'obbligo di importare dal paese d'origine, il quale va tuttavia menzionato nella casella 8 del titolo d'importazione per motivi di ordine statistico.
6) Allo scopo di assicurare una corretta gestione dei regimi di importazione, la Commissione necessita di informazioni precise dagli Stati membri sui quantitativi effettivamente importati. A fini di chiarezza, è necessario utilizzare un unico modello per la comunicazione dei quantitativi tra gli Stati membri e la Commissione.
7) Per una gestione efficace del regime, è opportuno fissare la cauzione relativa ai titoli di importazione nel quadro di tale regime. Dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle carni suine, è opportuno subordinare al rispetto di condizioni precise l'accesso degli operatori al regime in causa.
8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 91 dell'8.4.1994. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione (GU L 221 del 19.9.1995).
GU L 282 dell'1.11.1975. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005).
GU L 156 del 23.6.1994. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 341/2005 (GU L 53 del 26.2.2005).
GU L 152 del 24.6.2000. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006).
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1382/2007.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1940/2006 nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2007, n. L 44)
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del contingente tariffario all'importazione di carni suine fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0203 19 13 e 0203 2915 aperto dal regolamento (CE) n. 774/94.
2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione.
3. Il quantitativo dei prodotti che beneficiano del regime di cui al paragrafo 1 e l'aliquota del dazio doganale sono fissati nell'allegato I.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1382/2007.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1940/2006 nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2007, n. L 44)
Durante il periodo contingentale il quantitativo fissato nell'allegato I è scaglionato in sottoperiodi, nel modo seguente:
- 25% nel sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo;
- 25% nel sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno,
- 25% nel sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre;
- 25% nel sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1382/2007.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1940/2006 nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2007, n. L 44)
1. Fatto salvo l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale non possono beneficiare del contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento e non possono presentare domande di titoli d'importazione su tale base.
2. La domanda di titolo deve menzionare il numero d'ordine e può riguardare prodotti dei due diversi codici della nomenclatura combinata (NC), originari di un solo paese. In tal caso, i codici NC vanno indicati nella casella 16 e la relativa designazione nella casella 15. La domanda di titolo deve vertere su un quantitativo pari ad almeno 20 tonnellate e non superiore al 20% del quantitativo disponibile nel sottoperiodo contingentale.
3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine.
4. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte A.
5. Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II, parte B.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1382/2007.
(modificato dall'art. 2 del Reg. (CE) n. 1711/2006 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1940/2006 nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2007, n. L 44)
1. La domanda di titolo è presentata nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2.
Tuttavia, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2007, la domanda di titolo è presentata nei primi quindici giorni del gennaio 2007.
2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, ogni richiedente può presentare più domande di titoli d'importazione per i prodotti di cui all'allegato I, se detti prodotti sono originari di più paesi diversi. Le domande, relative ciascuna ad un solo paese d'origine, devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Esse sono considerate come un'unica domanda per quanto riguarda il massimale di cui all'articolo 3, punto 2.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui termina il periodo per la presentazione delle domande, il quantitativo totale richiesto espresso in chilogrammi.
4. I titoli sono rilasciati quanto prima possibile, dopo la decisione della Commissione.
5. Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel periodo considerato, ripartiti per origine ed espressi in chilogrammi.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1382/2007.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1940/2006 nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2007, n. L 44)
1. La validità dei titoli d'importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.
2. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 ed all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1382/2007.
Le domande di titoli d'importazione per tutti i prodotti di cui all'allegato I devono essere accompagnate dalla costituzione di una cauzione di 20 EUR/100 kg.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1382/2007.
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1940/2006 nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2007, n. L 44)
[Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 1291/2000.
Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento citato, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra "0".]
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1382/2007.
Il regolamento (CE) n. 1432/94 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato VII.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1382/2007.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2006.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1382/2007.
ALLEGATO I
DAZIO DOGANALE FISSATO ALLO 0%
(in tonnellate) |
||
Numero d'ordine |
Codice NC |
Dal 1° gennaio al 31 dicembre |
09.4046 |
0203 19 13 0203 29 15 |
7.000 |
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1382/2007.
ALLEGATO II
PARTE A
Diciture di cui all'articolo 3, lettera d):
omissis
- in italiano: Regolamento (CE) n. 1556/2006
omissis
PARTE B
Diciture di cui all'articolo 3, lettera e):
omissis
- in italiano: Dazio doganale fissato allo 0% in applicazione del regolamento (CE) n. 1556/2006
omissis
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1382/2007.
ALLEGATO III
(soppresso dall'allegato del Reg. (CE) n. 1940/2006 nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2007, n. L 44)
[Comunicazione in applicazione del regolamento (CE) n. 1556/2006, articolo 4, paragrafo 3
Domanda di titoli d'importazione
da trasmettere dagli Stati membri all'indirizzo elettronico seguente:
AGRI-IMP-PORK@ec.europa.eu
o fax (32-2) 292 17 39
COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE DG AGRI.D.2 - Attuazione delle misure relative al mercato Settore delle carni suine |
||
Domanda di titoli d'importazione con dazio doganale fissato allo 0% |
Data |
Periodo |
Stato membro: Speditore: Responsabile cui rivolgersi: Telefono: Fax: Indirizzo elettronico: |
. |
. |
Numero d'ordine |
Quantitativi domandati (in tonnellate per prodotto) |
09.4046 |
.] |
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1382/2007.
ALLEGATO IV
(soppresso dall'allegato del Reg. (CE) n. 1940/2006 nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2007, n. L 44)
[Comunicazione in applicazione del regolamento (CE) n. 1556/2006, articolo 4, paragrafo 3
Domanda di titoli d'importazione
da trasmettere dagli Stati membri all'indirizzo elettronico seguente:
AGRI-IMP-PORK@ec.europa.eu
o fax (32-2) 292 17 39
COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE DG AGRI.D.2 - Attuazione delle misure relative al mercato Settore delle carni suine |
||
Domanda di titoli d'importazione con dazio doganale fissato allo 0% |
Data |
Periodo |
Stato membro: |
. |
. |
Numero d'ordine |
Codice NC |
Richiedente (nome e indirizzo) |
Quantitativi domandati (in tonnellate) |
09.4046 |
. |
. |
. |
Totale in tonnellate per prodotto |
.] |
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1382/2007.
ALLEGATO V
(soppresso dall'allegato del Reg. (CE) n. 1940/2006 nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2007, n. L 44)
[Comunicazione in applicazione del regolamento (CE) n. 1556/2006, articolo 4, paragrafo 9
Quantitativi effettivamente importati
da trasmettere dagli Stati membri all'indirizzo elettronico seguente:
AGRI-IMP-PORK@ec.europa.eu
o fax (32-2) 292 17 39
COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE DG AGRI.D.2 - Attuazione delle misure relative al mercato Settore delle carni suine |
Stato membro: |
Numero d'ordine |
Quantitativi effettivamente importati |
Paese d'origine |
. |
. |
.] |
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1382/2007.
ALLEGATO VI
Regolamento abrogato e sue modificazioni successive
Regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione (GU L 156 del 23.6.1994) |
. |
Regolamento (CE) n. 1593/95 della Commissione (GU L 150 dell'1.7.1995) |
. |
Regolamento (CE) n. 2068/96 della Commissione. (GU L 277 del 30.10.1996) |
. |
Regolamento (CE) n. 1377/2000 della Commissione (GU L 156 del 29.6.2000) |
. |
Regolamento (CE) n. 1006/2001 della Commissione (GU L 140 del 24.5.2001) |
limitatamente all'articolo 1 |
Regolamento (CE) n. 2083/2004 della Commissione (GU L 360 del 7.12.2004) |
limitatamente all'articolo 1 |
Regolamento (CE) n. 341/2005 della Commissione (GU L 53 del 26.2.2005) |
limitatamente all'articolo 1 |
N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1382/2007.
ALLEGATO VII
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CE) n. 1432/94 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2, primo comma |
Articolo 2 |
Articolo 2, secondo comma |
- |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, prima frase |
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, seconda frase |
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, terza e quarta frase, secondo comma |
Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 4, primo e secondo comma |
Articolo 4, paragrafo 4, primo e secondo comma |
Articolo 4, paragrafo 4, terzo comma |
Articolo 4, paragrafo 5 |
Articolo 4, paragrafo 4, quarto comma |
Articolo 4, paragrafo 6 |
Articolo 4, paragrafo 5 |
Articolo 4, paragrafo 7 |
Articolo 4, paragrafo 6 |
Articolo 4, paragrafo 8 |
Articolo 4, paragrafo 7 |
Articolo 4, paragrafo 9 |
Articoli 5, 6 e 7 |
Articoli 5, 6 e 7 |
- |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
Articolo 9 |
Allegato I |
Allegato I |
- |
Allegato II |
Allegato II |
Allegato III |
Allegato III |
Allegato IV |
Allegato IV |
Allegato V |
- |
Allegato VI |
- |
Allegato VII |