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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 31 maggio 2009, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 11, del Reg. (CE) n. 442/2009.

REGOLAMENTO (CE) N. 1382/2007 DELLA COMMISSIONE, 26 novembre 2007

G.U.U.E. 27 novembre 2007, n. L 309

Modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto riguarda il regime d'importazione per le carni suine.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 31 maggio 2009, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 11, del Reg. (CE) n. 442/2009.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 30 novembre 2007

Applicabile dal: 1° dicembre 2007

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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 31 maggio 2009, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 11, del Reg. (CE) n. 442/2009.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (2), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (CE) n. 1556/2006 della Commissione, del 18 ottobre 2006, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio relativo al regime d'importazione per le carni suine (3) è stato modificato in modo sostanziale e richiede nuove modifiche. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1556/2006 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

2) Il regolamento (CE) n. 774/94 ha aperto, a decorrere dal 1° gennaio 1994, nuovi contingenti tariffari annuali per alcuni prodotti del settore delle carni suine. L'applicazione di tali contingenti è a tempo indeterminato.

3) I contingenti tariffari devono essere gestiti mediante titoli di importazione. A tal fine è necessario definire le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli.

4) Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, devono applicarsi il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (5).

5) Al fine di garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno suddividere in più sottoperiodi il periodo contingentale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita in ogni caso il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale.

6) Dati i rischi di speculazione inerenti al regime del contingente tariffario nel settore delle carni suine, è opportuno stabilire condizioni precise per l'accesso degli operatori al regime suddetto.

7) Ai fini di una corretta gestione dei contingenti tariffari, è opportuno fissare a 20 EUR/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione.

8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 282 dell'1.11.1975. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005).

(2)

GU L 91 dell'8.4.1994. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione (GU L 221 del 19.9.1995).

(3)

GU L 288 del 19.10.2006. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1940/2006 (GU L 407 del 30.12.2006); rettifica nella GU L 44 del 15.2.2007.

(4)

GU L 152 del 24.6.2000. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006).

(5)

GU L 238 dell'1.9.2006. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007).

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Art. 1

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di gestione del contingente tariffario all'importazione di carni suine fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0203 19 13 e 0203 29 15 aperto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 774/94.

2. Il contingente tariffario è aperto su base annuale per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

3. Il quantitativo di prodotti ammesso a beneficiare del contingente di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile e il numero d'ordine corrispondente sono fissati nell'allegato I.

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Art. 2

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1301/2006.

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Art. 3

Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale è ripartito in quattro sottoperiodi, come di seguito indicato:

a) 25% dal 1° gennaio al 31 marzo;

b) 25% dal 1° aprile al 30 giugno;

c) 25% dal 1° luglio al 30 settembre;

d) 25% dal 1° ottobre al 31 dicembre.

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Art. 4

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo di importazione, all'atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale annuo, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

2. Nella domanda di titolo deve essere indicato il numero d'ordine riportato nell'allegato I del presente regolamento. La domanda può riguardare più prodotti con codici NC differenti. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso. La domanda di titolo riguarda un quantitativo di almeno 20 tonnellate e pari al massimo al 20% del quantitativo disponibile per il contingente considerato nel sottoperiodo contingentale di cui trattasi.

3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a) nella casella 8, l'indicazione del paese di origine;

b) nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte A.

Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II, parte B.

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Art. 5

1. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 3.

2. All'atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.

3. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli di importazione per prodotti aventi uno stesso numero d'ordine, se detti prodotti sono originari di paesi diversi. Le domande, relative ciascuna ad un solo paese d'origine, sono presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Esse sono considerate come un'unica domanda ai fini del massimale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui termina il periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti per ciascun gruppo, espressi in chilogrammi.

5. I titoli sono rilasciati a decorrere dal settimo giorno lavorativo ed al più tardi l'undicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di comunicazione di cui al paragrafo 4.

6. La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che sono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

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Art. 6

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro la fine del primo mese di ciascun sottoperiodo contingentale i quantitativi totali espressi in chilogrammi per i quali sono stati rilasciati titoli, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento.

2. Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo contingentale annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel periodo considerato per numero d'ordine, espressi in chilogrammi.

3. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, espressi in chilogrammi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, una prima volta contestualmente alla domanda per l'ultimo sottoperiodo e un'altra volta prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale.

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Art. 7

1. In deroga all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli di importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.

2. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

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Art. 8

Il regolamento (CE) n. 1556/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

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Art. 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

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ALLEGATO I

Numero d'ordine

Codice NC

Dazio applicabile

Quantitativi in tonnellate

(peso del prodotto)

09.4046

0203 19 13

0203 29 15

0%

7 000

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ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1556/2006

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

-

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 6

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Allegato I

Allegato I

Allegato II bis

Allegato II, parte A

Allegato II ter

Allegato II, parte B

Allegato III

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Allegato IV

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Allegato V

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Allegato VI

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