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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 aprile 2007

G.U.R.I. 27 giugno 2007, n. 147

Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE della Commissione del 23 gennaio 2006, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

Testo con annotazioni alla data 5 maggio 2008

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni, di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni ed integrazioni, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» e, in particolare, l'art. 13;

Visto il decreto del Ministero della salute del 14 giugno 2002 di «Recepimento della direttiva n. 2001/59/CE recante XXVIII adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 67/548/CEE, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2002 n. 244;

Vista la direttiva n. 2006/8/CE della Commissione del 23 gennaio 2006 che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Ministero della salute del 28 febbraio 2006 di Recepimento della direttiva n. 2004/73/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2006, n. 92;

Effettuata con lettera del 12 marzo 2007 la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Decreta:

Art. 1

1. Gli allegati I, II e IV del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del produttore e dodici mesi per lo smaltimento di quelle già immesse sul mercato, purchè conformi alla previgente normativa.

2. Il Ministero della salute adotta entro il 1° marzo 2008 le disposizioni attuative e amministrative necessarie ad adeguare al presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei preparati pericolosi che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e successive modificazioni.

3. Dal 1° marzo 2008 sono concessi sei mesi per lo smaltimento dei preparati pericolosi, di cui al comma 2, presenti sia nel magazzino del produttore che presso la distribuzione.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 38

(1)

Per le modifiche al presente si rimanda agli artt. 1 e 2, del D.M. Salute 5 maggio 2008.