
REGOLAMENTO (CE) n. 491/2008 DELLA COMMISSIONE, 3 giugno 2008
G.U.U.E. 4 giugno 2008, n. L 144
Modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 1° luglio 2008
Applicabile dal: 1° luglio 2008
______________________________________________________________________
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 98 in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2), deve essere abrogato a decorrere dal 1° luglio 2008 a norma dell'articolo 201, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2) Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali (3), è stato modificato a più riprese e in maniera sostanziale. A seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1234/2007 come regolamento unico OCM è opportuno adattare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1722/93. A fini di chiarezza occorre abrogare il suddetto regolamento e sostituirlo con un nuovo regolamento.
3) Data la particolare situazione del mercato dell'amido e della fecola e data soprattutto la necessità di mantenere prezzi concorrenziali rispetto a quelli dell'amido e della fecola prodotti nei paesi terzi e importati sotto forma di merci per le quali il regime d'importazione non assicura una sufficiente protezione dei prodotti comunitari, l'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'amido ottenuto dal granturco o dal frumento o per la fecola di patate, nonché per taluni prodotti derivati utilizzati nella fabbricazione di determinati prodotti, un elenco dei quali è redatto dalla Commissione, oppure, in mancanza di una produzione nazionale significativa di altri cereali per la produzione di amidi e fecole, per un determinato quantitativo di amidi e fecole ottenuti, in ciascuna campagna di commercializzazione in Finlandia e Svezia, da orzo e avena, purché ciò non comporti un aumento del livello di produzione di amidi e fecole ottenuti da questi due cereali. Scopo di questa restituzione è far sì che le industrie interessate possano disporre dell'amido, della fecola e di taluni prodotti derivati a un prezzo inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione delle norme dell'organizzazione comune di mercato per i prodotti considerati.
4) Ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1234/2007 è necessario adottare le modalità per la concessione delle restituzioni alla produzione, comprese le modalità di controllo e di pagamento, affinché in tutti gli Stati membri si applichino le stesse regole.
5) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede la compilazione di un elenco dei prodotti per la cui fabbricazione l'impiego dell'amido e della fecola dà diritto alla restituzione.
6) Per garantire l'efficacia delle misure di controllo, è opportuno prevedere il riconoscimento preliminare dei beneficiari della restituzione da parte dello Stato membro sul cui territorio sono fabbricati i prodotti summenzionati.
7) E' opportuno definire il metodo di calcolo e la periodicità di fissazione della restituzione alla produzione. Attualmente il metodo di calcolo più soddisfacente è quello basato sulla differenza fra il prezzo di mercato dei cereali e il prezzo utilizzato per calcolare il dazio all'importazione. Per motivi di stabilità la restituzione alla produzione deve di norma essere fissata ogni mese e, per accertarne il corretto valore, si deve sorvegliare l'andamento dei prezzi dei cereali sul mercato mondiale e sui mercati comunitari più rappresentativi. E' necessario specificare quali mercati comunitari devono essere sorvegliati e tale sorveglianza deve essere limitata al granturco. Dato che in passato la presa in conto dei prezzi degli altri cereali non ha in pratica influito sul calcolo dell'importo della restituzione, non occorre fare riferimento agli altri cereali.
8) Le restituzioni alla produzione devono essere pagate per l'impiego di amido o fecola e di taluni prodotti derivati utilizzati nella fabbricazione di determinate merci; sono necessarie informazioni particolareggiate per facilitare un controllo adeguato e il pagamento ai richiedenti delle restituzioni alla produzione; è opportuno che le competenti autorità dello Stato membro interessato siano abilitate ad esigere che i richiedenti forniscano loro qualsiasi informazione utile e diano loro la possibilità di procedere ad ogni verifica o ispezione necessaria ai controlli.
9) Il produttore può non utilizzare un amido o una fecola di base e occorre quindi compilare un elenco dei prodotti derivati dall'amido o dalla fecola, il cui impiego dia al produttore il diritto di beneficiare della restituzione.
10) La natura particolare dell'amido esterificato o eterificato rende possibili trasformazioni speculative realizzate allo scopo di fruire più di una volta della restituzione alla produzione; per evitare tali speculazioni è opportuno prevedere misure intese a garantire che l'amido esterificato o eterificato non venga più ritrasformato in materia prima, la cui utilizzazione può dar luogo a una domanda di restituzione. A tale scopo è opportuno adeguare il livello della cauzione.
11) Il pagamento della restituzione alla produzione non deve essere effettuato prima che abbia avuto luogo la trasformazione. Una volta avvenuta la trasformazione, il pagamento deve essere effettuato entro i cinque mesi successivi alla verifica, da parte della competente autorità, che l'amido o la fecola sono stati trasformati. Occorre tuttavia che il fabbricante possa ottenere un acconto prima dell'espletamento dei controlli.
12) A fini di semplificazione e allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi e i costi di riconversione degli amidi e delle fecole modificati, è necessario aumentare l'importo della restituzione alla produzione al di sotto del quale le misure di controllo non sono ritenute necessarie, senza accrescere il rischio che le risorse comunitarie siano spese indebitamente.
13) Il regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (4) si applica al regime contemplato dal presente regolamento. Di conseguenza, occorre definire le esigenze principali degli obblighi a carico dei produttori e il cui adempimento è garantito dalla costituzione di una cauzione.
14) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 299 del 16.11.2007. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 361/2008 (GU L 121 del 7.5.2008).
GU L 270 del 21.10.2003. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007).
GU L 159 dell'1.7.1993. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 (GU L 398 del 30.12.2006).
GU L 205 del 3.8.1985. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006).
1. In conformità all'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1234/2007, una restituzione alla produzione (di seguito denominata "restituzione") può essere concessa ad ogni persona fisica o giuridica che utilizzi amido ottenuto dal frumento o dal granturco o che utilizzi fecola di patate o taluni prodotti derivati per la fabbricazione delle merci incluse nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento.
Per la Finlandia e la Svezia può essere altresì concessa una restituzione per l'utilizzazione di amido d'orzo e di avena, limitatamente ad un quantitativo di 50.000 tonnellate per la Finlandia e di 10.000 tonnellate per la Svezia.
2. La concessione di una restituzione è decisa tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
a) il livello di concorrenza con i paesi terzi e il grado di protezione contro tale concorrenza offerto dai meccanismi della politica agricola comune e dalla tariffa doganale comune;
b) l'evoluzione delle tecniche di fabbricazione e di utilizzazione degli amidi e delle fecole;
c) il tasso di incorporazione dell'amido o della fecola nel prodotto finale e/o il valore relativo dell'amido e della fecola nel prodotto finale e/o l'importanza del prodotto come sbocco per l'amido e la fecola alla luce della concorrenza di altri prodotti.
3. L'eventuale concessione di una restituzione alla produzione per un prodotto non deve determinare distorsioni della concorrenza con altri prodotti per i quali non è concessa la restituzione.
4. Qualora sia constatata una distorsione conseguente alla concessione di una restituzione, quest'ultima viene:
a) soppressa, oppure
b) modificata nella misura necessaria a eliminare la distorsione di concorrenza.
5. Non sono concesse restituzioni alla produzione per gli amidi e le fecole importati nella Comunità in virtù di un regime d'importazione comportante una riduzione del dazio all'importazione.
6. Le decisioni di cui al presente articolo sono adottate dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Ai sensi del presente regolamento si intende per:
a) "amido o fecola", l'amido o la fecola di base o un prodotto derivato dall'amido o dalla fecola elencato nell'allegato II;
b) "prodotti riconosciuti", i prodotti elencati nell'allegato I;
c) "fabbricante", colui che utilizza l'amido o la fecola per la fabbricazione dei prodotti riconosciuti.
1. In caso di concessione di una restituzione, quest'ultima è fissata una volta al mese. Tuttavia, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento nella Comunità o sul mercato mondiale, la restituzione, calcolata a norma del paragrafo 2, può essere modificata per tenere conto di tale variazione.
2. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, frumento, orzo o avena, è calcolata in base alla differenza, moltiplicata per il coefficiente 1,6, fra:
a) la media dei prezzi di mercato del granturco in Francia e in Ungheria, valida durante i cinque giorni che precedono il giorno della fissazione; e
b) la media dei prezzi rappresentativi all'importazione cif Rotterdam utilizzati per determinare i dazi all'importazione del granturco, constatati nei cinque giorni che precedono il giorno d'inizio dell'applicazione.
Ai fini del calcolo della differenza di cui al primo comma devono essere applicate le seguenti norme:
a) se il prezzo di mercato del granturco di cui alla lettera a) è superiore al prezzo di intervento di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1234/2007, ma inferiore al 155% di tale prezzo, il prezzo da prendere in considerazione è pari al prezzo di intervento maggiorato della metà della differenza tra il prezzo reale e il prezzo di intervento;
b) se il prezzo di mercato del granturco di cui alla lettera a) è superiore al 155% del prezzo di intervento, il prezzo da prendere in considerazione è pari al prezzo di intervento maggiorato del 27,5% dello stesso.
Per la fecola di patate è possibile fissare una restituzione diversa per tener conto del livello del prezzo minimo previsto all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio (1). In tal caso il calcolo è effettuato in base al prezzo di mercato del granturco in Francia e in Ungheria, di cui al primo comma, lettera a), con una limitazione fissata al 115% del prezzo di intervento.
Nei mesi di luglio, agosto e settembre il prezzo del granturco di cui al primo comma, lettera a), è ridotto della differenza tra il prezzo di intervento dei cereali di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1234/2007 valido nel mese di giugno e quello valido nel mese di luglio, tranne se il prezzo del granturco di cui al primo comma, lettera a), corrisponde già al prezzo valido per il nuovo raccolto.
3. La restituzione da pagare è calcolata conformemente al paragrafo 2 e moltiplicata per il coefficiente indicato nell'allegato II, corrispondente al codice NC dell'amido o della fecola effettivamente utilizzati per la fabbricazione dei prodotti riconosciuti.
4. Le decisioni di cui al presente articolo sono adottate dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
GU L 197 del 30.7.1994.
1. I fabbricanti che intendono chiedere restituzioni devono rivolgersi alla competente autorità dello Stato membro in cui l'amido o la fecola saranno utilizzati, fornendo i seguenti dati:
a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;
b) la gamma dei prodotti ottenuti dall'amido o dalla fecola, compresi quelli che figurano nell'elenco di cui all'allegato I e quelli che non vi figurano, con una descrizione completa e l'indicazione dei codici NC;
c) l'indirizzo o gli indirizzi dei luoghi in cui l'amido o la fecola devono essere trasformati in un prodotto riconosciuto, se diversi da quelli del fabbricante.
Gli Stati membri possono richiedere al fabbricante dati supplementari.
2. I fabbricanti trasmettono all'autorità competente un impegno scritto a fornire tutte le informazioni richieste e che autorizzi dette autorità a effettuare tutte le verifiche e le ispezioni necessarie per il controllo dell'utilizzazione dell'amido o della fecola.
3. L'autorità competente adotta le misure necessarie per accertare che il fabbricante dispone di un'impresa stabilita e ufficialmente riconosciuta nello Stato membro.
4. In base ai dati di cui ai paragrafi 1 e 2 l'autorità competente compila e tiene aggiornato un elenco di fabbricanti riconosciuti.
Soltanto i fabbricanti riconosciuti possono chiedere una restituzione conformemente all'articolo 5.
1. Il fabbricante che intende chiedere una restituzione si rivolge per iscritto all'autorità competente per ottenere un titolo di restituzione. La domanda è presentata ogni giorno lavorativo entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles).
2. La domanda precisa:
a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;
b) la quantità di amido o di fecola da utilizzare;
c) in caso di fabbricazione di un prodotto del codice NC 3505 10 50, la quantità di amido o di fecola che sarà utilizzata;
d) il luogo o i luoghi in cui l'amido o la fecola saranno utilizzati;
e) le date previste per la trasformazione.
3. Alla domanda è allegato quanto segue:
a) la costituzione di una cauzione conformemente all'articolo 8;
b) una dichiarazione del fornitore dell'amido o della fecola in cui si precisa che il prodotto da utilizzare è stato fabbricato direttamente con granturco, frumento, orzo, avena o patate, senza utilizzare nessun sottoprodotto ricavato dalla fabbricazione di altre merci o prodotti agricoli.
4. Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari.
1. Previa verifica eseguita immediatamente dopo la ricezione della domanda presentata conformemente all'articolo 5, l'autorità competente rilascia senza indugio il titolo di restituzione.
2. Gli Stati membri utilizzano i moduli nazionali per il titolo di restituzione, il quale, fatte salve altre disposizioni di diritto comunitario, contiene almeno i dati di cui al paragrafo 3.
3. Il titolo di restituzione indica i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, oltre al tasso della restituzione e all'ultimo giorno di validità, che corrisponde all'ultimo giorno del terzo mese successivo al mese di rilascio.
Tuttavia, la validità dei titoli chiesti nei mesi di luglio, agosto e fino al 24 settembre è limitata a 30 giorni dalla data di rilascio, ma non può superare il 30 settembre.
4. Il tasso della restituzione applicabile, indicato nel titolo, corrisponde a quello valido alla data di ricevimento della domanda.
Tuttavia, qualora una determinata quantità di amido o di fecola indicata nel titolo venga trasformata durante la campagna di commercializzazione dei cereali successiva a quella durante la quale la domanda è pervenuta, la restituzione applicabile all'amido o alla fecola trasformati durante la nuova campagna sarà adeguata in funzione della differenza fra il prezzo di intervento valido nel mese di rilascio del titolo di restituzione e quello valido nel mese in cui è avvenuta la trasformazione, moltiplicata per il coefficiente 1,60. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile alla restituzione è quello previsto all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1913/2006.
1. I fabbricanti in possesso di un titolo di restituzione rilasciato conformemente all'articolo 6 possono chiedere il pagamento della restituzione indicata nel titolo stesso, sempreché le disposizioni del presente regolamento siano state rispettate, dopo che l'amido o la fecola sono stati utilizzati per la fabbricazione di prodotti riconosciuti.
2. I diritti derivanti dal titolo non sono trasferibili.
1. Il rilascio di un titolo è subordinato alla costituzione da parte del fabbricante, presso l'autorità competente, di una cauzione pari a 15 EUR per tonnellata di amido o di fecola di base, moltiplicati eventualmente per il coefficiente corrispondente al tipo di amido o di fecola da utilizzare riportato nell'allegato II.
2. La cauzione viene svincolata conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2220/85. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 di detto regolamento è costituita dalla trasformazione della quantità di fecola o di amido indicata nella domanda in prodotti riconosciuti, nei limiti del periodo di validità del titolo. Tuttavia, se un fabbricante ha trasformato almeno il 90% della quantità di fecola o di amido indicata nella domanda, si considera che abbia adempiuto detta esigenza principale.
1. Il pagamento definitivo della restituzione può essere effettuato solo dopo che il fabbricante abbia notificato all'autorità competente i seguenti dati:
a) la data o le date di acquisto e di consegna dell'amido o della fecola;
b) il nome e l'indirizzo dei fornitori dell'amido o della fecola;
c) il nome e l'indirizzo dei produttori dell'amido o della fecola;
d) la data o le date di trasformazione dell'amido o della fecola;
e) la quantità e il tipo di amido o di fecola utilizzati, con i codici NC;
f) la quantità del prodotto riconosciuto indicato nel titolo e fabbricato mediante l'amido o la fecola.
2. Se il prodotto indicato nel titolo rientra nel codice NC 3505 10 50, la notifica di cui al paragrafo 1 è accompagnata dal deposito di una cauzione pari all'importo della restituzione da pagare per la fabbricazione del prodotto in questione. Se tuttavia l'importo della restituzione alla produzione è inferiore a 30 EUR/tonnellata di amido o fecola, la cauzione non è richiesta e le misure di verifica e di controllo di cui all'articolo 10 non si applicano.
L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 è costituita dall'utilizzazione o dall'esportazione del prodotto conformemente alle disposizioni rispettive dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento. L'utilizzazione o l'esportazione hanno luogo nei dodici mesi successivi alla data di scadenza del titolo. In base ad una domanda debitamente giustificata presentata alle competenti autorità, può essere presa in considerazione la concessione di una proroga di tale termine non superiore a sei mesi.
3. Prima di procedere al pagamento, l'autorità competente accerta che l'amido o la fecola siano stati utilizzati per la fabbricazione dei prodotti riconosciuti conformemente alle indicazioni riportate nel titolo. Le verifiche si effettuano di norma mediante controlli amministrativi, confermati, se necessario, da controlli fisici.
4. I controlli previsti dal presente regolamento sono espletati entro cinque mesi dal giorno in cui l'autorità competente ha ricevuto i dati di cui al paragrafo 1.
5. Se la quantità di amido o fecola trasformata supera quella specificata nel titolo di restituzione, detta quantità supplementare è da considerarsi trasformata, nei limiti del 5%, in virtù di tale documento, con diritto al pagamento della restituzione ivi indicata.
1. La cauzione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, è svincolata soltanto se all'autorità competente è stata fornita la prova che il prodotto di cui al codice NC 3505 10 50:
a) è stato utilizzato per fabbricare, all'interno del territorio doganale della Comunità, prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato II, oppure
b) ha lasciato il territorio doganale della Comunità nel caso di esportazione diretta nei paesi terzi.
2. La prova di cui al paragrafo 1, lettera a), è costituita da una dichiarazione presentata all'autorità competente dal fabbricante.
La dichiarazione indica:
a) se il prodotto considerato debba subire una trasformazione;
b) che il prodotto sarà utilizzato soltanto per fabbricare prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato II;
c) che il prodotto sarà venduto solo ad una persona che assuma l'impegno di cui alla lettera b), risultante da un'apposita clausola contrattuale o da una condizione specifica contenuta nella fattura di vendita; il fabbricante tiene a disposizione dell'autorità competente una copia del contratto di vendita o della fattura di vendita contenenti detta clausola o condizione;
d) che il fabbricante ha preso conoscenza delle disposizioni del paragrafo 8;
e) il nome e l'indirizzo del consegnatario, qualora il prodotto formi oggetto di un atto di scambio, nonché il quantitativo preso in consegna;
f) il numero dell'esemplare di controllo T 5, qualora l'acquirente del prodotto si trovi in un altro Stato membro.
3. Alla fine di ogni trimestre civile il fabbricante trasmette alla propria autorità competente, entro venti giorni lavorativi, una copia della dichiarazione di cui al paragrafo 2. Entro venti giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali copie, l'autorità competente del fabbricante le trasmette all'autorità competente dell'acquirente.
4. I fabbricanti e gli acquirenti del prodotto di cui al codice NC 3505 10 50 devono essere provvisti di un sistema di contabilità di magazzino riconosciuto dagli Stati membri, che consenta di accertare il rispetto degli impegni e l'esattezza dei dati contenuti nella dichiarazione del fabbricante menzionata al paragrafo 2. Sulla base di tale contabilità di magazzino le autorità competenti degli Stati membri effettueranno, se necessario, verifiche della contabilità finanziaria, comprese le fatture e gli estratti bancari, per accertare l'esattezza delle operazioni quantitative registrate.
Gli acquirenti che utilizzano una quantità dei prodotti di cui al codice suddetto inferiore a 1.000 kg per trimestre possono tuttavia essere esentati da tale obbligo.
5. Le verifiche di cui al paragrafo 4 sono effettuate dalle autorità competenti dei rispettivi Stati membri presso i locali del fabbricante e dell'acquirente allo scadere di ciascun trimestre civile. Esse vertono sul confronto dei dati globali relativi a tale periodo per i fabbricanti e gli acquirenti interessati, con un controllo approfondito di almeno il 10% di tutte le transazioni e utilizzazioni avvenute.
Tale verifica è decisa dalle autorità competenti in base a un'analisi dei rischi, tenuto conto dell'entità dei quantitativi e delle somme interessati, degli esiti delle verifiche precedenti e di altri fattori determinati dalle autorità di controllo competenti.
Ogni verifica deve concludersi entro cinque mesi dalla fine di ciascun trimestre civile.
L'autorità competente del fabbricante deve disporre dei risultati di ogni singola verifica entro venti giorni lavorativi dalla data di conclusione di ciascuna operazione di controllo.
Qualora le verifiche abbiano luogo in due o più Stati membri, le autorità interessate si comunicano reciprocamente i risultati delle verifiche effettuate, in base alle procedure descritte dal regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio (1).
6. Ove si riscontrino irregolarità per almeno il 3% delle operazioni di controllo di cui al paragrafo 5 le autorità competenti intensificano i controlli.
In base ai risultati di tali verifiche, l'autorità che ha proceduto allo svincolo della cauzione applica al fabbricante interessato la sanzione prevista al paragrafo 8.
7. Qualora il prodotto di cui trattasi sia oggetto di scambi intracomunitari o venga esportato in paesi terzi attraverso il territorio di un altro Stato membro, viene rilasciato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2), un esemplare di controllo T 5.
Detto esemplare reca, nella casella 104 alla voce "Altro", una delle diciture elencate nell'allegato III del presente regolamento.
8. Qualora si constati l'inosservanza delle norme di cui ai paragrafi da 1 a 7, l'autorità competente dello Stato membro interessato esige, fatte salve eventuali sanzioni nazionali, il pagamento di un importo equivalente al 150% della restituzione più elevata, applicabile al prodotto in oggetto durante i dodici mesi precedenti.
1. La restituzione indicata nel titolo è pagata soltanto per la quantità di amido e di fecola effettivamente utilizzata nel processo di fabbricazione. Parallelamente, la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è svincolata in conformità al titolo V del regolamento (CEE) n. 2220/85.
2. Il pagamento della restituzione è eseguito al più tardi entro cinque mesi dal giorno in cui termina il controllo previsto all'articolo 9, paragrafo 3. Tuttavia, su richiesta del fabbricante, l'autorità competente può concedere un acconto d'importo pari a quello della restituzione trenta giorni dopo aver ricevuto le suddette informazioni. Salvo i casi in cui il prodotto rientra nel codice NC 3505 10 50, l'acconto è subordinato alla costituzione, da parte del fabbricante, di una cauzione pari al 115% dell'acconto stesso. La cauzione è svincolata conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2220/85.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) entro la fine della prima settimana di ogni mese, i quantitativi di amido o di fecola che nel corso del mese precedente sono stati oggetto di domande di titoli presentate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1;
b) entro tre mesi dalla fine di ogni trimestre civile, il tipo, la quantità e l'origine della fecola o dell'amido (granturco, frumento, patate, orzo o avena) per i quali sono state pagate restituzioni, nonché il tipo e la quantità di prodotti per i quali la fecola o l'amido sono stati utilizzati.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
ALLEGATO I
Prodotti per i quali vengono usati l'amido o la fecola e/o i loro derivati ripresi nei seguenti codici e capitoli della nomenclatura combinata
Codice NC |
Designazione delle merci |
ex 1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: - Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
ex 1302 32 90 |
- - - di semi di guar |
ex 1302 39 00 |
- - altri: - Carragenina |
ex 1404 |
Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: |
1404 20 00 |
- Linters di cotone |
ex 1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: |
1702 50 00 |
- Fruttosio chimicamente puro |
ex 1702 90 |
- altri, compreso lo zucchero invertito: |
1702 90 10 |
- - Maltosio chimicamente puro |
ex capitolo 29 |
Prodotti chimici organici - escluse le sottovoci 2905 43 00 e 2905 44 |
Capitolo 30 |
Prodotti farmaceutici |
3402 |
Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401 |
ex capitolo 35 |
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi - escluse la voce 3501 e le sottovoci 3505 10 10, 3505 10 90 e 3505 20 |
ex capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche - escluse la voce 3809 e la sottovoce 3824 60 |
Capitolo 39 |
Materie plastiche e lavori di tali materie |
ex capitolo 48 |
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone |
4801 00 |
Carta da giornale, in rotoli o in fogli |
4802 |
Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano |
4803 00 |
Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli |
4804 |
Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803 |
4805 |
Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 2 del capitolo 48 della Nomenclatura combinata |
4806 |
Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta "cristallo" e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli |
4807 |
Carta e cartone, piatti, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli |
4808 |
Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803 |
4809 |
Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli |
4810 |
Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli |
4811 |
Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli, diversi dai prodotti dei tipi descritti nei testi delle voci 4803, 4809 o 4810 |
4812 00 00 |
Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta |
ex 4813 |
Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti: |
ex 4813 90 |
- altra |
ex 4814 |
Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie: |
4814 10 00 |
- Carta detta "Ingrain" |
4814 20 00 |
- Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata |
4814 90 |
- altri |
ex 4816 |
Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole: |
4816 10 00 |
- Carta carbone e carta simile |
4816 90 00 |
- altra |
Capitolo 52 |
Cotone |
ex 5801 |
Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti della voce 5806: - di cotone: |
5801 21 00 |
- - Velluti e felpe a trama, non tagliati |
ex 5802 |
Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806; superfici tessili "tufted" diverse dai prodotti della voce 5703: - Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone: |
5802 11 00 |
- - greggi |
5802 19 00 |
- - altri |
ex 5803 |
Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806: |
5803 10 00 |
- di cotone |
ALLEGATO II
Amido o fecola di base e prodotti derivati
Codice NC |
Designazione delle merci |
Quantitativi di amido o fecola necessari per produrre 1 t (coefficiente) |
A. AMIDO E FECOLA DI BASE [1] [2] |
||
ex 1108 |
Amidi e fecole; inulina: - Amidi e fecole: |
. |
1108 11 00 |
- - Amido di frumento |
1,00 |
1108 12 00 |
- - Amido di granturco |
1,00 |
1108 13 00 |
- - Fecola di patate |
1,00 |
ex 1108 19 |
- - Altri amidi e fecole |
1,00 |
B. I SEGUENTI PRODOTTI DERIVATI, OVE SIANO OTTENUTI DAI PRODOTTI DI CUI SOPRA |
||
1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: |
. |
ex 1702 30 |
- Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20% di fruttosio: - - altri: - - - contenenti, in peso, allo stato secco, il 99% o più di glucosio: |
. |
1702 30 51 |
- - - - in polvere cristallina bianca, anche agglomerata |
1,304 |
1702 30 59 |
- - - - altri [3] - - - altri |
1,00 |
1702 30 91 |
- - - - in polvere cristallina bianca, anche agglomerata: |
1,304 |
1702 30 99 |
- - - - altri [3] |
1,00 |
ex 1702 40 |
- Glucosio e sciroppo di glucosio contenente, in peso, allo stato secco, da 20% a 50% di fruttosio: |
. |
1702 40 90 |
- - altri [3] |
1,00 |
ex 1702 90 |
- altri, compreso lo zucchero invertito: |
|
1702 90 50 |
- - Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina: |
. |
- - - in polvere cristallina bianca, anche agglomerata |
1,304 |
|
- - - altri [3] |
1,00 |
|
- - Zuccheri e melassi, caramellati: |
. |
|
- - - altri: |
. |
|
1702 90 75 |
- - - - in polvere, anche agglomerati |
1,366 |
1702 90 79 |
- - - - altri [3] |
0,95 |
ex 2905 |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: - altri polialcoli: |
. |
2905 43 00 |
- - Mannitolo |
1,52 |
2905 44 |
- - D-glucitolo (sorbitolo): - - - in soluzione acquosa: |
. |
2905 44 11 |
- - - - contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2% in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo [4] |
1,068 |
2905 44 19 |
- - - - altro [4] |
0,944 |
- - - altro: |
. |
|
2905 44 91 |
- - - - contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2% in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo |
1,52 |
2905 44 99 |
- - - - altro |
1,52 |
3505 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: |
. |
ex 3505 10 |
- Destrina ed altri amidi e fecole modificati: |
. |
3505 10 10 |
- - Destrina [5] |
1,14 |
- - altri amidi e fecole modificati: |
. |
|
3505 10 90 |
- - - altri [5] |
1,14 |
3505 20 |
- Colle |
1,14 |
ex 3809 |
Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: |
. |
3809 10 |
- a base di sostanze amidacee [5] |
1,14 |
ex 3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: |
. |
3824 60 |
- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce NC 2905 44: - - in soluzione acquosa |
. |
3824 60 11 |
- - - contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2% in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo [4] |
1,068 |
3824 60 19 |
- - - altro [4] - - altro: |
0,944 |
3824 60 91 |
- - - contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2% in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo |
1,52 |
3824 60 99 |
- - - altro |
1,52 |
[1] Il coefficiente indicato si applica all'amido e alla fecola aventi un tenore di materia secca non inferiore all'87% nel caso dell'amido di granturco e di frumento e non inferiore all'80% nel caso della fecola di patate. La restituzione alla produzione pagabile per l'amido o la fecola di base aventi un tenore di materia secca inferiore a quello indicato viene adeguata applicando la seguente formula: 1. Amido di granturco o di frumento: (Percentuale effettiva di materia secca/87) x Restituzione alla produzione. 2. Fecola di patate: (Percentuale effettiva di materia secca/80) x Restituzione alla produzione. Qualora la restituzione alla produzione sia versata per l'utilizzazione dell'amido e della fecola di cui al codice NC 1108, la purezza dell'amido o della fecola nella materia secca non può essere inferiore al 97%. Il livello di purezza dell'amido o della fecola nella materia secca è determinato con uno dei metodi pubblicati nell'allegato I della direttiva 72/199/CEE della Commissione (GU L 123 del 29.5.1972). [2] Prodotto direttamente con granturco, frumento o patate, senza utilizzare nessun sottoprodotto ricavato dalla fabbricazione di altre merci o prodotti agricoli. [3] La restituzione alla produzione è pagabile per i prodotti compresi in queste voci aventi un tenore di materia secca non inferiore al 78%. La restituzione alla produzione pagabile per i prodotti compresi in queste voci con un tenore di materia secca inferiore al 78% viene adeguata applicando la seguente formula: (Percentuale effettiva di materia secca/78) x Restituzione alla produzione. [4] La restituzione alla produzione può essere versata per il D-glucitolo (sorbitolo) in soluzione acquosa con un tenore di materia secca non inferiore al 70%. Qualora il tenore di materia secca sia inferiore al 70%, la restituzione alla produzione viene adeguata in base alla seguente formula: (Percentuale effettiva di materia secca/70) x Restituzione alla produzione. [5] La restituzione alla produzione è versata per il tenore effettivo di materia secca dell'amido o della fecola o della destrina. |
ALLEGATO III
Diciture di cui all'articolo 10, paragrafo 7
...omissis...
- in italiano: Da utilizzare per la trasformazione o la consegna, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 491/2008, o per l'esportazione dal territorio doganale della Comunità.
...omissis...