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N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 dicembre 2009

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 247 G.U.R.I. 31 dicembre 2009, n. 303

Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (Decreto n. 30125).

TESTO COORDINATO (al D. MIPAAF 10 dicembre 2013 e con annotazioni alla data 22 dicembre 2011)

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento (CE) n. 1120/09 della Commissione del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime dei pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto il regolamento (CE) n. 1122/09 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1975/06 (1) che stabilisce modalità di applicazione dei regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e successive modifiche e integrazioni e in particolare gli articoli 85 unvicies, 103 septvicies relativi ai premi di estirpazione, programmi di sostegno alla ristrutturazione e riconversione sostegno alla vendemmia verde per i vigneti; [e l'articolo 103 quater dello stesso regolamento, relativo ai programmi operativi nel settore ortofrutticolo;] (parole soppresse) (2)

Visto l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 che abroga il regolamento (CE) n. 479/2008 e stabilisce che i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1234/2007 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XXII dello stesso regolamento, fatto salvo l'articolo 128, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008 che continua ad applicarsi per le misure ivi contemplate e alle condizioni ivi stabilite;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e successive modifiche ed integrazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto ministeriale n. 1787 del 5 agosto 2004 recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e in particolare l'articolo 5 (Condizionalità);

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541 recante "disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 2008, recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che l'approvazione delle nuove norme regolamentari, la complessità e l'ampia articolazione delle nonne in materia di condizionalità, riduzioni ed esclusioni dei pagamenti dello sviluppo rurale rendono necessario, ai fini di semplificazione, unificare il quadro normativo;

RITENUTO necessario emanare le disposizioni applicative in materia di condizionalità al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni regolamentari introdotte dalla riforma della PAC;

D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressasi nella seduta del 17 dicembre 2009

DECRETA

(1)

Per effetto dell'art. 1 del D. MIPAAF 13 maggio 2011 ogni riferimento al regolamento (CE) n. 1975/2006 è sostituito dal corrispondente riferimento al regolamento (UE) n. 65/2011, fatto salvo quanto previsto dall'art. 34 del regolamento (UE) n. 65/2011.

(2)

Parole soppresse dall'art. 2 del D. MIPAAF 13 maggio 2011.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

CAPO I

PARTE GENERALE

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, avente carattere generale non regolamentare:

a) elenca gli atti relativi ai criteri di gestione obbligatoria e definisce le buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità di cui agli articoli 4, 5 e 6 e a norma degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009;

b) detta disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento (CE) n. 73/09, del regolamento (CE) n. 1122/09, del regolamento (CE) n. 1698/05 e successive modifiche ed integrazioni, del regolamento (CE) n. 1975/2006 (1) e successive modifiche ed integrazioni, del regolamento (CE) n. 1234/07 e successive modifiche ed integrazioni, del regolamento (CE) n. 555/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

c) definisce i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 39 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/05 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al Capo II-Condizionalità del presente decreto si applicano:

a) ai beneficiari dei pagamenti diretti concessi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009;

b) ai beneficiari delle indennità e pagamenti di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05:

c) ai beneficiari dei pagamenti ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre e successive modifiche ed integrazioni, relativi ai programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, ai programmi di sostegno per la vendemmia verde o ai pagamenti del premio di estirpazione;

[d) alle azioni ambientali previste nei programmi operativi del settore ortofrutticolo (secondo quanto stabilito dalla Strategia Nazionale 2009-2013 approvata con DM 3417 del 25 settembre 2008) a norma dell'articolo 103 quater del regolamento (CE) 1234/07 e successive modifiche ed integrazioni.] (lettera soppressa) (2)

(1)

Per effetto dell'art. 1 del D. MIPAAF 13 maggio 2011 ogni riferimento al regolamento (CE) n. 1975/2006 è sostituito dal corrispondente riferimento al regolamento (UE) n. 65/2011, fatto salvo quanto previsto dall'art. 34 del regolamento (UE) n. 65/2011.

(2)

Lettera soppressa dall'art. 2 del D. MIPAAF 13 maggio 2011.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Art. 2

Definizioni

(modificato dall'art. 2 del D. MIPAAF 13 maggio 2011)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "atto": ciascuna delle direttive e dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 5 e all'Allegato II del regolamento (CE) n. 73/09, relativo ai criteri di gestione obbligatori, così come elencati nell'Allegato I al presente decreto;

b) "norma": l'insieme degli standard come definiti dall'allegato II e riconducibili agli obiettivi come definiti dall'Allegato III del regolamento (CE) n. 73/09

c) "condizionalità": gli atti e le norme e gli standard di cui alle lettere a) e b) e d);

d) "standard": le disposizioni relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4 e 6 e all'Allegato III del regolamento (CE) n. 73/09, cosi come definite nell'Allegato 2 al presente decreto;

e) "autorità di controllo competente": l'organismo Pagatore ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1122/09;

f) "ente di controllo specializzato": l'organismo di controllo ai sensi dell'articolo 48 paragrafo 1 comma 1 del regolamento (CE) n. 1122/09, delegato dall'Organismo Pagatore alla verifica del rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali;

g) "azienda": l'insieme delle unità di produzione gestite da un agricoltore, cosi come definita all'articolo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 73/09;

h) "componente dell'operazione integrata": la componente dell'operazione che è chiaramente ricollegabile ad una determinata misura;

i) "impegno": il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;

l) "impegno pertinente di condizionalità": impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile al vincolo o all'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto per le misure di cui all'art. 36, lettera a), punto iv) e v) e lettera b), punto v), del regolamento (CE) n. 1698/05 e successive modifiche e integrazioni o per un particolare regime di aiuto;

m) "pagamento ammesso": contributo, premio o aiuto concesso al beneficiario e che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento;

n) "domanda ammessa": istanza ritenuta ammissibile dall'autorità competente e rientrante, in virtù dell'entità dei fondi stanziati, nell'ambito di una determinata misura, tra quelle ammesse a finanziamento; in materia di sviluppo rurale rientra nella predetta definizione anche la determinazione del contributo, premio o aiuto a seguito dell'istruttoria della domanda di aiuto/pagamento per una o più colture, gruppi di colture, operazioni o misure;

o) "superficie agricola", qualsiasi superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti o colture permanenti, così come definita all'articolo 2, lettera h) del regolamento (CE) n. 73/09.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

CAPO II

CONDIZIONALITA'

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Sezione 1

Parte generale

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Art. 3

Atti, norme e standard

(modificato dall'art. 2 del D. MIPAAF 13 maggio 2011)

1. Ogni beneficiario di pagamenti diretti o degli aiuti comunitari di cui all'art. 1 comma 2 lettere a), b) e c) del presente decreto, ottempera ai criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche e ambientali specificati dalle regioni e Province Autonome ai sensi dell'art. 22 comma 1, ovvero qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 22 comma 3, agli impegni indicati negli Allegati 1 e 2 al presente decreto.

2. Sono fatti salvi:

- i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009;

- i casi disciplinati dalle buone pratiche agricole applicate nel contesto del regolamento (CE) n. 1257/99, nonché le misure agroambientali applicate al di sopra del livello di riferimento delle buone pratiche agricole.

3. Fatto salvo l'articolo 23 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 73/09, nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell'aiuto, nonché le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevatario ai fini dell'applicazione del presente decreto.

4. I Criteri di Gestione Obbligatori riguardano gli Atti di cui all'Allegato 1 e si applicano ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009.

5. Gli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali si applicano a qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 o delle indennità di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/05 e successive modifiche ed integrazioni, dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristruitturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni. [o, infine, dei pagamenti agroambientali nell'ambito dei programmi operativi ai sensi dell'articolo 103 quater di quest'ultimo regolamento.] (parole soppresse) (1)

6. Le tipologie di utilizzazione delle particelle, secondo cui è differenziato l'ambito di applicazione degli standard, sono di seguito indicate:

a) superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 2 lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/09;

b) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;

c) pascolo permanente, come definito ai sensi dell'articolo 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/09;

d) oliveti, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative;

e) vigneti, come individuati ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative;

f) qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 o delle indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni. [o, infine, dei pagamenti agroambientali nell'ambito dei programmi operativi ai sensi dell'articolo 103 quater di quest'ultimo regolamento.] (parole soppresse) (1)

(1)

Parole soppresse dall'art. 2 del D. MIPAAF 13 maggio 2011.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Art. 4

Violazioni per negligenza e intenzionalità

1. La violazione dell'impegno, nonché gli eventuali effetti, in termini di portata, gravità e durata, comportano la riduzione fino all'esclusione del pagamento per l'anno civile in cui si verifica l'inosservanza.

2. L'autorità competente stabilisce in quali casi le infrazioni siano da considerarsi di importanza minore, come stabilito dall'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009. Tali casi non possono comprendere le infrazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

3. Si considera intenzionale l'infrazione rilevata in uno dei seguenti casi:

a) quando l'infrazione al singolo standard o atto supera i livelli stabiliti secondo le modalità previste dal presente decreto;

b) quando il carattere di intenzionalità sia riscontrato dagli enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per la verifica dell'osservanza obbligatoria degli standard e degli atti;

c) quando si verificano le condizioni di ripetuta reiterazione dell'infrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 71 paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1122/09.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Art. 5

Accertamento e risoluzione delle violazioni

1. L'autorità di controllo competente è responsabile dell'attuazione dei controlli relativi alla condizionalità, come stabilito dall'articolo 12 comma 2 del presente decreto.

2. Nei casi di infrazioni di importanza minore, di cui all'articolo 4 comma 2, l'autorità di controllo competente, ai sensi dell'articolo 24 paragrafo 2 comma 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, definisce con propri provvedimenti le azioni correttive da prescrivere allo scopo di eliminare gli effetti negativi delle infrazioni stesse, fissando i relativi termini per la loro esecuzione.

3. Quando risulta l'adempimento alle prescrizioni di cui al comma 2, o nel caso le azioni correttive non possano essere attuate per cause indipendenti dalla volontà dell'agricoltore, l'autorità di controllo competente procede all'annullamento delle riduzioni corrispondenti all'infrazione i cui effetti siano stati corretti.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui la natura della violazione produca effetti superiori ai limiti fissati per le infrazioni di importanza minore o tali da non consentire il ripristino di una situazione di fatto conforme a quella prescritta dalle disposizioni violate e non si applicano in caso di recidiva da parte dell'agricoltore nella violazione delle medesime disposizioni.

5. Resta fermo l'obbligo dell'autorità di controllo di riferire all'Autorità giudiziaria ove la violazione accertata costituisca reato.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Sezione 2

Riduzioni ed esclusioni

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Art. 6

Riduzioni per violazioni intenzionali

In caso di violazione intenzionale di un impegno di condizionalità, in applicazione dell'articolo 72 paragrafo 1 del regolamento (CE) 1122/09, la riduzione applicabile al complesso degli aiuti è stabilita nella misura del 20%, salvo i casi di cumulo di cui all'articolo 8 del presente decreto.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Art. 7

Esclusioni per violazioni intenzionali

1. In caso di violazione intenzionale di un impegno pertinente di condizionalità per un particolare regime di aiuto diretto, in applicazione dell'articolo 72 paragrafo 2 del regolamento (CE) 1122/09 il beneficiario è escluso da detto regime di aiuto per l'anno civile in cui è stata riscontrata l'infrazione.

2. Gli impegni pertinenti di condizionalità ed i corrispondenti regimi di aiuto di cui al comma l sono elencati nell'allegato 3.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Art. 8

Cumulo delle riduzioni

Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 71 del regolamento (CE) 1122/09, nel caso di violazioni della condizionalità riscontrate nel corso del medesimo anno civile dovute a negligenza o intenzionalità, o nel caso di infrazioni ripetute, l'organismo pagatore applica il cumulo delle riduzioni secondo le modalità stabilite nell'allegato 4.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Art. 9

Casi di non applicazione delle riduzioni ed esclusioni

1. Ai sensi dell'articolo 23 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 73/09 le riduzioni ed esclusioni non si applicano quando l'importo delle stesse è pari o inferiore a 100 euro per agricoltore e per anno civile.

2. Nei casi di cui al comma 1, resta fermo l'obbligo di porre in atto le azioni correttive notificate all'agricoltore dall'Autorità competente secondo le modalità di cui all'articolo 5 del presente decreto.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Art. 10

Importi risultanti dalla condizionalità

1. I fondi risultanti dalle riduzioni operate dagli Organismi Pagatori a seguito dell'applicazione della condizionalità, al netto della trattenuta del 25% a norma dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 73/09, sono accreditati al FEAGA.

2. La rimanente parte dei fondi, non restituiti al FEAGA, in base alla procedura di cui al precedente comma 1, è destinata ad azioni di formazione ed informazione a carattere regionale a supporto degli agricoltori per favorire l'applicazione della condizionalità.

3. Con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sono definite le modalità di riparto fra le Regioni e le Province Autonome degli importi di cui al precedente comrna 2 risultanti dalla condizionalità.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Sezione 3

Sorveglianza e controllo

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Art. 11

Comitato paritetico

1. E' istituito il Comitato paritetico per il monitoraggio e la formulazione di proposte di modifica relativamente all'applicazione della condizionalità. Per lo svolgimento di tale compito, il Comitato è composto dai rappresentanti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, delle Regioni e Province autonome, rappresentanti degli Organismi Pagatori, del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero della Salute, integrato da una rappresentanza delle organizzazioni del tavolo agro/alimentare, delle Organizzazioni Professionali agricole e delle Associazioni ambientaliste riconosciute.

2. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno e si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria, del Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura, del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura e della consulenza giuridica dell'Istituto di diritto agrario comunitario comparato.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Art. 12

Autorità competente al coordinamento dei controlli

1. Agea, svolge la funzione di autorità competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo n. 99 del 2004.

2. In attuazione dell'articolo 48 paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/09, gli Organismi Pagatori competenti sono responsabili dei controlli relativi ai requisiti, norme, standard, atti o campi di condizionalità e possono affidare ad enti di controllo specializzati l'esecuzione di tutti o di parte dei controlli in materia di condizionalità.

3. AGEA, a norma dell'articolo 48 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1122/09, mette in atto le opportune modalità di verifica e garanzia affinché l'efficacia dei controlli effettuati direttamente dall'Organismo Pagatore sia almeno pari a quella ottenibile affidando l'esecuzione degli stessi ad enti di controllo specializzati.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LO SVILUPPO RURALE

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Sezione 1

Definizione dei requisiti e delle norme per l'accesso a talune misure

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Art. 13

Misure agro ambientali - Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari

(sostituito dall'art. 3 del D. MIPAAF 13 maggio 2011)

I requisiti minimi per i fertilizzanti ed i fitofarmaci ed i relativi obblighi, ove non individuati dalle Regioni e Province Autonome ovvero dalle Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR nei relativi documenti di programmazione o nelle relative disposizioni regionali attuative, sono stabiliti all'Allegato 8.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

SEZIONE 2

Criteri di riduzione ed esclusione per infrazioni degli impegni

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Sottosezione 1

Sostegno per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4, così come definite all'articolo 6 del regolamento (CE) 1975/06 (1)

(1)

Per effetto dell'art. 1 del D. MIPAAF 13 maggio 2011 ogni riferimento al regolamento (CE) n. 1975/2006 è sostituito dal corrispondente riferimento al regolamento (UE) n. 65/2011, fatto salvo quanto previsto dall'art. 34 del regolamento (UE) n. 65/2011.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Art. 14

Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 18 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1975/06 (1), in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure previste dall'articolo 6 paragrafo 1 del medesimo regolamento, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento, per la coltura, il gruppo di colture, l'operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati.

2. La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 5%, 25% o 50% ed è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all'allegato 5.

3. In caso di violazioni di più impegni nel corso del medesimo anno civile, si applica il cumulo delle riduzioni ed esclusioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.

4. Nel caso di accertamento, per una determinata misura, di due o più infrazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, riscontrate nel corso dello stesso anno civile, ovvero nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario è escluso, nel corrispondente anno civile, dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per la misura a cui si riferiscono gli impegni violati. L'autorità competente informa il beneficiario in questione che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, si considera che egli abbia agito deliberatamente, ai sensi dell'articolo 18 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1975/06 (1), con le conseguenze previste dall'articolo 16 del presente decreto.

(1)

Per effetto dell'art. 1 del D. MIPAAF 13 maggio 2011 ogni riferimento al regolamento (CE) n. 1975/2006 è sostituito dal corrispondente riferimento al regolamento (UE) n. 65/2011, fatto salvo quanto previsto dall'art. 34 del regolamento (UE) n. 65/2011.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Art. 15

Esclusioni per violazioni di impegni agroambientali o per il benessere degli animali ed impegni pertinenti di condizionalità

(sostituito dall'art. 3 del D. MIPAAF 13 maggio 2011)

1. Ove si accertino nel corso dello stesso anno civile violazioni sia di uno o più impegni cui è subordinato il pagamento dell'aiuto concesso a norma dell'art. 36 lettera a) punti iv) e v) e lettera b), punto v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, sia di uno o più impegni pertinenti di condizionalità chiaramente ricollegabili agli impegni agroambientali o per il benessere degli animali, il beneficiario è escluso, nel corrispondente anno civile, dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per la misura in questione. L'autorità competente informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, si considera che egli abbia agito deliberatamente ai sensi dell'art. 18 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 65/11, con le conseguenze previste dall'art. 16 del presente decreto.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Art. 16

Violazioni commesse deliberatamente

1. La ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione che abbia comportato l'esclusione ai sensi dell'articolo 14 comma 4 o ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto costituisce violazione commessa deliberatamente e dà luogo all'esclusione dal beneficio della misura in questione, per il corrispondente anno civile e per l'anno civile successivo.

2. In caso di ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione commessa deliberatamente, il beneficiario è escluso dal sostegno del FEASR per la misura di cui trattasi, con la revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati. Inoltre il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per gli anni civili mancanti al completamento dell'impegno pluriennale. In ogni caso il periodo di esclusione o di interdizione dall'accesso al sostegno recato dalla misura in questione non può essere inferiore ai due anni civili successivi a quello di accertamento della violazione.

3. Le esclusioni e le revoche di cui ai commi l e 2 si applicano anche nei casi di violazioni commesse deliberatamente individuate a norma dell'articolo 23 comrna 1 quarto trattino del presente decreto.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Art. 17

Dichiarazioni difformi in misure connesse ad animali diversi da bovini, ovini e caprini

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 17 paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1975/06 (1), eventuali riduzioni ed esclusioni da applicare in caso di dichiarazioni difformi relative ad animali diversi dai capi bovini, ovini e caprini sono calcolate sulla base della tabella di conversione di cui all'allegato 6 al presente decreto.

2. Per gli animali non elencati nell'allegato 6 si rinvia alle specifiche disposizioni previste dalle Regioni e Province Autonome nei documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e nelle relative disposizioni attuative.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 17 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1975/06 (1), come modificato dal regolamento (CE) n. 484/09, si applicano, immutate, le percentuali di riduzione ed esclusione previste dal titolo IV capo II sezione II del regolamento (CE) n. 1122/09.

(1)

Per effetto dell'art. 1 del D. MIPAAF 13 maggio 2011 ogni riferimento al regolamento (CE) n. 1975/2006 è sostituito dal corrispondente riferimento al regolamento (UE) n. 65/2011, fatto salvo quanto previsto dall'art. 34 del regolamento (UE) n. 65/2011.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Art. 18

Recupero di importi erogati in annualità pregresse

1. Per le misure che implicano impegni pluriennali, qualora si accertino una o più infrazioni relative ad annualità pregresse, si applicano in conformità alla presente sezione le riduzioni e le esclusioni dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse per le corrispondenti annualità.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Sottosezione 2

Sostegno a misure di investimento così come definite all'articolo 25 del Reg. CE 1975/06 (1) e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del Reg. CE 1698/05

(1)

Per effetto dell'art. 1 del D. MIPAAF 13 maggio 2011 ogni riferimento al regolamento (CE) n. 1975/2006 è sostituito dal corrispondente riferimento al regolamento (UE) n. 65/2011, fatto salvo quanto previsto dall'art. 34 del regolamento (UE) n. 65/2011.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Art. 19

Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1975/06 (1), in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure previste dall'articolo 25 del medesimo regolamento e dagli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per l'operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati.

2. La percentuale della riduzione non può essere inferiore al 3% ed è determinata, ove pertinente, in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all'allegato 7.

3. In caso di violazioni di più impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.

4. Ove si accertino violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, o nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario è escluso dal sostegno della operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.

(1)

Per effetto dell'art. 1 del D. MIPAAF 13 maggio 2011 ogni riferimento al regolamento (CE) n. 1975/2006 è sostituito dal corrispondente riferimento al regolamento (UE) n. 65/2011, fatto salvo quanto previsto dall'art. 34 del regolamento (UE) n. 65/2011.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Art. 20

Cumulo delle riduzioni

1. In caso di cumulo delle riduzioni, si applicano innanzitutto le riduzioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1975/06 (1), quindi le riduzioni previste dall'articolo 19 del presente decreto.

(1)

Per effetto dell'art. 1 del D. MIPAAF 13 maggio 2011 ogni riferimento al regolamento (CE) n. 1975/2006 è sostituito dal corrispondente riferimento al regolamento (UE) n. 65/2011, fatto salvo quanto previsto dall'art. 34 del regolamento (UE) n. 65/2011.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Sottosezione 3

Sostegno per tutte le misure di sviluppo rurale

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Art. 21

Disposizioni comuni

1. Ove si accertino in relazione ad operazioni integrate una o più infrazioni in una o più componenti dell'operazione integrata, si applicano le riduzioni ed esclusioni previste dal presente decreto per le corrispondenti misure.

2. Le riduzioni ed esclusioni di cui al comma 1 si applicano all'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse per la componente dell'operazione a cui si riferiscono le violazioni.

3. Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1122/09.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Art. 22

Procedure e adempimenti per il regime di condizionalità

(sostituito dall'art. 4, comma 1, del D. MIPAAF 13 maggio 2011 e modificato dall'art. 1 del D. MIPAAF 22 dicembre 2011)

1. Ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 4, 5 e 6 e degli Allegati II e III del Regolamento 73/2009, le Regioni e Province Autonome specificano con propri provvedimenti:

per l'anno 2010, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell'art. 3 e degli allegati 1 e 2 del presente decreto. In merito alla descrizione degli impegni di cui all'allegato 1, sono comunque fatte salve le disposizioni contenute nei provvedimenti regionali di recepimento o attuazione.

per le annualità successive, qualora intervengano modifiche ed integrazioni agli allegati 1 e 2 al presente decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle medesime, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell'art. 3 e degli allegati 1 e 2, ove modificati. In merito alla descrizione degli impegni di cui all'allegato 1, sono comunque fatte salve le disposizioni contenute nei provvedimenti regionali di recepimento o attuazione.

2. Al fine di armonizzare le norme regionali di condizionalità con le disposizioni del presente decreto, le Regioni e Province Autonome trasmettono preventivamente le bozze di lavoro al MiPAAF che, se del caso, attiva un confronto con le Regioni e Province Autonome stesse ed, eventualmente, con gli Organismi tecnici di supporto e le Amministrazioni competenti a livello regionale e nazionale, per gli adempimenti di competenza.

3. Per l'anno 2010, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, emanati in applicazione del comma 1 o in assenza di specifici interventi delle stesse previsti negli allegati 1 e 2, si applicano, a livello di azienda agricola e a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli impegni indicati negli allegati 1 e 2 al presente decreto. Per le annualità successive, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle eventuali modifiche agli Allegati 1 e 2 al presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, emanati in applicazione del comma 1 o in assenza di specifici interventi delle stesse, previsti negli Allegati 1 e 2, ove modificati, si applicano a livello di azienda agricola, gli impegni indicati negli Allegati medesimi.

4. Agea invia la bozza di circolare applicativa alle Regioni e alle Provincie autonome, acquisendone il parere entro 30 giorni dalla ricezione, ed entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, o delle eventuali modifiche allo stesso, stabilisce i termini e gli effetti procedurali di attuazione del presente decreto, nonche' i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni. Contestualmente la bozza viene inviata per conoscenza da AGEA al Comitato di cui all'art. 11 del presente decreto

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Art. 23

Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale

(modificato dall'art. 4, comma 2, del D. MIPAAF 13 maggio 2011)

1. Ove non abbiano già adempiuto, al momento dell'emanazione delle specifiche disposizioni attuative, le Regioni e Province Autonome ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, sentito l'Organismo Pagatore competente, in conformità ai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea ed alle relative disposizioni attuative, individuano con propri provvedimenti:

- le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalità;

- i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 14, 15 e 19 e degli allegati 5 e 7;

- i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;

- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni commesse deliberatamente ai sensi dell'articolo 16 comma 3;

- i casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative che comportano l'esclusione o la revoca dal sostegno dell'operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati, ai sensi dell'articolo 19 comma 4 del presente decreto.

2. In caso di mancata o incompleta attuazione di quanto stabilito al comma 1 che abbia dato luogo a regolazioni finanziarie operate dalla Commissione Europea a carico dell'Italia, a valere sulle risorse del FEAGA e/o del FEASR, si applica l'articolo 16 bis della legge 11 del 4 febbraio 2005.

3. Gli Organismi Pagatori applicano le riduzioni e le esclusioni nei regimi di aiuto in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali ed a quelle contenute nel presente decreto e nei provvedimenti di cui al comma 1.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Art. 24

Monitoraggio

1. Agea effettua il monitoraggio delle riduzioni ed esclusioni applicate annualmente ai sensi del presente decreto e trasmette al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed alle Regioni e Province Autonome una relazione dettagliata a livello territoriale entro il 15 luglio di ciascun anno sull'esercizio FEASR e FEAGA precedente, secondo le modalità previste dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1975/06 (1) e del articolo 84 del regolamento (CE) n. 1122/09.

2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa entro la medesima scadenza, per le valutazioni del caso, al Comitato di cui all'articolo 11.

(1)

Per effetto dell'art. 1 del D. MIPAAF 13 maggio 2011 ogni riferimento al regolamento (CE) n. 1975/2006 è sostituito dal corrispondente riferimento al regolamento (UE) n. 65/2011, fatto salvo quanto previsto dall'art. 34 del regolamento (UE) n. 65/2011.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Art. 25

Mantenimento del pascolo permanente

In applicazione dell'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1122/09 il mantenimento della percentuale di pascolo permanente, come previsto dall'articolo 6 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, si applica a livello nazionale.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Art. 26

Norme di rinvio

(modificato dall'art. 4, comma 3, del D. MIPAAF 13 maggio 2011)

1. Alle violazioni di misure agroambientali o di imboschimento dei terreni agricoli relative a pagamenti ammessi o a domande ammesse prima del 31 dicembre 2006, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/9, continuano ad applicarsi i decreti del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 1998, n. 159, recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2078/92, il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 18 dicembre 1998 n. 494, recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92, e il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 6306 del 4 dicembre 2002 e le corrispondenti norme applicative regionali.

2. il comma l del presente articolo non si applica nei casi in cui siano previste, per impegni pluriennali, specifiche clausole di adeguamento alle nuove disposizioni disciplinate dal regolamento (CE) n. 1698/05 o nel caso in cui l'applicazione del presente decreto risulti più favorevole al beneficiario.

3. Le domande di pagamento presentate nel periodo di programmazione 2007-2013 ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, incluse quelle modificate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1975/2006 (1), relative ad impegni pluriennali assunti nel periodo di programmazione 2000-2006, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 o assunti precedentemente a norma del regolamento CEE n. 2078/92, del regolamento CEE n. 2080/92 e del regolamento CEE n. 1272/88 e relativo decreto attuativo del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 63 del 19 febbraio 1991 e successive modifiche e integrazioni, possono prevedere la modifica in diminuzione delle superfici e/o delle Unità di Bovino Adulto (UBA) a suo tempo dichiarate per il rispetto dell'impegno.

4. Nei casi di cui al comma 3, non si applicano le riduzioni, le esclusioni o le decadenze per diffomità delle superfici e/o delle UBA, previste dal presente decreto o dai decreti di cui al comma 1 e al comma 3. Per quanto attiene agli impegni di cui al comma 3, il termine è al 31 dicembre 2011 (2).

(1)

Per effetto dell'art. 1 del D. MIPAAF 13 maggio 2011 ogni riferimento al regolamento (CE) n. 1975/2006 è sostituito dal corrispondente riferimento al regolamento (UE) n. 65/2011, fatto salvo quanto previsto dall'art. 34 del regolamento (UE) n. 65/2011.

(2)

Ai sensi dall'art. 2 del D. MIPAAF 22 dicembre 2011, il termine annotato è improrogabilmente stabilito al 15 maggio 2012.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Art. 27

Abrogazioni

1. Sono abrogati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) il decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, recante "Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005", e successive modifiche ed integrazioni;

b) il decreto ministeriale 20 marzo 2008 n 1205 e successive modifiche ed integrazioni.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

Art. 28

Entrata in vigore

1. I criteri di gestione obbligatori indicati nell'allegato 1 e gli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, di cui all'allegato 2, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione dello standard 5.2, che si applica a partire dal 1° gennaio 2012. Con successivo decreto ministeriale saranno definiti i dettagli applicativi del predetto standard 5.2.

2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla GURI.

Roma, 22 dicembre 2009

Il Ministro

ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 253

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

(1)

Allegato sostituito dall'art. 4 del D. MIPAAF 13 maggio 2011, modificato dall'art. 3 del D. MIPAAF 22 dicembre 2011 e dall'art. 1 del D. MIPAAF 10 dicembre 2013.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

(1)

Allegato sostituito dall'art. 4 del D. MIPAAF 13 maggio 2011, modificato dall'art. 4 del D. MIPAAF 22 dicembre 2011 dall'art. 1 del D. MIPAAF 10 dicembre 2013.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

(1)

Allegato sostituito dall'art. 4 del D. MIPAAF 13 maggio 2011.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

(1)

Allegato sostituito dall'art. 4 del D. MIPAAF 13 maggio 2011.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

(1)

Allegato sostituito dall'art. 4 del D. MIPAAF 13 maggio 2011.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 27, comma 1, del D. MIPAAF 23 gennaio 2015.

(1)

Allegato sostituito dall'art. 5 del D. MIPAAF 22 dicembre 2011.