
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 dicembre 2010
G.U.R.I. 31 gennaio 2011, n. 24
Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare.
TESTO COORDINATO (al D.M. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 15 luglio 2011 e con annotazioni alla data 13 dicembre 2024)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante regolamento di esecuzione della citata legge 963/1965;
Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1980 riguardante le modalità per l'iscrizione nel registro dei pescatori e la disciplina della pesca sportiva e di quella subacquea;
Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1987, n. 249 concernente le norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante l'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ed in particolare l'art. 17 in materia di pesca sportiva;
Rm la necessità di provvedere al rilevamento della consistenza dell'attività di pesca sportiva in mare regolata dalla pertinente normativa regionale, nazionale e comunitaria, anche in vista di assicurarne la compatibilità con lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine viventi oggetto di pesca;
Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
Decreta:
1. In attuazione delle previsioni del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 in premessa citato è promossa la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare. A detti fini chiunque effettua la pesca a scopo sportivo o ricreativo in mare comunica l'esercizio dell'attività al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
2. La comunicazione ha validità triennale e contiene i dati e le informazioni di cui al modello allegato al presente decreto. (1)
3. La comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata dall'interessato, anche per il tramite delle associazioni di settore, on-line attraverso il sito internet www.politicheagricole.gov.it, ovvero presso l'Autorità Marittima.
Per il rinnovo della validità delle comunicazioni relative alla pesca sportiva e ricreativa, si rimanda ai DD.MM. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 12 gennaio 2023, 14 dicembre 2023 e 13 dicembre 2024.
(integrato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 15 luglio 2011)
1. Il pescatore sportivo o ricreativo esibisce l'attestazione dell'invio della comunicazione, di cui all'art. 1, comma 1.
2. Il pescatore sportivo o ricreativo che, al momento del controllo, non presenti l'attestazione di cui al precedente comma, deve sospendere l'attività di pesca ed effettuare entro 10 giorni dall'accertamento la comunicazione di cui all'art.1 ovvero presentare, all'autorità che ha effettuato il controllo, l'attestazione della comunicazione già effettuata.
3. In materia di controllo e sanzioni si applicano le disposizioni normative vigenti.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pescatori ricreativi che effettuano l'attività di pesca da terra.
5. Nel periodo intercorrente dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno sono sospese le attività di controllo nei confronti dei pescatori ricreativi che praticano l'attività con imbarcazioni senza motore o di lunghezza inferiore a sei metri.
1. Le disposizioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2010
Il Ministro: GALAN