
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 gennaio 2011
G.U.R.I. 9 aprile 2011, n. 82
Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica.
TESTO COORDINATO (al D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 22 dicembre 2022)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2010, n. 1572, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 22 luglio 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
Visto il regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
Visto il regolamento (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220, di attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;
Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 2006, modificato dal decreto ministeriale del 20 febbraio 2007, relativo all'obbligo di comunicazione al Ministero da parte degli organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/1995, delle variazioni della propria struttura e della documentazione di sistema;
Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009 sulle disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Considerata la necessità di precisare una soglia numerica di presenza di residui di prodotti fitosanitari oltre la quale non sia concedibile la certificazione di produzione biologica, anche in caso di contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile, al fine di fornire criteri uniformi di valutazione nello svolgimento dell'attività di controllo;
Ritenuto opportuno che tale soglia assuma valori diversi a seconda che si tratti di prodotti fitosanitari inseriti nell'allegato II del regolamento n. 889/2008 o prodotti non consentiti in agricoltura biologica o prodotti il cui uso è vietato anche in agricoltura convenzionale;
Ritenuto opportuno di tener conto delle variazioni del tenore di residui determinate dalle operazioni di trasformazioni e/o miscela;
Ritenuto opportuno di tener presente i limiti residuali massimi relativi ad eventuali frazioni di prodotti non biologici;
Sentito il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e ecocompatibile nella riunione del 15 novembre 2010;
Decreta:
Il presente decreto si applica, in tutte le fasi di processo, ai prodotti agricoli vivi e non trasformati, ai prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti e ai mangimi, ottenuti in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007 e ai relativi regolamenti attuativi.
In caso di presenza di prodotti fitosanitari, riscontrata nei prodotti di cui al precedente articolo, si applicano i criteri di valutazione contenuti nell'allegato al presente decreto.
Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 13 gennaio 2011
Il Ministro: GALAN
Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 271
ALLEGATO 1
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), b) e c), del D.MIPAAF 10 luglio 2020)
Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili in agricoltura biologica
Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica, di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008, si ritiene opportuno ammettere l'applicabilità dei limiti massimi di residui (LMR) previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005 per le produzioni convenzionali.
Con riferimento ai prodotti fitosanitari non presenti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008, invece, è opportuno sottolineare che la comprovata presenza di residui, anche minima, di sostanze non ammesse in prodotti biologici comporta comunque un'indagine da parte dell'organismo di controllo interessato nei confronti del proprio operatore coinvolto, al fine di valutare la causa volontaria o accidentale della contaminazione.
In tale contesto si ritiene necessario tener conto di determinati limiti residuali oltre i quali il lotto di prodotto che è risultato contaminato non può in nessun caso essere commercializzato con la certificazione di produzione biologica, con l'esclusione dei casi conclamati di falso positivo delle determinazioni analitiche. Anche al di sotto di tali valori, ad ogni modo, l'organismo di controllo, ai fini della certificazione, dovrà accertare la natura accidentale e tecnicamente inevitabile della presenza dei residui.
Pertanto, con riferimento ai prodotti fitosanitari non presenti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 ma il cui uso è autorizzato in agricoltura convenzionale, è opportuno considerare 0,01 mg/kg quale limite inferiore, inteso come «soglia numerica» al di sopra della quale il prodotto non può essere in nessun caso commercializzato con la certificazione di prodotto biologico, anche in caso di contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile, a meno che non siano previsti limiti inferiori dalla legislazione applicabile per particolari categorie di prodotto.
Nel caso di prodotti trasformati e/o compositi tale soglia numerica dovrà essere applicata tenendo conto delle variazioni del tenore di residui di prodotti fitosanitari determinate dalle operazioni di trasformazione e/o miscela, sempre che non siano previsti limiti inferiori dalla legislazione applicabile per particolari categorie di prodotto.
Nel caso di prodotti composti non esclusivamente da prodotti biologici, è necessario tenere presente i LMR relativi alla frazione di prodotti non biologici.
In caso di sostanze il cui uso non è più autorizzato neanche in agricoltura convenzionale, si ritiene opportuno ammettere l'applicabilità dei LMR previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005.
I laboratori degli organi ufficiali di controllo, qualora sia riscontrata la presenza di residui di antiparassitari al di sotto della citata soglia numerica, comunicano tale risultato all'organismo di controllo competente per avviare tutte le iniziative utili ad accertare le cause di contaminazione presso l'operatore coinvolto.
ALLEGATO 2
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.MIPAAF 10 luglio 2020 e modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 22 dicembre 2022)
Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili da acido fosfonico e acido etilfosfonico in agricoltura biologica di prodotti di origine vegetale
Fermo restando, in ogni caso, l'obbligo per l'organismo di controllo di indagare sulla causa della contaminazione:
1. in caso di rilevazione di acido fosfonico, in assenza di contemporanea rilevazione di acido etilfosfonico, ai prodotti biologici trasformati, non trasformati e compositi si applica il seguente limite inferiore inteso come "soglia numerica" al di sopra della quale il lotto di prodotto risultato contaminato non può essere in nessun caso commercializzato con la certificazione di produzione biologica:
acido fosfonico ≥ 0,05 mg/kg;
2. in deroga al punto 1 e fino al 31 dicembre 2025 si applica il seguente limite inferiore:
a. acido fosfonico ≥ 0,5 mg/kg per le colture erbacee;
b. acido fosfonico ≥ 1,0 mg/kg per le colture arboree;
3. nel caso di operatori che notificano la propria attività con metodo biologico per le coltivazioni arboree in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto e nel caso di operatori che conducono aziende già notificate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma con coltivazioni arboree ancora in fase di conversione, è possibile applicare la soglia di cui al precedente punto 2.b anche successivamente alla data del 31 dicembre 2025 per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla fine del periodo di conversione. Per usufruire di tale ulteriore deroga gli operatori hanno l'obbligo di monitorare a livello analitico la presenza di acido fosfonico negli impianti arborei, attuando strategie per una sua riduzione nel tempo. Tale attività di monitoraggio deve essere descritta nella relazione ex art. 63 del regolamento (CE) n. 889/2008. L'organismo di controllo accerta la corretta esecuzione di tale monitoraggio;
4. nel caso dei prodotti biologici trasformati, con l'esclusione dei casi conclamati di falso positivo delle determinazioni analitiche, i limiti di cui ai punti 1 e 2 si applicano tenendo conto delle variazioni del tenore di residui di acido fosfonico determinate dalle operazioni di trasformazione, trasformazione e miscelazione o dalle operazioni di miscelazione, fatti salvi i limiti inferiori previsti dalla legislazione vigente per particolari categorie di prodotto;
5. in caso di rilevazione di acido etilfosfonico si applica il limite di 0,01 mg/kg. Per i prodotti biologici trasformati, tale limite si applica tenendo conto delle variazioni del tenore di residui determinato dalle operazioni di trasformazione, trasformazione e miscelazione o dalle operazioni di miscelazione, fatti salvi i limiti inferiori previsti dalla legislazione vigente per particolari categorie di prodotto;
6. in deroga al punto 5, per i prodotti biologici vitivinicoli trasformati, fino al 31 dicembre 2022, in caso di rilevazione di acido etilfosfonico si applica il limite di 0,05 mg/kg tenuto conto della possibile trasformazione dell'acido fosfonico in etilfosfonico a causa della presenza di etanolo nei trasformati enologici;
7. nel caso di prodotti composti non esclusivamente da prodotti biologici, è necessario tenere presente i limiti massimi residuali relativi alla frazione di prodotti non biologici.
Il Ministero avvia un progetto sperimentale finalizzato allo studio dei fenomeni di degradazione dell'acido fosfonico all'interno dei tessuti vegetali e di altri eventuali aspetti collegati alla problematica della contaminazione da fosfiti dei prodotti biologici.
Il Ministero, alla luce di tali approfondimenti tecnico-scientifici, riesamina il presente allegato entro il 31 dicembre 2025, e procede, sentite le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, a rivedere se del caso le disposizioni in esso contenute