
LEGGE REGIONALE 11 aprile 2012, n. 25
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 G.U.R.S. 13 aprile 2012, n. 15
Norme per il riconoscimento, la catalogazione e la tutela dei geositi in Sicilia.
Testo con annotazioni alla data 20 luglio 2016
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Catalogo regionale dei geositi
1. Al fine di valorizzare e tutelare il patrimonio geologico, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce con proprio decreto il Catalogo regionale dei geositi. Il Catalogo è gestito dal Dipartimento regionale dell'ambiente ed è soggetto ad aggiornamento annuale. (1)
2. Per ciascun geosito sono indicati l'ubicazione cartografica e catastale, la descrizione e ogni altra notizia utile alla definizione della valenza geologica, geomorfologica, idrogeologica, mineralogica, petrografica, paleontologica e pedologica.
3. La ricognizione, la perimetrazione dei geositi e l'aggiornamento del relativo Catalogo sono effettuati sulla base di approfondimenti tecnico-scientifici relativi alle aree caratterizzate dalla presenza di emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paleontologiche e pedologiche. Le informazioni di cui al comma 2 sono raccolte in maniera sistematica facendo uso di apposite schede realizzate sulla base dei formulari regionali o adottate in censimenti di geositi a carattere nazionale. Sulle linee guida e sulle attività di cui al presente comma l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente predispone, ogni sei mesi, una relazione che è trasmessa alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
4. Gli enti locali, gli istituti di ricerca e le associazioni attive in materia ambientale possono proporre l'istituzione di nuovi geositi.
5. Il Catalogo regionale dei geositi è inserito nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale.
6. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente stabilisce con proprio decreto le modalità per l'istituzione del geosito.
In ordine all'istituzione dei geositi della Sicilia cfr. il Decr. Ass. Territorio e Ambiente 11 giugno 2012, come mod. dal Decr. Ass. 9 ottobre 2012.
Si veda anche il Decr. Ass. Territorio e Ambiente 20 luglio 2016 recante procedure per l'istituzione e norme di salvaguardia e di tutela dei Geositi della Sicilia.
Gestione e tutela dei geositi
1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può affidare la gestione dei geositi a enti parco, province regionali, comuni, al Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, fornendo indirizzi e linee guida agli enti gestori. (1)
2. Ove il geosito ricada all'interno di un'area naturale protetta, spetta agli enti gestori la valorizzazione e la gestione secondo criteri, indirizzi e linee guida forniti dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
3. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può determinare specifiche forme di tutela per i geositi di particolare interesse scientifico o culturale.
4. Il Dipartimento regionale dell'ambiente provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio geologico ed a sviluppare progetti di conoscenza e valorizzazione della geodiversità regionale e di fruizione responsabile dei geositi.
In attuazione del comma annotato, si rimanda al Decr. Ass. Territorio e Ambiente 20 luglio 2016.
European Geopark Network
1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 la Regione riconosce come interlocutore istituzionale per la politica del sistema regionale dei geositi l'European Geopark Network (EGN).
Invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni di cui alla presente legge non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Le amministrazioni e gli enti interessati provvedono agli interventi di loro competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 11 aprile 2012.
LOMBARDO
DI BETTA
Assessore regionale per il territorio e l'ambiente