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LEGGE REGIONALE 11 aprile 2012, n. 25

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 G.U.R.S. 13 aprile 2012, n. 15

Norme per il riconoscimento, la catalogazione e la tutela dei geositi in Sicilia.

Testo con annotazioni alla data 20 luglio 2016

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Catalogo regionale dei geositi

1. Al fine di valorizzare e tutelare il patrimonio geologico, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce con proprio decreto il Catalogo regionale dei geositi. Il Catalogo è gestito dal Dipartimento regionale dell'ambiente ed è soggetto ad aggiornamento annuale. (1)

2. Per ciascun geosito sono indicati l'ubicazione cartografica e catastale, la descrizione e ogni altra notizia utile alla definizione della valenza geologica, geomorfologica, idrogeologica, mineralogica, petrografica, paleontologica e pedologica.

3. La ricognizione, la perimetrazione dei geositi e l'aggiornamento del relativo Catalogo sono effettuati sulla base di approfondimenti tecnico-scientifici relativi alle aree caratterizzate dalla presenza di emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paleontologiche e pedologiche. Le informazioni di cui al comma 2 sono raccolte in maniera sistematica facendo uso di apposite schede realizzate sulla base dei formulari regionali o adottate in censimenti di geositi a carattere nazionale. Sulle linee guida e sulle attività di cui al presente comma l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente predispone, ogni sei mesi, una relazione che è trasmessa alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

4. Gli enti locali, gli istituti di ricerca e le associazioni attive in materia ambientale possono proporre l'istituzione di nuovi geositi.

5. Il Catalogo regionale dei geositi è inserito nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale.

6. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente stabilisce con proprio decreto le modalità per l'istituzione del geosito.

(1)

In ordine all'istituzione dei geositi della Sicilia cfr. il Decr. Ass. Territorio e Ambiente 11 giugno 2012, come mod. dal Decr. Ass. 9 ottobre 2012.

Si veda anche il Decr. Ass. Territorio e Ambiente 20 luglio 2016 recante procedure per l'istituzione e norme di salvaguardia e di tutela dei Geositi della Sicilia.

Art. 2

Gestione e tutela dei geositi

1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può affidare la gestione dei geositi a enti parco, province regionali, comuni, al Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, fornendo indirizzi e linee guida agli enti gestori. (1)

2. Ove il geosito ricada all'interno di un'area naturale protetta, spetta agli enti gestori la valorizzazione e la gestione secondo criteri, indirizzi e linee guida forniti dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

3. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può determinare specifiche forme di tutela per i geositi di particolare interesse scientifico o culturale.

4. Il Dipartimento regionale dell'ambiente provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio geologico ed a sviluppare progetti di conoscenza e valorizzazione della geodiversità regionale e di fruizione responsabile dei geositi.

(1)

In attuazione del comma annotato, si rimanda al Decr. Ass. Territorio e Ambiente 20 luglio 2016.

Art. 3

European Geopark Network

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 la Regione riconosce come interlocutore istituzionale per la politica del sistema regionale dei geositi l'European Geopark Network (EGN).

Art. 4

Invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni di cui alla presente legge non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Le amministrazioni e gli enti interessati provvedono agli interventi di loro competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 aprile 2012.

LOMBARDO

DI BETTA

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente