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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 11 giugno 2012

G.U.R.S. 20 luglio 2012, n. 29

Istituzione dei geositi della Sicilia.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 dicembre 2009, n. 12, che ha approvato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 635 ed il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il decreto legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e successive disposizioni integrative e correttive di cui ai D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 nonché dai D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63;

Vista la legge regionale n. 25 dell'11 aprile 2012 "Norme per il riconoscimento, la catalogazione e la tutela dei geositi in Sicilia";

Decreta:

Art. 1

1. Si definiscono geositi quelle località o territori in cui è possibile riscontrare un interesse geologico, geomorfologico, paleontologico, mineralogico, ecc. e che, presentando un valore scientifico/ambientale, vanno preservati con norme di tutela specifiche.

2. Può essere considerato geosito sia il singolo elemento circoscritto, sia il gruppo di siti o territori di maggiore estensione.

Art. 2

1. E' istituito il catalogo regionale dei geositi della Sicilia al fine di valorizzare e tutelare il patrimonio geologico siciliano presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Il catalogo è un database atto a consentire la raccolta sistematica, la consultazione, tramite web, e l'elaborazione delle informazioni riguardanti i siti di interesse geologico della Sicilia.

2. Il database adottato dalla Regione Siciliana consta di dodici schede riguardanti i seguenti temi:

1) Ubicazione topografica e catastale

2) Generalità catalogo

3) Generalità dati

4) Tipo, valore e grado dell'interesse scientifico

5) Informazioni sulla documentazione fotografica

6) Informazioni su altra iconografia

7) Caratteri geologici e pedologici

8) Caratteristiche del geosito

9) Vocazione turistica

10) Limiti e modalità di fruizione

11) Vincoli

12) Bibliografia di riferimento.

La catalogazione di un sito nel database comprende inoltre un file di testo per la descrizione del geosito e i files immagine con la documentazione fotografica e qualunque altro tipo di iconografia.

3. Il catalogo regionale dei geositi della Sicilia è soggetto ad una costante implementazione dei dati provenienti dal censimento. Annualmente l'aggiornamento del catalogo dei geositi istituiti sarà pubblicato nel sito web dell'Arta (http://www.artasicilia.eu/old_site/web/geositi/index.html).

Art. 3

1. E' istituito, presso il dipartimento dell'ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il centro di documentazione dei geositi della Sicilia quale competente per:

- la raccolta, conservazione e catalogazione delle informazioni sul patrimonio geologico;

- la realizzazione ed aggiornamento del catalogo regionale dei geositi con periodica pubblicazione nel sito web dell'Arta;

- la diffusione a fini didattici e culturali delle informazioni sul patrimonio geologico.

Art. 4

1. Il centro di documentazione per la realizzazione e la gestione del "Catalogo regionale dei geositi" svolge i seguenti compiti:

- formula criteri di selezione e valutazione dei siti di interesse geologico rispetto agli obiettivi prefissati;

- formula criteri di catalogazione e realizzando format di schede (informatica e cartacea) rispondenti a tali criteri;

- mantiene rapporti costanti con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

- predispone un modello schematico per la fruizione dei dati sui geositi;

- archivia i dati bibliografici sui geositi;

- assicura l'implementazione del catalogo, attraverso la raccolta, classificazione e validazione delle proposte di geosito rispetto ai criteri ed ai formulari adottati;

- esplica attività di rilevamento geologico, fotografico e topografico ove si richieda una verifica dei dati pervenuti;

- coordina gli enti che collaborano alla costituzione del catalogo.

2. Rientrano altresì tra le attività del Centro di documentazione:

- la stipula di convenzioni con enti locali, istituti di ricerca o associazioni attive in ambito ambientale che vogliano proporre l'istituzione di nuovi geositi;

- la stipula di convenzioni per la gestione dei geositi ove questi non ricadano all'interno di aree naturali protette;

- la promozione di forme di utilizzo didattico e culturale dei geositi e la divulgazione attraverso collaborazioni con soggetti che operano in campo ambientale;

- l'informazione e la comunicazione istituzionale;

- la trasmissione delle schede validate all'ISPRA, secondo l'apposita "Scheda di rilevamento dei geositi".

3. Il funzionamento del Centro di documentazione è assicurato dal Dipartimento regionale dell'ambiente, servizio "Assetto del territorio e difesa del suolo".

Art. 5

1. All'implementazione del catalogo regionale dei geositi possono concorrere tutti i soggetti pubblici e privati, facendo pervenire al Centro documentazione le informazioni sui siti che rispondano alle caratteristiche di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Le informazioni pervenute, o raccolte direttamente dal centro documentazione, permettono di catalogare ogni nuova segnalazione come "geosito segnalato", "geosito proposto" o "geosito inventariato". Le tre classi di censimento sono in relazione ad un grado crescente di approfondimento delle informazioni ed alla completezza di queste rispetto alle voci della scheda di censimento della Regione Siciliana di cui al successivo comma 5.

3. Per la segnalazione di un geosito è necessario fornirne coordinate, tipo acquisizione dati (rilevamento o bibliografia) e autori nonché l'indicazione del tipo di interesse scientifico che lo caratterizza.

4. Per la proposta di un geosito è necessario fornire foto rappresentative ed una breve descrizione che evidenzi il tipo di interesse scientifico.

5. L'inserimento del geosito nel catalogo regionale dei geositi come "geosito inventariato" avverrà nel caso in cui il proponente faccia pervenire:

- scheda di campagna, di cui al successivo comma 7, completa in tutte le sue parti;

- file descrizione secondo il format fornito dall'Arta;

- foto rappresentative;

- informazioni sulla eventuale presenza di vincoli territoriali.

6. Ove le collaborazioni tra l'Arta e soggetti di cui al comma 1 riguardino il censimento di tutti i geositi di un determinato territorio, i termini di queste verranno definite attraverso specifiche convenzioni a carattere non oneroso.

7. Le segnalazioni dei siti di interesse geologico o le proposte di geosito potranno essere trasmesse utilizzando l'apposita scheda di rilevamento cartacea, disponibile nel sito web dell'ARTA (all'indirizzo http://www.artasicilia. eu/web/geositi/index.html, pagina "Censimento"/ "Scheda di campagna") o inserendo direttamente i dati sulla copia di database informatico fornito dall'Arta.

8. I soggetti, di cui al comma 1 del presente articolo, che segnalano o propongono un geosito fornendo i dati del proprio rilevamento o della elaborazione di questo, vengono inseriti nel catalogo regionale dei geositi come proprietari del dato e autori dei loro elaborati allegati alla scheda.

9. Nel caso in cui, con modalità regolate da specifiche convenzioni, i dati vengano inseriti direttamente nel catalogo regionale dei geositi dagli stessi soggetti proponenti, questi verranno indicati anche come compilatori della scheda, sia nel catalogo regionale dei geositi sia nel database nazionale.

Art. 6

1. E' istituita la commissione tecnico-scientifica dei geositi, di seguito denominata CTS, presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. (1)

2. La CTS istituita con provvedimento dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è composta da:

- il dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente che la presiede o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;

- un rappresentante ciascuno dei dipartimenti regionali dell'ambiente, dell'urbanistica, del Comando del corpo forestale e dell'Azienda foreste demaniali;

- un rappresentante del dipartimento dell'energia;

- un rappresentante del dipartimento dei beni culturali e dell'identità Siciliana;

- un rappresentante del dipartimento di scienze della terra e del mare dell'Università degli Studi di Palermo, Catania e Messina;

- un rappresentante dell'Ordine regionale dei geologi.

Le funzioni di segreteria della CTS saranno svolte dal personale del servizio "Assetto del territorio e difesa del suolo".

3. La CTS esprime parere sull'istituzione di nuovi geositi proposti dal centro di documentazione, nonché sulla modifica di quelli esistenti, e predispone direttive per la tutela e la fruizione del sito.

4. La CTS si riunisce con cadenza trimestrale o ogni qualvolta sia convocata dal suo Presidente.

5. Le riunioni della CTS sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. La CTS si esprime a maggioranza assoluta dei presenti.

6. La CTS dura in carica tre anni dalla data di insediamento.

Essa svolge la propria attività fino all'insediamento della nuova CTS. I membri nominati nel corso del triennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

7. La CTS per la trattazione di specifiche argomentazioni potrà essere integrata su richiesta dell'ufficio o della CTS stessa anche da soggetti terzi interessati alle problematiche all'ordine del giorno.

8. La partecipazione alle riunioni della CTS non comporta per i partecipanti la corresponsione di alcun emolumento e/o rimborso, che rimangono pertanto a carico degli enti di appartenenza.

(1)

Per il rinnovo della Commissione di cui al comma annotato, si rimanda al D.A. Territorio ed Ambiente 27 novembre 2024, n. 368.

Art. 7

1. Il decreto di istituzione del geosito è emanato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sulla base delle valutazioni tecnico-scientifiche della CTS.

2. Il predetto decreto provvede alla delimitazione del territorio, definito come geosito, a disciplinare le attività esercitabili, i divieti da osservarsi in esso, all'individuazione dell'ente cui affidare la gestione del geosito nonché a definire proposte per la sua valorizzazione.

3. Il decreto di istituzione dei geositi è notificato al comune di appartenenza al fine dell'applicazione di quanto disposto dal quinto comma dell'art. 1 della legge regionale 11 aprile 2012, n. 25 e di tutti gli obblighi di legge discendenti.

4. Il decreto di istituzione del geosito dovrà essere depositato a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 8

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente può affidare la gestione dei geositi a Province regionali, comuni, Azienda regionale delle foreste demaniali, Associazioni naturalistiche territorialmente competenti secondo criteri, indirizzi e linee guida previsti nel decreto di istituzione.

2. Nel caso di geositi, che ricadano all'interno di aree naturali protette, spetta agli enti gestori la gestione secondo criteri, indirizzi e linee guida previsti nel decreto di istituzione del geosito.

3. Il dipartimento regionale dell'ambiente, per il tramite del centro di documentazione, provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione dei geositi anche attra verso la stipula di apposite convenzioni con università, istituti di ricerca e associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale.

4. Il dipartimento regionale dell'ambiente, per il tramite del centro di documentazione, promuove progetti redatti da province, comuni, enti parco, Università, enti di ricerca, associazioni competenti in materia di ambiente e privati cittadini, nelle cui proprietà ricadano i geositi Istituiti, volti:

- alla tutela;

- alla fruizione turistica;

- ad iniziative di carattere scientifico divulgativo ed educativo (congressi, convegni e seminari di studio, incontri con la cittadinanza, eventi volti alla valorizzazione e alla divulgazione) dirette alla diffusione della coscienza naturalistica e della conoscenza del patrimonio geologico regionale;

- a studi e pubblicazioni inerenti alle ricerche geologiche aventi per tema la valorizzazione e la tutela dei geositi di interesse regionale e locale;

- al recupero e al ripristino dei siti degradati di particolare pregio ed interesse.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 11 giugno 2012.

ARICO'