
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 4, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 31 maggio 2021.
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 23 ottobre 2012
G.U.R.S. 14 dicembre 2012, n. 53
Direttive relative all'utilizzo temporaneo del pubblico demanio marittimo.
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 4, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 31 maggio 2021.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte relativa alle attribuzioni di competenze dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Visto il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684, recante norme di attuazione dello Statuto in materia di demanio marittimo;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante nuove norme per l'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15;
Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26;
Vista la legge regionale 1 giugno 2012, n. 32;
Ritenuto di dover fornire apposite direttive sul rilascio delle cosiddette autorizzazioni brevi per attività e/o manifestazioni da svolgersi sul pubblico demanio marittimo, anche al fine di uniformare le procedure di utilizzazione dello stesso demanio;
Decreta:
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 4, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 31 maggio 2021.
In tutti i casi non contemplati dall'art. 36 e dall'art. 34 del codice della navigazione, il competente dipartimento regionale dell'ambiente autorizza, con provvedimento espresso, il temporaneo utilizzo del pubblico demanio marittimo per lo svolgimento di eventi e/o manifestazioni per periodi brevi, comunque non superiori a trenta giorni consecutivi e non rinnovabili nello stesso anno solare. In casi eccezionali, e soltanto a favore di enti locali e/o enti pubblici, il dipartimento può derogare sul periodo autorizzato, e comunque non oltre i sessanta giorni ove ricorrano validi e giustificati motivi di pubblico interesse.
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 4, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 31 maggio 2021.
Le autorizzazioni di cui al precedente art. 1 vengono rilasciate, previa istruttoria dei competenti uffici, secondo criteri e modalità che saranno individuati e resi noti con apposito provvedimento da emanarsi, da parte del citato dipartimento dell'ambiente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 4, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 31 maggio 2021.
In corrispettivo alle autorizzazioni di cui al precedente art. 1 è dovuto un canone commisurato alla durata, alla superficie dell'area richiesta, ed alla tipologia dell'evento da realizzare; i criteri per la quantificazione del canone dovuto saranno individuati e resi noti nel provvedimento di cui al precedente art. 2.
N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 4, comma 1, del D.A. Territorio ed Ambiente 31 maggio 2021.