
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'articolo unico, comma 2, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 1 aprile 2025, dal 1° aprile 2025.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 agosto 2012
G.U.R.I. 28 settembre 2012, n. 227
Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni.
Testo con annotazioni alla data 30 gennaio 2025
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'articolo unico, comma 2, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 1 aprile 2025, dal 1° aprile 2025.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;
Visto il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
Visto il Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;
Visto il Reg. (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 426/2011 della Commissione del 2 maggio 2011 che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008 introducendo l'art. 92-bis, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione del pubblico, compresa la pubblicazione su internet, gli elenchi aggiornati degli operatori del biologico, con i relativi documenti giustificativi;
Vista la legge 4 giugno 1984, n. 194 di istituzione del Sian quale fornitore dei servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle Regioni e degli Enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi;
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 n. 91436, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000, recante modalità di attuazione del Reg. (CE) n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante "Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici";
Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2010 n. 11955 e relativo allegato, che costituisce il modello di notifica dell'attività di produzione di animali e alghe marine d'acquacoltura biologica;
Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2012 n. 2049, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 2012, recante "Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91";
Visto il decreto ministeriale del 3 maggio 2012 n. 10071, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 140 del 18 giugno 2012, recante "Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012 n. 41, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito del Sistema Informativo Biologico, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, le modalità di invio delle informazioni previsionali ai sensi dell'art. 71 del Reg. (CE) n. 889/2008;
Ritenuto opportuno gestire, nell'ambito del Sistema Informativo Biologico, le informazioni previsionali in materia di programmi annuali delle produzioni vegetali, zootecniche, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni;
Ritenuto opportuno fornire definizioni uniformi che garantiscano una gestione coerente delle informazioni da utilizzare a fini statistici;
Ritenuto opportuno definire in modo esaustivo le informazioni contenute all'All. XII del Reg. (CE) n. 889/2008 in materia di documento giustificativo;
Ritenuto opportuno prevedere uno specifico documento che contiene l'elenco dettagliato dei prodotti conformi al metodo di produzione biologico, denominato "certificato di conformità";
ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito del Sistema Informativo Biologico, le modalità di gestione del documento giustificativo e del certificato di conformità rilasciati dagli Organismi di Controllo;
Ritenuto opportuno uniformare le informazioni minime contenute nel documento giustificativo e nel certificato di conformità rilasciati dagli Organismi di Controllo;
Sentito il Comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica e Ecocompatibile nella riunione del 23 maggio 2012;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 25 luglio 2012.
Decreta:
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'articolo unico, comma 2, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 1 aprile 2025, dal 1° aprile 2025.
1. Gli operatori che, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, hanno notificato l'inizio della propria attività, sono tenuti ad assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 71 del Reg. (CE) n. 889/2008 nonché agli obblighi di comunicazione stabiliti dal presente Decreto.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'articolo unico, comma 2, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 1 aprile 2025, dal 1° aprile 2025.
1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della notifica di inizio attività o di variazione, l'operatore provvede ad inserire nel Sistema Informativo Biologico (di seguito SIB) e nei sistemi informativi regionali, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, le informazioni previsionali sulle produzioni biologiche relative ai seguenti Programmi Annuali: (1)
a) il Programma Annuale delle Produzioni Vegetali, di seguito denominato PAPV, contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni vegetali riferite ai singoli appezzamenti/particelle, secondo quanto stabilito dall'art. 71 del Reg. (CE) n. 889/2008, (Allegato I);
b) il Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche, di seguito denominato PAPZ, contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni animali espresse in numero di capi o lotti di animali vivi o apiari e tipologia di prodotto in unità di numero, peso o capacità (Allegato II);
c) il Programma Annuale delle Produzioni d'Acquacoltura, di seguito denominato PAPA, contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni d'acquacoltura contemplate dal Reg. (CE) n. 710/2009 (Allegato III);
d) il Programma Annuale delle Preparazioni, di seguito denominato PAP, contiene la descrizione qualitativa delle produzioni provenienti dalla preparazione come definita all'art. 2, lett. i) del Reg. (CE) n. 834/2007 (Allegato IV);
e) il Programma Annuale delle Importazioni, di seguito denominato PAI, contiene la descrizione qualitativa e quantitativa dei prodotti importati da Paesi terzi (Allegato V).
2. Il Programma Annuale può essere altresì presentato contestualmente alla notifica di inizio attività o di variazione.
3. Coloro che svolgono esclusivamente attività per conto di terzi sono esentati dalla presentazione del Programma Annuale.
Per la proroga, al 15 maggio 2021, del termine individuato dal comma annotato, si rimanda all'articolo unico del D.MIPAAF 28 gennaio 2021, come prorogato, al 15 giugno 2021, dall'articolo unico del D.MIPAAF 13 maggio 2021, n. 221647. Successivamente il predetto termine è stato prorogato, al 20 luglio 2021, dall'articolo unico del D.MIPAAF 18 giugno 2021, al 15 maggio 2022, dall'art. 2, comma 1, del D.MIPAAF 24 gennaio 2022, al 15 giugno 2022, dall'art. 1, comma 1, del D.MIPAAF 12 maggio 2022, al 15 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 11 maggio 2023, al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 14 giugno 2023, al 15 maggio 2024, dall'art. 1, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 18 gennaio 2024, al 1° luglio 2024, dall'articolo unico, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 14 maggio 2024, al 26 agosto 2024, dall'articolo unico del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 5 luglio 2024, e al 1° aprile 2025, dall'articolo unico, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 30 gennaio 2025.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'articolo unico, comma 2, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 1 aprile 2025, dal 1° aprile 2025.
1. Le informazioni contenute nei Programmi di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e) sono riferite al periodo 1° gennaio - 31 dicembre dell'anno in corso oppure alla frazione di anno compresa tra la data della notifica di inizio attività e il 31 dicembre.
2. I Programmi Annuali di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettere b), c), d) sono da considerarsi confermati fino a quando non intervengono le variazioni di cui all'art. 4.
3. Il Programma Annuale di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera a) é da considerarsi confermato fino a quando non intervengono modifiche nell'ordinamento colturale o le variazioni di cui all'art. 4. Rientrano in tale casistica le superfici coltivate a pascoli o prati permanenti nonché a colture perenni diverse dai foraggi.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'articolo unico, comma 2, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 1 aprile 2025, dal 1° aprile 2025.
1. La variazione delle informazioni contenute nei Programmi Annuali, definiti all'art. 2, comporta un aggiornamento nei casi seguenti:
a) cambio delle colture in termini di specie, consociazione e successione;
b) cambio delle varietà per le colture legnose agrarie;
c) cambio di specie o di razze allevate;
d) modifica dei prodotti importati o dei Paesi terzi,
e) aumento del 30% delle quantità di prodotto importato;
f) aumento o diminuzione del numero di capi o delle quantità delle produzioni solo per gli operatori la cui azienda abbia un numero di animali superiore a 30 UBA/UP;
g) aumento o diminuzione del numero di arnie solo per gli operatori la cui azienda abbia un numero di arnie superiori a 150;
h) aumento o diminuzione delle entità di coltivazione e raccolta di alghe e di allevamento di animali di acquacoltura per gli operatori le cui produzioni superino 20 tonnellate;
Nei casi previsti alle lettere f), g), h) la variazione deve essere pari o superiore al 30%.
2. L'operatore provvede all'aggiornamento nel SIB delle informazioni contenute nei Programmi Annuali nel termine di 30 giorni dall'intervenuta variazione.
Per l'estensione della previsione di aggiornamento di cui all'articolo annotato, si veda l'art. 1, comma 2, del D.MIPAAF 24 gennaio 2022.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'articolo unico, comma 2, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 1 aprile 2025, dal 1° aprile 2025.
1. Le disposizioni previste all'art. 5, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049 si applicano, mutatis mutandis, al presente decreto.
2. Le regole di autenticazione ed accesso al sistema sono stabilite dalle Regioni come previsto all'art. 3, paragrafi 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049 che dispongono di propri sistemi informativi, nel rispetto delle politiche di sicurezza e riservatezza previste nel SIAN.
3. La competenza territoriale é determinata secondo le regole vigenti per la costituzione e la tenuta del Fascicolo Aziendale come previsto dall'art. 3, paragrafo 5 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049. Il Programma é destinato all'Organismo di Controllo indicato dall'operatore in sede di notifica.
4. Per quanto attiene le modalità di presentazione dei Programmi Annuali si possono prevedere condizioni di conferimento della delega differenti da quelle previste dall'art. 5, paragrafo 5 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049.
5. Ai fini della semplificazione amministrativa, per la compilazione del Programma Annuale, l'operatore si avvale delle informazioni certificate presenti nella notifica avvalendosi, se del caso, delle informazioni dichiarate nel Piano colturale.
6. L'eventuale aggiornamento degli Allegati é disposto con decreto, senza adire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo con le Regioni e Province Autonome. Le istruzioni per la compilazione sono pubblicate sul sito del Ministero (www.politicheagricole.it), sul Sian (www.sian. it) e sul Sinab (www.sinab.it).
7. Al termine della compilazione del Programma Annuale il sistema telematico attribuisce automaticamente un numero univoco di identificazione.
8. Le informazioni riportate nel Programma Annuale sono consultabili:
a) dall'operatore, anche tramite il soggetto mandatario o delegato;
b) dalle Regioni e Province Autonome;
c) dal Ministero;
d) dai soggetti deputati al controllo e alla vigilanza;
e) dall'Organismo pagatore territorialmente competente.
9. L'Organismo di Controllo, in sede di visita ispettiva, accerta la corrispondenza delle informazioni inserite nel Programma Annuale con quanto riportato nelle scritture contabili e rilevato dalla situazione di fatto esistente in azienda.
10. L'Organismo di Controllo che verifica la mancata corrispondenza delle informazioni inserite nel Programma Annuale con quelle accertate in sede di visita ispettiva adotta i provvedimenti previsti e obbliga l'operatore a presentare un nuovo Programma Annuale, dandone evidenza al sistema, indicando il Programma come non conforme.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'articolo unico, comma 2, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 1 aprile 2025, dal 1° aprile 2025.
1. Gli Organismi di Controllo, autorizzati ai sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007, rilasciano, a ciascun operatore soggetto al proprio controllo che soddisfa i requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di agricoltura biologica, il "documento giustificativo", di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 889/2008 e all'art. 9.3 del decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009, reso disponibile al SIB secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049.
2. Gli Organismi di Controllo redigono il documento giustificativo contenente le informazioni minime previste all'allegato VI del presente decreto sulla base delle visite effettuate e delle successive valutazioni, utilizzando i dati presenti in notifica.
3. Il documento giustificativo è rilasciato entro e non oltre 120 giorni dalla data di attribuzione, da parte del SIB, del numero univoco di identificazione, di cui all'art. 5, paragrafo 9 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049. (1)
4. Il documento giustificativo ha un periodo di validità massima di 36 mesi dall'emissione.
5. Il documento giustificativo, privo del certificato di conformità di cui al successivo articolo, non autorizza l'operatore ad utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali dei prodotti ottenuti, i termini riservati al metodo di produzione biologico.
6. Gli Organismi di Controllo rilasciano, ad ogni variazione dei dati presenti in notifica e utilizzati per la redazione del documento giustificativo, un nuovo documento giustificativo.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D. MIPAAF 21 dicembre 2016, il termine di 120 giorni previsto dal comma annotato, è prorogato di 30 giorni per le notifiche di attività con metodo biologico presentate entro il 31 dicembre 2016.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'articolo unico, comma 2, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 1 aprile 2025, dal 1° aprile 2025.
1. Gli Organismi di Controllo emettono, su richiesta dell'operatore, un documento denominato "certificato di conformità", contenente le informazioni minime previste dall'Allegato VII del presente decreto, che riporta l'elenco dei prodotti con le relative indicazioni di conformità al metodo di produzione biologico.
2. Gli Organismi di Controllo redigono il certificato di conformità utilizzando le informazioni contenute nei Programmi Annuali come descritte dagli allegati I, II, III, IV e V del presente decreto.
3. Entro 15 giorni dalla data del rilascio, il certificato di conformità é reso disponibile al SIB.
4. Il certificato di conformità é valido solo se allegato al documento giustificativo e autorizza l'operatore ad utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, dei prodotti in esso indicati, i termini riservati al metodo di produzione biologico. Il periodo di validità del certificato di conformità non può superare quello del documento giustificativo al quale é associato.
5. Gli Organismi di Controllo possono rilasciare il certificato di conformità contestualmente al documento giustificativo di cui all'articolo precedente.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'articolo unico, comma 2, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 1 aprile 2025, dal 1° aprile 2025.
1. Nelle more della presentazione della notifica ai sensi del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, il documento giustificativo, in caso di nuova emissione, é rilasciato agli operatori nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto completo delle informazioni disponibili.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 574.
3. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013, fatta salva la disposizione prevista al paragrafo 1, che entra in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione. (1)
4. Nelle more della definizione, da parte delle Regioni e Province Autonome, delle modalità di conferimento della delega per la registrazione al SIB, i soggetti cui é stato conferito mandato da parte dell'operatore per la gestione del fascicolo aziendale sono abilitati ad inserire nel SIB i Programmi Annuali in nome e per conto dell'operatore, fatta salva l'eventuale necessità di ampliamento del mandato stesso.
5. La disposizione di cui al precedente paragrafo si applica esclusivamente alle Regioni e Province Autonome che non hanno definito le modalità per la registrazione al SIB e non riguarda le Regioni e Province Autonome dotate di propri sistemi informativi.
6. I termini previsti dal presente decreto potranno subire modifiche, sentite le Regioni e Provincie Autonome.
Il presente decreto é trasmesso all'Organo di Controllo per la registrazione ed é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 9 agosto 2012
Il Ministro: CATANIA
Registrato alla Corte dei conti 11 settembre 2012
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 305
Il termine di entrata in vigore del presente decreto è fissato al 1° marzo 2014 dall'articolo unico del D. MIPAAF 3 febbraio 2014.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'articolo unico, comma 2, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 1 aprile 2025, dal 1° aprile 2025.
ALLEGATO I
MODELLO DEL PROGRAMMA ANNUALE DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1 LETT. A)
DATI IDENTIFICATIVI PAP VEGETALE
Codice PAPV: numero univoco di identificazione generato automaticamente dal sistema al momento della prima operazione di salvataggio.
Data di presentazione del PAPV: "giorno/mese/anno" generati automaticamente dal sistema al momento dell' "invio a OdC" dei dati inseriti.
Anno di riferimento: "anno/anno" indica il periodo di tempo di 12 mesi riferito alla campagna considerata.
Data di inizio variazione: "giorno/mese/anno", indica l'avvenuta variazione, al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 4 del Decreto.
Tipo di comunicazione: generato automaticamente dal sistema indica la prima presentazione annuale del PAPV o eventuali comunicazioni di variazione successive.
Organismo di controllo: indica l'Organismo di controllo generato automaticamente dal sistema.
Codice a barre Notifica: identificativo dell'ultima Notifica presentata dall'operatore generato automaticamente dal sistema.
Data presentazione Notifica: "giorno/mese/anno" dell'ultima Notifica presentata dall'operatore generato automaticamente dal sistema.
Stato Notifica: indica lo stato della Notifica, al momento della compilazione del PAPV, in relazione alle fasi del procedimento amministrativo generato automaticamente dal sistema.
DATI ANAGRAFICI DICHIARANTE (Titolare della notifica)
Codice Fiscale: codice alfanumerico dell'operatore generato automaticamente dal sistema.
Cognome/Ragione sociale: cognome della persona fisica o denominazione dell'impresa generato automaticamente dal sistema.
Nome: nome della persona fisica generato automaticamente dal sistema.
Sesso: genere maschile/femminile generato automaticamente dal sistema.
Data di nascita: "giorno/mese/anno" di nascita dell'operatore generato automaticamente dal sistema.
Comune di nascita: luogo di nascita dell'operatore generato automaticamente dal sistema.
Prov: sigla della provincia di nascita dell'operatore generata automaticamente dal sistema.
Partita IVA: sequenza di cifre identificativa dell'operatore generata automaticamente dal sistema.
Totale superficie oggetto del PAPV: estensione della superficie agricola condotta con metodo biologico espressa in metri quadri generata automaticamente dal sistema.
Numero totale appezzamenti: numero delle porzioni continue di terreno con un'occupazione del suolo omogenea generata automaticamente dal sistema.
DATI IDENTIFICATIVI DELLE PRODUZIONI
Numero Unità di produzione: indica il numero progressivo associato alle unità produttive indicate in Notifica e generato automaticamente dal sistema.
Numero dell'appezzamento: numero progressivo identificativo della singola porzione di terreno a cui riferire la produzione prevista e generato automaticamente dal sistema.
Codice Belfiore: codice catastale, che non contiene riferimenti alla particella catastale, generato automaticamente dal sistema.
Particella catastale: riferimenti catastali delle singole particelle che compongono l'appezzamento generati automaticamente dal sistema.
Macrouso: orientamento produttivo della particella, generato automaticamente dal sistema.
Descrizione colture, specie e varietà: indica la specie e la varietà sulla base della classificazione adottata da Agea per la definizione del Piano Colturale. Le specie e le varietà selezionabili sono generate automaticamente dal sistema sulla base del macrouso presente in Notifica. Per le varietà da conservazione é previsto l'inserimento manuale della relativa denominazione.
Superficie: estensione in metri quadrati della singola particella generato automaticamente dal sistema.
Tipo agricoltura: indica lo stato del terreno convenzionale, in conversione o biologico generato automaticamente dal sistema.
Consociazione: indica la coltivazione contemporanea di due o più specie vegetali sullo stesso appezzamento.
Successione: indica l'ordine dell'avvicendamento annuale della coltura sul singolo appezzamento.
Produzione prevista: indica la stima, espressa in chilogrammi/metri quadrati, delle produzioni ottenibili dalla singola coltura.
Note compilazione: in questo spazio é prevista la possibilità di ampliare il contenuto del PAPV con eventuali osservazioni/integrazioni.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'articolo unico, comma 2, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 1 aprile 2025, dal 1° aprile 2025.
ALLEGATO II
MODELLO DEL PROGRAMMA ANNUALE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1 LETT. B)
DATI IDENTIFICATIVI PAP ZOOTECNIA
Codice PAPZ: numero univoco di identificazione generato automaticamente dal sistema al momento della prima operazione di salvataggio.
Data di presentazione del PAPZ: "giorno/mese/anno" generati automaticamente dal sistema al momento dell' "invio a OdC" dei dati inseriti.
Anno di riferimento: "anno/anno" indica il periodo di tempo di 12 mesi riferito alla campagna considerata.
Data di inizio variazione: "giorno/mese/anno", indica l'avvenuta variazione, al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 4 del Decreto.
Tipo di comunicazione: generato automaticamente dal sistema indica la prima presentazione annuale del PAPZ o eventuali comunicazioni di variazione successive.
Organismo di controllo: indica l'Organismo di controllo generato automaticamente dal sistema.
Codice a barre Notifica: identificativo dell'ultima Notifica presentata dall'operatore generato automaticamente dal sistema.
Data presentazione Notifica: "giorno/mese/anno" dell'ultima Notifica presentata dall'operatore generato automaticamente dal sistema.
Stato Notifica: indica lo stato della Notifica, al momento della compilazione del PAPZ, in relazione alle fasi del procedimento amministrativo generato automaticamente dal sistema.
DATI ANAGRAFICI DICHIARANTE (Titolare della notifica)
Codice Fiscale: codice alfanumerico dell'operatore generato automaticamente dal sistema.
Cognome/Ragione sociale: cognome della persona fisica o denominazione dell'impresa generato automaticamente dal sistema.
Nome: nome della persona fisica generato automaticamente dal sistema.
Sesso: genere maschile/femminile generato automaticamente dal sistema.
Data di nascita: "giorno/mese/anno" di nascita dell'operatore generato automaticamente dal sistema.
Comune di nascita: luogo di nascita dell'operatore generato automaticamente dal sistema.
Provincia: sigla della Provincia di nascita dell'operatore generata automaticamente dal sistema.
Partita IVA: sequenza di cifre identificativa dell'operatore generata automaticamente dal sistema.
DATI IDENTIFICATIVI DELLE PRODUZIONI
Numero Unità di produzione: indica il numero progressivo associato alle unità produttive indicate in Notifica e generato automaticamente dal sistema.
Codice allevamento: numero univoco di identificazione attribuito dalla competente azienda sanitaria locale generato automaticamente dal sistema.
Gruppo allevamento: indica il tipo di allevamento in relazione alla specie allevata generato automaticamente dal sistema.
Specie allevamento: indica la specie allevata generata automaticamente dal sistema.
Tipo produzione: orientamento produttivo generato automaticamente dal sistema (carne, latte, misto).
Consistenza: numero dei capi allevati generato automaticamente dal sistema.
Numero cicli produttivi: indica il numero dei cicli previsti nel corso di un anno per le specie la cui vita produttiva é inferiore all'anno. Per le specie la cui vita produttiva é superiore ad un anno inserire il numero 1.
Prodotti previsti: indicano le tipologie di prodotto (suddivisi tra animali vivi e prodotti animali) sulla base della classificazione uniforme adottata da EUROSTAT per l'elaborazione delle statistiche sull'agricoltura biologica. Le tipologie di prodotto selezionabili sono generate automaticamente dal sistema sulla base della specie allevata e del tipo di produzione presente in Notifica.
Unità di misura: indica l'unità dimensionale (numero di capi, litri, chilogrammi, ecc.) per la misurazione delle quantità di prodotto.
Quantità prevista: indica la stima, espressa nella relativa unità dimensionale della quantità di prodotto ottenibile dalla singola unità di produzione.
Note compilazione: in questo spazio é prevista la possibilità di ampliare il contenuto del PAPZ con eventuali osservazioni/integrazioni.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'articolo unico, comma 2, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 1 aprile 2025, dal 1° aprile 2025.
ALLEGATO III
MODELLO DEL PROGRAMMA ANNUALE DELLE PRODUZIONI D'ACQUACOLTURA DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1 LETT. C)
DATI IDENTIFICATIVI PAP ACQUACOLTURA
Codice PAPA: numero univoco di identificazione generato automaticamente dal sistema al momento della prima operazione di salvataggio.
Data di presentazione del PAPA: "giorno/mese/anno" generati automaticamente dal sistema al momento dell' "invio a OdC" dei dati inseriti.
Anno di riferimento: "anno/anno" indica il periodo di tempo di 12 mesi riferito alla campagna considerata.
Tipo di comunicazione: generato automaticamente dal sistema indica la prima presentazione annuale del PAPA o eventuali comunicazioni di variazione successive.
Organismo di controllo: indica l'Organismo di controllo generato automaticamente dal sistema.
Codice a barre Notifica: identificativo dell'ultima Notifica presentata dall'operatore generato automaticamente dal sistema.
Data presentazione Notifica: "giorno/mese/anno" dell'ultima Notifica presentata dall'operatore generato automaticamente dal sistema.
Stato Notifica: indica lo stato della Notifica, al momento della compilazione del PAPA, in relazione alle fasi del procedimento amministrativo generato automaticamente dal sistema.
DATI ANAGRAFICI DICHIARANTE (Titolare della notifica)
Codice Fiscale: codice alfanumerico dell'operatore generato automaticamente dal sistema.
Cognome/Ragione sociale: cognome della persona fisica o denominazione dell'impresa generato automaticamente dal sistema.
Nome: nome della persona fisica generato automaticamente dal sistema.
Sesso: genere maschile/femminile generato automaticamente dal sistema.
Data di nascita: "giorno/mese/anno" di nascita dell'operatore generato automaticamente dal sistema.
Comune di nascita: luogo di nascita dell'operatore generato automaticamente dal sistema.
Provincia: sigla della Provincia di nascita dell'operatore generata automaticamente dal sistema.
Partita IVA: sequenza di cifre identificativa dell'operatore generata automaticamente dal sistema.
DATI IDENTIFICATIVI DELLE PRODUZIONI
Numero Unità di produzione: indica il numero progressivo associato alle unità produttive indicate in Notifica e generato automaticamente dal sistema.
Codice ASL: numero univoco di identificazione attribuito dalla competente azienda sanitaria locale generato automaticamente dal sistema.
Macrouso: generato automaticamente dal sistema.
Dettaglio specie: indica la specie allevata generata automaticamente dal sistema.
Tipo impianto: generato automaticamente dal sistema, indica il tipo di impianto (vasche, gabbie, bacini o aree) in relazione all'ubicazione dell'impianto.
Dimensione impianto: generato automaticamente dal sistema indica la dimensione dell'impianto (in mc o ha o hl) in dipendenza del tipo di impianto.
Stima capacità produttiva: generato automaticamente dal sistema indica la capacità produttiva stimata (in numero di capi o tonnellate) per l'impianto.
Numero cicli produttivi: indica il numero dei cicli previsti nel corso di un anno per le specie la cui vita produttiva é inferiore all'anno. Per le specie la cui vita produttiva é superiore ad un anno inserire il numero 1.
Prodotti previsti: indicano le tipologie di prodotto (suddivisi tra animali vivi, prodotti animali e alghe) sulla base della classificazione uniforme adottata da EUROSTAT per l'elaborazione delle statistiche sull'agricoltura biologica. Le tipologie di prodotto selezionabili sono generate automaticamente dal sistema sulla base del "Dettaglio specie" presente in Notifica.
Unità di misura: indica l'unità dimensionale (numero di capi, chilogrammi, ecc.) per la misurazione delle quantità di prodotto.
Quantità prevista: indica la stima, espressa nella relativa unità dimensionale della quantità di prodotto ottenibile dalla singola unità di produzione.
Note compilazione: in questo spazio é prevista la possibilità di ampliare il contenuto del PAPA con eventuali osservazioni/integrazioni.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'articolo unico, comma 2, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 1 aprile 2025, dal 1° aprile 2025.
ALLEGATO IV
MODELLO DEL PROGRAMMA ANNUALE DELLE PREPARAZIONI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1 LETT. D)
DATI IDENTIFICATIVI PAP
Codice PAP: numero univoco di identificazione generato automaticamente dal sistema al momento della prima operazione di salvataggio.
Data di presentazione del PAP: "giorno/mese/anno" generati automaticamente dal sistema al momento dell'"invio a OdC" dei dati inseriti.
Anno di riferimento: "anno/anno" indica il periodo di tempo di 12 mesi riferito alla campagna considerata. Il preparatore ha facoltà di inserire nel relativo Programma le informazioni specifiche con cadenza almeno trimestrale.
Data di inizio variazione: "giorno/mese/anno", indica l'avvenuta variazione, al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 4 del Decreto.
Tipo di comunicazione: indica la prima presentazione annuale del PAP o eventuali comunicazioni di variazione successive generato automaticamente dal sistema al momento dell' "invio a OdC" dei dati inseriti.
Organismo di controllo: indica l'Organismo di controllo generato automaticamente dal sistema.
Codice a barre Notifica: identificativo dell'ultima Notifica presentata dall'operatore generato automaticamente dal sistema.
Data presentazione Notifica: "giorno/mese/anno" dell'ultima Notifica presentata dall'operatore generato automaticamente dal sistema.
Stato Notifica: indica lo stato della Notifica, al momento della compilazione del PAP, in relazione alle fasi del procedimento amministrativo, generato automaticamente dal sistema.
DATI ANAGRAFICI DICHIARANTE (Titolare della notifica)
Codice Fiscale: codice alfanumerico dell'operatore generato automaticamente dal sistema.
Cognome/Ragione sociale: cognome della persona fisica o denominazione dell'impresa generato automaticamente dal sistema.
Nome: nome della persona fisica generato automaticamente dal sistema.
Sesso: genere maschile/femminile generato automaticamente dal sistema.
Data di nascita: "giorno/mese/anno" di nascita dell'operatore generato automaticamente dal sistema.
Comune di nascita: luogo di nascita dell'operatore generato automaticamente dal sistema.
Provincia: sigla della Provincia di nascita dell'operatore generata automaticamente dal sistema.
Partita IVA: sequenza di cifre identificativa dell'operatore generata automaticamente dal sistema.
DATI IDENTIFICATIVI DELLE PREPARAZIONI (1)
Numero Unità di produzione: indica il numero progressivo associato alle unità produttive indicate in Notifica e generato automaticamente dal sistema.
Filiera: indica la filiera agroalimentare presente in Notifica generata automaticamente dal sistema.
Attività: indica la tipologia di attività generata automaticamente dal sistema (trasformazione, magazzinaggio, conservazione, etichettatura e commercializzazione).
Prodotto: indica la classificazione uniforme dei prodotti riconducibile alle attività economiche secondo il sistema Ateco che recepisce la classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee o codice NACE adottato da EUROSTAT.
Classificazione prodotto: indica la composizione del prodotto in funzione degli ingredienti (biologico, in conversione o con ingredienti bio).
Unità di misura: indica l'unità dimensionale (litri, chilogrammi, ecc.) per la misurazione delle quantità di prodotto.
Note compilazione: in questo spazio é prevista la possibilità di ampliare il contenuto del PAP con eventuali osservazioni/integrazioni.
Per la compilazione obbligatoria dei dati di cui alla presente sezione si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.MIPAAF 24 gennaio 2022.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'articolo unico, comma 2, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 1 aprile 2025, dal 1° aprile 2025.
ALLEGATO V
MODELLO DEL PROGRAMMA ANNUALE DELLE IMPORTAZIONI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1 LETT. E)
DATI IDENTIFICATIVI PAI
Codice PAI: numero univoco di identificazione generato automaticamente dal sistema al momento della prima operazione di salvataggio.
Data di presentazione del PAI: "giorno/mese/anno" generati automaticamente dal sistema al momento dell' "invio a OdC" dei dati inseriti.
Anno di riferimento: "anno/anno" indica il periodo di tempo di 12 mesi riferito alla campagna considerata. L'importatore ha facoltà di inserire nel relativo Programma le informazioni specifiche con cadenza almeno trimestrale.
Data di inizio variazione: "giorno/mese/anno", indica l'avvenuta variazione, al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 4 del Decreto.
Tipo di comunicazione: indica la prima presentazione annuale del PAI o eventuali comunicazioni di variazione successive generato automaticamente dal sistema al momento dell' "invio a OdC" dei dati inseriti.
Organismo di controllo: indica l'Organismo di controllo generato automaticamente dal sistema.
Codice a barre Notifica: identificativo dell'ultima Notifica presentata dall'operatore generato automaticamente dal sistema.
Data presentazione Notifica: "giorno/mese/anno" dell'ultima Notifica presentata dall'operatore generato automaticamente dal sistema.
Stato della Notifica: indica lo stato della Notifica, al momento della compilazione del PAI, in relazione alle fasi del procedimento amministrativo, generato automaticamente dal sistema.
DATI ANAGRAFICI DICHIARANTE (Titolare della notifica)
Codice Fiscale: codice alfanumerico dell'operatore generato automaticamente dal sistema.
Cognome/Ragione sociale: cognome della persona fisica o denominazione dell'impresa generato automaticamente dal sistema.
Nome: nome della persona fisica generato automaticamente dal sistema.
Sesso: genere maschile/femminile generato automaticamente dal sistema.
Data di nascita: "giorno/mese/anno" di nascita dell'operatore generato automaticamente dal sistema.
Comune di nascita: luogo di nascita dell'operatore generato automaticamente dal sistema.
Provincia: sigla della Provincia di nascita dell'operatore generata automaticamente dal sistema.
Partita IVA: sequenza di cifre identificativa dell'operatore generata automaticamente dal sistema.
DATI IDENTIFICATIVI DELLE IMPORTAZIONI
Numero Unità di produzione: indica il numero progressivo associato alle unità produttive indicate in Notifica e generato automaticamente dal sistema.
Paese: indica il Paese/Paesi di provenienza del prodotto generato automaticamente dal sistema.
Filiera: indica la filiera agroalimentare presente in Notifica generata automaticamente dal sistema.
Prodotto: indica la classificazione uniforme dei prodotti sulla base della classificazione definita dal Reg. (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa Doganale Comune (TARIC) e successive modifiche.
Classificazione prodotto: indica la composizione del prodotto in funzione degli ingredienti (biologico, in conversione o con ingredienti bio).
Unità di misura: indica l'unità dimensionale (litri, chilogrammi, ecc.) per la misurazione delle quantità di prodotto.
Quantità prevista: indica la stima, espressa nella relativa unità dimensionale, della quantità di prodotto che si prevede di importare nel periodo di riferimento.
Note compilazione: in questo spazio é prevista la possibilità di ampliare il contenuto del PAP con eventuali osservazioni/integrazioni.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'articolo unico, comma 2, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 1 aprile 2025, dal 1° aprile 2025.
ALLEGATO VI
MODELLO DI DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO DI CUI ALL'ART. 6
Intestazione: Documento giustificativo rilasciato ai sensi dell'art. 29, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 834/2007.
Numero del documento: numero univoco di identificazione del documento emesso che include il codice dell'OdC.
Es.
Codice OdC |
Numero identificativo documento giustificativo |
IT BIO 00X |
XXXX |
Nome e indirizzo dell'operatore:
- nome e cognome o ragione sociale (completi di CUA o codice fiscale o partita IVA);
- indirizzo completo della sede legale;
- indirizzo completo delle sedi operative (UP), proprie o c/o terzi;
- codice di identificazione attribuito dall'organismo all'operatore;
- attività: produttore, preparatore, importatore, c/terzista, esportatore.*
* Per indicare le attività utilizzare tutte le definizioni di cui all'allegato V del Decreto Ministeriale 1 febbraio 2012 n. 2049.
Nome, indirizzo e numero di codice dell'organismo di controllo:
- ragione sociale;
- codice dell'organismo attribuito dal Mipaaf;
- indirizzo completo della sede legale.
Categorie di prodotti/attività:
- Vegetali e prodotti vegetali: superficie in ha (in base al metodo produttivo) e macrouso (orientamento produttivo) (indicando se: produzione biologica/in conversione/non biologica)
- Alghe e prodotti a base di alghe: specie coltivata e specie raccolta (indicando se: produzione biologica/in conversione/non biologica)
- Animali e prodotti animali: specie allevata, tipo di produzione e consistenza capi (indicando se: produzione biologica/in conversione/non biologica)
- Animali di acquacoltura e relativi prodotti: macrouso e specie allevata (indicando se: produzione biologica/in conversione/non biologica)
- Prodotti trasformati/trasformazione: filiera produttiva e tipologia di attività (indicando se: trasformazione biologica/promiscua e in proprio o c/o terzi)
- Prodotti importati/importazione: unità produttiva, tipo prodotto importato (indicando se: biologico/promiscuo), tipo strutture utilizzate (indicando se: proprie, c/o terzi, entrambe) e filiera produttiva.
Nota: per la compilazione delle voci sopraelencate l'organismo di controllo utilizza le informazioni presenti in notifica.
Periodo di validità:
- Prodotti vegetali dal.. al..
- Alghe marine dal.. al..
- Prodotti animali dal.. al..
- Prodotti animali dell'acquacoltura dal.. al..
- Prodotti trasformati dal.. al..
- Prodotti importati dal.. al..
Nota: riportare per ogni voce il periodo di validità. Qualora non riportata per ogni voce, il periodo di validità é quello riferito al documento giustificativo.
Data del controllo: giorno/mese/anno dell'ultimo controllo utile all'emissione del documento giustificativo.
Dichiarazione: Il presente documento é stato rilasciato sulla base dell'art. 29, par. 1 del Reg. (CE) n. 834/2007 e del Reg. (CE) n. 889/2008. L'operatore oggetto della dichiarazione ha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa i requisiti previsti dai regolamenti citati e dalla normativa nazionale di settore.
Data e luogo di emissione del documento: giorno/mese/anno.
Nome, Cognome, qualifica del responsabile dell'Organismo di Controllo e firma.
Validità: giorno/mese/anno.
Il presente documento, privo del certificato di conformità, non autorizza l'operatore ad utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali dei prodotti ottenuti, i termini riservati al metodo di produzione biologico.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'articolo unico, comma 2, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 1 aprile 2025, dal 1° aprile 2025.
ALLEGATO VII
Modello di certificato di conformità di cui all'art. 7
Numero del documento: numero univoco di identificazione del documento emesso che include il codice dell'OdC e riporta l'indicazione del documento giustificativo al quale é associato.
Es.
Codice OdC |
Numero identificativo documento giustificativo |
Numero identificativo attestato di produzione |
IT BIO 00X |
XXXX |
XXXX |
Lista dei prodotti conformi al metodo di produzione biologico di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 e alla normativa nazionale di settore.
- nel PAPV: (vedi allegato I dell'art. 2, comma 1 lett. a) *
- nel PAPZ: (vedi allegato II dell'art. 2, comma 1 lett. b)
- nel PAPA: (vedi allegato III dell'art. 2, comma 1 lett. c)
- nel PAP: (vedi allegato IV dell'art. 2, comma 1 lett. d)
- nel PAI: (vedi allegato V dell'art. 2, comma 1 lett. e)
Data e luogo di emissione del documento: giorno/mese/anno.
Nome, Cognome, qualifica del responsabile dell'Organismo di Controllo e firma.
Validità: giorno/mese/anno.
Il presente documento é valido solo se allegato al documento giustificativo e autorizza l'operatore ad utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, dei prodotti in esso indicati, i termini riservati al metodo di produzione biologico.
* le varietà sono indicate su richiesta dell'operatore.