
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 4 aprile 2013
Approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
N.d.R. Il presente decreto, non pubblicato in gazzetta, è tratto sul sito web del Ministero della salute al quale rimanda il Comunicato del Ministero pubblicato nella G.U.R.I. 15 maggio 2013, n. 112.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni, che ha istituito l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, sottoposta alla vigilanza del Ministero della salute;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 1 e 3;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, recante "Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in virtù del quale, a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge, la suddetta Agenzia ha assunto la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, quale organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, che svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, e in particolare l'articolo 2, comma 1, che delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute;
VISTA la legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative", e in particolare l'articolo 1, comma 2, che ha differito al 30 giugno 2012 il termine per l'esercizio della delega di cui al predetto articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente agli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute;
VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183", e in particolare l'articolo 17, comma 1, che stabilisce che l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali disciplina l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla normativa vigente e l'organizzazione attraverso lo statuto, deliberato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri entro sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto ed approvato con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo controllo di legittimità e di merito, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
VISTO l'articolo 17, comma 2, lettera a), del richiamato decreto legislativo n. 106 del 2012, che dispone che lo statuto dell'Agenzia determina le modalità di organizzazione sulla base del principio di separazione tra compiti di programmazione ed indirizzo, di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, dei compiti istituzionali affidati alla medesima, prevedendo l'accorpamento delle aree funzionali che svolgono attività omogenee, nonché la lettera b), che dispone che il medesimo statuto specifica e articola le attribuzioni degli organi e le modalità di funzionamento;
VISTA la deliberazione n. 2 del 31 gennaio 2013, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ha deliberato lo statuto dell'Agenzia;
VISTA altresì la deliberazione n. 4 del 19 febbraio 2013, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ha provveduto a modificare alcuni articoli del citato statuto in coerenza con le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Dipartimento della funzione pubblica;
SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che si è espressa nella seduta del 13 marzo 2013 (Rep. atti n. 63/CSR);
ACQUISITA l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze, espressa con nota del 4 aprile 2013, prot. n. ACG/19/SAL/4753;
Decreta
1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, lo statuto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel testo allegato al presente decreto.
Roma, 4 aprile 2013
Il Ministro
RENATO BALDUZZI
ALLEGATO
AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI
STATUTO
TITOLO I
NATURA GIURIDICA E FUNZIONI
Art. 1
Natura giuridica
1. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), di seguito denominata Agenzia, è un Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, istituito con decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modificazioni, che svolge funzioni di supporto al Ministero della salute e alle Regioni per le strategie di sviluppo e innovazione del Servizio sanitario nazionale.
2. L'Agenzia, avente sede legale in Roma, è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della salute..
Art. 2
Funzioni di indirizzo e di organizzazione
1. L'organizzazione si conforma ai principi di separazione tra funzioni di indirizzo politico amministrativo e funzioni di gestione amministrativa e delle risorse.
Art. 3
Obiettivi e compiti dell'Agenzia
1. Obiettivo prioritario dell' Agenzia è lo svolgimento di attività di supporto tecnico-operativo alle politiche di governo dei sistemi sanitari di Stato e Regioni, all'organizzazione dei servizi e all'erogazione delle prestazioni sanitarie. L'Agenzia, in base agli indirizzi ricevuti dalla Conferenza Unificata, realizza tale obiettivo anche tramite attività di ricerca, di monitoraggio, di valutazione e di formazione orientate allo sviluppo del sistema salute.
2. In particolare, l'Agenzia svolge le seguenti principali attività:
a) supporta le Regioni nello svolgimento delle attività finalizzate alla valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini;
b) esprime al Ministro della Salute parere obbligatorio sui provvedimenti da sottoporre al Consiglio dei Ministri in base alle norme attuative dell'articolo 1, comma 1 lettera u) della legge 23 ottobre 1992, n 421 e successive modificazioni, relative all'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni;
c) esprime parere obbligatorio su segnalazioni provenienti dalle Regioni in materia di adozione, da parte dello Stato, di provvedimenti attuativi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502e successive modificazioni, per consentire l'assunzione di idonee iniziative da parte dei Ministri competenti;
d) assicura il costante monitoraggio delle modalità di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio sanitario nazionale, nonché dell'attuazione dei protocolli di intesa tra università e regioni previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
e) assicura al Ministro della salute il proprio supporto nelle attività di valutazione della situazione delle singole Regioni, finalizzata ad individuare quelle deficitarie e definendo le linee generali degli interventi di rientro e di ripiano;
f) supporta le Regioni, che ne fanno richiesta, nell'elaborazione di programmi operativi, di durata non superiore al triennio, di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del Servizio sanitario regionale.;
g) supporta il Comitato per la verifica dell'erogazione dei LEA istituito presso il Ministero della salute con l'Intesa Stato-Regioni del 23.03.2005;
h) garantisce il supporto, l'affiancamento e l'analisi alle attività del SiVeAS;
i) svolge attività di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di formazione continua in medicina (ECM) e, a tal fine, pone in essere gli atti afferenti alla gestione amministrativa del programma ECM ed al supporto alla Commissione nazionale per l'educazione continua in medicina, di cui all'articolo16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
l) accede al sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità per le elaborazioni finalizzate al monitoraggio della denuncia dei sinistri;
m) supporta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia, le Regioni che non hanno conseguito l'equilibrio di bilancio, nella predisposizione del piano di rientro;
n) collabora con il Ministero della salute alle attività di monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore e fornisce alle regioni elementi per la valutazione dell'andamento della prescrizione dei farmaci utilizzati per la terapia del dolore, nonché dello stato di realizzazione e di sviluppo delle due reti su tutto il territorio nazionale con particolare riferimento alle disomogeità territoriali e all'erogazione delle cure palliative in età neonatale, pediatrica e adolescenziale;
o) supporta le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nelle attività di monitoraggio e controllo dell'attività libero-professionale, in modo da garantire che lo svolgimento di questa non vada a detrimento dell'attività istituzionale. I risultati di tale attività sono trasmessi all'Osservatorio nazionale sull'attività libero-professionale;
p) promuove, anche con entrate proprie, progetti di ricerca nell'ambito degli indirizzi deliberati dal Consiglio di amministrazione;
q) svolge attività di ricerca corrente e finalizzata finanziata dal Ministero della salute, di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
r) svolge i compiti individuati dalla Conferenza Unificata e da questa deliberati quali indirizzi per le attività dell'Agenzia medesima;
s) svolge ogni altra attività prevista dalla normativa vigente.
Art. 4
Risorse finanziarie
1. Per l'esercizio delle funzioni e l'espletamento dei compiti di cui al presente statuto, l'Agenzia utilizza i finanziamenti istituzionali, nonché entrate proprie, e può stipulare convenzioni, con Ministeri, Regioni, Organismi, Università, ed altri Enti pubblici e privati.
2. La gestione finanziaria dell'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni.
TITOLO II
ORGANI
Art. 5
Organi
1. Sono organi dell'Agenzia: il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti.
2. I componenti degli organi durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.
3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza documentata attraverso la presentazione di curricula in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione e possono essere confermati con le stesse modalità una sola volta.
Art. 6
Presidente
1. Il Presidente, nominato con la procedura di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed esercita i poteri di cui al comma 2.
2. Il Presidente dell'Agenzia:
a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno delle singole sedute, e vigila sulla esecuzione delle delibere;
b) nomina i revisori dei conti;
c) stipula il contratto di diritto privato regolante il rapporto di lavoro del il Direttore generale dell'Agenzia, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e successive modificazioni;
d) trasmette al Ministero della salute lo Statuto e le relative modifiche, nonché il regolamento di amministrazione e del personale e le relative modifiche per i successivi adempimenti di competenza;
e) cura le relazioni con i Ministeri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, la Conferenza unificata e le Regioni;
f) rende, su proposta del Direttore generale, e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, i pareri obbligatori richiesti all'Agenzia;
g) sovrintende, in coerenza con i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione politico-amministrativa, al complesso delle attività dell'Agenzia, anche attraverso verifiche sullo stato di attuazione dei progetti assegnati;
h) stipula, su proposta del Direttore generale, i contratti e le convenzioni aventi per oggetto l'effettuazione delle prestazioni di promozione, consulenza e supporto alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché quelle stipulate con Regioni o Province autonome per la gestione amministrativa degli accreditamenti attinenti ai programmi di educazione continua in medicina (ECM). A tali convenzioni si applica l'articolo 43, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
i) sottopone, su proposta del Direttore generale, all'approvazione del Consiglio di amministrazione gli schemi delle convenzioni, aventi natura non gestionale, da stipulare a propria cura con Ministeri, Regioni, Enti, Università, strutture del Servizio sanitario nazionale, organismi pubblici e privati, sia nazionali che internazionali, ai fini dell'esercizio delle attività dell'Agenzia;
l) trasmette la relazione semestrale delle attività dell'Agenzia al Ministro della salute, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e a quella unificata, nonché alla Corte dei conti.
Art. 7
Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute. Due di essi sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome unificata con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.
2. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo dell'Agenzia.
3. Il Consiglio di amministrazione:
a) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi membri, lo Statuto e le relative modifiche;
b) delibera il regolamento di amministrazione e del personale e le relative modifiche;
c) definisce le linee organizzative, nonchè i programmi e gli obiettivi dell'Agenzia nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e ne verifica l'attività;
d) approva il Piano triennale della performance e la Relazione di detto Piano, oltre che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni;
e) nomina, su proposta del presidente, previo espletamento di apposita procedura di individuazione, l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni;
f) delibera il bilancio preventivo e le relative variazioni e il conto consuntivo, previa acquisizione del parere del Collegio dei revisori dei conti;
g) approva gli schemi generali per la stipula delle convenzioni e dei contratti, tenendo in considerazione gli interessi complessivi del Servizio sanitario nazionale e la trasferibilità al suo interno delle relative innovazioni e sperimentazioni;
h) approva la relazione semestrale sulle attività svolte dall'Agenzia;
i) stabilisce i criteri generali per la determinazione del corrispettivo delle prestazioni di promozione, consulenza e supporto alle Regioni ed alle Province Autonome;
l) nei limiti delle risorse consentite, approva le condizioni generali e la misura della retribuzione massima da attribuire agli esperti, ai collaboratori esterni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modificazioni, nonché ai collaboratori di ricerca per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettere p) e q);
m) delibera lo schema contrattuale del rapporto di diritto privato intercorrente tra il Direttore generale e l'Agenzia.
4. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore generale, con compiti di proposta, informativi, di supporto tecnico e parere senza diritto di voto.
5. I revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio.
6. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione dedicate alla trattazione e alla deliberazione degli argomenti, di cui al comma 3, lettera c), hanno facoltà di partecipare il Ministro della salute, il presidente della Conferenza dei presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome, nonché il presidente dell'Associazione nazionale comuni d'Italia.
7. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno sette giorni prima della riunione, salvo motivi di urgenza. Entro il medesimo termine l'ordine del giorno della seduta è comunicato ai componenti del Consiglio e al Collegio dei revisori dei conti, unitamente alla relativa documentazione.
8. Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno tre componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
9. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti con decreto motivato del Ministro della salute su proposta del Presidente.
10. Le dimissioni dei componenti del Consiglio sono accettate con decreto del Ministro della salute.
11. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente, per questioni urgenti e indifferibili, dal consigliere con maggiore anzianità di nomina o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.
12. Il segretario del Consiglio di amministrazione è individuato nell'ambito delle risorse umane dell'Agenzia tra il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica non inferiore a D o tra gli esperti esterni.
13. Il verbale di ciascuna seduta è approvato non oltre la seduta successiva ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario del Consiglio medesimo.
Art. 8
Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, unificata con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali; uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, scelto tra i funzionari del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con funzioni di presidente e uno dal Ministro della salute.
2. Le dimissioni dei componenti del Collegio dei revisori dei conti sono accettate con deliberazione del Presidente dell'Agenzia e, successivamente, comunicate al Ministro della salute.
3. Il Collegio vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, del presente Statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità; verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili; esamina, per il prescritto parere, il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo; accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e può richiedere notizie al Direttore generale sull'andamento dell'Agenzia. Esercita tutti i compiti previsti dall'articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nonché il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis, comma 3 del codice civile in quanto compatibile.
Art. 9
Direttore generale
1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei all'amministrazione. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato con contratto di diritto privato, rinnovabile una sola volta, ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.
2. Il Direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'Agenzia e ne adotta gli atti, salvo quelli attribuiti agli organi della medesima.
3. Il Direttore generale, se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
4. In particolare il Direttore generale:
a) sovrintende alle attività svolte dalle strutture istituzionali e di funzionamento in cui l'Agenzia si articola;
b) esegue, tenendone informato il Presidente, ogni altro compito attribuito dal Consiglio di amministrazione;
c) esercita, secondo i criteri e i limiti prefissati dal Regolamento di amministrazione e del personale, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli delegati ai dirigenti;
d) predispone, ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione gli schemi delle convenzioni e degli atti con valenza contrattuale nel caso in cui gli stessi non abbiano contenuto gestionale;
e) predispone il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;
f) attribuisce ai dirigenti la responsabilità e la gestione di specifici progetti;
g) definisce ed assegna ai dirigenti, attribuendo le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali, gli obiettivi individuali ed organizzativi in coerenza con i programmi dell'Agenzia;
h) misura e valuta le performance individuali dei dirigenti e assume le iniziative necessarie per assicurare la rispondenza dell'attività delle strutture organizzative agli indirizzi prefissati, anche al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e della gestione affidata;
5. Il Direttore generale individua un dirigente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.
Art. 10
Indennità
1. Al Presidente, ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, è corrisposta un'indennità annua lorda commisurata a quella spettante al Direttore generale, in quote percentuali stabilite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Al Direttore generale spetta un'indennità annua lorda, omnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Al Direttore generale si applica l'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE
Art. 11
Organizzazione e funzionamento
1. L'organizzazione dell'Agenzia, al cui vertice gestionale si colloca il Direttore generale, si articola nelle seguenti aree funzionali:
a) monitoraggio dei livelli di assistenza e della spesa sanitaria e valutazione delle performance;
b) organizzazione dei servizi sanitari;
c) qualità ed accreditamento;
d) innovazione, sperimentazione e sviluppo;
e) promozione e sviluppo delle attività di supporto alle regioni;
f) educazione continua in medicina (ECM);
g) risorse umane, organizzazione e bilancio.
2. L'organizzazione delle aree funzionali dell'Agenzia è articolata in dipartimenti, strutture complesse e strutture semplici.
3. I Dipartimenti e le strutture complesse, in cui si articola la struttura operativa dell'Agenzia,
costituiscono centri di responsabilità amministrativa e centri di costo.
4. Nell'organizzazione dell'Agenzia sono individuate specifiche funzioni a supporto delle attività di indirizzo e gestione della presidenza e della direzione dell'ente, tra le quali: sviluppo organizzativo; sistemi informatici e statistici; ufficio stampa e comunicazione.
5. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, determina l'attivazione, la fusione, la modifica e l'integrazione, nonché la soppressione delle aree funzionali e delle strutture organizzative.