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ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

DECRETO 21 marzo 2013

G.U.R.S. 21 giugno 2013, n. 29

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione facenti parte del Servizio idrico integrato (art. 40, legge regionale n. 27/86 ed art. 124, decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni). Oneri a carico del richiedente ai sensi dell'art. 124, comma 11, del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni. (1)

(1)

Per le modifiche al presente si rimanda al D.A. Energia e Servizi di Pubblica Utilità 9 agosto 2022, n. 20.

L'ASSESSORE PER L'ENERGIA E I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1962, n. 642 e ss.mm.ii., recante "Disciplina dell'imposta di bollo";

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";

Vista la legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 e sue ss.mm.ii., recante "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni";

Vista la circolare dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente del 30 ottobre 1986, n. 4, recante "Piano di risanamento delle acque";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte, in ultimo, dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Visto il decreto legislativo del 18 giugno 1999, n. 200 e ss.mm.ii., recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 12 giugno 2003 n. 185 e ss.mm.ii. di emanazione del "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";

Visto il comma 11 dell'art. 124 del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii. il quale prevede che "Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato";

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana del 18 gennaio 2013 n. 6, con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni";

Considerato che tra le competenze individuate con il decreto del Presidente della Regione del 18 gennaio 2013 n. 6, risultano in capo al servizio 1 "Regolazione delle acque - Servizio idrico integrato" del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti quelle relative al "Rilascio autorizzazioni allo scarico ed al riuso del refluo depurato per impianti collegati al S.I.I.";

Visto il decreto del Presidente della Regione Sicilia 26 aprile 2012, n. 39, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti";

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014";

Vista la nota del 20 aprile 2012, n. 19471, con la quale il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti - servizio 1 "Regolazione delle acque - Servizio idrico integrato" ha chiesto l'istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa al fine dell'attivazione delle procedure previste dall'art. 124, comma 11, del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto 26 luglio 2012 n. 1563/2012, con il quale il ragioniere generale della ragioneria generale della Regione ha apportato, al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012, la necessaria variazione di bilancio con l'istituzione del capitolo in entrata 4217 e di spesa 245205 alla rubrica 2 del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti per le finalità previste dall'art. 124, comma 11, del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.;

Ritenuto opportuno di dover procedere alla regolamentazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione facenti parte del servizio idrico integrato, delle modalità di presentazione delle istanze, della documentazione da allegare e dei relativi oneri a carico del soggetto titolare dello scarico, come previsto dall'art. 124, comma 11, del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Aspetti generali

Con il presente provvedimento vengono definite le procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico, per il rinnovo di autorizzazioni allo scarico concesse ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico con finalità di riutilizzo dei reflui depurati ai sensi del D.M. n. 185/03, nonché gli oneri a carico del richiedente per l'emissione del provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 124, comma 11, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Art. 2

Approvazione allegati

Sono approvati gli allegati sottoelencati, i quali formano parte integrante del presente provvedimento:

- Allegato 1 - Schema "A" - Istanza di nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;

Schema "B" - Istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;

Schema "C" - Istanza di autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo di acque reflue urbane;

Schema "D" - Istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo di acque reflue urbane;

- Allegato 2 - Scheda Tecnica;

- Allegato 3 - Elenco della documentazione da allegare all'istanza di nuova autorizzazione allo scarico, di rinnovo o di autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo;

- Allegato 4 - Tariffario per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane. Oneri a carico del soggetto titolare dello scarico.

Art. 3

Istanza di autorizzazione e documenti da allegare

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano le acque reflue provenienti dalle loro attività, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, oppure qualora tra più enti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte III del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.

L'istanza di nuova autorizzazione allo scarico, di rinnovo di una autorizzazione già rilasciata o di autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo delle acque reflue urbane, dovrà essere prodotta in bollo (tranne per gli enti di cui all'art. 16 allegato B del D.P.R. n. 642/72 e ss.mm.ii.), dal legale rappresentante del soggetto titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico (pena l'inammissibilità), tramite raccomandata A/R o presentata direttamente presso la sede del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti secondo il modello allegato 1. Una copia in carta semplice dell'istanza dovrà altresì essere inoltrata alla competente struttura territoriale provinciale dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

La documentazione da trasmettere al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dovrà essere la seguente:

1) istanza di autorizzazione allo scarico secondo il modello allegato 1;

2) copia di un valido documento di riconoscimento del soggetto titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico o suo legale rappresentante;

3) ricevuta in originale dell'attestazione del versamento dell'onere del deposito secondo l'importo indicato dal tariffario dell'allegato 4;

4) n. 2 marche da bollo da euro 14,62 da apporre nel provvedimento di autorizzazione (tranne per gli enti di cui all'art. 16 allegato B del D.P.R. n. 642/72 e ss.mm.ii.);

5) scheda tecnica di cui all'allegato 2;

6) documentazione di cui all'allegato 3;

La presentazione della documentazione di cui ai superiori punti 1), 2), 3) e 4), nonché l'acquisizione preventiva di ogni ulteriore autorizzazione e parere per il rilascio del provvedimento è condizione necessaria per l'accoglimento dell'istanza, in assenza della quale il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti procederà secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 10/91 e dal decreto del Presidente della Regione Siciliana 26 aprile 2012, n. 39.

Art. 4

Termini di presentazione - Durata

Il provvedimento di autorizzazione allo scarico è valido per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della data di scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. In tal caso lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione, fino al rilascio del nuovo provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione.

Qualora l'istanza di rinnovo non sia pervenuta entro il termine predetto, tale istanza darà luogo ad un procedimento di nuova autorizzazione, in pendenza del quale l'impianto è privo dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 5

Oneri di autorizzazione

Ai sensi dell'art. 124, comma 11, del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii., gli oneri per il rilascio di una nuova autorizzazione, per il rinnovo di una precedente autorizzazione scaduta o per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo delle acque reflue depurate, corrispondenti alle spese sostenute dall'Amministrazione regionale per il rilascio del provvedimento richiesto, sono a carico del richiedente e sono determinati a consuntivo con l'applicazione dei prezzi unitari stabiliti nell'allegato 4.

Nel caso di agglomerato costituito da più comuni non consorziati gli oneri relativi, stabiliti dal presente provvedimento, saranno versati dal soggetto titolare dello scarico finale.

Per i comuni della Regione Siciliana ricadenti nelle province in cui risulta già individuato il soggetto gestore del servizio idrico integrato ed è stata effettuata la consegna delle infrastrutture allo stesso soggetto gestore, l'autorizzazione è rilasciata al soggetto gestore e i relativi oneri stabiliti dal presente provvedimento risulteranno in capo allo stesso.

In tutti gli altri casi, gli oneri per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sono in capo al soggetto titolare dell'attività da cui origina lo scarico.

Gli importi connessi alle procedure di autorizzazione previste dal presente provvedimento dovranno essere corrisposti all'Amministrazione regionale, secondo le indicazioni contenute nel tariffario di cui all'allegato 4.

Le varie voci del tariffario risultano le seguenti:

- D - Deposito (da versare all'atto della presentazione dell'istanza);

- A - Esame della documentazione;

- B - Spese relative all'eventuale sopralluogo;

- C - Formulazione del parere istruttorio.

L'importo complessivo da corrispondere all'Amministrazione regionale quale spesa sostenuta per il rilascio del provvedimento viene determinato dalla somma delle suddette voci e comunicato al soggetto titolare dell'attività da cui origina lo scarico, il quale dovrà effettuare il pagamento e la trasmissione, entro il termine di 30 giorni, dell'originale dell'attestazione del pagamento al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

I soggetti titolari degli scarichi che hanno prodotto all'Amministrazione regionale istanza di nuova/rinnovo autorizzazione allo scarico precedentemente alla data di pubblicazione del presente regolamento, che quindi non abbiano effettuato il versamento dell'importo previsto dalla voce "D" previsto dal tariffario di cui all'allegato 4, sono onerati ad effettuare il relativo versamento ed a trasmettere al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti originale dell'attestazione del pagamento unitamente alla documentazione integrativa (se richiesta) ed eventuali marche da bollo.

Art. 6

Istruttoria

Salvo ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario in relazione alla peculiarità dello scarico da autorizzare o da rinnovare, l'istruttoria dell'istanza si articola come segue:

- verifica della completezza e valutazione dei contenuti della documentazione prodotta;

- verifica delle caratteristiche dell'impianto di trattamento e conformità del ciclo depurativo alla normativa vigente;

- verifica della conformità delle caratteristiche chimico-fisico-microbiologiche del reflue depurato ai limiti massimi di accettabilità del corpo idrico recettore;

- effettuazione di rilievi e/o accertamenti e/o controlli e/o sopralluoghi preliminari, ove necessari, in relazione all'entità e/o alla natura dello scarico e/o allo stato ed alla conoscenza delle infrastrutture fognario/depurative di cui lo scarico è tributario;

- redazione del parere istruttorio sul ricorrere delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

L'Amministrazione regionale, acquisita l'istanza al protocollo, provvederà alla chiusura del procedimento entro il termine previsto dal decreto del Presidente della Regione Siciliana 26 aprile 2012, n. 39.

Nel caso in cui dovessero emergere carenze di contenuti e/o di documenti, il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti procederà a notificare al richiedente la trasmissione di documentazione integrativa ed in tale circostanza i termini previsti dal decreto del Presidente della Regione Siciliana 26 aprile 2012, n. 39, si intenderanno sospesi fino alla consegna della stessa.

Nel caso in cui il richiedente ometta di trasmettere la documentazione integrativa entro il termine di 60 giorni (salvo termini diversi disposti dal dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti), l'Amministrazione regionale comunicherà al richiedente, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 11bis della legge regionale n. 10/91, i motivi ostativi al rilascio del provvedimento richiesto.

Il suddetto termine di 60 giorni, per particolari aspetti tecnici, potrà essere esteso su espressa determinazione del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

Il richiedente, entro 10 giorni dal ricevimento dalla richiesta di trasmissione della documentazione integrativa, ha diritto ad esibire per iscritto le proprie osservazioni corredate da eventuale documentazione, utili per il superamento delle motivazioni che impediscono di accogliere favorevolmente la richiesta.

Qualora entro i termini dei 10 giorni il soggetto richiedente non formuli osservazioni supportate da specifica documentazione, ovvero le stesse non siano ritenuti sufficienti al superamento dei motivi ostativi, l'Amministrazione regionale procederà ad emettere motivato provvedimento di diniego e comunicherà la somma dovuta a titolo di conguaglio, da pagare entro 60 giorni dal ricevimento della stessa. Le somme versate dal soggetto richiedente a titolo di deposito saranno incamerate dall'Amministrazione regionale e l'importo a conguaglio, qualora non corrisposto, sarà recuperato dalla Regione Siciliana nei termini di legge.

Ogni ulteriore istanza di autorizzazione che sarà prodotta dal richiedente, successivamente al provvedimento di diniego, determinerà un nuovo procedimento istruttorio e pertanto saranno dovuti gli oneri relativi di cui all'allegato 4, ivi inclusi eventuali oneri, maggiorati degli interessi legali, non ancora riscossi a seguito dell'emissione del pregresso provvedimento di diniego. In tal caso la nuova istanza di autorizzazione allo scarico dovrà essere corredata della documentazione mancante, ad esclusione di quella già acquisita e ritenuta valida ai fini istruttori.

Qualora l'esito dell'istruttoria sia favorevole al rilascio del provvedimento richiesto, l'Amministrazione regionale comunicherà al soggetto richiedente il sussistere delle condizioni per l'emissione dell'autorizzazione allo scarico e l'importo a conguaglio dei relativi oneri. Il richiedente, entro il termine di 30 gg. dalla comunicazione, dovrà procedere al versamento del conguaglio finale all'Amministrazione regionale ed a trasmettere al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti l'attestazione di pagamento.

Nel caso in cui, entro il suddetto termine, il soggetto richiedente non provvederà ad effettuare il versamento del conguaglio dovuto e la trasmissione della relativa ricevuta, il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti comunicherà al richiedente, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 11bis della legge regionale n. 10/91, i motivi ostativi al rilascio del provvedimento richiesto.

Il richiedente, entro 10 giorni dal ricevimento dalla richiesta di trasmissione dell'attestazione di pagamento del conguaglio, ha diritto ad esibire per iscritto le proprie osservazioni corredate da eventuale documentazione, utili per il superamento delle motivazioni che impediscono di accogliere favorevolmente la richiesta.

Nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente non formuli, entro tali termini, osservazioni supportate da specifica documentazione ovvero le stesse non siano ritenuti sufficienti al superamento dei motivi ostativi, l'Amministrazione regionale procederà ad emettere motivato provvedimento di diniego. Le somme versate dal soggetto richiedente a titolo di deposito saranno incamerate dall'Amministrazione regionale e il soggetto richiedente dovrà procedere a formulare nuova istanza di autorizzazione con il pagamento di tutti gli oneri relativi. L'importo a conguaglio, in ogni caso dovuto, sarà recuperato dalla Regione siciliana nei termini di legge.

Qualora invece l'esito dell'istruttoria non sia favorevole al rilascio del provvedimento richiesto, il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti notificherà al soggetto richiedente, ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e dall'art. 11bis della legge regionale n. 10/91 e ss.mm.ii., i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione allo scarico e l'importo a conguaglio dei relativi oneri.

Il richiedente, entro 10 giorni dal ricevimento dalla comunicazione suddetta, ha diritto ad esibire per iscritto le proprie osservazioni corredate da eventuale documentazione, utile al superamento delle motivazioni che impediscono di accogliere favorevolmente la richiesta.

Qualora entro i termini dei 10 giorni il soggetto richiedente non formuli osservazioni supportate da specifica documentazione, ovvero le stesse non siano ritenuti sufficienti al superamento dei motivi ostativi, l'Amministrazione regionale procederà ad emettere motivato provvedimento di diniego e comunicherà la somma dovuta a titolo di conguaglio da pagare entro 60 giorni dal ricevimento della stessa. Le somme versate dal soggetto richiedente a titolo di deposito saranno incamerate dall'Amministrazione regionale e l'importo a conguaglio, qualora non corrisposto, sarà recuperato dalla Regione Siciliana nei termini di legge.

Art. 7

Oneri relativi alla sospensione e revoca

Il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti potrà, per inosservanza delle prescrizioni del provvedimento autorizzatorio, diffidare e contestualmente sospendere l'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 130 lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

Il titolare dell'attività dello scarico, per il ripristino della validità dell'autorizzazione allo scarico, dovrà presentare specifica istanza unitamente alla documentazione attestante dalla quale risulti il superamento delle criticità che hanno determinato l'emissione del provvedimento di diffida e sospensione.

Il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, a seguito della verifica documentale attestante il superamento delle menzionate criticità, eventualmente supportato da specifico sopralluogo, provvederà a comunicare al soggetto titolare dell'attività da cui origina lo scarico l'importo complessivo da corrispondere all'Amministrazione regionale, secondo le indicazioni contenute nel tariffario di cui all'allegato 4, quale spesa sostenuta per l'istruttoria ed il rilascio del provvedimento di ripristino dell'autorizzazione allo scarico.

Il soggetto titolare dell'attività da cui origina lo scarico dovrà effettuare il pagamento e la trasmissione, entro il termine 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, dell'originale dell'attestazione del pagamento al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

Nel caso in cui il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti abbia proceduto alla revoca dell'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 130, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il titolare dell'attività dello scarico dovrà procedere a presentare nuova istanza secondo quanto indicato nell'articolo 3, nonché effettuare il pagamento degli oneri di autorizzazione di cui all'articolo 5 del presente decreto.

Art. 8

Utilizzazione delle risorse

Le risorse che saranno incamerate dall'Amministrazione regionale ai sensi del presente provvedimento saranno utilizzate per tutte le attività indicate dall'art. 124, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

A tale scopo sulla base di specifica richiesta da parte del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti le suddette somme saranno iscritte nel capitolo di spesa 245205 rubrica 2 dello stesso dipartimento.

Art. 9

Ricorsi

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto di competenza per il tramite della ragioneria centrale.

Palermo, 21 marzo 2013.

MARINO

N.B. - Il presente decreto non è soggetto alla registrazione della Corte dei conti in quanto non rientra in alcuna delle tipologie di atti soggetti al controllo preventivo di legittimità previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200.