Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO (UE) N. 813/2013 DELLA COMMISSIONE, 2 agosto 2013

G.U.U.E. 6 settembre 2013, n. L 239

Regolamento recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti. (Testo rilevante ai fini del SEE) (1)

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2016/2282)

(1)

In merito alle norme armonizzate per le caldaie a gas elaborate a sostegno del presente regolamento, si rimanda alla Dec. (UE) 2024/2909.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 26 settembre 2013

Applicabile dal: 26 settembre 2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

1) Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali il cui significativo impatto ambientale che può essere notevolmente ridotto modificando la progettazione, senza che ciò comporti costi eccessivi.

2) La direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (2) ha fissato disposizioni relative all'efficienza delle caldaie.

3) L'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/125/CE stabilisce che, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile, la Commissione introduce, se del caso, misure di esecuzione per i prodotti che presentano un potenziale elevato di riduzione delle emissioni di gas serra efficienti in termini di costi, quali gli impianti di riscaldamento e di riscaldamento dell'acqua.

4) La Commissione ha realizzato uno studio preparatorio per esaminare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (ambiente e acqua) di norma utilizzati nell'Unione. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti in causa e le parti interessate dell'Unione europea e dei paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici.

5) Gli aspetti ambientali degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti identificati come importanti ai fini del presente regolamento sono il consumo energetico durante la fase di utilizzo e (per quanto riguarda gli apparecchi di riscaldamento a pompa di calore) il livello di potenza sonora. Inoltre, nel caso degli apparecchi che utilizzano combustibili fossili, anche le emissioni di ossidi di azoto, monossido di carbonio, particolato e idrocarburi rappresentano un ulteriore aspetto ambientale di rilievo.

6) Non è opportuno stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile per quanto concerne le emissioni di monossido di carbonio, di particolato e di idrocarburi, poiché non si dispone ancora di metodi di misurazione adeguati a livello europeo. Con l'intento di sviluppare tali metodi di misurazione, la Commissione ha conferito il mandato agli organismi europei di normalizzazione affinché tengano conto delle specifiche per la progettazione ecocompatibile afferenti a tali emissioni durante il riesame del presente regolamento. Le disposizioni nazionali in materia di requisiti per la progettazione ecocompatibile afferenti alle emissioni di monossidi di carbonio, di particolato e di idrocarburi degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti possono essere mantenute o introdotte fino all'entrata in vigore delle corrispondenti specifiche unionali per la progettazione ecocompatibile. Restano immutate le disposizioni della direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas (3), che limitano i combustibili destinati a tali apparecchi in relazione a questioni di salute e sicurezza.

7) Lo studio preparatorio dimostra che, nel caso degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, non sono necessarie specifiche riguardanti gli altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE. In particolare, le emissioni gas a effetto serra connesse ai refrigeranti utilizzati negli apparecchi di riscaldamento a pompa di calore destinati a riscaldare gli edifici attualmente esistenti in Europa non sono ritenute significative. L'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile connesse a tali emissioni di gas a effetto serra sarà valutata nuovamente all'atto del riesame del presente regolamento.

8) E' opportuno che l'ambito d'applicazione del presente regolamento sia esteso alle caldaie per il riscaldamento d'ambiente, agli apparecchi di cogenerazione e agli apparecchi di riscaldamento a pompa di calore che forniscono calore agli impianti di riscaldamento centralizzati a fini di riscaldamento d'ambiente nonché agli apparecchi di riscaldamento misti e agli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore che forniscono calore agli impianti di riscaldamento centralizzati per il riscaldamento d'ambiente e la produzione di acqua calda per usi sanitari. Tali apparecchi sono progettati per utilizzare combustibili gassosi o liquidi, compresi quelli da biomassa (a condizione che non siano predominanti), elettricità e calore ambientale o di recupero.

9) Gli apparecchi di riscaldamento progettati per utilizzare combustibili gassosi o liquidi prodotti prevalentemente (in misura superiore al 50 %) da biomassa hanno caratteristiche tecniche specifiche che richiedono ulteriori analisi tecniche, economiche e ambientali. Sulla base dei risultati di tali analisi, le specifiche per la progettazione ecocompatibile di detti apparecchi devono essere fissate in un secondo momento, se opportuno.

10) Il consumo energetico annuo degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti è stato stimato a 12 089 PJ (289 Mtep) nell'Unione per il 2005, corrispondente a 698 Mt di emissioni di CO2. In assenza dell'adozione di misure specifiche, si prevede che nel 2020 il consumo energetico annuo raggiunga i 10 688 PJ. Le emissioni annue di ossidi di azoto degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti sono state stimate pari a 821 kt SOx equivalente nell'Unione nel 2005. In assenza dell'adozione di misure specifiche si prevede che nel 2020 le emissioni raggiungano le 783 kt SOx equivalente. Lo studio preparatorio mostra che il consumo energetico in fase di utilizzo e le emissioni di ossidi di azoto degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti possono essere ridotte in modo cospicuo.

11) Il consumo energetico degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti può essere ridotto applicando le tecnologie non proprietarie esistenti efficienti in termini di costi in grado di ridurre i costi combinati di acquisto e funzionamento di tali prodotti.

12) Nell'UE esistono quasi cinque milioni di abitazioni dotate di sistemi condivisi di fumisteria aperta. Per ragioni tecniche non è possibile sostituire le caldaie per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti con caldaia a condensazione efficienti nelle abitazioni dotate di un sistema condiviso di fumisteria aperta. Le specifiche contenute nel presente regolamento consentono alle caldaie non a condensazione appositamente progettate per tali configurazioni di restare sul mercato, al fine di prevenire costi indebiti per i consumatori, dare ai produttori il tempo per sviluppare caldaie con tecnologie di riscaldamento più efficienti e dare agli Stati membri il tempo di riesaminare i codici nazionali dell'edilizia.

13) Si stima che l'effetto combinato delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 811/2013, del 18 febbraio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (4) possa tradursi entro il 2020 in un risparmio energetico annuo pari a circa 1 900 PJ (45 Mtep), corrispondenti a circa 110 milioni di tonnellate di emissioni di CO2, e in una riduzione delle emissioni di ossidi di azoto di circa 270 kt SOx equivalente, rispetto a uno scenario immutato.

14) E' auspicabile che le specifiche per la progettazione ecocompatibile armonizzino i requisiti relativi al consumo energetico, al livello di potenza sonora e alle emissioni di ossidi di azoto degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti in tutta l'Unione, consentendo in tal modo un migliore funzionamento del mercato interno e il miglioramento del rendimento ambientale di tali prodotti.

15) E' opportuno che le specifiche per la progettazione ecocompatibile non incidano sulla funzionalità o sulla portata economica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente o degli apparecchi di riscaldamento misti dal punto di vista dell'utilizzatore finale e che non incidano negativamente sulla salute, la sicurezza o l'ambiente.

16) E' necessario che le specifiche per la progettazione ecocompatibile siano introdotte gradualmente per offrire ai fabbricanti tempo sufficiente per riprogettare opportunamente i prodotti oggetto del presente regolamento. Il calendario deve essere tale da evitare impatti negativi sui produttori, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del regolamento siano raggiunti nei tempi previsti.

17) E' opportuno che i parametri di prodotto siano misurati e calcolati tramite metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate e generalmente riconosciute compresi, quando disponibili, gli standard armonizzati adottati dagli organismi europei di normalizzazione su richiesta della Commissione, in conformità delle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea (5).

18) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento specifica le procedure di valutazione della conformità applicabili.

19) Al fine di agevolare i controlli della conformità i produttori sono tenuti a fornire informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE nella misura in cui tali informazioni si riferiscono ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.

20) Per limitare ulteriormente l'impatto ambientale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, è necessario che i produttori forniscano informazioni relative allo smontaggio, al riciclaggio e/o allo smaltimento.

21) Oltre ai requisiti giuridicamente vincolanti stabiliti nel presente regolamento, è necessario definire parametri di riferimento indicativi per le migliori tecnologie disponibili, al fine di garantire la massima disponibilità e accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali durante il ciclo di vita degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti oggetto del presente regolamento

22) Per mezzo del presente regolamento è necessario abrogare la direttiva 92/42/CEE, fatta eccezione per l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 8 e gli allegati da III a V della stessa, e stabilire nuove disposizioni per garantire che l'ambito d'applicazione sia esteso ad apparecchi diversi dagli scaldacqua, al fine di migliorare l'efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, congiuntamente ad altri aspetti ambientali delle stesse.

23) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 285 del 31.10.2009.

(2)

GU L 167 del 22.6.1992.

(3)

GU L 330 del 16.12.2009.

(4)

Cfr. della presente Gazzetta ufficiale.

(5)

GU L 316 del 14.11.2012.

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative alla commercializzazione e/o alla messa in funzione di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e di apparecchi di riscaldamento misti aventi una potenza termica nominale ≤ 400 kW, inclusi gli apparecchi integrati in insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari o in insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari quali definiti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione.

2. Il presente regolamento non si applica:

a) agli apparecchi di riscaldamento appositamente progettati per utilizzare combustibili gassosi o liquidi prodotti prevalentemente da biomassa;

b) agli apparecchi di riscaldamento che utilizzano combustibili solidi;

c) agli apparecchi di riscaldamento che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

d) agli apparecchi di riscaldamento che generano calore solo per la produzione di acqua calda potabile o a fini sanitari;

e) agli apparecchi di riscaldamento per il riscaldamento e la distribuzione di vettori gassosi per il trasferimento del calore quali vapore o aria;

f) agli apparecchi di riscaldamento di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente aventi una potenza elettrica massima pari a 50 kW o superiore;

g) ai generatori di calore per apparecchi di riscaldamento e relativi alloggiamenti destinati a essere attrezzati di tali generatori commercializzati prima del 1° gennaio 2018 al fine di sostituire generatori di calore e alloggiamenti per apparecchi di riscaldamento identici. Il prodotto di sostituzione o il suo imballaggio deve indicare chiaramente il tipo di apparecchio di riscaldamento al quale è destinato.

(1)

GU L 334 del 17.12.2010.

Art. 2

Definizioni

In aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/125/CE, ai fini del presente regolamento, s'intende per:

1) «apparecchio di riscaldamento», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente o un apparecchio di riscaldamento misto;

2) «apparecchio per il riscaldamento d'ambiente», un apparecchio che

a) eroga calore a un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua al fine di raggiungere e mantenere al livello desiderato la temperatura interna di un ambiente chiuso, quale un edifico, un'abitazione o una stanza; ed

b) è munito di uno o più generatori di calore;

3) «apparecchio di riscaldamento misto», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente progettato anche per erogare calore finalizzato a produrre acqua calda potabile o per usi sanitari a livelli di temperatura, quantitativi e flussi dati in intervalli determinati, collegato a una fonte esterna di acqua potabile o per usi sanitari;

4) «impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua», un impianto che utilizza l'acqua come vettore di trasferimento del calore per distribuire il calore generato a livello centrale verso radiatori di calore per il riscaldamento d'ambiente di edifici o loro parti;

5) «generatore di calore», la parte di un apparecchio di riscaldamento che genera calore avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:

a) combustione di combustibili fossili e/o da biomassa;

b) uso dell'effetto Joule negli elementi riscaldanti di resistenza elettrica;

c) cattura del calore ambiente proveniente da una fonte aerea, idrica o geotermica e/o del calore disperso;

d) dove anche un generatore di calore progettato per un apparecchio di riscaldamento e un alloggiamento per un apparecchio di riscaldamento destinato a essere attrezzato di un simile generatore è considerato un apparecchio di riscaldamento;

6) «alloggiamento di un apparecchio di riscaldamento», la parte di un apparecchio di riscaldamento in cui va inserito un generatore di calore;

7) «potenza termica nominale» (Pnominale), la potenza termica dichiarata di un apparecchio che produce riscaldamento d'ambiente e, se del caso, acqua calda alle condizioni nominali standard, espressa in kW; per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente a pompa di calore e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore le condizioni nominali standard per determinare la potenza termica nominale sono le condizioni di progettazione di riferimento di cui all'allegato III, tabella 4;

8) «condizioni nominali di esercizio», le condizioni di esercizio di un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche medie per determinare la potenza termica nominale, l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente, l'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua, il livello di potenza sonora nonché le emissioni di ossido d'azoto;

9) «biomassa», la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

10) «combustibile da biomassa», un combustibile gassoso o liquido prodotto a partire da biomassa;

11) «combustibile fossile», un combustibile gassoso o liquido di origine fossile;

12) «caldaia per il riscaldamento d'ambiente», un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente che genera calore per mezzo della combustione di combustibili fossili e/o da biomassa e/o dell'effetto Joule negli elementi riscaldanti di resistenza elettrica;

13) «caldaia mista», una caldaia per il riscaldamento d'ambiente progettata anche per erogare calore finalizzato a produrre acqua calda potabile o per usi sanitari a livelli di temperatura, quantitativi e flussi dati in intervalli determinati, collegato a una fonte esterna di acqua potabile o per usi sanitari;

14) «caldaia elettrica per il riscaldamento d'ambiente», una caldaia per il riscaldamento d'ambiente che genera calore per mezzo del solo effetto Joule negli elementi riscaldanti di resistenza elettrica;

15) «caldaia elettrica mista», una caldaia di riscaldamento mista che genera calore per mezzo dell'effetto Joule nei soli elementi riscaldanti di resistenza elettrica;

16) «apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente», un apparecchio che genera calore ed elettricità simultaneamente in un unico processo;

17) «apparecchio a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente», un apparecchio che si avvale del calore ambientale proveniente da una fonte aerea, idrica o geotermica e/o del calore disperso per produrre calore; un apparecchio di riscaldamento a pompa di calore può essere munito di uno o più riscaldatori supplementari che si avvalgono dell'effetto Joule negli elementi riscaldanti di resistenza elettrica o della combustione di combustibili fossili e/o da biomassa;

18) «apparecchio misto a pompa di calore», un apparecchio a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente progettato anche per erogare calore finalizzato a produrre acqua calda potabile o per usi sanitari a livelli di temperatura, quantitativi e flussi dati in intervalli determinati, collegato a una fonte esterna di acqua potabile o per usi sanitari;

19) «riscaldatore supplementare», un riscaldatore non preferenziale che genera calore nei casi in cui la domanda di calore è superiore alla potenza termica nominale del riscaldatore preferenziale;

20) «efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente» (ηs ), il rapporto fra la domanda di riscaldamento d'ambiente di una data stagione di riscaldamento, erogata da un apparecchio di riscaldamento, e il consumo energetico annuo necessario a soddisfare tale domanda, espresso in %;

21) «efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua» (ηwh ), il rapporto fra l'energia utile nell'acqua potabile o per usi sanitari erogata da un apparecchio di riscaldamento misto e l'energia necessaria alla generazione, espresso in %;

22) «livello di potenza sonora» (LWA ), il livello di potenza sonora ponderato A, all'interno e/o all'esterno, espresso in dB;

23) «coefficiente di conversione» (CC), un coefficiente che riflette il 40 % dell'efficienza di produzione media prevista dell'UE, ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1); il valore del coefficiente di conversione è CC = 2,5.

Ai fini degli allegati da II a V, l'allegato I stabilisce definizioni supplementari.

(1)

GU L 315 del 14.11.2012.

Art. 3

Specifiche per la progettazione e calendario

1. Le specifiche per la progettazione ecocompatibile per gli apparecchi di riscaldamento sono definite all'allegato II.

2. Ogni specifica per la progettazione ecocompatibile si applica secondo il seguente calendario:

a) a decorrere dal 26 settembre 2015:

i) gli apparecchi di riscaldamento rispettano le specifiche fissate all'allegato II, punto 1, lettera a) e punti 3 e 5;

ii) gli apparecchi di riscaldamento misti rispettano le specifiche fissate all'allegato II, punto 2, lettera a);

b) a decorrere dal 26 settembre 2017:

i) gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d'ambiente gli apparecchi di riscaldamento elettrici misti, gli apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore soddisfano le specifiche fissate all'allegato II, punto 1, lettera b);

ii) gli apparecchi di riscaldamento misti rispettano le specifiche fissate all'allegato II, punto 2, lettera b);

c) a decorrere dal 26 settembre 2018 gli apparecchi di riscaldamento soddisfano le specifiche fissate all'allegato II, punto 4, lettera a);

3. La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai parametri che figurano all'allegato III.

Art. 4

Valutazione di conformità

1. La procedura applicabile per la valutazione di conformità di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE è il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all'allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di cui all'allegato V della stessa, fatto salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8 e degli allegati da III a V della direttiva 92/42/CEE del Consiglio.

2. Ai fini della valutazione di conformità, la documentazione tecnica contiene le informazioni di prodotto di cui all'allegato II, punto 5, lettera b), del presente regolamento.

Art. 5

Procedura di verifica ai fini di sorveglianza del mercato

Nel condurre le verifiche ai fini di sorveglianza del mercato come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE per accertare la conformità alle specifiche di cui all'allegato II del presente regolamento, le autorità dello Stato membro applicano le procedure di verifica descritte nell'allegato IV del presente regolamento.

Art. 6

Parametri di riferimento

I parametri indicativi di riferimento per gli apparecchi di riscaldamento più efficienti disponibili sul mercato al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono stabiliti all'allegato V.

Art. 7

Riesame

La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico nel settore e presenta i relativi risultati al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. In particolare, tale riesame comprende una valutazione di quanto segue:

a) l'opportunità di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile per le emissioni di gas a effetto serra relative ai refrigeranti;

b) sulla base dei metodi di misurazione in corso di sviluppo, il livello delle specifiche per la progettazione ecocompatibile eventualmente introdotte relative alle emissioni di monossido di carbonio, di particolato e di idrocarburi;

c) l'opportunità di fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile più rigorose per quanto riguarda l'efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti, il livello di potenza sonora e le emissioni di ossidi di azoto;

d) l'opportunità di fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di riscaldamento appositamente progettati per utilizzare combustibili gassosi o liquidi prodotti prevalentemente da biomassa;

e) la validità del valore del coefficiente di conversione;

f) l'opportunità della certificazione da parte di terzi.

Art. 8

Disposizioni transitorie

1. Fino al 26 settembre 2015 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione e/o la messa in funzione di apparecchi di riscaldamento conformi alle disposizioni nazionali vigenti al momento dell'adozione del presente regolamento relativamente all'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente, all'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua e al livello di potenza sonora.

2. Fino al 26 settembre 2018 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione e/o la messa in funzione di apparecchi di riscaldamento conformi alle disposizioni nazionali vigenti al momento dell'adozione del presente regolamento relativamente alle emissioni di ossidi di azoto.

Art. 9

Abrogazione

La direttiva 92/42/CEE del Consiglio è abrogata, fatta eccezione per l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 8 e gli allegati da III a V della stessa, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di recepimento e di applicazione della detta direttiva fino all'applicazione delle specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui all'allegato II del presente regolamento.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2013

Per la Commissione

Il presidente

JOSE' MANUEL BARROSO

ALLEGATO I

Definizioni applicabili agli allegati da II a V

Ai fini degli allegati da II a V si intende per:

Definizioni relative agli apparecchi di riscaldamento

1) «modo stand-by», la condizione in cui l'apparecchio di riscaldamento è collegato alla fonte di alimentazione di rete, dipende dall'energia proveniente dalla fonte di alimentazione di rete per funzionare come previsto e fornisce esclusivamente le seguenti funzioni che possono continuare per un lasso di tempo indefinito: funzione di riattivazione o funzione di riattivazione con la sola indicazione della funzione di riattivazione attivata e/o visualizzazione di un'informazione o dello stato;

2) «consumo di energia in modo stand-by» (PSB ) il consumo energetico di un apparecchio di riscaldamento, espresso in kW;

3) «condizioni climatiche medie», le condizioni di temperatura peculiari della città di Strasburgo;

4) «controllo della temperatura», il dispositivo che funge da interfaccia con l'utilizzatore finale per quanto riguarda i valori e la tempistica della temperatura interna desiderata e comunica dati importanti a un'interfaccia dell'apparecchio di riscaldamento, come un'unità di elaborazione, consentendo in tal modo di regolare la temperatura interna;

5) «potere calorifico superiore» (GCV), il quantitativo totale di calore emesso da un'unità di combustibile a ossicombustione integrale una volta effettuato il ritorno alla temperatura ambiente dei prodotti della combustione; tale quantitativo include il calore di condensazione di eventuali vapori contenuti nel combustibile e del vapore acqueo formato dalla combustione dell'eventuale idrogeno contenuto nel combustibile;

6) «modello equivalente», un modello immesso sul mercato avente gli stessi parametri tecnici di cui alla tabella 1 o alla tabella 2 (come opportuno) dell'allegato II, punto 5, di un altro modello immesso sul mercato dallo stesso fabbricante;

Definizioni relative alle caldaie per il riscaldamento d'ambiente, alle caldaie miste e agli apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente

7) «apparecchio a combustibile per il riscaldamento d'ambiente», un apparecchio di riscaldamento che genera calore per mezzo della combustione di combustibili fossili e/o da biomassa e che può essere dotato di uno o più generatori di calore che si avvalgono dell'effetto Joule negli elementi riscaldanti di resistenza elettrica;

8) «apparecchio di riscaldamento misto a combustibile», un apparecchio di riscaldamento misto che genera calore per mezzo della combustione di combustibili fossili e/o da biomassa e che può essere dotato di uno o più generatori di calore che si avvalgono dell'effetto Joule negli elementi riscaldanti di resistenza elettrica;

9) «caldaia di tipo B1», una caldaia per il riscaldamento d'ambiente a combustibile munita di camino antivento, intesa a essere collegata a una fumisteria ad aspirazione naturale che evacua i residui della combustione verso l'esterno del locale in cui si trova l'apparecchio e che trae l'aria necessaria alla combustione direttamente dal locale; una caldaia di questo tipo è commercializzata unicamente come caldaia di tipo B1;

10) «caldaia mista di tipo B1», una caldaia mista a combustibile munita di camino antivento, intesa a essere collegata a una fumisteria ad aspirazione naturale che evacua i residui della combustione verso l'esterno del locale in cui si trova la caldaia e che trae l'aria necessaria alla combustione direttamente dal locale; una caldaia mista di questo tipo è commercializzata unicamente come caldaia mista di tipo B1;

11) «efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo» (ηson ), significa:

- per le caldaie per il riscaldamento d'ambiente a combustibile e le caldaie miste a combustibile, una media ponderata dell'efficienza utile alla potenza termica nominale e dell'efficienza utile al 30 % della potenza termica nominale, espressa in %,

- per le caldaie elettriche per il riscaldamento d'ambiente e le caldaie elettriche miste, l'efficienza utile alla potenza termica nominale, espressa in %,

- per gli apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente non muniti di riscaldatori supplementari, l'efficienza utile alla potenza termica nominale, espressa in %,

- per gli apparecchi di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente muniti di riscaldatori supplementari, una media ponderata dell'efficienza utile alla potenza termica nominale con il riscaldatore supplementare disattivato e dell'efficienza utile alla potenza termica nominale con il riscaldatore supplementare attivato, espressa in %;

12) «efficienza utile» (η), il rapporto fra la potenza termica utile e il contributo energetico totale di una caldaia per il riscaldamento d'ambiente, di una caldaia mista o di un apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente, espresso in %, dove il contributo energetico totale è espresso in termini di GCV e/o in termini di energia finale moltiplicata per CC;

13) «produzione di calore utile» (P), la produzione di calore di una caldaia per il riscaldamento d'ambiente, di una caldaia mista o di un apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente, trasmessa al vettore di calore, espressa in kW;

14) «efficienza elettrica» (ηel ), il rapporto fra la produzione di elettricità e il contributo energetico totale di un apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente, espresso in %, dove il contributo energetico totale è espresso in termini di GCV e/o in termini di energia finale moltiplicata per CC;

15) «consumo del bruciatore di accensione» (Pign ), il consumo energetico di un bruciatore inteso ad accendere il bruciatore principale, espresso in W in termini di GCV;

16) «caldaia a condensazione», una caldaia per il riscaldamento d'ambiente o una caldaia mista nella quale, in condizioni di funzionamento normali e a date temperature dell'acqua, il vapore acqueo nei prodotti della combustione è parzialmente condensato, al fine di sfruttarne il calore latente a fini di riscaldamento;

17) «consumo ausiliario di elettricità», il consumo annuo di elettricità necessario per il funzionamento ordinario di una caldaia per il riscaldamento d'ambiente, di una caldaia mista o di un apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente, calcolato a partire dal consumo di energia elettrica a pieno carico (elmax), a carico parziale (elmin), in modo stand-by e alle ore di funzionamento predeterminate per ciascun modo, espresso in termini di energia finale;

18) «dispersione di calore in modo stand-by» (Pstby ), la dispersione di calore di una caldaia per il riscaldamento d'ambiente, di una caldaia mista o di un apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente, nei modi di funzionamento nei quali non vi è richiesta calorifica, espressa in kW;

Definizioni relative agli apparecchi a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente e agli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore

19) «temperatura esterna» (Tj ), la temperatura esterna dell'aria a bulbo secco, espressa in gradi Celsius;, l'umidità relativa può essere indicata dalla corrispondente temperatura a bulbo umido;

20) «coefficiente di efficienza energetica nominale» (COPnominale ) o «indice nominale di energia primaria» (PERnominale ), la potenza dichiarata di riscaldamento, espressa in kW, divisa per il contributo energetico, espresso in kW in termini di GCV e/o in kW in termini di energia finale moltiplicata per CC, a fini di riscaldamento alle condizioni nominali standard;

21) «condizioni di progettazione di riferimento», la combinazione delle specifiche relative alla temperatura di progettazione di riferimento, la temperatura bivalente massima e la temperatura limite massima di funzionamento, di cui all'allegato III, tabella 4;

22) «temperatura di progettazione di riferimento» (Tdesignh), la temperatura esterna espressa in gradi Celsius, di cui all'allegato III, tabella 4, alla quale il coefficiente di carico parziale è pari a 1;

23) «coefficiente di carico parziale» [pl(Tj )], il valore risultante dalla divisione della temperatura esterna meno 16 °C, per la temperatura di progettazione di riferimento meno 16 °C;

24) «stagione di riscaldamento», un insieme di regimi di funzionamento che descrive per ogni intervallo la combinazione delle temperature esterne e il numero di ore nelle quali tali temperature si producono per stagione;

25) «intervallo» (binj ), una combinazione di una temperatura esterna e di intervalli orari, come stabilito dall'allegato III, tabella 5;

26) «intervalli orari» (H), le ore per stagione di riscaldamento durante le quali si produce la temperatura esterna per ciascun intervallo, espresse in ore per anno, come stabilito dall'allegato III, tabella 5;

27) «carico parziale di riscaldamento» [Ph(Tj )], il carico di riscaldamento a una specifica temperatura esterna, calcolato come il carico teorico moltiplicato per il carico parziale, espresso in kW;

28) «coefficiente di efficienza stagionale» (SCOP) o «indice nominale di energia primaria» (SPER), il coefficiente complessivo di efficienza di un apparecchio a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente o di un apparecchio elettrico misto a pompa di calore o l'indice complessivo di energia primaria di un apparecchio a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente o di un apparecchio misto a pompa di calore a combustibile, rappresentativo dell'intera stagione di riscaldamento specificata, calcolato come il fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento diviso per il consumo energetico annuo;

29) «fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento» (QH ) il fabbisogno di riscaldamento di riferimento per una stagione di riscaldamento specificata che funge da base per il calcolo di SCOP o SPER, calcolato come il prodotto del carico teorico per il riscaldamento e dell'equivalente annuo di ore in modo attivo, espresso in kW;

30) «consumo energetico annuo» (QHE ), il consumo energetico necessario per soddisfare il fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento per una data stagione di riscaldamento, espresso in kWh in termini di GCV e/o in kWh in termini di energia finale moltiplicata per CC;

31) «equivalente annuo ore in modo attivo» (HHE ), il numero presunto di ore per anno durante le quali un apparecchio a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente o un apparecchio misto a pompa di calore deve fornire il carico teorico per il riscaldamento per soddisfare il fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento, espresso in ore;

32) «coefficiente di prestazione in modo attivo» (SCOPon ) o «indice di energia primaria in modo attivo» (SPERon ), il coefficiente medio di prestazione di un apparecchio a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente o di un apparecchio elettrico misto a pompa di calore in modo attivo o l'indice medio di energia primaria di un apparecchio misto a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente o di un apparecchio a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente a combustibile in modo attivo per la stagione di riscaldamento data;

33) «capacità supplementare di riscaldamento» [sup(Tj )], la potenza termica nominale Psup di un riscaldatore supplementare che integra la potenza termica dichiarata di riscaldamento per conseguire il carico parziale di riscaldamento nel caso in cui quest'ultima sia inferiore al carico parziale di riscaldamento, espressa in kW;

34) «coefficiente di efficienza energetica specifico dell'intervallo» [COPbin(Tj )] o «indice di efficienza energetica specifico dell'intervallo» [PERbin(T)], il coefficiente di efficienza energetica di un apparecchio a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente o di un apparecchio misto a pompa di calore elettrica specifico per ciascun intervallo di una stagione, derivato dal carico parziale per il riscaldamento, dalla capacità dichiarata per il riscaldamento e dal coefficiente di efficienza energetica dichiarato per intervalli specificati e calcolato per altri intervalli mediante interpolazione o estrapolazione, se del caso corretto per mezzo del coefficiente di degradazione;

35) «capacità di riscaldamento dichiarata» [Pdh(Tj )], la capacità di riscaldamento dichiarata di un apparecchio a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente o di un apparecchio di riscaldamento misto a pompa di calore, per una temperatura esterna, espressa in kW;

36) «controllo della capacità», la capacità di un apparecchio a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente o di un apparecchio misto a pompa di calore di adattare la propria capacità modificando il flusso volumetrico di almeno uno dei fluidi necessari al funzionamento del ciclo di refrigerazione, da indicarsi come «fissa» se il flusso volumetrico non può essere modificato o «variabile» se il flusso volumetrico è cambiato o variato in serie di due o più fasi;

37) «carico teorico per il riscaldamento» (Pdesignh), la potenza termica nominale (Pnominale) di un apparecchio a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente o di un apparecchio di riscaldamento misto a pompa di calore alla temperatura di progettazione di riferimento, dove il carico teorico di riscaldamento è uguale al carico parziale di riscaldamento alla temperatura esterna uguale alla temperatura di progettazione di riferimento, espressa in kW;

38) «coefficiente di efficienza dichiarato» [COPd(Tj )] o «indice di efficienza energetica dichiarato» [PERd(Tj )], il coefficiente di efficienza energetica o l'indice di efficienza energetica per un numero limitato di intervalli specificati;

39) «temperatura bivalente» (Tbiv ), la temperatura esterna dichiarata dal fabbricante per il riscaldamento alla quale la capacità dichiarata è pari al carico parziale e al di sotto della quale la capacità dichiarata deve essere integrata dalla potenza termica di sicurezza elettrica per conseguire il carico parziale di riscaldamento, espressa in gradi Celsius;

40) «temperatura limite massima di funzionamento» (TOL), la temperatura esterna per il riscaldamento dichiarata dal fabbricante al di sotto della quale l'apparecchio a pompa di calore aria/acqua per il riscaldamento d'ambiente o l'apparecchio di riscaldamento misto a pompa di calore aria/acqua non è in grado di erogare alcuna capacità di riscaldamento e la capacità dichiarata di riscaldamento è uguale a 0, espressa in gradi Celsius;

41) «temperatura limite massima di funzionamento per il riscaldamento dell'acqua» (WTOL), la temperatura esterna di uscita dell'acqua per il riscaldamento dichiarata dal fabbricante al di sopra della quale l'apparecchio a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente o l'apparecchio misto di riscaldamento a pompa di calore non è in grado di erogare alcuna capacità di riscaldamento e la capacità dichiarata di riscaldamento è uguale a 0, espressa in gradi Celsius;

42) «ciclicità degli intervalli di capacità di riscaldamento» (Pcych), la capacità di riscaldamento integrata nell'intervallo ciclico di prova per il riscaldamento, espressa in kW;

43) «efficienza della ciclicità degli intervalli» (COPcyc o PERcyc), il coefficiente di efficienza energetica media o l'indice medio di energia primaria nell'intervallo ciclico di prova, calcolato come la capacità di riscaldamento integrata nell'intervallo, espressa in kWh, divisa per la potenza elettrica integrata assorbita nello stesso intervallo, espresso in kWh in termini di GCV e/o in kWh in termini di energia finale moltiplicata per CC;

44) «coefficiente di degradazione» (Cdh), la misura della perdita di efficienza dovuta alla ciclicità degli apparecchi a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente o degli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore; se Cdh non è determinato mediante misurazione, il coefficiente di degradazione è Cdh = 0,9;

45) «modo attivo», il modo corrispondente al tempo con un carico di riscaldamento dello spazio chiuso e con la funzione di riscaldamento attivata; tale modalità può comprendere la ciclicità dell'apparecchio a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente o dell'apparecchio di riscaldamento misto a pompa di calore necessaria a conseguire o mantenere la temperatura interna dell'aria richiesta;

46) «modo spento», il modo in cui l'apparecchio a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente o l'apparecchio di riscaldamento misto a pompa di calore è collegato alla fonte di alimentazione di rete senza eseguire alcuna funzione, comprese le condizioni in cui si limita a indicare la condizione di modo spento e le condizioni in cui esegue solo le funzioni destinate a garantire la compatibilità elettromagnetica in conformità alla direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [1];

47) «modo termostato spento», un modo corrispondente al tempo senza carico di riscaldamento e con funzione di riscaldamento attivata nel quale la funzione di riscaldamento dell'unità è attivata ma l'apparecchio a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente o l'apparecchio di riscaldamento misto a pompa di calore non è operativo; la ciclicità in modo attivo non è considerata modo «termostato spento»;

48) «modo riscaldamento del carter», un modo in cui un apparecchio di riscaldamento ha attivato un dispositivo di riscaldamento per evitare la migrazione del liquido refrigerante verso il compressore, al fine di limitare la concentrazione di refrigerante nell'olio all'avvio del compressore;

49) «consumo di energia in modo spento» (POFF ), il consumo energetico di un apparecchio a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente o di un apparecchio di riscaldamento misto a pompa di calore in modo spento, espresso in kW;

50) «consumo di energia in modo termostato spento» (PTO ), il consumo energetico un apparecchio a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente o di un apparecchio di riscaldamento misto a pompa di calore in modo termostato spento, espresso in kW;

51) «consumo di energia in modo riscaldamento del carter» (PCK ), il consumo energetico un apparecchio a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente o di un apparecchio di riscaldamento misto a pompa di calore in modo riscaldamento del carter, espresso in kW;

52) «pompa di calore a bassa temperatura», un apparecchio a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente appositamente progettato per le applicazioni a bassa temperatura, che non può erogare acqua a fini di riscaldamento con una temperatura di uscita di 52 °C a una temperatura di entrata a bulbo secco (umido) di - 7 °C (- 8 °C) nelle condizioni di progettazione di riferimento per un clima medio;

53) «applicazione a bassa temperatura», un'applicazione nella quale l'apparecchio a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente eroga la propria capacità dichiarata di riscaldamento a una temperatura di uscita di uno scambiatore di calore interno di 35 °C;

54) «applicazione a temperatura media», un'applicazione nella quale l'apparecchio a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente o l'apparecchio misto a pompa di calore eroga la propria capacità dichiarata di riscaldamento a una temperatura di uscita di uno scambiatore di calore interno di 55 °C;

Definizioni relative al riscaldamento dell'acqua negli apparecchi di riscaldamento misti

55) «profilo di carico», una sequenza determinata di aspirazioni di acqua, come indicato all'allegato III, tabella 7; ciascun apparecchio di riscaldamento misto soddisfa almeno un profilo di carico;

56) «aspirazione di acqua», una determinata combinazione di flusso idrico utile, temperatura utile dell'acqua, contenuto energetico e temperatura di picco utili, come indicato all'allegato III, tabella 7;

57) «flusso idrico utile» (f), il flusso minimo, espresso in litri per minuto, per il quale l'acqua calda contribuisce all'energia di riferimento, come indicato nell'allegato III, tabella 7;

58) «temperatura utile dell'acqua» (Tm ), la temperatura dell'acqua espressa in gradi Celsius, alla quale l'acqua calda inizia a contribuire all'energia di riferimento, come indicato nell'allegato III, tabella 7;

59) «contenuto energetico utile» (Qtap ), il contenuto energetico dell'acqua calda, espresso in kWh, erogato a una temperatura uguale o superiore alla temperatura utile dell'acqua e a flussi idrici pari o superiori al flusso idrico utile, come indicato all'allegato III, tabella 7;

60) «contenuto energetico dell'acqua calda», il prodotto della capacità calorifica specifica dell'acqua, della differenza media di temperatura fra l'acqua calda in uscita e l'acqua fredda in ingresso e la massa totale di acqua calda prodotta;

61) «temperatura di picco» (Tp ), la temperatura minima dell'acqua, espressa in gradi Celsius, da raggiungere durante le aspirazioni di acqua, come indicato all'allegato III, tabella 7;

62) «energia di riferimento» (Q ref ), la somma del contenuto energetico utile delle aspirazioni di acqua, espresso in kWh, per un dato profilo di carico, come indicato dall'allegato III, tabella 7;

63) «profilo di carico massimo», il profilo di carico avente la maggiore energia di riferimento che un apparecchio di riscaldamento misto può erogare rispettando nel contempo le condizioni di temperatura e di flusso del profilo in questione;

64) «profilo di carico dichiarato», il profilo di carico applicato ai fini di verifica della conformità;

65) «consumo quotidiano di energia elettrica» (Qelec ), il consumo di elettricità nell'arco di 24 ore consecutive per la produzione di acqua calda nel profilo di carico dichiarato, espresso in kWh in termini di energia finale;

66) «consumo quotidiano di combustibile» (Qfuel ), il consumo di combustibile nell'arco di 24 ore consecutive per la produzione di acqua calda nel profilo di carico dichiarato, espresso in kWh in termini di GCV.

____________________

[1] GU L 390 del 31.12.2004.

(1)

La tabella 4, prima colonna, terza riga del presente allegato è modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 9 febbraio 2017, n. L 34, nel seguente modo:

"anziché:

«10 (- 11) °C»

leggasi:

«- 10 (- 11) °C».".

ALLEGATO IV

(sostituito dall'art. 16 del Reg. (UE) 2016/2282)

Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato

Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro e non devono essere utilizzate dal fabbricante o dall'importatore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Per verificare la conformità di un modello di prodotto alle specifiche stabilite nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:

1) le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;

2) si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:

a) i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei risultati delle misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso; e

b) i valori dichiarati soddisfano le specifiche stabilite nel presente regolamento, e le informazioni di prodotto prescritte pubblicate dal fabbricante o dall'importatore non contengono valori più favorevoli per il fabbricante o l'importatore dei valori dichiarati; e

c) quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 8;

3) se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettere a) o b), il modello e tutti gli altri modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento;

4) se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova. In alternativa le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più diversi modelli equivalenti;

5) il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 8;

6) se non si ottiene quanto indicato al punto 5 il modello e tutti gli altri modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento;

7) le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.

Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato III.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 8 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per quanto attiene alle specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 8

Tolleranze di verifica

Parametri Tolleranze di verifica
Efficienza energetica stagionale di riscaldamento, ηs Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 %.
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua, ηwh Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8 %.
Livello di potenza sonora, LWA Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 2 dB(A).
Emissioni di ossidi di azoto Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 20 %.»

.

ALLEGATO V

Parametri di riferimento indicativi di cui all'articolo 6

Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, la migliore tecnologia disponibile sul mercato per gli apparecchi di riscaldamento in termini di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente, efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua, livello di potenza sonora ed emissioni di ossidi di azoto è stata identificata nei seguenti valori:

1) parametro di riferimento per l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in funzione a temperatura media: 145 %;

2) parametri di riferimento per l'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua degli apparecchi di riscaldamento misti:

Profilo di carico dichiarato 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua 35 % 35 % 38 % 38 % 75 % 110 % 115 % 120 % 130 % 130 %

.

3) valori di riferimento per il livello di potenza sonora (LWA ), all'esterno, degli apparecchi a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore aventi una potenza termica nominale:

a) ≤ 6 kW: 39 dB;

b) > 6 kW e ≤ 12 kW: 40 dB;

c) > 12 kW e ≤ 30 kW: 41 dB;

d) > 30 kW e ≤ 70 kW: 67 dB;

4) valori di riferimento per le emissioni di ossidi di azoto, espresse in diossido di azoto:

a) delle caldaie per il riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste che utilizzano combustibili gassosi: 14 mg/kWh di combustibile di alimentazione in termini di GCV;

b) delle caldaie per il riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste che utilizzano combustibili liquidi: 50 mg/kWh di combustibile di alimentazione in termini di GCV.

I parametri di riferimento di cui ai punti da 1 a 4 non significano necessariamente che una combinazione di tali valori sia ottenibile per un dato apparecchio di riscaldamento.