
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2909 DELLA COMMISSIONE, 22 novembre 2024
G.U.U.E. 25 novembre 2024, Serie L
Decisione relativa alle norme armonizzate per le caldaie a gas elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 813/2013 e del regolamento delegato (UE) n. 811/2013. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 22 novembre 2024
Entrata in vigore il: 25 novembre 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
1) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le caldaie a gas che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerate conformi a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono, menzionate all'articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva ed enunciate nell'allegato VII della stessa, contemplate da tali norme o da parti di esse.
2) Con decisione di esecuzione C(2015) 2626 (3), la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di elaborare norme armonizzate a sostegno dell'attuazione del regolamento (UE) n. 813/2013 (4) della Commissione che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e agli apparecchi di riscaldamento misti e del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 (5) della Commissione per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari.
3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 2626, il CEN ha pubblicato norme adattate (6), in particolare la norma EN 15502-1:2021+A1:2023 sulle caldaie per riscaldamento a gas.
4) La Commissione, insieme al CEN, ha valutato se la norma EN 15502-1:2021+A1:2023 elaborata dal CEN fosse conforme alla richiesta M/535 del 28 aprile 2015.
5) Dalla valutazione è emerso che la norma è conforme alle specifiche cui intende riferirsi, stabilite nel regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione e nel regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione. E' pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
6) La comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 (7) relativa all'attuazione del regolamento (UE) n. 813/2013 e del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 rimanda alla norma europea EN 15502-1:2012 e ad altre norme europee per permettere di reperire i metodi di misurazione e calcolo prima che i riferimenti delle norme armonizzate siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La norma EN 15502-1:2012 è obsoleta, ragion per cui il riferimento contenuto nella comunicazione 2014/C 207/02 non è più pertinente.
7) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali, inclusi gli obiettivi di sicurezza, stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento della norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. E' pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 316 del 14.11.2012, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj.
Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj).
Decisione di esecuzione C(2015) 2626 della Commissione, del 27 aprile 2015, relativa alla richiesta di normazione rivolta alle organizzazioni europee di normazione per quanto riguarda gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, gli apparecchi di riscaldamento misti, gli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, i dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e gli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari a sostegno del regolamento (UE) n. 813/2013 e del regolamento delegato (UE) n. 811/2013.
Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (GU L 239 del 6.9.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/813/oj).
Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/811/oj).
In particolare, per le caldaie a gas, la Commissione ha chiesto al CEN di adattare le norme EN 15502-1:2012, EN 15316-4-1:2008, EN 15036-1:2006 e qualsiasi altra norma pertinente.
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, e del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU C 207 del 3.7.2014).
I riferimenti delle norme armonizzate per le caldaie a gas elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 813/2013 e del regolamento delegato (UE) n. 811/2013, che figurano negli allegati della presente decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO I
N. | Norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 813/2013 |
1. | EN 15502-1:2021+A1:2023 Caldaie per riscaldamento a gas - parte 1: Requisiti generali e prove |
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ALLEGATO II
N. | Norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 |
1. | EN 15502-1:2021+A1:2023 Caldaie per riscaldamento a gas - parte 1: Requisiti generali e prove |
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