
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 811/2013 DELLA COMMISSIONE, 18 febbraio 2013
G.U.U.E. 6 settembre 2013, n. L 239
Regolamento che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari. (Testo rilevante ai fini del SEE) (1)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2017/254)
In merito alle norme armonizzate per le caldaie a gas elaborate a sostegno del presente regolamento, si rimanda alla Dec. (UE) 2024/2909.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 26 settembre 2013
Applicabile dal: 26 settembre 2013
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
1) La direttiva 2010/30/UE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all'etichettatura di prodotti connessi al consumo energetico dotati di un notevole potenziale di risparmio energetico ma che offrono prestazioni di livelli molto diversi a parità di funzionalità.
2) Il consumo di energia elettrica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi misti che assicurano il riscaldamento dell'ambiente e dell'acqua rappresenta una parte considerevole della domanda globale di energia elettrica nell'Unione. Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti evidenziano notevoli disparità in termini di efficienza energetica. La possibilità di ridurne il consumo energetico è significativa e uno degli strumenti per conseguire tale obiettivo è l'associazione di tali apparecchi con dispositivi adeguati di controllo della temperatura e dispositivi solari. E' quindi opportuno che i requisiti di etichettatura energetica includano gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, gli apparecchi di riscaldamento misti e gli insiemi comprendenti apparecchi di riscaldamento, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari.
3) Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti progettati per utilizzare combustibili gassosi o liquidi prodotti principalmente (più del 50%) da biomassa presentano caratteristiche tecniche specifiche che richiedono analisi tecniche, economiche e ambientali supplementari. Occorre che gli obblighi di etichettatura energetica per questi tipi di apparecchi di riscaldamento vengano fissati in una fase successiva, se necessario, in funzione dei risultati delle analisi.
4) E' opportuno stabilire disposizioni armonizzate in materia di etichettatura e di informazioni di prodotto standard per quanto riguarda l'efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, con l'obiettivo di incentivare i produttori a migliorare l'efficienza energetica di tali apparecchi, incoraggiare gli utilizzatori finali ad acquistare prodotti più efficienti dal punto di vista energetico e contribuire al funzionamento del mercato interno.
5) Per quanto attiene ai notevoli risparmi energetici ed economici di ciascun tipo di apparecchio di riscaldamento, è opportuno che il presente regolamento introduca una nuova scala di etichettatura da A ++ a G per la funzione di riscaldamento d'ambiente delle caldaie per il riscaldamento d'ambiente, delle caldaie di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente a pompa di calore, delle caldaie miste e degli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore. Mentre le classi da A a G vanno attribuite ai diversi tipi di caldaie convenzionali quando non sono combinate con la cogenerazione o con tecnologie rinnovabili, è opportuno che le classi A + e A ++ siano riservate a promuovere l'uso della cogenerazione e delle fonti di energia rinnovabile.
6) E' opportuno introdurre inoltre una nuova scala di etichettatura A-G per la funzione di riscaldamento dell'acqua delle caldaie miste o degli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore, conformemente al regolamento delegato (UE) n. 812/2013, della Commissione del 18 febbraio 2013 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari.
7) E' opportuno che le ulteriori classi A +++ e A + siano aggiunte dopo quattro anni rispettivamente alle classi di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e alle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua, a meno che il riesame del presente regolamento non giunga a conclusioni diverse, al fine di accelerare la diffusione sul mercato di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e di apparecchi di riscaldamento misti ad alta efficienza che utilizzano fonti di energia rinnovabili.
8) E' opportuno che il presente regolamento garantisca ai consumatori la disponibilità di informazioni comparative più accurate in merito alle prestazioni degli apparecchi di riscaldamento a pompa di calore grazie a un metodo di calcolo e misurazione dell'efficienza stagionale per le tre zone climatiche europee. La Commissione ha incaricato gli organismi europei di normalizzazione di verificare se un siffatto metodo deva essere messo a punto anche per altri apparecchi di riscaldamento. Nel riesame del presente regolamento potrebbero essere prese in considerazione stagioni europee di riscaldamento standardizzate per le caldaie e gli apparecchi di riscaldamento di cogenerazione e quelli basati su dispositivi solari.
9) Il livello di potenza sonora di un apparecchio di riscaldamento può costituire un fattore significativo per gli utilizzatori finali. E' necessario inserire informazioni relative al livello di potenza sonora nelle etichette degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e negli apparecchi di riscaldamento misti.
10) Si stima che l'effetto combinato del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 813/2013, della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, possa tradursi entro il 2020 in un risparmio energetico annuo pari a circa 1 900 PJ (circa 45 Mtoe), corrispondenti a circa 110 milioni di tonnellate di emissioni di CO 2, rispetto a uno scenario immutato.
11) Le informazioni riportate sull'etichetta dovrebbero essere ottenute per mezzo di procedure di misurazione e calcolo affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate e generalmente riconosciute, comprese, quando disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normalizzazione su richiesta della Commissione, in conformità delle procedure di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (2), al fine di stabilire le specifiche per la progettazione ecocompatibile.
12) E' opportuno che il presente regolamento specifichi una forma grafica e un contenuto uniformi per le etichette di prodotto destinate agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e agli apparecchi di riscaldamento misti.
13) Il presente regolamento dovrebbe inoltre specificare i requisiti relativi alla scheda di prodotto e alla documentazione tecnica per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti.
14) E' opportuno inoltre che il presente regolamento specifichi i requisiti in materia di informazioni da fornire in caso di vendita a distanza, promozione e diffusione di materiali tecnici promozionali per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti.
15) Oltre alle etichette e alle schede di prodotto degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente individuali e degli apparecchi di riscaldamento misti stabiliti nel presente regolamento, è opportuno che un'etichetta e schede per gli insiemi combinati basate sulle schede di prodotto dei fornitori garantiscano un accesso agevole degli utilizzatori finali alle informazioni in materia di prestazioni energetiche degli insiemi di apparecchi di riscaldamento combinati con dispositivi solari e/o dispositivi di controllo della temperatura. Un tale insieme può ottenere la classe di massima efficienza A +++.
16) E' opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano riviste alla luce del progresso tecnologico,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento fissa i requisiti in materia di etichettatura energetica e di fornitura di informazioni di prodotto supplementari per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti con una potenza termica nominale di = 70 kW, gli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente con potenza di = 70 kW, i dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari e gli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti con potenza di = 70 kW, i dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) agli apparecchi di riscaldamento appositamente progettati per utilizzare combustibili gassosi o liquidi prodotti principalmente da biomassa;
b) agli apparecchi di riscaldamento che utilizzano combustibili solidi;
c) agli apparecchi di riscaldamento che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
d) agli apparecchi di riscaldamento che generano calore solo per la produzione di acqua calda potabile o sanitaria;
e) agli apparecchi di riscaldamento per il riscaldamento e la distribuzione di vettori gassosi per il trasferimento del calore quali vapore o aria;
f) agli apparecchi di riscaldamento di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente aventi una potenza elettrica massima pari o superiore a 50 kW.
GU L 334 del 17.12.2010.
Definizioni
In aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2010/30/CE, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) "apparecchio di riscaldamento", un dispositivo per il riscaldamento d'ambiente o un apparecchio misto;
2) "apparecchio per il riscaldamento d'ambiente", un apparecchio che
a) eroga calore a un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua al fine di raggiungere e mantenere al livello desiderato la temperatura interna di un ambiente chiuso, quale un edificio, un'abitazione o una stanza; e
b) è munito di uno o più generatori di calore;
3) "apparecchio di riscaldamento misto", un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente progettato anche per erogare calore finalizzato a produrre acqua calda potabile o per usi sanitari a livelli di temperatura, quantitativi e flussi dati in intervalli determinati, collegato a una fonte esterna di acqua potabile o per usi sanitari;
4) "impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua", un impianto che utilizza l'acqua come vettore di trasferimento del calore per distribuire il calore generato a livello centrale verso radiatori di calore per il riscaldamento d'ambiente di edifici o loro parti;
5) "generatore di calore", la parte di un apparecchio di riscaldamento che genera calore avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:
a) combustione di combustibili fossili e/o da biomassa;
b) uso dell'effetto Joule negli elementi riscaldanti di resistenza elettrica;
c) cattura del calore ambientale proveniente da una fonte aerea, idrica o geotermica e/o del calore disperso;
6) "potenza termica nominale" (Pnominale), la potenza termica dichiarata di un apparecchio di riscaldamento che produce riscaldamento d'ambiente e, se del caso, acqua calda alle condizioni nominali standard, espressa in kW; per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente a pompa di calore e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore, le condizioni nominali standard per determinare la potenza termica nominale sono le condizioni di progettazione di riferimento di cui all'allegato VII, tabella 10;
7) "condizioni nominali di esercizio", le condizioni di esercizio di apparecchio di riscaldamento in condizioni climatiche medie per determinare la potenza termica nominale, l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente, l'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua e il livello di potenza sonora;
8) "biomassa", la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
9) "combustibile da biomassa", un combustibile gassoso o liquido da biomassa;
10) "combustibile fossile", un combustibile gassoso o liquido di origine fossile;
11) "apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente", un apparecchio di riscaldamento che genera calore ed elettricità simultaneamente in un unico processo;
12) "dispositivo di controllo della temperatura", un dispositivo che funge da interfaccia con l'utilizzatore finale per quanto riguarda i valori e gli intervalli temporali della temperatura interna desiderata e trasmette i dati pertinenti a un'interfaccia dell'apparecchio di riscaldamento, ad esempio un'unità centrale di elaborazione, consentendo in tal modo di regolare la temperatura all'interno;
13) "dispositivo solare", un sistema esclusivamente solare, un collettore solare, un serbatoio per l'acqua calda di origine solare o una pompa del circuito del collettore, ciascuno commercializzato separatamente;
14) "sistema esclusivamente solare", un dispositivo munito di uno o più collettori solari e serbatoi per l'acqua calda di origine solare ed eventuali pompe nel circuito del collettore nonché altre parti, commercializzato come singola unità e non è minuto di generatore di calore, fatta eccezione per uno o più elementi riscaldanti ausiliari a immersione;
15) "collettore solare", un dispositivo progettato per assorbire l'irraggiamento solare globale e trasferire l'energia calorifica così prodotta verso un fluido vettore;
16) "serbatoio per l'acqua calda", un dispositivo per immagazzinare acqua calda destinata a fini sanitari e/o di riscaldamento di ambienti, ivi compresi eventuali additivi, non minuto di generatore di calore, fatta eccezione per uno o più elementi riscaldanti ausiliari a immersione;
17) "serbatoio per l'acqua calda di origine solare", un serbatoio per l'acqua calda per immagazzinare l'energia calorifica prodotta da uno o più collettori solari;
18) "apparecchio di riscaldamento ausiliario a immersione", una resistenza elettrica che sfrutta l'effetto Joule, che costituisce parte di un serbatoio per l'acqua calda e che genera calore solo quando la fonte esterna di calore è interrotta (compresi i periodi di manutenzione) o fuori servizio, o che costituisce parte di un serbatoio per l'acqua calda di origine solare e fornisce calore quando la fonte solare di calore non è sufficiente a soddisfare i livelli richiesti di confort;
19) "insieme di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare", un pacchetto proposto all'utilizzatore finale contenente uno o più apparecchi per il riscaldamento d'ambiente combinati con uno o più dispositivi di controllo della temperatura e/o uno o più dispositivi solari;
20) "insieme di apparecchio per il riscaldamento misto, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare", un pacchetto proposto all'utilizzatore finale contenente uno o più apparecchi per il riscaldamento d'ambiente misti combinati con uno o più dispositivi di controllo della temperatura e/o uno o più dispositivi solari;
21) "efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente" (hs), il rapporto tra la domanda di calore ambiente per una data stagione di riscaldamento, fornito da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente, un apparecchio di riscaldamento misto, un insieme comprendente un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente, un dispositivo di controllo della temperatura e un dispositivo solare o un insieme comprendente un apparecchio di riscaldamento misto, un dispositivo di controllo della temperatura e un dispositivo solare, e il consumo annuo di energia necessario per soddisfare tale domanda, espresso in percentuale;
22) "efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua" (hwh), il rapporto fra l'energia utile nell'acqua potabile o per usi sanitari erogata da un apparecchio di riscaldamento misto o da un insieme comprendente un apparecchio di riscaldamento misto, un dispositivo di controllo della temperatura e un dispositivo solare e l'energia necessaria alla generazione, espresso in percentuale;
23) "livello di potenza sonora" (LWA), il livello di potenza sonora ponderato A, all'interno e/o all'esterno, espresso in dB. Ai fini degli allegati da II a VIII, l'allegato I stabilisce definizioni supplementari.
Responsabilità dei fornitori e calendario
(modificato da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 16 aprile 2014, n. L 113 ed integrato dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 518/2014)
1. A decorrere dal 26 settembre 2015 i fornitori che commercializzano e/o mettono in servizio apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, ivi compresi gli apparecchi integrati in insiemi comprendenti apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, sono tenuti a garantire che:
a) ciascun apparecchio per il riscaldamento d'ambiente che rientra nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente di cui all'allegato II, punto 1, sia munito di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.1, dove: per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente a pompa di calore, l'etichetta stampata è fornita almeno nell'imballaggio del generatore di calore; per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente destinati all'utilizzo in insiemi comprendenti apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, è fornita per ciascun apparecchio di riscaldamento d'ambiente una seconda etichetta, conforme per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 3.
b) ciascun apparecchio per il riscaldamento d'ambiente sia munito di una scheda prodotto, come disposto all'allegato IV, punto 1, dove: per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente a pompa di calore, la scheda prodotto è fornita almeno per il generatore di calore; per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente destinati all'utilizzo in insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, è fornita una seconda scheda, come disposto all'allegato IV, punto 5;
c) la documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 1, sia fornita alle autorità degli Stati membri e alla Commissione previa richiesta;
d) qualsiasi pubblicità relativa a uno specifico modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente, contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche medie per tale modello;
e) qualsiasi materiale promozionale tecnico per uno specifico modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente che ne descrive i parametri tecnici specifici contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche medie per tale modello.
A decorrere dal 26 settembre 2019 per ciascun apparecchio per il riscaldamento d'ambiente che rientra nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente di cui all'allegato II, punto 1, è fornita un'etichetta stampata, conforme per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.2, dove: per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente a pompa di calore, l'etichetta stampata è fornita almeno nell'imballaggio del generatore di calore.
f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.1, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente secondo le classi di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente di cui all'allegato II, punto 1;
g) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV, punto 1, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente, mentre per i modelli di apparecchi di riscaldamento d'ambiente a pompa di calore, la scheda prodotto elettronica sia messa a disposizione dei rivenditori almeno per quanto concerne il generatore di calore.
A decorrere dal 26 settembre 2019 per ciascun modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente secondo le classi di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente di cui all'allegato II, punto 1 è messa a disposizione dei rivenditori un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.2.
2. A decorrere dal 26 settembre 2015 i fornitori che commercializzano e/o mettono in servizio apparecchi per il riscaldamento misti, ivi compresi gli apparecchi integrati in insiemi comprendenti apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, sono tenuti a garantire che:
a) per ciascun apparecchio di riscaldamento misto che rientra nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente e nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punti 1 e 2, sia fornita un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato II, punto 2.1, dove: per gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore, l'etichetta stampata è fornita almeno nell'imballaggio del generatore di calore; per gli apparecchi di riscaldamento misti destinati all'utilizzo in insiemi comprendenti apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, è fornita per ciascun apparecchio di riscaldamento misto una seconda etichetta, conforme per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 4.
b) per ciascun apparecchio di riscaldamento misto sia fornita una scheda prodotto, come disposto all'allegato IV, punto 2, dove: per gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore, la scheda prodotto è fornita almeno per il generatore di calore; per gli apparecchi di riscaldamento misti destinati all'utilizzo in insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, è fornita una seconda scheda, come disposto all'allegato IV, punto 6;
c) la documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 2, sia fornita alle autorità degli Stati membri e alla Commissione previa richiesta;
d) qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di apparecchio di riscaldamento misto contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e della classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche medie per il modello;
e) qualsiasi materiale promozionale tecnico per uno specifico modello di apparecchio di riscaldamento misto che ne descrive i parametri tecnici specifici riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e della classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche medie per il modello;
f) per ciascun modello di apparecchio di riscaldamento misto secondo le classi di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente e di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punti 1 e 2, sia messa a disposizione dei rivenditori un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 2.1;
g) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV, punto 2, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di apparecchio per il riscaldamento misto, mentre per i modelli di apparecchi di riscaldamento misto a pompa di calore, la scheda prodotto elettronica sia messa a disposizione dei rivenditori almeno per quanto concerne il generatore di calore.
A decorrere dal 26 settembre 2019 per ciascun modello di apparecchio di riscaldamento misto secondo le classi di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente e di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punti 1 e 2, è messa a disposizione dei rivenditori un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 2.2.
3. A decorrere dal 26 settembre 2015 i fornitori che commercializzano e/o mettono in servizio dispositivi di controllo della temperatura sono tenuti a garantire che:
a) sia presente una scheda di prodotto come indicato nell'allegato IV, punto 3;
b) la documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 3, sia fornita alle autorità degli Stati membri e alla Commissione su richiesta.
c) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV, punto 3, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di dispositivo di controllo della temperatura.
4. A decorrere dal 26 settembre 2015 i fornitori che commercializzano e/o mettono in servizio dispositivi solari sono tenuti a garantire che:
a) sia presente una scheda di prodotto come indicato nell'allegato IV, punto 4;
b) la documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 4, sia fornita alle autorità degli Stati membri e alla Commissione su richiesta.
c) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto all'allegato IV, punto 4, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di dispositivo solare.
5. A decorrere dal 26 settembre 2015 i fornitori che commercializzano e/o mettono in servizio insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, sono tenuti a garantire che:
a) per ciascun insieme di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare rientrante nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente di cui all'allegato II, punto 1, sia fornita un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 3;
b) per ciascun insieme di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare, sia fornita una scheda prodotto, come disposto all'allegato IV, punto 5;
c) la documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 5, sia fornita alle autorità degli Stati membri e alla Commissione su richiesta;
d) qualsiasi pubblicità relativa a uno specifico insieme di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche medie per il modello;
e) qualsiasi materiale promozionale tecnico per uno specifico insieme di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare che ne descrive i parametri tecnici specifici contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche medie per il modello.
f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 3, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello comprensivo di un insieme di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare rientrante nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente di cui all'allegato II, punto 1;
g) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto dall'allegato IV, punto 5, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello comprensivo di un insieme di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare.
6. A decorrere dal 26 settembre 2015 i fornitori che commercializzano e/o mettono in servizio insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, sono tenuti a garantire che:
a) per ciascun insieme di apparecchio di riscaldamento misto, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare rientrante nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente e nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punti 1 e 2, sia fornita un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato II, punto 4;
b) per ciascun insieme di apparecchio di riscaldamento misto, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare, sia fornita una scheda prodotto, come disposto all'allegato IV, punto 6;
c) la documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 6, sia fornita alle autorità degli Stati membri e alla Commissione su richiesta;
d) qualsiasi pubblicità relativa a uno specifico insieme di apparecchio di riscaldamento misto, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e della classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche medie per il modello;
e) qualsiasi materiale promozionale tecnico per uno specifico insieme di apparecchio di riscaldamento misto, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare che ne descrive i parametri tecnici specifici riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e alla classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche medie per il modello.
f) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto dall'allegato III, punto 4, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello comprensivo di un insieme di apparecchio di riscaldamento misto, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare rientrante nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente e nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punti 1 e 2;
g) una scheda prodotto elettronica conforme a quanto disposto dall'allegato IV, punto 6, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello comprensivo di un insieme di apparecchio per il riscaldamento misto, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare.
Responsabilità dei rivenditori
(modificato dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 518/2014)
1. I rivenditori di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente sono tenuti a garantire che:
a) presso il punto vendita, gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente riportino l'etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, come stabilito all'allegato III, punto 1, all'esterno della parte anteriore dell'apparecchio, in modo che risulti chiaramente visibile;
b) gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, punto 1, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato IX;
c) qualsiasi pubblicità relativa a uno specifico modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente, contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche medie per il modello;
d) qualsiasi materiale promozionale tecnico per uno specifico modello di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente che ne descrive i parametri tecnici specifici riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche medie per il modello.
2. I rivenditori di apparecchi di riscaldamento misti sono tenuti a garantire che:
a) presso il punto vendita, gli apparecchi di riscaldamento misti riportino l'etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, come stabilito all'allegato III, punto 2, all'esterno della parte anteriore dell'apparecchio, in modo che risulti chiaramente visibile;
b) gli apparecchi di riscaldamento misto offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, punto 2, salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato IX;
c) qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di apparecchio di riscaldamento misto contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e della classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche medie per tale modello;
d) qualsiasi materiale promozionale tecnico per uno specifico modello di apparecchio di riscaldamento misto che ne descrive i parametri tecnici specifici riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e della classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche medie per il modello.
3. I rivenditori di insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari garantiscono che, sulla base dell'etichetta e delle schede fornite dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4:
a) le offerte relative a un insieme specifico indichino l'efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente e la classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente per tale insieme in condizioni climatiche medie, più fredde e più calde, a seconda del caso, affiggendo sull'insieme l'etichetta di cui all'allegato III, punto 3, e fornendo la scheda di cui all'allegato IV, punto 5, debitamente compilate in funzione delle caratteristiche dell'insieme in questione;
b) gli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'insieme esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, punto 3 salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato IX;
c) qualsiasi pubblicità relativa a uno specifico insieme di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo, riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche medie per il modello;
d) qualsiasi materiale promozionale tecnico per uno specifico insieme di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare che ne descrive i parametri tecnici specifici riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche medie per il modello.
4. I rivenditori di insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari garantiscono che, sulla base dell'etichetta e delle schede fornite dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafi 2, 3, 4 e 6:
a) le offerte relative a un insieme specifico di apparecchio di riscaldamento misto, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare indicano l'efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente, l'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua, la classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente e la classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua per tale insieme in condizioni climatiche medie, più fredde e più calde, a seconda del caso, affiggendo sull'insieme l'etichetta di cui all'allegato III, punto 4, e fornendo la scheda di cui all'allegato IV, punto 6, debitamente compilate in funzione delle caratteristiche dell'insieme in questione;
b) gli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, punto 4 salvo se l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato IX;
c) qualsiasi pubblicità relativa a uno specifico insieme di apparecchio di riscaldamento misto, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare contenente informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo, riporta l'indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e della classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche medie per il modello;
d) qualsiasi materiale promozionale tecnico per uno specifico insieme di apparecchio di riscaldamento misto, dispositivo di controllo della temperatura e dispositivo solare che ne descrive i parametri tecnici specifici riporti l'indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e alla classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche medie per il modello.a
Metodi di misurazione e di calcolo
Le informazioni da fornire ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite procedure di misurazione e di calcolo affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e di calcolo più avanzate generalmente riconosciute, come definite all'allegato VII.
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato
Gli Stati membri valutano la conformità delle classi dichiarate di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua, dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente, dell'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua e del livello di potenza sonora degli apparecchi di riscaldamento, conformemente alla procedura stabilita nell'allegato VIII.
Riesame
La Commissione rivede il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. Il riesame verterà in particolare sulla valutazione di eventuali variazioni significative delle quote di mercato dei diversi tipi di apparecchi di riscaldamento coperti dalle etichette di cui all'allegato III, punti 1.2 e 2.2, sulla fattibilità e l'utilità di indicare l'efficienza, sulla base di stagioni di riscaldamento standardizzate, degli apparecchi di riscaldamento diversi dalle pompe di calore, nonché sull'adeguatezza della scheda e dell'etichetta per gli insiemi combinati di cui all'allegato III, punti 3 e 4, e all'allegato IV, punti 5 e 6 e sull'opportunità di includere i dispositivi passivi di recupero del calore nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
Il titolo del presente allegato è stato modificato dall'allegato IX del Reg. (UE) n. 518/2014.
ALLEGATO VIII
(modificato da Rettifica pubblicato nella G.U.U.E. 31 gennaio 2017, n. L 25 e sostituito dall'allegato IX del Reg. (UE) 2017/254)
Verifica di conformità dei prodotti da parte delle autorità di sorveglianza del mercato
Le tolleranze definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità degli Stati membri e non devono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica. I valori e le classi che figurano sull'etichetta o sulla scheda prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica.
Per verificare la conformità di un modello di prodotto ai requisiti stabiliti nel presente regolamento delegato, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
1) le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello;
2) si considera il modello conforme alle specifiche applicabili se:
a)i valori riportati nella documentazione tecnica di cui all'articolo 5, lettera b), della direttiva 2010/30/UE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli, non sono più favorevoli per il fornitore dei corrispondenti valori che figurano nei risultati delle prove di cui al punto iii) della suddetta lettera; e
b) i valori che figurano sull'etichetta e sulla scheda di prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati, e la classe di efficienza energetica indicata non è più favorevole per il fornitore della classe determinata dai valori dichiarati; e
c) quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica riportate nella tabella 16;
3) se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera a) o b), il modello è considerato non conforme al presente regolamento delegato;
4) se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova.
5) il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze riportate nella tabella 16;
6) se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello è considerato non conforme al presente regolamento delegato;
7) le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 e 6.
Le autorità dello Stato membro si avvalgono dei metodi di calcolo e misurazione stabiliti nell'allegato VII.
Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze di verifica stabilite nella tabella 16 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 7 per le specifiche di cui al presente allegato. Non si applicano altre tolleranze, quali quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.
Tabella 16
Tolleranze di verifica
Parametri |
Tolleranze di verifica |
Efficienza energetica del riscaldamento d'ambiente, hs |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8%. |
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua, hwh |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre l'8%. |
Livello di potenza sonora |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 2 dB(A). |
Classe del dispositivo di controllo della temperatura |
La classe dei dispositivi di controllo della temperatura corrisponde alla classe dichiarata dell'unità. |
Efficienza del collettore, hcol |
Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre il 5%. |
Dispersione, S |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5%. |
Consumo ausiliario di elettricità, Qaux |
Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5%. |
ALLEGATO IX
(introdotto dall'allegato IX del Reg. (UE) n. 518/2014)
Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet
1) Ai fini dei punti da 2 a 5 del presente allegato si intende per:
a) "dispositivo di visualizzazione", qualsiasi schermo, anche tattile o altra tecnologia visiva impiegata per mostrare contenuti Internet agli utilizzatori;
b) "visualizzazione annidata", un'interfaccia visiva con cui si accede a un'immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o l'espansione dell'immagine o dell'insieme di dati su schermo tattile;
c) "schermo tattile", uno schermo che risponde al tatto, come quello di un tablet, un computer convertibile o uno smartphone;
d) "testo alternativo", testo fornito in alternativa a un'immagine che consente di presentare le informazioni in forma non grafica nel caso in cui i dispositivi di visualizzazione non siano in grado di visualizzare l'immagine o ai fini di una migliore accessibilità, come le applicazioni di sintesi vocale.
2) L'opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3 o, nel caso di un insieme la cui etichetta è debitamente compilata sulla base delle etichette e schede fornite dai fornitori a norma dell'articolo 3, è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto o dell'insieme, a norma del calendario definito all'articolo 3. Se si presentano sia un prodotto, sia un insieme, ma con l'indicazione del prezzo per il solo insieme, si visualizza solo l'etichetta dell'insieme. Le dimensioni sono tali che l'etichetta sia ben visibile e leggibile, proporzionata alle dimensioni specificate all'allegato III. L'etichetta può essere visualizzata per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso l'immagine utilizzata per accedere all'etichetta è conforme alle specifiche di cui al punto 3 del presente allegato. Se si applica la visualizzazione annidata, l'etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.
3) L'immagine utilizzata per accedere all'etichetta in caso di visualizzazione annidata
a) consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto o dell'insieme riportata sull'etichetta;
b) indica sulla freccia la classe di efficienza energetica del prodotto o dell'insieme in colore bianco con una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo nonché
c) ha uno dei seguenti formati:
4) in caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell'etichetta è la seguente:
a) l'immagine di cui al punto 3 del presente allegato è mostrata sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto o dell'insieme;
b) l'immagine è collegata all'etichetta;
c) l'etichetta è visualizzata con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l'immagine su schermo tattile;
d) l'etichetta è visualizzata in una finestra sovrapposta, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto;
e) nel caso dell'ingrandimento dell'etichetta su schermo tattile, si applicano le convenzioni relative ai dispositivi di ingrandimento tattile;
f) l'etichetta scompare per mezzo di un'opzione di chiusura o altri meccanismi impiegati di norma a tal fine;
g) il testo alternativo all'immagine da visualizzare qualora il dispositivo non sia in grado di visualizzare l'etichetta è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto o dell'insieme in un carattere avente dimensioni equivalenti a quelle del prezzo.
5) L'opportuna scheda prodotto messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3 è esposta attraverso il dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto o dell'insieme. La dimensione è tale da consentire che la scheda prodotto sia chiaramente visibile e leggibile. La scheda prodotto può essere vista per mezzo della visualizzazione annidata, nel qual caso il collegamento usato per accedere alla scheda indica chiaramente e in modo leggibile la dicitura "Scheda prodotto". Se si applica la visualizzazione annidata, la scheda prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell'immagine su schermo tattile.