
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 8 ottobre 2014
G.U.R.S. 31 ottobre 2014, n. 46
Riqualificazione in operatore socio sanitario.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la L. n. 833 del 23 dicembre 1978 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
Visto il D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 3 - octies comma 3 inerente l'area delle professioni socio sanitarie;
Visto l'Accordo stipulato il 22 febbraio 2001 in sede di conferenza Stato Regioni tra il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che individua la figura dell'Operatore socio sanitario (OSS);
Visto in particolare l'art. 2 del suddetto Accordo ai sensi del quale:
"1. La formazione dell'operatore socio-sanitario è di competenza delle regioni e province autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditano le aziende UU.SS.LL. e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della sanità e dal Dipartimento degli affari sociali con apposite linee guida, alla effettuazione dei corsi di formazione.";
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto l'art. 4 del C.C.N.L. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 24 ottobre 2001 che, ad integrazione del precedente contratto del personale del comparto sanità datato 7 aprile 1999, istituisce il profilo dell'Operatore socio-sanitario;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 - Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale - che ha istituito il "Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico";
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 - Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale;
Visto il D.A. n. 2533 del 2 dicembre 2011, con il quale è stata disposta la riqualificazione in OSS degli operatori in servizio presso strutture pubbliche e private del Servizio sanitario regionale (SSR) con qualifiche OSA, OTA e ADEST;
Visto l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti", approvato nella seduta del 19 aprile 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, recepito con il D.A. n. 1465 del 28 maggio 2010;
Visto il D.A. dell'Assessorato della salute n. 2471 del 23 dicembre 2013, con il quale è stato adottato il Manuale di accreditamento della Regione Siciliana;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 451 del 30 novembre 2012 "Contrasto al fenomeno mafioso nel settore dei contratti pubblici" e n. 5 dell'8 gennaio 2013 "Disposizioni applicative connesse all'attuazione della normativa antimafia";
Visti i programmi dei corsi autorizzati, negli ultimi anni, dall'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana per il conseguimento delle qualifiche di:
- Operatore socio assistenziale - OSA - denominata anche "OSA per l'infanzia", "OSA per le demenze", "OSA per l'handicap", "OSA per gli anziani";
- Assistente domiciliari e dei servizi tutelari - ADEST - denominata anche "Operatore socio assistenziale e dei servizi tutelari";
- Operatore addetto all'assistenza delle persone diversamente abili;
- Operatore tecnico dell'assistenza - OTA;
Considerato che dall'analisi qualitativa dei programmi dei corsi realizzati per il rilascio delle qualifiche summenzionate confrontati con il programma formativo dell'Operatore socio sanitario e le relative competenze, sono state individuate omogenee aree tematiche che necessitano di integrazione formativa;
Considerato che con l'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001 si è inteso istituire la specifica figura di Operatore socio sanitario - OSS che svolga, nell'ambito delle proprie aree di competenza, attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona ed a favorirne il benessere e l'autonomia, in un contesto sia sociale che sanitario;
Considerato che in ottemperanza alle disposizioni vigenti, questo Assessorato con D.A. n. 2533 del 2 dicembre 2011 ha già disposto la riqualificazione in OSS degli operatori in servizio presso strutture pubbliche e private del Servizio sanitario regionale (SSR) con qualifiche OSA, OTA e ADEST;
Ritenuto opportuno, alla luce del fabbisogno di OSS annualmente rilevato su indicazioni del Ministero della salute, programmare le relative attività formative nell'ambito di un'offerta formativa adeguata a rispondere sia alle esigenze di qualificazione professionale che di salute dei cittadini;
Ritenuto di dover garantire un'adeguata, efficace ed omogenea formazione a tutti i discenti attraverso la predisposizione di un unico programma formativo di riqualificazione per tutte le figure professionali summenzionate senza alcun riconoscimento di crediti formativi e lavorativi pregressi;
Ritenuto, altresì, che la riqualificazione delle figure professionali sopraccennate in OSS, possa favorire la mobilità dei lavoratori in tutto il territorio nazionale e l'impiego degli stessi sia nei contesti sociali che sanitari;
Decreta:
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, sono istituiti i corsi di riqualificazione in Operatore socio sanitario (OSS), secondo il percorso formativo di riqualificazione di cui all'allegato 1 "Linee guida per la riqualificazione in Operatore socio sanitario", parte integrante del presente decreto, rivolti ai soggetti con qualifica di:
- Operatore socio assistenziale - OSA - denominata anche "OSA per l'infanzia", "OSA per le demenze", "OSA per l'handicap", "OSA per gli anziani;
- Assistente domiciliari e dei servizi tutelari - ADEST - denominata anche "Operatore socio assistenziale e dei servizi tutelari";
- Operatore addetto all'assistenza delle persone diversamente abili;
- Operatore tecnico dell'assistenza - OTA;
conseguita a seguito della frequenza di un corso di formazione della durata di almeno 700 ore eccetto che per coloro che hanno conseguito la qualifica di Operatore tecnico dell'assistenza (OTA) il cui corso, ai sensi del D.M. n. 295 del 26 luglio 1991, ha una durata pari a 670 ore.
E' istituito l'albo regionale degli operatori socio sanitari presso il Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.
I soggetti che conseguiranno la qualifica a seguito della riqualificazione prevista dal presente decreto saranno inseriti d'ufficio in detto albo, dopo aver superato l'esame finale.
Il suddetto Albo ha finalità meramente ricognitive.
Gli autisti soccorritori, dipendenti SEUS, riqualificati in OSS, ai sensi degli accordi organizzativi approvati con DDG n. 224 dell'11 febbraio 2011 e DDG n. 842 del 16 maggio 2011, e gli operatori delle aziende del SSR pubbliche e private riqualificati ai sensi del D.A. n. 2533 del 2 dicembre 2011, sono inseriti d'ufficio nell'albo regionale degli Operatori socio sanitari.
Per l'inserimento nel suddetto albo di altri soggetti in possesso dell'attestato di qualifica di Operatore socio sanitario si rimanda a successivo provvedimento.
Il costo per la partecipazione al corso di riqualificazione attivato secondo le disposizioni del presente provvedimento non dovrà superare la quota pro capite di euro 1.800,00.
Possono erogare i corsi di riqualificazione in OSS, le aziende del SSR, il CEFPAS e gli enti di formazione pubblici e privati.
Gli enti di formazione pubblici e privati di cui al precedente articolo devono possedere l'accreditamento nazionale o regionale in qualità di provider ECM.
Il requisito di cui al precedente articolo deve essere posseduto dall'ente organizzatore e non sono ammessi accordi e/o convezioni con altri enti non in possesso del requisito prescritto.
Ogni ente dovrà attenersi per gli aspetti di natura organizzativa, didattica ed economica a quanto espressamente indicato all'allegato 1 al presente provvedimento "Linee guida per la riqualificazione in Operatore socio sanitario".
Ciascuna edizione dei corsi di riqualificazione per il rilascio dell'attestato della qualifica di OSS valido su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001, non può essere svolta senza apposita e preventiva autorizzazione da parte dell'Assessorato della salute, Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, area interdipartimentale 7 "Formazione e comunicazione".
La richiesta di autorizzazione redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2 al presente provvedimento, deve essere inviata, almeno 60 giorni prima dell'avvio del corso, a mezzo posta al seguente indirizzo: Area interdipartimentale "Formazione e comunicazione" - DASOE, via Mario Vaccaro, 5 - 90145 Palermo. Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: "Richiesta autorizzazione corsi di riqualificazione in OSS".
L'Amministrazione, per il triennio 2014-2016 e nelle more di successive disposizioni, si riserva di non concedere l'autorizzazione a svolgere un numero di corsi superiore a 2 per ogni anno ad ogni ente richiedente, anche al fine di non arrecare disagi organizzativi alle strutture ospitanti il tirocinio.
Sarà cura del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico effettuare visite ispettive presso le sedi di svolgimento dei corsi al fine di verificare la corretta realizzazione delle attività formative ed il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/Palermo, 8 ottobre 2014.
BORSELLINO
ALLEGATO 1
Linee guida per la riqualificazione in Operatore Socio Sanitario
Premessa
La Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 febbraio 2001 ha sancito l'Accordo relativo all'istituzione della figura professionale di Operatore socio sanitario quale sintesi dei distinti profili professionali degli operatori dell'area sociale (Operatore socio sanitario - OSA, Assistente domiciliare e dei servizi tutelari -ADEST ecc.) e di quella sanitaria (Operatore tecnico ausiliario - OTA) per rispondere in modo più adeguato all'evoluzione dei servizi alla persona, intesa nella globalità dei suoi bisogni.
Il presente documento esplicita le modalità organizzative e didattiche dei corsi di formazione per la riqualificazione in Operatore socio sanitario di soggetti in possesso delle qualifiche, conseguite ai sensi di legge, di seguito elencate:
- Assistente domiciliare e dei servizi tutelari - ADEST, denominato anche Operatore socio assistenziale e dei servizi tutelari;
- Operatore socio assistenziale - OSA, denominato anche "OSA per l'infanzia", "OSA per le demenze", "OSA per l'handicap", "OSA per gli anziani";
- Operatore addetto all'assistenza delle persone diversamente abili;
- Operatore tecnico dell'Assistenza (D.M. 295 del 26 luglio 1991).
Il programma formativo è stato redatto sulla base di un'analisi dei programmi di circa 500 corsi di formazione autorizzati nel periodo 2007/2013 dall'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana e relativi al conseguimento delle qualifiche sopra elencate.
Dall'analisi qualitativa dei programmi dei suddetti corsi sono state individuate omogenee aree tematiche che necessitano di integrazione al fine di acquisire le conoscenze/competenze indispensabili per il conseguimento della qualifica di Operatore socio sanitario, pertanto si è ritenuto opportuno redigere un unico programma formativo e di non attivare il sistema dei crediti formativi al fine di garantire un'adeguata ed omogenea formazione a tutti i discenti, e ciò a tutela della figura dell'Operatore Socio Sanitario, del ruolo che esercita e a tutela della qualità dell'assistenza ai cittadini destinatari della stessa.
1. Destinatari
Soggetti in possesso delle qualifiche di seguito indicate e rilasciate ai sensi di legge. Requisito fondamentale per l'ammissione al percorso di riqualificazione è che il corso frequentato non abbia avuto una durata inferiore alle 700 ore eccetto che per coloro che hanno conseguito la qualifica di Operatore tecnico dell'assistenza (OTA) il cui corso, ai sensi del D.M. 295 del 26.07.1991, ha una durata pari a 670 ore.
- Assistente domiciliare e dei servizi tutelari - ADEST, denominato anche Operatore socio assistenziale e dei servizi tutelari;
- Operatore socio assistenziale - OSA, denominato anche "OSA per l'infanzia", "OSA per le demenze", "OSA per l'handicap", "OSA per gli anziani";
- Operatore addetto all'assistenza delle persone diversamente abili;
- l'Operatore tecnico dell'assistenza (OTA - ai sensi del D.M. 295 del 26 luglio 1991).
2. Enti Organizzatori
Possono erogare i corsi di riqualificazione in OSS, le aziende del SSR, il CEFPAS e gli enti di formazione pubblici e privati;
Gli enti di formazione pubblici e privati devono possedere il seguente requisito:
- Accreditamento nazionale o regionale in qualità di provider ECM.
L'Istanza di autorizzazione del corso dovrà essere corredata di:
- programma formativo con elenco dei docenti selezionati e relativa qualifica professionale;
- calendario didattico con indicazione di orari e sede di svolgimento dell'attività formativa;
- documentazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 159 del 6 settembre 2011;
- accreditamento ECM.
Ogni ente organizzatore, per ogni anno ed in riferimento al triennio 2014-2016, potrà presentare massimo n. 2 istanze di autorizzazione per l'avvio dei corsi di riqualificazione.
3. Il Piano Formativo
3.1 L'organizzazione didattica
L'ordinamento didattico del percorso di riqualificazione in Operatore socio sanitario ha una durata complessiva pari a n. 420 ore ed è così articolato:
- Percorso formativo teorico della durata di 180 ore.
- Tirocinio della durata di 240 ore secondo le modalità previste nella sezione "Tirocinio".
Il corso non potrà avere una durata inferiore a mesi 5 e l'esame finale dovrà svolgersi entro un anno dall'avvio delle attività.
Si precisa che non è possibile utilizzare la formazione a distanza per erogare contenuti formativi.
3.2 Programma
Il programma formativo è stato redatto sulla base delle indicazioni dell'Accordo Stato Regioni del 22.02.2001 e dell'analisi dei percorsi formativi di OSA, ADEST, operatore addetto all'assistenza delle persone diversamente abili e OTA che abbiano portato al conseguimento delle suddette qualifiche.
4. Risorse umane e compensi
L'impianto organizzativo progettuale prevede il coinvolgimento delle seguenti figure professionali:
Direttore del corso è un infermiere con provata esperienza, almeno quinquennale, nel coordinamento didattico di progetti/eventi formativi in ambito sanitario.
Ruoli e compiti del direttore del corso:
- è responsabile della valutazione dei curricula dei docenti ai fine dell'attribuzione dell'incarico;
- coordina e supervisiona lo svolgimento delle attività formative e ne ha la responsabilità scientifica e didattica;
- coordina gli interventi dei docenti;
- promuove e assicura processi di valutazione dell'apprendimento in collaborazione con il tutor didattico e di tirocinio;
- certifica sulla base degli esiti delle prove intermedie e della documentazione amministrativa (registri di presenza) l'ammissione all'esame finale.
Docenti
I docenti dovranno essere individuati in base ai profili e alle esperienze indicati nella sezione "Programma"; requisito comune e necessario è l'aver maturato un'esperienza almeno biennale nella formazione in ambito socio-sanitario.
Il docente dovrà:
- programmare l'insegnamento della materia attribuita in modo coerente con la globalità del progetto formativo;
- redigere i questionari di apprendimento relativi al suo insegnamento;
- proporre la bibliografia e fornire materiale di supporto allo studio.
Il docente è sottoposto ad una valutazione individuale attraverso la determinazione dell'indice di soddisfazione dei corsisti.
Tutor didattico
Il tutor didattico è individuato sulla base di titoli ed esperienze specifiche nel tutoraggio d'aula tra il personale dipendente della struttura formativa. In caso di ricorso a tutor esterni essi saranno prioritariamente selezionati all'interno dell'albo dei tutor d'aula costituito con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 929 dell'11 giugno 2014.
Svolge principalmente le seguenti funzioni:
- funzioni di raccordo tra le diverse aree previste nel percorso formativo e collabora specificamente con il direttore del corso al fine di:
- promuovere l'integrazione tra i docenti per garantire uno sviluppo interdisciplinare dei contenuti teorico-pratici e il raggiungimento degli obiettivi;
- attivare il confronto tra i docenti e coordinarli per garantire l'efficacia formativa;
- predisporre i questionari di apprendimento consegnati dai docenti garantendo la massima riservatezza sui contenuti degli stessi e i questionari di gradimento.
- funzioni didattico/organizzativa e pedagogica:
- certifica la frequenza giornaliera del discente sul registro presenze;
- sovraintende alla compilazione giornaliera del registro delle presenze da parte del docente (apposizione della firma e stesura del programma);
- fornisce ai discenti il materiale didattico, precedentemente acquisito dai docenti;
- gestisce e garantisce il setting di apprendimento;
- supporta i corsisti nelle attività didattiche.
Tutor di tirocinio
Il tutor di tirocinio, individuato all'interno delle sedi di tirocinio in base ai requisiti di carattere professionale, è un infermiere che ha il compito di favorire l'accoglimento e l'inserimento dei formandi all'interno delle strutture in cui si svolgerà l'attività medesima e svolge le seguenti funzioni:
- certifica la frequenza al tirocinio e le attività svolte sul libretto personale del tirocinante;
- facilita l'apprendimento delle competenze previste dal profilo OSS;
- contribuisce alla valutazione dell'apprendimento e fornisce feedback sistematico al tirocinante;
- crea le condizioni necessarie affinché il tirocinio sia "formativo";
- individua le attività da far sperimentare in coerenza con gli obiettivi;
- presidia la gradualità dell'apprendimento e l'uniformità dell'esperienza tra i tirocinanti;
- stimola il tirocinante alla rielaborazione dell'esperienza;
- favorisce nel tirocinante la comprensione del proprio ruolo, lo guida in comportamenti eticamente corretti e di responsabilità.
Ad ogni tutor potranno essere assegnati fino ad un massimo di tre tirocinanti per volta.
Compensi
Per la realizzazione del corso, gli enti organizzatori potranno avvalersi, fatti salvi i requisiti richiesti, di personale interno o esterno.
Nel caso di reclutamento di docenti e tutor didattici esterni, al fine di offrire una equa retribuzione ai professionisti coinvolti nelle attività formative, i compensi dovranno essere corrisposti sulla base delle seguenti tariffe:
- docenti FASCIA A: compenso orario euro 100,00 lorde professionisti con almeno 10 anni di esperienza lavorativa nelle discipline di riferimento;
- docenti FASCIA B: compenso orario euro 80,00 lorde professionisti con almeno 5 anni di esperienza lavorativa nelle discipline di riferimento;
- docenti FASCIA C: compenso orario euro 50,00 lorde.
professionisti con almeno 2 anni di esperienza lavorativa nelle discipline di riferimento;
- tutor didattico: compenso orario euro 25,00 lorde.
Per il tutor di tirocinio non dovrà essere corrisposto alcun compenso poiché il tutor di tirocinio svolgerà le attività di tutoraggio durante l'orario di lavoro.
Non potrà, altresì, essere corrisposto alcun compenso alle strutture dove verrà svolto il tirocinio.
Per quanto concerne gli altri professionisti esterni coinvolti, l'attribuzione dei compensi sarà a discrezione dell'ente organizzatore.
5. Ammissione al corso
Possono essere ammessi al corso i soggetti che hanno conseguito una delle qualifiche professionali sotto elencate e il cui percorso formativo abbia avuto una durata non inferiore alle 700 ore eccezion fatta per l'Operatore tecnico dell'assistenza (D.M. 295 del 26 luglio 1991) il cui percorso è pari a 670 ore.
- Assistente domiciliare e dei servizi tutelari - ADEST, denominato anche Operatore socio assistenziale e dei servizi tutelari.
- Operatore socio assistenziale - OSA, denominati anche "OSA per l'infanzia", "OSA per le demenze", "OSA per l'handicap", "OSA per gli anziani".
- Operatore addetto all'assistenza delle persone diversamente abili.
- Operatore tecnico dell'assistenza (D.M. 295 del 26 luglio 1991).
L'interessato oltre alla domanda di iscrizione dovrà presentare i seguenti documenti:
- copia dell'attestato di qualifica conseguito o certificazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà riportare anche il codice del corso, l'ente che lo ha rilasciato e la data di conseguimento della qualifica;
- n. 2 foto formato tessera che saranno utilizzate per il tesserino del tirocinio;
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- autorizzazione al trattamento dei dati, ai fini della pubblicazione, dopo aver conseguito la qualifica di OSS, dei riferimenti personali nell'albo regionale degli Operatori socio sanitari;
- disponibilità a svolgere il tirocinio esclusivamente presso le strutture indicate nella sezione "Tirocinio".
6. Frequenza delle attività formative
La frequenza alle attività formative è obbligatoria. Non sono ammessi agli esami finali corsisti che abbiano riportato un numero di assenze superiore al 10% del monte ore complessivo.
La frequenza alle lezioni e al tirocinio deve essere documentata con rilevazione sul registro delle presenze e trascritte sul libretto di tirocinio del corsista a cura del tutor.
Lo studente che abbia superato il limite di assenze consentito del 10%, potrà completare il percorso formativo in una eventuale edizione successiva del corso, presso il medesimo ente organizzatore, e dovrà necessariamente frequentare le lezioni nelle quali è stato assente nel corso precedente.
L'ente organizzatore, può a sua discrezione, prevedere nell'ambito del corso, delle sessioni di recupero relative alle lezioni nelle quali il corsista è stato assente.
Le ore di recupero dovranno essere annotate sul registro delle presenze e/o sul libretto di tirocinio del corso che consentirà l'ammissione all'esame.
Sarà cura dell'ente certificare l'avvenuto recupero delle ore di assenza al fine dell'ammissione del corsista all'esame finale.
7. Materiale didattico "sostenibile"
Si consiglia di fornire ai discenti slides, dispense, bibliografie, articoli e materiale didattico in genere, in formato elettronico.
8. Orari e organizzazione dell'attività didattica
Ad ogni corso potranno essere ammessi un massimo di 25 partecipanti, non sono ammesse deroghe.
Gli orari d'aula sono determinati dal direttore del corso, in ogni caso le giornate formative non potranno avere una durata superiore alle 6 ore.
I ritardi e le uscite anticipate saranno annotati dal tutor sul registro presenze.
Il tetto massimo di assenze è pari al 10% delle ore complessive:
massimo 18 ore di assenza alla parte teorica, massimo 24 ore di assenza al tirocinio.
Si auspica che gli enti organizzatori eroghino le attività formative anche in orario pomeridiano/serale e nei week end al fine di agevolare i corsisti lavoratori.
9. Valutazione
Il percorso formativo di riqualificazione prevede un sistema di valutazione incrociato che coinvolge i discenti, i docenti e il tutor.
Al termine di ciascun modulo, dovrà essere effettuata una valutazione finale che rappresenta il momento conclusivo ed avrà ad oggetto l'accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
La suddetta valutazione si articolerà su due livelli. Il primo livello riguarda l'apprendimento di nuove conoscenze mentre il secondo livello riguarda il grado di soddisfazione dei partecipanti.
Pertanto, a conclusione di ogni modulo, si utilizzeranno i seguenti strumenti:
- questionari di apprendimento;
- questionari di rilevazione del gradimento;
Il questionario di apprendimento costituisce prova finale del modulo e dovrà essere costruito con domande a scelta multipla con quattro opzioni di risposta di cui una sola esatta; il superamento della prova è subordinato al conseguimento della sufficienza, ovvero al raggiungimento del 60% di risposte esatte.
Qualora il corsista non dovesse raggiungere la sufficienza, sarà cura del tutor didattico riprogrammare la somministrazione di una seconda prova finale del modulo, consentendo al discente un congruo periodo per l'approfondimento degli argomenti del modulo.
Il questionario di gradimento, articolato in domande chiuse ed aperte, consente di ottenere una valutazione, in forma anonima, del corso nel suo complesso con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi, all'efficacia dell'intervento dei docenti, all'organizzazione delle attività.
10. Tirocinio
Il tirocinio pratico della durata di 240 ore, parte integrante della preparazione tecnico-operativa degli allievi, è un momento privilegiato per l'apprendimento delle tecniche necessarie a raggiungere un adeguato livello di competenza professionale per l'esercizio del ruolo dell'OSS nei contesti lavorativi.
Il tirocinio pratico dovrà essere espletato per il 70% presso le strutture ospedaliere del SSR pubbliche o private convenzionate, previa stipula di una convenzione (allegato C); per il 30% presso i servizi territoriali delle aziende sanitarie o presso le residenze sanitarie assistite (RSA), i centri di riabilitazione, i servizi di assistenza domiciliare integrata.
Il tirocinio dovrà essere svolto soltanto nelle ore diurne, per un massimo di sette ore al giorno e non oltre le 36 ore settimanali.
La copertura assicurativa richiesta per lo svolgimento del tirocinio nella struttura individuata non potrà essere in alcun modo posta a carico del tirocinante o della struttura ospitante.
Il tutor di tirocinio dovrà essere un infermiere.
Il tirocinio dovrà vertere sulle attività previste dall'allegato A dell'Accordo del 22 gennaio 2001 al fine di raggiungere gli obiettivi formativi elencati:
11. Esame finale
L'ammissione all'esame finale è disposta dal direttore del corso.
L'ammissione è subordinata:
- al raggiungimento della sufficienza in tutte le valutazioni di apprendimento previste che dovranno essere somministrate alla fine di ogni modulo;
- alla regolare frequenza del corso, così come previsto al precedente punto 6.
L'esame finale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario si articola in:
- una prova scritta (un questionario costruito con le stesse modalità della prova finale di modulo);
- una prova orale sulle materie del programma;
- una prova pratica basata sulla simulazione di un processo assistenziale di competenza.
La commissione d'esame è nominata dal dirigente generale del DASOE ed è così costituita:
- un dirigente o funzionario dell'Amministrazione regionale designato dal dirigente generale del DASOE, con funzione di presidente;
- un componente designato dall'Assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali;
- un componente designato dal collegio IPASVI della provincia di competenza;
- un componente, designato dal dirigente generale del DASOE, rappresentante delle associazioni di operatori socio sanitari che operi nel contesto regionale;
- il direttore del corso o un suo delegato scelto tra i docenti del corso.
La commissione è validamente costituita con la presenza del presidente ed almeno 3 componenti.
Il tutor didattico o un incaricato dell'ente organizzatore svolge funzioni di segretario verbalizzante.
In caso di documentata indisponibilità di un candidato, l'ente organizzatore provvederà ad inviare l'istanza del candidato, la documentazione giustificativa dell'assenza e quella necessaria per l'ammissione per le prove finali, la quale provvederà ad autorizzare l'ammissione dell'allievo ad esami di uguale qualifica presso lo stesso ente o ad altro ente nell'ambito del territorio della provincia.
Per ogni componente della commissione, con esclusione del direttore del corso e del segretario verbalizzante, dovrà essere previsto un compenso onnicomprensivo di euro 200 lordi. Non sono previsti rimborsi spese di vitto, viaggio e alloggio.
La commissione redigerà e sottoscriverà appositi verbali delle sedute di esame in duplice copia.
Alle prove viene attribuito un punteggio espresso in centesimi. Il punteggio minimo complessivo riferito alle tre prove, ai fini del conseguimento dell'attestato di qualifica, è di 60/100, così ripartito:
- prova scritta minimo 15 punti massimo 30
- prova orale minimo 20 punti massimo 30
- prova pratica minimo 25 punti massimo 40
Il punteggio conseguito dovrà essere riportato esclusivamente sul verbale d'esame e non sull'attestato di qualifica.
La commissione alla fine dell'esame dovrà formulare il giudizio complessivo di idoneità o di mancata idoneità che sarà annotato sul verbale.
Tutti gli atti relativi al corso e alle prove d'esame rimarranno in custodia alla struttura che ha erogato l'attività formativa.
La struttura che ha erogato l'attività formativa ha il compito di trasmettere all'area 7 formazione e comunicazione del DASOE:
- originale del verbale d'esame sottoscritto dai membri della commissione;
- una relazione sull'andamento del corso a cura del direttore del corso;
- elenco in formato excel dei corsisti che hanno superato l'esame finale con le seguenti informazioni: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e codice identificativo del corso. Detti dati saranno inseriti nell'albo regionale degli Operatori socio sanitari (allegato C);
- attestati di qualifica degli allievi che avranno superato le prove finali di idoneità, redatti secondo il modello predisposto dall'Assessorato della salute (allegato B);
L'attestato di qualifica sarà giuridicamente valido su tutto il territorio nazionale, così come stabilito dall'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001 art. 12 comma 4.
12. Allegati
Allegato A: form attestato
Allegato B: file excel elenco partecipanti
Allegato C: schema di convenzione
Allegato D: libretto di tirocinio
ALLEGATO 2
All'Assessorato della Salute
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Area 7 Formazione e Comunicazione
Via Mario Vaccaro, 5
90145 Palermo
Oggetto: richiesta di autorizzazione all'organizzazione di corsi di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario (OSS) ai sensi del D.A. n. ........... del............................
Il/la sottoscritto/a......................... nato/a......................... il......................... in qualità di rappresentante legale/amministratore unico dell'Ente ......................... con sede in......................... via......................... n. ........ C.A.P...............,
CHIEDE
ai sensi del D.A. n. ........... del......................... l'autorizzazione allo svolgimento di n. ........... edizioni del corso di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario (OSS) che si svolgerà/svolgeranno presso la sede......................... dal ......................... al.........................
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445/2000
DICHIARA
- di attenersi per gli aspetti di natura organizzativa, didattica ed economica a quanto espressamente indicato all'Allegato 1 del decreto dell'Assessorato regionale della salute n. ........... del......................... "Linee guida per la riqualificazione in Operatore Socio Sanitario"
- di essere accreditato in qualità di provider ECM presso (indicare l'Ente accreditante) con il seguente ID.................
Allega alla presente:
1. dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs 159/2011;
2. fotocopia di documento d'identità in corso di validità.
Data..........................
Firma
.........................................
ALLEGATO C
SCHEMA DI CONVENZIONE DI TIROCINIO
Corso di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario (OSS) ai sensi del Decreto Assessorato regionale della Salute n. ......... del..........................
tra
L'Ente Ospitante.........................
e
L'Ente Organizzatore.........................
PREMESSO
che L'Ente Organizzatore è autorizzato dalla Regione Siciliana con nota n. .......... del......................... ad erogare il corso di riqualificazione in OSS - codice id n. ................ ai sensi del D.A. n. ............. del.........................
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
L'Ente Ospitante si impegna ad accogliere presso la propria struttura n. ............. tirocinanti su proposta dell'Ente organizzatore.
I signori............................. sono regolarmente iscritti al corso codice id............. denominato "Corso di Riqualificazione in Operatore socio Sanitario" codice ID...................
I signori........................... dovranno espletare un tirocinio di n. ......... ore che dovrà svolgersi, compatibilmente con le esigenze dell'Ente ospitante, dal................... al.................. per un massimo di 7 ore al giorno e di 36 ore settimanali esclusivamente nelle ore diurne.
Art. 2
Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività formativa verrà seguita e verificata da un tutor di tirocinio, con qualifica di infermiere, designato dall'Ente ospitante in veste di responsabile didatticoorganizzativo.
Per lo svolgimento di tale attività, previsto durante il normale orario di lavoro, non verrà corrisposto compenso.
Art. 3
I tirocinanti sono coperti da polizza assicurativa, a carico dell'Ente organizzatore, contro infortuni che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.
In caso di incidente durante lo svolgimento dell'attività di tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Ente Organizzatore.
Art. 4
Il titolare dell'Ente ospitante, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità che:
la sede di svolgimento del tirocinio è conforme alle previsioni in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro in conformità alle previsioni del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, del D.M. 10 marzo 1998, del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, della L.R. 11 novembre 2009, n.19 e del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81;
Ai sensi dell'art. 38, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla presente Convenzione viene allegata fotocopia non autenticata di un valido documento d'identità del soggetto dichiarante.
Art. 5
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
Art. 6
1. Durante lo svolgimento delle attività il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dalle "Linee guida per la riqualificazione in Operatore Socio Sanitario" - Allegato 1 al D.A........... n. ......... del.......................
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite in relazione al lavoro svolto durante il tirocinio.
2. L'Ente Ospitante è tenuto a:
- monitorare l'allievo durante l'attività di tirocinio;
3. Il tutor di tirocinio ha il compito di orientare e supervisionare il tirocinante nelle attività.
Per ciascun allievo in base alla presente Convenzione, il tutor di tirocinio dovrà registrare giornalmente sul libretto di tirocinio:
- le ore svolte,
- l'orario di ingresso e di uscita;
- le attività svolte.
Art. 7
Dalla stipula della presente convenzione non scaturiscono oneri finanziari né per l'Ente ospitante né per l'Ente organizzatore.
Art. 8
La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e terminerà quando i tirocinanti avranno completato le ore di tirocinio previste dal corso.
Data.......................
Ente Organizzatore
Ente Ospitante
ALLEGATO D
Logo Ente organizzatore
Corso di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario
Decreto Assessorato della Salute n. ........... del.......................
Autorizzazione n. .............. del......................
LIBRETTO DI TIROCINIO
Tirocinante.................................
Estremi assicurazione..........................