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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2 DELLA COMMISSIONE 30 settembre 2014

G.U.U.E. 6 gennaio 2015, n. L 2

Regolamento che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono a disposizione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 26 gennaio 2015

Applicabile dal: 21 giugno 2015

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 4, terzo comma, e paragrafo 4 bis, terzo comma,

considerando quanto segue:

1) L'articolo 11 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009 impone alle agenzie di rating del credito registrate o certificate di trasmettere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) le informazioni di rating quando emettono un rating o una prospettiva di rating. L'obbligo non si applica ai rating prodotti e comunicati unicamente agli investitori dietro pagamento di una provvigione. L'AESFEM è tenuta a pubblicare le informazioni di rating trasmesse dalle agenzie di rating del credito su un sito web pubblico denominato "piattaforma europea di rating" (European rating platform - ERP). Pertanto, è opportuno fissare norme relative al contenuto e alla presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito sono tenute a presentare all'AESFEM per l'ERP.

2) Inoltre, l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 21, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 1060/2009 impongono alle agenzie di rating del credito di presentare all'AESFEM rispettivamente informazioni sulle performance storiche e informazioni a fini di vigilanza continuativa. Il contenuto e la presentazione di dette informazioni sono stabiliti rispettivamente nel regolamento delegato (UE) n. 448/2012 della Commissione (2) e nel regolamento (UE) n. 446/2012 della Commissione (3). Per consentire un'elaborazione più efficiente dei dati da parte dell'AESFEM e semplificare la comunicazione delle informazioni da parte delle agenzie di rating del credito registrate o certificate, è opportuno prevedere obblighi di comunicazione integrata di tutte le informazioni che le agenzie di rating del credito registrate o certificate sono tenute a comunicare all'AESFEM. Pertanto, il presente regolamento stabilisce norme riguardanti le informazioni da comunicare ai fini dell'ERP, le informazioni sulle performance storiche da mettere a disposizione presso il registro centrale creato dall'AESFEM e le informazioni che le agenzie di rating del credito sono tenute a comunicare periodicamente all'AESFEM ai fini della vigilanza continuativa. Per questo motivo il presente regolamento abroga il regolamento delegato (UE) n. 448/2012 della Commissione e il regolamento delegato (UE) n. 446/2012 della Commissione. L'AESFEM dovrebbe integrare in un'unica banca dati tutti i dati comunicati dalle agenzie di rating del credito per la pubblicazione sull'ERP, per l'inserimento nel registro centrale e a fini di vigilanza continuativa delle agenzie di rating del credito.

3) Per assicurare che l'ERP presenti informazioni aggiornate sulle azioni di rating che non sono comunicate unicamente agli investitori dietro pagamento di una provvigione, è necessario descrivere i dati che devono essere comunicati, ivi compresi i rating e le prospettive di rating dello strumento o dell'entità valutata, i comunicati stampa che accompagnano le azioni di rating, le relazioni che accompagnano le azioni di rating sovrani, il tipo di azione di rating e la data e l'ora della pubblicazione. I comunicati stampa, in particolare, forniscono informazioni sugli elementi chiave su cui si basa la decisione di rating. L'ERP fornisce agli utilizzatori dei rating un punto di accesso centrale a informazioni aggiornate e riduce i costi dell'informazione in quanto offre un quadro globale dei diversi i rating emessi su ogni entità o strumento valutati.

4) Per disporre di un quadro globale di tutti i rating assegnati da diverse agenzie di rating alla stessa entità o allo stesso strumento valutati, le agenzie di rating del credito dovrebbero utilizzare identificatori comuni dell'entità e dello strumento valutati per la comunicazione dei dati di rating all'AESFEM. Pertanto, per l'identificazione delle entità valutate, degli emittenti, dei cedenti e delle agenzie di rating del credito, l'unico metodo di identificazione unica a livello mondiale dovrebbe essere l'identificativo mondiale dell'entità giuridica, ossia il Global Legal Entity Identifier (LEI).

5) Per assicurare che le informazioni sull'ERP siano aggiornate, esse dovrebbero essere raccolte e pubblicate su base giornaliera per consentire un aggiornamento giornaliero dell'ERP al di fuori dell'orario lavorativo nell'Unione.

6) Per consentire all'AESFEM di reagire prontamente in caso di non conformità reale o potenziale al regolamento (CE) n. 1060/2009, le informazioni di rating comunicate dalle agenzie di rating del credito registrate o certificate dovrebbero consentire all'AESFEM di sorvegliare da vicino la condotta e le attività delle agenzie di rating del credito. I dati di rating dovrebbero pertanto essere comunicati all'AESFEM mensilmente. Tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità, le agenzie di rating del credito con meno di 50 dipendenti che non fanno parte di un gruppo dovrebbero poter presentare i dati di rating ogni due mesi. L'AESFEM dovrebbe poter comunque richiedere a tali agenzie di rating del credito di effettuare la comunicazione mensilmente, alla luce del numero e del tipo di rating che emettono, considerando anche la complessità dell'analisi del credito, la rilevanza degli strumenti o degli emittenti valutati e l'ammissibilità dell'uso dei rating a fini regolamentari.

7) Per evitare la duplicazione delle comunicazioni, per la vigilanza continuativa l'AESFEM dovrebbe utilizzare i dati già trasmessi ai fini dell'ERP. Ai fini della vigilanza continuativa le agenzie di rating del credito dovrebbero essere tenute a comunicare anche le informazioni sui rating del credito e sulle prospettive di rating non trasmesse ai fini dell'ERP.

8) L'AESFEM dovrebbe utilizzare i dati forniti ai fini dell'ERP e della vigilanza continuativa per raccogliere le informazioni sulle performance storiche che deve mettere a disposizione nel registro centrale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Per facilitare ulteriormente la comparabilità e assicurare la coerenza con i dati che sono stati comunicati a norma del regolamento delegato (UE) n. 448/2012, le agenzie di rating del credito certificate di recente dovrebbero essere tenute a presentare i dati riguardanti almeno i dieci anni precedenti la loro certificazione o relativi al periodo trascorso dall'inizio dell'attività. Le agenzie di rating del credito certificate non dovrebbero essere tenute a comunicare tali dati, in tutto o in parte, se possono dimostrare che tale comunicazione non sarebbe proporzionata tenuto conto delle loro dimensioni e della loro complessità.

9) Le agenzie di rating del credito appartenenti ad un gruppo dovrebbero poter comunicare i dati di rating all'AESFEM separatamente o dovrebbero poter incaricare una delle agenzie del gruppo di presentare i dati per loro conto. Tuttavia, data l'organizzazione altamente integrata delle agenzie di rating del credito a livello dell'Unione, per facilitare l'analisi delle statistiche le agenzie di rating del credito sono incoraggiate a effettuare la comunicazione su base complessiva per tutto il gruppo.

10) Ai fini della vigilanza continuativa dell'AESFEM e ai fini della pubblicazione delle informazioni sulle performance storiche, le agenzie di rating del credito possono anche, su base volontaria, comunicare all'AESFEM i rating del credito emessi da agenzie di rating del credito di paesi terzi appartenenti allo stesso gruppo ma non avallati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

11) Quando trasmettono i dati, le agenzie di rating del credito dovrebbero classificare i rating del credito e le prospettive di rating emessi in categorie, per tipo di rating, e in sottocategorie, per settore, industria, classe di attività, o tipo di emittente ed emissione. Le categorie sono determinate sulla base dell'esperienza precedente dell'AESFEM nella raccolta dei dati di rating e sulle esigenze di vigilanza di tali dati.

12) Per la comunicazione dei rating del credito di nuovi strumenti finanziari che potrebbero emergere per effetto dell'innovazione finanziaria, è opportuno prevedere per la comunicazione la categoria "Altri strumenti finanziari". Inoltre, accanto alle categorie dei rating di società e dei rating di strumenti finanziari strutturati dovrebbe essere prevista una categoria "Altro", in cui includere tutti i nuovi tipi di emissioni societarie o di strumenti finanziari strutturati che non possono essere classificati nelle categorie esistenti.

13) Per consentire all'AESFEM di istituire l'ERP e dare alle agenzie di rating del credito il tempo sufficiente per adeguare i sistemi interni ai nuovi obblighi di comunicazione, le agenzie di rating del credito dovrebbero effettuare la prima comunicazione entro il 1° gennaio 2016. Per assicurare la comparabilità e la continuità dei dati comunicati a norma del presente regolamento, la prima comunicazione dovrebbe contenere i dati su tutti i rating emessi fino al 21 giugno 2015 e non ritirati. Inoltre, la prima comunicazione dovrebbe contenere i dati riguardanti i rating del credito e le prospettive di rating emessi dalle agenzie di rating del credito dal 21 giugno 2015 al 1° gennaio 2016. La prima comunicazione dovrebbe contenere lo stesso tipo di dati che successivamente dovranno essere presentati su base giornaliera.

14) Per consentire all'AESFEM di ricevere ed elaborare i dati automaticamente nei sistemi interni, i dati da comunicare dovrebbero essere trasmessi in un formato standard. Tenuto conto dei progressi tecnici, è probabile che alcune istruzioni tecniche riguardanti la trasmissione o il formato dei file che le agenzie di rating devono presentare debbano essere aggiornate e rese note dall'AESFEM mediante comunicazioni o orientamenti specifici.

15) Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall'AESFEM alla Commissione a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

16) L'AESFEM ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

17) Per rispettare l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 21 giugno 2015,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 302 del 17.11.2009.

(2)

Regolamento delegato (UE) n. 448/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono a disposizione presso il registro centrale istituto dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 140 del 30.5.2012).

(3)

Regolamento delegato (UE) n. 446/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto e al formato dei rapporti periodici sui dati di rating che le agenzie di rating del credito devono presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 140 del 30.5.2012).

(4)

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).

(5)

Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 146 del 31.5.2013).

Art. 1

Dati da comunicare

1. Le agenzie di rating del credito comunicano, conformemente agli articoli 8, 9 e 11, i dati su tutti i rating del credito e su tutte le prospettive di rating emessi o avallati. Le agenzie di rating del credito comunicano tutti i rating del credito e tutte le prospettive di rating emessi a livello di entità valutata e, se del caso, su tutti gli strumenti di debito da questa emessi.

2. Le agenzie di rating del credito assicurano l'accuratezza, la completezza e la disponibilità dei dati comunicati all'AESFEM e fanno in modo che le informazioni siano trasmesse conformemente agli articoli 8, 9 e 11 utilizzando opportuni sistemi sviluppati sulla base delle istruzioni tecniche impartite dall'AESFEM.

3. Le agenzie di rating del credito comunicano immediatamente all'AESFEM eventuali circostanze eccezionali che possano impedire temporaneamente o ritardare la comunicazione ai sensi del presente regolamento.

4. Per i gruppi di agenzie di rating del credito, i membri del gruppo possono incaricare un membro di effettuare per loro conto le comunicazioni previste dal presente regolamento. Le agenzie di rating del credito per conto delle quali viene effettuata la comunicazione sono indicate nei dati comunicati all'AESFEM.

5. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 21, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 1060/2009, l'agenzia di rating del credito che comunica i dati per conto del gruppo può includere i dati sui rating del credito e sulle prospettive di rating emessi da agenzie di rating del credito di paesi terzi appartenenti allo stesso gruppo e non avallati. Quando l'agenzia di rating del credito non comunica tali dati, ne spiega il motivo nella comunicazione dei dati qualitativi, nei campi 9 e 10 della tabella 1 di cui all'allegato I, parte 1, del presente regolamento.

6. Le agenzie di rating del credito rendono pubblico se il rating del credito o la prospettiva di rating comunicati sono richiesti o non richiesti, specificando in quest'ultimo caso se vi è stata o no partecipazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Art. 2

Comunicazione dei default e dei ritiri

1. L'agenzia di rating del credito comunica il default in relazione a un rating nei campi 6 e 13 della tabella 2 di cui all'allegato I, parte 2, se si è verificato uno dei seguenti eventi:

a) il rating indica che si è verificato un default in base alla definizione di default dell'agenzia di rating del credito;

b) il rating è stato ritirato in seguito all'insolvenza dell'entità valutata o alla ristrutturazione del debito;

c) qualsiasi altro caso in cui l'agenzia di rating del credito ritiene che l'entità o lo strumento valutato siano in default, compromessi in maniera sostanziale o in condizioni equivalenti.

2. In caso di ritiro di un rating comunicato, il motivo del ritiro è indicato nel campo 11 della tabella 2 di cui all'allegato I, parte 2.

Art. 3

Tipi di rating

Quando comunicano i rating del credito o le prospettive di rating, le agenzie li classificano secondo i seguenti tipi di rating:

a) rating di società;

b) rating di strumenti finanziari strutturati;

c) rating sovrani e rating di finanze pubbliche;

d) altri strumenti finanziari.

Art. 4

Rating di società

1. Quando comunicano i rating di società, le agenzie di rating del credito classificano il rating in uno dei seguenti segmenti di attività:

a) enti finanziari, comprese banche, intermediari e dealer;

b) assicurazioni;

c) tutte le altre società o tutti gli altri emittenti non inclusi nelle lettera a) e b).

2. Le agenzie di rating del credito classificano le emissioni societarie in uno dei seguenti tipi di emissioni:

a) obbligazioni;

b) obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che soddisfano i requisiti di ammissibilità previsti all'articolo 129, paragrafi 1, 2, 3, 6 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 (2);

c) altri tipi di obbligazioni garantite, non inclusi nella lettera b), per l'emissione del cui rating l'agenzia di rating del credito ha utilizzato metodologie, modelli o ipotesi principali di rating specifici per le obbligazioni garantite;

d) altri tipi di emissioni societarie non inclusi nelle lettere a), b) e c).

3. Il codice paese di un'entità valutata o delle sue emissioni indicato nel campo 10 della tabella 1 di cui all'allegato I, parte 2, è il codice del paese di domicilio dell'entità.

(1)

Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009).

(2)

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013).

Art. 5

Rating di strumenti finanziari strutturati

1. I rating di strumenti finanziari strutturati si riferiscono a strumenti finanziari o ad altre attività derivanti da un'operazione o da uno schema di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2. Quando comunicano i rating di strumenti finanziari strutturati, le agenzie di rating del credito classificano il rating in una delle seguenti classi di attività:

a) strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (asset-backed securities - ABS), ivi compresi prestiti per l'acquisto di automobili/barche/aerei, prestiti per studenti, crediti al consumo, prestiti alle piccole e medie imprese, prestiti per assistenza sanitaria, prestiti per manufactured housing (case prefabbricate), prestiti per produzioni cinematografiche, prestiti alle imprese nel settore dei servizi pubblici (utility loans), leasing di impianti, crediti su carte di credito, privilegi del fisco, crediti deteriorati, prestiti per veicoli per il tempo libero, leasing a privati e imprese, crediti commerciali;

b) strumenti finanziari emessi a fronte della cartolarizzazione di mutui ipotecari (mortgage-backed securities - MBS) residenziali, sia di prima qualità che non di prima qualità, e home equity loans (prestiti ipotecari per i consumi);

c) MBS non residenziali, compresi prestiti per uffici o esercizi commerciali, prestiti a ospedali, residenze assistenziali e impianti di stoccaggio, prestiti a hotel e case di cura, prestiti industriali e proprietà immobiliari multifamiliari;

d) collateralised debt obligations (CDO), compresi collateralised loan obligations, credit-backed obligations, collateralised synthetic obligations, single-tranche collateralised debt obligations, credit fund obligations, CDO di ABS e CDO di CDO;

e) asset-backed commercial papers (cambiali finanziarie garantite da attività);

f) altri strumenti finanziari strutturati non inclusi nelle lettere da a) a e), fra cui obbligazioni garantite strutturate, structured investment vehicles (veicoli di investimento strutturato), titoli collegati ad assicurazioni (insurance-linked securities) e veicoli di cartolarizzazione del tipo derivative product companies (DPC).

3. Se del caso, nel campo 34 della tabella 1 di cui all'allegato I, parte 2, l'agenzia di rating del credito indica inoltre la sottoclasse di attività a cui lo strumento valutato appartiene.

4. Il codice paese degli strumenti finanziari strutturati è il codice del paese di domicilio della maggioranza delle attività sottostanti ed è indicato nel campo 10 della tabella 1 di cui all'allegato I, parte 2. Qualora non sia possibile individuare il paese di domicilio della maggior parte delle attività sottostanti, lo strumento valutato viene classificato come "internazionale".

Art. 6

Rating sovrani e rating di finanze pubbliche

1. Quando comunicano i dati relativi ai rating sovrani, ai rating di enti pubblici e ai rating di organizzazioni sovranazionali e alle relative emissioni di debito, le agenzie di rating del credito classificano il rating in uno dei seguenti settori:

a) Stato, se l'entità valutata è uno Stato o se l'emittente del debito, dell'obbligazione finanziaria, del titolo di debito o di altro strumento finanziario valutati è uno Stato o una società veicolo di uno Stato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera v), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1060/2009 e se il rating si riferisce ad uno Stato;

b) autorità regionale o locale, se l'entità valutata è un'autorità regionale o locale o se l'emittente del debito, dell'obbligazione finanziaria, del titolo di debito o di altro strumento finanziario valutati è un'autorità regionale o locale o una società veicolo di un'autorità regionale o locale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera v), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1060/2009 e se il rating si riferisce ad un'autorità regionale o locale;

c) istituzione finanziaria internazionale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera v), punto iii), del regolamento (CE) n. 1060/2009;

d) organizzazione sovranazionale, ossia istituzioni non incluse nella lettera c), costituite, possedute e controllate da più di un governo sovrano azionista, fra cui le organizzazioni di cui all'allegato I, sezione U, del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

e) enti pubblici, compresi quelli di cui all'allegato I, sezioni O, P e Q, del regolamento (CE) n. 1893/2006.

2. Qualora non sia possibile individuare un paese specifico come paese di emissione per le istituzioni finanziarie internazionali o le organizzazioni sovranazionali di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), l'emittente valutato è classificato come "internazionale" nel campo 10 della tabella 1 di cui all'allegato I, parte 2.

(1)

Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev.2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006).

Art. 7

Altri strumenti finanziari

I rating del credito e le prospettive di rating emessi su uno strumento finanziario di cui alla definizione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (CE) n. 1060/2009, che non può essere incluso nella categoria delle emissioni societarie ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, né in quella degli strumenti finanziari strutturati ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, né in quella delle emissioni di Stato sovrano e di ente pubblico ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento sono comunicati nella categoria "Altri strumenti finanziari".

Art. 8

Comunicazione ai fini della pubblicazione sull'ERP

1. Le agenzie di rating del credito comunicano i dati di tutti i rating del credito o di tutte le prospettive di rating ai sensi dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009 ogni volta che emettono o avallano un rating del credito o una prospettiva di rating che non sono comunicati unicamente agli investitori dietro pagamento di una provvigione.

2. I rating del credito e le prospettive di rating di cui al paragrafo 1, emessi tra le ore 20:00:00 CET (Central European Time) (1) di un giorno e le ore 19:59:59 CET del giorno successivo sono comunicati entro le ore 21:59:59 CET del giorno successivo.

3. Per ogni rating del credito o prospettiva di rating comunicati ai sensi del paragrafo 1, viene trasmesso contestualmente il comunicato stampa di accompagnamento di cui all'allegato I, sezione D, parte I, punto 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Se il comunicato stampa è redatto e trasmesso in una lingua diversa dall'inglese, può essere trasmessa anche la versione in lingua inglese se e nel momento in cui si rende disponibile.

4. Per i rating di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c), viene trasmessa la relazione di studio di accompagnamento di cui all'allegato I, sezione D, parte III, punto 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Se la relazione di studio è redatta e trasmessa in una lingua diversa dall'inglese, può essere trasmessa anche la versione in lingua inglese se e nel momento in cui si rende disponibile.

(1)

L'ora CET, ossia l'ora dell'Europa centrale, tiene conto del cambio d'orario estivo dell'Europa centrale.

Art. 9

Comunicazione ai fini della vigilanza dell'AESFEM

1. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 1060/2009, le agenzie di rating del credito comunicano i dati di tutti i rating del credito e delle prospettive di rating emessi o avallati, o emessi in un paese terzo e non avallati di cui all'articolo 1, paragrafo 5, comprese informazioni su tutte le entità o gli strumenti di debito che sono loro sottoposti per un'analisi iniziale o per un rating preliminare di cui all'allegato I, sezione D, parte I, punto 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

2. Per i rating del credito e le prospettive di rating a cui non si applica l'articolo 8 le agenzie di rating del credito comunicano mensilmente i dati di rating relativi al mese di calendario precedente.

3. L'agenzia di rating del credito con meno di 50 dipendenti non appartenente ad un gruppo di agenzie di rating del credito fornisce i dati di rating di cui al paragrafo 2 ogni due mesi, a meno che l'AESFEM imponga la comunicazione mensile in considerazione della natura, della complessità e della gamma dei rating del credito emessi. I dati di rating si riferiscono ai due mesi di calendario precedenti.

4. I dati di rating di cui al paragrafo 2 sono trasmessi all'AESFEM entro 15 giorni dalla fine del periodo a cui si riferisce la comunicazione. Se il quindicesimo giorno del mese cade in un giorno festivo nel paese di domicilio dell'agenzia di rating del credito, o, se l'agenzia di rating del credito effettua la comunicazione per conto di un gruppo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, nel paese di domicilio di detta agenzia di rating del credito, la scadenza è il giorno lavorativo successivo.

5. Se nel mese di calendario precedente non sono stati emessi rating del credito o prospettive di rating di cui al paragrafo 1, l'agenzia di rating del credito non è tenuta alla comunicazione.

Art. 10

Comunicazione ai fini delle informazioni sulle performance storiche

I rating del credito emessi o avallati, o i rating emessi in un paese terzo e non avallati di cui all'articolo 1, paragrafo 5, sono utilizzati dall'AESFEM per rendere disponibili le informazioni sulle performance storiche ai sensi all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009 e dell'allegato I, sezione E, parte II, punto 1, dello stesso regolamento.

Art. 11

Prima comunicazione

1. Le agenzie di rating del credito registrate o certificate prima del 21 giugno 2015 effettuano la prima comunicazione all'AESFEM entro il 1° gennaio 2016, includendovi tutti i seguenti elementi:

a) informazioni su tutti i rating del credito e su tutte le prospettive di rating di cui agli articoli 8 e 9 emessi fino al 21 giugno 2015 e non ritirati;

b) i rating del credito e le prospettive di rating di cui agli articoli 8 e 9 emessi tra il 21 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015.

2. Le agenzie di rating del credito registrate o certificate tra il 21 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 si conformano al presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2016. Nella prima comunicazione indicano, ai sensi degli articoli 8 e 9, tutti i rating del credito e tutte le prospettive di rating emessi a decorrere dalla data di registrazione o di certificazione.

3. Le agenzie di rating del credito registrate o certificate dopo il 1° gennaio 2016 si conformano al presente regolamento entro tre mesi dalla data di registrazione o di certificazione. Nella prima comunicazione indicano, ai sensi degli articoli 8 e 9, tutti i rating del credito e le prospettive di rating emessi a decorrere dalla data di registrazione o di certificazione.

4. Oltre alla prima comunicazione di cui ai paragrafi 2 e 3, le agenzie di rating del credito certificate dopo il 21 giugno 2015 comunicano anche, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009 e dell'allegato I, sezione E, parte II, punto 1, dello stesso regolamento, le informazioni sulle performance storiche relative ad almeno i dieci anni precedenti la data di certificazione o, se hanno avviato l'attività di rating da meno di dieci anni prima della certificazione, le informazioni relative al periodo a partire dalla data di avvio dell'attività di rating del credito. Le agenzie di rating del credito certificate non sono tenute a comunicare tali dati, in tutto o in parte, se possono dimostrare che la comunicazione non sarebbe proporzionata tenuto conto delle loro dimensioni e della loro complessità.

Art. 12

Struttura dei dati

1. Le agenzie di rating del credito comunicano all'AESFEM i dati qualitativi nel formato indicato nelle tabelle di cui all'allegato I, parte 1, contestualmente alla prima comunicazione dei dati di rating conformemente all'articolo 11. Eventuali modifiche delle comunicazioni dei dati qualitativi sono immediatamente comunicate al sistema dell'AESFEM, come aggiornamenti, prima che i dati di rating interessati dalle modifiche siano trasmessi all'AESFEM. Quando l'agenzia di rating del credito effettua la comunicazione per conto di un gruppo, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, all'AESFEM può essere trasmesso un unico insieme di data qualitativi.

2. Le agenzie di rating del credito comunicano i dati di rating per i rating di cui agli articoli 8, 9 e 11 nel formato indicato nelle tabelle dell'allegato I, parte 2.

Art. 13

Procedura di comunicazione

1. La agenzie di rating del credito comunicano i dati qualitativi e i dati di rating di cui all'articolo 12 attenendosi alle istruzioni tecniche impartite dall'AESFEM e utilizzando il sistema di comunicazione dell'AESFEM.

2. Le agenzie di rating del credito conservano i file inviati all'AESFEM e da questa ricevuti in formato elettronico per almeno cinque anni. I file sono messi a disposizione dell'AESFEM su richiesta.

3. Se l'agenzia di rating del credito riscontra errori materiali nei dati comunicati, corregge i dati in questione senza indebito ritardo conformemente alle istruzioni tecniche impartite dall'AESFEM.

Art. 14

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono abrogati i seguenti regolamenti:

a) regolamento delegato (UE) n. 446/2012 della Commissione;

b) regolamento delegato (UE) n. 448/2012 della Commissione.

2. I riferimenti ai regolamenti di cui al paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

3. I dati trasmessi all'AESFEM conformemente ai regolamenti di cui al paragrafo 1 prima del 1° gennaio 2016 si considerano trasmessi conformemente al presente regolamento e continuano a essere usati dall'AESFEM ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 21, paragrafo 4, lettera e), e dell'allegato I, sezione E, parte II, punto 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Art. 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 giugno 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Presente regolamento

Regolamento (UE) n. 446/2012

Regolamento (UE) n. 448/2012

Articolo 1, paragrafo 1

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Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 6

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Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 5

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Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 6

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Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

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Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

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Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 4

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 6

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Articolo 6

Articolo 7

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Articolo 8

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Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

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Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

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Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4

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Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 5

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Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 3

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Articolo 10

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Articolo 11, paragrafi da 1 a 3

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Articolo 11, paragrafo 4

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Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 12

Articolo 3, paragrafi 1 e 4

Articolo 2 paragrafo 1, articolo 7 e articolo 8, paragrafo 1

Articolo 13

Articolo 5

Articolo 9, articolo 10, articolo 11, articolo 12 e articolo 13

Articolo 14

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Articolo 15

Articolo 6

Articolo 14