
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 25 agosto 2014
G.U.R.S. 19 settembre 2014, n. 39
Recepimento dell'accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, sul riordino della disciplina in materia sanitaria;
Visto il D.A. n. 890 del 17 giugno 2002 e s.m.i.;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, di riordino del sistema sanitario siciliano ed in particolare l'art. 25 "erogazione di attività da parte di strutture private";
Visto il D.A. n. 1174 del 30 maggio 2008 e s.m.i. recante disposizioni sui "Flussi informativi";
Visto il decreto assessoriale 30 dicembre 2010 con il quale è stato approvato il "Programma operativo 2010-2012 per lo prosecuzione del piano di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
Vista la delibera n. 218 con la quale la Giunta regionale nella seduta del 27 giugno 2013 ha apprezzato il Programma operativo di consolidamento e sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Servizio sanitario regionale, in prosecuzione del Programma operativo 2010/2012, proposto ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, adottato con D.A. n. 476 del 26 marzo 2014 ed in corso di verifica e approvazione da parte dei Ministeri competenti;
Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323 di riordino del settore termale la quale all'articolo 4, comma 4, prevede che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati tra le Regioni e le Provincie autonome e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali, recepiti attraverso l'espressione di una intesa della Conferenza Stato-Regioni;
Visto il decreto ministeriale del 22 marzo 2001 e s.m.i., recante "Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario regionale";
Vista l'intesa del 5 dicembre 2013 (rep. atti. n. 172/CSR) della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano con la quale si recepisce per il triennio 2013-2015 l'accordo tra le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali;
Preso atto altresì che il citato accordo si articola nelle seguenti componenti:
a) parte economica;
b) patologie tutelate e prestazioni erogabili;
c) ricerca scientifica;
d) validità dell'accordo;
Ritenuto opportuno recepire formalmente ed integralmente l'accordo di cui all'intesa Stato-Regioni del 5 dicembre 2013 (rep. atti n. 172/CSR), il quale prevede, tra l'altro, che la decorrenza dell'incremento del 3% delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni termali per come riportato nelle tabelle 2A e 2B allegate e facenti parte integrante al citato documento di Intesa da riconoscersi rispetto alle medesime tariffe applicate nell'anno 2012 per come definite dal precedente accordo recepito con Intesa Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (rep. atti n. 121/CSR), venga riconosciuto alle strutture termali in regime di convenzione con le aziende sanitarie provinciali della Regione Siciliana con decorrenza dall'1 luglio 2013;
Preso atto che la spesa consuntivata per l'anno 2012 per acquisto da privato di prestazioni sanitarie termali ammonta a circa euro 3,7 ml per come certificata tramite i modelli ministeriali CE consuntivi dalle aziende sanitarie provinciali presso cui risultano convenzionate strutture termali, ne deriva che in applicazione dell'accordo l'incremento tariffario riconosciuto avrà per l'anno 2013 un costo aggiuntivo di circa 0,60 ml e a regime dal 2014 una incidenza massima di circa euro 0,120 ml, importo del tutto compatibile con lo scenario programmatico economico del sistema sanitario regionale assunto nel Programma operativo di consolidamento e sviluppo 2013/2015;
Preso atto inoltre che gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'Accordo trovano copertura finanziaria nelle risorse del Fondo sanitario regionale corrente assegnato alle aziende quale quota di contributi indistinti procapite;
Ritenuto inoltre di dovere assumere fin dall'anno 2014 anche per l'assistenza termale in convenzione da privato un aggregato regionale e provinciale che tenga conto sia del fabbisogno sanitario espresso dai cittadini della Regione Siciliana, nel pieno rispetto delle appropriatezze sia prescrittive che di erogazione, sia degli obiettivi di contenimento della spesa derivanti da normativa nazionale e regionale, si rinvia a successivo provvedimento la definizione di tali aggregati, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
Decreta:
Per quanto previsto in premessa che qui si intende interamente richiamato,
Di recepire l'accordo di cui all'intesa Stato-Regioni del 5 dicembre 2013 (rep. atti n. 172/CSR), allegato e facente parte integrante del presente provvedimento.
Di stabilire dall'1 luglio 2013 la decorrenza della parte economica prevista nell'accordo sopra citato, relativa all'applicazione dell'incremento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni termali (per come riportato nelle tabelle 2A e 2B allegate e facenti parte integrante al citato documento di Intesa) da riconoscersi da parte delle aziende sanitarie provinciali della Regione Siciliana alle strutture termali private convenzionate con il servizio sanitario nazionale.
Di disporre che le aziende sanitarie provinciali, presso cui risultano operative strutture private che erogano prestazioni sanitarie di assistenza termale in regime di convenzione, siano tenute al recepimento di quanto previsto dal presente provvedimento e provvedano al conguaglio tariffario delle prestazioni già rese e validate dall'1 luglio 2013, previa acquisizione delle relative fatture integrative da parte delle medesime strutture che recepiscano l'integrazione tariffaria, verificando altresì che, a decorrere dall'anno 2014 e per ciascuna struttura convenzionata, il valore complessivo delle prestazioni fatturate e riconosciute con l'incremento previsto dalle tabelle 2A e 2B, allegate e facenti parte integrante al citato documento di Intesa del 5 dicembre 2013, rispetti il limite di incremento del 3% del fatturato complessivo delle prestazioni dalle stesse strutture fatturate nel corso dell'anno 2012, richiedendo in caso contrario le relative note di credito di rettifica.
E' obiettivo dei direttori generali delle aziende sanitarie provinciali attivare azioni gestionali sia di programmazione che di controllo e verifica consuntiva finalizzate a conseguire idonei livelli di appropriatezza sia prescrittiva che di erogazione delle prestazioni di assistenza termale secondo quanto previsto dal nuovo Patto della salute e dai documenti di programmazione nazionale e regionale.
Riservarsi con successivo provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di definire fin dall'anno 2014 l'aggregato di limite di spesa regionale e provinciale per le prestazioni sanitarie di assistenza termale acquisite dalle strutture private convenzionate con il sistema sanitario regionale.
Gli oneri che scaturiscono dal presente decreto trovano copertura nell'ambito delle risorse del fondo sanitario regionale assegnate, in sede di negoziazione, per quota pro-capite alle aziende sanitarie provinciali della Regione siciliana.
Il presente decreto sarà notificato alle aziende sanitarie provinciali e, da queste, a tutti i centri privati accreditati che erogano prestazioni termali in regime di convenzione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 25 agosto 2014.
BORSELLINO
Allegati
Intesa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013 - 2015.
Rep. atti n. 172/CSR del 5 dicembre 2013
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 5 dicembre 2013;
Visti gli articoli 2, comma 1, lettera g) e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevedono che la Conferenza Stato - Regioni, al fine di garantire la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale e infraregionale, promuove e sancisce intese in tutti i procedimenti in cui la legge lo prevede e che le stesse si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323 di riordino del settore termale la quale all'articolo 4, comma 4, prevede che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da apposti accordi stipulati tra le Regioni e le Province autonome e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali;
Visto il richiamato articolo 4, il quale dispone che i predetti accordi divengono efficaci attraverso l'espressione di un'intesa della Conferenza Stato - Regioni tesa al recepimento dei contenuti degli stessi, nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;
Vista la nota del 7 novembre 2013 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di trasmissione dell'Accordo in oggetto, sottoscritto tra le parti in pari data;
Rilevato che, ai fini istruttori, con lettera in data 11 novembre 2013, l'anzidetto Accordo è stato inviato al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze;
Acquisito l'assenso del Governo e delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
ESPRIME INTESA
ai fini del recepimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, dell'Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015.
Il presidente: Delrio
Il segretario: Marino
13/113/CR7a/C7
ACCORDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI PER IL TRIENNIO 2013-2015 AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4, DELLA LEGGE 24 OTTOBRE 2000, N.323
Il giorno 7 novembre 2013, in Roma, presso la sede della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, rappresentata dal dott. Vasco Errani, Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la commissione Salute, rappresentata dal dott. Luca Coletto, coordinatore della commissione Salute e Federterme, Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative, rappresentata dal Presidente, dott. Costanzo Jannotti Pecci con la partecipazione del Ministero della salute rappresentato dal dott. Francesco Bevere, direttore generale della programmazione sanitaria premesso che:
- l'"Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009 ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge n. 323/2000" è scaduto il 31 dicembre 2009;
- Federterme ha chiesto l'avvio del negoziato per il rinnovo dell'accordo predetto ed il conseguente adeguamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, con decorrenza dall'1 gennaio 2013;
- Federterme ha evidenziato che gli incrementi dei costi di produzione, superiori al 12%, intervenuti negli ultimi anni incidono in modo determinante sull'operatività delle aziende termali e sulla programmazione degli investimenti;
- il D.L. n. 95/2012 - spending review - ha stabilito che i livelli tariffari nazionali devono essere fissati tenendo conto anche dell'esigenza di promuovere presso gli erogatori del Servizio sanitario nazionale l'adozione di interventi migliorativi dei propri livelli di efficienza operativa, cosi come già individuati dall'art. 15 del medesimo decreto e richiamati dall'art. 1, comma 178, della legge di stabilità in materia di revisione tariffaria del settore termale;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'art. 1, comma 178, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di quanto previsto all'art. 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
- le Regioni e Province autonome convengono di procedere al rinnovo della parte economica dell'accordo per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015, nei limiti delle risorse rese disponibili dall'art. 1, comma 178, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), rappresentando l'impossibilità di mettere a disposizione risorse proprie, sia per l'anno 2013 che per gli anni successivi, stante la riduzione del finanziamento dei Servizi sanitari regionali, determinata dalle misure prese dal Governo per fronteggiare la crisi economica;
- che le Regioni ritengono fondamentale, nell'ambito di tale accordo, chiarire definitivamente l'impiego del finanziamento statale di 3 milioni di euro all'anno per il periodo 2008-2009 stanziato dall'articolo 1, comma 170, della legge n. 311/2004, come modificato dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31;
- che è stata condotta un'istruttoria tecnica attraverso alcuni incontri tra Federterme, il coordinamento tecnico della commissione Salute e una rappresentanza del Ministero della salute;
le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e Federterme
con la partecipazione del Ministero della salute convengono di addivenire al rinnovo dell'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015, sulla base delle seguenti clausole:
A. Parte economica
Periodo pregresso
Le parti danno atto che il contributo di cui all'art. 1, comma 170 sesto e settimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n.311 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno 2010, pari a tre milioni di euro, che lo Stato deve riconoscere alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, va a finanziare il maggior esborso da queste sostenuto nel periodo di validità dell'accordo e non può essere riconosciuto in favore degli stabilimenti termali per conguagliare le prestazioni già rese e fatturate.
Periodo 2013-2015
Le parti convengono di procedere, per il triennio 2013-2015, all'aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, nei limiti delle risorse rese disponibili dall'art. 1, comma 178, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), che ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
L'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 viene ripartito fra le Regioni e le Province autonome in proporzione al fatturato, al lordo del ticket, delle prestazioni, a carico del Servizio sanitario nazionale, prodotte in ogni Regione dagli erogatori di prestazioni termali, come indicato nella tabella 1, che costituisce parte integrante del presente accordo (all. 1).
Tenuto conto dell'andamento del fatturato registrato nell'ultimo triennio e dell'incremento dei costi di produzione, le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale vengono incrementate, in modo uniforme e fisso, del 3%, per le prestazioni erogate a decorrere dall'1 luglio 2013, come riportato nelle tabelle 2A e 2B che si allegano al presente accordo, per costituirne parte integrante. Si conviene che il volume finanziario complessivo, previsto a livello di singola Regione/Provincia autonoma, sarà incrementato, rispetto all'anno 2012, al massimo della quota spettante a detta Regione/Provincia autonoma a seguito della ripartizione dei fondi statali come riportato nella tabella 1.
Eventuali superamenti dei tetti di spesa previsti per ciascuna Regione, incrementati nella misura indicata dalla tabella 1 summenzionata, daranno titolo alla stessa Regione ad ottenere l'emissione di nota di credito - fino a concorrenza dell'importo corrispondente - dalle aziende termali i cui volumi di attività e fatturato hanno concorso al superamento della spesa prevista a carico del servizio sanitario regionale.
Ai fini della regolazione contabile degli addebiti per la compensazione della mobilità interregionale per le prestazioni termali, relativi agli anni 2013-2015, gli addebiti restano valorizzati secondo le tariffe previste dall'Accordo tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009 (rep. atti n. 121/CSR del 29 ottobre 2009), dal momento che l'incremento tariffario per i medesimi anni è coperto da ciascuna Regione per tutta l'attività a carico del Servizio sanitario nazionale, erogata sia ai residenti che ai fuori Regione dai produttori di prestazioni termali operanti nel proprio territorio, secondo le modalità di cui al presente accordo, con oneri totalmente a carico dello Stato.
Le parti danno atto che la tabella 2B (all. 2) "con adesione" definisce, per ogni singola tipologia di prestazione, la remunerazione tariffaria derivante dall'applicazione, alle tariffe 2009, dell'incremento concordato per il triennio 2013-2015, da applicare alle aziende termali che sostengono la Fondazione per la ricerca scientifica termale (FORST). La tabella 2A (all. 3) "senza adesione" prevede la decurtazione dello 0,35% delle tariffe base cosi come definite nella tabella 2B "con adesione", da applicare alle aziende termali che non sostengono la Fondazione predetta. Entrambe le tabelle individuano dettagliatamente i singoli livelli di remunerazione tariffaria per ogni tipologia di prestazione erogata.
Le parti si impegnano ad attivare procedure condivise al fine di monitorare, a livello nazionale, l'andamento della spesa termale.
B. Patologie tutelate e prestazioni erogabili
Le patologie per le quali è previsto l'accesso alla cura presso gli stabilimenti termali, con oneri a carico del SSN, sono quelle definite con decreto ministeriale del 22 marzo 2001, recante "Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale" e successive modifiche ed integrazioni.
Le parti confermano l'impegno ad effettuare una revisione dell'elenco delle suddette patologie, prevedendo, inoltre, per le stesse l'identificazione tramite un codice correlato alla classificazione internazionale (ICD9CM).
Le prestazioni termali erogabili con oneri a carico del SSN sono confermate in quelle già previste nel precedente Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009 e riportate nell'elenco allegato al presente accordo (all. 4) ferme restando eventuali modifiche che potranno essere apportate a seguito della revisione dei livelli essenziali di assistenza in corso di elaborazione.
Federterme si impegna a presentare al Ministero della salute una proposta di aggiornamento dell'elenco delle prestazioni di assistenza termale da erogare con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.
Quanto sopra, sia sulla base delle evidenze scientifiche prodotte dalla ricerca nello specifico settore - con particolare riferimento ai progetti di ricerca finanziati dalla Fondazione per la ricerca scientifica termale (FORST), sia nell'ottica di sviluppare le potenzialità del termalismo in termini di idoneità a realizzare nuovi modelli di assistenza suscettibili di perseguire finalità di contenimento della spesa sanitaria, secondo quanto previsto all'art. 15, comma 13, lett. c-bis), della legge n. 135/2012.
C. Ricerca scientifica
Le Regioni e Province autonome danno atto al sistema delle industrie termali italiane dei significativi risultati conseguiti negli ultimi anni nel campo della ricerca scientifica termale, validati secondo criteri riconosciuti dalla comunità medico-scientifica internazionale.
In linea con quanto convenuto in materia negli anni precedenti, anche per il triennio 2013-2015 il finanziamento della Fondazione per la ricerca scientifica termale è stabilito nella misura dello 0,30% del fatturato annuo lordo che le aziende termali accreditate, che scelgono di sostenere la Fondazione medesima, hanno realizzato per le prestazioni termali erogate con oneri a carico del SSN.
Le parti promuovono, presso la Fondazione, l'implementazione dell'attività di ricerca scientifica mirata a definire, anche in via sperimentale, nuove modalità di erogazione delle prestazioni termali e i relativi protocolli di inserimento nell'ambito di percorsi assistenziali integrati. Quanto sopra anche sulla base delle linea guida definite dal Tavolo tecnico ministeriale "Riabilitazione e termalismo".
D. Validità dell'accordo
Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, diviene efficace, per tutte le Regioni, con il recepimento da parte della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, successivamente al quale le aziende termali potranno emettere fatture di conguaglio. La decorrenza dell'aggiornamento tariffario per il triennio 2013-2015 decorre dall'1 luglio 2013, fermo restando che tutte le altre parti decorrono dall'1 gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2015.
Allegato 4
Prestazioni
Le prestazioni termali consistono nei cicli di cure di seguito indicati per tipologia di destinatari. Il ciclo di cure include, in ogni caso, la visita medica all'atto dell'accettazione da parte dello stabilimento termale.
Prestazioni erogabili a tutti gli assistiti
1. Fanghi più bagni o docce effettuate con acque minerali (c.d. di "Annettamento") per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni o docce);
2. Fanghi più bagni terapeutici (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni);
3. Bagni per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 bagni);
4. Bagni per malattie dermatologiche (ciclo di 12 bagni);
5. Stufe o grotte (ciclo di 12 sedute);
6. Cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages) (ciclo di 24 prestazioni);
7. Irrigazioni vaginali (ciclo di 12 irrigazioni);
8. Irrigazioni vaginali più bagni (ciclo di 12 irrigazioni e 12 bagni);
9. Docce rettali (ciclo di 12 docce);
10. Cure idropiniche per calcolosi delle vie urinarie e sue recidive (ciclo di 12 prestazioni);
11. Cure idropiniche per malattie dell'apparato gastroenterico (ciclo di 12 prestazioni);
12. Ciclo di cura della sordità rinogena comprendente:
- visita specialistica;
- esame audiometrico;
- 12 insufflazioni endotimpaniche;
- 12 cure inalatorie.
13. Ciclo di cura integrato della ventilazione polmonare controllata comprendente:
- visita specialistica
- 12 ventilazioni polmonari medicate e non
- 12 aerosol
- 6 inalazioni o nebulizzazioni (da effettuarsi a giorni alterni).
14. Ciclo di idrofangobalneoterapia (c.d. "Fanghi epatici") comprendente:
- visita specialistica;
- 6 fanghi epatici;
- 6 bagni carbogassosi;
- 12 cure idropiniche.
15. Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico comprendente:
- visita specialistica;
- elettrocardiogramma:
- esami ematochimici: azotemia, glicemia, uricemia, colesterolo totale e HDL, trigliceridi;
- esami strumentali: oscillometria, doppler (prima e dopo la cura);
- 12 bagni "terapeutici" con idromassaggio.
Prestazioni erogabili agli assistiti dell'INAIL ai sensi del decreto legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982 e successive modificazioni.
16. Ciclo di ventilazioni polmonari controllate comprendente:
- visita specialistica;
- Ventilazioni polmonari medicate e non (ciclo di 15 ventilazioni).
17. Ciclo di cure per la riabilitazione motoria comprendente:
- Visite mediche (prescrizioni terapeutiche; assistenza sanitaria; compilazione ed aggiornamento della speciale cartella clinica);
- indagini specialistiche e di laboratorio (esami radiologici; esami elettrodiagnostici ed elettromiografici; altre indagini specialistiche se necessarie);
- trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari;
- Crenochinesiterapia (bagni termali, ozonizzati o meno, con o senza massaggio subacqueo; fanghi termali; trattamenti termali per angiopatie);
- fisioterapia (ginnastica attiva e passiva; elettroterapia esogena ed endogena; ultrasuonoterapia; etc.);
- massoterapia;
- altre terapie strumentali e medicamentose (quali richieste dai singoli casi).
18. Ciclo di cura per la riabilitazione della funzione respiratoria comprendente:
- visite mediche (prescrizioni terapeutiche; assistenza sanitaria; compilazione ed aggiornamento della speciale cartella clinica);
- indagini specialistiche e di laboratorio (spirometria; ergometria; ECG; radiografia del torace nelle due proiezioni ortogonali; esame dell'espettorato previo arricchimento; esami ematochimici, se ritenuti necessari);
- trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari;
- fisiokinesiterapia, ginnastica respiratoria, ergometria, ventilazione polmonare controllata, medicata o non;
- ossigenoterapia;
- cure inalatorie (utilizzando, quando indicato, anche il nebulizzatore ultrasonico).
Prestazioni erogabili agli assistiti dell'INPS ai sensi del decreto legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982 e successive modificazioni
19. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme reumoartropatiche comprendente:
A. Prestazioni termali fondamentali:
- fanghi più bagni o docce effettuate con acque minerali (c.d. di "Annettamento") per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni o docce).
B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:
- idromassoterapia;
- inalazioni;
- aerosol o docce nasali;
- irrigazioni vaginali;
- marconiterapia;
- radarterapia;
- ultrasuonoterapia.
20. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme reumoartropatiche comprendente:
A. Prestazioni termali fondamentali:
- fanghi più bagni terapeutici (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni)
B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:
- idromassoterapia;
- inalazioni;
- aerosol o docce nasali;
- irrigazioni vaginali;
- marconiterapia;
- radarterapia;
- ultrasuonoterapia.
21. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme reumoartropatiche comprendente:
A. Prestazioni termali fondamentali:
- bagni per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 bagni).
B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:
- idromassoterapia;
- inalazioni;
- aerosol o docce nasali;
- irrigazioni vaginali;
- marconiterapia;
- radarterapia;
- ultrasuonoterapia.
22. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme reumoartropatiche comprendente:
A. Prestazioni termali fondamentali:
- stufe o grotte (ciclo di 12 sedute).
B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:
- idromassoterapia;
- inalazioni;
- aerosol o docce nasali;
- irrigazioni vaginali;
- marconiterapia;
- radarterapia;
- ultrasuonoterapia.
23. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme broncoasmatiche comprendente:
A. Prestazioni idrotermali fondamentali:
- 12 inalazioni;
- 12 aerosol;
- 12 nebulizzazioni o polverizzazioni.
B. Ciclo di prestazioni complementari o accessorie fino ad un massimo complessivo di 12 delle seguenti prestazioni:
- docce nasali;
- ventilazioni polmonari;
- irrigazioni vaginali;
- marconiterapia;
- radarterapia;
- ultrasuonoterapia.