
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 21 agosto 2014
G.U.R.S. 12 settembre 2014, n. 38
Direttiva per l'accesso al sistema erogativo delle prestazioni per l'assistenza domiciliare alle persone in fase terminale che necessitano di cure palliative.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.A. 17 giugno 2002, n. 890 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 43 del 22 febbraio 2007 recante "Definizione degli standard relativi all'assistenza ai malati terminali in trattamento palliativo in attuazione dell'art. 1 c. 169 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il D.A. 8 maggio 2009 n. 23, recante "Nuova organizzazione delle cure palliative in Sicilia";
Vista la legge 15 marzo 2010 n. 38, recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore";
Visto il D.A. 3 gennaio 2011, con il quale è stato approvato il Programma di sviluppo della rete di cure palliative nella Regione Siciliana;
Visto il D.A. 14 novembre 2011, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale degli organismi non lucrativi di utilità sociale (Onlus) per l'assistenza domiciliare alle persone in fase terminale che necessitano di cure palliative;
Vista la circolare assessoriale 10 maggio 2012, n. 1291, con la quale sono state emanate direttive al fine di chiarire i contenuti del D.A. 14 novembre 2011 e uniformare i conseguenziali comportamenti su tutto il territorio regionale, con particolare riferimento al punto 3) della stessa riguardante le modalità di accesso al sistema erogativo attraverso rapporti contrattuali con le aziende sanitarie provinciali, la cui applicazione ha evidenziato criticità e difformità di comportamento nei rapporti tra Onlus e Aziende;
Visto il D.A. 26 luglio 2013, con cui è stata recepita l'intesa del 25 luglio 2012 stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome su i requisiti minimi e le modalità organizzative necessarie per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cura palliative e della terapia del dolore;
Vista la disposizione assessoriale, nota prot. Serv9/95 162 del 18 dicembre 2013, impartita nelle more della rivisitazione delle modalità di accesso al sistema erogativo delle prestazioni in esame;
Considerata la necessità di definire la programmazione dei soggetti che erogano cure palliative domiciliari in un'ottica di rispetto del principio di libera scelta e a tal fine di assicurare a tutti gli ambiti provinciali la presenza di almeno due soggetti erogatori;
Visto l'accordo conseguentemente raggiunto e sottoscritto in data 31 gennaio 2014 dai rappresentanti delle Onlus accreditate per l'erogazione delle prestazioni per l'assistenza domiciliare alle persone in fase terminale che necessitano di cure palliative con il quale sono stati definiti gli ambiti provinciali di attività;
Ritenuto di dover rivisitare per quanto sopra il punto 3) della circolare n. 1291/12, al fine di superare le criticità registrate e uniformare i comportamenti in ordine alle modalità di accesso al sistema erogativo delle cure palliative domiciliari;
Decreta:
Le aziende sanitarie provinciali con cadenza annuale dovranno definire il fabbisogno stimato in termini di utenti che necessitano di cure palliative domiciliari.
A fronte di tale stima ciascuna azienda sanitaria provinciale annualmente entro il termine del 30 ottobre proporrà all'Assessorato della salute l'aggregato di spesa da destinare a tale livello di assistenza per l'anno successivo.
Per l'anno corrente il livello di spesa sarà direttamente determinato da ciascuna azienda sanitaria provinciale come segue: utenza potenziale (pari al 65% dei deceduti per cancro - cfr. Atlante sanitario della Sicilia supplemento monografico ottobre 2013) x 60 giorni x euro 60,00 (tariffa determinata ai sensi del D.A. 8 maggio 2009 n. 23).
Le aziende sanitarie provinciali procederanno alla contrattualizzazione dei soggetti accreditati tenendo conto della distribuzione territoriale scaturente dall'accordo sottoscritto in data 31 gennaio 2014 dai rappresentanti delle Onlus accreditate per l'erogazione delle prestazioni per l'assistenza domiciliare alle persone in fase terminale che necessitano di cure palliative citato in premessa.
Le aziende sanitarie provinciali prima della contrattualizzazione dovranno attivare le verifiche previste dalla normativa antimafia.
Alle Onlus contrattualizzate non sarà preventivamente assegnato alcun budget e le stesse, in ragione della libera scelta esercitata dalle persone/utenti, concorreranno all'erogazione delle prestazioni nell'ambito della disponibilità dell'aggregato di spesa determinato dall'Assessorato sulla base delle proposte aziendali di cui all'art. 2.
Le aziende sanitarie provinciali corrisponderanno con cadenza almeno bimestrale a ciascuna Onlus contrattualizzata il corrispettivo economico dovuto per l'assistenza erogata, entro i limiti dell'aggregato di spesa destinato a tale livello di assistenza.
Se nel corso dell'esercizio la spesa preventivata risultasse insufficiente rispetto alla domanda assistenziale, anche alla luce dei bisogni assistenziali dei soggetti terminali non oncologici, ciascuna Azienda sanitaria provinciale, con proprio motivato provvedimento procederà, secondo le proprie disponibilità finanziarie, ad incrementare la previsione di spesa.
Ciascuna azienda sanitaria provinciale ha l'obbligo di dare ampia diffusione delle Onlus operanti in ambito provinciale.
Fermo restando quanto già previsto nell'allegato al D.A. 3 gennaio 2011 in ordine all'accesso alla rete assistenziale mediante segnalazione al PUA, in caso di dimissione ospedaliera protetta, la segnalazione dovrà essere effettuata all'ufficio territoriale attivato nello stesso presidio, per il seguito di competenza.
Le aziende sanitarie provinciali ai fini dell'assistenza hanno l'obbligo di attenersi alla preferenza espressa dall'utente o familiare tra le Onlus accreditate e operative nella provincia di riferimento.
Nell'ipotesi che la segnalazione pervenga al PUA da parte di una Onlus accreditata, l'affidamento dell'assistenza andrà alla medesima previa conferma dell'assistito o suo familiare.
Nelle more della definizione nazionale delle tariffe per le cure di base e specialistiche si conferma quanto già previsto ai sensi del D.A. 8 maggio 2009 n. 23. Gli oneri derivanti dal presente provvedimento graveranno sul fondo sanitario regionale ed in particolare sulla quota capitaria assegnata a ciascuna Azienda sanitaria provinciale.
Al fine di assicurare il monitoraggio degli interventi realizzati le aziende sanitaria provinciali dovranno inoltrare al Dipartimento pianificazione strategica - Servizio 9 tutela delle fragilità, ogni atto relativo alle iniziative intraprese nell'ambito delle cure palliative domiciliari.
Ai fini della rilevazione in contabilità generale e successivo monitoraggio della spesa, l'azienda dovrà accendere nel proprio Piano dei conti aziendale un apposito conto in cui registrare il costo sostenuto per ADI - Cure palliative da privato, da esporre alla seguente voce del modello CE ministeriale: BA1180 "Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - da privato (intraregionale), per i costi correlati alle prestazioni rese ad assistiti della Regione.
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle more della definizione del nuovo sistema di accreditamento, in applicazione del D.A. 26 luglio 2013 recante "Recepimento dell'intesa 25 luglio 2012 di definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore.