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DECRETO PRESIDENZIALE 13 agosto 2014

G.U.R.S. 29 agosto 2014, n. 36

Approvazione degli standard strutturali e organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei minori stranieri non accompagnati.

TESTO COORDINATO (al D.P. 18 gennaio 2016)

DECRETO PRESIDENZIALE 13 agosto 2014

G.U.R.S. 29 agosto 2014, n. 36

Approvazione degli standard strutturali e organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei minori stranieri non accompagnati.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 22 dicembre 1962, n. 28 [N.d.R. recte: 29 dicembre 1962, n. 28] e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni";

Visti la legge regionale n. 22/86 e il successivo regolamento di attuazione approvato con D.P.R.S. del 28 maggio 1987 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;

Visto il D.P.R.S. del 29 giugno 1988 concernente la definizione degli standard strutturali organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali;

Visto il D.A. 29 marzo 1989 dell'Assessorato degli enti locali "Istituzione dell'albo regionale degli enti di assistenza, previsto dall'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22";

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Preso atto che i cambiamenti normativi e sociali determinano la necessità di ampliare l'offerta dei servizi socioassistenziali prevedendo nuove tipologie di servizio più aderenti ai bisogni espressi sul territorio;

Preso atto del flusso di minori stranieri non accompagnati che approdano sulle coste siciliane e necessitano di interventi di soccorso, di prima assistenza e di accoglienza residenziale;

Visto l'accordo raggiunto tra Stato, Regioni ed enti locali per la definizione di un piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti e minori non accompagnati;

Preso atto del sistema di accoglienza previsto nel citato documento e della necessità di normare le strutture di accoglienza residenziale presenti sul territorio siciliano che verranno coinvolte nel sistema di accoglienza regionale dei MSNA;

Ritenuto pertanto necessario adottare specifici standard strutturali e organizzativi per consentire agli enti interessati l'iscrizione all'albo regionale di cui alla legge regionale n. 22/86, art. 26;

Su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

Per quanto in premessa indicato, sono approvati gli standards strutturali e organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, unitamente all'allegato 1, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nella pagina web dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Palermo, 13 agosto 2014.

CROCETTA

BRUNO

ALLEGATO 1

(sostituito dall'art. 2 del D.P. 18 gennaio 2016)

STRUTTURE DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DI TUTTI I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, ANCHE NELL'AMBITO DELLO SPRAR

Definizione

La struttura di accoglienza di secondo livello per minori stranieri non accompagnati è un servizio residenziale, a carattere generalmente familiare, specializzato per l'accoglienza di minori che arrivano sul territorio regionale in situazioni di emergenza e per i quali, dopo un periodo limitato nei centri di accoglienza temporanea, necessita l'inserimento in strutture che garantiscano l'accompagnamento del minore in un percorso di crescita dell'identità personale e sociale, favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomia.

La struttura contribuisce allo sviluppo complessivo della persona creando le condizioni per un progetto personalizzato di vita, divenendo così occasione di crescita e reinserimento sociale.

Destinatari

La struttura accoglie minori di età 14-18 anni trasferiti dal centro di prima accoglienza con contestuale comunicazione al comune presso il quale è ubicata la struttura e alla Procura per minori presso il competente Tribunale per i minorenni.

Capacità ricettiva

La struttura ha una capacità ricettiva minima di 10 e massima di 15 posti.

La struttura deve optare per un genere (maschio o femmina).

Nella struttura possono, eccezionalmente su disposizione dell'autorità

giudiziaria, essere accolti minori di genere diversi da quelli di riferimento, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle.

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla struttura e l'eventuale accoglienza in strutture e/o la permanenza sul territorio italiano saranno disposte in applicazione della normativa vigente in materia di immigrazione.

La struttura è aperta per 365 giorni per 24 ore.

Funzionamento

La struttura per minori ha come obiettivo prioritario lo sviluppo armonioso del minore che gli è stato affidato. L'ente si impegna dunque a svolgere un'attività educativo-formativa che miri, anche attraverso attività socio-culturali e ricreative, all'integrale e armonico sviluppo della personalità del minore, avendo cura di favorire il rapporto con la comunità locale.

Ciascun minore dovrà essere inserito in struttura su disposizione della Prefettura/Questura e con provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria minorile competente per territorio. L'ingresso del minore in struttura d'accoglienza dovrà essere accompagnato da specifica relazione sociale redatta dal centro di prima accoglienza al fine di trasmettere all'ente tutti gli elementi conoscitivi necessari per la presa in carico del minore.

La suddetta relazione sarà inserita nella cartella personale del minore che dovrà contenere documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario, scheda di anamnesi medico-psico-sociale da compilare al momento dell'ingresso e da aggiornare periodicamente.

Per ogni minore la struttura di accoglienza dovrà essere definire un progetto personalizzato che consenta di programmare e verificare in itinere il percorso di accoglienza e di inserimento del singolo minore, che dovrà partecipare attivamente alla definizione di un proprio progetto di vita autonomo, che possa trovare una realizzazione nell'uscita dal progetto di accoglienza.

Particolare attenzione deve essere prestata nei confronti dei minori portatori di particolari esigenze o vulnerabilità (ad es. minori vittime di tortura e violenza o con gravi disagi psicologici) per i quali dovranno essere attivate specifiche professionalità.

Per tale circostanza la struttura promuoverà l'intervento dell'ASP, con la quale in raccordo definirà il progetto personalizzato e ne curerà l'attuazione, inviandolo al servizio sociale del comune competente.

L'ente dovrà inoltre relazionare semestralmente sull'attività complessivamente svolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi.

In attuazione dell'art. 13 della legge n. 328/2000 ciascun ente per essere iscritto all'albo regionale dovrà presentare la Carta dei servizi e/o il regolamento che disciplini il funzionamento della struttura di accoglienza. La Carta dei servizi e/o il regolamento devono essere scritti e tradotti in più lingue, ciò al fine di consentire ai minori ospiti le disposizioni per facilitare la convivenza, la partecipazione alla gestione del centro e la permanenza in struttura.

Nella struttura dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

- la formazione professionale;

- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;

- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;

- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;

- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;

- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;

- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;

- l'apertura alla realtà sociale.

L'ente gestore dovrà inoltre dotarsi di uno strumento di valutazione per garantire la verifica degli obiettivi raggiunti.

L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della struttura, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;

2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della struttura. L'ente contraente si obbliga inoltre a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile.

L'ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'ente contraente.

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica fornita o approvata dall'A.S.P. competente per territorio.

Nel curare l'alimentazione dei beneficiari si dovrebbe tendere a soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo, curando la loro preparazione in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte.

L'ente può essere tenuto a erogare a ogni beneficiario un contributo in denaro (pocket money) destinato alle piccole spese personali, come stabilito da direttive nazionali.

Requisiti strutturali

La struttura è un appartamento di civile abitazione, inserito in centri di vita attiva. Tale localizzazione deve essere individuata anche in funzione della necessità di raccordo con l'organizzazione dei servizi rientranti nell'area degli interventi a carattere socializzante (attività culturali, ricreative, sportive, del tempo libero).

La struttura deve preferibilmente trovarsi all'interno di una rete di pubblici trasporti.

Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, igiene, eliminazione barriere architettoniche, la struttura deve possedere i seguenti requisiti minimi:

superficie compresa tra 150 mq. e 250 mq.

Camera da letto con max 4 posti, per una superficie minima così

prevista:

1. 1 posto letto mq. 9;

2. 2 posti letto mq 14;

3. 3 posti letto mq. 20;

4. 4 posti letto mq. 24;

- locale di appoggio per il personale;

- almeno due bagni di cui uno attrezzato per disabili;

- spazi comuni: soggiorno/sala da pranzo, cucina funzionale, ripostiglio;

- lavanderia/guardaroba, sala riunioni/studio.

Trattandosi di struttura socio-assistenziale con gestione a carattere familiare, non è richiesto il terzo bagno ad uso esclusivo del personale.

Gli arredi e le suppellettili devono permettere buone condizioni di vivibilità ed essere idonei alla tipologia degli ospiti, garantire buona funzionalità d'uso, nonché essere conformi ai requisiti di sicurezza.

Personale

La gestione del personale dipende dalla necessità di rispondere alle specifiche esigenze organizzative del progetto di accoglienza, cosi come alle caratteristiche dei beneficiari. Occorre prevedere l'impiego di operatori con una formazione adeguata al ruolo che andranno a esercitare all'interno della struttura.

Per lo svolgimento delle attività assegnate alla struttura, l'ente si impegna a fornire il seguente personale:

- un coordinatore, con una presenza settimanale di 15 h, in possesso del diploma di laurea nella "Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione" o di "laurea triennale in pedagogia, psicologia, servizio sociale o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico";

- n. 3 educatori professionali e 1 mediatore culturale/educatore, per complessive 118 h. settimanali, in possesso del diploma di laurea nella "Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione", così come previsto dal decreto ministeriale dell'Università della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000. Sono altresì validi i corsi di laurea di secondo livello o di specializzazione in pedagogia, psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psicopedagogico. Il mediatore culturale dovrà essere in possesso di specifico titolo di studio;

- n. 1 ausiliario per 15 h. settimanali, da adibire alle pulizie dell'alloggio ed al servizio personale degli ospiti in rapporto alle loro esigenze.

L'ente dovrà avvalersi della consulenza di un ulteriore mediatore culturale per 15 h annue per minore e di un consulente legale per 13 h annue per minore.

La figura del mediatore culturale e/o linguistico può essere fornita attingendo ad apposito albo distrettuale dei mediatori al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio, nel rispetto delle nazionalità e delle diverse tipologie dei bisogni espressi dai minori.

Nelle ore notturne deve essere garantita da parte dell'educatore/ mediatore la presenza in struttura con disponibilità notturna. Per i profili di natura sanitaria (medico, neuropsichiatra, logopedista, infermiere ecc.) l'ente dovrà avvalersi del Servizio sanitario regionale garantito dall'ASP competente per territorio, secondo la vigente normativa.

L'ente può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di associazioni di volontariato iscritte al registro regionale ai sensi della legge regionale n. 22/94 o di tirocinanti. L'apporto di tirocinanti e/o volontari deve essere considerato aggiuntivo rispetto all'organico del servizio e deve essere monitorato da operatori professionali.

Le strutture devono garantire, laddove non ne siano gestori, un raccordo operativo con i centri di accoglienza per minori stranieri non accompagnati deputati all'ospitalità in emergenza e iscritti dalla Regione, ciò al fine garantire continuità nell'intervento socio-educativo e di reinserimento sociale avviato nelle due diverse strutture di accoglienza residenziale.

Per supportare gli interventi in favore dell'integrazione diventa fondamentale attivare e consolidare il lavoro di rete con gli attori locali che a vario titolo possono essere interlocutori per i percorsi di accoglienza e di inserimento.

L'ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale, con particolare attenzione all'interculturalità.

Al personale impiegato dall'ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'ente dovrà, su richiesta, fornire apposita documentazione.