
ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DECRETO 1 agosto 2014
G.U.R.S. 14 agosto 2014, n. 33
Aggiornamento dell'Albo regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 24 del 1976 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10 del 2000 e successive modifgiche ed integrazioni;
Visti la legge regionale n. 19 del 2008 ed il D.P.Reg. attuativo n. 12 del 2009 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto assessoriale n. 943/87/13 del 14 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 24 ottobre 1987 istitutivo dell'"Albo degli operatori della formazione professionale in servizio presso gli enti convenzionati alla data del 31 marzo 1986";
Visti i successivi decreti assessoriali (n. 1564/92/2 F.P. del 12 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 60 del 24 dicembre 1992; D.A. 8 febbraio 1997 pubblicato in S.O. Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 10 dell'1 marzo 1997), con i quali si è provveduto all'aggiornamento dell'albo in relazione al personale in servizio fino alla data del 30 settembre 1995;
Visto il decreto assessoriale del 16 ottobre 1997 (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'8 novembre 1997, n. 61), con cui sono stati sostituiti i decreti assessoriali del 14 marzo e del 3 giugno 1986, e si è istituito "l'Albo del personale in servizio a tempo indeterminato docente e non docente dei corsi di formazione", e sono stati stabiliti i relativi criteri per l'iscrizione, la cancellazione e la tenuta;
Vista la deliberazione di Giunta n. 350 del 2010, che al punto 2 prevede l'istituzione di un albo da intendersi quale elenco unico ad esaurimento nel quale fare confluire tutti gli operatori del settore della formazione professionale assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008;
Vista la circolare dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale n. 1 del 15 maggio 2013, con la quale gli enti gestori di attività formative, i dipendenti in servizio, i dipendenti destituiti dal servizio (esclusi i licenziati per motivi disciplinari, per dimissioni e per pensionamento) sono stati invitati a presentare la documentazione utile per l'inserimento nell'"Albo regionale del personale in servizio a tempo indeterminato docente e non docente dei corsi di formazione professionale" inclusivo dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008, rinviandosi, per ogni altro aspetto applicativo, al D.A. del 16 ottobre 1997;
Vista la deliberazione di Giunta n. 200 del 2013, nella quale si dispone di "attivare tutte le procedure amministrative per l'aggiornamento dell'Albo del personale docente e non docente nel settore della formazione professionale, secondo le previsioni contenute nella circolare n. 1 del 15 maggio 2013 dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale";
Considerata la natura gestionale della superiore linea di indirizzo, demandata come tale, anche in esecuzione di quanto previsto dalla stessa deliberazione di Giunta n. 200/2013, alle competenze del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale;
Visto l'avviso dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale del 10 settembre 2013, pubblicato nel sito web istituzionale, con il quale si è pubblicato l'aggiornamento provvisorio dell'Albo regionale degli operatori della formazione professionale siciliana ai sensi della circolare n. 1 del 15 maggio 2013, invitando tutti i soggetti interessati a presentare eventuali osservazioni rispetto agli errori riscontrati;
Viste le istanze pervenute;
Considerato che l'ultimo albo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana contenente l'elenco aggiornato degli operatori della formazione professionale risale al 30 settembre 1995;
Ritenuto di dovere aggiornare uno strumento previsto dalla legge a garanzia degli operatori della formazione professionale e della salvaguardia dei livelli occupazionali;
Considerato che con D.A. n. 38/GAB/2013 è stata data attuazione al quadro normativo delineato nelle superiori premesse con l'istituzione dell'"Albo regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008", la cui approvazione restava subordinata all'espletamento dei controlli incrociati sui dati autodichiarati dagli operatori istanti;
Considerato che l'articolo 6 del D.A. n. 38/GAB/2013 demanda al dirigente generale gli affari amministrativi e gestionali di competenza per il corretto inserimento dei nominativi nell'albo;
Viste le comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanze inviate ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 e le controdeduzioni pervenute;
Preso atto dei controlli effettuati tramite il confronto dei dati autodichiarati con quelli risultanti dal sistema delle comunicazioni obbligatorie, effettuato dal competente Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, nonché dall'incrocio dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate - Direzione regionale Sicilia con quelli resi disponibili dall'INPS;
Visti i certificati del casellario giudiziario acquisiti d'ufficio dall'Amministrazione;
Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale, gruppo VI n. 327/99/11, ai sensi del quale l'art. 14 della legge regionale n. 24/1976, nella parte in cui prevede che l'immunità da condanne penali non si estende "tout court" ad ogni fattispecie di illecito penale, bensì, sulla base di un'interpretazione analogica dell'art. 85, lett. a) e b), del D.P.R. n. 3/1957 (T.U. Impiegati civili dello Stato) soltanto alle seguenti ipotesi:
1) condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II C.P.; ovvero per delitti di peculato, malversazione, corruzione, concussione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 C.P.; per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli artt. 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 C.P. e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita;
2) condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata;
Ritenuto di dovere applicare il citato parere dell'Ufficio legislativo e legale, integrato con i requisiti di moralità per l'accesso alle cariche pubbliche di cui ai capi III e IV del decreto legislativo n. 235 del 2012, nonché con le fattispecie di reato previste da speciali testi normativi per il contrasto alla mafia ed alla corruzione;
Ritenuto di dovere escludere dall'albo i soggetti non più in servizio a seguito di licenziamento disciplinare, dimissioni o pensionamento; i soggetti nei cui riguardi, dall'esito dei controlli, sono emerse irregolarità rispetto alle istanze presentate ed alle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti ai fini dell'inserimento nell'albo (assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008); nonché i soggetti non in possesso dei requisiti di ordine generale contemplati dalle disposizioni sopra citate (e come ulteriormente interpretate dall'Ufficio legislativo e legale), fatta eccezione per coloro i quali abbiano ottenuto il provvedimento giudiziario di riabilitazione o di estinzione dei reati commessi;
Ritenuto di dovere inserire gli istanti il cui inquadramento contrattuale a tempo indeterminato entro la data del 31 dicembre 2008 si sia perfezionato per volontà delle parti successivamente a tale data, nei limiti in cui tale modalità denoti la naturale evoluzione giuridico-economica di un rapporto di lavoro stipulato con l'ente e correttamente eseguito dalle parti senza alcuna soluzione di continuità, nel pieno e documentato rispetto delle normative giuslavoristiche e previdenziali cui lavoratore e datore di lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti;
Ritenuto di dovere sospendere l'efficacia del presente provvedimento ai sensi dell'art. 21 quater legge 241 del 1990 nei confronti dei soggetti nei cui riguardi, dagli ultimi ed ulteriori controlli effettuati, sono emerse irregolarità in ordine all'inquadramento contrattuale a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008, ferma restando, anche per questi ultimi, l'attribuzione di un termine di gg. 10 decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento, per presentare documentate controdeduzioni;
Ritenuto, altresì, di dovere sospendere l'efficacia del presente provvedimento ai sensi dell'art. 21 quater legge n. 241 del 1990 nei confronti dei soggetti coinvolti in vicende giudiziarie per fatti inerenti il settore della formazione professionale, in attesa che i procedimenti siano definiti dall'autorità giudiziaria procedente;
Decreta:
E' aggiornato l'Albo regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008, istituito con l'art. 14 della legge regionale n. 24 del 1976, da ultimo attuato con D.A. del 16 ottobre 1997 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'8 novembre 1997, n. 61), ed in via provvisoria, con D.A. n. 38/GAB/2013 dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale.
Sono inseriti nell'albo di cui all'articolo 1 gli operatori nei cui confronti, all'esito dei controlli effettuati, non sono state riscontrate irregolarità in ordine ai dati dichiarati ed inerenti la tipologia di contratto e la data di assunzione, nonché in relazione alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 14 della legge regionale n. 24 del 1976 e successive modifiche ed integrazioni.
Hanno diritto all'inserimento nell'albo i soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato instaurato in data successiva al 31 dicembre 2008, in quanto rientranti nella casistica del collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 68 del 1999, risultati immuni da condanne penali ed in possesso del requisito del godimento dei diritti civili e politici.
In attuazione delle specifiche disposizioni previste dal codice penale e dal codice di procedura penale, sono altresì inseriti i soggetti che abbiano ottenuto il provvedimento giudiziario di riabilitazione ovvero di estinzione del reato o dei reati commessi.
I soggetti aventi diritto sono inseriti nell'elenco di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, suddiviso in tre macro-aree, corrispondenti alle filiere in cui si articola il settore della formazione professionale:
interventi formativi; percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP); servizi formativi (ex legge regionale n. 24/2000).
La superiore suddivisione ha esclusivamente finalità sistematiche e non preclude al soggetto che, sulla base di un criterio di prevalenza delle ore lavorative, sia stato inserito in una filiera piuttosto che in un'altra, la garanzia occupazionale connessa con l'inserimento nell'albo medesimo.
Sono inseriti nell'albo i soggetti le cui istanze di iscrizione risultano sorrette da provvedimenti, successivi al 31 dicembre 2008, indicativi della volontà delle parti di riconoscere l'inquadramento contrattuale a tempo indeterminato del lavoratore in una data antecedente, ove sia stata riscontrata la piena e documentata prestazione dell'attività lavorativa senza alcuna soluzione di continuità, unitamente al compimento di tutti gli adempimenti richiesti dalle normative di settore, incluse quelle previdenziali ed assicurative, avuto riguardo all'intero rapporto di lavoro eseguito.
Ai sensi dell'art. 21 quater della legge n. 241 del 1990, è sospesa l'efficacia del presente provvedimento in relazione alle istanze per le quali, in esito agli ultimi ed ulteriori controlli effettuati, sono emerse irregolarità in ordine alla titolarità di un rapporto contrattuale a tempo indeterminato instaurato entro il 31 dicembre 2008, nelle more che i soggetti interessati presentino idonee controdeduzioni corredate da documentazione comprovante la regolare e continuativa prestazione lavorativa conseguente ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato decorrente, sotto il profilo giuslavoristico ed assicurativo-previdenziale, a partire da una data antecedente o prossima al 31 dicembre 2008, da trasmettersi entro gg. 10 dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del presente decreto all'indirizzo di cui al successivo articolo 12.
Ai sensi dell'art. 21 quater della legge n. 241 del 1990, è sospesa l'efficacia del presente provvedimento nei confronti di quei soggetti per i quali è pendente un procedimento giudiziario per l'accertamento di reati commessi nel settore della formazione professionale in attesa che il relativo processo venga positivamente definito.
Sono esclusi dall'albo aggiornato ai sensi dell'articolo 1, gli operatori non più in servizio a seguito di licenziamento disciplinare, dimissioni volontarie o pensionamento, e quelli nei cui confronti, all'esito dei controlli effettuati, sono state riscontrate istanze incomplete o irregolarità dei dati dichiarati ai fini dell'inserimento nell'albo medesimo avuto riguardo all'effettiva natura del contratto ovvero alla data di assunzione (successivamente al 31 dicembre 2008), nonché in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale (assenza di condanne penali e godimento dei diritti civili e politici) previsti dall'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1976 in combinato disposto con le direttrici interpretative fornite dall'Ufficio legislativo e legale nel parere n. 327/99/11 ed i requisiti di moralità previsti dai capi III e IV del decreto legislativo n. 235 del 2012, e le norme contenute in specifici testi normativi per il contrasto alla mafia ed alla corruzione.
I soggetti esclusi sono inseriti nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto.
In conformità con il quadro normativo dal quale è disciplinato, l'albo di cui all'articolo 1 costituisce uno strumento ricognitivo degli operatori della formazione professionale assunti con contratto a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2008, o successivamente, nell'ambito dell'applicazione della legge n. 68 del 1999, al fine di garantire la certezza giuridica del bacino dei lavoratori impegnato e la qualità del servizio formativo erogato.
Eventuali problematiche, ancora oggetto di controversie pendenti, riguardanti l'assunzione, l'esecuzione del rapporto di lavoro ed il conseguente trattamento giuridico-economico degli operatori rilevano esclusivamente nei rapporti privatistici intercorrenti tra lavoratore ed ente di appartenenza. Restano pertanto impregiudicate le specifiche disposizioni che disciplinano la regolarità ed il controllo della spesa e di ogni altro aspetto gestionale, fiscale, assicurativo e previdenziale dell'ente gestore nei confronti dei propri dipendenti.
Sarà cura del "Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Servizio sistemi informativi, accreditamento e recupero crediti" adottare tutti gli atti amministrativi e gestionali di competenza, per assicurare:
- l'avvio delle procedure e delle collaborazioni ritenute più opportune per le finalità di controllo di cui agli articoli 6 e 12;
- il legittimo trattamento (iscrizione, custodia, modifica e cancellazione) dei dati relativi all'albo, conformemente alle prescrizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e delle linee guida deliberate dal Garante della privacy;
- l'aggiornamento periodico dell'albo e l'espletamento di altri eventuali adempimenti gestionali allo stesso correlate;
- ogni altro aspetto attinente la responsabilità del procedimento relativo all'albo medesimo.
Eventuali variazioni del rapporto di lavoro incidenti sulla legittimità dell'iscrizione all'albo andranno tempestivamente comunicate al "Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Servizio sistemi informativi, accreditamento e recupero crediti" a cura del lavoratore e/o dell'ente di appartenenza.
E' attribuita all'Amministrazione la facoltà di sottoporre a controllo periodico la legittimità degli inserimenti e degli aggiornamenti relativi all'albo.
Avverso il presente decreto può essere presentata, nel termine perentorio di gg. 30 dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, apposita istanza di riesame indirizzata al "Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Servizio sistemi informativi, accreditamento e recupero crediti" con sede in viale Regione Siciliana n. 33 - 90129, Palermo per segnalare errori materiali od involontarie omissioni.
L'istanza di riesame sarà esitata entro il termine di ulteriori gg. 30 dalla sua ricezione.
Decorso il termine previsto dell'istruttoria, le ragioni dell'Amministrazione si intendono confermate.
Gli ulteriori inserimenti, derivanti da rettifiche correlate alle istanze di riesame, saranno sottoposti ai medesimi controlli da parte del Dipartimento e successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito web istituzionale in un apposito elenco integrativo.
Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni previste dalla legge n. 24 del 1976 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto assessoriale del 16 ottobre 1997 (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'8 novembre 1997, n. 61).
Il presente provvedimento potrà essere impugnato, da chiunque ne abbia interesse, al Tribunale amministrativo regionale ovvero al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro 60 (ricorso giurisdizionale) o 120 giorni (ricorso straordinario) dalla pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito web istituzionale dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale.
Sarà cura dei competenti uffici del Dipartimento assicurarne la massima diffusione tra gli utenti interessati.
Nessun nuovo onere finanziario deriva dall'approvazione del presente decreto.
Restano salve e confermate le disposizioni relative al riconoscimento della spesa dei provvedimenti già emessi per le attività formative già erogate.
Palermo, 1 agosto 2014.
CORSELLO
N.B. - Gli allegati al decreto sono consultabili nel sito web istituzionale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale.