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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 25 luglio 2014

G.U.R.S. 8 agosto 2014, n. 32

Istituzione di un sistema di rilevazione e invio telematico, ai fini ISTAT, dei dati relativi alla capacità ricettiva e alla movimentazione turistica giornaliera, delle strutture ricettive classificate secondo le normative regionali. (1)

(1)

Per l'istituzione del Codice Identificativo Regionale (CIR) delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico, si rimanda al D.A. Turismo Sport e Spettacolo 27 luglio 2022, n. 1783.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO

Visto lo Statuto regionale ed, in particolare, l'art. 14, lettera n);

Visto il decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze 3 dicembre 1993 "Disposizioni sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di statistica della Regione (in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 12 marzo 1994 n. 14);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 487 del 18 dicembre 2012 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2012, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni";

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 "Norme sul sistema statistico nazionale", e in particolare l'art. 7 "Obbligo di fornire dati statistici";

Visto il D.M. 25 settembre 1998 "Recepimento della direttiva n. 95/57/CE del Consiglio del 23 novembre 1995 relativo alla raccolta dei dati statistici del settore del turismo", e in particolare gli artt. 2, 3 e 4 che prevedono che per la rilevazione del movimento clienti gli esercizi ricettivi devono attenersi alle modalità indicate dall'ISTAT, e che gli organi competenti sono gli enti provinciali per il turismo per i dati provinciali e aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

Visto il regolamento CE del 6 luglio 2011 n. 692/2011 relativo alle statistiche europee sul turismo, che abroga la direttiva comunitaria n. 1995/57/CE;

Visto il Programma statistico nazionale 2011/2013 Aggiornamento 2013 - prorogato dal D.L. 31 agosto 2013, n. 125 e il Programma statistico nazionale 2014-2016 in corso di approvazione in cui la "Rilevazione sulla capacità degli esercizi ricettivi" (codice IST-00138) e la "Rilevazione del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi" (codice IST-00139) sono comprese tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico;

Considerato che nel Psn 2011-2013 – Aggiornamento 2013 le sopra citate rilevazioni sono incluse nell'elenco delle rilevazioni che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Considerato, altresì, che, nelle more dell'entrata in vigore del Psn 2014-2016, la legge n. 125 del 30 ottobre 2013 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", proroga l'efficacia del Psn 2011-2013. Aggiornamento 2013 e dei relativi elenchi (indagini con obbligo di risposta e indagini sanzionabili);

Viste le circolari dell'ISTAT sulle rilevazioni della "Capacità degli esercizi ricettivi" e "Movimento clienti negli esercizi ricettivi" (in ultimo anno 2014 rispettivamente prot. n. 2984 del 17 febbraio 2014 e prot. n. 3443 del 21 febbraio 2014) che attribuiscono agli organi intermedi regionali, tra l'altro: la funzione di coordinamento delle attività degli enti territoriali sub-regionali e di definizione delle modalità di raccolta delle informazioni sul territorio di competenza;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in particolare l'allegato A.3 "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopo statistico e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale;

Visto l'art. 109 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l'obbligo per le strutture ricettive di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042 "Riordinamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo" (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 ottobre 1960, n. 245);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044 "Riordinamento degli enti provinciali del turismo" (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 ottobre 1960, n. 245) e in particolare l'art. 2 (modificato dall'art. 2 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203) che attribuiva agli enti provinciali il compito di sovrintendere nell'ambito delle rispettive province a tutte le attività turistiche ed in particolare il compito di raccogliere ed elaborare i dati statistici interessanti il turismo, con la collaborazione, ove occorra, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria ed agricoltura, delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo e di ogni altro ente operante nella provincia;

Vista la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 "Istituzione della provincia regionale";

Visto il decreto del Presidente della Regione Sicilia 19 settembre 1986 "Trasformazione degli enti provinciali per il turismo in aziende autonome provinciali per l'incremento turistico" (in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 18 ottobre 1986, n. 51) e in particolare l'art. 2, lettera d);

Vista la legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 e, in particolare, l'art. 4 "Soppressione delle aziende autonome di soggiorno e turismo e istituzione dei servizi turistici regionali" che recita "in luogo delle soppresse aziende autonome di soggiorno e turismo sono istituiti, secondo le procedure della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i servizi turistici regionali quali servizi del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo in numero di almeno uno per ogni provincia" e l'art. 5 "Soppressione delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico" (AAPIT), comma 2, che assegna alle province regionali, tra l'altro, le competenze delle AAPIT;

Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 "Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città Metropolitane" e, in particolare, l'art. 1 che prevede l'istituzione di nove liberi consorzi comunali, che in sede di prima applicazione e fino all'approvazione della legge di cui all'art. 2 coincidono con le province regionali, le quali assumono la denominazione di "liberi consorzi comunali";

Viste la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 "Norme per il turismo" e le successive fonti normative in materia di turismo:

a) legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88 "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese";

b) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed il relativo decreto di attuazione 6 giugno 2002 (in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 26 luglio 2002 n. 34) ed in particolare gli artt. 41, comma 1, e 42 della legge;

c) legge regionale 2 agosto 2013, n. 11 "Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia";

Visti la legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 "Disciplina dell'agriturismo in Sicilia" e il decreto 8 agosto 2013 "Disposizioni in materia di agriturismo" (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 30 agosto 2013 n. 40);

Vista la legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 7 settembre 2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 e, in particolare, l'art. 6 "Disposizioni di adeguamento alla disciplina statale in tema di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)", di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, e l'art. 10 "Sportello unico attività produttive" (SUAP);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni", art. 3 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 novembre 2011, serie generale n. 267);

Visto l'art. 109 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l'obbligo per le strutture ricettive di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno;

Considerato che, in virtù del contratto di sponsorizzazione n. rep. 455 dell'11 febbraio 2014 approvato con D.D.G. n. 159 del 19 febbraio 2014, registrato dalla Corte dei conti il 21 marzo 2014, è stato realizzato un sistema informativo web-based per l'acquisizione, la gestione e l'elaborazione dei dati turistici;

Ravvisata la necessità di promuovere una gestione informatica e telematica condivisa della banca dati delle strutture ricettive e della rilevazione dei dati statistici nell'ottica di modernizzazione della P.A., di dematerializzazione della documentazione amministrativa e di ottimizzazione delle risorse economiche nell'assolvimento degli obblighi di legge;

Considerato che l'Osservatorio turistico del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha adottato un sistema per garantire il flusso delle statistiche ufficiali secondo le specifiche metodologiche dell'ISTAT e di EUROSTAT dei dati relativi alla capacità ricettiva e alla movimentazione turistica degli esercizi presenti nel territorio, classificati secondo la normativa regionale, nonché per la creazione di una unica banca dati di tutte le tipologie di esercizi ricettivi, alla quale potranno accedere gli uffici che intervengono nel procedimento amministrativo;

Decreta:

Art. 1

Istituzione del sistema di rilevazione telematico

1. E' istituito il sistema di rilevazione e invio telematico, ai fini ISTAT, dei dati relativi alla capacità ricettiva e alla movimentazione turistica giornaliera, delle strutture ricettive classificate secondo la normativa regionale. Il nuovo sistema informativo web-based, a cui si accederà attraverso il sito istituzionale dell'Osservatorio turistico del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo, entrerà a regime a partire dalla rilevazione dell'anno 2015.

2. La rilevazione, obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 322/89, riguarda tutte le tipologie di strutture ricettive della Regione (alberghi, residenze turistico-alberghiere, bed and breakfast e altri alloggi privati, aree di sosta, residence, agriturismi, campeggi, villaggi turistici, affittacamere professionali e non professionali, residenze d'epoca, case per ferie, case e appartamenti vacanze, rifugi escursionistici/alpini, ostelli).

3. Il sistema informativo integra due componenti:

a) quella relativa alla ricettività (anagrafica strutture, classifica, camere, letti, bagni, prezzi minimi e massimi per tipologia, servizi offerti alla clientela);

b) quella relativa al movimento dei clienti nelle strutture ricettive (acquisizione, analisi e monitoraggio dei flussi turistici, gestione dei dati degli arrivi e delle presenze).

4. Ai sensi delle norme che disciplinano la materia, sono destinatari, a vario titolo, delle disposizioni contenute nel presente decreto:

a) gli organi di raccolta provinciali (province/consorzi di liberi comuni) e sub provinciali (servizi turistici regionali);

b) le strutture ricettive;

c) altri uffici/enti coinvolti (a titolo esemplificativo: comuni, sportelli unici attività produttive, ispettorati provinciali dell'agricoltura).

Art. 2

Finalità

1. Il sistema di invio telematico dei dati risponde a molteplici finalità, oltre a quella primaria dell'assolvimento dell'obbligo statistico, ed in particolare all'esigenza di semplificazione della procedura e di creazione di una banca dati unica e completa, contenente:

- dati sulle strutture ricettive;

- dati sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive;

- dati sulla capacità ricettiva e sull'occupazione delle camere;

- dati geo-spaziali delle strutture ricettive.

2. Il sistema consente, inoltre, livelli di accesso alla visualizzazione in tempo reale dei dati dei flussi turistici ed il confronto dei dati in forma aggregata del movimento complessivo, sia per tipologia sia per area geografica.

3. Il sistema, altresì, consente l'elaborazione della schedina degli alloggiati per l'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 109 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

4. E' prevista, inoltre, la possibilità di una restituzione di informazioni (feedback) complessive sul soggiorno da parte dei turisti che hanno visitato la Regione Sicilia sull'esperienza della destinazione turistica, al fine di consentire all'Osservatorio turistico regionale l'analisi e lo studio del sistema turistico e di contribuire ad orientare le strategie volte a superare le eventuali criticità emerse.

Art. 3

Gestione anagrafica e dati capacità ricettiva

1. L'accesso alla piattaforma telematica sarà consentito previo accreditamento degli uffici che intervengono nel procedimento.

2. Lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 160/2010, comunica la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista dall'art. 19 della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, alla provincia regionale, oggi libero consorzio di comuni, che interviene nel procedimento ai fini dell'inserimento nella piattaforma telematica.

3. Gli uffici di ciascuna provincia (oggi libero consorzio), competenti in materia di strutture ricettive e di statistica, alla ricezione di una richiesta di classificazione da parte di una struttura ricettiva, e/o di una comunicazione dal SUAP, provvederanno ad inserire i dati nei campi dedicati nel sistema, nonché i relativi documenti digitalizzati.

4. Gli stessi uffici inseriranno, altresì, nel sistema tutte le variazioni relative alle strutture ricettive di competenza: variazione anagrafica, di classifica, di capacità ricettiva, di prezzi, di servizi, oltre alle eventuali chiusure temporanee e/o cessazioni di attività.

5. Il sistema genera i modelli di rilevazione statistica previsti dall'ISTAT che vengono trasmessi dagli organi intermedi provinciali.

Art. 4

Gestione dati movimento clienti

1. L'accesso alla piattaforma telematica sarà consentito previo accreditamento delle strutture ricettive che riceveranno le credenziali di accesso.

2. La comunicazione dei flussi turistici deve avvenire giornalmente attraverso una piattaforma informatica che permette la registrazione (check-in) e la partenza (checkout) dell'ospite e l'invio dei dati sull'occupazione delle camere, da parte della struttura ricettiva.

3. La struttura ricettiva potrà adempiere contestualmente ai diversi obblighi normativi e trasmettere i dati e le informazioni agli enti competenti utilizzando l'opzione più congeniale alla propria organizzazione aziendale:

a) la struttura che non dispone di un sistema gestionale compilerà una apposita scheda informatizzata resa disponibile dall'Amministrazione regionale che consente di effettuare la registrazione (check-in) dell'ospite e produrre la schedina degli alloggiati per l'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 109 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, oltre all'invio dei dati giornalieri per i flussi turistici (arrivi, partenze, presenze, camere occupate);

b) la struttura che dispone di un proprio sistema gestionale invierà i dati, come da protocollo tecnico stabilito dall'Amministrazione che prevede le funzioni di check-in, check-out, occupazione camere, chiusura giornaliera, tramite il proprio applicativo gestionale.

4. Resta di competenza dell'organo di raccolta sub provinciale (Servizio turistico regionale) la validazione dei dati relativi al territorio di competenza presenti sul sistema, prima dell'effettivo invio in forma aggregata da parte dell'organo di raccolta provinciale competente all'ISTAT, secondo i modelli elettronici previsti.

Art. 5

Documentazione tecnica

1. Il manuale d'uso sarà scaricabile on-line direttamente dal sito istituzionale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo a seguito di apposito avviso.

2. Il protocollo di comunicazione previsto per una corretta comunicazione dei dati potrà essere scaricato dalle società produttrici di software per la gestione alberghiera on line direttamente dal sito istituzionale.

Art. 6

Obbligo di riservatezza

1. I dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di segreto statistico e saranno diffusi in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile risalire ai soggetti che li hanno forniti o ai quali si riferiscono.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 25 luglio 2014.

STANCHERIS