
ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DECRETO 23 luglio 2014
G.U.R.S. 8 agosto 2014, n. 32
Disposizioni in materia di impianti termici degli edifici nel territorio della Regione Siciliana.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878 relativo alle norme di attuazione dello Statuto;
Visto il titolo II della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante un quadro organico di disposizioni per il contenimento dei consumi di energia negli edifici;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, contenente disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso agli atti e per una migliore funzionalità dell'attività amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 che disciplina le attività di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660 "Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che stabilisce, all'art. 30, comma 5, che le regioni svolgano funzioni di coordinamento e assistenza agli enti locali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 412/93 che prevede, nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed assistenza, che le Regioni promuovano, altresì, nel rispetto delle specifiche competenze, l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti e organi preposti alla vigilanza sugli impianti termici;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia ed, in particolare, l'articolo 10;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 192/2005;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione della predetta direttiva 2006/32/CE ed in particolare il comma 6 dell'articolo 18;
Visto il D.D.G. del 3 marzo 2011, n. 65, recante disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici nel territorio della Regione Siciliana;
Visto il decreto legislativo 28 marzo 2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
Visto il D.D.G. 1 marzo 2012, n. 71 del Dipartimento dell'energia, recante disposizioni in materia di impianti termici degli edifici nel territorio della Regione Siciliana;
Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale prot. n. 21844-123/11/2012 dell'1 agosto 2012 inerente "Disposizioni in materia di impianti termici degli edifici nel territorio della Regione Siciliana".
Vista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante "Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";
Visto il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90, recante: "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale";
Vista la circolare 20 novembre 2013 dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, contenente "Disposizioni in materia di impianti termici";
Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2014, contenente "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013";
Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2014 di proroga al 15 ottobre 2014 del termine entro cui dovranno essere adeguati i libretti degli impianti termici;
Considerato che nel sistema legislativo nazionale vigente gli impianti termici sono soggetti ad un quadro complesso di norme per le finalità di risparmio energetico, tutela dell'ambiente e sicurezza dei cittadini e che a tale quadro corrisponde una pluralità di organismi ciascuno titolare di specifiche funzioni, con il rischio, concreto, che ciascun ente venga ad avere una visione circoscritta al proprio settore di competenza;
Ritenuto nell'ambito delle proprie attribuzioni, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 74/13, fornire disposizioni di attuazione in materia di impianti termici degli edifici nel territorio della Regione Siciliana;
Decreta:
Registrazione impianti termici
E' fatto obbligo della registrazione degli impianti termici al catasto regionale istituito con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia dell'1 marzo 2012 n. 71.
Per gli impianti esistenti la registrazione dovrà avvenire entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
I nuovi impianti dovranno essere registrati entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta installazione.
La registrazione dovrà essere effettuata dai titolari degli impianti termici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, per il tramite degli installatori/manutentori regolarmente iscritti nell'elenco di cui all'art. 3.
La registrazione degli impianti termici, nonché gli aggiornamenti degli interventi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, dovranno effettuarsi esclusivamente per via telematica e secondo le indicazioni fornite attraverso il sito web del Dipartimento dell'energia.
La mancata registrazione degli impianti e degli interventi previsti comporterà il mancato assolvimento di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.
Controllo e manutenzione degli impianti termici
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.
Elenco dei soggetti abilitati all'installazione e manutenzione degli impianti termici
Con il presente decreto è istituito, presso l'Amministrazione regionale, l'elenco dei soggetti abilitati all'installazione ed alla manutenzione degli impianti termici ricadenti sul territorio della Regione Siciliana, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.
La richiesta dovrà essere formulata secondo il modello reperibile sul portale internet della Regione Siciliana e inoltrata, da parte dei soggetti interessati, al Dipartimento regionale dell'energia che curerà la tenuta e l'aggiornamento del suddetto elenco.
A seguito della richiesta presentata dai soggetti interessati, sarà rilasciato un numero identificativo personale attestante l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti installatori/manutentori.
Controlli
Il Dipartimento regionale dell'energia potrà disporre verifiche e controlli, anche a campione. A tal fine potranno essere richiesti ai soggetti interessati e agli enti competenti i documenti tecnici ed amministrativi ritenuti necessari.
Clausola di cedevolezza
In applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo n. 192/05 e dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, nel territorio della Regione siciliana, fino all'emanazione di una specifica normativa regionale, si applicano le disposizioni statali in materia di accertamento ed ispezione sul rendimento di combustione e sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici.