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ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

DECRETO 16 dicembre 2015

G.U.R.S. 15 gennaio 2016, n. 3

Rivalutazione dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79, 5 dicembre 1977, n. 95, ed ai programmi ad esse assimilabili.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista l'art. 20 della legge n. 457 del 5 agosto 1978 e successive modifiche ed integrazioni, che ha fissato i limiti massimi di reddito per l'accesso ai mutui agevolati, degli assegnatari di alloggi destinati a essere ceduti in proprietà e/o in locazione Visto l'art. 3 della legge n. 457 del 5 agosto 1978 sopra citata, che al comma 1, lett. o), stabilisce - tra l'altro - le modalità per la determinazione e la revisione dei suddetti limiti di reddito degli assegnatari di alloggi di edilizia agevolata;

Visto l'art. 13 del decreto legge n. 629 del 19 dicembre 1979 [N.d.R. recte: decreto legge n. 629 del 15 dicembre 1979], convertito dalla legge n. 25 del 16 febbraio 1980 [N.d.R. recte: legge n. 25 del 15 febbraio 1980], che ha stabilito - tra l'altro - che l'aggiornamento dei limiti di reddito può avere periodicità annuale;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 con il quale la competenza in materia di edilizia residenziale pubblica è stata trasferita alle regioni;

Vista la legge regionale n. 79 del 20 dicembre 1975 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 95 del 5 dicembre 1977 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 37 del 30 maggio 1984 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 [N.d.R. recte: legge regionale 27 luglio 1997, n. 25], che prevede che i limiti di reddito previsti dai programmi di edilizia agevolata-convenzionata vengano rivalutati sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fissato dall'ISTAT;

Vista la circolare 12 maggio 2005 avente a oggetto "Adempimenti da porre in essere per fruire dei benefici previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, per tutti gli interventi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata e programmi ad essa assimilabili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 24 del 2005;

Visto il decreto del dirigente generale del 14 marzo 2014 avente a oggetto "Rivalutazione dei limiti di reddito dei beneficiari di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 ed alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95", con il quale sono stati rivalutati i limiti di reddito, alla data dell'ottobre 2013;

Visto l'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati determinato dall'ISTAT, nel periodo novembre 2013 - agosto 2015;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'aggiornamento dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 ed alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95;

Ravvisata, altresì, l'opportunità di procedere alla rivalutazione di tali limiti di reddito per tutte le leggi, nazionali e regionali come sopra richiamate afferenti i programmi di edilizia agevolata-convenzionata (legge 5 agosto 1978, n. 457 e le leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95), nonchè per gli interventi ad essa assimilabili, nello specifico "20000 alloggi in affitto", "Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" e "Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città" ed in generale per tutti i programmi futuri di edilizia sociale, ed ancora per gli alloggi di cui all'art. 8 della legge n. 179/1992 e successive modifiche ed integrazioni (abitazioni in locazione per un periodo non inferiore ad anni 8);

Decreta:

Art. 1

I limiti di reddito per l'accesso ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata ex legge n. 457/1978 e programmi ad essa assimilabili, come specificati in premessa, sono fissati come segue:

a) Alloggi realizzati da cooperative a proprietà indivisa: reddito complessivo fino a euro 22.238,00 - con un rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento pari al 20%.

b) Alloggi realizzati da imprese e cooperative a proprietà individuale, da privati e da enti pubblici:

b.1.) reddito complessivo fino a euro. 22.238,00 - con un rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento pari al 30%;

b.2) reddito complessivo da euro 22.238,01 a euro 26.685,00 - con un rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento pari al 50%;

b.3) reddito complessivo da euro 26.685,01 a euro 44.475,00 - con un rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento pari al 70%.

Art. 2

I limiti di reddito per l'accesso ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, ex leggi regionali n. 79/1975 e n. 79/1977 [N.d.R. recte: n. 95/1977], sono fissati come segue:

a) Alloggi realizzati da cooperative a proprietà indivisa:

reddito complessivo fino a euro 26.868,00 - con un rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento pari al 15%.

b) Alloggi realizzati da cooperative a proprietà individuale:

reddito complessivo fino a euro 44.781,00 - con un rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento pari al 25%.

Art. 3

Il limite massimo di reddito per l'accesso ai benefici di cui ai programmi "20000 alloggi in affitto", "Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile", "Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città" e per tutti i programmi di edilizia sociale è determinato in euro 44.475,00.

Il limite massimo di reddito per l'accesso ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata ex legge n. 457/1978 ed ai sensi dell'art. 8 della legge n. 179/1992 e successive modifiche ed integrazioni (abitazioni in locazione per un periodo non inferiore ad anni 8) è determinato in euro 44.475,00.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 21 della legge n. 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni ed in relazione al punto I.1.1 Determinazione del reddito della circolare 12 maggio 2005 sopra citata, si intende che per la determinazione del reddito si fa riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare, diminuito di euro 516,46 per ciascun figlio a carico.

Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi ultimi, dopo la detrazione per i figli a carico, dovranno essere calcolati nella misura del 60%.

Art. 5

I limiti di reddito sopra determinati avranno efficacia per le richieste afferenti atti di assegnazione o preliminari di vendita con data certa dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 6

Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione online e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 16 dicembre 2015.

BELLOMO