
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 25 novembre 2015
G.U.R.S. 29 gennaio 2016, n. 5
Riparto della somma prevista dall'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 in favore dei comuni che intendono evitare situazioni di dissesto finanziario e agevolare le procedure di riequilibrio economico-finanziario adottato ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i..
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6, concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni";
Visto il comma 10 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, il quale, tra l'altro, ha autorizzato a decorrere dall'anno 2014 un limite massimo decennale di impegno nella misura annua di euro 4.000.000,00 da destinare alla concessione di contributi decennali ai comuni che intendono evitare situazioni di dissesto finanziario e agevolare le procedure di riequilibrio economico-finanziario adottato ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 e s.m.i., prevedendo che in caso di mancata approvazione del piano di riequilibrio, il contributo è revocato;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2015- 2017;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1149 del 15 maggio 2015, relativo alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata ed di quello della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2015/2017;
Visto il decreto del dirigente del servizio n. 517 del 30 dicembre 2014, con il quale a valere sulle disponibilità iscritte sul capitolo 191313 del bilancio della Regione a decorrere dell'esercizio finanziario 2014 è stato assunto l'impegno decennale di euro 40.000.000,00 da destinare ai comuni che intendono evitare situazioni di dissesto finanziario ed agevolare le procedure di riequilibrio economico- finanziario adottate ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 e s.m.i.;
Visto il comma 7 dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che apporta ulteriori modifiche al predetto comma 10 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e stabilisce che i contributi previsti dalla norma medesima sono assegnati con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle autonomi locali "sulla base dei criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione - Autonomie locali";
Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 156, comma 2, 243 bis e 243 quater;
Visto il D.A. n. 181 del 29 luglio 2015, con il quale sono stati individuati i criteri per il riparto delle somme da destinare ai comuni che intendono evitare situazioni di dissesto finanziario e agevolare le procedure di riequilibrio economico-finanziario adottate ai sensi dell'art. 243 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
Considerato che l'art. 1 del D.A. n. 181 del 29 luglio 2015 stabilisce che:
1. a valere sulle pertinenti risorse di cui al comma 10 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazione, i contributi sono concessi ai comuni che hanno presentato istanza per la concessione del contributo ed adottato la delibera per l'avvio delle procedure di riequilibrio economico-finanziario prevista dal comma 1 dell'art. 243 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. entro il 30 settembre 2014, ed il cui piano non risulti definitivamente bocciato dalla Corte dei conti;
2. in caso di successiva mancata approvazione del piano di riequilibrio, i contributi siano revocati, in conformità a quanto previsto dal medesimo comma 10;
Considerato che l'art. 2 del D.A. n. 181 del 29 luglio 2015 stabilisce che i contributi destinati ad evitare situazioni di dissesto finanziario ed agevolare le procedure di riequilibrio economico-finanziario adottate ai sensi dell'art. 243 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., sono assegnati ai comuni ammessi al beneficio in rapporto alla popolazione residente al 31 dicembre 2013, fissando un tetto massimo complessivo del 50 per cento delle risorse disponibili per i comuni metropolitani;
Considerato che, in attuazione delle disposizioni del richiamato D.A. n. 181/2015, al fine di attualizzare e verificare i requisiti di ammissibilità al beneficio in argomento dei comuni che hanno presentato istanza entro il 30 settembre 2014 sono stati invitati a fornire le necessarie informazioni, mediante la compilazione di apposite schede, ed informati che nell'ipotesi di mancato riscontro si sarebbe proceduto alla definizione del relativo procedimento amministrativo, tenendo conto degli elementi in possesso dell'Amministrazione regionale;
Vista la nota n. 17717 del 16 novembre 2015, come integrata con l'annotazione in calce del dirigente del servizio 4/F.L., con la quale il responsabile del procedimento amministrativo ha comunicato che, a seguito dell'attività istruttoria svolta in conformità alle disposizioni sopra richiamate, delle istanze pervenute sono state valutate ammissibili n. 10 e non ammissibili n. 16, come dettagliatamente specificato negli allegati "A" e "B" alla medesima relazione;
Visto l'allegato "A" al presente decreto riguardante l'elenco dei comuni ammessi, nonché il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 10 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazione, secondo i criteri previsti dal citato articolo 2 del D.A. n. 181/2015;
Visto l'allegato "B" al presente decreto riguardante l'elenco dei comuni esclusi dal beneficio di cui al predetto comma 10, art. 6, legge regionale n. 5/2014, nel quale sono altresì precisate le motivazioni di esclusione;
Ritenuto di dovere approvare l'allegato "A", facente parte integrante del presente decreto;
Ritenuto, altresì, di dovere approvare l'allegato "B", facente parte integrante del presente decreto;
Ritenuto, per le motivazioni esposte, di dovere assegnare le risorse di cui al citato limite di impegno annuo di euro 4.000.000,00 destinate ad evitare situazioni di dissesto finanziario, ai comuni e nella misura indicata nella sezione "a" dell'allegato "A", fermo restando che in caso di mancata approvazione del piano di riequilibrio il contributo assegnato con il presente decreto sarà revocato;
Ritenuto, altresì, di dovere liquidare le somme assegnate ai comuni ammessi e per i quali, alla data del presente provvedimento, il relativo piano di riequilibrio risulta approvato dalla Corte dei conti, ai comuni indicati nella sezione "b" dell'allegato "A";
Per quanto indicato in premessa;
Decreta:
E' approvato l'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento, riguardante l'elenco dei comuni ammessi ai benefici economici di cui al comma 10 dell'art. 6 della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 e s.m.i., destinati ad evitare situazioni di dissesto finanziario.
Il limite di impegno annuo di euro 4.000.000,00, destinato alla concessione di contributi decennali per evitare situazioni di dissesto finanziario ai sensi del comma 10 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., è ripartito tra i comuni ammessi al beneficio come indicato nella sezione "a" dell'allegato "A" di cui all'articolo 1 del presente decreto.
A valere sull'impegno pluriennale n. 1 assunto nell'esercizio finanziario 2014 per l'importo complessivo di euro 40.000.000,00 con D.R.S. n. 517 del 30 dicembre 2014 (cap. 191313), è autorizzata la liquidazione in favore dei comuni indicati nella sezione "b" dell'allegato "A" di cui al precedente articolo e per i quali il relativo piano di riequilibrio risulta approvato dalla Corte dei conti.
Alla liquidazione dei contributi assegnati con il presente decreto in favore dei comuni indicati nella sezione "c" del citato allegato "A", si procederà con successivo provvedimento a seguito dell'approvazione, da parte della Corte dei conti, dei relativi piani di riequilibrio finanziario di cui al comma 3 dell'art. 243 quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
E' approvato l'allegato "B", che costituisce parte integrante del presente provvedimento, riguardante l'elenco dei comuni esclusi dai benefici di cui all'art. 1 del presente provvedimento.
In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare ed in osservanza a quanto disposto nell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale di questo Assessorato ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 25 novembre 2015.
MORALE
Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica in data 21 dicembre 2015, al n. 7031.