
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 18 novembre 2015
G.U.R.S. 4 dicembre 2015, n. 50
Misure di controllo per il contenimento della diffusione del virus della Blue tongue nel territorio della Regione Siciliana.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la direttiva del Consiglio n. 92/119/CEE relativa a "misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali";
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 di "Attuazione della direttiva n. 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva n. 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina" (nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 24 giugno 1999 - supplemento ordinario n. 120);
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Vista la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 "che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini";
Vista l'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001 "che stabilisce le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini";
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, che attua la direttiva n. 2000/75/CE;
Visto il regolamento CE n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 "relativo alle misure di applicazione della direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale";
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 contenente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Visto il regolamento CE n. 123/2009 della Commissione del 10 febbraio 2009 "recante modifica del regolamento CE n. 1266/2007";
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, contenente "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";
Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 17113 del 6 settembre 2013, relativa a "Blue tongue - disposizioni per la gestione della positività e per la movimentazione dei capi sensibili sul territorio nazionale";
Visto il dispositivo del Ministero della salute, prot. n. 5662-P del 14 marzo 2014, concernente "Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) - ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus della Blue tongue sul territorio nazionale";
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3139 del 29 giugno 2015, con il quale in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 156 del 22 giugno 2015, è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute;
Visto il dispositivo dirigenziale del Ministero della salute trasmesso con nota dello stesso Ministero prot. n. 15742 del 12 giugno 2015;
Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 20992 del 10 agosto 2015, concernente "Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) - modifica ed integrazione dispositivo dirigenziale prot. n. 5662 del 14 marzo 2014 e successive modifiche";
Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 24031 del 22 settembre 2015, concernente "Territori con infezione in atto per blue tongue. Chiarimenti";
Visto il proprio decreto n. 1626 del 28 settembre 2015, con il quale, a seguito della conferma di laboratorio della presenza virale, sono state istituite le relative zone di protezione e di sorveglianza in alcuni comuni della provincia di Messina;
Viste le modifiche e le integrazioni al dispositivo del Ministero della salute, prot. n. 5662-P del 14 marzo 2014, da ultimo apportate dallo stesso Ministero con il dispositivo n. 24851 dell'1 ottobre 2015 in relazione al riscontro di una positività in PCR per BTV4 in provincia di Messina;
Visto il proprio decreto n. 1744 del 14 ottobre 2015, con il quale, a seguito della conferma di laboratorio della presenza virale, sono state istituite le relative zone di protezione e di sorveglianza in alcuni comuni della provincia di Siracusa e Ragusa;
Viste le ulteriori modifiche e integrazioni al dispositivo del Ministero della salute, prot. n. 5662-P del 14 marzo 2014, da ultimo apportate dallo stesso Ministero con dispositivo n. 27626 del 2 novembre 2015 in relazione al riscontro di positività in PCR per BTV4 in provincia di Siracusa;
Considerato che in relazione alla evoluzione del quadro epidemiologico regionale il Ministero della salute, con provvedimento n. 27913 del 5 novembre 2015, ha esteso le restrizioni per i sierotipi 1, 4 e 16 a tutto il territorio regionale onde agevolare le movimentazioni interne, fermo restando il rigoroso rispetto delle misure di controllo della malattia previste dalle vigenti disposizioni, ivi compresa l'effettuazione delle attività di sorveglianza previste dal vigente programma di controllo, al fine di impedire l'ulteriore propagazione dei sierotipi circolanti;
Considerato che per assicurare un efficace controllo della malattia è opportuno uniformare le disposizioni regionali alle misure stabilite dal Ministero della salute con i provvedimenti sopra riportati;
Ritenuto, alla luce delle disposizioni ministeriali appena citate, di dovere revocare i predetti decreti dirigenziali di questo Dipartimento e di dovere confermare il rigoroso rispetto delle misure di controllo della malattia previste dalle vigenti disposizioni, ivi compresa l'effettuazione delle attività di sorveglianza previste dal vigente programma di controllo;
Decreta:
Per quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto, e con riferimento particolare per quanto riportato nel provvedimento del Ministero della salute n. 27913 del 5 novembre 2015, vengono revocati i decreti dirigenziali n. 1626 del 28 settembre 2015 e n. 1744 del 14 ottobre 2015.
Ai fini della gestione dei focolai di blue tongue da sierotipi 1, 4 e 16 è dichiarato "territorio in restrizione da blue tongue - sierotipi 1, 4 e 16" l'intero territorio regionale.
In presenza di "casi sospetti o confermati di blue tongue" i territori con infezione in atto vengono individuati secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni entro un raggio di quattro chilometri dall'azienda sede di focolaio.
All'interno della Regione Siciliana la movimentazione al di fuori dei territori con infezione in atto di animali appartenenti alle specie recettive è consentita nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:
a) che gli animali siano stati vaccinati contro i sierotipi presenti e siano ancora nel periodo d'immunità garantito nelle specifiche del vaccino. L'avvenuta vaccinazione deve essere registrata sul sistema informativo secondo quanto previsto dalle disposizioni ministeriali;
b) che gli animali siano destinati alla macellazione immediata presso impianti autorizzati situati nel territorio regionale. Tali movimentazioni devono essere effettuate nelle ore diurne e devono essere scortate dal modello 4 compilato elettronicamente tramite le apposite funzionalità previste dalla Banca Dati Nazionale.
Per quanto altro non previsto dal presente decreto in materia di movimentazione degli animali e, in particolare, per le movimentazioni fuori Regione, si applicano le vigenti disposizioni ministeriali con particolare riguardo per le disposizioni contenute nel dispositivo dirigenziale prot. n. 15742 del 12 giugno 2015.
Le stesse disposizioni riportate dal predetto dispositivo dirigenziale prot. n. 15742 del 12 giugno 2015 si applicano altresì per ciò che riguarda i tempi e le modalità di estinzione dei focolai di Blue tongue.
Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarà punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.
Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e al gestore del sito istituzionale di questo Assessorato.
Sarà, altresì, trasmesso alle aziende sanitarie provinciali della Regione, al Ministero della salute, al Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche (CESME) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Abruzzo e Molise di Teramo e agli Uffici territoriali di Governo presenti nel territorio regionale.
Palermo, 18 novembre 2015.
TOZZO