Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1780, a decorrere dal 14 novembre 2022.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1986 DELLA COMMISSIONE, 11 novembre 2015

G.U.U.E. 12 novembre 2015, n. L 296

Modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011. (Testo rilevante ai fini del SEE)

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1780, a decorrere dal 14 novembre 2022.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 2 dicembre 2015

Applicabile dal: 2 dicembre 2015 (vedi nota)

Nota:

L'articolo 3 si applica a decorrere dal 18 aprile 2016.

_____________________________________________________________________________________

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1780, a decorrere dal 14 novembre 2022.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (1), in particolare l'articolo 3 bis,

vista la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (2), in particolare l'articolo 3 bis,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (3), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, l'articolo 52, paragrafo 2, e l'articolo 64,

vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (4), in particolare l'articolo 33, paragrafi 1 e 2,

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (5), in particolare l'articolo 51, paragrafi 1 e 2, l'articolo 75, paragrafo 3, e l'articolo 79, paragrafo 3,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (6), in particolare l'articolo 71, paragrafi 1 e 2, l'articolo 92, paragrafo 3, e l'articolo 96, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1) Le direttive 89/665/CEE e 2014/24/UE stabiliscono che gli appalti pubblici di forniture, lavori e servizi devono essere pubblicizzati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. E' opportuno che i bandi e gli avvisi destinati alla pubblicazione comprendano le informazioni stabilite in tali direttive.

2) Le direttive 92/13/CEE e 2014/25/UE stabiliscono che gli appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali devono essere pubblicizzati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. E' opportuno che i bandi e gli avvisi destinati alla pubblicazione comprendano le informazioni stabilite in tali direttive.

3) La direttiva 2009/81/CE stabilisce che taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza devono essere pubblicizzati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. E' opportuno che i bandi e gli avvisi destinati alla pubblicazione comprendano le informazioni stabilite in tale direttiva.

4) Le direttive 89/665/CEE, 92/13/CEE e 2014/23/UE stabiliscono che le concessioni di lavori e di servizi devono essere pubblicizzate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. E' opportuno che i bandi e gli avvisi destinati alla pubblicazione comprendano le informazioni stabilite in tali direttive.

5) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 della Commissione (7) stabilisce i modelli di formulari previsti dalle direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE, 2009/81/CE, 89/665/CEE e 92/13/CEE.

6) Ai fini della conformità alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e della piena efficacia delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, è necessario adeguare i modelli di formulari allegati al regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 e aggiungerne di nuovi. Dati il numero e la portata degli adeguamenti necessari, è opportuno sostituire il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011.

7) Tuttavia, se uno Stato membro dà attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE ovvero alle modifiche della direttiva 89/665/CEE o della direttiva 92/13/CEE in data antecedente il termine del 18 aprile 2016, dopo tale data le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di tale Stato membro dovrebbero usare soltanto i modelli di formulari stabiliti dal presente regolamento di esecuzione, in quanto solo questi garantiscono la conformità ai requisiti giuridici delle direttive nuove o modificate.

8) La direttiva 2009/81/CE non ha subito modifiche; restano quindi invariati i modelli di formulari in essa previsti, che è opportuno continuare a usare fino all'abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011.

9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 395 del 30.12.1989.

(2)

GU L 76 del 23.3.1992.

(3)

GU L 216 del 20.8.2009.

(4)

GU L 94 del 28.3.2014.

(5)

GU L 94 del 28.3.2014.

(6)

GU L 94 del 28.3.2014.

(7)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento (CE) n. 1564/2005 (GU L 222 del 27.8.2011).

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1780, a decorrere dal 14 novembre 2022.

Art. 1

Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano i modelli di formulari di cui agli allegati I, II, III, da VIII a XI, XVII e XVIII del presente regolamento ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei bandi e degli avvisi di cui agli articoli 48, 49, 50, 72, 75 e 79 della direttiva 2014/24/UE.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1780, a decorrere dal 14 novembre 2022.

Art. 2

Gli enti aggiudicatori utilizzano i modelli di formulari di cui agli allegati da IV a XI, XVII e XIX del presente regolamento ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei bandi e degli avvisi di cui agli articoli da 67 a 70, 89, 92 e 96 della direttiva 2014/25/UE.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1780, a decorrere dal 14 novembre 2022.

Art. 3

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano i modelli di formulari di cui agli allegati da XIII a XVI del presente regolamento ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei bandi e degli avvisi di cui agli articoli 30 e 52 e all'articolo 60, paragrafo 4, secondo trattino, della direttiva 2009/81/CE.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1780, a decorrere dal 14 novembre 2022.

Art. 4

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano i modelli di formulari di cui agli allegati XI, XVI, XX, XXI e XXII del presente regolamento ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei bandi e degli avvisi di cui agli articoli 31, 32 e 43 della direttiva 2014/23/UE.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1780, a decorrere dal 14 novembre 2022.

Art. 5

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano il modello di formulario di cui all'allegato XII del presente regolamento ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'avviso di cui all'articolo 2 quinquies, paragrafo 4, secondo trattino, delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1780, a decorrere dal 14 novembre 2022.

Art. 6

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori trasmettono i formulari all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica utilizzando l'applicazione in linea eNotices o il sistema eSender di TED.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1780, a decorrere dal 14 novembre 2022.

Art. 7

Sono stabiliti i modelli di formulari elencati qui di seguito.

Elenco dei modelli di formulari

Modello di formulario 1: "Avviso di preinformazione" - allegato I

Modello di formulario 2: "Bando di gara" - allegato II

Modello di formulario 3: "Avviso di aggiudicazione di appalto" - allegato III

Modello di formulario 4: "Avviso periodico indicativo - Servizi di pubblica utilità" - allegato IV

Modello di formulario 5: "Bando di gara - Servizi di pubblica utilità" - allegato V

Modello di formulario 6: "Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità" - allegato VI

Modello di formulario 7: "Sistema di qualificazione - Servizi di pubblica utilità" - allegato VII

Modello di formulario 8: "Avviso relativo al profilo di committente" - allegato VIII

Modello di formulario 12: "Avviso di concorso di progettazione" - allegato IX

Modello di formulario 13: "Risultati di concorso di progettazione" - allegato X

Modello di formulario 14: "Rettifica" - allegato XI

Modello di formulario 15: "Avviso volontario per la trasparenza ex ante" - allegato XII

Modello di formulario 16: "Avviso di preinformazione - Difesa e sicurezza" - allegato XIII

Modello di formulario 17: "Bando di gara - Difesa e sicurezza" - allegato XIV

Modello di formulario 18: "Avviso di aggiudicazione di appalto - Difesa e sicurezza" - allegato XV

Modello di formulario 19: "Avviso di subappalto - Difesa e sicurezza" - allegato XVI

Modello di formulario 20: "Avviso di modifica" - allegato XVII

Modello di formulario 21: "Servizi sociali e altri servizi specifici - Appalti pubblici" - allegato XVIII

Modello di formulario 22: "Servizi sociali e altri servizi specifici - Servizi di pubblica utilità" - allegato XIX

Modello di formulario 23: "Servizi sociali e altri servizi specifici - Concessioni" - allegato XX

Modello di formulario 24: "Bando di concessione" - allegato XXI

Modello di formulario 25: "Avviso di aggiudicazione di concessione" - allegato XXII

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1780, a decorrere dal 14 novembre 2022.

Art. 8

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 è abrogato con effetto dal 18 aprile 2016.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1780, a decorrere dal 14 novembre 2022.

Art. 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 3 si applica a decorrere dal 18 aprile 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1780, a decorrere dal 14 novembre 2022.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1780, a decorrere dal 14 novembre 2022.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1780, a decorrere dal 14 novembre 2022.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1780, a decorrere dal 14 novembre 2022.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1780, a decorrere dal 14 novembre 2022.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1780, a decorrere dal 14 novembre 2022.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1780, a decorrere dal 14 novembre 2022.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1780, a decorrere dal 14 novembre 2022.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1780, a decorrere dal 14 novembre 2022.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1780, a decorrere dal 14 novembre 2022.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1780, a decorrere dal 14 novembre 2022.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1780, a decorrere dal 14 novembre 2022.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1780, a decorrere dal 14 novembre 2022.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1780, a decorrere dal 14 novembre 2022.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1780, a decorrere dal 14 novembre 2022.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1780, a decorrere dal 14 novembre 2022.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1780, a decorrere dal 14 novembre 2022.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1780, a decorrere dal 14 novembre 2022.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1780, a decorrere dal 14 novembre 2022.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1780, a decorrere dal 14 novembre 2022.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1780, a decorrere dal 14 novembre 2022.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1780, a decorrere dal 14 novembre 2022.