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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 29 giugno 2015

G.U.R.S. 24 luglio 2015, n. 30

Disposizioni per l'accreditamento e verifiche delle aziende e fattorie didattiche. (1)

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale n. 25 del 9 giugno 1994 in materia di agriturismo e successive modifiche;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, recante disposizioni in materia di agriturismo;

Vista la legge regionale n. 5 del 2 agosto 2002 d'istituzione delle strade e delle rotte del vino;

Visto il decreto del dirigente generale n. 1262 del 27 ottobre 2010 in materia di accreditamento di aziende e fattorie didattiche;

Visto il decreto del dirigente generale n. 1661 del 10 agosto 2009 e successive modifiche recante disposizioni in materia di agriturismo;

Vista la legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 "Disciplina dell'agriturismo in Sicilia";

Visto il decreto del dirigente generale n. 4837 del 31 ottobre 2013, con il quale è stata abrogata la commissione regionale per l'accreditamento delle aziende e fattorie didattiche operanti in Sicilia;

Visto il decreto del Presidente della Regione reg. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 27 del 22 ottobre 2014, con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9";

Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, modificato dall'art 98 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, nel quale, tra l'altro, è previsto l'obbligo della pubblicazione per esteso dei decreti dirigenziali nel sito della Regione Siciliana, entro il temine perentorio di sette giorni dalla data di emissione degli stessi, pena la nullità dell'atto;

Visto il decreto del dirigente generale n. 548 del 12 febbraio 2015, con il quale sono stati definiti l'assetto organizzativo e le competenze delle strutture del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Visto il decreto del dirigente generale n. 2902 del 25 maggio 2015, con il quale è stato conferito al dott. Calogero Ferrantello l'incarico di dirigente del servizio IV - Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura - Leader, del Dipartimento agricoltura;

Considerata la necessità di modificare le attuali disposizioni in materia di accreditamento delle aziende e fattorie didattiche, mediante la sostituzione integrale del decreto del dirigente generale n. 1262 del 27 ottobre 2010;

A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Le attività culturali e didattiche di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 sono considerate, a tutti gli effetti, attività agrituristiche. Esse possono essere esercitate esclusivamente in aziende agricole accreditate ai sensi del presente decreto, che hanno adempiuto agli obblighi di acquisizione del nulla osta agrituristico e di segnalazione certificata d'inizio attività al comune competente per territorio. A riguardo, si applicano le disposizioni del decreto del dirigente generale n. 1661 del 10 agosto 2009 in materia di agriturismo.

Le attività didattiche possono essere esercitate autonomamente, anche in assenza di servizi di ospitalità e/o ristorazione, ed in eventuale associazione con l'attività di degustazione.

Art. 2

Le aziende agricole che esercitano le attività di cui al precedente art. 1 devono acquisire, preventivamente, specifico accreditamento rilasciato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Ai titolari delle aziende accreditate è consentito l'utilizzo del termine "Azienda o Fattoria didattica accreditata dalla Regione Siciliana". Il regime di esenzione dell'IVA, previsto dall'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è applicabile esclusivamente alle aziende e fattorie didattiche accreditate.

Le modalità dell'accreditamento sono quelle contenute nell'allegato "Disposizioni per l'accreditamento delle aziende e fattorie didattiche", che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3

L'accreditamento viene rilasciato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Dipartimento regionale dell'agricoltura, con provvedimento a firma del dirigente del servizio IV "Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura - Leader".

Art. 4

Le verifiche preventive in loco dei requisiti per l'accreditamento sono di competenza del Servizio IV - U.O. S4.01, che può delegare tale adempimento agli uffici servizi agricoltura, competenti per territorio.

La verifica triennale inerente il mantenimento dei requisiti delle aziende e fattorie accreditate è a cura del servizio IV - U.O. S4.01, delegabile agli uffici servizi agricoltura.

Sulla base degli esiti delle verifiche, l'accreditamento di cui all'art. 2 può essere temporaneamente sospeso o revocato in via definitiva, giusta comunicazione da effettuare anche al comune competente.

Art. 5

L'utilizzo, in qualsiasi forma e modalità, del termine "Azienda o Fattoria didattica accreditata dalla Regione siciliana" da parte di aziende agricole sprovviste dell'accreditamento di cui all'art. 2, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.14 della legge regionale n. 25/94 e successive modifiche.

Art. 6

Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del dirigente generale n. 1262 del 27 ottobre 2010.

Sono fatti salvi gli accreditamenti già rilasciati in applicazione delle precedenti disposizioni.

Il presente provvedimento non è soggetto a registrazione e verrà pubblicato nel sito della Regione Siciliana come previsto dall'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 29 giugno 2015.

BARRESI

N.B. - Gli allegati al decreto sono visionabili nelle news del 30 giugno 2015 del sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.