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ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

DECRETO 9 giugno 2015

G.U.R.S. 26 giugno 2015, n. 26

Disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle autolinee turistiche mediante l'utilizzo di autobus scoperti.

L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 6 del 18 gennaio 2013, con il quale sono state rimodulate le funzioni e i compiti dei Dipartimenti regionali, di cui all'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, ed ha sostituito il decreto del Presidente della Regione n. 12 del 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113;

Visto il decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296;

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

Visto l'art. 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

Visto l'art. 7 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale";

Considerato che l'art. 7 della legge regionale n. 9/2015 ha previsto che "...entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità con proprio decreto disciplina l'esecuzione della presente disposizione";

Ritenuta la necessità di migliorare i servizi turistici di trasporto e di agevolare la mobilità tra comuni a prevalente economia turistica, classificati ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28;

Ritenuto, in prima fase di applicazione dell'art. 7 della legge regionale n. 9/2015, di dover disciplinare i servizi turistici di trasporto di linea limitatamente all'utilizzo degli autobus scoperti, nelle more dell'individuazione della rete dei servizi minimi, onde evitare che si possano creare sovrapposizioni o interferenze con l'attuale rete del trasporto pubblico locale;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa citati, nelle more della definizione della normativa organica del settore del trasporto pubblico locale, si possono autorizzare servizi di linea con finalità turistica, d'ora in poi definiti "autolinee turistiche" mediante l'utilizzo di autobus scoperti, nell'ambito di un territorio comunale (autolinee turistiche comunali) o che colleghino due o più comuni contigui (autolinee turistiche regionali), a condizione che, in quest'ultimo caso, venga stipulata tra gli enti una apposita convenzione che regoli le modalità di esercizio (orari, percorsi e fermate), con assenza di contributi o corrispettivi da parte della pubblica amministrazione.

Art. 2

Per le autolinee turistiche comunali, la competenza al rilascio dell'autorizzazione è decentrata ai comuni, secondo le modalità previste dalla legge regionale 4 giugno 1964, n. 10.

Art. 3

Per le autolinee turistiche regionali, fermo restando che il rilascio dell'autorizzazione è di competenza dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, dovrà essere stipulata tra i comuni interessati apposita convenzione che regolamenti le modalità di esercizio (orari, percorsi e fermate).

Le autolinee turistiche regionali devono avere le seguenti caratteristiche:

1. valorizzare le attrattive turistiche che si trovano lungo il percorso delle stesse;

2. svolgersi con le caratteristiche di "tour", con tariffa unica per l'intero giro e con possibile salita e discesa dei passeggeri in corrispondenza delle fermate programmate;

3. itinerari, orari e frequenze predeterminate;

4. offerta indifferenziata al pubblico;

5. i tempi di percorrenza, relativi all'intero "tour", non devono essere superiori a 120 minuti o in alternativa la lunghezza complessiva del "tour" deve essere non superiore a km 50;

6. i periodi di attivazione del servizio devono essere compresi tra l'1 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno o in concomitanza di manifestazioni turistiche o particolari festività;

7. tariffa predeterminata dal vettore stesso, che dovrà essere di importo pari a quella individuata dall'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità con proprio decreto per i servizi pubblici di linea, aumentato almeno del 100%;

8. non potranno essere autorizzati percorsi che si esercitano su tratte autostradali, su strade a scorrimento veloce, su strade extraurbane principali. Su strade extraurbane secondarie non potranno essere autorizzati percorsi che, a giudizio dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, presentino potenziali elementi di pericolosità per l'incolumità dei passeggeri.

Le fermate dovranno essere ubicate, previa autorizzazione da parte dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, esclusivamente in prossimità di siti di interesse turistico. In ogni caso, per le autolinee turistiche regionali, dette fermate non potranno essere superiori a n. 5 nei comuni capoluogo di provincia e a n. 2 per ciascun rimanente comune.

Gli autobus da impiegare dovranno essere di dimensioni autorizzate da parte dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, di classe ambientale almeno "Euro 5" al momento dell'immatricolazione o dotati di motorizzazione alternativa.

Non si possono autorizzare servizi di linea turistica regionale la cui sovrapposizione consente di creare percorsi, senza soluzione di continuità, di lunghezza superiore a km 50 o con tempi di percorrenza superiore a minuti 120 con l'utilizzo dello stesso autobus.

Art. 4

Le autolinee turistiche regionali sono soggette a regime autorizzativo con rinnovo annuale rilasciato dall'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

Per ottenere le autorizzazioni di cui ai precedenti commi il soggetto richiedente, iscritto al registro delle imprese, di cui all'art. 2188 del codice civile, deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di autotrasportatore su strada di persone, di cui al regolamento comunitario n. 1071/2009 e D.D. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 291 del 25 novembre 2011;

b) possedere la certificazione relativa alla qualità aziendale, entro i due anni dal rilascio dell'autorizzazione, secondo le norme UNI EN ISO 9000, nella versione più recente rilasciata da organismi accreditati al sistema SINCERT;

c) applicare nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

d) rispettare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, del regolamento CEE n. 1191 del 26 giugno 1969, così come sostituito dal regolamento CEE n. 1893/91 del 20 giugno 1991, in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi di trasporto di persone soggetti ad obblighi di servizio pubblico;

e) disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio dell'autoservizio;

f) disporre di autobus classificati scoperti e limitatamente ai servizi di linea tra due o più comuni senza continuità abitativa tra gli stessi, di classe III/B, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004, n. 30;

g) ottenere, da parte dei competenti organi comunali, il nulla osta sulle aree di fermata ai sensi dell'art. 352 del regolamento d'attuazione ed esecuzione del codice della strada.

Art. 5

La domanda per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione, in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, è presentata all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, e contiene i seguenti elementi nonché le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), necessarie per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 4:

a) la denominazione o ragione sociale dell'impresa, la sede, il codice fiscale, il numero di partita I.V.A., le generalità del legale rappresentante, l'iscrizione al registro delle imprese. In caso di riunione di imprese tali dati devono essere riferiti anche a ciascuna delle imprese riunite;

b) dichiarazione relativa all'iscrizione al R.E.N., di cui al regolamento comunitario n. 1071/09. In caso di riunioni di imprese tale dichiarazione deve essere riferita a ciascuna delle imprese riunite;

c) dichiarazione relativa alla disponibilità di personale in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio dei servizi con indicazione del numero, qualifica, natura giuridica del rapporto di lavoro del personale e la tipologia dei contratti collettivi di lavoro applicati;

d) dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi di cui all'art. 1, comma 5, del regolamento CEE n. 1196/69 e successive modificazioni, di non gestire servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico ovvero, qualora l'impresa li gestisca, di rispettare gli obblighi inerenti la separazione contabile. In caso di riunione di imprese, tale dichiarazione deve essere riferita a ciascuna delle imprese riunite.

Alla domanda di cui al comma 1 è allegata la seguente documentazione:

a) scheda contenente il programma di esercizio del servizio con indicazione dell'orario, delle relazioni di traffico, fermate previste, distanze progressive, tempi di guida e di riposo dei conducenti, periodi e frequenze di esercizio;

c) cartina stradale in scala adeguata nella quale sono indicati il percorso e le fermate previste;

d) sistema tariffario da applicare con indicazione dei titoli di viaggio e relative tariffe, nonché le eventuali prestazioni o servizi compresi nella tariffa;

f) certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000, nella versione più recente rilasciata da organismi accreditati dal sistema SINCERT. In caso di riunione di imprese tale certificazione deve essere prodotta per ciascuna delle imprese riunite.

Art. 6

L'impresa, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, è tenuta a rispettare:

a) le condizioni previste dall'art. 4, dalla lettera a) alla lettera g);

b) le prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

c) le prescrizioni relative alla sicurezza del percorso e delle fermate, nonché quelle relative alla circolazione stradale stabilite dalle competenti autorità.

L'impresa è tenuta inoltre a:

a) comunicare al competente Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità l'eventuale intenzione di sospendere o cessare l'esercizio del servizio autorizzato. Tale comunicazione è inoltrata almeno trenta giorni prima della sospensione o cessazione del servizio e resa nota all'utenza per lo stesso periodo tramite appositi avvisi anche esposti all'interno degli autobus utilizzati;

b) tenere a bordo dell'autobus adibito a servizio la copia dell'autorizzazione certificata conforme dall'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;

c) adibire al servizio gli autobus in propria disponibilità aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, lettera f);

d) rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di viaggio nel quale debbono necessariamente figurare: la denominazione dell'impresa emittente, la località di partenza e di destinazione, il periodo di validità e la tariffa, nonché tutti gli elementi previsti dalla normativa fiscale;

e) attivare l'esercizio del servizio entro sessanta giorni dalla data di inizio prevista dall'autorizzazione;

f) applicare le tariffe indicate nella domanda di autorizzazione e comunicare all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità ogni variazione delle stesse. La comunicazione è inoltrata almeno venti giorni prima dell'applicazione;

g) comunicare tempestivamente all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità le variazioni di percorso e di fermata derivanti da casi di forza maggiore, nonché attenersi alle indicazioni fornite dalla citata Amministrazione in materia di itinerari provvisori conseguenti ad eventuali interruzioni stradali derivanti da lavori, chiusure temporanee e simili.

Art. 7

L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità dispone controlli e verifiche periodiche sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 e sul rispetto, da parte delle imprese autorizzate, degli obblighi di cui all'art. 6, al fine di assicurare la leale e corretta concorrenza tra le imprese esercenti i servizi di linea autorizzati, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto.

A tal fine i funzionari del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, muniti di apposita tessera di libera circolazione e vigilanza, potranno salire a bordo degli autobus per effettuare controlli e verificare il corretto svolgimento del servizio autorizzato.

Art. 8

Sanzioni amministrative e pecuniarie

Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 285/92, e successive modifiche, sono soggette a sanzioni amministrative e pecuniarie, le seguenti ulteriori infrazioni:

a) infrazioni riguardanti variazione del percorso, salvo i casi di forza maggiore e l'effettuazione di fermate non autorizzate.

Le infrazioni rientranti in tale tipologia sono sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 1.500,00;

b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, quest'ultima intesa come il complesso delle norme dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati e al loro specifico impiego nel servizio e sia a riguardo ai conducenti. Tali infrazioni si sostanziano per quanto riguarda i veicoli all'effettuazione da parte di una impresa in possesso di autorizzazione, ad esercitare autolinee turistiche con autobus non autorizzati dalla Regione Siciliana e/o non in regola con la revisione, e/o non muniti dei sistemi antincendio e di sicurezza. Per quanto riguarda i conducenti le infrazioni si sostanziano nel mancato rispetto dei tempi di guida e riposo degli autisti, nelle mancate visite annuali cui sottoporre i conducenti ai sensi del D.M. n. 88/99 e s.m.i. e sia nell'utilizzo di conducenti senza regolare contratto di lavoro.

Le infrazioni rientranti in tale tipologia sono sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 1500,00;

c) rilascio di biglietto con tariffa diversa da quella autorizzata o con possibilità di frazionamento tariffario o con possibilità di utilizzo ripetuto sullo stesso percorso.

Le infrazioni rientranti in tale tipologia sono sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 1.500,00.

I versamenti per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono da imputare al "Capitolo 2301, capo 8, del bilancio della Regione Siciliana".

Gli organi accertatori che hanno provveduto all'accertamento delle sopracitate sanzioni inviano il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 al Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, quale autorità competente.

Art. 9

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di linea turistico-regionale nei casi disciplinati dal presente decreto.

1) L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità procede alla sospensione quando un'impresa commette nel corso di un anno infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'art. 8 del presente decreto quando il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione è pari o superiore a tre.

La sospensione dell'autorizzazione in tali casi varia da un minimo di venti ad un massimo di quaranta giorni.

Si procede, altresì, alla sospensione dell'autorizzazione qualora l'impresa non dimostri di possedere la certificazione relativa alla qualità aziendale, trascorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione o non dichiari, nei casi previsti dal presente decreto, la separazione contabile.

1) L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana procede alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di linea turisticoregionale:

a) in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CE n. 1071/09, e cancellazione dal R.E.N.;

b) quando un'impresa effettua il servizio con l'autorizzazione sospesa o incorre, nell'arco di tre anni consecutivi, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a 90 giorni;

c) quando l'impresa non è in possesso della certificazione relativa alla qualità aziendale, decorsi tre anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione o quando è stato riscontrato il mancato rispetto, laddove previsto, della separazione contabile.

L'impresa che è incorsa nel provvedimento di revoca dell'autorizzazione può richiederne una nuova autorizzazione al trascorrere di un anno dall'intervenuto provvedimento di revoca.

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

Sono fatte salve le linee turistiche con autobus scoperto, autorizzate ai sensi della direttiva assessoriale prot. n. 57500 del 9 luglio 2013, anche se non ancora rinnovate per l'anno 2015, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I procedimenti relativi alle istanze presentate per il rilascio di autorizzazioni per servizi di linea con autobus scoperti, ai sensi della direttiva assessoriale prot. n. 57500 del 9 luglio 2013, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si concludono secondo le modalità previste dal presente decreto.

Tutte le aziende già autorizzate ai sensi della direttiva assessoriale prot. n. 57500 del 9 luglio 2013 dovranno adeguarsi alle prescrizioni del presente decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Art. 11

Il presente decreto non comporta oneri a carico della Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito istituzionale.

Palermo, 9 giugno 2015.

PIZZO

N.B. - Il decreto non è soggetto a visto della Ragioneria centrale.