
ASSESSORATO DELLA SALUTE
CIRCOLARE 25 maggio 2015, n. 4
G.U.R.S. 12 giugno 2015, n. 24
Direttiva per l'accreditamento istituzionale delle strutture eroganti prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26, legge n. 833/78, e delle strutture eroganti prestazioni sanitarie in favore di soggetti affetti da disturbo autistico.
AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI
Come è noto, l'art. 26 della legge n. 833/78 prevede che le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti da qualunque causa, vengano erogate, quando l'Azienda sanitaria provinciale non sia in grado di fornire il servizio direttamente, mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni aventi i requisiti indicati dalla legge.
Il superiore dettato legislativo viene riaffermato con la legge n. 104/92, nella quale all'art. 3 è previsto che la persona affetta da handicap ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
Anche la Regione Siciliana con il Piano sanitario regionale "Piano della salute 2011/2013" approvato con D.P.R.S. n. 282 del 18 luglio 2011 si è impegnata a garantire una reale e completa attuazione dei diritti delle persone con disabilità, mettendo in atto risposte sanitarie, tramite le aziende sanitarie provinciali, rapportate alla crescente domanda di assistenza, individuando nel distretto la sede di riferimento che deve garantire l'erogazione di prestazioni adeguate alla popolazione.
Tali citati intendimenti non possono però, in alcun modo, confliggere con i dettami della buona amministrazione e dei limiti di spesa fissati relativamente all'aggregato di spesa regionale e provinciale per le strutture eroganti prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26, legge n. 833/78, e per le strutture eroganti prestazioni in favore di pazienti affetti da disturbo autistico.
A tal fine, dovendo questo Assessorato attivare gli interventi programmatori di competenza e nel rispetto della normativa successivamente intervenuta in termini di LEA e di appropriatezza delle prestazioni con la circolare assessoriale n. 9 del 21 maggio 2014 - "Direttiva per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture eroganti prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26, legge n. 833/78, e delle strutture eroganti prestazioni sanitarie in favore di pazienti affetti da disturbo autistico", è stata disposta la sospensione degli accreditamenti istituzionali relativamente alle strutture sanitarie riabilitative ex art. 26 della legge n. 833/78, nonché delle strutture eroganti prestazioni in favore di pazienti affetti da disturbo autistico, nelle more della determinazione del fabbisogno sanitario complessivo per singola tipologia assistenziale e relativamente al territorio di ciascuna azienda sanitaria provinciale nel settore di che trattasi.
L'apposito tavolo tecnico istituito ha affrontato la tematica in questione e, a fronte dei dati sanitari acquisiti dalle singole aziende sanitarie provinciali e delle valutazioni epidemiologiche effettuate, ha esitato una proposta tecnica relativamente alla rideterminazione dei tetti di spesa, al numero di ulteriori prestazioni pro-die di riabilitazione ex art. 26 accoglibili ed al fabbisogno di centri dedicati all'assistenza di pazienti affetti da disturbo autistico.
Tale ulteriore necessità assistenziale riferita alle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 trova, in atto, capienza all'interno delle prestazioni già accreditate e non contrattualizzate dalle rispettive aziende sanitarie provinciali.
Pertanto, vista la proposta esitata dal tavolo tecnico, in considerazione di quanto disposto con D.A. 15 aprile 2015 "Determinazione degli aggregati di spesa per il triennio 2015-2017 per i centri di riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/78" non si procederà al alcun nuovo provvedimento di accreditamento istituzionale di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26, legge n. 833/78, ritenendo adeguata e compatibile con le risorse disponibili l'offerta garantita sul territorio regionale dalle strutture già accreditate.
Relativamente all'assistenza ai soggetti affetti da disturbo autistico il fabbisogno di strutture accreditate è fissato in una struttura semiresidenziale in ciascuna Azienda sanitaria delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, e in due strutture semiresidenziali in ciascuna delle Aziende sanitarie delle province di Catania, Messina e Palermo.
Potranno essere accreditate ulteriori strutture semiresidenziali eccedenti la previsione minima di cui sopra, su richiesta motivata del direttore generale dell' Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente indirizzata all'Assessorato della salute e corredata da una dettagliata relazione tecnico-sanitaria che, ai sensi dell'art. 8 quater del D.Lvo n. 502/92, valuti il fabbisogno assistenziale sul territorio in rapporto all'offerta di prestazioni già disponibile ed attesti la compatibilità con le risorse finanziarie dell'Azienda.
La presente circolare sarà pubblicata, in forma integrale, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito web dell'Assessorato della salute.
L'Assessore: BORSELLINO