Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 7 maggio 2015

G.U.R.S. 29 maggio 2015, n. 22

Chiarimenti in merito al rilascio di concessioni edilizie in sanatoria (ai sensi delle leggi n. 47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2003), ricadenti nelle aree a pericolosità geomorfologica, e ulteriori precisazioni per la gestione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico.

A TUTTI I COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA

AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO DELLA REGIONE SICILIANA

AI LIBERI CONSORZI COMUNALI DELLA SICILIA

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

AL DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

AL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

AL COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

ALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIA

Preliminarmente alla trattazione dei temi oggetto della presente circolare, si ricorda che le amministrazioni comunali non possono rilasciare permessi, concessioni ed autorizzazioni in contrasto con i contenuti dei Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) e che i provvedimenti di autorizzazione e concessione in sanatoria in aree a pericolosità P3 e P4 possono essere perfezionati positivamente solo a condizione che risultino compatibili con le limitazioni d'uso dettate dal Piano.

In riferimento a quanto esplicitato dalla circolare prot. n. 38780 del 9 giugno 2011 "Ammissibilità del rilascio di concessioni edilizie in sanatoria, ricadenti nelle aree a pericolosità idrogeologica dei Piani stralcio per l'assetto idrogeologico", in considerazione dell'attività svolta e dell'esperienza acquisita dal servizio 3 "Assetto del territorio e difesa del suolo" nel corso di questi ultimi anni relativamente all'esame di pratiche inerenti detta problematica per l'espressione del parere di competenza, si ritiene opportuno introdurre alcune modifiche, rivolte alla semplificazione tecnico-amministrativa di procedure che riguardano provvedimenti di sanatorie ricadenti in aree con pericolosità elevata (P3) o molto elevata (P4).

In particolare è risultato complesso dare seguito a quanto stabilito dalla circolare prot. n. 38780 del 9 giugno 2011 che prevede la necessità di far precedere la conclusione dell'iter di sanatoria dalla procedura di aggiornamento del PAI soprattutto per quei casi di richieste di sanatorie che interessano solo parte del dissesto. Infatti in detti casi gli studi a supporto della richiesta di compatibilità geomorfologica pur rappresentando un maggiore dettaglio rispetto alle valutazioni del PAI approvato con decreto presidenziale, non permettono una valutazione complessiva che consenta l'aggiornamento dell'intero dissesto.

Pertanto si prescinde dalla procedura di aggiorna mento del PAI richiamata nella circolare n. 38780/2011 nei casi sotto riportati:

1. nel caso in cui gli studi di dettaglio dimostrino l'assenza del dissesto o del sito di attenzione e la conseguente inesistenza della pericolosità e rischio nel contesto analizzato;

2. nel caso in cui lo studio di compatibilità nei riguardi di fenomeni di crollo e di sprofondamento dimostri la necessità di un intervento singolo e limitato all'interno di un areale più vasto che nel suo complesso non vedrà modificati i preesistenti gradi di pericolosità e rischio, non dovrà essere seguita la procedura di aggiornamento solo se viene riconosciuto che l'intervento sia risolutore per il manufatto in sanatoria e che non possa avere ripercussioni negative su aree esterne alla proprietà interessata dalle opere di mitigazione. Dovrà essere in ogni caso individuato il soggetto responsabile della manutenzione dell'intervento in modo da assicurarne l'efficacia nel tempo;

3. nel caso in cui le pratiche di sanatoria interessino dissesti per fenomeni di scorrimenti e colate, non a carattere rapido, in cui gli studi dimostrino che sia necessario realizzare interventi di consolidamento o di riduzione della vulnerabilità (fondazioni speciali e/o drenaggio delle fondazioni), si potrà prescindere dalla procedura di aggiornamento solo se viene dimostrata l'efficacia dell'intervento e che lo stesso non determini influenze negative e incrementi di pericolosità nella rimanente area in dissesto.

Nel caso l'intervento necessiti di una manutenzione periodica per il permanere della sua efficacia dovrà essere individuato il soggetto responsabile della manutenzione e del monitoraggio dell'opera in modo da assicurarne l'efficacia nel tempo.

Inoltre per l'esame delle pratiche di sanatoria, al fine di individuare al meglio le problematiche del dissesto in cui ricadono e per far si che siano scelte le soluzioni più efficaci per la salvaguardia del territorio considerando l'impatto cumulativo che il complesso dei manufatti esistenti ha sull'areale, le stesse dovranno essere trasmesse dall'amministrazione comunale al servizio "Assetto del territorio e difesa del suolo" in maniera organica raggruppate per aree interessate dallo stesso dissesto ed accompagnate da una dichiarazione in cui si attesti l'assenza di ulteriori pratiche nella stessa area.

A conclusione si ritiene utile definire ulteriori precisazioni necessarie per la gestione dei Piani stralcio per l'assetto idrogeologico.

1) Per una corretta pianificazione territoriale si ravvisa la necessità di ribadire che le previsioni e prescrizioni dei PAI costituiscono variante agli strumenti urbanistici e che nelle aree a pericolosità P3 e P4 non possono essere previste destinazioni urbanistiche in contrasto con la normativa del PAI e che permettano la realizzazione di elementi a rischio. In dette aree disciplinate dall'art. 8 delle norme di attuazione del PAI le amministrazioni comunali per i manufatti esistenti dovranno seguire le procedure vigenti di protezione civile di gestione del rischio mentre per le aree libere e di completamento, in riferimento al vincolo, dovrà essere riconsiderata la destinazione urbanistica. Per l'eventuale utilizzo delle suddette aree si dovrà seguire necessariamente la procedura di aggiornamento del PAI a seguito di interventi di mitigazione dei livelli di rischio atteso e pericolosità esistenti o a seguito di studi che dimostrino una condizione differente della pericolosità.

2) A modifica di quanto disposto dalla circolare n. 38780/2011 si precisa che la verifica dell'efficienza degli interventi di mitigazione del dissesto, per una eventuale riclassificazione della pericolosità e rischio, non dovrà essere riferita a valutazioni temporali prestabilite ma a valutazioni di carattere geomorfologico attinenti alla tipologia del dissesto e al tipo di intervento di mitigazione effettuato.

3) Con la presente circolare si stabilisce che per la procedura di riclassificazione dei livelli di pericolosità geomorfologica di aree in dissesto identificate nel PAI, dovrà essere presentata una richiesta da parte dell'amministrazione comunale competente per territorio a cui dovrà essere allegata la documentazione sotto riportata:

- progetto delle opere di mitigazione se non già in possesso dell'ufficio;

- collaudo tecnico-amministrativo e statico delle opere, in copia conforme all'originale;

- piano di manutenzione e piano di monitoraggio post-operam e identificazione del soggetto responsabile del piano di manutenzione e monitoraggio, al fine di garantire l'efficacia delle opere nel tempo;

- certificazione di destinazione urbanistica dell'area a cui le opere di mitigazione del rischio si riferiscono;

- certificazione da parte dell'UTC attestante che dall'ultimazione dei lavori di consolidamento non siano state realizzate, nell'area oggetto di riclassificazione, opere (fabbricati, manufatti, ecc.) non previste nel dimensionamento geotecnico dell'intervento; in caso contrario deve essere dimostrato il mantenimento della funzionalità dell'opera a seguito dei nuovi sovraccarichi (detta certificazione non dovrà essere presentata nel caso di opere di mitigazione nei riguardi di fenomeni di crollo);

- proposta da parte dell'amministrazione della destinazione d'uso nelle zone libere da edificazione ricomprese nelle aree di cui si richiede la riclassificazione;

- certificazione rilasciata dal soggetto responsabile dell'opera attestante, alla data di richiesta di riclassificazione, l'avvenuto monitoraggio e manutenzione così come previsti nei rispettivi Piani;

- report fotografico documentale dello stato delle opere di consolidamento.

Si specifica che la proposta di destinazione urbanistica dell'area oggetto dei lavori dovrà essere integrata con le informazioni relative alla pericolosità geologica poste a corredo del P.R.G., specie se più restrittive dei vincoli apposti dal PAI vigente.

Tutta la documentazione sopra elencata e gli annessi elaborati tecnici dovranno giungere provvisti della firma del responsabile dell'UTC mentre la nota di trasmissione dovrà essere a firma del sindaco.

4) Per una corretta informazione sulla vincolistica esistente nel proprio territorio, si ricorda che le amministrazioni comunali nei certificati di destinazione urbanistica devono fornire l'informazione sull'esistenza di eventuali aree a pericolosità e rischio idrogeologico individuate nel PAI, in quanto costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi del comma 3 dell'art. 6 delle norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione Siciliana.

Errata corrige

- Circolare prot. n. 38780 del 9 giugno 2011 (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 30 del 14 luglio 2011) "Ammissibilità del rilascio di concessioni edilizie in sanatoria, ricadenti nelle aree a pericolosità idrogeologica dei Piani stralcio per l'assetto idrogeologico": al penultimo capoverso si è rilevato un refuso per cui le parole "per valutare la fattibilità di una nuova costruzione" dovranno essere sostituite con le seguenti "per valutare la fattibilità di una richiesta di concessione in sanatoria".

- D.D.G. n. 1067 del 25 novembre 2014 (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 53 del 19 dicembre 2014) "Direttive per la redazione degli studi di valutazione della pericolosità derivante da fenomeni di crollo" (sostituzione del D.D.G. n. 1034 del 13 dicembre 2013)": nell'allegato "Direttive per la redazione degli studi di valutazione della pericolosità derivante da fenomeni di crolli" il 13° capoverso della Fase 2 e precisamente: "Alla luce delle nuove informazioni sarà possibile ripetere l'analisi delle traiettorie con dati certi sulle dimensioni e forma dei blocchi in caduta, in maniera da poter definire la distribuzione delle energie lungo il pendio, ai fini del dimensionamento delle opere di difesa passive." è stato inserito per mero errore per cui lo stesso è da considerare cassato.

La presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed è consultabile anche nel sito internet del Dipartimento regionale dell'ambiente: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionaledelterritorioedellambiente/PIR_DipTerritorioAmbiente.

I Dipartimenti regionali in indirizzo avranno cura di inoltrare la presente circolare ai propri uffici periferici.

L'Assessore: CROCE