
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
CIRCOLARE 26 febbraio 2015, n. 5
G.U.R.S. 13 marzo 2015, n. 11
Autorizzazione ai sensi del comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 63 del 2008. Legge regionale 23 giugno 2014, n. 14, art. 2. Chiarimenti alla circolare n. 14/2014.
AI DIRIGENTI DELLE AREE E SERVIZI CENTRALI E PERIFERICI
AI DIRIGENTI DELLE UNITA' OPERATIVE CENTRALI E PERIFERICHE
AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE
AI SINDACI DEI COMUNI DELLA SICILIA
e p.c.
AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DELL'ASSESSORE
Il contenuto della precedente circolare n. 14/2014 era finalizzato a puntualizzare l'evoluzione normativa riguardante la c.d. autorizzazione paesaggistica (art. 146, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i. e art. 2, comma 2, della legge regionale 23 giugno 2014, n. 14) con particolare riferimento alla durata della stessa in sede applicativa. Poiché da parte di alcune Soprintendenze vengono richiesti ulteriori chiarimenti in merito si espone quanto segue.
Riguardo all'autorizzazione de quo rispetto alla durata dell'eventuale concessione demaniale, la circolare n. 14/2014 evidentemente non riporta, né potrebbe farlo, la pari validità temporale di autorizzazione e concessione demaniale.
Si tratta invero di due provvedimenti amministrativi diversi in quanto l'autorizzazione in oggetto deve essere rilasciata sia in caso di proprietà privata dell'area di sedime sia in caso di titolarità di un titolo di concessione di una porzione di area demaniale a prescindere dall'essere permanente o temporanea l'opera oggetto di autorizzazione.
Riguardo alla "stagionalità" delle opere da realizzare l'ovvio riferimento è invece alla strumentalità alla fruizione del mare, diversamente nulla sarebbe consentito realizzare nella fascia di immodificabilità assoluta di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78/1976. L'assunto di cui alla circolare n. 14/2014 di "opere così dette stagionali cioè soggette a montaggio e smontaggio" con riferimento al fatto che "l'autorizzazione dovrà essere nuovamente rilasciata precedentemente alla successiva nuova realizzazione di montaggio" va letto in relazione all'assunto precedente: "Ogni eventuale variazione apportata, sia in corso d'opera che successivamente alla ultimazione dei lavori, dovrà pertanto essere debitamente autorizzata". Appare cioè chiaro che solo in caso di variazioni a quanto realizzato e già autorizzato e di cui al progetto agli atti della competente Soprintendenza, sarà necessaria una nuova autorizzazione dovendosi, in fase di ripetuto montaggio, pedissequamente rispettare quanto già realizzato ed autorizzato ed oggettivamente verificabile in aderenza al progetto agli atti.
Ferme restando quindi le eventuali prescrizioni, anche relative all'obbligo di montaggio e smontaggio, che dovessero motivatamente essere inserite nel provvedimento autorizzativo e/o nell'atto di concessione, la scelta di montaggio e smontaggio potrebbe infatti anche essere assunta dalla ditta titolare in caso di probabilità di danni alle strutture nella stagione invernale.
Le Soprintendenze si adegueranno agli ulteriori chiarimenti dispositivi sopra riportati.
La presente circolare sarà pubblicata nel sito web del Dipartimento e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Il dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana: GIGLIONE