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ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 11 febbraio 2015, n. 6

G.U.R.S. 27 febbraio 2015, n. 9

Armonizzazione dei sistemi contabili - Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

AGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI DELLA REGIONE

AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI C/O GLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI REGIONALI

e, p.c.

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE UFFICIO DI GABINETTO

AGLI ASSESSORI REGIONALI UFFICI DI GABINETTO

ALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Il decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il "Decreto") si applica in Sicilia dall'esercizio finanziario 2015, inizialmente in virtù del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 21/2014 e più recentemente secondo la disciplina dell'art. 11 della legge regionale n. 3/2015, il quale, tra l'altro, ha abrogato il predetto comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 21/2014.

Pare opportuno innanzitutto richiamare le precedenti circolari emanate da questo Assessorato per l'attuazione dell'armonizzazione da parte degli enti strumentali e degli organismi strumentali della Regione:

- circolare n. 12 del 12 agosto 2014 "Armonizzazione dei sistemi contabili - Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.";

- circolare n. 17 del 14 novembre 2014 "Avvio dell'armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci per gli organismi e gli enti pubblici strumentali della Regione - prime istruzioni per la formazione del bilancio di previsione 2015";

- circolare n. 2 del 26 gennaio 2015 "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio - Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni: gestione della spesa ed esercizio provvisorio."

Con la presente si forniscono indicazioni in ordine al regime dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria del bilancio previsione per l'anno in corso con particolare riferimento agli enti pubblici in indirizzo, giacché per i Dipartimenti regionali apposite specifiche direttive sono state diramate, a seguito della sopra citata legge regionale n. 3/2015, con la circolare n. 4 del 3 febbraio 2015.

Il "Decreto" ha profondamente innovato gli istituti giuridici in oggetto rispetto alla normativa previdente nella Regione Siciliana applicabile agli enti pubblici; tuttavia per l'esercizio 2015 le disposizioni transitorie del comma 16 dell'art. 11 del "Decreto" prevedono che "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014,...".

Pertanto per gli enti e gli organismi pubblici regionali restano applicabili per l'anno 2015 le disposizioni dell'art. 23 del testo coordinato, di seguito riportato:

"Art. 23. Esercizio provvisorio."

1. Nei casi in cui l'approvazione del bilancio di previsione è demandata all'Amministrazione vigilante e detta approvazione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, l'Amministrazione vigilante può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall'ente, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi, di spese derivanti da obblighi contrattuali assunti nei precedenti esercizi, nonché della gestione dei residui.

2. In tutti i casi in cui, comunque, manchi il bilancio di previsione formalmente deliberato o non sia intervenuta, entro il 31 dicembre, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'Amministrazione vigilante può autorizzare la gestione provvisoria ed in tal caso si applica la disciplina di cui al comma 1, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato.

3....".

Durante l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario 2015 gli enti assumeranno impegni di spesa nei limiti dei dodicesimi dei relativi stanziamenti di competenza, con le deroghe indicate dall'art. 23 sopra riportato, mentre possono essere emessi mandati di pagamento nei limiti della somma tra i residui passivi esistenti all'1 gennaio 2015 ed i nuovi impegni assunti durante l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, sempre nel rispetto della dotazione di cassa complessiva di ciascun capitolo sulla base dei bilanci assunti come riferimento (bilancio 2014 per la gestione provvisoria, bilancio 2015 per l'esercizio provvisorio).

Imputazione di impegni di spesa sugli esercizi finanziari successivi.

Le disposizioni sopra riportate dell'art. 23 del testo coordinato, applicabili in via transitoria per l'anno 2015 ai sensi del richiamato comma 16 dell'art. 11 del "Decreto", vanno altresì coordinate con il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, secondo cui il principio della competenza finanziaria così detta "potenziata" si applica inderogabilmente a partire dall'esercizio finanziario 2015.

Al riguardo il comma 3 dell'art. 10 del "Decreto" prescrive che gli impegni di spesa siano assunti con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili e quindi agli esercizi successivi a quello in corso qualora le obbligazioni scadano in detti esercizi, limitando gli impegni di spesa corrente ai soli casi indicati alle lett. a) e b) del citato comma 3 dell'art. 10.

Pertanto durante l'esercizio provvisorio dell'anno 2015, poiché l'ente ha adottato il nuovo bilancio pluriennale con funzione "autorizzatoria" per gli esercizi 2015 ed i successivi e sulla base di esso l'Amministrazione regionale di vigilanza ha autorizzato l'esercizio provvisorio, si ritiene che le eventuali obbligazioni pluriennali perfezionate durante i primi mesi dell'anno dovranno essere regolarmente contabilizzate imputando i relativi impegni agli esercizi in cui scadono le obbligazioni.

Trattandosi, comunque, di situazione eccezionale e transitoria, si raccomanda di non definire attività amministrative che possano perfezionare obbligazioni giuridiche pluriennali durante l'esercizio provvisorio se non in casi assolutamente indifferibili ed urgenti.

Qualora, invece, in assenza del nuovo bilancio adottato dall'ente (pluriennale, per l'anno 2015 ed i successivi), sia autorizzata per i primi mesi del 2015 (ai sensi del comma 2 dell'art. 23 del testo coordinato) la gestione provvisoria in base agli stanziamenti del bilancio di previsione 2014 approvato, si ritiene che durante detta gestione provvisoria non possano essere assunti impegni di spesa con imputazione agli esercizi 2016 e successivi, in quanto manca per tali anni un documento contabile "autorizzatorio" delle spese.

In tal caso gli impegni di spesa relativi alle obbligazioni perfezionate che scadono negli esercizi finanziari 2016 e seguenti, sorte durante la gestione provvisoria e non imputate al bilancio negli esercizi di competenza, dovranno essere immediatamente registrati non appena sarà approvato e reso esecutivo il bilancio di previsione pluriennale per l'anno 2015 e seguenti.

Si ritiene, inoltre, necessario sottolineare che in assenza del bilancio di previsione pluriennale, già adottato dall'ente e formalmente reso esecutivo mediante approvazione dell'Amministrazione di vigilanza, la regolarità amministrativo-contabile della gestione per i primi mesi già in corso dell'anno 2015 deve essere supportata dagli istituti contabili oggetto della presente.

Allo scopo gli enti, qualora non avessero già provveduto, sono invitati ad avanzare con sollecitudine ai Dipartimenti regionali di riferimento la necessaria istanza; i Dipartimenti regionali, nell'esercizio delle proprie prerogative di vigilanza amministrativa e di tutela, sono invitati ad esaminare con urgenza le predette istanze e, a proprio insindacabile giudizio, rendere l'autorizzazione richiesta o in caso contrario assumere proprie consequenziali determinazioni, al fine di garantire la necessaria regolarità amministrativo-contabile della gestione della spesa dei propri enti vigilati.

Riaccertamento ordinario e Riaccertamento straordinario dei residui.

I commi 4 e 9 dell'art. 3 del "Decreto" prevedono che anche durante l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria siano effettuati rispettivamente sia il riaccertamento ordinario che il riaccertamento straordinario dei residui.

Le predette attività di ricognizione dei residui saranno appositamente trattate nel dettaglio con separata circolare.

I revisori dei conti dedicheranno massimo impegno nella vigilanza della corretta attuazione, in ciascun ente, di ogni aspetto connesso all'esercizio provvisorio o alla gestione provvisoria.

Si raccomanda ai Dipartimenti regionali di dare massima diffusione della presente presso tutti gli enti strumentali e tutti gli organismi strumentali da essi dipendenti.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed inserita nel sito internet consultabile al seguente indirizzo: http://www.regione.sicilia.it/bilancio.

L'Assessore: BACCEI