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ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 23 giugno 2015

G.U.R.S. 4 settembre 2015, n. 36

Determinazione, per il biennio 2015/2016, dei contributi per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la vigente legislazione in tema di contabilità di Stato;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il D.LC.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive leggi di coordinamento;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, che dispone che la misura del contributo per l'attività revisionale dovuto dalle società cooperative per effetto della disposizione di cui all'art. 8 del sopra citato D.L.C.P.S. n. 1577, sia determinata, all'inizio di ogni biennio, con decreto di questo Assessorato;

Visto l'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, artt. 15 e 20;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto l'art. 37 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015;

Vista la legge regionale n. 10 del 7 maggio 2015;

Visto il decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2215/1S del 30 luglio 2003, per la determinazione dei contributi per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi, ai sensi del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 per il biennio 2003/2004;

Visto il decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca 24 maggio 2005, per la determinazione dei contributi per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi per il biennio 2005/2006;

Visto il decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca 22 marzo 2007, per la determinazione dei contributi per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi per il biennio 2007/2008;

Visto il decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca 7 gennaio 2009, per la determinazione dei contributi per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi per il biennio 2009/2010;

Visto il decreto dell'Assessore per le attività produttive 6 settembre 2011, per la determinazione dei contributi per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi per il biennio 2011/2012;

Visto il decreto dell'Assessore per le attività produttive 22 marzo 2013, per la determinazione dei contributi per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi per il biennio 2013/2014;

Visto il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 20 luglio 2011, n. 15;

Considerato che il precedente D.A. n. 115/GAB del 9 aprile 2015, pubblicato ai sensi dell'art. 68, legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, non ha prodotto effetti perché gravato da rilievo della Ragioneria centrale dell'Assessorato delle attività produttive;

Ritenuto opportuno confermare, per il biennio 2015/2016, l'importo dei contributi per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi, ai sensi del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 stabilito con decreto dell'Assessore per le attività produttive 22 marzo 2013;

Visto il parere reso dalla CRC nella seduta del 27 maggio 2015;

Decreta:

Art. 1

Il contributo per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi, ai sensi del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, per il biennio 2015/2016 è determinato nella misura sotto indicata:

a) enti cooperativi con numero dei soci non superiore a 100 o un capitale sociale versato non superiore a euro 258,23 o un fatturato fino a euro 75.000,00, il contributo è di euro 260,00;

b) enti cooperativi con numero dei soci superiore a 100 e non superiore a 500 o un capitale sociale versato superiore a euro 258,23 e non superiore a euro 1.032,91 o un fatturato da euro 75.000,01 a euro 300.000,00, il contributo è di euro 630,00;

c) enti cooperativi con numero dei soci superiore a 500 o un capitale sociale versato superiore a euro 1.032,91 o un fatturato superiore a euro 300.000,00, il contributo è di euro 1.250,00;

d) per le banche di credito cooperativo sino a 980 soci il contributo è di euro 1.900,00; da 981 a 1.680, il contributo è di euro 3.600,00; oltre 1.681 soci, il contributo è di euro 6.400,00.

Per le cooperative di cui alle lettere a), b) e c) iscritte nel registro delle imprese nel corso del biennio 2015/2016 e per le cooperative che abbiano deliberato il proprio scioglimento, il contributo è fissato nella misura minima di euro 260,00. Per le banche cooperative di cui alla superiore lettera d), che risultano pure iscritte nel registro delle imprese nel biennio 2015/2016, il contributo è fissato nella misura minima di euro 1.900,00.

Su tale importo dovranno essere applicate le maggiorazioni per gli enti cooperativi assoggettati ad ispezione annuale di cui all'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Art. 2

Il contributo dovrà essere versato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Per le cooperative costituite nel corso del biennio 2015/2016, il termine di 90 giorni decorre dalla data di iscrizione della stessa cooperativa nel registro delle imprese, il cui ufficio provvederà anche ad informare, al fine dell'aggiornamento dello schedario, il servizio competente dell'Assessorato delle attività produttive, dell'avvenuta nuova iscrizione.

Le cooperative aderenti ad una delle associazioni nazionali di tutela, assistenza e rappresentanza del movimento cooperativo devono versare il contributo loro spettante alle rispettive associazioni.

Le cooperative non aderenti revisionate dalle associazioni nazionali di tutela, assistenza e rappresentanza del movimento cooperativo dovranno versare il contributo loro spettante per l'80% all'associazione che effettua la revisione ed il 20% in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione siciliana.

Gli enti cooperativi non aderenti dovranno trasmettere al servizio 6 dell'Assessorato regionale delle attività produttive, entro 20 giorni dal pagamento, copia del versamento effettuato a favore della Regione siciliana per l'accertamento in entrata delle somme.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, le associazioni nazionali di tutela, assistenza e rappresentanza del movimento cooperativo sono tenute a trasmettere all'Assessorato delle attività produttive, in forma digitale, i risultati delle attività espletate, allo scopo di costituire una banca dati sulle cooperative siciliane da utilizzare per finalità istituzionali nell'ambito di protocolli di legalità.

Le associazioni hanno l'obbligo altresì di trasmettere, allegate alle risultanze dell'attività revisionale di ciascuna cooperativa sia aderente e non, copia del pagamento del contributo revisionale relativo al biennio in corso oltre copia del pagamento relativo ai bienni 2011/2012 e 2013/2014 per le cooperative non aderenti.

Art. 4

L'ente cooperativo può ricorrere avverso la misura di contributo accertato a suo carico, anche da parte delle associazioni nazionali e regionali a cui aderisce, all'Assessorato regionale delle attività produttive, chiedendo il riesame della somma posta a carico.

L'Assessorato delle attività produttive, sentite le parti, decide entro 90 giorni. La presentazione del ricorso non sospende i termini di pagamento.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato delle attività produttive per il relativo visto.

Palermo, 23 giugno 2015.

VANCHERI

Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato delle attività produttive in data 13 luglio 2015 al n. 468.