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ASSESSORATO DELLA SALUTE

ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 8 marzo 2016

G.U.R.S. 1 aprile 2016, n. 14

Modifiche ed integrazioni al decreto interassessoriale 22 agosto 2013, concernente "Disposizioni per la semplificazione amministrativa in tema di strutture veterinarie e di prevenzione del randagismo".

L'ASSESSORE PER LA SALUTE DI CONCERTO CON L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33;

Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15. "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo";

Visto il decreto dell'Assessore per la sanità n. 4807 del 14 febbraio 2005, con cui è stata disciplinata l'attivazione delle strutture veterinarie previste dalla deliberazione della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome datata 26 novembre 2003 (studi, ambulatori, cliniche e case di cura veterinarie, ospedali veterinari, laboratori veterinari di analisi);

Visto il decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2007, n. 7 "Regolamento esecutivo dell'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15. Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante "Norme per il riordino dei servizi sanitari regionali ";

Visto il decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, recante attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche";

Visto il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, con il quale è stato rimodulato l'assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali;

Visto il decreto interassessoriale dell'Assessore per la salute di concerto con l'Assessore per le attività produttive del 22 agosto 2013, n. 1535, concernente "Disposizioni per la semplificazione amministrativa in tema di strutture veterinarie e di prevenzione del randagismo" (nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 45 del 4 ottobre 2013);

Considerato che con il predetto decreto si è inteso favorire il decentramento amministrativo, accelerando il percorso di trasferimento di talune competenze, delegando in particolare le competenze di cui al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 15 del 2000 ai sindaci, in qualità di autorità sanitarie locali, applicando, per l'espletamento delle medesime competenze, le disposizioni di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, nel rispetto dei requisiti tecnici previsti dal decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2007, n. 7;

Rilevato che con il sopracitato decreto interassessoriale del 22 agosto 2013, n. 1535 le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni e quelle di cui alla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 sono state estese anche all'attivazione degli studi e degli ambulatori veterinari di cui all'articolo 5 del decreto dell'Assessore per la sanità del 14 febbraio 2005;

Vista la circolare dell'Assessore regionale per la salute n. 1306 del 17 settembre 2013, concernente "D.A. n. 1535 del 22 agosto 2013. Disposizioni per la semplificazione amministrativa interna di strutture veterinarie e di prevenzione del randagismo";

Considerato che, con ricorso n. r.g. 2842 del 2013 proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, l'Ordine dei medici veterinari della Provincia di Palermo ha impugnato, al fine dell'annullamento, il decreto interassessoriale n. 1535 del 22 agosto 2013 anzidetto nella parte (articolo 2) in cui viene disposto un trattamento differente tra gli studi e ambulatori veterinari, da un lato, le cliniche e case di cura veterinarie, gli ospedali veterinari e i laboratori veterinari di analisi, dall'altro, consentendo soltanto ai primi l'avvio delle attività mediante la procedura di segnalazione certificata di inizio di attività e mantenendo, invece, per i secondi il regime autorizzatorio così come disciplinato dall'articolo 2 del decreto dell'Assessore per la sanità del 14 febbraio 2005;

Vista la sentenza depositata in data 4 dicembre 2014, con la quale la sezione seconda del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, pur dichiarando il ricorso inammissibile, considera le direttive impartite con il decreto interassessoriale n. 1535 del 22 agosto 2013 "...prive di efficacia normativa o provvedimentale, non vincolanti per i soggetti estranei all'amministrazione..." in quanto l'applicabilità della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) anche per le cliniche e case di cura veterinarie, gli ospedali veterinari e i laboratori veterinari di analisi discende direttamente dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 e che quindi "... la SCIA sarà applicabile anche per l'attivazione delle cliniche e case di cura veterinarie, degli ospedali veterinari e dei laboratori di analisi...";

Ritenuto, pertanto, di dovere modificare il decreto interassessoriale n. 1535 del 22 agosto 2013 estendendo le previsioni di cui all'articolo 2 dello stesso decreto anche all'attivazione di cliniche veterinarie e case di cura veterinarie, ospedali veterinari e laboratori veterinari di analisi con l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dovere prevedere che la segnalazione certificata di inizio attività è dovuta anche per la attivazione delle strutture veterinarie elencate all'articolo 1 del decreto assessoriale del 14 febbraio 2015 [N.d.R. recte: decreto assessoriale del 14 febbraio 2005] annesse ai rifugi privati e pubblici affidati alla gestione di privati e di associazioni protezionistiche o animaliste;

Considerata la necessità di richiamare le disposizioni che sanciscono l'obbligo di corresponsione della tassa di concessione governativa;

Ritenuto, altresì, di dovere confermare le modalità e la frequenza di trasmissione da parte delle aziende sanitarie provinciali della Regione dei dati necessari per l'aggiornamento del registro delle strutture veterinarie di cui all'articolo 1 del decreto assessoriale 14 febbraio 2005 contenute nella circolare assessoriale n. 1306 del 17 settembre 2013;

Decretano:

Art. 1

L'articolo 2 del decreto interassessoriale n. 1535 del 22 agosto 2013 è così sostituito: "Per l'attivazione delle strutture veterinarie di cui all'articolo 1 del decreto dell'Assessore per la sanità del 14 febbraio 2005, ovvero studi veterinari esercitati in forma sia singola che associata, ambulatori veterinari esercitati in forma sia singola che associata, cliniche veterinarie e case di cura veterinarie, ospedali veterinari e laboratori veterinari di analisi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi in cui le predette strutture siano annesse ai rifugi privati o pubblici affidati alla gestione di privati o di associazioni protezionistiche o animaliste".

Restano ferme, altresì, le disposizioni che sanciscono l'obbligo di corresponsione della tassa di concessione governativa.

Art. 2

Ai fini dell'aggiornamento del registro delle strutture veterinarie di cui all'articolo 1 del decreto assessoriale del 14 febbraio 2005, ivi comprese cliniche veterinarie e case di cura veterinarie, ospedali veterinari e laboratori veterinari di analisi, si applicano le disposizioni contenute nella circolare assessoriale n. 1306 del 17 settembre 2013.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 8 marzo 2016.

GUCCIARDI

LO BELLO