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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 4 marzo 2016

G.U.R.S. 25 marzo 2016, n. 13

Integrazione del decreto 12 dicembre 2014, concernente disposizioni attuative del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti dei prodotti fitosanitari, istituito dal Piano di azione nazionale.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;

Visti la delibera n. 264 del 5 novembre 2015 e il D.P. Reg. n. 6617 dell'11 novembre 2015, con i quali è stato conferito alla dr.ssa Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Visto il D.A. n. 1770 del 18 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 53 del 13 dicembre 2010, con il quale è stato individuato nel servizio 5 il servizio fitosanitario regionale, di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 214/2005;

Visto il D.D.G. n. 4363 del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 31 del 31 luglio 2015, con il quale è stato riorganizzato il servizio fitosanitario regionale in attuazione del decreto legislativo n. 214/2005;

Visto il D.D.G. n. 548 del 12 febbraio 2015, con il quale sono stati ridefiniti l'assetto organizzativo e le principali competenze delle strutture del Dipartimento;

Vista la direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo n. 214/2005 "Attuazione della direttiva n. 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali";

Visto il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 di attuazione della direttiva n. 2009/128/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 30 agosto 2012;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2014;

Visto il D.D.G. interdipartimentale n. 6402 del 12 dicembre 2014, recante "Disposizioni attuative del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 1 del 2 gennaio 2015;

Considerata l'esigenza d'integrare le suddette disposizioni, nel rispetto delle competenze attribuite a questo Dipartimento, al fine di risolvere alcune criticità verificatesi nella fase di attuazione delle azioni di formazione obbligatoria e certificata, rivolte agli utilizzatori professionali e ai consulenti;

Decreta:

Art. 1

Per quanto esposto nelle premesse, sono integrate le disposizioni attuative approvate con il decreto interdipartimentale n. 6402 del 12 dicembre 2014, in conformità all'allegato, che è parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Le modifiche di cui all'articolo 1 entrano in vigore dalla data di emanazione del presente provvedimento.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale di questo Assessorato e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, tutti gli elementi identificativi del provvedimento sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.

Palermo, 4 marzo 2016.

BARRESI

Allegato

 

INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL SISTEMA DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA E CERTIFICATA PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI E CONSULENTI

1. Esami

Al fine di agevolare l'individuazione delle date di effettuazione degli esami, tale adempimento potrà essere delegato dal soggetto gestore dei corsi ai competenti uffici fitosanitari di zona, con i quali dovrà in ogni caso essere preventivamente concordato il calendario degli esami. Inoltre, per ridurre la tempistica del rilascio del certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali, le sessioni di esami verranno organizzate, ove possibile, presso le sedi degli uffici fitosanitari,compatibilmente con la effettiva disponibilità di locali idonei.

La modalità di verifica finale del livello di apprendimento, attraverso la somministrazione di test scritti a risposta multipla, potrà essere adottata in particolare per i corsi con numero di partecipanti ammessi agli esami superiore a 30, secondo quanto indicato successivamente.

La certificazione del superamento dell'esame potrà essere effettuata anche con il relativo verbale, redatto dalla commissione esaminatrice.

Su richiesta dei partecipanti, sarà assicurato il rilascio dell'attestato di esito positivo dell'esame.

Con riferimento alle iniziative corsuali di aggiornamento realizzate in modalità FAD/e learning, si precisa che è obbligatoria la verifica dell'apprendimento finale in presenza, mediante test, che dovrà essere ratificata da un ispettore del servizio fitosanitario regionale (di seguito SFR).

2. Coordinamento didattico

Per quanto attiene alle attività formative e di aggiornamento rivolte agli utilizzatori e ai consulenti, dovrà essere individuato dal soggetto gestore del corso un docente, con funzione di coordinatore didattico responsabile dei percorsi formativi, il quale potrà avvalersi della collaborazione di ulteriore personale.

3. Corsi di base e di aggiornamento per utilizzatori professionali - modalità di svolgimento

Con riferimento allo specifico attestato di frequenza dei corsi di base, di cui è previsto il rilascio ai fini dell'ammissione alla verifica finale, lo stesso è sostituito da un elenco dei candidati idonei, redatto dal coordinatore didattico del corso. A riguardo, su richiesta motivata dei partecipanti, sarà assicurato il rilascio dell'attestato di frequenza.

Per quanto riguarda il numero massimo dei partecipanti alle singole iniziative formative e di aggiornamento rivolte agli utilizzatori professionali, attualmente determinato in 30 unità, in presenza di motivate esigenze, tale limite potrà essere eccezionalmente elevato a 50 unità. In ogni caso, dovranno essere rispettate le condizioni di sicurezza ed igiene dei locali destinati alle attività corsuali, nonché il livello qualitativo del processo di apprendimento. Esclusivamente per le iniziative corsuali realizzate in modalità FAD/e learning, il numero massimo di partecipanti per singolo corso è fissato in 60 unità.

In linea generale, la verifica del grado di apprendimento conseguito al termine del percorso di aggiornamento con le varie tipologie corsuali è di competenza del coordinatore didattico. A tale operazione potrà essere presente un ispettore fitosanitario del SFR, ai cui uffici competenti dovrà essere comunicata preventivamente la data di svolgimento della verifica.

4. Rinnovo dei certificati di abilitazione - deroga

Le attuali disposizioni prevedono che se l'interessato non assolve all'obbligo di aggiornamento, entro i cinque anni di validità del certificato, il termine utile per il rinnovo è determinato in 12 mesi dalla scadenza del certificato. Tuttavia, qualora l'istanza di rinnovo sia stata presentata all'ufficio fitosanitario competente entro il suddetto termine, ma l'aggiornamento non sia stato ancora effettuato per giustificati motivi, il termine per il rinnovo potrà essere prorogato fino a un massimo di ulteriori 180 giorni.

5. Docenza per gli utilizzatori professionali e consulenti

Nei corsi per utilizzatori professionali e consulenti, la docenza concernente le materie sanitarie deve essere effettuata da un medico.

Con riferimento particolare ai corsi realizzati dall'Amministrazione e da enti pubblici, considerate le criticità riscontrate per avvalersi tempestivamente della docenza di un medico dell'ASP, tale docenza potrà essere effettuata da un medico libero professionista, iscritto al relativo ordine.

Per quanto concerne la costituzione dell'albo dei formatori interni, in quest'ultimo può essere incluso anche il personale che, per almeno tre anni, ha partecipato come supporto alla docenza ai corsi di cui al D.P.R. n. 290/2001, acquisendo adeguata competenza tecnico/ professionale. Tale requisito dovrà essere attestato dal dirigente responsabile dell'ufficio di appartenenza.

6. Modalità di primo rilascio dei certificati di abilitazione per utilizzatori

Il rilascio dei certificati di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari di norma avviene presso l'ufficio fitosanitario competente. Il rilascio non è delegabile a terzi, in quanto il certificato deve essere sottoscritto in calce dall'interessato.

Tuttavia, al fine di evitare oneri a carico dell'utenza residente a considerevole distanza dalla sede dell'ufficio, la consegna dei certificati di abilitazione ai titolari sarà effettuata, ove possibile, al termine degli esami. In alternativa, gli uffici fitosanitari competenti provvederanno ad operare la consegna agli interessati dei certificati di abilitazione, in giornate prefissate, presso la sede di svolgimento del corso.

In ogni caso, nelle more del rilascio dei certificati, gli uffici fitosanitari potranno emettere in sede di esame un'attestazione provvisoria, valida 60 giorni, riportante il numero del certificato di abilitazione e la data di rilascio.