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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 12 dicembre 2014

G.U.R.S. 2 gennaio 2015, n. 1

Disposizioni attuative del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti dei prodotti fitosanitari, istituito dal Piano d'azione nazionale.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, che reca disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Visto il D.P.Reg. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, in esecuzione della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014;

Visto il D.P.Reg. n. 3300 del 10 giugno 2013, con il quale è stato conferito all'avv. Ignazio Tozzo l'incarico di dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;

Visti il D.P.Reg. 28 giugno 2010, n. 370/Area 1 S.G. e il D.D.G. n. 792 dell'8 marzo 2013, con i quali sono state individuate le strutture intermedie e le unità operative del Dipartimento dell'agricoltura;

Vista la direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto lgs.vo n. 214/2005 "Attuazione della direttiva n. 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali";

Visto il decreto lgs.vo n. 150 del 14 agosto 2012 di attuazione della direttiva n. 2009/128/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 30 agosto 2012;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2014;

Visto il contenuto dell'accordo datato 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e le Regioni per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.lgs.vo n. 81/2008;

Visto il D.A. n. 1770 del 18 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 53 del 13 dicembre 2010, con il quale è stato individuato nel servizio 5 il servizio fitosanitario regionale, di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 214/2005;

Visto il D.D.G. n. 1748 del 27 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 dell'8 luglio 2011, con il quale è stato riorganizzato il Servizio fitosanitario regionale ed applicato il decreto legislativo n. 214/2005;

Visto il decreto assessoriale del 29 luglio 2003 "Norme procedurali e direttive in materia di prodotti fitosanitari di attuazione del D.P.R. n. 290/2001";

Visti il decreto assessoriale n. 3 del 7 gennaio 2011, recante "Disposizioni relative alle autorizzazioni per l'acquisto e l'impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il D.D.G. n. 1552/2014, con il quale è stato costituito il gruppo di lavoro denominato "Attuazione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari";

Vista la documentazione prodotta dal suddetto gruppo di lavoro;

Considerato che l'art. 7 del decreto lgs.vo n. 150 del 14 agosto 2012 prevedeva che le Regioni avrebbero dovuto istituire, entro il 26 novembre 2013, un sistema di formazione e di rilascio di abilitazioni per l'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari, nonché per l'acquisto e l'utilizzo dei medesimi;

Considerato che il Piano di azione nazionale, adottato in data 12 febbraio 2014, ha istituito il suddetto sistema di formazione obbligatoria e certificata;

Considerato che l'art. 26 del decreto lgs.vo n. 150 del 14 agosto 2012 dispone l'abrogazione, fra l'altro, degli articoli 23, 26 e 27 del D.P.R. n. 290/2001;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione delle disposizioni attuative del sistema di formazione e di rilascio delle abilitazioni per le attività di distribuzione, consulenza, acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari;

Decretano:

Art. 1

Per quanto esposto nelle premesse, in applicazione dell'art. 7 del decreto lgs.vo n. 150 del 14 agosto 2012, sono approvate le disposizioni attuative del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, istituito dal Piano d'azione nazionale. Le suddette disposizioni sono riportate nell'allegato, che è parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Le disposizioni attuative in allegato entrano in vigore dalla data di pubblicazione delle stesse nei siti istituzionali di cui al successivo articolo.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nei siti istituzionali di questi Assessorati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione e trasmesso alla Ragioneria centrale per gli adempimenti di competenza.

Palermo, 12 dicembre 2014.

BARRESI

TOZZO

N.B. - Gli allegati alle disposizioni attuative sono consultabili nel sito dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

N.B. - Il presente decreto non è soggetto a registrazione da parte della Ragioneria centrale in quanto non comporta impegni di spesa.

ALLEGATO

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL SISTEMA DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA E CERTIFICATA PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI, DISTRIBUTORI E CONSULENTI

Premessa e riferimenti normativi

Con le disposizioni contenute nel presente allegato, viene data attuazione al sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, istituito dal Piano di azione nazionale (di seguito PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 (in appresso denominato Decreto) e dall'art. 4 della direttiva n. 2009/128/CE. Si precisa a riguardo che, a partire dal 27 novembre 2014, non è più consentito il rilascio o il rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in base alla normativa precedente il Decreto (vedasi par. A.1.1 del PAN).

Ulteriori riferimenti normativi pertinenti sono gli articoli 7-8 e 9 del Decreto, il decreto ministeriale 22/1/2014 di adozione del PAN, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2014, il reg. CE n. 1107/2009 e il reg. CE n. 1185/2009.

Per quanto concerne, più in generale, il settore dei prodotti fitosanitari, il decreto legislativo n. 194 del 1995 ha recepito la direttiva n. 91/414/CEE, contenente le norme per l'autorizzazione e la successiva immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Il successivo D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290 - Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti - ha integrato il quadro normativo italiano, abrogando la precedente normativa nazionale.

Un altro importante riferimento normativo è rappresentato dal reg. CE n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura dei preparati pericolosi. Con questo provvedimento, nell'ambito dell'ordinamento legislativo nazionale, i prodotti fitosanitari sono entrati nel campo d'applicazione della normativa in materia di classificazione, imballaggio, etichettatura di pericolo e schede informative in materia di sicurezza (SDS) dei preparati pericolosi.

Con riferimento ai residui negli alimenti, il regolamento CE n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, ha fissato i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.

Per quanto riguarda la tutela delle acque dall'inquinamento, si evidenzia il decreto legislativo 3 aprile 2006, che fra l'altro reca disposizioni in merito al monitoraggio dei prodotti fitosanitari nei corpi idrici, prevedendo l'individuazione di zone vulnerabili.

Infine, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012, sono state approvate anche alcune modifiche che riguardano la vendita e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari (di seguito p.f.).

Si precisa che, per quanto non previsto dal presente documento, si applicano, in particolare, le disposizioni recate dal PAN e dal Decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150.

A. Certificati di abilitazione

Si ribadisce che, come già precisato, a partire dal 27 novembre 2014 non è più consentito il rilascio o il rinnovo delle abilitazioni all'acquisto, alla vendita e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in base alla normativa precedente il Decreto. Tuttavia, in fase di prima applicazione, qualora non siano stati ancora attivati i corsi di aggiornamento previsti dalle presenti disposizioni nella provincia di residenza del titolare, le autorizzazioni già rilasciate e in scadenza in data non successiva al 30 giugno 2015, possono essere prorogate fino a un massimo di 180 giorni dal medesimo ufficio che le ha rilasciate, apponendo apposita dicitura nell'autorizzazione medesima.

A decorrere dal 26 novembre 2015, l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti, deve essere in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, rilasciato in applicazione delle presenti disposizioni. A partire dalla medesima data, chiunque intenda svolgere un'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione rilasciato in applicazione delle presenti disposizioni. Sempre a partire dal 26 novembre 2015 il certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari rilasciato in applicazione delle presenti disposizioni, costituisce un requisito obbligatorio per la distribuzione sul mercato (all'ingrosso o al dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali. Per il rilascio dei certificati, la cui validità è pari a cinque anni, sono utilizzati i modelli conformi agli allegati 1 e 1/bis (richiesta certificati), 2 (certificato abilitazione all'acquisto e all'utilizzo), 4 (certificato abilitazione alla consulenza), 5 (richiesta certificato abilitazione alla vendita), 6 (certificato abilitazione alla vendita) e 7, 7 bis e 7 ter (attestati corsi abilitazione) alle presenti disposizioni. Entro il 31 dicembre 2015, ai certificati si inizierà ad attribuire, con modalità informatica, una numerazione progressiva unica regionale, distinta per tipologia di certificati.

Come disposto dal Decreto, per utilizzatore professionale s'intende la persona che utilizza i p. f. nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo, che in altri settori. Si precisa che restano di libera vendita esclusivamente i p.f. con etichetta riportante la dicitura "Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali".

Il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo (allegato 2) viene rilasciato dagli uffici del servizio 5 fitosanitario regionale di questo Assessorato (di seguito SFR) riportati nell'allegato 3, competenti per zona, tenendo conto del luogo in cui è stato sostenuto l'esame di abilitazione di cui al successivo punto B.

Per quanto concerne l'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, il relativo certificato di abilitazione è rilasciato, su richiesta dell'interessato, dagli Uffici del SFR competenti per zona (vedasi allegato 4). Si applicano, in ogni caso, i criteri d'incompatibilità previsti dal par. A.1.3 del PAN. A riguardo, si precisa che è da considerare incompatibile l'attività di consulenza con quella di vendita dei p.f., in quanto tale eventualità comporterebbe l'instaurarsi di rapporti tra i soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari e il consulente medesimo.

Si ribadisce che, a decorrere dal 26 novembre 2015, il suddetto certificato di abilitazione costituisce requisito obbligatorio per svolgere attività di consulente, nell'ambito della difesa fitosanitaria, indirizzata anche alla produzione integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei p.f. e ai metodi di difesa alternativi.

Il certificato di abilitazione alla vendita (allegato 6) di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, viene rilasciato dal Dipartimento di prevenzione dell'ASP - Servizio igiene alimenti e nutrizione (SIAN) competente per territorio. Si precisa che per distributore si intende: persona fisica o giuridica che immette sul mercato un prodotto fitosanitario, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio.

In generale, i certificati di abilitazione sono validi per cinque anni e, alla scadenza, vengono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento. Qualora, dopo i cinque anni di validità, l'interessato non abbia ancora assolto agli obblighi di aggiornamento, il termine utile per il rinnovo è determinato in 12 mesi dalla scadenza del certificato. Oltre tale termine il titolare ha l'obbligo di partecipare al corso di formazione di base, previsto per ogni tipologia di abilitazione.

B. Formazione obbligatoria

Fatte salve le deroghe precisate successivamente, il rilascio dei certificati di abilitazione è subordinato alla frequenza di specifici corsi di formazione di base e all'ottenimento di una valutazione positiva, a seguito di esame di abilitazione, sulle materie comuni e specifiche elencate negli allegati I del Decreto e del PAN. Il conseguimento della formazione è comprovato da un attestato di frequenza e di superamento della verifica finale, rilasciato dal soggetto che ha realizzato il corso. Per l'ammissione alla verifica finale, la frequenza non deve essere inferiore al 75% del monte ore complessivo.

La formazione e la relativa valutazione ai fini del rilascio del certificato di abilitazione alla vendita, valgono anche come formazione e relativa valutazione per il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

La formazione e la relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'attività di consulente, valgono anche come formazione e relativa valutazione, finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Considerata la sostanziale uniformità dei percorsi formativi, esse valgono anche come formazione e relativa valutazione, finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita. Si fa presente che il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere l'attività di consulenza, come disposto dal PAN al par. A.1.3.

Requisiti di accesso

Per l'accesso ai corsi di formazione per utilizzatore professionale, così come definito dall'art. 3 del D.lgs. n. 150/12, è richiesta la maggiore età, mentre per i corsi di consulente il possesso di diploma o laurea in discipline agrarie o forestali.

Per quanto riguarda l'accesso ai corsi per i distributori, i requisiti sono i seguenti: maggiore età, diplomi in discipline agrarie o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie (art. 8 D.lgs. n. 150/12). Possono partecipare ai corsi di formazione per i distributori anche i soggetti provenienti da regioni o province differenti da quelle che hanno organizzato i corsi medesimi.

Esami

La valutazione delle conoscenze acquisite dei partecipanti ai corsi è operata tramite un esame, effettuato in lingua italiana, basato su somministrazione di test e/o un colloquio orale, secondo quanto stabilito dalla commissione esaminatrice, composta da esperti nelle materie trattate nelle azioni formative. Qualora non venga superata la verifica finale, può essere rilasciato un semplice attestato di frequenza riportante anche la data di conclusione del corso, utilizzabile solamente una volta per partecipare a un'ulteriore esame, entro 12 mesi dalla data di conclusione del corso medesimo.

Nel caso di ulteriore valutazione negativa o di superamento del termine di 12 mesi, gli interessati sono tenuti a frequentare un nuovo corso di formazione.

Per quanto riguarda il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti o all'attività di consulenza, le commissioni sono formate da:

- il responsabile dell'Ufficio fitosanitario competente per territorio (Osservatorio per le malattie delle piante o Unità fitosanitaria costituita presso l'IPA) o suo delegato, con funzioni di presidente. L'eventuale delegato deve possedere la qualifica d'ispettore fitosanitario. Per l'attività di consulenza può essere designato anche un ispettore fitosanitario dell'Ufficio di coordinamento del SFR;

- un rappresentante del Dipartimento di prevenzione medico dell'ASP territorialmente competente (dirigente medico del S.I.A.N. o dirigente medico dello SPRESAL);

- un docente in possesso dei requisiti di formatore, designato dal soggetto che ha organizzato il corso. Ove possibile, verrà data preferenza a docenti che non hanno partecipato al corso medesimo.

Con riferimento al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, la commissione, istituita presso la sede dell'ASP nel cui ambito territoriale si è svolto il corso, è composta da:

- direttore del SIAN o suo delegato, con funzioni di presidente;

- un rappresentante designato dal S.F.R.;

- un rappresentante del Dipartimento ARPA;

- un docente in possesso dei requisiti di formatore, designato dal soggetto che ha organizzato il corso.

C. Deroghe

Come previsto dal PAN, dall'obbligo di frequenza del corso di formazione per utilizzatori professionali, sono esentati i diplomati con percorso d'istruzione superiore quinquennale ad indirizzo agrario e i laureati nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. Sono considerate valide anche le lauree ad indirizzo agrario, con corsi di durata triennale.

Permane, in ogni caso, l'obbligo del superamento dell'esame di abilitazione e della partecipazione ai corsi di aggiornamento, per il rinnovo dell'abilitazione.

La richiesta di deroga, debitamente compilata con i dati relativi al titolo di studio posseduto, deve essere presentata al competente ufficio del SFR (modello allegato 8).

Per quanto attiene ai corsi di formazione per consulenti sono esonerati dalla frequenza e dall'esame, in coerenza con il PAN, i seguenti soggetti:

- gli ispettori fitosanitari operanti nel SFR da almeno 24 mesi continuativi, inseriti nell'elenco regionale ufficiale degli ispettori fitosanitari, comunicato al Servizio fitosanitario centrale del Ministero politiche agricole, in applicazione del D.Lgs.vo n. 214/2005;

- il personale dell'Amministrazione regionale, operante da almeno due anni continuativi nel settore dell'assistenza tecnica (servizi allo sviluppo), in possesso di formazione specifica e dei titoli di studio di cui all'art. 8, comma 3, del Decreto. Con riferimento al requisito della formazione specifica, l'esonero è subordinato a singolo parere positivo espresso dal competente servizio 6 dell'ex Dipartimento per gli interventi infrastrutturali di questo Assessorato.

Inoltre, dietro apposita richiesta (modello allegato 9) all'Ufficio di coordinamento regionale del SFR, possono essere esonerati dalla frequenza del corso e dall'esame i seguenti soggetti:

- i tecnici diplomati con percorso d'istruzione superiore quinquennale ad indirizzo agrario e i laureati nelle discipline agrarie e forestali (anche con corsi triennali), che abbiano acquisito un'esperienza lavorativa di almeno 2 anni, nel settore della difesa fitosanitaria per le produzioni integrate e/o biologiche, maturata nell'ambito di attività riconosciute dal SFR. A riguardo, quest'ultimo provvederà a definire, con atto pubblico, i necessari criteri di valutazione. Non possono essere considerate valide le esperienze lavorative, svolte a seguito di rapporti di dipendenza o di collaborazione con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

- docenti universitari in attività, che esercitano da almeno due anni insegnamenti concernenti le avversità delle piante e la difesa fitosanitaria;

- i ricercatori delle Università e di altri enti pubblici di ricerca, con comprovata esperienza almeno biennale nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria;

- aspiranti consulenti non dipendenti dell'Amministrazione, in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 8, comma 3, del Decreto, che hanno frequentato un corso di formazione, con valutazione positiva, riconosciuto dal SFR rispondente ai requisiti previsti dal par. A.1.8 del PAN.

L'eventuale mancato accoglimento della richiesta di esonero è comunicato formalmente dal SFR all'interessato, che può opporsi secondo la normativa vigente in materia di provvedimenti amministrativi.

D. Rinnovo dei certificati di abilitazione e crediti formativi

Il rinnovo dei certificati di abilitazione per utilizzatori, distributori e consulenti è effettuato, su richiesta del titolare ai medesimi uffici che li hanno rilasciati, previa la partecipazione a specifici corsi di aggiornamento.

L'aggiornamento può essere conseguito anche attraverso crediti formativi, da acquisire nel corso dei cinque anni di validità dell'abilitazione, consistenti in iniziative di carattere formativo o seminariale. Si precisa, tuttavia, che l'aggiornamento riguardante le norme previste dall'allegato I parte A del PAN non potrà essere effettuato in data antecedente agli ultimi due anni di validità dell'abilitazione. La validità dei contenuti didattici delle azioni formative, ai fini dell'aggiornamento, deve essere preventivamente riconosciuta dall'ufficio di coordinamento regionale del SFR per le abilitazioni riguardanti gli utilizzatori e consulenti, e dal Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (D.A.S.O.E.) per le abilitazioni riguardanti i distributori.

Pertanto, non saranno considerate valide attività preliminarmente non approvate dai suddetti uffici, che individueranno, in via preventiva, i contenuti didattici obbligatori di cui all'allegato I del PAN, da ritenersi soddisfatti con i crediti formativi. Quest'ultimi, nel caso di parziale trattazione dei contenuti didattici, devono essere integrati con la frequenza dei corsi di cui al successivo paragrafo, in riferimento alle materie non affrontate nell'ambito dei crediti formativi.

In particolare potranno essere riconosciute, ai fini dei crediti formativi, le attività di formazione e di aggiornamento, effettuate in applicazione del D.Lgs.vo n. 81/2008 sulla sicurezza delle condizioni di lavoro.

Il rinnovo dei certificati è operato dal competente ufficio di zona del SFR, su attestazione di regolare espletamento dell'attività di aggiornamento, rilasciata dal soggetto responsabile del corso.

Per quanto riguarda il rinnovo dei certificati relativi ai distributori, l'ufficio interessato è il SIAN-ASP territorialmente competente, su attestazione di regolare espletamento dell'attività di aggiornamento, rilasciata dal soggetto responsabile del corso.

E. Soggetti abilitati alla programmazione, formazione e all'aggiornamento

Coerentemente alle disposizioni del PAN, la programmazione delle iniziative formative e di aggiornamento rivolte agli utilizzatori professionali e ai consulenti è di competenza del Dipartimento regionale dell'agricoltura, per quelle riservate ai distributori del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

Tale attività di programmazione, con valenza annuale e revisionabile in itinere, potrà essere effettuata a partire dal 2015 per l'anno successivo, sulla base degli effettivi fabbisogni formativi territoriali, desumibili dalle attività pregresse e dall'esigenze locali rilevate.

Fermo restando quanto disposto dalle vigenti normative in materia di formazione, le attività previste dal PAN e dalle presenti disposizioni, per quanto riguarda gli utilizzatori e i consulenti, possono essere espletate dai seguenti soggetti:

- Servizio fitosanitario regionale (nell'ambito delle competenze istituzionali);

- Uffici periferici dell'Amministrazione statale;

- Soggetti a partecipazione pubblica regionale, previa autorizzazione dell'Ufficio di coordinamento regionale del SFR;

- Uffici di assistenza tecnica dell'ex Dipartimento interventi infrastrutturali dell'Assessorato agricoltura e sezioni operative periferiche di assistenza tecnica dell'E.S.A. (nell'ambito delle competenze istituzionali);

- Enti di formazione professionale accreditati dall'Assessorato regionale dell'istruzione e formazione professionale;

- Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203;

- limitatamente al certificato di abilitazione per l'attività di consulente, ordini e collegi professionali del settore agrario, nonché loro federazioni. Tali azioni formative, da riconoscere preventivamente da parte del SFR, devono essere rivolte esclusivamente agli iscritti all'ordine o al collegio professionale interessato.

Per quanto riguarda i distributori, le attività formative previste dal PAN e dalle presenti disposizioni possono essere attuate dai seguenti soggetti:

a) dipartimenti di prevenzione medica ASP-SIAN (nell'ambito delle competenze istituzionali);

b) enti di formazione professionale accreditati dall'Assessorato regionale dell'istruzione e formazione professionale;

c) organizzazioni di categoria.

Per quanto concerne i docenti dei corsi, ferme restando le condizioni d'incompatibilità previste dal PAN, al fine di assicurare le adeguate competenze tecnico-professionali, sono richieste la laurea nelle discipline con specifica attinenza agli argomenti trattati, nonché un'esperienza almeno triennale di docenza o professionale nelle materie interessate. Possono, inoltre, effettuare le docenze esperti qualificati, diplomati o laureati, in possesso di adeguato curriculum, attestante il possesso di titoli e l'esperienza professionale almeno triennale, necessari per la trattazione degli argomenti richiesti (es. docenze nei corsi effettuati in applicazione del D.P.R. n. 290/2001).

Con riferimento ai crediti formativi validi ai fini delle presenti disposizioni, possono essere concordate con l'ufficio di coordinamento regionale del SFR (per gli utilizzatori e consulenti) e con il DASOE (per i distributori), ai fini della necessaria approvazione preventiva, specifiche attività formative e/o seminariali. Quest'ultime potranno essere proposte dai seguenti soggetti:

- uffici di assistenza tecnica dell'ex Dipartimento interventi infrastrutturali dell'Assessorato agricoltura e sezioni operative periferiche di assistenza tecnica dell'E.S.A, università, istituti agrari, ordini e collegi professionali del settore agrario e loro federazioni, enti di formazione professionale accreditati, organizzazioni professionali agricole, enti di ricerca pubblici o a partecipazione pubblica, con riferimento alla formazione degli utilizzatori e consulenti;

- Dipartimenti di prevenzione medica ASP-SIAN, Enti di formazione professionale accreditati dall'Assessorato regionale dell'istruzione e formazione professionale, Organizzazioni di categoria, per la formazione dei distributori.

Con riferimento a tutte le tipologie di azioni formative, il servizio 6 dell'ex Dipartimento per gli interventi infrastrutturali dell'Assessorato agricoltura e il DASOE, ognuno per le rispettive competenze, provvedono ad istituire gli albi dei formatori interni, in servizio nell'Amministrazione, in possesso di esperienza professionale, almeno triennale, nella docenza effettuata nei corsi di cui al D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001.

La richiesta d'iscrizione ai rispettivi albi deve essere corredata da curriculum vitae, sottoscritto in calce con formula di assunzione di responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati, e da copia di documento di riconoscimento. L'inserimento nell'albo costituisce soddisfacimento del requisito della professionalità.

Inoltre, l'Ufficio di coordinamento del S.F.R. e il DASOE provvedono ad istituire un elenco di esperti qualificati, esterni all'Amministrazione. La richiesta d'iscrizione all'elenco, da presentare ai suddetti uffici in qualsiasi periodo dell'anno, deve essere corredata da curriculum vitae, sottoscritto in calce con formula di assunzione di responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati, e da copia del documento di riconoscimento. L'inserimento nell'elenco costituisce soddisfacimento del requisito della professionalità.

Le richieste d'iscrizione nell'albo e nell'elenco sono valutate da commissioni interne dei competenti Assessorati, istituite con apposito provvedimento, che verificheranno preventivamente la rispondenza dei requisiti dichiarati alle presenti disposizioni, per l'inserimento nell'albo e nell'elenco.

Sia l'albo dei formatori interni, che l'elenco degli esperti qualificati saranno pubblicati nei rispettivi siti istituzionali dell'Assessorato dell'agricoltura e dell'Assessorato della salute.

Quanto sopra non pregiudica la possibilità di utilizzare, per le docenze, esperti di comprovata specializzazione non presenti nell'elenco, anche al fine di approfondire tematiche specifiche.

F. Durata minima dei corsi di base e di aggiornamento - modalità di svolgimento

Come previsto dal PAN (vedasi all. I dello stesso) i moduli formativi dei corsi di base sono distinti, in funzione delle materie, in una sezione comune e in sezioni specifiche.

La durata minima dei corsi per il rilascio delle abilitazioni è fissata in 20 ore per gli utilizzatori professionali agricoli ed extragricoli, in 25 ore per i distributori e i consulenti. Per i corsi di aggiornamento, funzionali al rinnovo ogni 5 anni, è prevista una durata minima di 12 ore. In ogni caso, le attività formative e di aggiornamento non potranno prevedere più di 5 ore giornaliere di attività didattica.

Con riferimento all'aggiornamento, la frequenza d'iniziative valide come crediti formativi non può dare luogo a una riduzione delle ore minime complessive stabilite.

La frequenza minima dei corsi, ai fini dell'ammissione alla verifica finale o per il rinnovo dei certificati, non deve essere inferiore al 75% del monte ore complessivo, come comprovato da specifico attestato di frequenza.

Il soggetto che organizza il corso deve informare il competente ufficio di zona del SFR o, nel caso d'iniziative rivolte ai distributori, il Dipartimento di prevenzione medica ASP-SIAN territorialmente competente, almeno 30 giorni prima dell'inizio dello stesso, comunicando il responsabile dell'attività, la sede di svolgimento, il programma, la durata, le date d'inizio e fine corso, l'elenco dei docenti e dei partecipanti, che non può essere superiore a 30 unità, nonché il luogo di tenuta del registro delle presenze dei partecipanti.

Non saranno ritenuti validi, ai fini delle presenti disposizioni, i corsi realizzati senza il rispetto delle condizioni sopra precisate.

A conclusione del corso, gli Enti formatori comunicano al competente ufficio del SFR o al Dipartimento di prevenzione medica ASP-SIAN territorialmente competente, l'avvenuto svolgimento e la conclusione del corso. Per l'organizzazione degli esami, i suddetti enti propongono la data di effettuazione degli stessi, da concordare con i restanti membri della commissione. Le procedure necessarie per l'espletamento degli esami sono effettuate dai soggetti formatori, che predispongono gli elenchi dei corsisti ammessi alla verifica, nonché i relativi registri.

Qualora vengano organizzate iniziative formative usufruibili anche da partecipanti stranieri, l'ammissione ai corsi è subordinata all'accertamento preventivo di ogni singolo partecipante della capacità di lettura e comprensione delle indicazioni, in lingua italiana, riportate nell'etichette dei prodotti fitosanitari.

Tutte le tipologie di attività formative possono essere realizzate anche in modalità FAD/e learning, alle seguenti condizioni:

- la formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore o nel domicilio del partecipante, per mezzo di una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento dei fruitori della formazione;

- il progetto realizzato deve prevedere un documento di presentazione con le seguenti informazioni: titolo del corso, soggetto che lo gestisce, obiettivi formativi, struttura, durata e argomenti trattati nelle unità didattiche, regole di utilizzo del prodotto, modalità di valutazione dell'apprendimento, strumenti d'interazione con i corsisti;

- deve essere garantito un esperto (tutor o docente con esperienza specifica almeno triennale), a disposizione per la gestione del percorso formativo;

- sono obbligatorie prove di autovalutazione distribuite lungo tutto il percorso, anche in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale e le esercitazioni pratiche, ove previste in base alla tipologia di corso, devono essere effettuate in presenza. Di tutte le prove e verifiche deve rimanere traccia agli atti dell'azione formativa;

- il tempo di studio previsto va ripartito su unità didattiche omogenee e memorizzato (ore di collegamento), al fine di comprovare la realizzazione dell'intero percorso;

- la durata della formazione in FAD e/o in autoapprendimento, sono autocertificate dal partecipante e validate dal tutor, o certificate dal sistema telematico di tutoring;

- deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi previsti, purchè ne rimanga traccia e l'accesso ai contenuti successivi avvenga secondo un percorso obbligato (senza possibilità di evitare parti del percorso);

- è necessario garantire la possibilità di stampa del materiale utilizzato per l'azione formativa.

G. Gestione e archiviazione dei dati

Entro il 15 marzo, a partire dal 2015, gli uffici fitosanitari e gli uffici del SIAN-ASP trasmettono rispettivamente all'ufficio di coordinamento regionale del SFR e al Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (D.A.S.O.E.), i dati relativi al territorio di competenza, secondo lo schema di cui all'allegato I parte B del PAN.

H. Sospensione e revoca delle abilitazioni

La revoca dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, è operata nel rispetto di quanto indicato nell'allegato I parte C del PAN (vedasi allegato 10). Con riferimento all'Assessorato regionale dell'agricoltura, l'ufficio competente per l'accertamento dei motivi di revoca è individuato nel servizio 5 fitosanitario regionale del Dipartimento dell'agricoltura, che procede con i propri ispettori fitosanitari, anche su segnalazione di altri uffici preposti ai controlli.

L'ufficio competente per l'accertamento dei motivi di revoca delle abilitazioni alla vendita per i distributori è il DASOE - servizio 4 dell'Assessorato regionale della salute.

Il procedimento di revoca è effettuato secondo le procedure previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni, dai competenti uffici di zona del SFR che hanno provveduto a rilasciare il certificato.

Avverso il provvedimento definitivo di revoca è ammesso, entro trenta giorni dal ricevimento, il ricorso gerarchico al dirigente generale del Dipartimento dell'agricoltura o al dirigente generale del DASOE, per i distributori, e/o, entro sessanta giorni, in via giurisdizionale al TAR competente.

La suddetta procedura si applica anche ai casi di sospensione dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, individuati nell'allegato I parte C del PAN.

In particolare, è applicata la sospensione di sei mesi per le casistiche previste per l'utilizzatore professionale e i distributori, di dodici mesi per quella relativa al consulente.

I. Accordi fra Pubbliche Amministrazioni

Ai fini dell'attuazione delle presenti disposizioni, le competenti Amministrazioni possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune, secondo il disposto dell'art. 15 della legge n. 241/1990.

In particolare, i suddetti accordi potranno riguardare la pianificazione delle attività formative, di monitoraggio e vigilanza, nell'ambito delle rispettive competenze.