
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 30 maggio 2016
G.U.R.S. 17 giugno 2016, n. 26
Esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per la ricerca di portatore di talassemia.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20;
Visto il D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124, art. 1, comma 4, lett. a);
Visto il decreto del Ministero economia e finanze del 17 marzo 2008, all. 12, concernente la codifica nazionale delle esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;
Visto l'all. 3 della circolare dell'Assessore per la sanità n. 1157/2005 e s.m.i.;
Vista la legge regionale n. 19/2008;
Vista la legge regionale n. 5/2009;
Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
Visto il D.A. 12 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53, parte I, del 27 agosto 1997, riguardante l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di laboratorio necessarie alla ricerca di portatore di talassemia;
Vista la circolare 2 febbraio 1998, n. 946, esplicativa del citato decreto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11, parte I, del 7 marzo 1998;
Visto il D.A. 19 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5, parte I, del 2 febbraio 2001, riguardante il rinnovo del decreto 12 agosto 1997 per il triennio 2001 - 2003;
Visto il D.A. n. 2357/03, riguardante il rinnovo del decreto 19 dicembre 2000 per il triennio 2004 - 2006 con le modifiche di cui agli articoli 1 e 2 relative alla fascia di età fertile delle donne e al protocollo tecnico-diagnostico;
Visti i successivi decreti assessoriali di rinnovo: D.A. n. 35/07, D.A. n. 3216/09, D.A. n. 557/13;
Visto il D.D.G. n. 103/16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 19 febbraio 2016, che integra il protocollo tecnico-diagnostico di cui al D.A. n. 2357/03, introducendo la possibilità di utilizzare l'elettroforesi capillare al posto della cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) per la ricerca del portatore sano, senza variazione dei costi;
Ritenuto che, allo stato attuale, è opportuno garantire il mantenimento delle disposizioni previste dal citato decreto n. 2357/03, integrato dal D.D.G. n. 103/16, anche per il triennio 2016 - 2018;
Decreta:
Le disposizioni relative all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per la ricerca di portatore di talassemia (codice esenzione D01) di cui al D.A. n. 2357/03, integrato dal D.D.G. n. 103/16 riguardo al protocollo tecnico-diagnostico, sono rinnovate per il triennio 2016 - 2018. Entro il 31 dicembre 2018 verrà valutata l'opportunità di un ulteriore rinnovo delle stesse.