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N.d.R.: Per la revoca delle disposizioni previste dal presente, si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.A. Salute 8 aprile 2025, n. 384.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 13 settembre 2016

G.U.R.S. 14 ottobre 2016, n. 44

Individuazione degli enti pubblici sanitari che presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 524, lettere a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

N.d.R.: Per la revoca delle disposizioni previste dal presente, si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.A. Salute 8 aprile 2025, n. 384.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 2, laddove viene previsto che il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie individuate, i livelli essenziali e uniformi di assistenza, nel rispetto dei principi dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse;

- l'articolo 4, commi 8 e 9, in materia di equilibrio di bilancio per le aziende ospedaliere e per i presidi dell'unità sanitaria locale, cui si applicano le disposizioni previste per le aziende ospedaliere, in quanto applicabili;

- l'articolo 8-sexies in materia di remunerazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, per gli erogatori pubblici e privati accreditati;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e successive modificazioni ed in particolare, l'articolo 2, commi 7, 8 e 9 che, nel disciplinare la costituzione delle aziende ospedaliere universitarie, richiama quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m. e i.;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 6 che stabilisce che le Fondazioni IRCCS, così come gli IRCCS non trasformati, informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenuti al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie per specifiche attività istituzionali;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, ed, in particolare:

- l'articolo 1, comma 173, lettera f), in materia di "obbligo in capo alle Regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza del direttore generale";

- l'articolo 1, comma 174, che detta disposizioni volte a garantire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario da parte delle regioni;

- l'articolo 1, comma 180, che detta disposizioni in materia di piani di rientro dai deficit sanitari secondo cui: "la regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176 nonché in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica dell'effettiva attuazione del programma";

Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005 (Rep. 2271/CSR) ed in particolare:

- l'articolo 6 che declina quanto previsto dall'articolo 1, comma 173, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

- l'articolo 8 che disciplina l'accordo per l'equilibrio economico in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

- l'articolo 9 che dispone l'istituzione del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA;

- l'articolo 12 che dispone l'istituzione del Tavolo di verifica degli adempimenti;

Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 3 dicembre 2009 (Rep. Atti 243/CSR);

Visto l'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che prevede, tra l'altro, forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le Regioni che tra l'altro introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione;

Vista la normativa vigente in materia di piani di rientro dai disavanzi sanitari all'articolo 2, commi da 75 a 96, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2011, recante "Disposizioni in materia di valutazione straordinaria delle procedure amministrativo-contabili necessarie ai fini della certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliero universitarie, ivi compresi i policlinici universitari";

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in particolare il Titolo II, recante "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario";

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2012, concernente "Nuovi modelli di rilevazione economica "Conto economico" (CE) e "Stato patrimoniale" SP delle aziende del Servizio sanitario nazionale";

Visto l'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, che prevede specifiche disposizioni per il settore sanitario, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle risorse destinate al settore sanitario e l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 2012, recante "Disposizioni in materia di certificabilità degli enti del Servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2012, concernente "Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale";

Visto il decreto ministeriale 1 marzo 2013 "Definizione dei Percorsi attuativi della certificabilità";

Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 10 luglio 2014 per il Nuovo Patto per la salute 2014-2016 (Rep. Atti n. 82/CSR), ed in particolare l'articolo 9 che prevede l'istituzione, senza oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero della salute di "una commissione permanente, costituita dai rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Conferenza delle Regioni e Province autonome e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), con il compito di provvedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla:

a) verifica e all'eventuale aggiornamento delle tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, nonché di assistenza protesica di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332;

b) individuazione delle funzioni assistenziali e dei relativi criteri di remunerazione massima, ai fini dell'applicazione dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

c) definizione dei criteri e parametri di riferimento per l'individuazione delle classi tariffarie;

d) promozione della sperimentazione di metodologie per la definizione di tariffe per i percorsi terapeutici assistenziali territoriali";

Tenuto conto che, in attuazione del citato articolo 9 del Patto salute 2014-2016, è stata costituita la Commissione permanente tariffe con decreto ministeriale del 18 gennaio 2016 e considerato, in particolare che, sulla base di quanto previsto dalle lettere b) e c) dell'articolo 9 del citato Patto salute 2014-2016, la citata Commissione dovrà dettare i criteri generali per l'individuazione della remunerazione delle funzioni assistenziali e delle classi tariffarie per la successiva adozione dei decreti del Ministro della salute, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 8-sexies, rispettivamente commi 3 e 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, recante: "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", ed, in particolare, le disposizioni contenute nei paragrafi 4 e 5 dell'allegato 1 in materia di volumi ed esiti e di standard generali di qualità;

Vista l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 2 luglio 2015 (atto rep. 113/CSR) e, in particolare, il punto J, "Ulteriori proposte di governance", lettera a) in materia di "riorganizzazione e ripensamento del sistema aziendale pubblico in una logica di valutazione e miglioramento della produttività, intesa quale rapporto tra il valore prodotto (in termini quantitativi e economici) ed i fattori produttivi utilizzati (in termini quantitativi e economici)";

Visto l'articolo 1, commi da 521 a 547, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che detta disposizioni che disciplinano le procedure per conseguire miglioramenti nella produttività e nell'efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e nel rispetto della garanzia dei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e successive modificazioni, da erogarsi in condizioni di appropriatezza, efficacia, efficienza e qualità;

Visti, in particolare, i commi 524, 526, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, ove si prevede che:

- le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura che presentano una o entrambe le seguenti condizioni:

a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro;

b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure; devono presentare alla propria regione di riferimento il piano di rientro di durata non superiore al triennio, contenente le misure atte al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta, al fine di superare ciascuno dei disallineamenti rilevati alle predette lettere a) e b);

- la metodologia di valutazione delle condizioni di cui alla predetta lettera a) deve essere individuata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di modalità di remunerazione delle prestazioni sanitarie, tenendo conto dei diversi assetti organizzativi ed erogativi regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con il medesimo decreto sono definiti anche gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure di cui alla predetta lettera b), anche tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. Il decreto definisce, altresì, le linee guida per la predisposizione dei piani di rientro aziendali;

Visto il comma 525 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede, tra l'altro, che in sede di prima applicazione, per l'anno 2016, le Regioni devono individuare i propri enti del servizio sanitario che presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 524, lettere a) e b);

Visto il comma 531 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e quanto previsto dall'articolo 2, commi 77 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire l'equilibrio del Servizio sanitario regionale nel suo complesso, la gestione sanitaria accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrive nel proprio bilancio una quota di fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro degli enti del Servizio sanitario regionale. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui ai commi 524 e 525, le Regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono tenute ad istituire la gestione sanitaria accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011. I Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005 verificano il rispetto del presente comma. A tal fine le Regioni comunicano ai suddetti Tavoli tecnici l'avvenuta approvazione dei piani di rientro degli enti del proprio Servizio sanitario regionale entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di approvazione e l'importo degli scostamenti negativi di cui ai medesimi piani di rientro;

Visto il comma 533 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone che "la regione, ovvero il commissario ad acta ove nominato, verifica trimestralmente l'adozione e la realizzazione delle misure previste dai piani di rientro di cui ai commi 529 e 530 nel rispetto della tempistica ivi indicata. In caso di verifica trimestrale positiva, la gestione sanitaria accentrata può erogare a titolo di anticipazione una quota parte delle risorse iscritte, ai sensi del comma 531, nel proprio bilancio, al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario degli enti territoriali interessati. In caso di verifica trimestrale negativa, la regione, ovvero il commissario ad acta ove nominato, adotta le misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, nel rispetto dei livelli di assistenza, come individuati nel piano di rientro dell'ente. Al termine di ogni esercizio la regione pubblica nel proprio sito internet i risultati economici raggiunti dai singoli enti interessati, raffrontati agli obiettivi programmati nel piano di rientro";

Tenuto conto, da un lato, della presenza di sistemi tariffari regionali differenziati, con tariffe anche superiori a quelle massime nazionali, e della disomogenea applicazione del sistema di remunerazione delle funzioni, e, dall'altro lato, dell'esigenza che la prima applicazione della normativa sui piani di rientro aziendali tenga conto di tali differenze, al fine di evitare che la valutazione delle situazioni aziendali sia condizionata da situazioni di contesto diverse, è necessario che il sistema di valutazione della remunerazione tariffaria e delle funzioni consenta una omogeneizzazione delle diverse situazioni regionali;

Tenuto conto che, in considerazione del fatto che la commissione permanente tariffe deve individuare le funzioni assistenziali ed i relativi criteri di remunerazione massima, ai fini dell'applicazione dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e che devono essere operati gli opportuni aggiornamenti periodici delle soglie di volume e di esito, sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili, di cui al paragrafo 4.6 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, nella fase di avvio della procedura di cui ai commi 524 e 525, al fine di consentire una prima implementazione del metodo sono stati individuati i seguenti criteri:

- per la lettera a) un finanziamento a funzione pari al 30% del totale della remunerazione;

- per la lettera b) almeno un'area rossa con peso specifico di attività > 15% o almeno un'area arancione con peso specifico di attività > 33%;

Considerato che, ai fini dell'individuazione delle strutture da sottoporre al piano di rientro aziendale, il comma 525 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015 riconosce la possibilità per le Regioni e province autonome di sottoporre alla valutazione del Ministero della salute adeguata documentazione e, ove necessario, specifici provvedimenti regionali, che consentano di tenere conto:

i) delle specificità di remunerazione delle prestazioni di emergenza territoriale, psichiatria e medicina penitenziaria eventualmente rese da parte delle strutture ospedaliere o altre attività di rilevanza regionale, e degli investimenti a carico dei contributi in conto esercizio;

ii) delle modifiche eventualmente intervenute nel corso dell'anno 2015 sul sistema di remunerazione fissato dalle singole Regioni e province autonome;

Considerato quindi che, per l'anno 2016, l'individuazione, da parte delle Regioni, delle strutture che presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 524, lettere a) e b), della più volte richiamata legge n. 208/2015 possono essere verificate dalla Direzione generale della Programmazione sanitaria del Ministero della salute su richiesta motivata delle Regioni interessate e che le risultanze dell'istruttoria devono essere condivise formalmente con le Regioni interessate nel corso di appositi incontri tecnici, alla presenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota prot. n. 70902 del 6 settembre 2016 del Dipartimento regionale pianificazione strategica, con la quale, in conformità a quanto previsto nel decreto interministeriale del 21 giugno 2016 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 luglio 2016) in materia di Piani di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si chiede un incontro tecnico presso il Ministero della salute per esporre alcune peculiarità del Servizio sanitario siciliano ai fini della verifica delle condizioni (art. 1, comma 524, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208) per l'individuazione delle strutture da sottoporre ai Piani in questione;

Vista la nota prot. n. 72622 del 13 settembre 2016 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, con la quale si comunica che, nell'ambito del S.S.R., nessun ente soddisfa le condizioni, previste dall'art. 1, comma 524, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per la partecipazione ai Piani di cui all'art. 1, comma 528, della medesima legge;

Vista la nota prot. n. 73034 del 13 settembre 2016 del servizio 5 "Economico - finanziario" del Dipartimento regionale pianificazione strategica, nella quale si rappresentano alcune criticità nell'utilizzo dei dati CE relativi al IV trimestre 2015 per l'individuazione degli enti da sottoporre ai Piani di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Tenuto conto delle determinazioni del dirigente generale del Dipartimento regionale pianificazione strategica, esplicitate nella citata nota prot. n. 73034 del 13 settembre 2016, in merito all'opportunità dell'utilizzo dei dati CE relativi al Consuntivo 2015 ai fini dei calcoli per l'individuazione degli enti da sottoporre ai Piani di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Vista l'e-mail del 26 luglio 2016 del Ministero della salute, pervenuta tramite il Coordinamento tecnico - Commissione salute (Regione Piemonte) - nella quale, in considerazione del ritardo nell'emanazione del decreto interministeriale in materia di "Piani di efficientamento" (21 giugno 2016), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 15 luglio 2016, si comunica uno slittamento del termine, previsto dall'art. 1, comma 525, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'individuazione degli enti che presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 524, lettere a) e b), della medesima legge, al 13 settembre 2016, ovvero entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in argomento;

Considerato che nella Regione Siciliana - in forza delle norme statutarie, in particolare degli artt. 9 e 20 - i singoli Assessori, oltre a far parte della Giunta regionale, hanno autonoma competenza funzionale esterna per quanto concerne l'esercizio delle funzioni relative alle materie rientranti nei singoli rami dell'Amministrazione ai quali sono preposti;

Ritenuto, pertanto, di procedere con il presente decreto alla individuazione delle aziende ospedaliere (AO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU), degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) da sottoporre ai Piani di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Decreta:

N.d.R.: Per la revoca delle disposizioni previste dal presente, si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.A. Salute 8 aprile 2025, n. 384.

Art. 0

Articolo Unico

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono riportate quale parte integrante e sostanziale, nelle more delle valutazioni del Ministero della salute che possa tenere conto di alcune peculiarità del Servizio sanitario siciliano come previsto nel decreto interministeriale 21 giugno 2016 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 luglio 2016) in materia di "Piani di efficientamento", è approvata l'allegata tabella, che forma parte integrante del presente decreto, in cui sono individuate le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) da sottoporre ai Piani di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in quanto presentano le condizioni individuate all'art. 1, comma 524, lettera a), della medesima legge, fermo restando che non ricorrono, nell'ambito del S.S.R., le condizioni di cui alla lettera b) del citato comma 524.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il provvedimento è trasmesso, altresì, al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 13 settembre 2016.

GUCCIARDI

N.d.R.: Per la revoca delle disposizioni previste dal presente, si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.A. Salute 8 aprile 2025, n. 384.