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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 8 aprile 2025, n. 384

G.U.R.S. 18 aprile 2025, n. 18

Revoca dei decreti dell'Assessore per la salute n. 1649 del 13 settembre 2016, per come integrato dal successivo D.A. n. 110 del 25 gennaio 2017, e del D.A. n. 1709 del 7 agosto 2019.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO il D.P. Regionale 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;

VISTA la legge regionale 15 Maggio 2000 n. 10 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n. 17;

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2011, che definisce le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e degli organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009, n. 42 e che, tra l'altro, al Titolo II disciplina i principi generali e contabili applicati per il settore sanitario;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e s.m.i.;

VISTO il decreto ministeriale 1° marzo 2013 "Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità";

VISTO il decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 recante: "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", e, in particolare, le disposizioni contenute nei paragrafi 4 e 5 dell'allegato 1 in materia di volumi ed esiti e di standard generali di qualità;

VISTA l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 2 luglio 2015 (atto rep. 113/CSR) e, in particolare, il punto J, "Ulteriori proposte di governance", lettera a) in materia di "riorganizzazione e ripensamento del sistema aziendale pubblico in una logica di valutazione e miglioramento della produttività, intesa quale rapporto tra il valore prodotto (in termini quantitativi e economici) ed i fattori produttivi utilizzati (in termini quantitativi e economici)";

VISTO l'articolo 1, commi da 521 a 547, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che detta disposizioni che disciplinano le procedure per conseguire miglioramenti nella produttività e nell'efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e nel rispetto della garanzia dei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e successive modificazioni, da erogarsi in condizioni di appropriatezza, efficacia, efficienza e qualità;

VISTO il comma 525, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede, tra l'altro, che in sede di prima applicazione, per l'anno 2016, le regioni devono individuare i propri enti del servizio sanitario che presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 524, lettere a) e b);

VISTO il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze datato 21/06/2016 e pubblicato sulla GURI (Serie Generale) n. 164 del del 15/07/2016 recante disposizioni in relazione ai "Piani di cui all'articolo 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici";

VISTO il Decreto dell'Assessorato della Salute n. 1649 del 13 settembre 2016, per come integrato dal successivo Decreto Assessoriale n. 110 del 25 gennaio 2017, con il quale si è proceduto all'individuazione delle aziende ospedaliere (AO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU), degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) da sottoporre ai Piani di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la Sentenza di Corte costituzionale n. 192 del 14/07/2017, che dichiara la parziale illegittimità costituzionale dei commi 524, 525, 526, 529 e 536 dell'art. 1 della L. 208/2015;

VISTO il Decreto dell'Assessore della Salute n. 786 del 2 maggio 2019, con il quale sono state individuate le Aziende Ospedaliere (AO) e Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU), che dovranno redigere per il periodo 2019/2021, un Piano di Efficientamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 c. 524 lett. a) e 528 della L. 208/2015, determinando per ciascuna Azienda, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 c. 524 lett. a) della L. 208/2015, l'obiettivo economico da conseguire annualmente e al termine del triennio, utilizzando un razionale di calcolo e di risultato basato sullo scostamento percentuale (%) previsto dall'Allegato Tecnico al D.M. 21/06/2016;

VISTO il Decreto dell'Assessore della Salute n. 1709 del 07/08/2019, con il quale sono state individuate le Aziende tenute a predisporre i Piani di cui all'art. 1, comma 528 della L. 28/12/2015 n. 208 in quanto presentano le condizioni individuate all'art. 1 comma 524, lett. b) della medesima legge;

CONSIDERATO che tutte le Aziende individuate dal D.A. n. 786/2019 hanno prodotto il proprio Piano di Efficientamento per il triennio 2019/2021;

PRESO ATTO che, nell'ambito della Negoziazione delle risorse finanziarie da assegnare alle Aziende del SSR per l'anno 2019, definite in contraddittorio con ciascuna delle Aziende individuate ai sensi del predetto D.A. n. 786 del 02/05/2019, si è proceduto ad assegnare obiettivi economici per l'anno 2019 che, ove conseguiti, sarebbero risultati coerenti con gli scostamenti e relativi target determinati per l'anno 2019 per ciascuna azienda assoggettata ai Piani di Efficientamento dal citato D.A. 786 del 02/05/2019, ad eccezione dell'AOUP di Catania cui attribuire un nuovo target economico, per effetto dei costi sorgenti connessi all'attivazione del nuovo presidio ospedaliero San Marco, non presenti nella base di calcolo (Consuntivo 2018) assunto per la determinazione dei target economici di cui al suddetto DA, che, a seguito della conseguente riformulazione del proprio Piano di rientro presentato, sarebbe stato oggetto di valutazione in sede di assegnazione degli obiettivi economici per l'anno in corso;

CONSIDERATO che i Piani di Efficientamento delle Aziende Ospedaliere individuate dal DA 786/2019 programmavano interventi ed azioni gestionali finalizzate al raggiungimento di determinati obiettivi economici in uno scenario operativo, che non poteva tener conto dell'insorgenza nell'anno 2020 dell'emergenza sanitaria epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19:

PRESO ATTO che con Decreto Assessoriale n. 479 del 04/06/2020 è stata disposto all'art. 1 ... "per l'anno 2020, la sospensione degli effetti del DA n. 786/2019, ....omissis";

CONSIDERATO, altresì, che i provvedimenti emergenziali adottati dal Governo Nazionale, susseguenti la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, hanno previsto misure per la cura dei pazienti e per il contenimento della diffusione epidemica, nonché le conseguenti direttive applicative regionali finalizzate alla sospensione delle attività ambulatoriali e di ricovero non urgenti e differibili, al potenziamento dei posti letto della rete ospedaliera per le discipline di Rianimazione (T.I.), di Pneumologia e infettivologia nonché all'acquisizione, a carattere emergenziale, di apparecchiature sanitarie, in particolare per la Terapia Intensiva e di dispositivi di sicurezza individuali (DPI) degli operatori sanitari, hanno comportato una profonda riorganizzazione delle risorse finanziarie, professionali e strutturali da parte delle Aziende Sanitarie ed in particolare di quelle individuate ai sensi del D.A. n. 786/2019, con conseguente rideterminazione delle priorità gestionali per il periodo di emergenza sanitaria, diversamente da quanto inizialmente programmato in uno scenario non emergenziale per gli anni 2020 e 2021 dalle stesse Aziende nell'ambito dei propri Piani di Efficientamento;

VISTO che, ai sensi del Decreto-legge del 24 dicembre 2021, n. 221, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 24/12/2021, è stata disposta la proroga fino al 31/03/2022 dello stato di emergenza nazionale epidemiologica da COVID-19, in precedenza fissato dall'art. 1 del DA 105/2021 al 31/12/2021;

VISTO il successivo Decreto Assessoriale n. 1488 del 30/12/2021 che all'art. 1 recita: "E' disposta, per l'anno 2021, la sospensione degli effetti del DA n. 786/2019,..omissis";

CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2022 le strutture sanitarie pubbliche, anche se è stato disposto il termine dello stato di emergenza nazionale al 31/03/2022, hanno continuato ad assicurare modelli organizzativi ed erogativi fortemente condizionati dall'esigenza di assicurare livelli di assistenza funzionali ad assorbire le ospedalizzazioni conseguenti all'innalzamento della curva del contagio, in relazione all'incremento dei casi per effetto della ripresa delle attività nel corso dell'anno 2022;

RITENUTA, alla luce di quanto sopra esposto, l'impossibilità di applicare le disposizioni di cui al DA n. 786 del 2 maggio 2019 e s.m.i., in quanto i piani di efficientamento presentati non sono più attuali e che, di contro, si rende necessario riprogrammare gli "assets organizzativi ed erogativi" di tutte le aziende del sistema sanitario regionale e conseguentemente attuare strategie gestionali volte esclusivamente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, propri di una gestione post-emergenza epidemiologica, quale obiettivo economico che ciascuna Regione deve conseguire;

VISTO l'articolo 12, comma 9, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 e s.m.i. con il quale è stato previsto, a partire dal 1994, il concorso delle regioni a statuto speciale al finanziamento del servizio sanitario;

VISTO l'articolo 1, commi 830 e 831, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, tutt'oggi vigente, in cui risulta a carico del bilancio della Regione Siciliana, la misura del concorso della Regione al fabbisogno sanitario nella misura del 49,11 per cento;

VISTO l'articolo 1, comma 391, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 che interviene sulle disposizioni di cui ai commi da 524 a 536 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 stabilendo la loro applicabilità solo alle Regioni che provvedono al finanziamento del servizio sanitario esclusivamente con risorse dei propri bilanci;

CONSIDERATO che per effetto dell'articolo 1, comma 391, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 nella Regione Siciliana non sono applicabili alle Aziende Sanitarie le disposizioni previste dall'art. 1 c. 524 lett. a) e 528 della L. 208/2015;

RITENUTO, per effetto dell'articolo 1, comma 391, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, di revocare le disposizioni previste dal Decreto dell'Assessore della Salute n. 1649 del 13/09/2016, per come integrato dal successivo Decreto dell'Assessore della Salute n. 110 del 25/01/2017, dal Decreto dell'Assessore della Salute n. 1709 del 07/08/2019 e dei Decreti di proroga, giusti DA n. 786 del 2 maggio 2019 e DA n. 1488 del 30 dicembre 2021;

Decreta:

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono interamente riportate

Art. 1

E' disposta la revoca delle disposizioni previste dal Decreto dell'Assessore della Salute n. 1649 del 13/09/2016, per come integrato dal successivo Decreto dell'Assessore della Salute n. 110 del 25/01/2017, dal Decreto dell'Assessore della Salute n. 1709 del 07/08/2019 e dei Decreti di proroga, giusti DA n. 786 del 2 maggio 2019 e DA n. 1488 del 30 dicembre 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il provvedimento è trasmesso, altresi, al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 8 aprile 2025.

FARAONI