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ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 7 dicembre 2016

G.U.R.S. 30 dicembre 2016, n. 57

Sostituzione dell'articolo 9 del decreto 9 giugno 2016 (N.d.R. recte: decreto 29 giugno 2016), concernente nuove direttive in materia di impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti. Attuazione dell'articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;

Visto il D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016, recante le "Nuove direttive in materia di impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti. Attuazione dell'articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

Visto il D.A. n. 3000/1 del 20 ottobre 2016, con il quale è stato abrogato il comma 4 dell'articolo 13 del succitato D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016;

Visto l'articolo 9 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016, recante "obblighi" in materia di "Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione stradali ubicati nelle strade urbane o nelle strade extraurbane";

Visti, in particolare, i commi 1, 3, e 4 del succitato articolo 9 i quali dispongono, per gli impianti di distribuzione di carburanti di nuova costituzione, l'obbligo di comprendere almeno uno dei prodotti ecologici tra il gas metano e il GPL, salvo deroga "Qualora l'erogazione di gas metano per autotrazione, ovvero, gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), comporti ostacoli tecnici od oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità degli obblighi di cui al comma 1, previa presentazione di adeguata perizia giurata a firma di tecnico abilitato (...)";

Visto, altresì, il comma 5 del più volte citato articolo 9 che, ai fini della valutazione delle condizioni economiche di cui al comma 1 del medesimo articolo, prevede, alla lettera b), che "costituisce onere economico eccessivo la realizzazione di un nuovo impianto che insista su di un'area il cui traffico veicolare risulti di entità ridotta o risulti riconducibile a flussi veicolari di natura stagionale. La condizione di cui alla presente lettera deve essere attestata dall'ente territorialmente competente dell'arteria viaria.";

Considerato che l'attuale assetto normativo in materia di determinazione degli "oneri economici eccessivi" non consente, tra l'altro, una corretta rilevazione e/o valutazione dei flussi veicolari che insistono sull'arteria viaria interessata alla realizzazione dell'impianto, in quanto, nella maggior parte dei casi, i relativi dati non risultano immediatamente disponibili ed oggettivamente verificabili per l'ente territoriale deputato al rilascio dell'attestazione di cui al superiore comma 5;

Considerato, altresì, che la valutazione delle suddette condizioni economiche può dare luogo a contenziosi amministrativi;

Considerato, infine, che occorre determinare una metodologia di calcolo che tenga conto di parametri oggettivi, facilmente reperibili, e verificabili dagli uffici preposti al controllo;

Rilevato che gli obblighi di cui al presente provvedimento mirano ad operare un allineamento con le disposizioni di cui alla direttiva DAFI di imminente introduzione, che, nei fatti, comporterà l'obbligo della presenza del terzo prodotto (GPL e/o metano) negli impianti;

Rilevato, altresì, che le disposizioni in argomento non ledono i principi comunitari e costituzionali di tutela della concorrenza, in quanto, fermo restando i citati obblighi e le relative deroghe, non limitano l'avviamento di altre attività imprenditoriali, ma, con l'introduzione del prodotto ecologico, sono finalizzate principalmente alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute pubblica;

Ritenuto di dover dare corso a tutte le iniziative volte ad attuare una politica di semplificazione e chiarezza nei rapporti tra la pubblica Amministrazione e il sistema imprenditoriale;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare prontamente ogni atto più opportuno nel senso sopraindicato;

Decreta:

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, l'articolo 9 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 Obblighi

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti di nuova costituzione debbono comprendere, oltre le benzine ed i gasoli per autotrazione, almeno uno dei seguenti prodotti:

a) gas metano per autotrazione;

b) gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL).

2. Qualora l'erogazione di gas metano per autotrazione, ovvero, gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), comporti ostacoli tecnici od oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità degli obblighi di cui al comma 1, supportata dalla presentazione di una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato, i nuovi impianti dovranno prevedere, in alternativa, almeno uno dei seguenti ulteriori prodotti:

a) idrogeno;

b) miscele metano-idrogeno;

c) biometano;

d) GNL;

e) apparecchiature per la ricarica di auto elettriche;

f) altri carburanti rinnovabili.

3. Ai fini della valutazione degli ostacoli tecnici di cui al precedente comma 2 che impediscono l'installazione del gas metano, dovrà ritenersi ammissibile la motivazione tecnica riconducibile nelle normative di sicurezza applicabili, nonché, in analogia ai parametri tecnici in uso per la rete nazionale di distribuzione del metano, l'assenza di una condotta con una pressione di esercizio superiore a 1,5 bar, o ad altro parametro superiore, qualora previsto da disposizioni nazionali di settore.

4. Per la valutazione delle condizioni economiche di cui al precedente comma 2:

a) al fine di preservare i principi di concorrenza del mercato tra operatori economici, non potrà essere assunta, quale motivazione, la presenza nelle vicinanze di impianti di altri operatori già autorizzati all'erogazione di prodotti ecologici;

b) l'impianto di metano verrà considerato economicamente non sostenibile qualora lo stesso risulti ubicato ad una distanza superiore a mille metri dalla conduttura di approvvigionamento;

c) l'impianto di GPL verrà considerato economicamente non sostenibile qualora, dalla verifica effettuata secondo le indicazioni riportate nella seguente tabella, il punto di pareggio dell'investimento sia superiore a sei anni.

Stima del punto di pareggio

a

b

c

d

e

f

Comuni nel raggio di 10 km calcolati dal Palazzo di Città1

Parco auto2 complessivo anno n-1

Numero auto a gpl stimate nella misura del 3% contro una media nazionale del 5,74%

d= 15000*c

complessivamente percorsi3

e= d/10 km litro

numero litri complessivi di GPL4

ricavi

f= *0,02 stima ricavo netto litro

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Somma ricavi

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Costo impianto stimato

euro 150.0005

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Punto di pareggio (anni)

Costo impianto / ricavi

Art. 2

Pubblicazione e entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, nel sito internet istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, 7 dicembre 2016.

LO BELLO