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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 9 dicembre 2016

G.U.R.S. 30 dicembre 2016, n. 57

Contributi destinati agli enti che erogano servizi socioassistenziali per fronteggiare gli oneri derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti di ruolo e a tempo determinato in forza presso tali istituzioni nell'anno 2016.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E IL LAVORO

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1968, n. 28 [N.d.R. recte: 29 dicembre 1966, n. 28] e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge regionale n. 71/82;

Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Visto il D.P. Reg. 4 novembre 2015, n. 472, con il quale l'on.le Gianluca Antonello Miccichè è stato nominato Assessore con preposizione all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale n. 10/91, le concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il decreto assessoriale n. 214 del 10 febbraio 2000 "Modifica del decreto 13 maggio 1997, concernente criteri e modalità cui l'Assessorato degli enti locali, Direzione affari sociali, deve attenersi nell'espletamento dell'attività erogativa";

Vista la legge regionale di assestamento di bilancio n. 24 del 5 dicembre 2016, che all'art. 10, comma 18, prevede che la spesa di cui all'art. 20, comma 2, Allegato 1 - Parte B della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 1982, n. 71 [N.d.R. recte: legge regionale 26 luglio 1982, n. 71], "è incrementata, per l'esercizio finanziario 2016, dell'importo di 2.000 migliaia di euro ed è destinata alle strutture operative che alla data di entrata in vigore della presente legge eroghino servizi socio assistenziali (capitolo 183307)";

Ritenuto inapplicabile il sopra citato decreto assessoriale n. 214 del 10 febbraio 2000 per la motivazione che la legge regionale di cui al superiore capoverso circoscrive la concessione del contributo alle strutture operative che alla data di entrata in vigore della stessa eroghino servizi socio assistenziali;

Decreta:

Art. 1

In applicazione della disposizione contenuta nell'art. 10, comma 18, della legge regionale di assestamento n. 24 del 5 dicembre 2016, sono previsti contributi destinati esclusivamente agli enti che erogano servizi socio assistenziali per fronteggiare gli oneri derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ai dipendenti di ruolo e a tempo determinato in forza presso tali istituzioni nell'anno 2016 (legge regionale n. 71/82, art, 1, legge regionale n. 22/86, art. 66).

Art. 2

Le II.PP.A.B, che intendano richiedere il contributo in parola devono far pervenire a questo Assessorato, entro e non oltre il termine del 20 dicembre 2016, a pena di decadenza, la seguente documentazione da inviare con raccomandata A/R o anche a mezzo pec al seguente indirizzo dip.famiglia@pec.regione.sicilia.it:

1) istanza, a firma del legale rappresentante dell'ente, recante l'indicazione dell'esatta quantificazione della spesa complessiva sostenuta e da sostenere con riferimento alle unità di personale di ruolo e a tempo determinato legittimamente assunto, già in servizio presso l'ente nell'anno 2016 all'atto di entrata in vigore della legge regionale n. 24 del 5 dicembre 2016. L'istanza dovrà essere corredata da documento di identità in corso di validità;

2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a cura del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 24 del 5 dicembre 2016, l'ente eroga servizi socio assistenziali. Tale dichiarazione dovrà essere corredata da documento di identità in corso di validità.

Art. 3

L'ammontare del contributo da concedere agli enti che ne abbiano titolo verrà determinato in proporzione al fabbisogno indicato nell'istanza di cui al punto 1, art. 2, del presente decreto, costituito dalla somma degli oneri relativi al personale di ruolo e a tempo determinato legittimamente assunto, effettivamente sostenuti e dichiarati.

Art. 4

L'erogazione del contributo avverrà in unica soluzione previa approvazione del conto consuntivo per l'anno 2016 da parte del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, ovvero in seguito all'approvazione di apposita rendicontazione supportata dalla relativa documentazione, dimostrativa degli oneri sostenuti, che il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali riterrà idonea allo scopo.

Art. 5

Ogni diversa disposizione in contrasto con quelle dettate dal presente decreto è da intendersi espressamente abrogata.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Palermo, 9 dicembre 2016.

MICCICHE'